DISEGNO DI LEGGE DELEGA
AL GOVERNO PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE NORME
SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO
ARTICOLO 1
1. Il Governo delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e comunque non prima del gennaio 2008, un decreto legislativo per la
modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) promuovere
l'immigrazione regolare, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
di cittadini stranieri, attraverso:
1) la revisione del
meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso, prevedendo, in
particolare, una programmazione triennale delle quote massime di cittadini
stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale e una procedura per
l'adeguamento annuale delle quote ad ulteriori e nuove esigenze del mercato del
lavoro, che tenga conto dei dati sulla effettiva richiesta di lavoro elaborati
dal Ministero della solidariet sociale, dei dati forniti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, delle indicazioni provenienti dai Consigli
territoriali per l'immigrazione presso le prefetture - uffici territoriali del
Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di
origine, delle indicazioni provenienti dalle Regioni e Province autonome sui
flussi sostenibili in rapporto alle capacit di assorbimento del tessuto
sociale e produttivo;
2) la partecipazione alle
procedure di cui al punto 1 dei rappresentanti delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro nonch degli enti e delle associazioni
rappresentativi sul piano nazionale ed attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati;
3) la previsione che, in
relazione a necessit emergenti del mondo del lavoro, in occasione dell'adeguamento annuale delle quote,
da adottare con procedura semplificata e accelerata, la quota stabilita per
lavoro subordinato e autonomo possa essere superata, in presenza di un numero
di richieste di nulla osta eccedenti la stessa quota, prevedendo la possibilit
di introdurre un diverso tetto numerico sulla base del monitoraggio semestrale
del numero di nulla osta al lavoro richiesti;
4) la previsione di
opportune azioni di sviluppo dei canali per l'incontro della domanda e
dell'offerta nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona e la
promozione di specifiche azioni formative e di riconoscimento delle
professionalit pregresse;
5) la istituzione,
secondo un unico modello, di liste organizzate in base alle singole nazionalit
con criterio cronologico, alle quali possano iscriversi i lavoratori stranieri
che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, da
coordinare con quelle gi previste in attuazione delle intese conseguenti agli
accordi per ingresso di lavoro e di rimpatrio con i Paesi di origine e alle
procedure di ingresso per lavoro e da realizzare prioritariamente con Stati che
abbiano dimostrato un atteggiamento collaborativo in materia di contrasto alla
immigrazione clandestina;
6) l'individuazione di
una pluralit di soggetti, come
enti e organismi nazionali o internazionali con sedi nei paesi di origine o
autorit degli stessi paesi, ai quali affidare, mediante convenzione con lo
Stato italiano, la responsabilit
della iscrizione nelle liste e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione
delle liste alle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
7) la definizione di una
procedura per l'iscrizione alle liste di cui al punto 4), che tenga conto del
grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica
professionale posseduta, dell'eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine, nell'ambito dei quali sia garantita la
diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei principi
su cui si basa la convivenza della comunit nazionale;
8) l'istituzione di una
Banca dati interministeriale di raccolta delle richieste di ingresso per lavoro
e delle offerte di lavoro, da coordinare con quelle attualmente operative, da
utilizzare transitoriamente fino
alla attivazione delle liste di cui al punto 4;
9) l'ingresso nel
territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito
delle quote a tal fine previste, del cittadino straniero, iscritto nelle liste
di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella
banca dati di cui al punto 7, a seguito di richiesta, nominativa o numerica,
proveniente da regioni, province autonome, enti locali, associazioni
imprenditoriali, professionali e sindacali nonch istituti di patronato, con
la costituzione di forme di
garanzia patrimoniale a carico dell'ente o associazione richiedente;
10) la revisione dei
canali di ingresso e soggiorno agevolato al di fuori delle quote, rivedendo le
procedure, le categorie e le
