(Sergio Briguglio 25/4/2007)

 

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA I CONTENUTI DEL DEL DDL DELEGA, NELLA VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, E QUELLI DELLA BOZZA DEL 12/3/2007

 

- Invece di sforamento entro limiti prefissati per colf e badanti e di possibilita', in sede di programmazione dei flussi, di esonerare particolari categorie di lavoratori dal vincolo di quota, adeguamento annuale delle quote, anche sulla base delle richieste di nulla-osta presentate.

 

- Azioni di sviluppo dei canali per lĠincontro della domanda e dellĠofferta nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona e promozione di specifiche azioni formative e di riconoscimento delle professionalita'  pregresse.

 

- Ai fini della graduatoria nelle liste, rileva anche il criterio cronologico.

 

- Priorita', nella realizzazione delle liste, per i paesi che collaborano al contrasto dell'immigrazione illegale (nota: incomprensibile, data la sussistenza della banca dati centralizzata).

 

- Le rappresentanze diplomatiche non provvedono alla tenuta delle liste, limitandosi a riceverle dagli organismi convenzionati.

 

- Nei corsi di formazione all'estero devono essere diffusi anche i valori su cui si basa la Costituzione.

 

- Esonero dall'iscrizione nelle liste per gli ingressi extra-quota.

 

- Agevolazione dell'invio delle rimesse nei paesi di origine, con riduzione dei costi di trasferimento.

 

- Coinvolgimento degli immigrati in attivita' di cooperazione, con possibilita', per l'immigrato, di mantenere lo status di soggiornante legale in caso di partecipazione a progetti effettuati in collaborazione con i Ministeri competenti.

 

- Istituzione di sportelli presso i Comuni per la presentazione delle richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e per il ritiro del documento e previsione di trasferimento ai Comuni, dopo una congrua fase transitoria, delle competenze in materia di rinnovo del permesso di soggiorno.

 

- Possibilita', in casi da determinare, di ricongiungimento familiare per il titolare di permesso per motivi umanitari.

 

- Attenzione particolare alla tutela delle esigenze di rispetto e protezione dei nuclei familiari con minori nelle strutture finalizzate al soccorso degli immigrati.

 

- La possibilita' dell'orario di uscita dai centri finalizzati all'identificazione degli immigrati e' riservata a quelli gia' identificati e, dopo che sia trascorso un congruo intervallo di tempo, a quelli la cui mancata identificazione non sia ad essi imputabile.

 

- Possibilita' di visita da parte dei familiari dello straniero trattenuto gia' identificato.

 

- Possibilita' di accesso ai CPT e alle altre strutture di identificazione e soccorso da parte di consiglieri e assessori comunali, provinciali e regionali, anche se non delegati da Sindaco o Presidente.

 

- Riformulazione relativa al rilascio di permesso per protezione sociale allo straniero che abbia commesso reati nella minore eta': "il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore eta', abbia concluso positivamente un percorso di reinserimento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale e dalle norme sul processo minorile".

 

- Revisione della composizione del Comitato minori.

 

- Funzione consultiva del Comitato minori ai fini dell'utilizzazione del Fondo per i minori non accompagnati.

 

- Convalida da parte del Tribunale per i minorenni anche in caso di rimpatrio assistito di minore infraquattordicenne (a prescindere dal consenso di questo).

 

- Soppressa la previsione di esplicita parificazione del lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino comunitario in relazione all'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

 

- Soppressa la previsione di esclusione di vincoli numerici per il riconoscimento dei titoli e l'iscrizione negli albi professionali.

 

- L'equiparazione dello straniero soggiornante da almeno due anni all'italiano ai fini del godimento delle provvidenze di assistenza sociale non si estende all'assegno sociale, salvo che questo derivi dalla conversione del trattamento di invalidita' in godimento.

 

- Revisione della composizione e delle funzioni della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

 

- Previsione di ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per lĠinclusione sociale degli immigrati, inclusi contributi volontari dei datori di lavoro e contributi, donazioni o cofinanziamenti disposti da privati, enti, organismi anche internazionali e dallĠUnione Europea.

 

- Soppressa la previsione di una riforma della disciplina del riconoscimento dei titoli di studio.

 

- Sospensione del provvedimento di espulsione nei casi in cui vi siano fondati elementi per ritenere che lo straniero  sia stato assoggettato ad una situazione di violenza e grave sfruttamento  nel territorio nazionale.

 

- Adozione di procedure accelerate per il ricongiungimento e semplificazione dei requisiti  quando i familiari dello straniero  che sia stato vittima di tratta o di grave sfruttamento corrano rischi per la propria incolumita' in ragione dellĠassoggettamento alla situazione di violenza o grave sfruttamento  di cui lo straniero stesso e' vittima.

 

- Esclusione della punibilita' per i reati e le infrazioni  relative alla condizione di soggiorno illegale,  per mancata ottemperanza allĠordine di espulsione, commessi dallo straniero  in condizioni di assoggettamento alla violenza e al grave sfruttamento.

 

- Il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni emanate in base alla delega con le altre vigenti e' incluso nella delega stessa (primo decreto legislativo).

 

- I decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.