LEGGE
6 aprile 2007,
n.46
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad
obblighi comunitari ed internazionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni
volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli-Villa Rosebery, addi' 6 aprile 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1329):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi), dal Ministro senza portafoglio per le politiche
europee (Bonino), dal Ministro dell'economia e delle
finanze (Padoa Schioppa) il 15 febbraio 2007.
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 6ª (Finanze), in sede referente, il
15 febbraio 2007, con pareri delle commissioni 3ª, 5ª, 8ª,
10ª, 11ª, 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 20 febbraio 2007.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 6ª, in sede
referente, il 22 febbraio 2007; il 1°, 6, 7, 13 marzo 2007.
Esaminato in aula il 27 febbraio 2007; il 6 marzo 2007
ed approvato il 14 marzo 2007.
Camera dei deputati (atti n. 2374):
Assegnato alle commissioni riunite VI (Finanze) e XIII
(Agricoltura), in sede referente, il 16 marzo 2007, con
pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni
I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite VI e XIII, in sede
referente, il 21, 27 e 28 marzo 2007.
Esaminato in aula il 22, 30 marzo 2007; il 2 aprile
2007 ed approvato il 3 marzo 2007.
Avvertenza:
Il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
38 del 15 febbraio 2007.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45.
Allegato
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "della Commissione europea 2003/193/CE"
sono sostituite dalle seguenti: "2003/193/CE della Commissione,";
al comma 2, nel secondo periodo, dopo la parola: "aiuti" sono
inserite le seguenti: "nella misura della loro effettiva fruizione",
nel quinto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546" sono inserite le seguenti: ", e successive
modificazioni" e, nel sesto periodo, dopo le parole: "solo nelle
ipotesi" e' inserita la seguente: "di";
al comma 4, le parole: "della Commissione europea 2003/193/CE"
sono sostituite dalle seguenti: "2003/193/CE della Commissione,", le
parole: "Trattato CE" dalle seguenti: "Trattato che istituisce la
Comunita' europea", le parole: "Trattato CEE" dalle seguenti:
"Trattato che istituisce la Comunita' economica europea" e le parole:
"Trattato CECA" dalle seguenti: "Trattato che istituisce la Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio";
al comma 5, le parole: "presente recupero" sono sostituite dalle
seguenti: "recupero di cui al presente articolo" e dopo le parole:
"comunicazione 96/C 68/06" sono inserite le seguenti: "della
Commissione,";
al comma 6, le parole: "della Commissione europea 92/C 213/02"
sono sostituite dalle seguenti: "92/C 213/02 della Commissione," e
dopo le parole: "comunicazione 96/C 68/06" sono inserite le seguenti:
"della Commissione,";
al comma 8, dopo la parola: "Commissione" e' inserita la seguente:
"europea";
al comma 9, dopo le parole: "comma 4" e' inserito il segno di
interpunzione: "," e le parole: "della Commissione 2003/193/CE" sono
sostituite dalle seguenti: "2003/193/CE della Commissione,";
nella rubrica, le parole: "della Commissione 2003/193/CE" sono
sostituite dalle seguenti: "2003/193/CE della Commissione,".
All'articolo 2, nel comma 1, quarto periodo, le parole: "ed
esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "e nell'esecuzione" e
dopo le parole: "titolo II, del" sono inserite le seguenti: "codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6
e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6
aprile 2004, n. 101). - 1. L'articolo 19-bis della legge 25 novembre
1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Art. 19-bis. - 1. Al fine
di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile
delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli
articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai
sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di
un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta
delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di
istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e
singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicita', le
`varieta' da conservazione', come definite al comma 2. 2. Si
intendono per "varieta' da conservazione" le varieta', le
popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo
relativi alle seguenti specie di piante: a) autoctone e non
autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purche'
integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali; b)
non piu' iscritte in alcun registro e minacciate da erosione
genetica; c) non piu' coltivate sul territorio nazionale e conservate
presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma
pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un
interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a
favorirne la reintroduzione. 3. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il
patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di
cui al comma 2 e provvedono affinche' le comunita' locali che ne
hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla
loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale
sulla biodiversita', ratificata ai sensi della legge 14 febbraio
1994, n. 124. 4. L'iscrizione delle varieta' da conservazione' nel
registro di cui al comma 1 e' gratuita ed esentata dall'obbligo di
esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei
risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite
dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della
riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione e' altresi'
disposta la deroga alle condizioni di omogeneita', stabilita' e
differenziabilita' previste dall'articolo 19. 5. Per quanto non
previsto dal presente articolo l'iscrizione delle "varieta' da
conservazione" nel registro di cui al comma 1 e' disciplinata dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195. 6. Ai
produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le "varieta' da
conservazione" iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto
le loro proprieta' caratteristiche o che provvedano al loro recupero
e mantenimento, e' riconosciuto il diritto alla vendita diretta in
ambito locale di modiche quantita' di sementi o materiali da
propagazione relativi a tali varieta', qualora prodotti nella azienda
condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale
diritto. 7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali puo' definire, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali
deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 19
nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e
varieta' prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. 8. Sono
escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varieta'
geneticamente modificate, come definite dall'articolo 1 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 212. 9. Per il funzionamento del
registro di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua di 30.000
euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro
30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali"".
