(Sergio Briguglio 12/4/2007)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

(Aggiornamento al 31 Marzo 2007)

 

 

                                                                                                                                                                                         I.     Principi generali (*)

 

1.     Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

                                                                                                                                                                                 II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.     Categorie di ingresso (*)

3.     Programmazione dei flussi (*)

4.     Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia (*)

5.     Permesso di soggiorno (*)

6.     Iscrizione anagrafica (*)

7.     Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)

8.     Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

9.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

10.  Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

11.  Sponsorizzazione e autosponsorizzazione[1] (*)

12.  Formazione di lavoratori allĠestero (*)

13.  Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

14.  Ingresso e soggiorno per studio, formazione professionale e attivitaĠ scientifica (*)

15.  Professioni (*)

16.  Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

17.  Minori stranieri[2] (*)

18.  Protezione sociale e sicurezza pubblica (*)

 

                                                                                                                                                          III.     Allontanamento, sanzioni e detenuti (*)

 

19.  Respingimento alla frontiera (*)

20.  Espulsione (*)

21.  Trattenimento nei CPT (*)

22.  Sanzioni a carico di terzi (*)

23.  Stranieri condannati o detenuti (*)

 

                                                                                                                                                 IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

24.  Assistenza sanitaria (*)

25.  Previdenza sociale (*)

26.  Assistenza sociale e misure fiscali (*)

27.  Enti di patronato (*)

28.  Accoglienza e accesso allĠalloggio (*)

29.  Discriminazione (*)

 

                                                                                                                                                                                                     V.     Asilo (*)

 

30.  Status di rifugiato (*)

31.  Protezione temporanea (*)

32.  Protezione complementare (*)

 

                                                                                                                                                                                        VI.     Cittadinanza (*)

 

33.  Cittadinanza (*)

 

                                                                                                                                                                                           VII.     Apolidia (*)

 

34.  Apolidia (*)

 

                                                                                                                                                                          VIII.     Cittadini comunitari (*)

 

35.  Norme a regime (*)

36.  Neocomunitari (*)


 

                                                                                                                                                                                         I.     Principi generali (*)

 

1.     Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

 

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs. 165/01)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/94)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportano lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti

-       prevale infatti la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana; l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       nota: l'art. 38, D. Lgs. 165/2001 menziona pero' esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 26/6/04, Ord. Trib. Perugia, Ord. Trib. Firenze:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti!)

 

 

 

o      lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile) dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del Paese di cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore

o      lo straniero abbia presentato domanda di asilo

o      allo straniero sia stato riconosciuto lo status di rifugiato

o      nei confronti dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari

o      allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali

 

 

                                                                                                                                                                                 II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.     Categorie di ingresso (*)

 

o      Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)

o      Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o      Numeri recenti:

-       lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006

-       lavoro stagionale: circa 50.000 per anno

o      Ingressi non limitati numericamente

o      Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o      Requisiti: non gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o      Numeri:

-       turismo: circa 400.000 per anno

-       affari: circa 130.000 per anno

o      Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)

o      Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o      Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela

o      Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale ordinario

o      Numeri:

-       ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006

-       richiesta asilo: circa 10.000 (riconoscimenti o permessi umanitari: circa 1000)

o      Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

 

 

3.     Programmazione dei flussi (*)

 

 

 

o      1998:

-       anticipazione (20.000 stagionali);

-       DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o      1999:

-       direttiva:  lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o      2000:

-       anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

-       DPCM: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);

-       ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o      2001:

-       DPCM: stagionali (30.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o      2002:

-       Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

-       Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

-       Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

-       Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

-       DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o      2003:

-       DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

-       DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania,  Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/03)

-       DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti  di  chiara  fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

-       Decreto Ministro Beni culturali: 1850 sportivi professionisti

o      2004:

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania,  Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva di ingressi nellĠanno solare precedente)

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/04 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/04 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/04); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/04)

-       DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)

-       Decreto Ministro Beni culturali: 1691 sportivi professionisti

o      2005:

-       DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.

-       DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004

-       Circ. Minlavoro 31/05: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, ĉ 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero

-       Circ. Minlavoro 39/05: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle "nazionalita' privilegiate" (prioritˆ per domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalitˆ" (50 per lavoro domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori stagionali

o      2006:

-       DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

-       DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005

-       DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006

-       Circ. Minsolidarieta' 29/12/2005: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)

o      2007:

-       DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero

 

o      programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi

o      limitazione attiva solo se piuĠ restrittiva dei criteri

o      restrittivitaĠ dei criteri allentata dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o      programmazione giaĠ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

o      programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lĠanno precedente[8]

 

 

4.     Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia (*)

 

o      ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore a 90 gg.

o      ingresso (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri)

 

o      tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validitaĠ territoriale limitata)

o      tipo B: transito, validitaĠ massima 5 gg.

o      tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)

o      esonero dal visto uniforme per i cittadini di Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica, Croazia, Darussalam, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Romania, San Marino, Stato del Vaticano, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao

o      tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata)[9]

 

 

o      passaporto valido (o documento equivalente); stranieri provenienti dal Kossovo possono essere considerati in possesso della cittadinanza serbo-montenegrina, a prescindere dal possesso o meno del relativo passaporto (circ. Mininterno 11/1/05); nota: documenti equivalenti:

-       documento di viaggio per apolidi

-       documento di viaggio per rifugiati

-       titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)

-       lasciapassare delle Nazioni Unite

-       documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO

-       libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale

-       documento di navigazione aerea

-       carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea

-       carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)

o      documentazione su

-       finalitaĠ del viaggio

-       mezzi di trasporto utilizzati

-       disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/00, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e soggiorno[10]

-       condizioni di alloggio

-       assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata (Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma Mininterno 1/6/2004)

o      documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio 2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)

 

o      mancanza dei requisiti previsti

o      pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      per ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione; nota: per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost n. 414/2006)

o      pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)

o      esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione

o      esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo – incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso); nota: si tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto

 

o      lavoro subordinato: 30 gg

o      lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)

o      ricongiungimento familiare: 30 gg

o      se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico";

o      se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato ")

 

 

 

o      possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto

o      possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalitaĠ del viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)

o      assenza di motivi ostativi allĠingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen e, in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da D. Lgs. 5/2007 -, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)

o      rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

 

 

 

 

 

 

5.     Permesso di soggiorno (*)

 

 

 

 

 

 

o      passaporto valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalitaĠ, anno e luogo di nascita del richiedente

o      disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

o      esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o      disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva Ministro dellĠinterno sui mezzi di sussistenza; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico[14]

o      disponibilitaĠ di ulteriori risorse

o      disponibilitaĠ di alloggio

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

 

 

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo

o      richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato

o      assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per la predisposizione delle istanze

o      in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo Sportello Unico

o      si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2 (per l'attestazione del reddito)

o      la richiesta va spedita dall'interessato in busta (presentata aperta; da com. Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di un versamento di Û 27.50 (Decr. Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle domande); ulteriori costi: marca da bollo da Û 14.62, Û 30 alle Poste (da Decr. Mininterno 12/10/2005)

o      l'impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com. Mininterno 11/12/2006) e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno

o      moduli analizzati dal Centro Servizi amministrativi delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici inviati al centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali del richiedente (da com. Mininterno 11/12/2006)

o      la questura controlla l'adeguatezza della documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato un'integrazione della documentazione (da com. Mininterno 11/12/2006)

o      lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com. Mininterno 11/12/2006); nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione

o      in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego (da com. Mininterno 11/12/2006)

o      ai figli minori di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e' rilasciata una tessera complementare ("carta minore"), che costituisce un allegato del titolo del familiare (non e' assimilabile a documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere; la mancata esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di respingimento

o      lo straniero puo' controllare per via telematica lo stato di avanzamento della pratica

 

o      turismo, visita, affari: < 3 mesi

o      lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni

o      lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[16]

o      lavoro autonomo: < 2 anni

o      studio e formazione: < 1 anno

o      familiari: come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento, ma comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.184/83): fino al compimento dei 18 anni (?)

o      lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo[17]); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso per 3 annualitaĠ per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella dellĠultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validitaĠ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)

o      altri motivi (es.: cura): < documentate esigenze

 

o      richiesta asilo: 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione territoriale[18]; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo

o      asilo:  2 anni (secondo la prassi)

o      acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o      emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o      motivi di giustizia (su richiesta dellĠautoritaĠ giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L. 75/58): 3 mesi, prorogabili

o      per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallĠinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lĠallontanamento (nota: Relazione illustrativa del Regolamento e circ. Mininterno 4/3/05 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 eĠ necessario il parere della Commissione territoriale, la certificazione prodotta dallĠinteressato al di fuori della procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se relativa a motivi diversi, quali disastri naturali)

o      per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse fonti possibili)

o      per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il Tribunale per i minorenni ne autorizzi lĠingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)[19]

o      per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri – in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)[20]

o      per minore eta', al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Miniterno 23/12/99 e 13/11/00)

o      per affidamento, al minore straniero affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato)

o      30 gg. (se rilasciato per altri motivi)[21]

 

 

 

o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio: di norma,

¤       possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/03)

¤       mezzi di sostentamento per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento, in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U.; nota: estrapolando allĠindietro la Circolare, si ottiene una definizione del reddito minimo da lavoro subordinato: importo dellĠassegno sociale (per il 2007, 5.062 euro); in senso contrario, sent. TAR ?: si applica l'art. 26, co. 3 T.U.); sent. TAR ?: la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo; in senso contrario, Sent. Tar Veneto (rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo, per cui si chiede il rinnovo) e Sent. Cass. n. 2417/2006 (la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza non va riferita al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo, ma al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi)

¤       assolvimento obblighi in materia sanitaria (nota: non e' chiaro in che modo questa disposizione sia applicata, per i permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati)

¤       disponibilitaĠ di alloggio (in alcuni casi)

¤       assenza di motivi ostativi (la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005: diniego non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost n. 414/2006; Tar Umbria: in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per ci e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo); in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a)  c.p.p.,  ovvero  per  i  reati  di  favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs. 5/2007)

o      eventuali requisiti specifici (es.: esami superati per studio universitario; per lavoro subordinato richiesta, salvo periodo > 6 mesi[22] di disoccupazione tollerata, lĠesistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria)

 

o      richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione professionale

o      richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi umanitari)

o      per il resto, come per la richiesta di rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':

-       nella busta va inserita copia del permesso in scadenza

-       la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza

 

o      puo' essergli rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' anche essere richiesto dallo straniero in questa condizione?)

o      gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, solo da frontiera esterna, purche' esibisca il permesso scaduto e la ricevuta di richiesta di rinnovo[26]

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006)

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006)[27]

 

 

o      perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti); nota: per il TAR Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo

o      adozione di un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

 

 

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.; attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)

o      la sanabilitaĠ di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)

o      lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

o      lĠesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo sentenza TAR Liguria)

o      per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia), i vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, la durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007); ai fini del rifiuto di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Area Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a)  c.p.p.,  ovvero  per  i  reati  di  favoreggiamento della migrazione illegale

o      per il titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

 

 

o      richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi umanitari, e vacanze lavoro

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o      per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)

 

 

 

 

o      motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio

o      lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio

o      lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio

o      motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio?)

o      integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      minore eta': per studio (Circ. Mininterno 13/11/00; non per lavoro, da Circ. Mininterno 13/11/00; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione)

o      motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio

o      asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o      richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere addebitato al richiedente

o      attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena)

o      adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena)

o      assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)[37]

 

o      senza vincolo di quote:

¤       lavoro subordinato: in lavoro autonomo o residenza elettiva

¤       lavoro autonomo: in lavoro subordinato o residenza elettiva

¤       ogni permesso: in permesso per motivi familiari

¤       motivi familiari: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva

¤       affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005; in senso contrario, Circ. Mininterno 26/9/2003, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02; TAR Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni): in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤       integrazione del minore (o anche minore etaĠ?): in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤       motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo

¤       studio in lavoro subordinato o autonomo, dopo il conseguimento della laurea in Italia, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo

¤       studio in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 26/5/05 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)

¤       motivi religiosi in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 26/5/05)

o      entro quote (conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto):

¤       motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo;

¤       lavoro stagionale: in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (secondo il TAR Piemonte, anche extra quote e dalla prima stagione)

 

o      richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per integrazione minore, minore etaĠ, motivi umanitari

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o      per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis

 

 

6.     Iscrizione anagrafica (*)

 

 

o      l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta (in caso di cittadino soggiornante per lavoro)

o      la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente (nei casi di cittadini soggiornanti per motivi diversi dal lavoro; nota: la quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della situazione personale, appare contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE; lo e' certamente nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica), nonche' di iscrizione al corso di studio o formazione professionale (nel caso di cittadino soggiornante per studio o formazione; nota: la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella, che segue, della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato)

o      di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto valido e del visto, se richiesto (per il familiare straniero; nota: il possesso di visto non e' richiesto ai fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva 2004/38/CE; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso; nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-157-03)

o      di un documento che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico

o      dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario

 

 

7.     Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo[45] (*)

 

 

 

o      titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale, asilo, richiesta asilo, protezione umanitaria, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata e a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007)[48]; escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione umanitaria o per motivi umanitari (da D. Lgs. 3/2007)

o      5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007)[49]; non rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi) e quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007; nota: rilevano invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale, asilo, motivi umanitari, protezione umanitaria e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per se' non abilitanti alla richiesta di permesso CE slp)[50]; assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo (da D. Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di permesso CE slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso CE slp da parte di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)

o      reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2007, 5.062 euro), anche associato a potenziale - da Relazione illustrativa del DPR 334/2004 - trattamento pensionistico per invaliditaĠ (da Regolamento), o, in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007)[51]

o      disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria sia certificata dalla ASL

 

o      reati di cui allĠart. 380 c.p.p.: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005)[53], nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalitˆ dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumitˆ pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere

o      reati di cui allĠart. 381 c.p.p., non colposi: corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

 

o      copia passaporto o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare

o      copia dichiarazione dei redditi o modello CUD[54] (del richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ. Mininterno 23/10/00: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga, ricevute versamenti INPS, etc.)

o      certificato casellario giudiziale[55] (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      eventuale documentazione che dimostri la minore etaĠ e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione

-       eĠ legalizzata[56] dal consolato italiano, o solo validata in caso di convenzioni internazionali vigenti che escludano la necessitaĠ di legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali)

-       rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza di autoritaĠ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaĠ dei documenti attestanti qualitaĠ che non possono essere oggetto di autocertificazione; la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello del DNA o della densimetria ossea (nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)

-       non eĠ richiesta per il figlio minore che abbia fatto ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe essere esclusa in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del ricongiungimento e nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto matrimonio con il richiedente in Italia)

o      certificazione di disponibilita' di alloggio con attestazione dellĠufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallĠASL (solo in caso di richiesta di permesso CE slp anche per i familiari)

 

 

 

 

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati per gli stranieri e i loro familiari; i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini svizzeri e i sanmarinesi (e, verosimilmente, i familiari stranieri di cittadini comunitari, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) possono presentare le richieste anche presso le questure;

o      richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati (nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

o      per il resto, come per le richieste relative agli altri permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di richiesta di duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?), con le seguenti particolarita':

-       per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi si utilizza un apposito kit azzurro, contenente il modulo "carta di soggiorno UE" (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo stesso kit si utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di cittadini comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare straniero di un cittadino dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso di familiari stranieri di cittadini italiani, non trattato esplicitamente), inserendo nella busta anche la foto del familiare straniero e il certificato attestante il vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario (o italiano)

-       se la richiesta di permesso CE slp riguarda anche i familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli interessati; in caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va compilato anche il modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che percepiscono un reddito; in caso di familiari stranieri di cittadino comunitario (nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione), vanno incluse anche, per ciascuno di essi, la foto e il certificato attestante il vincolo familiare con il cittadino comunitario

-       costi: per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, Û 30 alle Poste (in caso di richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da Û 14.62 e versamento di Û  27.50 per il permesso CE slp in formato elettronico)

-       verosimilmente, in caso di cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o di cittadini svizzeri o sanmarinesi, il richiedente e' convocato in questura, mediante raccomandata, solo per la consegna della carta (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); nell'occasione, consegna 4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta di soggiorno; in caso di richiesta per familiare di cittadino straniero o, nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, per familiare straniero di cittadino italiano o comunitario, si procede invece, verosimilmente, ad una prima convocazione per consegna foto e per rilevamento impronte, e ad una seconda per la consegna del permesso CE slp in formato elettronico)

 

 

 

o      godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica, sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e' condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007)

o      svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata allĠitaliano o vietata allo straniero (da D. Lgs. 3/2007)[63]; per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007, ma anche, in precedenza, circ. Mininterno 25/10/2005)

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs. 165/01)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/94)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportano lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti

-       prevale infatti la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana; l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       nota: l'art. 38, D. Lgs. 165/2001 menziona pero' esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 26/6/04, Ord. Trib. Perugia, Ord. Trib. Firenze:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti!)

 

 

o      in caso di acquisizione fraudolenta

o      quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso CE slp)

o      quando il titolare sia espulso

o      in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi

o      in caso di assenza continuativa dall'Italia di durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il permesso CE slp in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di quello rilasciato dall'Italia; dopo un tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare temporaneamente in Italia prima di ritentare in altro Stato membro)

o      in caso di conferimento del permesso CE slp da parte di altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di questo)

 

o      siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp (nota: verosimilmente, il ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e' possibile, senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per quelli che li soddisfano; nello stesso senso, circ. Mininterno 130/2007: familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto familiare)

o      siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o      in caso di soggiorno di durata < 3 mesi non si applicano le disposizioni relative all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia

o      l'ingresso in Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota: anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso e' effettuato provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen; il permesso CE slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro autorizzato a farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati membri neocomunitari, da circ. Mininterno 130/2007)

o      ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal requisito di residenza all'estero (e' possibile, cioe', la ricerca di lavoro sul posto); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta avrebbe senso solo se essi potessero intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso CE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia

o      verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U.

o      verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) o di art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)

 

 

8.     Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

 

 

o      diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro

o      composto da almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di Stato

o      istituito con decreto del prefetto, che puoĠ individuare anche piuĠ unitaĠ operative di base

o      nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite forme di raccordo con gli uffici competenti in materia di lavoro

 

o      generalitaĠ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, e' datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro

o      generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita?) dei lavoratori da assumere

o      trattamento retributivo ed assicurativo,  nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda l trattamento economico del lavoratore, anche a datori non associati; nota: non e' richiesta l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL), riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno

o      impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o      dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando siano stati inviati al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego?) il modello unificato (da adottare con decreto ministeriale) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs.181/2000 (da Legge Finanziaria per il 2007)

o      garanzia della disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione alle spese per lĠalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno[69]

o      eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o      autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta[70]

o      autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale del datore di lavoro[71] (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/05: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore[72]); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile)

o      proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni,  a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (per il 2007, 5.062 euro)[73]; la proposta di contratto riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e la garanzia per lĠalloggio[74] (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)[75]

 

o      richiesta comunicata dallo Sportello unico al Centro per lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)

o      il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)

o      in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione  (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego

o      in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego, di accertata indisponibilitaĠ (se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg., sembra evincersi da circ. Mininterno 9/2/2006) o di conferma della richiesta, si procede

o      richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore

o      convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta

o      spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare

 

o      comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o      rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a regolaritaĠ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eĠ stata trasmessa dĠufficio), entro 30 gg.[77]

o      trasmette lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

o      abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

o      abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

o      sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

 

o      < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[80], per rapporto a tempo determinato

 

o      iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per lĠimpiego[82], nelle liste di mobilitaĠ[83] (anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ[84]) per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[85], se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo

o      iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[86] (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[87], in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ)

o      rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 6 mesi[88], previo accertamento dellĠeffettiva iscrizione

o      per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allĠarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68[89] equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla registrazione nellĠelenco anagrafico[90]

o      specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)

o      rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della autocertificazione attestante la disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalitaĠ); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)[91]

o      in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia titolo al permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta stipula di un contratto (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/03)

 

o      le attivitaĠ possono riguardare

¤       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, inclusa assistenza a bambini, anziani, malati o disabili

¤       insegnamento privato supplementare

¤       piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia edifici o monumenti

¤       realizzazione di manifestazioni sociali, culturali, caritative o sportive

¤       collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato per lavori di solidarietaĠ o di emergenza (per calamitaĠ naturali o simili)

¤       l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi (da L. 80/2005)

o      le prestazioni non possono, in un anno solare, comportare compensi complessivi superiori, con riferimento a un unico committente, a 5000 euro[92]

o      le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (da L. 80/2005)

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)[94]

o      mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva[95], per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01)

o      esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi[96] di disoccupazione tollerata); per rapporti in corso alla data di entrata in vigore del DPR 334/04, le parti, ai fini del rinnovo del permesso, stipulano e sottoscrivono autonomamente il contratto di soggiorno, su modulo apposito e lo inviano, con raccomandata A.R., allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso, che il lavoratore esibisce all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno (Circ. Minlavoro 9/2005)

 

 

 

o      eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN

o      accede alle misure di edilizia popolare a paritaĠ con lĠitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma[101]

o      eĠ parificato allĠitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)

o      accede allo studio a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto eĠ di durata > 1 anno)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lĠeventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro quote – art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote – es.: Decreto Mingiustizia 13/10/03), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)

o      puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22, co. 15[102], T.U.)

o      accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14[103], T.U.)