tipologie previste dall'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, che rimangono fuori dalla procedura delle liste prevista dai punti 5, 6 e
7;
11) la previsione di
una quota stabilita nel decreto di
programmazione dei flussi destinata all'ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato
del lavoro del cittadino
straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di
residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, che sia in
possesso di risorse finanziarie adeguate
al periodo di permanenza sul territorio nazionale e al contributo di cui
alla lettera f) punto 1, ovvero
che sia richiesto nominativamente da parte del cittadino italiano o
dell'Unione europea ovvero di titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
in possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale
limitatamente ad un solo ingresso per anno e con possibilit di nuova richiesta, per gli anni
successivi, previa dimostrazione dell'inserimento lavorativo o del rimpatrio
dello straniero precedentemente garantito;
abis) agevolare l'invio
delle rimesse degli stranieri verso i Paesi di origine, attraverso:
1) misure finalizzate a
incentivare il ricorso a strumenti legali per il trasferimento delle rimesse,
promuovendo accordi con le associazioni di categoria al fine di ridurre i costi
di trasferimento;
2) misure di cooperazione
allo sviluppo volte a valorizzare
e canalizzare le competenze dei migranti e le risorse da loro prodotte ai fini dello sviluppo dei
Paesi di origine, nel rispetto della titolarit individuale e privata di tali
risorse;
3) misure volte a
favorire l'utilizzo delle competenze acquisite dai migranti in Italia ai fini
dello sviluppo dei Paesi di origine, in particolare attraverso l'impiego dei
cittadini stranieri quali esperti
in attivit di cooperazione allo sviluppo e l'incentivazione del ritorno
produttivo, temporaneo o
definitivo, dei migranti nei Paesi di origine, permettendo il mantenimento
dello status di soggiornante regolare in Italia nel caso di partecipazione a
specifici progetti effettuati in collaborazione con i Ministeri competenti;
b) semplificare, nel
rispetto dei vincoli derivanti all'Italia dall'adesione agli accordi di
Schengen, le procedure per il rilascio del visto per l'ingresso nel territorio
nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da
parte dello straniero interessato e la previsione dell'obbligo di motivazione
del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendo forme di tutela e
garanzia per i richiedenti i visti;
c) semplificare le
procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del permesso
di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno,
prevedendo sportelli presso i
Comuni per presentare le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di
soggiorno e per il ritiro
del documento e, dopo una congrua fase transitoria, il passaggio delle competenze ai Comuni per il rinnovo del
permesso di soggiorno, adeguando e graduando la durata dei permessi di
soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una
riorganizzazione degli sportelli unici per l'immigrazione istituiti presso le
Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme di supporto e
collaborazione alle loro attivit da parte degli enti pubblici nazionali, degli
enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonch di
associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione,
attraverso:
1) l'allungamento dei
termini di validit iniziali dei permessi di soggiorno non stagionali, la cui
durata raddoppiata in sede di rinnovo, con l'unificazione dei termini per la
relativa richiesta, prevedendo, in particolare, il rilascio del permesso di
soggiorno per una durata pari ad
un anno per un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata inferiore o pari a sei mesi, per due anni per un rapporto di lavoro
superiore a sei mesi e per tre anni per un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato o autonomo;
2) la previsione di
misure idonee ad assicurare la continuit
degli effetti del soggiorno regolare nelle more del rinnovo del permesso di
soggiorno;
3) l'estensione del
periodo di validit del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, ad un anno, ovvero alla maggiore durata degli istituti
previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, ove
applicati, con possibilit di un solo rinnovo del medesimo permesso, in
presenza di adeguati mezzi di sussistenza, e con la previsione di misure dirette
a consentire l'assunzione, su formale iniziativa del datore di lavoro, di uno
straniero gi titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da
almeno diciotto mesi che abbia perso la regolarit del soggiorno a seguito di
cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro;
4) la revisione dei
permessi di soggiorno per motivi umanitari, da rilasciare da parte del
Prefetto, sentiti il Consiglio territoriale per l'immigrazione ed il Questore,
anche a favore dello straniero che dimostri spirito di appartenenza alla
comunit civile e non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato, disciplinando ipotesi di riconoscimento del diritto al
ricongiungimento familiare a favore del titolare del permesso compatibilmente
con la normativa comunitaria;
5) la previsione della
possibilit di svolgere attivit lavorativa per lo straniero che ha titolo di
soggiornare sul territorio nazionale in ragione di disposizioni di legge senza
dover dimostrare il possesso di risorse economiche;
d) prevedere in conformit
al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo alle
modalit di esercizio e alle
condizioni previste per i cittadini dell'Unione europea;
e) armonizzare la
disciplina dell'ingresso e soggiorno sul territorio nazionale alla normativa
dell'Unione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi collegati
alla sussistenza di determinati presupposti o all'assenza di cause ostative,
con l'introduzione di una pi puntuale valutazione di elementi soggettivi;
f) rendere effettivi i
rimpatri, graduando le misure d'intervento, anche al fine di migliorare il
contrasto dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina, incentivando la
collaborazione, a tal fine, dell'immigrato, attraverso:
1) la previsione di
programmi di rimpatrio volontario ed assistito indirizzati anche a cittadini
stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientro
nei Paesi di origine o di provenienza, finanziati da un "Fondo nazionale
rimpatri" da istituire presso il Ministero dell'interno alimentato con contributi a carico dei
datori di lavoro, degli enti o associazioni, dei cittadini che garantiscono l'ingresso degli stranieri e
degli stranieri medesimi;
2) la differenziazione
della durata del divieto di reingresso per gli stranieri espulsi in
considerazione della partecipazione ai programmi di rimpatrio di cui al
precedente punto 1 nonch ai motivi dell'espulsione;
3) la rimodulazione delle
scelte sanzionatorie correlate alla violazione delle disposizioni in materia di
immigrazione mediante la previsione di un meccanismo deterrente graduale, anche
con riferimento al tipo di sanzione da irrogare (amministrativa o penale), in
relazione alla gravit e alla reiterazione delle violazioni, nonch ai motivi
dell'espulsione;
4) la riconduzione, per i
casi in cui si preveda il ricorso alla sanzione penale, delle procedure
correlate alla violazione delle disposizioni in materia d'immigrazione
nell'alveo degli istituti e dei principi stabiliti in via generale dal codice
penale e di procedura penale;
5) la revisione delle
modalit di allontanamento, con sospensione dell'esecuzione per gravi motivi,
tenendo conto della natura e gravit delle violazioni commesse ovvero della
pericolosit per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato dello straniero
espulso;
6) l'attribuzione delle
competenze giurisdizionali al giudice ordinario in composizione monocratica;
g) superare l'attuale
sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza, promuovendone e
valorizzandone la funzione di accoglienza, di soccorso e di tutela dell'unit
familiare, e
modificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza, e di trattenimento degli stranieri
irregolari in modo da assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per
l'assistenza, il soccorso e l'identificazione degli immigrati ed il rimpatrio
di quanti sono legittimamente espulsi attraverso:
1) la revisione delle
caratteristiche strutturali e gestionali delle strutture finalizzate
all'accoglienza, al soccorso, con particolare attenzione alla tutela delle
esigenze di rispetto e protezione
dei nuclei familiari con minori, e alla identificazione degli stranieri
presenti irregolarmente sul territorio nazionale e privi di mezzi di
sostentamento per il tempo strettamente necessario a tali fini, prevedendo
misure di sicurezza strettamente limitate e proporzionate in relazione alle
loro finalit, con un congruo orario di uscita per gli stranieri gi
identificati o anche non identificati, per ragioni a loro non imputabili, dopo
un congruo termine per le operazioni di identificazione, e con l'individuazione di forme di gestione
in collaborazione con gli enti locali, le Aziende Sanitarie locali ed
associazioni o organizzazioni umanitarie intese ad assicurare una informazione
specifica sulle procedure di asilo,
sulla normativa in materia di tratta e di grave sfruttamento del lavoro nonch
