MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2007
Ulteriori  disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto
e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 marzo  2007,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2007,  lo  stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire
le  attivita'  di  contrasto  all'eccezionale  afflusso  di cittadini
stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242  del  6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del
31 gennaio  2003,  n.  3287  del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio
2003,  n.  3326  del  7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n.
3417  del  24 marzo  2005  e  n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del
2 dicembre  2005,  n.  3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre
2006, e n. 3559 del 27 dicembre 2006;
  Considerato  che  risulta  ancora  particolarmente  consistente  il
flusso  dei  clandestini che raggiunge le coste italiane determinando
una situazione di elevata criticita' a causa dei continui sbarchi;
  Considerato  che l'ingente afflusso di stranieri in Italia comporta
un  notevole  incremento  delle  istanze di asilo, con la conseguente
esigenza di adottare interventi immediati atti ad assicurare la piena
funzionalita'  della  Commissione nazionale per il diritto di asilo e
delle  Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato;
  Considerato  che  risulta  necessario ed urgente consentire un piu'
rapido   espletamento   delle   procedure  relative  all'ingresso  di
lavoratori  extracomunitari, con conseguente esigenza di procedere al
monitoraggio degli immigrati sul territorio italiano;
  Ravvisata  pertanto  la necessita' di apportare alcune modifiche ed
integrazioni  alle  sopra  citate  ordinanze di protezione civile, al
fine di favorire un rapido superamento della situazione di emergenza;
  Vista  la  nota  del  6 marzo  2007 del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la nota dell'8 marzo 2007 del Capo di gabinetto del Ministro
dell'interno;
  Vista la nota del 13 marzo 2007 del Ministero degli affari esteri;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  fronteggiare  adeguatamente  le maggiori esigenze
organizzative  connesse al protrarsi della situazione di emergenza di
cui  alla presente ordinanza, il Ministro dell'interno e' autorizzato
all'espletamento   di   apposite   procedure   selettive   di  natura
concorsuale  per  titoli  ed esami per l'assunzione, con contratto di
lavoro  a  tempo  determinato,  di  unita'  di  personale  nel limite
numerico  previsto  dall'art. 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione
civile  n.  3551/2006,  in  deroga  a  quanto  stabilito dall'art. 1,
comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2.  Fino  al  completamento  delle  procedure concorsuali di cui al
comma 1  del presente articolo, il Ministero dell'interno provvede al
rinnovo  dei  contratti  di  fornitura  di  lavoro  temporaneo di cui
all'art.   2,   comma 1,   dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.
3551/2006.
  3. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle iniziative di cui ai
commi 1  e  2 del presente articolo, nonche' a quelli di cui all'art.
2,   comma 2   dell'ordinanza  n.  3551/2006,  si  provvede  mediante
l'utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  previsionale  del
Ministero  dell'interno,  esercizio  finanziario anno 2007, in deroga
all'art.  22,  comma 21,  della legge 27 dicembre 2006, n. 298. A tal
fine  il  Ministro  dell'interno,  con  propri  decreti,  provvede ad
effettuare   variazioni   compensative   tra  capitoli  delle  unita'
previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.
  4.  Con  le  medesime  risorse  e  procedure  di  cui al comma 3 si
provvede  agli  oneri  conseguenti all'effettuazione di ore di lavoro
straordinario  da  parte delle unita' di personale in servizio presso
il  Ministero dell'interno autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 2,
dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3425/2005,  e  successive
modifiche ed integrazioni.

      
                               Art. 2.
  1.  Al  fine  di  soddisfare  le maggiori esigenze conseguenti alla
situazione  di  emergenza di cui alla presente ordinanza, il capo del
Dipartimento  delle  liberta'  civili  e l'immigrazione del Ministero
dell'interno  e'  autorizzato a stipulare contratti professionali con
esperti  estranei  all'amministrazione,  nel  limite  massimo  di tre
unita', e con un compenso individuale non superiore ad Euro 30.000,00
annui,   per   lo   svolgimento  e  la  predisposizione  di  progetti
finalizzati all'implementazione dei servizi informatici e della banca
dati  del medesimo Dipartimento, al miglioramento delle condizioni di
accoglienza  delle  strutture esistenti per gli immigrati irregolari,
nonche'  per  lo  studio di modelli di gestione economico-finanziaria
diretti alla ottimizzazione delle risorse esistenti.
  2.  Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico Ministero
dell'interno   U.P.B.   4.1.2.5   -  capitolo  2351  competenza  anno
finanziario 2007.
  3.  L'art.  4  dell'ordinanza di protezione civile n. 3326/2003, e'
soppresso.

      
                               Art. 3.
  1.  Al  fine  di  consentire il rapido espletamento delle attivita'
connesse  all'esame delle richieste di riconoscimento dello status di
rifugiato,  il  presidente della Commissione nazionale per il diritto
di asilo prevista dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre
1989,  n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990,  n.  39,  e' autorizzato, con propri provvedimenti, a derogare,
per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, alle disposizioni
relative  alle  competenze  territoriali  delle  Commissioni  per  il
riconoscimento  dello  status  di  rifugiato di cui all'art. 1-quater
della citata legge n. 39/1990, in deroga all'art. 12, commi 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.

      
                               Art. 4.
  1.  In  ragione  dell'esigenza  di assicurare la prosecuzione delle
iniziative  demandate  al Ministero degli affari esteri in materia di
richieste  di visto di lavoro subordinato di cui all'art. 5, comma 1,
dell'ordinanza   di  protezione  civile  n.  3551/2006,  il  medesimo
Dicastero  e'  autorizzato  ad assegnare un ulteriore contributo, nel
limite  massimo  di  Euro  300.000,00, in favore delle rappresentanze
diplomatiche  e  degli  uffici consolari maggiormente interessati dal
fenomeno  dei  flussi migratori verso l'Italia, per l'acquisizione in
loco dei servizi di lavoro interinali.
  2.  Agli  oneri  conseguenti  alle iniziative di cui al comma 1, si
provvede a carico del Ministero degli affari esteri U.P.B. 11.1.1.0 -
capitolo 3031 - esercizio finanziario 2007.

      
                               Art. 5.
  1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 marzo 2007
                        Il Presidente: Prodi

      

02.04.2007
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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