 

o      permesso CE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007[104])

o      diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/01; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/94 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/94)

o      permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)[105]

o      permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per affidamento (Circ. Mininterno 9/4/01); nota: la Sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (in contrasto, Circ. Mininterno 13/11/00 esclude la possibilitaĠ di lavorare per minori non accompagnati per i quali non sia stato disposto lĠaffidamento a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, di cui allĠart. 2 L. 184/83 )

o      permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e formazione); per il resto, escluso da Circ. Mininterno 13/11/00

o      permesso per studio o formazione (per non oltre 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o      permesso per asilo (art. 17, Convenzione di Ginevra)

o      permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)

o      permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005)[106]

o      permesso per acquisto cittadinanza e permesso per adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)

 

o      lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato

o      motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99; nota: interpretazione incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa)

o      formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[110], entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle – improbabili – al compimento della maggiore etaĠ, detratte da quote per lĠanno successivo[111]; nota: circ. Mininterno 4/3/05 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di consentire tale detrazione anche quando ai 18 anni la conversione sia da motivi familiari a studio o formazione e solo successivamente da studio o formazione a lavoro); nota: nei moduli distribuiti dai ministeri e' indicato che ai fini della conversione il rapporto deve essere di durata superiore a 20 ore settimanali (anziche' "non inferiore", come da Regolamento); nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

o      lavoro stagionale, dalla seconda stagione, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro, entro quote (Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; TAR Piemonte: anche extra quote e dalla prima stagione); nota: nei moduli distribuiti dai ministeri e' indicato, in caso di conversione con rapporto part-time, un requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale (per il 2007, 5.062 euro), aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore

o      affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005; in senso contrario, Circ. Mininterno 26/9/2003, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02; TAR Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

o      integrazione del minore (o anche minore etaĠ?), con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), al compimento della maggiore etaĠ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02) di

-       assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri[112]

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaĠ di alloggio

-       svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaĠ di un contratto di soggiorno per lavoro

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato

 

 

o      la punibilita' sussiste anche in assenza di dolo (da lavori preparatori L. 189/2002: e' stato respinto un emendamento che mirava a limitare l'illecito al caso di comportamento intenzionale), come pure per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005)

o      il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent. Cass. n. 37409/2006)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o      il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006)[116]

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

-       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

-       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (nota: secondo Procura di Modena, il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso) eĠ consentita (circ. Minlavoro 5/12/2006), in base alla Direttiva Mininterno 5/8/2006, salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro[117]

o      in base all'art. 22, co. 12 T.U. dovrebbe pacificamente essere possibile anche l'instaurazione di un nuovo rapporto; in questo senso Mess. INPS 16/10/2006, in attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006[118]

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12[119] T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)

 

 

9.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

 

o      la richiesta di nulla-osta puoĠ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati anche via Internet (da com. Mininterno)[120]

o      le richieste presentate direttamente dal datore di lavoro sono redatte su moduli scaricabili via Internet e spedite, con raccomandata semplice, al Dipartimento per le Liberta' Civili e l'Immigrazione del Mininterno, corredate da fotocopia del documento di riconoscimento del datore e del lavoratore (da com. Mininterno)

o      accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)

o      termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)

o      termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o      rilascio o diniego del nulla-osta[121] al lavoro da parte dello Sportello unico[122] entro 20 gg.[123] dalla richiesta

o      ai fini dellĠaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale

 

o      abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

o      abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

o      sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

 

 

 

 

o      la punibilita' sussiste anche in assenza di dolo (da lavori preparatori L. 189/2002: e' stato respinto un emendamento che mirava a limitare l'illecito al caso di comportamento intenzionale), come pure per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005)

o      il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent. Cass. n. 37409/2006)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggionro non e' punibile

o      il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato (verosimilmente, anche stagionale), nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006)[131]

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

-       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

-       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      in caso di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, diverso da quello per lavoro stagionale, vale la circ. Minlavoro 5/12/2006: la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (nota: secondo Procura di Modena, il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso) eĠ consentita, in base alla Direttiva Mininterno 5/8/2006, salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro[132]

o      in base all'art. 22, co. 12 T.U., nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, diverso da quello per lavoro stagionale, richiesto nei termini, dovrebbe pacificamente essere possibile anche l'instaurazione di un nuovo rapporto; in questo senso Mess. INPS 16/10/2006, in attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006[133]

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12[134] T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)

 

 

 

10.  Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs. 165/01)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/94)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportano lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti

-       prevale infatti la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana; l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       nota: l'art. 38, D. Lgs. 165/2001 menziona pero' esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 26/6/04, Ord. Trib. Perugia, Ord. Trib. Firenze:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti!)

 

 

o      dichiarazione da parte dellĠautoritaĠ competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lĠassenza dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione in albo professionale – o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di unĠautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o      attestazione, da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da richiedere anche (o solo?; nota: dai moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; lĠattestazione fa riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; in tutti i casi, o solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori?); ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

o      il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eĠ richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o      il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali, se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili – art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)

o      per liberi professionisti non e' richiesta l'attestazione relativa alle risorse

o      per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA

o      per titolari di contratto per prestazione dĠopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione

o      per soci, amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante legale della societˆ che assicuri per l'interessato un reddito di importo superiore al minimo richiesto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione

 

 

o      disponibilitaĠ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellĠeventuale attestazione

o      disponibilitaĠ di reddito[136] non inferiore a quello al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione dal ticket (8.500 euro), o dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum Mininterno 2000 e da moduli dei ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo)

o      idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum Mininterno 2000)

 

 

o      assistenza sanitaria

o      edilizia popolare

o      assistenza sociale

o      studio

o      ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata)

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[139] o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro)

o      conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o      formazione e riqualificazione

o      accesso agli istituti di patronato

 

o      permesso CE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007[140])

o      diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/01; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/94 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/94)

o      permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)[141]

o      permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra)

o      permesso per affidamento (Circ. Mininterno 9/4/01); nota: la Sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (in contrasto, Circ. Mininterno 13/11/00 esclude la possibilitaĠ di lavorare per minori non accompagnati per i quali non sia stato disposto lĠaffidamento a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, di cui allĠart. 2 L. 184/83 )

o      permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005)

o      permesso per acquisto cittadinanza e permesso per adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)

 

o      lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo

o      motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99; nota: interpretazione incompatibile incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa)

o      formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza, entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle – improbabili – al compimento della maggiore etaĠ, detratte da quote per lĠanno successivo[143]; nota: circ. Mininterno 4/3/05 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di consentire tale detrazione anche quando ai 18 anni la conversione sia da motivi familiari a studio o formazione e solo successivamente da studio o formazione a lavoro) e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato[144]; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta di conversione va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri)

o      affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005; in senso contrario, Circ. Mininterno 26/9/2003, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02, TAR Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

o      integrazione del minore (o anche minore etaĠ?), con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), al compimento della maggiore etaĠ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02) di

-       assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri[145]

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaĠ di alloggio

-       svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge (da circ. Mininterno 25/10/2005)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

 

 

 

11.  Sponsorizzazione e autosponsorizzazione[146] (*)

 

 

12.  Formazione di lavoratori allĠestero (*)

 

o      allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive in Italia

o      allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive italiane nei paesi dĠorigine

o      allo sviluppo delle attivitaĠ produttive dei paesi dĠorigine

 

 

13.  Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

 

o      dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivita' come altamente specialistica) di societaĠ con sedi o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societaĠ estere con sede principale in Stato membro del WTO, o dirigenti di sedi principali in Italia di societaĠ italiane o di Stato membro dellĠUE, impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi[149] prima del loro trasferimento in Italia:

¤       il trasferimento puoĠ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni

¤       al termine, possibile lĠassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellĠazienda presso cui il trasferimento eĠ stato effettuato

o      lettori, ricercatori e professori universitari:

¤       la richiesta da parte dellĠuniversitaĠ (anche privata) o dellĠistituto istruzione superiore e di ricerca pubblico o privato, per lĠassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

¤       nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)

¤       nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per studenti e docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?

o      traduttori e interpreti:

¤       necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eĠ presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaĠ dellĠente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

¤       nulla-osta necessario anche per attivitaĠ autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)

o      colf alle dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:

¤       deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allĠestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)

¤       utilizzatore della prestazione di lavoro puo' essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)

o      lavoratori (in numero limitato – da Regolamento) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo limitato

¤       le condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente, dai contratti collettivi e dalla normativa italiana

o      lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati allĠimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaĠ esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/01, dallĠobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellĠautorizzazione al lavoro)[150]:

¤       nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto

¤       sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto

¤       in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi

o      lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allĠestero, con regolare contratto di lavoro[151], temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi[152], nellĠambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/60 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/03) e delle norme internazionali e comunitarie

¤       nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro (art. 40, co. 13 Regolamento; presumibilmente deve intendersi: da parte dell'appaltante) agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio[153]

¤       in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla osta sostituito da una comunicazione, da parte dell'appaltante in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate allo Sportello Unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (da L. 46/2007); nota: in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)

¤       obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi previdenziali e assistenziali

¤       nota: possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore; il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento); in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento); nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento); il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)[154]

¤       nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario

o      lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:

¤       nulla-osta rilasciato

-       con procedure stabilite con decreto del Ministro del lavoro (quale?), unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per lĠimpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma[155] o dallĠUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, sentito il Dipartimento dello spettacolo

-       previo accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)

-       previo nulla-osta provvisorio dellĠautoritaĠ provinciale di pubblica sicurezza (da Testo unico, confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)

-       prima dellĠingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)

-       con durata iniziale < 12 mesi[156]

¤       rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede lĠimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o      giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:

¤       nulla-osta non richiesto

o      persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia, attivitaĠ di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani:

¤       il nulla-osta 

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallĠaccordo

-       in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoĠ essere chiesto successivamente allĠingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o      persone collocate Òalla pariÓ secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaĠ di giovani):

¤       il nulla-osta 

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 3 mesi

o      infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente extra quote[157]) assunti, anche a tempo indeterminato (se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; da circ. Mininterno 1/6/2004), presso strutture sanitarie pubbliche e private (nota: lĠassunzione nella struttura pubblica eĠ effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/87; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004):

¤       lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

¤       il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto o un suo servizio

¤       non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da moduli distribuiti dai ministeri; quale riferimento normativo?)

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs. 165/01)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/94)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportano lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti

-       prevale infatti la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana; l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       nota: l'art. 38, D. Lgs. 165/2001 menziona pero' esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 26/6/04, Ord. Trib. Perugia, Ord. Trib. Firenze:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti!)

 

o      attivitaĠ nellĠambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale; in questo caso non eĠ richiesto il nulla-osta al lavoro, e il visto di ingresso per studio o formazione eĠ rilasciato, nei limiti del contingente annuo di ingressi per formazione professionale (art. 44 bis, co. 5 e 6, Regolamento), su richiesta dei soggetti di cui allĠarticolo 2, co. 1, del d.m. 142/98, accompagnata dal progetto formativo, redatto ai sensi dellĠart. 18 L. 196/97 e vistato dalla Regione

o      attivitaĠ di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dallĠorganizzazione dalla quale dipendono; il nulla-osta al lavoro eĠ rilasciato su richiesta dellĠorganizzazione presso la quale avraĠ luogo lĠattivitaĠ, accompagnata da un progetto formativo contenente lĠindicazione della durata dellĠaddestramento e approvato dalla Regione[159]; il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario (da moduli distribuiti dai ministeri); nota: oneri del contratto di soggiorno a carico dell'azienda distaccataria (da moduli distribuiti dai ministeri)

o      per stranieri residenti all'estero, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri;

o      il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso;

o      il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri.

 

o      la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio

o      il CONI emette la dichiarazione nominativa di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico

o      lo Sportello unico richiede il rilascio del codice fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana

o      lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno

o      ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta alla questura; copia del nulla-osta e' allegato alla domanda spedita dall'ufficio postale

 

 

 

o      con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula

o      con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)

 

o      lavoratori dello spettacolo

o      stranieri ammessi per nellĠambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale

o      marittimi

o      circensi

o      artisti

o      sportivi professionisti

o      giornalisti corrispondenti

o      personale di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale

 

o      durata del nulla-osta:

¤       pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato

¤       a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)

o      durata del visto e del permesso:

¤       pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ vantaggioso di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[162])

¤       nei casi in cui il nulla-osta non eĠ richiesto, validitaĠ limitata alle documentate esigenze (< 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[163])

¤       per stranieri ammessi per formazione professionale, la durata massima del permesso eĠ di un anno, rinnovabile in caso di corsi pluriennali

o      utilizzabilitaĠ e rinnovo di nulla-osta e permesso:

¤       di norma non eĠ consentito stipulare diverso rapporto di lavoro da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)

¤       il rinnovo eĠ consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/01), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo

¤       disposizioni meno favorevoli:

-       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)

¤       disposizioni piuĠ favorevoli:

-       per gli sportivi professionisti, consentito il rinnovo del permesso di soggiorno e il trasferimento ad altra societaĠ nellĠambito della stessa federazione sportiva

-       traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6 mesi

-       per stranieri ammessi per formazione professionale, il permesso eĠ rinnovabile per tutta la durata del corso, in caso di corsi pluriennali (a prescindere dal rapporto di lavoro)

o      convertibilitaĠ del permesso:

¤       di norma il permesso non eĠ convertibile

¤       per stranieri ammessi per formazione professionale, il permesso (che originariamente non eĠ per lavoro) eĠ convertibile, a corso di formazione concluso, in permesso per lavoro subordinato (previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro[164]) o autonomo (previa certificazione dei requisiti da parte dello Sportello unico[165]) entro quote (art. 14, co. 6[166] Regolamento; nota: il riferimento errato al comma 5 non tiene conto della rinumerazione)

 

 

 

14.  Ingresso e soggiorno per studio, formazione professionale e attivitaĠ scientifica (*)

 

 

o      domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaĠ di posti

o      titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolaritaĠ) ed eventuale idoneitaĠ per lĠaccesso allĠuniversitaĠ nel paese di provenienza

o      documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero, nei casi in cui cosiĠ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia; es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco

o      dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale (per il 2007, 5.062 euro), mediante

-       fidejussione, bonifico o versamento

-       garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri

-       garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno (nota: lĠart. 34 Regolamento sulle modalitaĠ di prestazione di garanzia eĠ stato sostituito da altre disposizioni, ma il riferimento contenuto nellĠart. 46 Regolamento rimane)

o      indicazione di un alloggio in Italia.

o      disponibilitaĠ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o      copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di – allĠepoca – £. 750.000; da circ. MinsanitaĠ 24/3/00)

 

 

 

 

o      titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario (motivi umanitari?), motivi religiosi (ovviamente, se in possesso di titolo conseguito in Italia o equipollente)

o      stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguito in Italia[169] (es.: per studio, o per richiesta asilo)

o      stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane allĠestero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo

 

 

o      la laurea (ed eventualmente lĠabilitazione) conseguita in Italia o riconosciuta dallĠateneo ai fini della sola iscrizione ai corsi

o      il superamento delle prove di ammissione

 

á      Consentito lĠingresso per studio (e, verosimilmente, il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno), alle condizioni stabilite nel decreto-visti del Ministro degli affari esteri (nota: da aggiornare)[171]

o      di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale a tempo pieno e di durata determinata, previa verifica della coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, della disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento e della validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso

o      di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero dellĠistruzione e dellĠuniversitaĠ, o dal Ministero dei beni culturali

o      di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, la disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento, la validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso

 

 

 

o      per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart. 142, co. 1, lettera d), D.Lgs. 112/98 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite

o      per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento

o      Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento

o      Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento

 

o      le attivitaĠ possono riguardare

¤       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, inclusa assistenza a bambini, anziani, malati o disabili

¤       insegnamento privato supplementare

¤       piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia edifici o monumenti

¤       realizzazione di manifestazioni sociali, culturali, caritative o sportive

¤       collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato per lavori di solidarietaĠ o di emergenza (per calamitaĠ naturali o simili)

¤       l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi (da L. 80/2005)

o      le prestazioni non possono, in un anno solare, comportare compensi complessivi superiori, con riferimento a un unico committente, a 5000 euro[172]

o      le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (da L. 80/2005)

o      per stranieri residenti all'estero, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri;

o      il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso;

o      il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri.

o      in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[174], entro quote; nota: nei moduli distribuiti dai ministeri e' indicato che ai fini della conversione il rapporto deve essere di durata superiore a 20 ore settimanali (anziche' "non inferiore", come da Regolamento); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

o      in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia)

 

o      titolare di permesso per motivi familiari, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5 T.U.)

o      titolare di permesso per affidamento, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.)

o      minore comunque affidato ai sensi della L. 184/83, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.); Sent. Corte Cost. 198/03: incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02

o      titolare di permesso per integrazione del minore, al compimento dei 18 anni[176], a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02; nota: si deve intendere piuttosto: "in caso di adozione della decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato"?)[177] e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

¤       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

¤       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

¤       dispone di un alloggio

o      titolare di permesso per motivi umanitari per protezione sociale (art. 18, co. 5 T.U.) o sicurezza pubblica (L. 155/05)

 

o      al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)

o      allĠiscrizione facoltativa al SSN (con pagamento di contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di £. 750.000 – da circ. MinsanitaĠ 24/3/00)

o      allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (se il permesso ha durata > 1 anno)

 

 

15.  Professioni (*)

 

o      titolo di studio (es.: laurea)

o      titolo abilitante (es.: esame di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti allĠestero

o      iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allĠordine dei medici)

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs. 165/01)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/94)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportano lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti

-       prevale infatti la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana; l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       nota: l'art. 38, D. Lgs. 165/2001 menziona pero' esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 26/6/04, Ord. Trib. Perugia, Ord. Trib. Firenze:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti!)