sulle modalit di ingresso regolare nel territorio nazionale e sui programmi di
rimpatrio volontario e assistito;
2) l'introduzione di
procedure amministrative per identificare gli stranieri durante l'esecuzione di
misure idonee ad incidere sulla
libert personale, finalizzate ad escludere la necessit di un
successivo trattenimento a tal fine;
3) la previsione di
strutture per le espulsioni destinate esclusivamente al trattenimento dei
cittadini stranieri da espellere che si sono sottratti all'identificazione, con
congrua riduzione del periodo di permanenza, e l'utilizzo delle medesime
strutture per il tempo strettamente necessario nei confronti dei cittadini
stranieri identificati o che collaborano fattivamente alla loro
identificazione, quando non possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
con accompagnamento coattivo, con la previsione di forme di gestione delle
strutture per le espulsioni anche mediante la collaborazione e la previsione dei servizi di cui al
punto 1, nonch la specifica
regolamentazione dei diritti fondamentali della persona trattenuta;
4) la revisione della
disciplina delle visite ai cittadini stranieri e dell'accesso alle strutture di
cui ai punti 1 e 3, prevedendo in particolare l'accesso dei familiari dei
cittadini stranieri regolarmente identificati, del Sindaco, del Presidente della
Provincia e del Presidente della regione, nei cui territori collocata la
struttura, o da consiglieri o assessori, del responsabile delle associazioni
che per finalit statutarie forniscono servizi di orientamento, informazione e
tutela per cittadini stranieri, nonch di rappresentanti degli organi di
informazione e di stampa, nel rispetto della riservatezza dei cittadini
stranieri e senza pregiudizio della funzionalit dei servizi;
h) favorire l'inserimento
civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a
tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno, attraverso:
1) il rilascio di un
permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al compimento
della maggiore et, risulti a carico di uno o entrambi i genitori o rimanga a
carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto del reddito degli
stessi;
2) la conversione, al
compimento della maggiore et, del permesso di soggiorno, rilasciato al minore
straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso di soggiorno,
compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano i
presupposti e che il minore
straniero abbia partecipato ad un progetto di accoglienza e tutela gestito da
un ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalit
idonee a valutarne l'inserimento sociale e civile da parte del Consiglio
territoriale dell'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori di cui al
punto 5, cui vengono comunicati i
relativi elementi informativi;
3) il rilascio del
permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati
durante la minore et, abbia concluso positivamente un percorso di
reinserimento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale e
dalle norme sul processo minorile;
4) l'istituzione presso
il Ministero della solidariet sociale di un "Fondo nazionale di
accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati" per
il finanziamento, anche parziale, dei progetti di cui al numero 2;
5) la riorganizzazione e
la revisione della composizione e delle procedure del Comitato per i minori
stranieri istituito presso il Ministero della solidariet sociale, anche con la
previsione di una funzione consultiva dei Consigli territoriali per
l'immigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo in ordine
allo svolgimento delle attivit di competenza del Comitato stesso e di una
funzione consultiva del Comitato in ordine all'utilizzo del fondo di cui al
punto 4;
6) la ridefinizione e
l'estensione delle procedure di
rimpatrio volontario assistito anche ai minori stranieri che, al raggiungimento
della maggiore et, non possiedano i requisiti per la conversione del permesso
di soggiorno per minore et, con la previsione di un titolo di priorit per
l'iscrizione nelle liste di lavoratori stranieri suddivise per nazionalit di
cui alla lettera a) punto 4;
7) la previsione che, in
caso d'incertezza sulla minore et dello straniero, siano disposti gli
opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti non consentano
l'esatta determinazione dell'et si applicano comunque le disposizioni relative
ai minori:
8) la previsione della
convalida da parte del Tribunale dei minori del rimpatrio del minore ultraquattordicenne disposto
senza il suo consenso o del minore infraquattordicenne;
i) favorire il pieno
inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti, mediante:
1) l'aggiornamento delle
