LEGGE 6 aprile 2007, n.46
Conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  15
febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad
obblighi comunitari ed internazionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

    1. Il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni
volte  a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, e'
convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Napoli-Villa Rosebery, addi' 6 aprile 2007

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella

                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 1329):

              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Prodi),  dal  Ministro  senza portafoglio per le politiche
          europee   (Bonino),  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze (Padoa Schioppa) il 15 febbraio 2007.
              Assegnato   alle   commissioni   riunite   1ª   (Affari
          costituzionali)  e  6ª  (Finanze),  in  sede  referente, il
          15 febbraio  2007, con pareri delle commissioni 3ª, 5ª, 8ª,
          10ª, 11ª, 14ª.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 20 febbraio 2007.
              Esaminato  dalle  commissioni  riunite 1ª e 6ª, in sede
          referente, il 22 febbraio 2007; il 1°, 6, 7, 13 marzo 2007.
              Esaminato  in aula il 27 febbraio 2007; il 6 marzo 2007
          ed approvato il 14 marzo 2007.

          Camera dei deputati (atti n. 2374):

              Assegnato  alle commissioni riunite VI (Finanze) e XIII
          (Agricoltura),  in  sede  referente,  il 16 marzo 2007, con
          pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni
          I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV.
              Esaminato  dalle commissioni riunite VI e XIII, in sede
          referente, il 21, 27 e 28 marzo 2007.
              Esaminato  in  aula  il  22, 30 marzo 2007; il 2 aprile
          2007 ed approvato il 3 marzo 2007.

      
                  Avvertenza:

              Il  decreto-legge  15  febbraio  2007,  n. 10, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          38 del 15 febbraio 2007.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45.