 

 

 

 

o      richiesta esperienza professionale aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza (due anni negli ultimi dieci) e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni)

o      misure compensative (tirocinio di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale[179]), a scelta del richiedente, disposte con decreto del Ministro competente, in caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse; per lĠespletamento di tali misure, se lo straniero eĠ allĠestero, eĠ rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49, co. 3 Regolamento; verosimilmente, al di fuori della quota fissata per gli ingressi per formazione in base ad art. 44 bis, co. 6 Regolamento)

o      obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale

o      valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante

o      titoli muniti di traduzione della Rappresentanza italiana

o      ministero vigilante sulla tenuta dell'albo, registro o elenco per le professioni per cui tale tenuta eĠ prevista:

-       Attuario, Avvocato, Procuratore, Commercialista, Biologo, Chimico, Agronomo e forestale, Geologo, Ingegnere, Agente di cambio, Psicologo, Consulente del lavoro, Ragioniere e perito commerciale  (Ministero grazia e giustizia)

-       Consulente di proprieta' industriale  (Ministero industria)

-       Tecnico sanitario e di radiologia medica  (Ministero sanita')

-       Docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche  (Ministero pubblica istruzione)

-       Esperto in materia di pianificazione territoriale (Ministero lavori pubblici)

o      per le professioni che richiedono una formazione universitaria o in istituto di istruzione superiore di almeno 3 anni:

-       il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

¤       il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie

¤       il Ministero dell'universita' per il personale ricercatore universitario

¤       il Ministero della pubblica istruzione per i docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche

-       il Ministero dell'universita' in tutti gli altri casi

o      per le altre professioni:

-       il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

¤       il Ministero della pubblica istruzione per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado

¤       il Ministero del lavoro per professioni per le quali sono richiesti attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 845/78 o della legge 56/87 o della normativa in materia di contratti di formazione

-       il Ministero dei trasporti per le professioni marittime

-       il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in tutti gli altri casi

 

o      ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario  comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente

o      presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del D.P.R. 221/50 e successive integrazioni e modificazioni)

o      per lĠiscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000); accertamento  effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato

o      le regioni Calabria (eĠ vero? dal sito del Minsalute), Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Campania, Piemonte e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/02, 27/12/02 e 18/9/03)

o      il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o      il Minsalute provvede, con le stesse modalitaĠ, al riconoscimento di titoli complementari (es.: specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivitaĠ nellĠambito del SSN

o      la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote[181], comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eĠ consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lĠesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellĠUnione europea[182]

 

 

16.  Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

 

 

o      lo straniero titolare di permesso CE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari (da D. Lgs. 5/2007; in precedenza, il diritto al ricongiungimento per il titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari era stato riconosciuto da Circ. Mininterno 25/10/2005, che faceva riferimento alla Sent. Cass. I Sez. Pen. n. 1714/2001; nota: di per se' questa disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di durata > 1 anno (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua); interpretazione costituzionalmente orientata: anche il titolare di permesso per attesa acquisto cittadinanza (Trib. Trento)

o      il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti)

 

o      coniuge (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo ostativo[183]; secondo circ. Mininterno 130/2007: modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri)

o      figli minori del richiedente o del coniuge (al momento della presentazione dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007, o all'atto della presentazione di istanza di validazione o di prenotazione tramite call center dell'appuntamento per la presentazione stessa, da circ. MAE citata da circ. Mininterno 19/12/2006; in precedenza, Trib. Padova: rileva l'eta' alla data di presentazione della richiesta di nulla-osta) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo di inclusione[184]; secondo circ. Mininterno 130/2007: modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri), anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della Rappresentanza)

o      genitori a carico, se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza[185] (circ. Mininterno 130/2007: il MAE individuera' parametri obiettivi di riferimento per la valutazione di tali condizioni)

o      figli maggiorenni a carico, permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute[186]

 

o      disponibilitaĠ di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria; ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti

o      disponibilitaĠ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; nota: non rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui si chiede l'ingresso) non inferiori allĠimporto

-       dellĠassegno sociale (per il 2007, 5.062 euro) per lĠingresso di un familiare

-       del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, ovvero per l'ingresso di 2 o piu' figli di eta' inferiore a 14 anni (anche se sono piu' di 3; da D. Lgs. 5/2007)

-       del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari (salvo il caso di ingresso di soli figli di eta' inferiore a 14 anni; da D. Lgs. 5/2007)

o      lavoratori subordinati:

-       ultima dichiarazione dei redditi

-       comunicazione all'Ispettorato del Lavoro o INPS

-       ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga

-       autocertificazione del datore di lavoro da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro (e l'indicazione del reddito presunto del lavoratore, se il rapporto di lavoro e' iniziato da meno di un anno, e non vi e' ancora dichiarazione dei redditi)

o      lavoratori domestici:

-       ultima dichiarazione dei redditi (o, in mancanza, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego o all'INPS)

-       bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda

-       autocertificazione del datore di lavoro da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro

o      lavoratori autonomi:

-       ditta individuale

¤       certificato di Iscrizione alla Camera di commercio

¤       fotocopia attribuzione Partita IVA

¤       fotocopia licenza comunale ove prevista

¤       modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)

-       societa'

¤       visura camerale della societa' di data recente

¤       fotocopia attribuzione Partita IVA della societa'

¤       modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)

-       collaborazione a progetto

¤       fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo

¤       dichiarazione del committente da cui risulti l'attualita' del contratto di lavoro a progetto

¤       dichiarazione di gestione separata all'INPS

¤       modello Unico

-       socio lavoratore

¤       visura camerale della cooperativa

¤       fotocopia attribuzione Partita IVA della cooperativa

¤       dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l'attualita' del rapporto di lavoro

¤       fotocopia del libro soci

¤       modello Unico

-       libero professionista

¤       iscrizione all'albo

¤       modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso

 

o      il coniuge

o      il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono)

o      i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico

o      gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana)

o      altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza

o      altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione

o      partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino

o      e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato

o      dispone, per se' e per i suoi familiari, di risorse economiche (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia) che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)

o      per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica; in tal caso i provvedimenti negativi devono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' e in relazione a comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)[189]; nota: per il cittadino straniero, il T.U. prevede la possibilita' di respingimento a seguito di controlli sanitari e, quindi, in linea teorica, la possibilita' di diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e, indirettamente, la possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo di prestare le cure mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si presenti alla frontiera); discutibile, quindi, che si possa effettivamente allontanare il familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino comunitario per motivi di sanita' pubblica

o      Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari

o      Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto; coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-2005, il mero impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo

o      Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

o      Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia)

o      Sent. Corte Giust. C-1-2005: il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro

 

o      coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca)

o      familiari entro il quarto grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi (Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita')

 

o      permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento (incluso il permesso CE slp)

o      documentazione attestante la disponibilitaĠ di reddito

o      attestazione del Comune di conformitaĠ dellĠalloggio ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL

 

o      documentazione attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore etaĠ

o      documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di salute che rendono permanentemente impossibile provvedere alle proprie esigenze[194] (per ricongiungimento con figlio maggiorenne)[195]

 

 

 

 

o      per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica; in tal caso il provvedimento negativo e' adottato, dal Ministro dell'interno (con posibilita' di ricorso al TAR del Lazio, sezione di Roma), nel rispetto del principio di proporzionalita' e in relazione a comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)[199]

 

 

 

 

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare

o      al minore iscritto nel permesso o nel permesso CE slp del genitore o dellĠaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.)

o      ai familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione che

¤       siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp

¤       siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario sopravvive al D. Lgs. 6/2/2007 per i casi in cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui sussiste il diritto di soggiorno - ad esempio: genitore naturale di minore italiano comunitario)

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: se e' cosi', la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario non sopravvive al D. Lgs. 6/2/2007; in caso contrario, sopravvive per i casi in cui non sussista il diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza di risorse); il permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato della patria potestaĠ (Sent. Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,  Regolamento; nota: secondo la Corte d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'; mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca); Trib. Firenze: anche al convivente stabile del cittadino italiano (a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento)

o      al familiare entro il quarto grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento)

o      al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/1999 e 13/11/2000; ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario)

 

 

o      passaporto valido, con eventuale visto (nota: il possesso di visto non e' richiesto dalla Direttiva 2004/38/CE; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso; nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-157-03)

o      attestazione della richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario (in caso di familiare di tale cittadino)

o      4 foto in formato tessera

 

o      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

o      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)

o      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia;

o      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente,

e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:

o      il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o di scioglimento dell'unione registrata);

o      il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino italiano o comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria;

o      il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolramente difficili");

o      il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie

 

 

o      per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica; in tal caso il provvedimento negativo e' adottato, dal Ministro dell'interno, nel rispetto del principio di proporzionalita' e in relazione a comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)[209]

 

 

o      svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[214] o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (circ. Mininterno 23/12/99, che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore)

o      convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o      iscriversi a corsi di studio o di formazione

 

 

 

 

17.  Minori stranieri[220] (*)

 

o      per ricongiungimento con genitore straniero

o      per esercitare il proprio diritto di soggiorno in quanto figlio che accompagna o raggiunge il genitore italiano o comunitario (il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni; da D. Lgs. 30/2007)

o      per ricongiungimento con affidatario straniero, italiano o comunitario (non disciplinato da D. Lgs. 30/2007; deriva pero' da art. 1, co. 2 T.U., che stabilisce l'applicabilita' delle disposizioni del T.U. al cittadino italiano o comunitario se piu' favorevoli

o      al seguito di genitore o affidatario straniero[221] (nota: possibilita' di ingresso al seguito di italiano o comunitario, soppressa da D. Lgs. 5/2007)

o      per richiesta di asilo

o      per adozione (in caso di affidamento pre-adottivo)

o      per studio, presso istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio (solo se di etaĠ > 14 anni, e col consenso di genitori o tutori)

o      per studio, per corsi scolastici adeguati alle esigenze formative (solo se di etaĠ > 15 anni, in presenza di iscrizione o pre-iscrizione, e previa dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi)

o      per esercizio di attivitaĠ sportiva professionistica, (con richiesta della dichiarazione di assenso del CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, L. 345/99, sulla base dellĠistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente)

o      nellĠambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di apposita richiesta

 

 

o      in stato di abbandono, se eĠ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato)

o      non accompagnato, se eĠ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota: in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera non accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il quarto grado, per lĠaffidamento ai quali la legge non richiede un provvedimento formale); Linee guida del Comitato: il minore eĠ accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza!; in senso contrario, le Linee-guida MIUR 2006, che non fanno riferimento alla regolarita' del soggiorno dei genitori) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/83, a familiare entro il terzo grado regolarmente soggiornante

 

 

o      alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o      al Giudice tutelare (per lĠeventuale apertura della tutela)

o      al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99) tramite prefettura o ente locale; la segnalazione al Comitato non esime dallĠobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)

 

 

 

o      tutela:

-       presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

-       procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede lĠinteresse principale del minore

-       tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eĠ esercitata dallĠistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunitaĠ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

-       compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

-       obbligatoria lĠapertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: siĠ (Circolare Mininterno 9/4/01), solo in caso di necessitaĠ (DPCM 535/1999)

o      affidamento

-       presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piuĠ che alla condizione di Ònon accompagnatoÓ)

-       affidatario:

¤       se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

¤       altrimenti, comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

-       procedimento: affidamento disposto da

¤       servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potestaĠ genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)

¤       Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di tale consenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaĠ genitoriale

-       compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potestaĠ parentale nei rapporti con lĠistituzione scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria

-       il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/83); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneitaĠ; attribuzione al Comitato della responsabilitaĠ dellĠaffidamento (Regolamento L. 476/98, DPR 492/99; in contrasto con L. 184/83; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)

-       lĠaffidamento del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con Circolare Mininterno 9/4/01; nota: secondo il Mininterno, tale circolare e' da considerarsi abrogata con l'entrata in vigore del DPR 334/2004), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purcheĠ queste siano completate in tempi brevi); lĠaffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per seĠ precludere il rimpatrio; lĠaffidatario dovrebbe, in base alla L. 184/83, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio

-       difficoltaĠ di interpretazione in relazione alla formalizzazione dellĠaffidamento (di fatto) a parenti entro il quarto grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore

 

 

o      opera per tutelare, in conformitaĠ con la Convenzione ONU del 1989, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano

o      in particolare,

-       vigila sulle modalitaĠ di soggiorno dei minori

-       definisce criteri per lĠammissione di minori accolti, delibera sulle corrispondenti richieste, sullĠaffidamento temporaneo di tali minori e sul loro rimpatrio

-       censisce i minori accolti e i minori non accompagnati

-       accerta lo status di minore non accompagnato

-       promuove, anche mediante convenzioni, le ricerche dei familiari dei minori non accompagnati

o      puoĠ trattare dati sensibili in relazione ai minori

o      eĠ composto da 9 rappresentanti: Presidenza del Consiglio, Ministero della solidarieta' sociale[222], MAE, Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della famiglia (2); per ogni membro eĠ nominato un supplente

o      opera presso il Ministero della solidarieta' sociale[223]

o      eĠ presieduto dal rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale[224]

 

o      indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaĠ di affidamento alle autoritaĠ in patria, noncheĠ lĠassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento; nota: data la definizione di "minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee guida), il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia!; nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia' identitficati

o      nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o      audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lĠopinione in merito al rimpatrio

 

o      sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostri di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiare dello straniero titolare del permesso CE slp

o      siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o      iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornante con cui convive, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00; ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?)

o      ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (Circolare Mininterno 9/4/01), se eĠ affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83

o      ottiene, verosimilmente, il riconoscimento del diritto di soggiorno (con diritto/dovere di iscrizione anagrafica e rilascio di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) se convive con genitore comunitario con diritto di soggiorno o italiano (non disciplinato esplicitamente, dal D. Lgs. 30/2007, il caso di affidatario italiano o comunitario; il rilascio, quanto meno, di un permesso per motivi familiari, deriva da art. 1, co. 2 T.U. e art. 28, co. 1 DPR 394/1999)

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Miniterno 23/12/99 e 13/11/00); il permesso eĠ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito allĠadozione di un provvedimento di tutela di comunitaĠ di tipo familiare eĠ rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore etaĠ (Circ. Mininterno 13/11/00);  nota: nella prassi, il permesso per minore etaĠ eĠ rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il quarto grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se non, addirittura, una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

o      ottiene un permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri – in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)[228]

 

o      per i minori che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, il Comitato per i minori stranieri non emette provvedimenti di "non luogo a procedere al rimpatrio"

o      per i minori che li soddisfano,

¤       l'Ente Locale invia al Comitato la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter (inclusi quelli relativi a svolgimento di attivita' di studio o lavorativa o a esistenza di un rapporto di lavoro non ancora iniziato; per la presenza in Italia, sufficiente la dichiarazione dell'Ente locale; per la partecipazione a un progetto di integrazione, sufficiente la documentazione che provi che il minore ha frequentato la scuola, corsi di formazione professionale e/o tirocini formativi)

¤       se i requisiti sussistono, il Comitato emette parere positivo e la Questura rilascia un permesso per integrazione del minore

¤       alla scadenza del permesso per integrazione del minore (ancora da definirsi: al compimento del diciannovesimo anno?), la Questura converte il permesso in un permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro a seconda della situazione in cui si trova il minore

 

o      motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)

o      affidamento: lavoro o studio (Circ. Mininterno 9/4/01)

o      integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio

o      minore etaĠ: studio (ma non lavoro, da Circ. Mininterno 13/11/00)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5)

o      richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs. 140/2005)

 

o      motivi familiari: in permesso

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote, salvi i requisiti di etaĠ) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5); nota: circ. Mininterno 4/3/05 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra quote anche la successiva conversione in permesso per lavoro di un permesso per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote), in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivitaĠ lavorativa

¤       per accesso al lavoro anche senza requisiti[229] (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni, se il titolare eĠ un minore affidato (ma, verosimilmente, anche se eĠ minore convivente con i genitori)

o      affidamento: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per accesso al lavoro, anche senza requisiti[230] (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni

o      integrazione del minore: in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni[231], con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02; nota: si deve intendere piuttosto: "in caso di adozione della decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato"?)[232] e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

¤       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

¤       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

¤       dispone di un alloggio

¤       frequenta un corso di studio o svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato

o      minore etaĠ: in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/83 (Circ. Mininterno 9/4/01, che pero', secondo il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004; verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano o comunitario non espressamente disciplinato, ma il rilascio di un permesso per motivi familiari e' adottabile in base ad art. 1, co. 2 T.U.); nota: esclusa la convertibilitaĠ al compimento dei 18 anni (Circ. Mininterno 13/11/00; dubbia costituzionalitaĠ: vedi Note, qui sotto)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):

¤       in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999)[233], in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999) o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

o      con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (Sent. Tribunale di Torino)

o      con lĠart. 32, co. 1 bis - 1 quater, T.U., che non specifica il titolo del permesso, ma solo i requisiti sostanziali per la conversione

o      con la Sent. Corte Cost. 198/2003, che ha chiarito che la possibilitaĠ di conversione prevista per i minori comunque affidati deve valere anche per

¤       i minori sottoposti a tutela

¤       i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

¤       i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

¤       i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)

o      orientamento dominante: i requisiti per il rilascio del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' rilasciabile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della Sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004 e n. 564/2007)

o      orientamento assolutamente minoritario: TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

 

 

o      in quanto figlio di straniero titolare di permesso CE slp o in quanto minore a lui affidato (art. 9, co. 1 e art. 32, T.U.[234]; verosimilmente, in presenza dei requisiti di reddito e alloggio)

o      in quanto titolare dei normali requisiti (in particolare, di un reddito[235])

 

o      figli minori non coniugati[237], anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      figli minori del coniuge, non coniugati[238], a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

 

 

o      In caso di eventuale discrepanza tra i dati di due documentazioni distinte – di per se' valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno

o      In caso di minori stranieri non accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela; nota: non sembra rilevare la regolarita' del soggiorno dell'adulto) la scuola ne da' subito segnalazione all'autorita' pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito

o      I dirigenti degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione: la mancanza di vaccinazioni non preclude l'ingresso a scuola, ne' la regolare frequenza; se il minore non e' vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo dĠistituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circ. Ministero della Sanitˆ e della Pubblica Istruzione 23/9/1998)

o      E' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilita' del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato; il dirigente scolastico puo' prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno; il documento scolastico puo' essere tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale

o      Ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel II ciclo di istruzione (scuola superiore) e' necessario (D. Lgs. 226/2005) il conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado (scuola media); tuttavia, lo studente di eta' > 15 anni e con almeno 9 anni di scolarita' ha diritto a frequentare la scuola secondaria di II grado (verosimilmente, senza poter conseguire il titolo); l'istituto attiva contestualmente un percorso atto a fargli acquisire anche il titolo di scuola secondaria di I grado

 

o      etaĠ > 15 anni, con contratto di apprendistato per l'espletampento del diritto-dovere di istruzione  e formazione (D. Lgs. 276/2003)[240]

o      assolvimento dellĠobbligo scolastico: frequenza scolastica > 8 anni (art.7 L. 53/2003)[241]

o      assolvimento dellĠobbligo formativo fino ai 18 anni, nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o nellĠapprendistato; contratto diverso dallĠapprendistato ammesso solo se consente al minore la frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/99; art. 1, co. 4, D.P.R. 257/00)

o      possesso di un titolo di soggiorno che abiliti al lavoro: permesso CE slp, motivi familiari, affidamento, integrazione del minore (e minore etaĠ? no, secondo la Circ. Mininterno 13/11/00; dubbia costituzionalitaĠ), lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo; ovvero, condizione di minore comunque affidato ai sensi della L. 184/83 (Sent. Corte Cost. 198/03, incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado)

 

o      lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni

o      lo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato e legalmente residente in Italia da almeno tre anni puoĠ chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per naturalizzazione)

o      il rifugiato e lĠapolide (anche minorenni?) possono chiedere la naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in Italia

o      i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchĠessi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al momento dellĠacquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92)

o      il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza; circ. Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato all'atto della sentenza di adozione anche se nel frattempo l'interessato e' diventato maggiorenne (la cittadinanza e' riconosciuta pero' dalla data della sentenza, che ha valore costitutivo)

 

 

 

18.  Protezione sociale e sicurezza pubblica (*)

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi assistenziali dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallĠente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

 

o      disponibilitaĠ di operatori competenti

o      disponibilitaĠ di strutture logistiche adeguate

o      esistenza di rapporti con lĠente locale o con altre istituzioni rilevanti

o      definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana)

o      adozione di procedure per la tutela dei dati personali

o      assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati di cui al T.U. o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei responsabili

o      rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunitaĠ

o      sussistenza dei requisiti di professionalitaĠ e organizzativi necessari per la realizzazione del programma

o      comunicano al Sindaco lĠinizio del programma

o      rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti amministrativi

o      presentano un rapporto semestrale allĠente locale

o      tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali

o      comunicano a Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero

 

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento (TAR Emilia: non si procede alla revoca se vi e' adesione a un nuovo programma)

o      condotta incompatibile con il programma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)

