(Sergio Briguglio 25/4/2007)
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA I CONTENUTI DEL DEL DDL
DELEGA, NELLA VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, E QUELLI DELLA
BOZZA DEL 12/3/2007
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Invece di sforamento entro limiti prefissati per colf e badanti e di possibilita',
in sede di programmazione dei flussi, di esonerare particolari categorie di
lavoratori dal vincolo di quota, adeguamento
annuale delle quote, anche sulla base delle richieste di nulla-osta presentate.
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Azioni di sviluppo dei canali per lĠincontro della domanda e dellĠofferta nel
settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona e promozione di
specifiche azioni formative e di riconoscimento delle professionalita' pregresse.
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Ai fini della graduatoria nelle liste, rileva anche il criterio cronologico.
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Priorita', nella realizzazione delle liste, per i paesi che collaborano al
contrasto dell'immigrazione illegale (nota: incomprensibile, data la
sussistenza della banca dati centralizzata).
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Le rappresentanze diplomatiche non provvedono alla tenuta delle liste,
limitandosi a riceverle dagli organismi convenzionati.
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Nei corsi di formazione all'estero devono essere diffusi anche i valori su cui
si basa la Costituzione.
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Esonero dall'iscrizione nelle liste per gli ingressi extra-quota.
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Agevolazione dell'invio delle rimesse nei paesi di origine, con riduzione dei
costi di trasferimento.
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Coinvolgimento degli immigrati in attivita' di cooperazione, con possibilita',
per l'immigrato, di mantenere lo status di soggiornante legale in caso di
partecipazione a progetti effettuati in collaborazione con i Ministeri
competenti.
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Istituzione di sportelli presso i Comuni per la presentazione delle richieste
di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e per il ritiro del documento e
previsione di trasferimento ai Comuni, dopo una congrua fase transitoria, delle
competenze in materia di rinnovo del permesso di soggiorno.
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Possibilita', in casi da determinare, di ricongiungimento familiare per il
titolare di permesso per motivi umanitari.
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Attenzione particolare alla tutela delle esigenze di rispetto e protezione dei
nuclei familiari con minori nelle strutture finalizzate al soccorso degli
immigrati.
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La possibilita' dell'orario di uscita dai centri finalizzati
all'identificazione degli immigrati e' riservata a quelli gia' identificati e,
dopo che sia trascorso un congruo intervallo di tempo, a quelli la cui mancata
identificazione non sia ad essi imputabile.
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Possibilita' di visita da parte dei familiari dello straniero trattenuto gia'
identificato.
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Possibilita' di accesso ai CPT e alle altre strutture di identificazione
e soccorso da parte di consiglieri e assessori
comunali, provinciali e regionali, anche se non delegati da Sindaco o
Presidente.
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Riformulazione relativa al rilascio di permesso per protezione sociale allo
straniero che abbia commesso reati nella minore eta': "il rilascio del
permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati
durante la minore eta', abbia concluso positivamente un percorso di
reinserimento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale e
dalle norme sul processo minorile".
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Revisione della composizione del Comitato minori.
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Funzione consultiva del Comitato minori ai fini dell'utilizzazione del Fondo
per i minori non accompagnati.
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Convalida da parte del Tribunale per i minorenni anche in caso di rimpatrio
assistito di minore infraquattordicenne (a prescindere dal consenso di questo).
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Soppressa la previsione di esplicita parificazione del lavoratore straniero
titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al
cittadino comunitario in relazione all'accesso al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione.
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Soppressa la previsione di esclusione di vincoli numerici per il riconoscimento
dei titoli e l'iscrizione negli albi professionali.
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L'equiparazione dello straniero soggiornante da almeno due anni all'italiano ai
fini del godimento delle provvidenze di assistenza sociale non si estende
all'assegno sociale, salvo che questo derivi dalla conversione del trattamento
di invalidita' in godimento.
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Revisione della composizione e delle funzioni della Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
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Previsione di ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per lĠinclusione
sociale degli immigrati, inclusi contributi volontari dei datori di lavoro e
contributi, donazioni o cofinanziamenti disposti da privati, enti, organismi
anche internazionali e dallĠUnione Europea.
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Soppressa la previsione di una riforma della disciplina del riconoscimento dei
titoli di studio.
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Sospensione del provvedimento di espulsione nei casi in cui vi siano fondati
elementi per ritenere che lo straniero
sia stato assoggettato ad una situazione di violenza e grave sfruttamento nel territorio nazionale.
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Adozione di procedure accelerate per il ricongiungimento e semplificazione dei
requisiti quando i familiari dello
straniero che sia stato vittima di
tratta o di grave sfruttamento corrano rischi per la propria incolumita' in
ragione dellĠassoggettamento alla situazione di violenza o grave
sfruttamento di cui lo straniero
stesso e' vittima.
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Esclusione della punibilita' per i reati e le infrazioni relative alla condizione di soggiorno
illegale, per mancata ottemperanza
allĠordine di espulsione, commessi dallo straniero in condizioni di assoggettamento alla violenza e al grave
sfruttamento.
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Il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni emanate in base alla
delega con le altre vigenti e' incluso nella delega stessa (primo decreto
legislativo).
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I decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.