      
                                                             Allegato
   All'articolo 1:
   al  comma  1,  le  parole: "della Commissione europea 2003/193/CE"
sono sostituite dalle seguenti: "2003/193/CE della Commissione,";
   al  comma  2,  nel  secondo  periodo, dopo la parola: "aiuti" sono
inserite  le seguenti: "nella misura della loro effettiva fruizione",
nel  quinto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 31 dicembre
1992,   n.   546"   sono   inserite  le  seguenti:  ",  e  successive
modificazioni"  e,  nel  sesto  periodo,  dopo le parole: "solo nelle
ipotesi" e' inserita la seguente: "di";
   al  comma  4,  le  parole: "della Commissione europea 2003/193/CE"
sono  sostituite dalle seguenti: "2003/193/CE della Commissione,", le
parole:  "Trattato  CE"  dalle  seguenti: "Trattato che istituisce la
Comunita'   europea",  le  parole:  "Trattato  CEE"  dalle  seguenti:
"Trattato che istituisce la Comunita' economica europea" e le parole:
"Trattato CECA" dalle seguenti: "Trattato che istituisce la Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio";
   al  comma  5, le parole: "presente recupero" sono sostituite dalle
seguenti:  "recupero  di  cui al presente articolo" e dopo le parole:
"comunicazione   96/C   68/06"  sono  inserite  le  seguenti:  "della
Commissione,";
   al  comma  6,  le  parole: "della Commissione europea 92/C 213/02"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "92/C 213/02 della Commissione," e
dopo le parole: "comunicazione 96/C 68/06" sono inserite le seguenti:
"della Commissione,";
   al comma 8, dopo la parola: "Commissione" e' inserita la seguente:
"europea";
   al  comma  9,  dopo  le  parole: "comma 4" e' inserito il segno di
interpunzione:  "," e le parole: "della Commissione 2003/193/CE" sono
sostituite dalle seguenti: "2003/193/CE della Commissione,";
   nella  rubrica,  le  parole:  "della Commissione 2003/193/CE" sono
sostituite dalle seguenti: "2003/193/CE della Commissione,".
   All'articolo  2,  nel  comma  1,  quarto  periodo,  le parole: "ed
esecuzione"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "e nell'esecuzione" e
dopo  le  parole: "titolo II, del" sono inserite le seguenti: "codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al".
   Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
   "Art.  2-bis. - (Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6
e  9  del  Trattato  internazionale  sulle  risorse fitogenetiche per
l'alimentazione  e  l'agricoltura,  ratificato ai sensi della legge 6
aprile  2004, n. 101). - 1. L'articolo 19-bis della legge 25 novembre
1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Art. 19-bis. - 1. Al fine
di  promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile
delle  risorse  fitogenetiche,  il  Ministro delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in attuazione degli impegni previsti dagli
articoli   5,  6  e  9  del  Trattato  internazionale  sulle  risorse
fitogenetiche  per  l'alimentazione  e  l'agricoltura,  ratificato ai
sensi  della  legge  6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di
un  apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta
delle  regioni  e delle province autonome, di altri enti pubblici, di
istituzioni  scientifiche,  organizzazioni  sociali,  associazioni  e
singoli  cittadini,  previa  valutazione  dell'effettiva unicita', le
`varieta'  da  conservazione',  come  definite  al  comma  2.  2.  Si
intendono   per   "varieta'   da   conservazione"   le  varieta',  le
popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo
relativi   alle  seguenti  specie  di  piante:  a)  autoctone  e  non
autoctone,   mai   iscritte  in  altri  registri  nazionali,  purche'
integratesi  da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali; b)
non  piu'  iscritte  in  alcun  registro  e  minacciate  da  erosione
genetica; c) non piu' coltivate sul territorio nazionale e conservate
presso  orti  botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma
pubbliche  o  private  e  centri di ricerca, per le quali sussiste un
interesse   economico,   scientifico,  culturale  o  paesaggistico  a
favorirne la reintroduzione. 3. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze, tutelano il
patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di
cui  al  comma  2  e  provvedono affinche' le comunita' locali che ne
hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla
loro  riproduzione,  come  previsto  dalla Convenzione internazionale
sulla  biodiversita',  ratificata  ai  sensi  della legge 14 febbraio
1994,  n.  124.  4. L'iscrizione delle varieta' da conservazione' nel
registro  di  cui  al comma 1 e' gratuita ed esentata dall'obbligo di
esame  ufficiale,  anche  sulla  base  di adeguata considerazione dei
risultati  di  valutazioni  non ufficiali, delle conoscenze acquisite
dagli  agricoltori  nell'esperienza pratica della coltivazione, della
riproduzione  e  dell'impiego.  Ai  fini  dell'iscrizione e' altresi'
disposta  la  deroga  alle  condizioni  di  omogeneita', stabilita' e
differenziabilita'  previste  dall'articolo  19.  5.  Per  quanto non
previsto  dal  presente  articolo  l'iscrizione  delle  "varieta'  da
conservazione"  nel  registro  di  cui al comma 1 e' disciplinata dal
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973,  n.  1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195. 6. Ai
produttori  agricoli,  residenti  nei  luoghi  dove  le  "varieta' da
conservazione"  iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto
le  loro proprieta' caratteristiche o che provvedano al loro recupero
e  mantenimento,  e'  riconosciuto il diritto alla vendita diretta in
ambito  locale  di  modiche  quantita'  di  sementi  o  materiali  da
propagazione relativi a tali varieta', qualora prodotti nella azienda
condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
stabilisce,  con  proprio  decreto,  previo  parere  della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale
diritto.  7.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  puo'  definire,  previo parere della Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali
deroghe  ai  fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 19
nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e
varieta'  prive  di  valore intrinseco per la produzione vegetale, ma
sviluppate  per  la  coltivazione  in condizioni particolari. 8. Sono
escluse  dal  campo di applicazione del presente articolo le varieta'
geneticamente  modificate,  come definite dall'articolo 1 del decreto
legislativo  24  aprile  2001,  n.  212.  9. Per il funzionamento del
registro  di  cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua di 30.000
euro  a  decorrere  dall'anno  2007.  Al  relativo onere, pari a euro
30.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2007,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali"".
   All'articolo 3:
   al comma 5, le parole: "pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007"
sono  sostituite  dalle seguenti: "valutati in 26 milioni di euro per
l'anno 2007";
   dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
   "7-bis.   Al   fine   di  adeguare  la  normativa  nazionale  alle
prescrizioni  della  giurisprudenza  comunitaria di cui alla sentenza
della  Corte  di  giustizia  delle Comunita' europee C-197/03 dell'11
maggio  2006,  all'articolo  11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono  apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2, le parole: "indicati al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti:  "1985,  1986,  1987,  1988,  1989, 1990, 1991 e 1992" e le
parole:  "della  differenza  fra  le  somme versate e quelle dovute a
norma  del  citato  comma  1"  sono sostituite dalle seguenti: "delle
somme  versate";  c)  al  comma 3, le parole: "nella misura del tasso
legale  vigente  alla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura stabilita dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni"";
   nella  rubrica,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"Adeguamento  alla  sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee C-197/03 dell'11 maggio 2006".
   All'articolo 4:
   al  comma  2,  dopo  le  parole:  "comma  1, del" sono inserite le
seguenti: "codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al";
   il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  Il  comma  34  dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
239, e' sostituito dai seguenti:
   "34.   Al  fine  di  garantire  un'effettiva  concorrenza  e  pari
opportunita' di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori
della  vendita,  del  trasporto  e  della  distribuzione dell'energia
elettrica  e  del  gas  naturale,  che  abbiano  in  concessione o in
affidamento  la  gestione  dei  servizi  pubblici  locali  ovvero  la
gestione   delle   reti,  degli  impianti  e  delle  altre  dotazioni
infrastrutturali,    possono    svolgere    attivita'   nel   settore
verticalmente  collegato  o  contiguo  dei  servizi post-contatore di
installazione,  assistenza  e manutenzione nei confronti dei medesimi
utenti   finali   del  servizio  pubblico,  avvalendosi  di  societa'
separate,  partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione
commerciale,  per  l'esercizio  indiretto  dei  medesimi  servizi  di
post-contatore,  non  possono  applicare  condizioni  ne'  concordare
pratiche  economiche,  contrattuali,  pubblicitarie  ed organizzative
atte   a   determinare   ingiustificati   svantaggi  per  le  imprese
direttamente   concorrenti   nel   medesimo   settore   dei   servizi
post-contatore  e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i
servizi  e  gli  elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la
disponibilita'   in   relazione  all'attivita'  svolta  in  posizione
dominante  o  in  regime di monopolio. 34-bis. Alle imprese di cui al
comma  34  operanti  nei  settori  dell'energia  elettrica  e del gas
naturale  si  applicano  le  disposizioni  previste  dai commi 2-bis,
2-ter,  2-quater,  2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge
10 ottobre 1990, n. 287."";
   al  comma  4, nell'alinea, le parole: "Al decreto" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Al  codice della proprieta' industriale, di cui al
decreto"  e,  nella lettera b), al capoverso Art. 239, sono soppresse
le parole: "e successive modificazioni,".
   Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
   "Art.  4-bis. - (Norme per la compensazione degli aiuti comunitari
con  i  contributi  previdenziali). - 1. Al comma 16 dell'articolo 01
del   decreto-legge   10   gennaio   2006,   n.  2,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e successive
modificazioni,  sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: "A tal
fine,  in  sede  di  pagamento  degli aiuti comunitari, gli organismi
pagatori  sono  autorizzati  a compensare tali aiuti con i contributi
previdenziali  dovuti  dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati
dall'Istituto  previdenziale  all'AGEA in via informatica. In caso di
contestazioni,   la   legittimazione   processuale   passiva  compete
all'Istituto previdenziale". Art. 4-ter. - (Norme per l'attuazione di
disposizioni  comunitarie  in materia agricola). - 1. Nell'ambito del
regime  di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003
del  Consiglio,  del  29  settembre  2003,  il  pagamento degli aiuti
comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande
di  aiuto  per  l'anno  2005 non corredate dell'assenso dei soccidari
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente  decreto,  e' effettuato dagli organismi pagatori competenti
con  la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis,
comma  6,  del  decreto-legge  10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81. 2. Al fine di
assicurare  la  regolare  applicazione  della  normativa comunitaria,
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  l'Agenzia  per le erogazioni in
agricoltura  (AGEA),  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a carico della
finanza  pubblica,  istituisce  il  Registro pubblico informatico dei
diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti
(CE)  n.  1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000