 

o      iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circolare Ministero della SanitaĠ 24/3/2000)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puoĠ iscriversi nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00)

o      puoĠ esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato

 

o      per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)[243], con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)

o      per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

 

o      su iniziativa del questore

o      su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza

o      su richiesta del procuratore della Repubblica

o      in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o dagli altri organi che ne avevano chiesto il rilascio o comunque accertate dal questore

o      quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio

o      accesso ai servizi assistenziali

o      accesso allo studio

o      iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione

o      svolgimento di attivita' lavorativa subordinata

o      conversione del permesso, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato (verosimilmente, entro quote anno successivo) o studio

 

 

                                                                                                                                                          III.     Allontanamento, sanzioni e detenuti (*)

 

19.  Respingimento alla frontiera (*)

 

o      tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore)

o      quando non soddisfa alcuna delle seguenti condizioni:

-       e' in possesso dei normali requisiti previsti per lĠingresso (documentazione relativa a finalitaĠ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido o documento equivalente e, se richiesto, visto di ingresso)

-       e' in possesso di visto di reingresso

-       e' in possesso di altro permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (esclusi quelli per richiesta di asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione consolare C2005/326/01), incluso il permesso CE slp

-       e' in possesso di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea (in questo caso, esonerati dal visto di ingresso anche i familiari del titolare del permesso che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp)

o      esistono motivi di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      eĠ stato condannato (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione, salvo che si tratti di ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito); nota: per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost n. 414/2006)

o      eĠ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      sussistono i presupposti per la sua espulsione

o      eĠ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      non sono soddisfatte norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

o      eĠ giaĠ stato riconosciuto rifugiato in altro Stato

o      proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno, e non di solo transito verso lĠItalia, senza chiedere asilo

o      soddisfa le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lĠumanitaĠ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese ospitante

-       azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      eĠ stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti da art. 380, co. 1 e 2 c.p.p., o eĠ pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartiene ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       condizioni sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

 

o      polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato

o      questore, nei casi in cui lo straniero

-       sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato

-       sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato percheĠ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)

 

o      in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice (nota: lo svolgimento della procedura di convalida non puoĠ comunque ritardare lĠallontanamento dallĠItalia; in caso di respingimento differito, questa disposizione puo' sottrarre di fatto il provvedimento e i suoi presupposti al controllo giudiziario)

o      in generale: ricorso al TAR (o al giudice ordinario, in caso di ingresso al seguito del familiare o per ricongiungimento e, verosimilmente, in caso di respingimento fondato sullĠinammissibilitaĠ della domanda di asilo), previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana)

 

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

o      nelle acque territoriali o in quelle contigue (nota: a tutt'oggi non istituite per l'Italia)

o      in alto mare, nei limiti consentiti dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali: salvo il caso di accordo bilaterale (es.: con l'Albania del 25/3/1997, con protocollo di attuazione del 2/4/1997), che consenta l'adozione immediata delle misure in questione,

-       la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100 Convenzione di Montego Bay)

¤       per navi nazionali o da considerare come nazionali a dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera

¤       per navi prive di nazionalita'

¤       per navi straniere, nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro, qui irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche l'art. 7, co. 3 Decreto Mininterno 14/7/03)

-       la possibilita' di adottare misure conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita solo

¤       per navi italiane

¤       per navi di qualunque nazionalita' nell'ambito del diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque territoriali o contigue)

¤       per navi di qualunque nazionalita' il cui comportamento dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo controllo in materia di sicurezza (interpretazione dubbia)

¤       per navi straniere, previa autorizzazione dello Stato di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere previsioni precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per navi straniere o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata in dettaglio dal Decreto Mininterno 14/7/03; deve considerarsi esclusa?)

 

 

20.  Espulsione (*)

 

o      per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005)

o      a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena

o      a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allĠatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)

o      come misura di prevenzione

o      per soggiorno illegale

 

o      disposta con decreto del Ministro dellĠinterno (amministrativa), o dal Tribunale per i minorenni (giudiziaria) in caso di espulsione di minore

o      l'espulsione in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche puo' riguardare persone appartenenti a categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o per le quali si possa ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali; puo' essere disposta anche dal prefetto, su delega del Ministro dell'interno (L. 155/2005)

o      ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

o      ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allĠestero; sottoscrizione del ricorso autenticato dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata al Ministro dellĠinterno), o, in caso di espulsione di minore, alla Corte d'Appello; in caso di contrasto delle attivita' terroristiche, non puo' essere concessa la sospensiva (L. 155/2005)

o      il Ministro dellĠinterno puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

o      fino al 31/12/2007, se la decisione sul ricorso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2 anni, il TAR puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi o a revocare l'espulsione; trascorso il termine, il TAR decide allo stato degli atti (L. 155/2005)

o      fino al 31/12/2007, non si applicano, in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento penale (vedi sotto)

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso, o per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59, c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115, c.p.)

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni[245] (da art. 13, co. 14, T.U.)

o      in caso di provvedimento adottato per straniero condannato,

-       l'espulsione e' eseguita, successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo[246]

-       la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

-       provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo che l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del permesso - o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento  immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

o      disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allĠart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp

o      nota: la sanzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006)

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento  immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-       allĠart. 1 L. 1423/56, come sostituito dallĠart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallĠautoritaĠ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivitaĠ delittuose

-       allĠart. 1 L. 575/65, come sostituito dallĠart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera[247]

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero

-       che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto); nota: la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007)

-       che non abbia richiesto il rilascio del permesso entro 8 gg lavorativi dall'ingresso, salvo cause di forza maggiore (nota: l'art. 13, co. 2, lettera b T.U., come modificato da L. 46/2007, menziona anche la mancata presentazione allo Sportello unico della comunicazione del committente relativa a lavoratori stranieri dipendenti da appaltatore residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea; tale presentazione e' pero' proprio finalizzata alla richiesta di permesso di soggiorno); l'onere della prova della data di ingresso, certificabile mediante il timbro a data sul passaporto, spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004; nota: di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen; art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce pero' che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni); il termine di 8 gg. per la richiesta del permesso di soggiorno per il turista che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri fruendo del diritto alla libera circolazione decorre dalla data di ciascun successivo ingresso, non da quella del primo ingresso (da Sent. Cass. 11323/2005); nota: verosimilmente, il termine per la richiesta di permesso di soggiorno per lo straniero titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp) e' l'ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo di soggiorno breve di 3 mesi (in base a da D. Lgs. 3/2007)

-       che non abbia richiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza

-       che abbia subito la revoca o lĠannullamento del permesso di soggiorno

-       che, in possesso di un permesso di soggiorno, o titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. (non si applica al caso di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp, da D. Lgs. 3/2007)

-       che non abbia rispettato lĠinvito a lasciare il territorio dello Stato nel termine (< 15 gg.) fissato dal questore in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso (art. 12, co. 2 Regolamento; nota: il riferimento e' all'espulsione ai sensi dell'art. 13 T.U., senza ulteriori specificazioni; verosimilmente, il caso e' assimilato alla mancata richiesta di permesso di soggiorno, di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.); nota: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma)

-       che non abbia rispettato lĠobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione per mancata richiesta di rinnovo[248] (nota: manca una disposizione esplicita[249], ma lĠart. 13, co. 5 T.U. stabilisce che lo straniero sia accompagnato alla frontiera quando si ravvisi il rischio che si sottragga allĠesecuzione del provvedimento; a fortiori dovraĠ essere espulso in caso di mancato rispetto del termine)

-       che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato entro 5 gg. allĠordine di allontanamento impartito per lĠimpossibilitaĠ di dar luogo o prolungare il trattenimento in CPT (Sent. Corte Cost. 5/04: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza; Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino; circ. Mininterno 15/1/05: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo); nota: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli (Sent. Cass. n. 30774/2006); nota: per esservi reato l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

-       che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

-       che sia stato sottoposto a un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro; previa revoca del permesso di soggiorno, ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo o si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE e, pleonasticamente, per il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, D. Lgs. 3/2007)

o      adottata, in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia), tenendo conto dei vincoli familiari, della durata del suo soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali col paese d'origine (da D. Lgs. 5/2007)

o      eseguita con

-       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro i 60 gg. successivi alla scadenza, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia

-       accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi[250]

 

o      decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalitaĠ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non eĠ possibile per indisponibilitaĠ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo (Sent. Cass.: il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di lingua rarissima; Trib. Ancona: il ricorso a lingua diversa va motivato); vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. Cass. 16571/2005: l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima, quando consegue al vaglio individuale delle posizioni di ciascun destinatario)

o      in caso di straniero sottoposto a procedimento penale o a provvedimenti di arresto in flagranza o di fermo (nota: non e' considerato il caso in cui sussistano comunque esigenze processuali)

-       il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria

-       una volta estinta o revocata lĠeventuale misura di custodia cautelare[251] in carcere, il nulla-osta eĠ negato solo (L. 155/2005)[252] in presenza di inderogabili esigenze processuali anche in relazione allĠinteresse della persona offesa (esecuzione dellĠespulsione sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali); nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?

-       lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida dellĠarresto o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare, o, negli altri casi, entro 15 gg. dalla richiesta del questore (in questi casi, possibile il trattenimento in CPT in attesa della decisione; silenzio-assenso dopo i 15 gg.)

-       non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.

-       applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine per la prescrizione del reato piuĠ grave (se successivo); ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

o      convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera (da L. 271/2004)[253]:

-       comunicazione al giudice di pace territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della convalida?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U.

-       esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

-       lo straniero e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio (nota: di fatto impossibile ottenere in tempo utile la certificazione dei requisiti di reddito, necessaria per lĠaccesso al gratuito patrocinio, da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare del paese di appartenenza; non e' chiaro se si applichino le disposizioni di cui all'art. 142 L, DPR 115/2002, che pongono a carico dell'erario, per il ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'onorario del difensore dello straniero); ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)

-       lo straniero e' ammesso, se necessario, all'assistenza di un interprete

-       udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti

-       nelle more della convalida, lo straniero e' trattenuto in un CPT, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

-       il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di espulsione e di accompagnamento (); in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

-       una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

-       decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento

o      ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004)[254] del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento[255]; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della presentazione del ricorso?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004); nota: Sent. Cass. 8381/2000, 8512/2002 e 22217/2006 stabiliscono che in sede di ricorso contro lĠespulsione non eĠ invocabile lĠillegittimitaĠ dellĠatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento

o      il ricorso deve essere presentato entro 60 gg.[256] dalla data del provvedimento[257] (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana[258]; sottoscrizione del ricorso autenticata dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata allĠautoritaĠ che ha adottato il provvedimento); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini (il giudice deve pero' valutare se la comunicazione del provvedimento con idonea traduzione sia stata efficace ai fini dell'esercizio del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost. 198/2000 e 227/2000)

o      il prefetto puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

o      il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg.[259] (termine a carattere ordinatorio)[260]

o      diritto allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allĠassistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dellĠerario (art. 142 L, D.P.R. 115/2002; nota: art. 13, co. 8 T.U., come modificato da L. 189/02, ha ripristinato il riferimento allĠammissione al gratuito patrocinio, soppresso dallĠart. 229 L del DPR 115/02)[261]

 

á      Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni[262] (salvo diversa disposizione o durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel decreto di espulsione[263], tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo straniero) a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallĠItalia; il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)

á      Alla scadenza del divieto, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lĠassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza italiana; la rappresentanza inoltra la documentazione al Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la sussistenza dei requisiti per il reingresso in Italia a conclusione del divieto di reingresso, provvede all'aggiornamento degli archivi di polizia e dell'archivio Schengen (circ. Mininterno 4/3/05)

á      Possibile lĠingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellĠinterno, su istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lĠautorizzazione; la rappresentanza inoltra lĠistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la decisione allo straniero

á      Reclusione, con arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito direttissimo[264], in caso di reingresso in violazione del divieto:

o      da 1 a 4 anni (da L. 271/2004)[265] se l'espulsione era stata disposta dal prefetto; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera;

o      da 1 a 4 anni, se l'espulsione era stata disposta dal giudice

o      da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)[266], se il fatto e' commesso da persona denunciata (e, di fatto, espulsa una seconda volta) per una precedente violazione del divieto di reingresso

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: arresto da 6 mesi a un anno con rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[268] in CPT e nuova espulsione con accompagnamento immediato

o      per altre forme di soggiorno illegale: reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004)[269], con arresto obbligatorio, rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[270] in CPT e nuova espulsione con accompagnamento immediato

á      Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

á      Reclusione, con arresto obbligatorio, rito direttissimo e trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[271] in CPT, in caso di presenza illegale sul territorio dello Stato successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia in caso di impossibilitaĠ di effettuare o prolungare il trattenimento nel CPT per straniero espulso

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: da 1 a 4 anni

o      per altre forme di soggiorno illegale: da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)[272]

 

 

 

o      lo straniero da espellere risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di patteggiamento, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, ovvero destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale

o      sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente

o      il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale

o      l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta (in questo caso, l'autorizzazione e' soltanto differita)

o      lo straniero e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato

o      l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata

o      lo straniero sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito

o      l'espulsione dello straniero in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti

o      non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza dello straniero per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, e dal giudice di pace di Torino al caso di un omosessuale senegalese)

-       condizioni sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

o      minori (salvo il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi)

o      donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono; Sent. Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito convivente (Sent. Cass. n. 5220/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano o dello Stato di appartenenza); Ord. Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che afferma di essere padre naturale di un nascituro

o      coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca)

o      familiari entro il quarto grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi (Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita')

o      titolari di permesso CE slp rilasciato dall'Italia, salvo il caso in cui sia applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90, o in cui l'espulsione sia adottata per i motivi di prevenzione del terrorismo di cui all'art. 3, L. 155/2005 (da D. Lgs. 3/2007)

o      apolidi (Convenzione di New York del 1954, art. 31)

 

o      eĠ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00, con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?)

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi

 

 

o      nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia[275]

o      nel caso in cui i motivi di sicurezza pubblica che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di allontanamento siano tali da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato

 

 

21.  Trattenimento nei CPT (*)

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

 

 

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: arresto da 6 mesi a un anno con rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[286] in CPT e nuova espulsione con accompagnamento immediato

o      per altre forme di soggiorno illegale: reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004)[287], con arresto obbligatorio, rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[288] in CPT e nuova espulsione con accompagnamento immediato

á      Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

á      Reclusione, con arresto obbligatorio, rito direttissimo e trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[289] in CPT, in caso di presenza illegale sul territorio dello Stato successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia in caso di impossibilitaĠ di effettuare o prolungare il trattenimento nel CPT per straniero espulso

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: da 1 a 4 anni

o      per altre forme di soggiorno illegale: da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)[290]

 

 

o      stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivitaĠ di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellĠattivitaĠ di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale)

o      concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale) costituiti da almeno 2 anni (da ÒCarta dei dirittiÓ contenuta nella Direttiva Mininterno 14/4/2000 emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di collaborazione, ne' obbligo di motivazione, ne' possibilita' di impugnazione), per lo svolgimento di attivitaĠ di assistenza, incluse attivitaĠ di

-       interpretariato

-       informazione legale

-       mediazione culturale

-       supporto psicologico

-       assistenza sociale

-       formazione degli operatori

 

o      familiari conviventi

o      difensore dello straniero

o      ministri di culto

o      personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o      membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaĠ di assistenza

 

o      la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento

o      la comunicazione all'autoritaĠ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di etaĠ < 14 anni, di chi esercita la potestaĠ sul minore di non volersi avvalere dellĠintervento di tale autoritaĠ; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento (anche tramite gli organismi ammessi al CPT) a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o      la tutela della salute psico-fisica

o      la libertaĠ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CPT

o      la libertaĠ di corrispondenza riservata anche telefonica

o      la possibilitaĠ di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato

o      la tutela dellĠunitaĠ familiare e dei diritti del minore

o      la liberta' di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso, nei limiti imposti dalle esigenze della vita collettiva

o      il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione puoĠ determinare una lesione dellĠidentitaĠ

o      la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identitaĠ sessuale

o      il recupero degli effetti e dei risparmi personali

 

 

22.  Sanzioni a carico di terzi (*)

 

 

 

o      la punibilita' sussiste anche in assenza di dolo (da lavori preparatori L. 189/2002: e' stato respinto un emendamento che mirava a limitare l'illecito al caso di comportamento intenzionale), come pure per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005)

o      il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent. Cass. n. 37409/2006)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggionro non e' punibile

o      il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006)[295]

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

-       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

-       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (nota: secondo Procura di Modena, il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso) eĠ consentita (circ. Minlavoro 5/12/2006), in base alla Direttiva Mininterno 5/8/2006, salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro[296]

o      in base all'art. 22, co. 12 T.U., nelle more del rinnovo del permesso richiesto nei termini, dovrebbe pacificamente essere possibile anche l'instaurazione di un nuovo rapporto; in questo senso Mess. INPS 16/10/2006, in attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006[297]

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12[298] T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

o      il responsabile eĠ punito con la reclusione da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)[300], e con la multa fino a 15.000 euro[301] per ogni persona

o      se il fatto eĠ commesso per trarne profitto, anche indiretto[302][303], il responsabile eĠ punito con la reclusione da 4 a 15 (da L. 271/2004)[304] anni, e con la multa di 15.000 euro[305] per ogni persona

o      se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piuĠ persone, se le persone sono state esposte a rischi per la vita o per lĠincolumitaĠ, o sono state sottoposte a trattamento inumano o degradante, ovvero (da L. 271/2004)[306] eĠ commesso da 3 o piuĠ persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente, le pene di cui ai due paragrafi precedenti (da L. 271/2004)[307] sono aumentate

o      se il fatto eĠ commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da destinare allo sfruttamento, la pena e' aumentata in misura che va da un terzo alla meta' (da L. 271/2004)[308] e si applica la multa di 25.000 euro[309] per ogni persona

o      le circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L. 34/2003) 114 c.p.; la diminuzione di pena si applica sulla quantitaĠ risultante dallĠapplicazione delle aggravanti

o      diminuzione della pena fino alla metaĠ per chi collabora con lĠautoritaĠ di polizia o con lĠautoritaĠ giudiziaria

o      arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato

 

 

 

23.  Stranieri condannati o detenuti (*)

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59, c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115, c.p.), o per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso:

-       art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005)[310], nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalitˆ dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumitˆ pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere

-       art. 381 (non colposi): corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni[311]

o      in caso di provvedimento adottato per straniero condannato,

-       l'espulsione e' eseguita, successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo[312]

-       la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

-       provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo che l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del permesso - o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento  immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

o      disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp

o      nota: la sanzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006)

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione (verosimilmente, dopo la decisione)

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento  immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo

 

 

 

o      Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001: lĠistanza di rinnovo del permesso non puoĠ essere accolta percheĠ la verifica della sussistenza dei requisiti eĠ superata dal provvedimento dellĠAutoritaĠ giudiziaria in forza del quale lo straniero eĠ detenuto (nota: il fatto che sia superata la necessitaĠ di verifica dei requisiti dovrebbe facilitare il rinnovo, non precluderlo; lĠintepretazione e' pero' coerente con l'orientamento giurisprudenziale in materia di accesso alle misure alternative affermato da Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500)

o      Nota: la mancata richiesta di rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza fa rientrare lo straniero detenuto in una delle categorie di cui allĠart. 13, co. 2 T.U. (straniero espellibile dal prefetto), e potrebbe rendere quindi automaticamente applicabile, quando la pena residua non superi i due anni, il provvedimento di espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione (art. 16, co. 5 T.U.): per evitarlo, occorrerebbe, in questi casi, chiedere comunque il rinnovo del permesso nei termini, a prescindere dallĠesito della richiesta

 

o      accesso a misure alternative (incluse le attivitaĠ lavorative extra-murarie e lĠaffidamento in prova ai servizi sociali) non richiede neĠ consente il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia o altro), costituendo lĠordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per seĠ, unĠautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia 23/3/1993, Circ. Mingiustizia 16/3/1999, Circ. Mingiustizia 12/4/1999, Circ. Mininterno 2/12/2000 e Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001)

o      la Direzione provinciale del lavoro rilascia un apposito atto di avviamento al lavoro (Circ. Minlavoro n. 27/93, confermata da Circ. Mininterno 2/12/00) allo straniero ammesso a svolgere attivitaĠ lavorativa extra-muraria (tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere attivitaĠ lavorativa da unĠordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un provvedimento di ammissione al lavoro esterno, da Circ. Minlavoro n. 27/93, richiamata da Nota Minlavoro 11/1/2001)