disposizioni relative al diritto-dovere di iscrizione al Servizio sanitario
nazionale in relazione alle nuove tipologie di permesso di soggiorno e la
razionalizzazione delle competenze in materia di assistenza sanitaria dei cittadini
stranieri, in un'ottica di piena inclusione nel Sistema Sanitario Nazionale;
2) l'equiparazione ai
cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno due anni
e dei minori iscritti nel loro permesso di soggiorno in materia di accesso alle
provvidenze di assistenza sociale, incluse quelle che costituiscono diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, ad
eccezione che per l'assegno sociale laddove non derivante dalla conversione
del trattamento di invalidit in
godimento;
l) consentire interventi
di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza da parte degli enti
locali per fronteggiare situazioni di emergenza;
m) aggiornare le
disposizioni relative alla composizione ed alle funzioni della Consulta per i
problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione
alla sua collocazione presso il Ministero della solidariet sociale ed alla
presidenza del Ministro della solidariet sociale o di persona da lui delegata;
n) potenziare le misure
dirette all'integrazione dei migranti, concepita come inclusione, interazione e
scambio e non come coabitazione tra comunit separate, con particolare riguardo
ai problemi delle seconde generazioni e delle donne anche attraverso la
definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali;
o) prevedere ulteriori
fonti di finanziamento del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, tra
i quali contributi volontari dei datori di lavoro e contributi, donazioni o
cofinanziamenti disposti da privati, enti, organismi anche internazionali e dall'Unione
Europea;
p) favorire una adeguata
tutela delle vittime di riduzione o mantenimento in schiavit o in servit, delle
vittime di tratta, delle vittime di violenza o grave sfruttamento e garantire
il loro accesso ai diritti previsti dalla normativa vigente attraverso:
1) la revisione della
disciplina delle espulsioni che tenga conto della necessit di sospendere il provvedimento di
espulsione nei casi in cui vi siano fondati elementi per ritenere che lo
straniero sia stato assoggettato
ad una situazione di violenza e grave sfruttamento nel territorio nazionale;
2) la revisione della
disciplina e della procedura di
ricongiungimento familiare che
consenta l'adozione di procedure accelerate e la semplificazione dei
requisiti quando i familiari dello
straniero che sia stato vittima di
tratta o di grave sfruttamento corrano rischi per la propria incolumit in
ragione dell'assoggettamento alla situazione di violenza o grave
sfruttamento di cui lo straniero
stesso vittima;
3) l'esclusione della
punibilit per i reati e le infrazioni
relative alla condizione di soggiorno illegale, per mancata ottemperanza all'ordine di
espulsione, commessi dallo straniero
in condizioni di assoggettamento alla violenza e al grave sfruttamento;
q) coordinare, sul piano
formale e sostanziale, le disposizioni emanate in attuazione della presente
delega con le altre disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e con la legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia.
2. Il decreto legislativo
di cui al comma 1 emanato su proposta dei Ministri dell'interno e della
solidariet sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, della difesa, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche
europee, della salute, per le politiche per la famiglia, per i diritti e le
pari opportunit, dell'istruzione, degli affari regionali e delle autonomie
locali e dell'economia e delle
finanze. Lo schema di decreto legislativo trasmesso alla Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si
esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta
giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo
emanato anche in assenza del parere.
3. Con uno o pi decreti
legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni
correttive e integrative di quest'ultimo, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
4. Entro un anno
dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo delegato ad
adottare, sentito il Consiglio di Stato che deve rendere il parere entro
novanta giorni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
un decreto legislativo per
coordinare le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 con le altre
disposizioni concernenti l'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero
al fine di semplificare e garantire
la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
5. I decreti legislativi
di cui ai commi 2 e 3 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.