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Diritto dei cittadini dell’UE di circolare e soggiornare negli Stati membri

Carta di soggiorno per i familiari

I familiari, trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell’interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Per ottenere la “Carta di soggiorno”, che è gratuita (salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento), è richiesta la presentazione: del passaporto (o documento equivalente), e, se richiesto, del visto d’ingresso; di un documento attestante la qualità di familiare, e, se richiesto, di familiare a carico; dell’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare; della fotografia dell’interessato, in quattro esemplari formato tessera.

La “Carta di soggiorno”, dalla data di rilascio, ha una validità di cinque anni. Essa mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l’anno, nonché di assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari, o di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti e documentati motivi.

 

 

Fonte: Ministero dell’ Interno