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12[313] T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)

o      esclusa, di fatto, la possibilitaĠ di conversione del permesso per motivi di giustizia (non piuĠ rilasciabile, da Circ. Mininterno 2/12/00) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al termine della misura alternativa

o      orientamento iniziale:

-       Sent. Cass. 20/5/2003, Sent. Cass. 5/6/2003, Sent. Cass. 17/7/2003, n. 30130, Sent. Cass. 11/11/2004, Sent. Cass. 22/12/2004: lĠaccesso allĠaffidamento in prova al servizio sociale e alle altre misure alternative extra-murarie eĠ precluso allo straniero clandestino percheĠ comporterebbe la permanenza illegale di uno straniero nel teritorio dello Stato; nota: verosimilmente dovrebbe applicarsi anche al caso di straniero privo di permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (dovrebbe essere quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilitaĠ di rinnovo del permesso anche in condizioni di detenzione); nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli altri casi in cui uno straniero in posizione originariamente illegale non possa o non debba essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3)

o      orientamento recente:

-       Sent. Cass. 14/12/2004: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire della semiliberta'

-       Sent. Cass. 18/5/2005 n. 22161, Sent. Cass. 18/10/2005, Sent. Cass. 24/11/2005, Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure alternative alla detenzione per la pari dignitaĠ col cittadino italiano

-       Sent. Corte Cost. 78/2007: illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 L. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), se interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste

 

 

 

 

o      in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), l'esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione e' motivo di diniego del visto di ingresso; nota: per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost n. 414/2006)

o      la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del permesso per lavoro autonomo); di norma, lo straniero che dovrebbe essere espulso (e tale e' lo straniero cui dovrebbe essere revocato il permesso, se ne fosse titolare) non e' ammesso nel territorio dello Stato (art. 4, co. 6, T.U.)

o      di norma, la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti per l'ingresso, comporta

-       rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno

-       rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno

-       revoca del permesso di soggiorno

o      la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del permesso per lavoro autonomo)

o      la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico rifiuto del rinnovo (ne', verosimilmente, della revoca), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005: rifiuto del rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost n. 414/2006; nota: Dec. Consiglio di Stato 4714/2005 (che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90) stabilisce che in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (sembra quindi da escludere la revoca automatica); Tar Umbria: in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per ci e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo

o      ai fini del rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia), si tiene conto dei vincoli familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007)

o      ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno nei confronti del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp) motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (da D. Lgs. 3/2007)

o      il permesso CE slp non puo' essere rilasciato allo straniero che sia considerato un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione e all'esistenza di condanne, anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 (limitatamente ai reati non colposi) c.p.p., e alla luce della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (da D. Lgs. 3/2007)[314]

o      titolare di permesso CE slp espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se sottoposto a misura di prevenzione, ovvero (da D. Lgs. 3/2007) per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005); nell'adottare un provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp si tiene conto dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e per i suoi familiari, dei legami sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D. Lgs. 3/2007)

o      revoca del permesso CE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di acquisizione fraudolenta, ovvero quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso CE slp), ovvero quando il titolare sia espulso[315]; allo straniero cui sia stato revocato il permesso CE slp e' rilasciato, se non si deve procedere a espulsione, altro permesso in applicazione del T.U. (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente, a condizione che siano soddisfatti i requisiti)[316]

 

 

                                                                                                                                                 IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

24.  Assistenza sanitaria (*)

 

o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validitaĠ o del quale sia stato chiesto il rinnovo):

-       lavoro subordinato (anche stagionale)

-       lavoro autonomo

-       motivi familiari

-       asilo politico; secondo Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ai fini dellĠiscrizione al SSN, il riferimento eĠ al titolare di asilo politico – ai sensi della Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione

-       asilo umanitario; secondo Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ai fini dellĠiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)

¤       art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L. 155/2005, per sicurezza pubblica)

¤       art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile

¤       art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio

¤       art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea

¤       art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eĠ comunque improprio, percheĠ non viene rilasciato alcun permesso);

-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione della procedura, incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti, privi di permesso di soggiorno

-       affidamento (per il minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)

-       attesa adozione

-       acquisto della cittadinanza

o      gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanitaĠ: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00)

o      i titolari di permesso CE slp (nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare pero' da art. 9, co. 12, lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007[317])

o      permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allĠestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri), salvo che siano tenuti a versare lĠIRPEF in Italia

o      permesso per affari

 

o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaĠ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o      iscriversi al SSN

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (lĠequivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili)

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (lĠequivalente di £. 425.000 per anno, non frazionabili)

 

 

o      autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

o      permesso di soggiorno in corso di validitaĠ o ricevuta della richiesta di rinnovo

o      autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo

o      dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico

o      eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00); di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio

o      eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari

o      ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi eĠ tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dellĠavvenuto pagamento dellĠaddizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)

 

 

o      in caso di trasferimento allĠestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lĠassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellĠinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lĠautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanitaĠ 3/11/89

o      in caso di temporaneo soggiorno in paese dellĠUnione europea, modello E111 (che consente lĠassistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e a loro familiari

o      in caso di soggiorno allĠestero per lavoro, ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80

 

 

 

o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaĠ, gli oneri sono a carico del Minstero dellĠinterno)

o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni essenziali ma non urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della disparita' di trattamento con lo straniero illegalmente soggiornante)

 

 

o      alla tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanitaĠ 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)

o      a vaccinazioni nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanitaĠ 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)

o      a disagio mentale (sicuramente, nella Regione Lazio)

o      accertamento eventuali responsabilitaĠ dei sanitari

o      comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

o      prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellĠambito di protocolli dĠintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)

o      urgenze

o      stato di gravidanza

o      patologie esenti (da Decreto MinsanitaĠ 28/5/99, n. 399, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/98)

o      soggetti esenti per etaĠ o per grave stato invalidante (art. 5, co. 6 e 7, D. Lgs. 124/98)

 

 

o      coloro che abbiano gia' titolo all'iscrizione a carico dell'istituzione competente di uno Stato membro, in quanto lavoratori circolanti o familiari di questi (nota: verosimilmente, il riferimento e' ai lavoratori distaccati in Italia da un'impresa avente sede in altro Stato membro, con richiesta del modello E101 all'Autorita' competente di quello Stato, da circ. INPS 46/2007)

o      coloro che godano delle immunita' previste dalle convenzioni sulle rappresentanze diplomatiche o consolari

o      coloro che siano soggetti al sistema di sicurezza sociale dello Stato di invio

 

o      sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:

-       dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellĠintervento e della degenza prevista

-       attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto[320]

-       dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da Circ. MinsanitaĠ 24/3/00) per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per vitto e alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per lĠeventuale accompagnatore (durante lĠintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio

-       certificazione, rilasciata allĠestero e tradotta in italiano, attestante, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, la patologia del richiedente

o      nellĠambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanitaĠ di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/92, come modificato da D. Lgs. 517/93):

-       il Ministero della sanitaĠ individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni

-       il Ministero della sanitaĠ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura

o      nellĠambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/97):

-       le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nellĠambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocitaĠ sullĠassistenza sanitaria, ovvero da Paesi nei quali lĠaccordo non sia applicabile per ragioni contingenti (in presenza di accordi applicabili non vi sarebbe bisogno di autorizzazione da parte della Regione)

 

 

25.  Previdenza sociale (*)

 

 

o      nei confronti dellĠINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternitaĠ

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria

o      nei confronti dellĠINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

o      57 anni, con 5 anni di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale

o      con 40 anni di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale, a prescindere dall'eta'

o      a 65 anni, con 5 anni di contributi, a prescindere dall'importo

 

 

o      fonti: artt. 31 e 37 Costituzione; art. 2110 c.c.; D.Lgs. 151/01

o      congedo di maternitaĠ (art. 16 D.Lgs. 151/01):

-       2 mesi precedenti data presunta del parto

-       eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo

-       3 mesi dopo il parto

-       eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o      facoltaĠ di far slittare in avanti di 1 mese lĠastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o      possibilitaĠ di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o      applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allĠingresso in famiglia dellĠadottato di etaĠ < 6 anni)

o      possibilitaĠ di astensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o      possibilitaĠ di fruizione dellĠastensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D.Lgs. 151/01)

o      diritto allĠastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D.Lgs. 151/01)

o      indennitaĠ durante lĠastensione obbligatoria: 80% dellĠultimo stipendio; durante lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo stipendio

o      periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianitaĠ e maturazione ferie

o      trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi

o      assegno di maternitaĠ: indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purcheĠ titolare di carta di soggiorno e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaĠ

o      assegno di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ allĠaffidatario) lavoratore autonomo

 

o      indennitaĠ di disoccupazione (anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano; da ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02)

o      cassa integrazione guadagni

o      trattamento di mobilitaĠ

o      tutela contro lĠinsolvenza del datore di lavoro

 

o      lĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ ha per scopo lĠassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invaliditaĠ al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellĠinvaliditaĠ (art. 45, D. Lgs. 1827/35)

o      provvidenze previste (L. 222/84):

-       pensione dĠinabilitaĠ (assoluta e permanente inabilitaĠ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

-       assegno ordinario dĠinvaliditaĠ (riduzione di almeno due terzi della capacitaĠ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

 

o      norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/88), DPR 797/55 (T.U. norme su assegni familiari)

o      diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per

-       figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)

-       figli dellĠaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)

-       coniuge

-       genitori a carico

-       fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invaliditaĠ permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invaliditaĠ), a carico

o      gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)

o      lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004 e circ. INPS n. 61/2004)

o      per i familiari allĠestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione di Ginevra) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocitaĠ al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia

o      nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

 

o      fonti: DPR 1124/65 e D.Lgs. 38/00

o      il datore di lavoro eĠ obbligato ad assicurare presso lĠINAIL tutti coloro che prestano attivitaĠ retribuita alle sue dipendenze

o      obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/00)

 

o      conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e puoĠ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto dallĠart. 1, co. 20 L. 335/95 (la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento eĠ fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03)

o      qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, i contributi versati vengono trasferiti allĠente assicuratore di quello Stato in base agli accordi (eĠ vero?)[322]

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina[323]), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)

 

o      devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternitaĠ

o      non spettano

-       lĠassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o      il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)

 

 

 

 

26.  Assistenza sociale e misure fiscali (*)

 

 

o      pensione sociale

o      prestazioni per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti

 

o      soggetti affetti da morbo di Hansen

o      soggetti affetti da TBC

o      invalidi civili

o      ciechi civili

o      sordomuti

o      indigenti

 

o      Assegno sociale (giaĠ Òpensione socialeÓ):

-       disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L 335/95)

-       concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogato dallĠINPS: 13 mensilitaĠ

-       non reversibile

-       non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allĠestero dello straniero (chiarimento INPS 25/11/2002)

o      Prestazioni per minorati civili:

-       previste per

¤       invalidi civili (persone, residenti in Italia, di etaĠ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaĠ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):

Ż    pensione di inabilitaĠ (perdita totale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    assegno mensile (perdita parziale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    indennitaĠ di accompagnamento (invaliditaĠ totale e incapacitaĠ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)

Ż    indennitaĠ mensile di frequenza (per invalidi di etaĠ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria etaĠ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)

¤       ciechi civili :

Ż    pensione per ciechi assoluti

Ż    pensione per ciechi parziali

Ż    indennitaĠ di accompagnamento per ciechi assoluti

Ż    indennitaĠ speciale per ciechi parziali

¤       sordomuti:

Ż    pensione

Ż    indennitaĠ di comunicazione

-       concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogate dallĠINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/98; DPCM 26/5/00)

-       le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dellĠentrata in vigore della L. 388/00 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dellĠamministrazione sulla restituzione, assunte secondo equitaĠ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato); la restrizione non e' retroattiva, e chi, in possesso dei requisiti, ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore della L. 388/2000, ha diritto al trattamento (Sent. Corte Cost. 324/2006 e, in precedenza, Trib. Udine, Corte d'appello Torino, Trib. Torino)

-       il reddito che deriverebbe (dalla Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal trattamento pensionistico per invaliditaĠ (anche per ciechi e sordomuti?) eĠ computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di soggiorno (da Regolamento)

 

o      reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:

-       3 anni di residenza legale

-       reddito inferiore a una determinata soglia

-       iscrizione al collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00), salvo iscrizione  a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di etaĠ < 3 anni

o      assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:

-       benefici (a partire dalla possibilitaĠ di iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 68/99[326]) estesi agli stranieri, in nome dellĠuguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), dalla sentenza 454/98 della Corte Costituzionale

-       richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaĠ lavorativa subordinata

 

 

 

 

27.  Enti di patronato (*)

 

o      danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali

o      esercitano attivitaĠ di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi o pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione

o      danno informazione e consulenza per lĠadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilitaĠ civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L. 152/01)

o      danno assistenza gratuita per la predisposizione delle istanze di rilascio, rinnovo, duplicato (in caso di smarrimento) e aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) di permesso di soggiorno e permesso CE slp (circ. Mininterno 7/12/2006)

 

 

28.  Accoglienza e accesso allĠalloggio (*)

 

 

 

o      titolare di permesso CE slp

o      legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni, impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma[331]

 

 

29.  Discriminazione (*)

 

o      art. 43 T.U.: discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza

o      D. Lgs. 215/2003: discriminazione fondata su razza o origine etnica

o      art. 44 T.U.: tutela giurisdizionale

 

 

o      un pubblico ufficiale, nellĠesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero

o      un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o impone condizioni piuĠ svantaggiose

o      il proprietario di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona

o      un impiegato di un ente pubblico ostacola lĠaccesso dello straniero allĠoccupazione, allĠistruzione, alla formazione, ai servizi sociali e socio-assistenziali, ai servizi di pubblica necessitaĠ, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivitaĠ economica

o      un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi, direttamente o indirettamente, il lavoratore rispetto agli altri lavoratori

 

o      accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione

o      occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento

o      accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali

o      affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni

o      protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale

o      assistenza sanitaria

o      prestazioni sociali

o      istruzione

o      accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio

 

 

 

 

o      Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 26/6/04, Ord. Trib. Perugia, Ord. Trib. Perugia hanno ordinato la rimozione del comportamento discriminatorio di pubbliche amministrazioni che avevano escluso lavoratori stranieri da concorsi pubblici

o      La CGIL di Genova, intervenendo nel giudizio "contro la discriminazione" iniziato da una infermiera straniera esclusa da graduatoria per posti di infermiere pubblico, ha ottenuto che fosse ordinato dal Giudice all'Ospedale Galliera di Genova di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate; ne e' seguito un accordo tra l'amministrazione dell'Ospedale e le OO.SS., che prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure (nota: riservate a stranieri?), considerando il contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004

o      Scarsa giurisprudenza, per altre forme di discriminazione; es.: il Tribunale di Padova ha condannato il titolare di un bar a risarcire per danno non patrimoniale alcuni stranieri per aver praticato prezzi differenziati in modo discriminatorio

 

o      a) principio della retribuzione sufficiente a consentire una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia (art. 36 Cost.), da cui si puo' far derivare (prescindendo dall'applicazione data dalla giurisprudenza) solo la fissazione di un minimo, commisurato non alla qualita' o alla quantita' della prestazione, ma, piuttosto, al grado di bisogno (in relazione - per esempio - a carichi familiari, handicap, eta', costo della vita, etc.)

o      b) principio del proporzionamento della retribuzione a qualita' e quantita' della prestazione (art. 36, Cost.), da cui si puo' far derivare la necessita' dell'adozione (anche non esclusiva), nei sistemi di inquadramento, di criteri attinenti al contenuto della prestazione; il precetto costituzionale, pero', non fissa il grado di proporzionalita', che va, anzi, probabilmente, inteso in senso atecnico; e', quindi, probabilmente legittimo qualunque andamento della retribuzione monotonamente crescente in senso lato con quantita' o qualita' della prestazione crescenti (ceteris paribus); risulta cosi' legittimo un sistema di inquadramento che sia scarsamente sensibile a certi differenziali di qualita' o quantita', come pure, al limite, un sistema di inquadramento piatto o localmente piatto (un sistema di questo genere e' quello fondato solo sulle mansioni dedotte in contratto - che prescinda, cioe', dalle differenze di qualita' e quantita' di prestazione tra lavoratori impiegati nella stessa mansione); certamente, pero', e' legittimo un sistema di inquadramento che valorizzi (col segno giusto) qualunque differenza di qualita' e quantita'; e' quindi legittima, a meno che entri in conflitto con altre disposizioni, l'adozione di qualunque criterio attinente al contenuto della prestazione; alla luce di questa considerazione, la Sent. Corte Cost. 103/89, laddove afferma che il giudice deve verificare che retribuzione e inquadramento del lavoratore corrispondano alle mansioni svolte, puo' essere salvata solo se si interpreta tale verifica come orientata ad escludere che il lavoratore sia retribuito meno del minimo previsto per quelle mansioni

o      c) principio di parita' di trattamento (art. 41 Cost.), che potrebbe astrattamente (non in riferimento all'art. 41 Cost.) essere enunciato in modi molto diversi, ordinabili per grado di rigidita': dal livello piu' basso (divieto di differenziazione di trattamento immotivata), a quello piu' alto (divieto di differenziazione di trattamento comunque motivata); l'art. 41 Cost. (correttamente interpretato da Sent. Corte Cost. 103/89) lo prescrive in una forma molto vicina a quella meno rigida, che puo' essere cosi' sintetizzata: divieto di differenziazione di trattamento immotivata o fondata su motivazioni futili (indicando, per semplicita', come "futile" qualunque motivazione non intesa a proteggere un interesse apprezzabile); qualunque differenziazione fondata su motivazioni non futili e' compatibile con art. 41 Cost., potendo, naturalmente, non esserlo con altri precetti; potrebbe, ad esempio, essere incompatibile con divieti di discriminazione; oppure - cosa non meno delicata - potrebbe travolgere il proporzionamento con qualita' e quantita' per il rilievo eccessivo dato ad elementi estranei al contenuto della prestazione (prevalenza, nel sistema di inquadramento, di criteri attinenti alla capacita' professionale del lavoratore indipendentemente dal suo debito contrattuale - c.d. qualifica soggettiva - ovvero non attinenti ne' al contenuto delle prestazioni ne' alle capacita' soggettive del lavoratore - es.: anzianita' - rispetto ai criteri attinenti al contenuto della prestazione)

o      d1) divieto di discriminazione diretta (L. 125/91, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate sull'appartenenza o meno al gruppo che si vuol proteggere

o      d2) divieto di discriminazione indiretta (L. 125/91, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate su criteri non attinenti al contenuto della prestazione (o addirittura, stando alla Sent. Corte Giust. 17/10/89 C. 109/88, delle differenziazioni fondate su criteri non strettamente attinenti a caratteristiche "essenziali" per la prestazione lavorativa), qualora ne risulti complessivamente danneggiato il gruppo svantaggiato

o      il divieto di discriminazione diretta puo' essere visto come conseguenza dell'applicazione dell'art. 41 Cost. in un contesto sociale in cui la motivazione di una differenza di trattamento basata sull'appartenenza a un certo gruppo non puo' che essere considerata - secondo il Legislatore - come futile; e' evidente come il ragionamento del Legislatore, in materia, sia frutto di una acquisizione solida, ma molto recente e molto poco diffusa: se cosi' non fosse - se, cioe', la futilita' della motivazione in esame fosse riconosciuta in modo generale, non vi sarebbe nessun bisogno di un esplicito divieto di natura legislativa; la futilita' del criterio ha quindi carattere contingente

o      il divieto di discriminazione indiretta sara' riconducibile all'art. 41 Cost. in una situazione in cui il Legislatore ritenga talmente rilevante l'interesse della societa' a rimuovere le disparita' oggettivamente esistenti tra gruppi da etichettare come "futile" un criterio di differenziazione che non sia relativo al contenuto della prestazione o, addirittura, ad aspetti essenziali di tale contenuto, ogni volta che la sua adozione contribuisca al permanere della condizione di disparita'; anche in questo caso la futilita' del criterio ha carattere contingente e relativo; si trattera' infatti, in generale, di un criterio orientato a tutelare un interesse apprezzabile (se cosi' non fosse, sarebbe censurabile anche senza la prova statistica di un impatto sperequato) - un criterio del tutto accettabile, cioe', se non vi fosse un contesto caratterizzato dalla presenza di un gruppo svantaggiato (si pensi ad una differenziazione "per conoscenza della lingua" in un'Italia degli anni '70, non ancora meta di flussi migratori)