della  Commissione,  del  31  maggio  2000.  Le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, avvalendosi del sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali
diritti e provvedono al loro tempestivo aggiornamento".
   L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
   "Art.   5.   -   (Modifiche  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  in  materia  di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi
nell'ambito  di una prestazione di servizi. Procedura d'infrazione n.
1998/2127).  -  1.  Al  testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate  le  seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, la lettera
b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "b) si e' trattenuto nel
territorio   dello  Stato  in  assenza  della  comunicazione  di  cui
all'articolo  27,  comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di
soggiorno  nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza  maggiore,  ovvero  quando  il  permesso  di soggiorno e' stato
revocato  o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e
non e' stato chiesto il rinnovo"; b) all'articolo 27, dopo il comma 1
e'  inserito il seguente: "1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui
alla  lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti
dai  datori  di  lavoro,  persone  fisiche  o giuridiche, residenti o
aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al
lavoro  e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente,
del  contratto  in  base al quale la prestazione di servizi ha luogo,
unitamente  ad  una  dichiarazione  del datore di lavoro contenente i
nominativi  dei  lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
della  loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e
di  lavoro  nello  Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il
datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico
della  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo,  ai  fini  del
rilascio del permesso di soggiorno"".
   Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
   "Art.  5-bis.  - (Attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente
la  registrazione,  la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche). - 1. Il Ministero della salute provvede, di
intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie,
agli  adempimenti  previsti  dal  regolamento  (CE)  n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente
la  registrazione,  la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle  sostanze  chimiche  (REACH).  2.  Il Ministero della salute e'
designato quale "autorita' competente" ai sensi dell'articolo 121 del
regolamento  di  cui  al  comma 1. 3. Con decreto del Ministero della
salute,  da  adottare  di  concerto  con il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  con il Ministero dello
sviluppo  economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della legge di conversione del presente decreto, e' approvato
il  piano  di  attivita'  riguardante  i  compiti di cui al comma 1 e
l'utilizzo  delle  risorse di cui al comma 5. Lo schema di decreto e'
trasmesso  alle  Camere  ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  da rendere entro venti
giorni   dalla  data  di  trasmissione.  4.  Per  l'esecuzione  delle
attivita'  previste  al comma 1, l'autorita' competente si avvale del
supporto   tecnico-scientifico   dell'Agenzia   per   la   protezione
dell'ambiente  e  per  i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di
sanita'.  Quest'ultimo  istituisce,  a  tale scopo, nell'ambito delle
proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).
5.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente articolo e'
autorizzata  la  spesa  nei  limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno
2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno
2007,  per  2,1  milioni  di euro, con le disponibilita' del Fondo di
rotazione  di  cui  alla  legge  16  aprile 1987, n. 183, che vengono
versate  allo  stato  di  previsione  dell'entrata  per la successiva
riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli di spesa. Per 4,4 milioni di
euro  per  l'anno  2008  e  4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al Ministero della salute. 6. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   Art.  5-ter. - (Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla
professione  di  consulente  del  lavoro). - 1. Alla legge 11 gennaio
1979,   n.   12,   sono   apportate  le  seguenti  modificazioni:  a)
all'articolo  1,  quinto  comma,  le  parole:  "costituiti e composti
esclusivamente da" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere
in  ogni  caso  assistiti  da uno o piu'"; b) all'articolo 3, secondo
comma,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente: "d) abbiano
conseguito  la  laurea  triennale  o  quinquennale riconducibile agli
insegnamenti  delle  facolta'  di  giurisprudenza,  economia, scienze
politiche,  ovvero  il diploma universitario o la laurea triennale in
consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in
scienze   economiche  e  commerciali  o  in  scienze  politiche";  c)
all'articolo  9,  primo  comma,  la  lettera  i)  e' sostituita dalla
seguente:  "i)  documentazione  attestante  l'elezione  di  domicilio
professionale"; d) dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:
   "Art.  8-bis.  -  1.  Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  consulente  del  lavoro con il
diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo
albo  entro  tre  anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.  I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui
all'articolo  3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata
in   vigore   della   presente   disposizione,  abbiano  ottenuto  il
certificato  di  compiuta  pratica,  o siano iscritti al registro dei
praticanti,  o  abbiano  presentato domanda di iscrizione al predetto
registro  dei  praticanti,  possono sostenere l'esame di abilitazione
entro e non oltre il 31 dicembre 2013"".

      

12.04.2007
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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