All'articolo 3:
al comma 5, le parole: "pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007"
sono sostituite dalle seguenti: "valutati in 26 milioni di euro per
l'anno 2007";
dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle
prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee C-197/03 dell'11
maggio 2006, all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2, le parole: "indicati al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992" e le
parole: "della differenza fra le somme versate e quelle dovute a
norma del citato comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "delle
somme versate"; c) al comma 3, le parole: "nella misura del tasso
legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura stabilita dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni"";
nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee C-197/03 dell'11 maggio 2006".
All'articolo 4:
al comma 2, dopo le parole: "comma 1, del" sono inserite le
seguenti: "codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
239, e' sostituito dai seguenti:
"34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari
opportunita' di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori
della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia
elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in
affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
infrastrutturali, possono svolgere attivita' nel settore
verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di
installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi
utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di societa'
separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione
commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di
post-contatore, non possono applicare condizioni ne' concordare
pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative
atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese
direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi
post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i
servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la
disponibilita' in relazione all'attivita' svolta in posizione
dominante o in regime di monopolio. 34-bis. Alle imprese di cui al
comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas
naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis,
2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge
10 ottobre 1990, n. 287."";
al comma 4, nell'alinea, le parole: "Al decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "Al codice della proprieta' industriale, di cui al
decreto" e, nella lettera b), al capoverso Art. 239, sono soppresse
le parole: "e successive modificazioni,".
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - (Norme per la compensazione degli aiuti comunitari
con i contributi previdenziali). - 1. Al comma 16 dell'articolo 01
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tal
fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi
pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi
previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati
dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di
contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete
all'Istituto previdenziale". Art. 4-ter. - (Norme per l'attuazione di
disposizioni comunitarie in materia agricola). - 1. Nell'ambito del
regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003
del Consiglio, del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti
comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande
di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' effettuato dagli organismi pagatori competenti
con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis,
comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. 2. Al fine di
assicurare la regolare applicazione della normativa comunitaria,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico informatico dei
diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000
della Commissione, del 31 maggio 2000. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi del sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali
diritti e provvedono al loro tempestivo aggiornamento".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Modifiche al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi
nell'ambito di una prestazione di servizi. Procedura d'infrazione n.
1998/2127). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, la lettera
b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "b) si e' trattenuto nel
territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui
all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di
soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato
revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e
non e' stato chiesto il rinnovo"; b) all'articolo 27, dopo il comma 1
e' inserito il seguente: "1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui
alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti
dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al
lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente,
del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo,
unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i
nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e
di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il
datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico
della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno"".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. - (Attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche). - 1. Il Ministero della salute provvede, di
intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie,
agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH). 2. Il Ministero della salute e'
designato quale "autorita' competente" ai sensi dell'articolo 121 del
regolamento di cui al comma 1. 3. Con decreto del Ministero della
salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello
sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato
il piano di attivita' riguardante i compiti di cui al comma 1 e
l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5. Lo schema di decreto e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti
giorni dalla data di trasmissione. 4. Per l'esecuzione delle
attivita' previste al comma 1, l'autorita' competente si avvale del
supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di
sanita'. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle
proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).
5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e'
autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno
2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno
2007, per 2,1 milioni di euro, con le disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che vengono
versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per 4,4 milioni di
euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 6. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5-ter. - (Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla
professione di consulente del lavoro). - 1. Alla legge 11 gennaio
1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 1, quinto comma, le parole: "costituiti e composti
esclusivamente da" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere
in ogni caso assistiti da uno o piu'"; b) all'articolo 3, secondo
comma, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) abbiano
conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli
insegnamenti delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze
politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in
consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in
scienze economiche e commerciali o in scienze politiche"; c)
all'articolo 9, primo comma, la lettera i) e' sostituita dalla
seguente: "i) documentazione attestante l'elezione di domicilio
professionale"; d) dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il
diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo
albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui
all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il
certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei
praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto
registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione
entro e non oltre il 31 dicembre 2013"".
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12.04.2007
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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10:04:55
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