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     V.     Asilo (*)

 

30.  Status di rifugiato (*)

 

 

o      giaĠ riconosciuto come rifugiato in altro paese

o      proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero transito verso lĠItalia) senza chiedere asilo

o      che integri una delle clausole di esclusione previste dallĠart. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lĠumanitaĠ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese ospitante

-       azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      condannato in Italia per reati di cui allĠart. 380, co. 1 e 2, c.p.p.

o      straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato

o      appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche

 

 

 

 

o      alle fasi della procedura

o      ai diritti e doveri del richiedente asilo

o      alle modalitaĠ per ottenere le prestazioni sanitarie e assistenziali

o      al recapito dellĠACNUR e delle principali organizzazioni di tutela di rifugiati e richiedenti asilo

o      alle modalitaĠ di iscrizione del minore alla scuola dellĠobbligo

o      allĠaccesso ai servizi di accoglienza per richiedenti asilo indigenti erogati dallĠente locale

o      allĠacceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale (possono includere tirocini formativi?) di durata non superiore a quella residua del permesso di soggiorno

 

á      Il richiedente asilo puoĠ essere trattenuto per il tempo strettamente necessario (definito nel provvedimento con cui si dispone il trattenimento, e comunque < 20 gg.)

o      per verificarne o determinarne nazionalitaĠ o identitaĠ

o      per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili (?)

o      in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto di essere ammesso nel territorio dello Stato (si riferisce all'accertamento dell'ammissibilita' della domanda?)

o      se eĠ stato fermato in una situazione di ingresso o tentativo di ingresso illegali o se si trova (formulazione ambigua) in condizioni di soggiorno irregolare; nota: Circ. Mininterno 31/10/2005, coerentemente con mess. Mininterno 11/5/05 e D. Lgs. 140/05, esclude che debba essere trattenuto lo straniero in condizioni di soggiorno illegale quando si presenti spontaneamente a chiedere asilo

o      se ha presentato domanda dopo che a suo carico eĠ stato emesso un provvedimento di espulsione o respingimento

 

 

o      entro 3 gg. dalla presentazione della domanda, un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo; l'attestato non costituisce certificato di identita' (D. Lgs. 140/05, Circ. Mininterno 22/10/2005)

o      entro 20 gg. (da D. Lgs. 140/05) un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo della durata di 3 mesi, rinnovabile (dalla questura di effettiva residenza, da circ. Mininterno 25/2/05) fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione territoriale (ricorsi esclusi; in senso contrario, Trib. Palermo: il richiedente asilo cui sia stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato ha diritto al permesso di soggiorno temporaneo, o al rinnovo del permesso di soggiorno gia' goduto, fino alla definizione del procedimento di merito; nota: oltre che per il diritto al ricorso effettivo, la proroga o il rinnovo del permesso per richiesta di asilo fino a decisione definitiva sarebbe utile anche per la prosecuzione dellĠiscrizione al SSN; garantita forse, comunque, dalla Circolare Ministro della sanitaĠ 24/3/00)

 

 

o      accoglienza

¤       strutture dedicate collettive o appartamenti

¤       garantiti: vitto, alloggio, vestiario, "pocket money", accesso ai servizi erogati sul territorio, orientamento e assistenza sociale, assistenza medico-sanitaria, accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana, mediazione culturale, interpretariato, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario

¤       l'inserimento dei minori nelle scuole (attuato tenendo conto della brevitˆ del periodo di soggiorno) e' obiettivo obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione

o      tutela

¤       garantiti: orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo, assistenza burocratica nella procedura, supporto psico-socio-sanitario

 

 

 

 

o      la questura affida temporaneamente il minore ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      il Comune segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)

o      il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      in caso di mancata conferma della domanda o di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, al minore e' assicurato comunque, al di fuori dell'accoglienza finanziata dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, il trattamento previsto dalla normativa vigente (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sentito il Comitato per i minori, con l'OIM o con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori, svolti nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo (D. Lgs. 140/05)

 

 

o      mancata presentazione presso la struttura individuata

o      abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza

o      accertamento dell'avvenuta presentazione in Italia di una precedente domanda di asilo

o      accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti

o      violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo o comportamenti gravemente violenti

 

o      presentazione di documenti e certificazioni false

o      rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da Circ. Mininterno 22/10/2006)

 

 

o      un livello di preparazione adeguato in capo al direttore del centro (scelto tra soggetti con titoli di studio e/o esperienza adatti) e al personale

o      servizi di ricezione e registrazione dei richiedenti e di vigilanza continua del centro

o      presenza di personale sufficiente per il funzionamento del centro

o      lĠeffettuazione di servizi di interpretariato (per almeno 4 ore al giorno) e di informazione legale

o      modalitaĠ di comunicazione alla prefettura, al Mininterno e alla Commissione territoriale delle presenze e degli eventuali allontanamenti non autorizzati

o      lĠobbligo di riservatezza riguardo ai dati relativi agli ospiti, anche dopo le loro dimissioni dal centro

o      la realizzazione delle attivitaĠ e dei servizi necessari per la tutela della dignitaĠ e del diritto alla riservatezza degli ospiti

o      una qualitaĠ della vita tale da garantire dignitaĠ e salute degli ospiti (tenendo conto, in modo speciale, delle esigenze dei nuclei familiari e dei soggetti particolarmente vulnerabili)

o      visite (per almeno 4 ore al giorno) da parte di

¤       rappresentanti dellĠACNUR

¤       rappresentanti di organizzazioni di tutela di richiedenti asilo e di rifugiati con provata esperienza almeno triennale, autorizzate dal prefetto, e invitate a tener conto del diritto alla riservatezza e alla sicurezza degli ospiti

¤       legali dei richiedenti trattenuti

¤       cittadini italiani e familiari (nota: non anche stranieri regolarmente soggiornanti) per i quali vi sia richiesta da parte dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte della prefettura

o      la separazione, nelle ore notturne, tra uomini e donne, salvo il caso di nuclei familiari (garantiti spazi propri?)

o      la possibilitaĠ di uscita quotidiana, per i soli trattenuti facoltativamente (ma non per quelli dei quali sia necessario accertare identitaĠ o nazionalitaĠ), previa comunicazione al direttore di centro e salvo il caso di incompatibilitaĠ con lo svolgimento della procedura semplificata, nella fascia oraria 8-20

o      la possibilitaĠ di ottenere dalla prefettura, in tutti i casi di trattenimento, su richiesta adeguatamente motivata, lĠautorizzazione per un allontanamento dal centro per tempi diversi da quelli normalmente autorizzati, purcheĠ compatibile con lo svolgimento della procedura semplificata; diniego motivato e comunicato al richiedente nella lingua consentita

o      informazione del richiedente trattenuto in relazione alle disposizioni concernenti la vita nel centro, le possibilitaĠ di allontanamento, le conseguenze di un allontanamento non autorizzato e la procedura semplificata, mediante un opuscolo (redatto nella lingua consentita) consegnato allĠatto dellĠingresso nel centro, ovvero mediante il servizio degli interpreti presenti nel centro

 

o      Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige)

o      Milano (per Lombardia, Valle dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna)

o      Roma (per Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria)

o      Foggia (per la Puglia)

o      Crotone (per Calabria e Basilicata)

o      Trapani (per le province di Agrigento,  Trapani, Palermo, Messina, Enna)

o      Siracusa (per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania)

o      un funzionario della polizia di Stato

o      un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-cittaĠ

o      un rappresentante dellĠACNUR

o      un funzionario del MAE (allĠoccorrenza, su richiesta del Presidente della Commissione nazionale)

 

o      un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

o      un funzionario della carriera diplomatica[339]

o      un funzionario di carriera prefettizia del Dipartimento immigrazione[340]

o      un dirigente del Dipartimento di P.S.

o      indirizzo (anche mediante la definizione di linee-guida per la valutazione delle domande e per lĠapplicazione dellĠart. 5, co. 6, T.U.)

o      coordinamento, formazione e aggiornamento delle commissioni territoriali

o      raccolta di dati statistici

o      monitoraggio dei flussi di richiedenti (anche al fine di proporre lĠistituzione di nuove commissioni territoriali o di commissioni territoriali straordinarie)

o      collaborazione con le altre istituzioni competenti

o      consulenza per lĠeventuale adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione

o      in caso di trattenimento (non obbligatorio) in corso in centro di identificazione, ammessa la richiesta di riesame (da art. 16 DPR 303/2004, non da L. 189/02; formulazione comunque ambigua); nota: certamente non prevista la possibilitaĠ di chiedere il riesame in caso di procedura ordinaria con straniero non trattenuto (discriminazione ingiustificata in assenza di un effetto sospensivo del ricorso nellĠambito della procedura ordinaria)

 

o      la convocazione per lĠaudizione eĠ comunicata dalla questura territorialmente competente; lĠaudizione puoĠ essere rinviata per condizioni di salute del richiedente asilo debitamente certificate o su richiesta dellĠinteressato basata su gravi e fondati motivi; la Commissione puoĠ comunque assumere la decisione sulla base della documentazione disponibile in caso di

-       mancata presentazione allĠaudizione (in assenza di legittima richiesta di rinvio)

-       impossibilitaĠ di notifica della convocazione, a seguito di rinnovate ricerche dellĠinteressato nei luoghi di domicilio eletto e di ultima dimora, e successivamente allĠaccertamento dellĠavvenuta scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia stato richiesto il rinnovo

o      lĠaudizione ha luogo in seduta non pubblica; dellĠaudizione eĠ redatto verbale, di cui eĠ consegnata copia allo straniero, unitamente a copia della documentazione da questi prodotta

o      il richiedente asilo puoĠ esprimersi nella propia lingua o in altra lingua a lui nota; se necessario eĠ nominato un interprete

o      il richiedente asilo ha facoltaĠ di farsi assistere da un avvocato

o      il richiedente asilo puo inviare alla Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento

o      lĠaudizione dei minori eĠ effettuata in presenza del genitore o del tutore (senza diritto di intervento?) e puoĠ essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva

o      la Commissione adotta le misure necessarie per la riservatezza dei dati relativi allĠidentitaĠ dei richiedenti asilo e alla loro eventuale condizione di soggetti particolarmente vulnerabili

o      la Commissione territoriale eĠ validamente costituita solo in presenza di tutti i membri; decide a maggioranza

o      in caso di paritaĠ, prevale il voto del Presidente

o      la Commissione territoriale adotta, con atto scritto e motivato, comunicato allĠinteressato con le informazioni sulle modalitaĠ di impugnazione e sulla possibilitaĠ di chiedere il riesame e/o la sospensione dellĠallontanamento, una delle decisioni seguenti:

-       riconosce lo status di rifugiato

-       rigetta la domanda

-       rigetta la domanda, ma, valutate le possibili conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare, dellĠart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertaĠ fondamentali; nota: e' adeguatamente tutelata la posizione di chi proviene da situazioni di violenza generalizzata o di catastrofe naturale?) chiede al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U. (circ. Mininterno 24/2/03: il permesso puoĠ essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso eĠ rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961)

 

o      un documento di viaggio di durata > 1 anno (rinnovabile)

o      un permesso di soggiorno per asilo della durata (secondo la prassi) di 2 anni (rinnovato con durata non superiore a quella iniziale)[342]

 

o      con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg. nei casi in cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento (assurdo: dovrebbe essere applicato lĠinvito ex art. 12 Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di mancato rispetto dei termini)

o      con accompagnamento immediato negli altri casi

 

 

 

o      il rifugiato eĠ equiparato al cittadino italiano (artt. 23 e 24, Convenzione di Ginevra del 1951[345]); possibilitaĠ di fruizione di interventi specificamente previsti nell'ambito di progetti di integrazione dei rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):

-       assistenziali e di sostentamento

-       per riconosciuta fragilitaĠ sociale

-       per casi gravi e urgenti

-       di sostegno allo studio

-       di sostegno allĠattivitaĠ lavorativa

-       di prima assistenza

o      nota: lett. Minlavoro 10/6/2005 specifica (a proposito dell'assegno di maternita', di cui all'art. 66, L. 448/98) che le misure previste per il titolare di carta di soggiorno si estendono anche al rifugiato; non dovrebbero applicarsi le limitazioni dettate dalla L. 388/00 (la parificazione del rifugiato con l'italiano ai fini della fruizione delle provvidenze che costituiscono diritto soggettivo era gia' sancita da circ. Mininterno 12/4/1983 e da Decreto Mininterno e Mintesoro 24/7/1990); le misure esplicitamente riservate dalla legge a italiani e comunitari, invece, sono precluse al rifugiato (con dubbia compatibilita' con art. 23 Conv. Ginevra); nella stessa linea, la circ. INPS n. 62/2004, chiarisce che il rifugiato, mentre e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/88 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero), e' escluso dal godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/98 (limitato a italiani e comunitari)

o      il titolare di permesso per asilo politico (titolare di asilo politico – ai sensi della Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione; da Circ. MinsanitaĠ 24/3/00)

o      il titolare di permesso per asilo umanitario (permesso ex art. 20 T.U., per protezione temporanea; da Circ. Ministro della sanitaĠ 24/3/00; nota: manca un riferimento esplicito al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)

 

o      accoglienza

¤       strutture dedicate collettive o appartamenti

¤       garantiti: vitto, alloggio, vestiario, "pocket money", accesso ai servizi erogati sul territorio, orientamento e assistenza sociale, assistenza medico-sanitaria, accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana, mediazione culturale, interpretariato, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario

¤       l'inserimento dei minori nelle scuole e' obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione

o      integrazione

¤       garantiti: interventi per accesso a corsi di lingua italiana, possibilita' di formazione e riqualificazione professionale, accesso al mercato del lavoro, supporto e sostegno, anche economico, per l'autosufficienza alloggiativa e per il ricongiungimento familiare, informazione sui diritti e doveri del rifugiato

o      tutela

¤       garantiti: orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo, supporto psico-socio-sanitario

 

 

 

31.  Protezione temporanea (*)

 

 

 

 

o      la data di inizio del regime di protezione

o      le categorie di sfollati a cui si applica

o      la disponibilitaĠ di accoglienza

o      le procedure per il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro

o      la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati

o      le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)

o      le procedure per lĠeventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellĠUnione europea

o      le procedure da applicare in caso di presentazione di domande dĠasilo da parte di sfollati (incluso lĠeventuale differimento della decisione sulla domanda al termine del periodo di protezione e le modalitaĠ di soggiorno dei richiedenti nel lasso di tempo che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda di asilo)

o      le modalitaĠ per attuare il rimpatrio volontario o assistito e, nel rispetto della dignitaĠ umana, quello coattivo

o      le modalitaĠ per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessitaĠ di consentire che un familiare minorenne completi lĠanno scolastico in corso

o      di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lĠumanitaĠ

o      di un reato grave non politico commesso, prima dellĠammissione al regime di protezione, al di fuori dal territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico (la gravitaĠ del reato eĠ valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)

o      di un atto contrario ai principi e alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lĠesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallĠUnione europea (nota: la Direttiva 55/01 pone, alla base della decisione discrezionale sullĠautorizzazione al ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la loro necessitaĠ di protezione e la valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non discriminando tra coloro che hanno giaĠ avuto protezione in altro Stato membro e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio dellĠUnione europea)

o      ricongiungimento con figlio maggiorenne totalmente invalido, condizionato allo stato di convivenza e di carico (anche parziale) nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lĠesodo (nota: trascurate le condizioni relative allĠesistenza di necessitaĠ di protezione e alla valutazione del danno in caso di diniego, posta dalla Direttiva 55/01 per il ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)

o      escluso il ricongiungimento del minore sfollato con genitore naturale

 

 

o      lĠingresso attraverso un valico non autorizzato

o      lĠingresso da valico autorizzato da Paese Ònon SchengenÓ in mancanza dei requisiti ordinari

o      lĠingresso in violazione delle disposizioni dellĠAccordo di applicazione della Convenzione di Schengen (es.: lĠingresso troppo ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da esaurire la durata limite consentita, di tre mesi nellĠarco di un semestre a partire dal primo ingresso)

o      il soggiorno illegale (es.: il soggiorno successivo a ingresso da Paese Schengen prolungato oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di presenza, etc.)

 

 

32.  Protezione complementare (*)

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, e dal giudice di pace di Torino al caso di un omosessuale senegalese)

-       condizioni sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

 

 

o      contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o      a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o      risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellĠimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nellĠeffettivitaĠ dellĠimpedimento; categoria dei rifugiati piuĠ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non incostituzionale percheĠ non pretende di disciplinare il diritto dĠasilo costituzionale

o      la legge non puoĠ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o      competenza per il riconoscimento del diritto dĠasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza per il ricorso nellĠambito del riconoscimento dello status di rifugiato; non vi sono termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib. Catania)

o      nota: riguardo al tribunale competente, Trib. Catania ritiene che, dovendo essere trattato il giudizio col rito ordinario, e non con quello camerale, la competenza e' quella per territorio, derogabile dalle parti: non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice in mancanza di eccezione da parte dell'amministrazione convenuta; anche Trib. Milano esclude che in caso di richiesta di asilo costituzionale la competenza sia automaticamente quella del Tribunale di Roma (ritenuto, dalla Corte di Cassazione, prima dell'entrata in vigore del DPR 303/2004, competente invece per i ricorsi avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato)

o      necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo (Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)

 

 

 

                                                                                                                                                                                        VI.     Cittadinanza (*)

 

33.  Cittadinanza (*)

 

o      chi eĠ nato da un genitore italiano

o      chi eĠ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi

o      chi eĠ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota: possibile il caso di minore italiano con entrambi i genitori stranieri)

 

o      beneficio di legge:

-       discendenza da ex cittadini italiani

-       ius soli

-       provenienza dai territori di Istria, Fiume o Dalmazia o discendenza da ex cittadini italiani provenienti da quei territori

o      matrimonio con cittadino italiano

o      naturalizzazione

 

o      avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

o      essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

o      essere nato in Italia

o      essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

o      soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo (Istria, Fiume, Dalmazia), in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo

o      persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta di tali soggetti

o      presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti (nota: residenza all'estero?), all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, secondo quanto disposto con circolare del Mininterno (quale?), emanata di intesa con il MAE, e comunque di

-       certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori in questione (per i soli soggetti che siano stati cittadini italiani)

-       i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta (per i soli discententi)

-       la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione, attestante la cittadinanza italiana dell'ascendente in linea retta e la residenza dello stesso nei territori in questione (per i soli discendenti)

-       la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane (per i soli discendenti)

 

o      essere stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni

o      assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato

o      assenza di condanne (o successiva riabilitazione)

-       per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivitaĠ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire lĠesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

-       per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

-       allĠestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

o      assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

 

o      allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o      allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allĠadozione, per almeno 5 anni

o      allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allĠestero, per almeno 5 anni (sufficiente la permanenza del rapporto alle dipendenze dello Stato italiano al momento della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza - da Parere Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia le contraddizioni tra norma di legge e norma regolamentare)

o      al cittadino di uno Stato membro dellĠUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o      a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o      a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni

o      allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allĠItalia

o      nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano

 

 

 

 

o      se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza allĠestero; la riacquista

-       se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia

-       se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche allĠestero) per lo Stato italiano

o      se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui lĠItalia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce allĠeventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare lĠimpiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato lĠimpiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia

o      se, in caso di guerra tra lĠItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non eĠ possibile riacquistare la cittadinanza

o      se lĠha acquistata in quanto minore adottato da italiano e lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza

 

 

 

                                                                                                                                                                                           VII.     Apolidia (*)

 

34.  Apolidia (*)

 

o      un crimine contro la pace

o      un crimine di guerra

o      un crimine contro lĠumanitaĠ

o      un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di residenza, prima di esservi ammessi

o      azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

 

o      atto di nascita

o      documentazione relativa alla residenza (verosimilmente, stabile dimora) in Italia

o      ogni documento idoneo a dimostrare lo status di apolide (Sent. Tribunale Roma: non necessaria la dimostrazione di mancanza di cittadinanza per ciascuno Stato; Corte dĠAppello di Roma: sufficienti indizi)

 

o      esercizio di professioni salariate

o      esercizio di professioni non salariate e creazioni di societaĠ commerciali e industriali

o      esercizio di professioni liberali (previo riconoscimento dei titoli abilitanti)

 

 

 

                                                                                                                                                                          VIII.     Cittadini comunitari (*)

 

35.  Norme a regime (*)

 

 

o      il coniuge

o      il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono)

o      i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico

o      gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana)

 

o      altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza

o      altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione

o      partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino

 

 

 

 

 

o      e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato

o      dispone, per se' e per i suoi familiari (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia), di risorse economiche che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale (nota: in base ad art. 1, co. 2 T.U. dovrebbe essere possibile l'iscrizione facoltativa al SSN); nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea

 

o      Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari

o      Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto; coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-2005, il mero impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo

o      Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

o      Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia)

o      Sent. Corte Giust. C-1-2005: il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro

 

o      e' temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia

o      e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata ed e' iscritto al Centro per l'impiego o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002); in caso di disoccupazione sopravvenuta prima che sia stata maturato un anno di attivita' lavorativa, lo status di lavoratore subordinato permane per un anno (nota: la Direttiva 2004/38/CE limita, per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner registrato, e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore l'ammissione degli ascendenti a carico)

o      segue un corso di formazione professionale (nota: verosimilmente, anche di riqualificazione professionale); lo status di lavoratore subordinato permane a condizione che esista un collegamento tra il corso di formazione e l'attivita' precedentemente svolta (nota: l'inciso "salvo il caso di disoccupazione involontaria" significa che la condizione si applica, per esempio, in caso di dimissioni?)

 

 

o      l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta (in caso di cittadino soggiornante per lavoro)

o      la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente (nei casi di cittadini soggiornanti per motivi diversi dal lavoro; nota: la quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della situazione personale, appare contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE; lo e' certamente nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica), nonche' di iscrizione al corso di studio o formazione professionale (nel caso di cittadino soggiornante per studio o formazione; nota: la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella, che segue, della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato)

 

o      di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto valido e del visto, se richiesto (per il familiare straniero; nota: il possesso di visto non e' richiesto ai fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva 2004/38/CE; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso)

o      di un documento che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico

o      dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario

 

o      i documenti richiesti per l'iscrizione anagrafica (passaporto valido, con eventuale visto - nota: in contrasto con la Direttiva 2004/38/CE e con Sent. Corte Giust. C-157-03 -, e attestazione della richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario)

o      4 foto in formato tessera

 

 

o      il figlio del cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto in un istituto scolastico: in questo caso, il figlio e il genitore (anche straniero) affidatario di tale figlio mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi (nota: del corso di studi al quale e' iscritto il figlio o anche dei corsi a cui si iscrivera' successivamente?)

o      il familiare straniero ha soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno prima del decesso del cittadino comunitario (nota: non e' chiaro se rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in Italia) e dimostra di soddisfare una delle seguenti due condizioni:

-       esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

-       far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)

o      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia;

o      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente,

e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:

o      il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o, secondo la Direttiva 2004/38/CE, di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana);

o      il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria;

o      il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolramente difficili");

o      il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie

 

 

 

o      il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore autonomo o subordinato;

o      il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi (nota: questa quantificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa piuttosto rifermento alla possibilita' di dimostrare di avere buone possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e' chiaro se si richieda la condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o immediatamente dopo) ovvero, avendo reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002), non e' stato escluso dallo stato di disoccupazione (ai sensi di art. 4 D. Lgs. 297/2002).

 

o      ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (ovvero, avendo raggiunto l'eta' di 60 anni, se appartiene a una categoria per cui tale diritto non e' previsto; nota: la legge italiana contempla tali categorie?)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato, dopo aver lavorato in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio) e aver soggiornato continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dopo aver soggiornato continuativamente in Italia per almeno 2 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale che gli conferiscano il diritto ad una prestazione assicurativa a carico, almeno in parte, di una istituzione dello Stato

o      esercita attivita' lavorativa subordinata o autonoma in altro Stato membro, continuando a risiedere in Italia, con permanenza delle condizioni per l'iscrizione anagrafica (nota: la Direttiva 2004/38/CE prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana), dopo aver soggiornato e lavorato continuativamente in Italia per almeno 3 anni (inclusi, ai fini del computo del periodo di occupazione, i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata (nota: quest'ultima condizione e' pleonastica)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o      ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata (nota: quest'ultima condizione e' pleonastica)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

 

 

 

 

 

 

o      coloro che abbiano gia' titolo all'iscrizione a carico dell'istituzione competente di uno Stato membro, in quanto lavoratori circolanti o familiari di questi (nota: verosimilmente, il riferimento e' ai lavoratori distaccati in Italia da un'impresa avente sede in altro Stato membro, con richiesta del modello E101 all'Autorita' competente di quello Stato, da circ. INPS 46/2007)

o      coloro che godano delle immunita' previste dalle convenzioni sulle rappresentanze diplomatiche o consolari

o      coloro che siano soggetti al sistema di sicurezza sociale dello Stato di invio

 

 

o      per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica; in tal caso i provvedimenti negativi devono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' e in relazione a comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)[360]

o      gravi, se l'interessato e' titolare di diritto di soggiorno permanente

o      tali da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato, se l'interessato e' cittadino comunitario che abbia soggiornato in Italia per tutti gli ultimi 10 anni ovvero cittadino comunitario minorenne (nota: l'art. 20, co. 7 D. Lgs. 30/2007 sembra disporre che, anche per il minorenne, il provvedimento sia adottato dal Ministro dell'interno, cosa in contrasto con art. 1, co. 2 T.U.)

o      nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia[363]

o      nel caso in cui i motivi di sicurezza pubblica che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di allontanamento siano tali da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.  Neocomunitari (*)

 

o      libero accesso al lavoro subordinato per i settori agricolo e turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato, stagionale, e per i lavori di cui all'art. 27 T.U.

o      per gli altri settori, assunzione, senza limiti numerici, previa richiesta di nulla-osta spedita con raccomandata A/R dal datore allo Sportello unico[370]; consentita alle associazioni di rappresentanza dei datori la presentazione di richieste di nulla-osta per conto degli associati (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007); lo Sportello unico concede il nulla-osta dopo aver verificato le condizioni contrattuali; il nulla-osta deve essere esibito (in questura o all'ufficio postale) dal lavoratore per la richiesta di carta di soggiorno (verosimilmente, con l'entrata in vigore di D. Lgs. 30/2007, il nulla-osta deve essere esibito all'anagrafe ai fini dell'iscrizione anagrafica)[371]

o      archiviate quelle per i settori apperti

o      trattate d'ufficio come richieste per neo-comunitari (niente parere della questura)

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Le disposizioni relative allĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro, con sponsorizzazione o autosponsorizzazione, sono state soppresse dalla L. 189/02.

[2] Questo capitolo eĠ tratto, in gran parte, dalle note di Elena Rozzi, di Save the Children. Il materiale originale eĠ consultabile alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm.

[3] La versione del regolamento di attuazione della L. 189/2002 in materia di immigrazione approvata dal Consiglio dei Ministri nel Giugno 2003 prevedeva che tale uso fosse ammesso solo in presenza di specifici accordi bilaterali.

[4] Formulazione della disposizione precedente: diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e allĠassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore dĠufficio) e, se necessario, dellĠinterprete.

[5] Disposizione precedente: in mancanza decreto, direttiva Presidente Consiglio Ministri: conformitaĠ decreti anno precedente (utilizzata nel 1999).

[6] Disposizione precedente: quote relative anche alla sponsorizzazione.

[7] Al tempo, contra legem.

[8] In precedenza: quote coincidenti con quelle stabilite per lĠanno precedente.

[9] In precedenza, anche inserimento nel mercato del lavoro.

[10] In precedenza: salvo che per inserimento nel mercato del lavoro in presenza di garanzia di terzi.

[11] In precedenza: comunicato con atto scritto e motivato, unitamente alle modalita' di impugnazione.

[12] In precedenza: consentiti transitoriamente (1 Luglio - 30 Settembre 2004) l'uscita e reingresso di stranieri in possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso (solo se rilasciata dalla questura; da Telegr. Mininterno 3/7/2004), a condizione di possesso del documento di viaggio e di copia del permesso scaduto e di attraversamento di uno e un solo valico di frontiera esterna (da circ. Mininterno 29/6/2004); analoghe disposizioni per le ferie natalizie 2004-2005 (circ. Mininterno 17/12/2004), per il maremoto nel Sud-est asiatico (circ. Mininterno 27/12/2004), per le ferie pasquali 2005 (circ. Mininterno marzo 2005) e per le ferie estive 2005 (circ. Mininterno 12/7/2005), per le ferie natalizie 2005-2006 (circ. Mininterno 12/12/2005), per le ferie pasquali 2006 (telegr. Mininterno 13/3/2006), per le ferie estive 2006 (circ. Mininterno 21/6/2006 e com. Mininterno 22/6/2006).

[13] In precedenza: la richiesta di permesso di soggiorno per turismo.

[14] In precedenza, era previsto che la garanzia prestata da terzi ai fini dellĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro esimesse dalla dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi.

[15] Disposizioni precedenti: richiesta presentata in questura. I permessi di soggiorno per motivi familiari, in caso di ricongiungimento, o per lavoro subordinato o, solo in caso di conversione da studio o formazione, per lavoro autonomo sono richiesti presso lo Sportello unico (nota: secondo la Relazione illustrativa del Regolamento Òpossono essere richiestiÓ, oltre che in questura; in contraddizione, per i permessi per lavoro, con altre disposizioni tassative); pur essendo rilasciati dalla questura, sono consegnati dallo Sportello unico, che comunica anche gli eventuali dinieghi. Rilasciata ricevuta della richiesta con foto; valida come permesso per soggiorni < 30 gg.; appuntamento, altrimenti, per ritiro permesso o diniego (entro 20 gg.: termine ordinatorio, largamente disatteso).

[16] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.

[17] Disposizione precedente: per i settori che lo richiedono.

[18] In precedenza: durata della procedura riconoscimento.

[19] In precedenza: per cure mediche, al genitore del minore di cui allĠart. 31, co. 3, T.U. (da DPR 334/2004); nota: titolo improprio, dato che non si tratta solo di tutela della salute fisica del minore; inoltre, non consentiva lĠiscrizione al SSN, da Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ne' lo svolgimento di attivita' lavorativa; orientamento confermato da Mininterno, sulla base di asseriti orientamenti della Cassazione, in risposta a interrogazione parlamentare (al genitore sono assicurate le prestazioni sanitarie garantite allo straniero in condizione illegale); in senso contrario, Trib. Bologna, Lucca, Firenze (e' il giudice a stabilire il tipo di permesso e le connesse facolta'), Trib. Firenze (il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'), Trib. Milano, Trieste, Bologna (il permesso consente lo svolgimento di attivita' lavorativa).

[20] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista esplicitamente la possibilitaĠ di rilascio di permesso (per tutela), ai minori non accompagnati inseriti in un progetto di integrazione di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U.; era previsto anche che il rilascio del permesso conseguisse alla decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio.

[21] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[22] Disposizione precedente: 1 anno.

[23] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era aggiunta la condizione che il reddito dichiarato risulti da documentazione fiscale o corrispondente.

[24] Disposizioni precedenti: richiesta presentata in questura. Rilasciata ricevuta della richiesta con foto.

[25] In precedenza: il possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo di norma non e' considerato equivalente al possesso del permesso: ostacoli o preclusioni (in parte contra legem) per lĠaccesso a diversi servizi (iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00, iscrizione al SSN del figlio) in fase di rinnovo del permesso; eccezioni: Roma (procedure per servizi anagrafici, scuola, servizi sociali, commercio; dichiarazione al Centro per l'impiego di immediata disponibilita' a lavorare ex D. lgs. 181/2000 e instaurazione del rapporto di lavoro), Genova (formazione professionale, cambio di abitazione per i residenti), Ancona (avviamento al lavoro), Venezia (avviamento al lavoro), Torino (avviamento al lavoro); Pavia e Bologna: proroga del permesso fino ad appuntamento (non fino ad esito della procedura di rinnovo?).

[26] In precedenza: consentiti transitoriamente (1 Luglio - 30 Settembre 2004) l'uscita e reingresso di stranieri in possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso (solo se rilasciata dalla questura; da Telegr. Mininterno 3/7/2004), a condizione di possesso del documento di viaggio e di copia del permesso scaduto e di attraversamento di uno e un solo valico di frontiera esterna (da circ. Mininterno 29/6/2004); analoghe disposizioni per le ferie natalizie 2004-2005 (circ. Mininterno 17/12/2004), per il maremoto nel Sud-est asiatico (circ. Mininterno 27/12/2004), per le ferie pasquali 2005 (circ. Mininterno marzo 2005) e per le ferie estive 2005 (circ. Mininterno 12/7/2005), per le ferie natalizie 2005-2006 (circ. Mininterno 12/12/2005), per le ferie pasquali 2006 (telegr. Mininterno 13/3/2006), per le ferie estive 2006 (circ. Mininterno 21/6/2006 e com. Mininterno 22/6/2006).

[27] In precedenza: il possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo di norma non era considerato equivalente al possesso del permesso: ostacoli o preclusioni per lĠaccesso alle iscrizioni e variazioni anagrafiche in fase di rinnovo del permesso; eccezioni: Roma (procedure per servizi anagrafici) e Genova (cambio di abitazione per i residenti); Pavia e Bologna: proroga del permesso fino ad appuntamento (non fino ad esito della procedura di rinnovo?).

[28] In precedenza: Protocollo Provincia di Perugia: la ricevuta e' utilizzabile fino al trentesimo giorno successivo alla data presunta di rilascio del permesso rinnovato; all'occorrenza, la questura proroga tale data.

[29] In precedenza, il Parere Mininterno 7/5/2001, pur, con una formulazione oscura, sembrava ammettere l'avvio dell'attivita' lavorativa in corrispondenza al rapporto autorizzato ai fini dell'ingresso, negando invece la possibilita' di instaurare un nuovo rapporto nelle more del rinnovo regolarmente richiesto.

[30] In precedenza: alcune questure (Pavia, Bologna) concedevano una proroga del permesso, all'atto della fissazione della data per l'appuntamento finalizzato alla presentazione dei documenti (la proroga valeva fino all'appuntamento; non fino all'esito della richiesta di rinnovo?).

[31] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[32] In precedenza: permesso per cure mediche (art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, Regolamento).

[33] In precedenza: richiesta sempre in questura.

[34] In precedenza: il possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo di norma non e' considerato equivalente al possesso del permesso: ostacoli o preclusioni (in parte contra legem) per lĠaccesso a diversi servizi (iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00, iscrizione al SSN del figlio) in fase di rinnovo del permesso; eccezioni: Roma (procedure per servizi anagrafici, scuola, servizi sociali, commercio; dichiarazione al Centro per l'impiego di immediata disponibilita' a lavorare ex D. lgs. 181/2000 e instaurazione del rapporto di lavoro), Genova (formazione professionale, cambio di abitazione per i residenti), Ancona (avviamento al lavoro), Venezia (avviamento al lavoro), Torino (avviamento al lavoro); Pavia e Bologna: proroga del permesso fino ad appuntamento (non fino ad esito della procedura di rinnovo?).

[35] Disposizione precedente: possibile il rilevamento segnaletico.

[36] In precedenza: obbligo di comunicazione anche per chi da' lavoro allo straniero; disposizione abrogata dalla Legge finanziaria per il 2007.

[37] In precedenza: permesso rilasciato per cure mediche (DPR 334/2004), non utilizzabile per lo svolgimento di attivita' lavorativa; secondo Tribunale di Bologna, Lucca, Firenze, in caso di permesso rilasciato, ex art. 31, co. 3 T.U., al familiare del minore e' il giudice a stabilire se puo' essere utilizzato anche per attivita' lavorativa, anche qualora sia rilasciato per cure mediche; nello stesso senso, Trib. Firenze (il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'), Trib. Milano, Trieste, Bologna (il permesso consente lo svolgimento di attivita' lavorativa); in senso contrario il Mininterno, in risposta a interrogazione parlamentare.

[38] In precedenza: per le Direzioni provinciali del lavoro, all'atto dell'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento.

[39] Disposizioni precedenti: anche inserimento nel mercato del lavoro in lavoro subordinato o (alla scadenza) lavoro autonomo (circolare Mininterno 19/5/01)

[40] In precedenza: richiesta sempre in questura.

[41] In precedenza: il possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo di norma non era considerato equivalente al possesso del permesso: ostacoli o preclusioni per lĠaccesso alle iscrizioni e variazioni anagrafiche in fase di rinnovo del permesso; eccezioni: Roma (procedure per servizi anagrafici) e Genova (cambio di abitazione per i residenti); Pavia e Bologna: proroga del permesso fino ad appuntamento (non fino ad esito della procedura di rinnovo?).

[42] Disposizione precedente: in attesa del recepimento della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini comunitari possono essere iscritti all'anagrafe, previa esibizione del passaporto o di documento equipollente (ma non necessariamente della carta di soggiorno), una volta verificato il requisito della dimora abituale (circ. Mininterno 18/10/2007; nota: non sembra essere richiesta la dimostrazione dei requisiti previsti dalla direttiva per il diritto di soggiorno).

[43] Disposizioni precedenti: per soggiorni di durata superiore ai 3 mesi, obbligatoria la richiesta di carta di soggiorno (da avanzare entro 3 mesi dallĠingresso).

[44] Disposizioni precedenti: documentazione richiesta per la carta di soggiorno: autorizzazioni richieste per lo svolgimento dellĠattivitaĠ che si intende svolgere, attestato di lavoro (per chi abbia giaĠ lavorato come subordinato?) o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro (per lavoratori subordinati, anche stagionali; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione devono specificare la durata del rapporto di lavoro - da L. 29/2006; in precedenza: per gli stagionali, necessaria copia del contratto di lavoro), dimostrazione dellĠappartenenza alla rispettiva categoria (per lavoratori autonomi e per prestatori o destinatari di servizi), prova dellĠiscrizione al SSN o della titolaritaĠ della polizza sanitaria, della disponibilitaĠ di mezzi e dellĠiscrizione al corso di formazione o universitario (per studenti); prova dellĠiscrizione al SSN o della titolaritaĠ della polizza sanitaria, della disponibilitaĠ di reddito (per gli altri); documentazione attestante i rapporti di parentela (per i familiari con diritto di soggiorno); documento di identificazione (o passaporto, in caso di familiari non comunitari) in corso di validitaĠ (salvo quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-459-1999).

[45] In precedenza: carta di soggiorno.

[46] In precedenza: La carta puoĠ essere chiesta anche per coniuge e figli minori (o minori affidati; da art. 31, co. 2 T.U.) di etaĠ > 14 anni, conviventi. Possibile richiedere la carta di soggiorno anche per i figli maggiorenni totalmente invalidi a carico del richiedente (art. 16, co. 4 Regolamento, in contrasto con la formulazione allora in vigore di art. 9 T.U.)

[47] In precedenza: al familiare che fa ingresso per ricongiungimento con titolare di carta di soggiorno eĠ rilasciata una carta di soggiorno (art. 30, co. 4 T.U.; verosimilmente, in presenza degli altri requisiti; nota: mentre le condizioni di reddito e alloggio sarebbero state automaticamente soddisfatte, quelle relative ad assenza di condanne o procedimenti pendenti avrebbero dovuto, verosimilmente, essere dimostrate; vedi pero', in senso contrario, sent. TAR Sicilia); verosimilmente, si applicava anche per lĠingresso al seguito di titolare di carta.

[48] In precedenza: titolaritaĠ di un permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi (circ. Mininterno 26/5/05, purche' il reddito sia percepito o dichiarato in Italia), residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale, permessi di breve durata; molte ambiguitaĠ; Circ. Mininterno 23/10/00 escludeva esplicitamente anche titolari di permesso per lavoro nello spettacolo (e forse, in generale, ex art. 27 T.U.), Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ, studio religioso (?); Circ. Mininterno 4/1/01 escludeva esplicitamente anche titolari di permesso per Òlavoro subordinato a tempo determinatoÓ (in senso contrario, Tar Umbria e Tar Veneto); Tar Campania: rilevante il titolo del permesso, non il tipo di rapporto di lavoro effettivamente in corso.

[49] In precedenza: 6 anni (L. 189/2002); 5 anni (L. 40/1998).

[50] In precedenza: la circolare del Mininterno 23/10/2000 sosteneva la necessitaĠ del possesso di permesso indefinitamente rinnovabile per tutti gli anni richiesti; sentenze di diversi TAR (es.: TAR Lombardia) contrarie. La circolare del Mininterno 3/6/02 aveva successivamente rivisto lĠinterpretazione: 6 anni di soggiorno legale a qualunque titolo e titolaritaĠ di permesso indefinitamente rinnovabile solo al momento della richiesta della carta (nello stesso senso: Tar Umbria).

[51] In precedenza: reddito commisurato come per ricongiungimento al numero dei familiari conviventi, anche se la carta non eĠ richiesta per loro (Circ. Mininterno 23/10/00, coerente con la formulazione allora in vigore dell'art. 9, co. 1 T.U.).

[52] In precedenza: la carta di soggiorno e' rilasciata sempre che lo straniero non sia stato condannato, anche in modo non definitivo, o rinviato a giudizio (secondo TAR Friuli, non la semplice richiesta, inaudita altera parte, di un decreto penale di condanna) per reati di cui allĠart. 380 e allĠart. 381, non colposi c.p.p.. Secondo il TAR Sicilia, precedenti penali in capo al coniuge del cittadino straniero cui possa essere rilasciata la carta di soggiorno non ostano a che la carta sia rilasciata anche a detto coniuge.

[53] Disposizione precedente: 5 anni.

[54] In precedenza: modello 101.

[55] In precedenza: anche certificato iscrizioni a procedimenti penali in corso.

[56] In precedenza: autenticata.

[57] In precedenza: 6 anni (L. 189/2002); 5 anni (L. 40/1998).

[58] Disposizioni precedenti: rilascio non condizionato alla presentazione di documentazione relativa a soggiorno pregresso e disponibilitaĠ di alloggio. Quanto alla disponibilita' di reddito, la L. 29/2006 ha soppresso il riferimento dellĠart. 5, co. 5 T. U. Comunitari all'art. 16, co. 6, Regolamento (che, per altro, non prevede piu' il requisito di reddito); tuttavia, per familiari di cittadino comunitario stabilitosi in Italia per studio o per "altri motivi", l'art. 3, co. 4, lettera b, T.U. Comunitari pone, come requisito per il diritto di soggiorno (e, a fortiori, per il rilascio del permesso CE slp ai familiari) la disponibilita' di risorse sufficienti a non gravare sull'assistenza pubblica (attestabile con semplice dichiarazione - da L. 29/2006) o, rispettivamente, di reddito non inferiore a quello previsto per il ricongiungimento con lo straniero. Quanto alle condizioni ostative, la pericolosita' per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato deve essere valutata tenendo conto che la sola esistenza di condanne penali non e', di per se', motivo ostativo (DPR 54/2002), e, comunque, in modo non meno vantaggioso di quello previsto per il generico straniero - alla luce, quindi, della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (da D. Lgs. 3/2007); nota: i motivi ostativi relativi alla sanita' pubblica (malattie o infermita' elencate nell'allegato A del DPR 54/2002) si applicano solo in fase di ingresso e coincidono con quelli applicabili all'ingresso dello straniero in generale (art. 7, co. 1 Regolamento; e' vero?). Il permesso CE slp per il figlio minore straniero del cittadino italiano (nota: ad esempio, del cittadino italiano che abbia acquistato la cittadinanza senza essere convivente con il figlio minore, da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92) o comunitario residente eĠ chiesto da chi esercita la patria potestaĠ.

[59] Disposizioni precedenti: in caso di cittadino comunitario residente in Italia, puoĠ essere chiesto il permesso CE slp (da L. 29/2006) per familiari con diritto di soggiorno: in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per lavoro subordinato o autonomo o per effettuare o ricevere una prestazione di servizi: coniuge, figli di eta' inferiore ai 21 anni (da L. 29/2006), ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico (nota: la L. 29/2006 ha omesso inspiegabilmente di rimuovere, in questo caso, la condizione di carico); ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza (verosimilmente, lo Stato membro di provenienza), convivente o a carico del coniuge (o, verosimilmente, del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE), degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.; nota: previsioni di cui all'art. 5, co. 4 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti); in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per studio o per altri motivi: coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006). Il permesso CE slp puo' essere chiesto anche per ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore comunitario).

[60] Disposizioni precedenti: in caso di cittadino italiano, puoĠ essere chiesto il permesso CE slp (da L. 29/2006) per familiari con diritto di soggiorno: coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006), altri ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, in Italia (corrisponde a "nel paese di provenienza" per il familiare di cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione), convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (da combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.). Il permesso CE slp puo' essere chiesto anche per ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore italiano).

[61] In precedenza era prevista la vidimazione della carta, su richiesta del titolare, ogni 10 anni.

[62] In precedenza: richieste sempre in questura.

[63] In precedenza: qualsiasi attivita' lecita non riservata all'italiano o vietata allo straniero.

[64] In precedenza: revoca della carta in caso di condanna anche non definitiva per reati di cui agli artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p.

[65] In precedenza: a condizione che ricorrano i requisiti. Nota: alla condanna, anche non definitiva, per reati di cui all'art. 380 c.p.p. puo' comunque seguire (sia pure in modo non automatico, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003 e Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005) anche il diniego del permesso.

[66] In precedenza: autorizzazione al lavoro.

[67] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[68] In precedenza: esame in ordine di ricezione (circ. Minlavoro 59/02; nota: la circolare del Minlavoro 62/02 sospese lĠapplicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dellĠaggiornamento del Regolamento). In contrasto, il Regolamento della Regione Friuli dava gia' rilievo, in caso di spedizione per posta, allĠordine di spedizione.

[69] Disposizione precedente: indicazione delle modalitaĠ di alloggio.

[70] Disposizione precedente: eventuale certificato di iscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, munito della dicitura di cui all'art. 9 del DPR n.252/98, o autocertificazione corrispondente.

[71] Disposizione precedente: idonea documentazione attestante la capacitaĠ reddituale del datore di lavoro.

[72] In precedenza: determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base del redditometro: circa 95 Milioni annui; requisito non stringente, secondo il TAR Veneto.

[73] Disposizioni precedenti: possibile (circ. Minlavoro 55/00) la pluralitaĠ di rapporti di lavoro part-time.

[74] Disposizione precedente: idonea documentazione relativa alle modalitaĠ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni in materia.

[75] Disposizione precedente: copia del contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, condizionato al solo rilascio del permesso di soggiorno (copia sottoscritta dal datore di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro; spedita al lavoratore che la restituisce firmata; rispedita, a procedura completata, al lavoratore, che autentica la firma presso il consolato italiano al momento della richiesta del visto!).

[76] Disposizioni precedenti: rilascio o diniego dellĠautorizzazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, entro 20 gg.; richiesta in Questura, da parte del datore di lavoro, di nulla-osta provvisorio allĠingresso, previa presentazione dellĠautorizzazione al lavoro e di copia della domanda e della documentazione giaĠ presentata; nulla-osta concesso o negato entro 20 gg.; autorizzazione al lavoro, copia del contratto sottoscritto e nulla-osta provvisorio spediti dal datore di lavoro al lavoratore per la richiesta di visto.

[77] Disposizione precedente: entro 20 gg.

[78] Disposizioni precedenti: lo Sportello unico fa compilare al lavoratore la richiesta di permesso di soggiorno, trasmette i dati alla questura e comunica al lavoratore la data di convocazione stabilita dalla questura per i rilievi dattiloscopici. Il permesso per lavoro subordinato, pur essendo rilasciato dalla questura, eĠ consegnato dallo Sportello unico, che comunica anche gli eventuali dinieghi.

[79] In precedenza: a rigore, ricevuta non utilizzabile; in senso contrario, circ. Mininterno 7/5/2001 (sia pure, con formulazione oscura) e Protocollo provincia di Perugia (avvio consentito per il lavoratore in possesso di ricevuta di richiesta appositamente timbrata dallo Sportello Unico).

[80] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.

[81] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[82] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[83] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[84] Disposizione precedente: anche per consentire lĠassistenza economica in favore del lavoratore.

[85] Disposizione precedente: un anno.

[86] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[87] Disposizione precedente: un anno.

[88] In precedenza: un anno.

[89] In precedenza: di cui allĠarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

[90] In precedenza: nelle liste di collocamento.

[91] Disposizione precedente: in caso di nuovo contratto (che non richiede autorizzazione al lavoro) la scadenza del permesso eĠ fissata a 2 anni, per rapporto a tempo indeterminato, ovvero, per rapporti a tempo determinato, corrispondente alla durata del rapporto, ma comunque non anteriore a quella derivante dallĠiscrizione al collocamento.

[92] Modifiche introdotte dal D. Lgs. 251/2004 e da L. 80/2005. Disposizioni precedenti: le prestazioni (anche se svolte a favore di piuĠ beneficiari; ambiguitaĠ nel testo) non possono, in un anno solare, coinvolgere il lavoratore per piuĠ di 30 giornate neĠ comportare compensi complessivi superiori, in totale, a 3000 euro.

[93] Disposizioni modificate dal D. Lgs. 251/2004. Disposizioni precedenti: valore dei buoni pari 7.5 euro; quota versata all'INPS: 5.8 euro; quota versata all'INAIL: 0.5 euro; quota trattenuta: 0.2 euro.

[94] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[95] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era aggiunta la condizione che il reddito dichiarato risulti da documentazione fiscale o corrispondente.

[96] Disposizione precedente: 1 anno.

[97] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[98] In precedenza: Protocollo Provincia di Perugia: la ricevuta e' utilizzabile fino al trentesimo giorno successivo alla data presunta di rilascio del permesso rinnovato; all'occorrenza, la questura proroga tale data.

[99] In precedenza, il Parere Mininterno 7/5/2001, pur, con una formulazione oscura, sembrava ammettere l'avvio dell'attivita' lavorativa in corrispondenza al rapporto autorizzato ai fini dell'ingresso, negando invece la possibilita' di instaurare un nuovo rapporto nelle more del rinnovo regolarmente richiesto.

[100] In precedenza: alcune questure (Pavia, Bologna) concedevano una proroga del permesso, all'atto della fissazione della data per l'appuntamento finalizzato alla presentazione dei documenti (la proroga valeva fino all'appuntamento; non fino all'esito della richiesta di rinnovo?).

[101] Le disposizioni precedenti includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.

[102] In precedenza: co. 13.

[103] In precedenza: co. 12.

[104] In precedenza: art. 9, co. 4 T.U..

[105] In precedenza: nota: secondo Trib. Bologna, Lucca, Firenze, in caso di permesso rilasciato, ex art. 31, co. 3 T.U., al familiare del minore e' il giudice a stabilire se puo' essere utilizzato anche per attivita' lavorativa, anche qualora sia rilasciato per cure mediche (art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, Regolamento); nello stesso senso, Trib. Firenze (il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'), Trib. Milano, Trieste, Bologna (il permesso consente lo svolgimento di attivita' lavorativa); in senso contrario il Mininterno, in risposta a interrogazione parlamentare.

[106] Disposizione precedente: inclusi i titolari di permesso per inserimento nel mercato del lavoro.

[107] In precedenza: autorizzazione al lavoro.

[108] In precedenza: nelle liste di collocamento.

[109] Disposizioni precedenti: anche il titolare di permesso per inserimento nel mercato del lavoro.

[110] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[111] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[112] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la decisione del Comitato per i minori stranieri di non luogo a procedere al rimpatrio era presupposto per il rilascio del permesso (per tutela).

[113] In precedenza: obbligo di comunicazione anche per chi da' lavoro allo straniero; disposizione abrogata dalla Legge finanziaria per il 2007.

[114] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni.

[115] In precedenza: co. 7.

[116] In precedenza: a rigore, ricevuta non utilizzabile; in senso contrario, circ. Mininterno 7/5/2001 (sia pure, con formulazione oscura) e Protocollo provincia di Perugia (avvio consentito per il lavoratore in possesso di ricevuta di richiesta appositamente timbrata dallo Sportello Unico).

[117] In precedenza: Protocollo Provincia di Perugia: la ricevuta e' utilizzabile fino al trentesimo giorno successivo alla data presunta di rilascio del permesso rinnovato; all'occorrenza, la questura proroga tale data.

[118] In precedenza, il Parere Mininterno 7/5/2001, pur, con una formulazione oscura, sembrava ammettere l'avvio dell'attivita' lavorativa in corrispondenza al rapporto autorizzato ai fini dell'ingresso, negando invece la possibilita' di instaurare un nuovo rapporto nelle more del rinnovo regolarmente richiesto.

[119] In precedenza: co. 10.

[120] In precedenza: con richiesta di nulla osta e proposta di contratto di soggiorno firmate da ciascun datore di lavoro - da moduli distribuiti dai ministeri.

[121] In precedenza: autorizzazione.

[122] In precedenza: Direzione provinciale del lavoro.

[123] Disposizione precedente: 15 gg.

[124] In precedenza: autorizzazione.

[125] Disposizione precedente: per i settori che lo richiedono.

[126] Disposizione precedente: eĠ richiesto presso lo Sportello unico, e da questo consegnato (nota: si ricava da art. 38 bis Regolamento).

[127] In precedenza i rilievi fotodattiloscopici non erano previsti ai fini del rilascio del permesso.

[128] In precedenza: a rigore, ricevuta non utilizzabile; in senso contrario, circ. Mininterno 7/5/2001 (sia pure, con formulazione oscura) e Protocollo provincia di Perugia (avvio consentito per il lavoratore in possesso di ricevuta di richiesta appositamente timbrata dallo Sportello Unico).

[129] In precedenza: 12 mesi.

[130] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni.

[131] In precedenza: a rigore, ricevuta non utilizzabile; in senso contrario, circ. Mininterno 7/5/2001 (sia pure, con formulazione oscura) e Protocollo provincia di Perugia (avvio consentito per il lavoratore in possesso di ricevuta di richiesta appositamente timbrata dallo Sportello Unico).

[132] In precedenza: Protocollo Provincia di Perugia: la ricevuta e' utilizzabile fino al trentesimo giorno successivo alla data presunta di rilascio del permesso rinnovato; all'occorrenza, la questura proroga tale data.

[133] In precedenza, il Parere Mininterno 7/5/2001, pur, con una formulazione oscura, sembrava ammettere l'avvio dell'attivita' lavorativa in corrispondenza al rapporto autorizzato ai fini dell'ingresso, negando invece la possibilita' di instaurare un nuovo rapporto nelle more del rinnovo regolarmente richiesto.

[134] In precedenza: co. 10.

[135] Disposizione precedente: per attivitaĠ per le quali non sia prevista nessuna forma di autorizzazione (es. attivitaĠ di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), neĠ quindi alcuna autoritaĠ competente, e per attivitaĠ di socio-lavoratore o amministratore di cooperativa esistente, dichiarazione e attestazione sostituite da contratto sottoscritto dallĠeventuale committente; eventuale certificato di iscrizione dellĠimpresa committente (o della cooperativa) al registro delle imprese; dichiarazione di responsabilitaĠ del committente (o del rappresentante legale della cooperativa), che attesti che non verraĠ intrapreso, sulla base del contratto, alcun rapporto di lavoro subordinato; dichiarazione del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) relativa al compenso che verraĠ corrisposto (non inferiore alla soglia per lĠesenzione dal ticket); copia dellĠultimo bilancio (o dichiarazione dei redditi) del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) che dimostri lĠeffettiva capacitaĠ di corrispondere il compenso (da Vademecum Mininterno 2000).

[136] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[137] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[138] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[139] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[140] In precedenza: art. 9, co. 4 T.U..

[141] In precedenza: nota: secondo Trib. Bologna, Lucca, Firenze, in caso di permesso rilasciato, ex art. 31, co. 3 T.U., al familiare del minore e' il giudice a stabilire se puo' essere utilizzato anche per attivita' lavorativa, anche qualora sia rilasciato per cure mediche (art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, Regolamento); nello stesso senso, Trib. Firenze (il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'), Trib. Milano, Trieste, Bologna (il permesso consente lo svolgimento di attivita' lavorativa); in senso contrario il Mininterno, in risposta a interrogazione parlamentare.

[142] Disposizioni precedenti: anche il titolare di permesso per inserimento nel mercato del lavoro, da Circolare Mininterno 19/5/01.

[143] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[144] Disposizioni precedenti: possono ottenere il permesso per lavoro autonomo i titolari di altri permessi (anche di breve durata; non utilizzabili per lavoro: da Regolamento; Òanche seÓ non utilizzabili per lavoro: da Vademecum Mininterno 2000; di fatto, esclusi permessi temporanei: cura, richiesta asilo) a condizione del rispetto dei requisiti per lĠingresso e entro quote (la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del  decreto-flussi). Richiesta e consegna del permesso presso lo Sportello unico.

[145] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la decisione del Comitato per i minori stranieri di non luogo a procedere al rimpatrio era presupposto per il rilascio del permesso (per tutela).

[146] Le disposizioni relative allĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro, con sponsorizzazione o autosponsorizzazione, sono state soppresse dalla L. 189/02. In precedenza, valevano le disposizioni seguenti.

o      cittadini italiani o comunitari

o      stranieri con permesso di soggiorno di durata residua > 1 anno

o      regioni, enti locali (anche in associazione o consorzio, e incluse comunitaĠ montane)

o      associazioni professionali o sindacali

o      enti o associazioni di volontariato iscritti nellĠapposita sezione dellĠalbo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

o      2 per anno (per privati)

o      il numero stabilito con lĠiscrizione allĠalbo (per associazioni e enti di volontariato

o      il numero stabilito con delibera (per regioni o enti locali)

o      il numero corrispondente alle capacitaĠ patrimoniali e compatibile con lĠordinamento (per associazioni professionali e sindacali)

o      disporre di un reddito commisurato (come per il ricongiungimento familiare) alle dimensioni del proprio nucleo familiare

o      non avere condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione

o      copia di dichiarazione dei redditi o Mod. 101 che attesti la disponibilitaĠ di reddito

o      dimostrazione della disponibilitaĠ di alloggio idoneo per lo straniero (attestazione del Comune di conformita' alloggio ai parametri previsti da leggi regionali o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL)

o      fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a garanzia di

-        iscrizione dello straniero al SSN (con pagamento forfetario pari al minimo previsto dalle leggi vigenti; da Vademecum Mininterno 2000)

-        sostentamento dello straniero in misura non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale

-        copertura spese rimpatrio

o      lĠente o associazione

-        opera da almeno 3 anni nel campo dellĠimmigrazione

-        non ha fini di lucro e ha struttura democratica (ovvero eĠ una ONLUS)

-        ha disponibilitaĠ patrimoniali adeguate

-        ha disponibilitaĠ di strutture alloggiative per ospitare gli stranieri per i quali presteraĠ garanzia

o      il rappresentante legale non ha condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non eĠ stato sottoposto a misure di prevenzione

o      copia autentica della deliberazione concernente la prestazione di garanzia

o      documentazione attestante la disponibilitaĠ di risorse (commisurate al numero di stranieri per cui si garantisce come per il ricongiungimento familiare, con incremento del 75% dellĠimporto assegno sociale per ogni straniero successivo al quinto)

o      deve essere corredata da copia autentica della delibera concernente la prestazione di garanzia

o      deve riguardare stranieri iscritti nelle liste di prenotazione di cui allĠart. 23, co. 4, secondo la graduatoria (basata sullĠanzianitaĠ di iscrizione)

o      indicazione di un alloggio in Italia

o      disponibilitaĠ di mezzi per il sostentamento pari almeno a metaĠ dellĠimporto annuale dellĠassegno sociale

o      disponibilitaĠ dei mezzi necessari per le spese di rimpatrio (o esibizione del biglietto di ritorno)

o      disponibilitaĠ di mezzi per lĠiscrizione al SSN con contributo forfetario pari al minimo previsto dalle leggi vigenti (da Vademecum Mininterno 2000), o stipula di unĠassicurazione privata valida su tutto il territorio nazionale

o      di 2 anni, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato

o      della durata del rapporto, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, ma comunque con scadenza non anteriore a quella dellĠoriginario permesso per inserimento nel mercato del lavoro

[147] In precedenza, anche gli ingressi di sportivi professionisti erano esonerati dal rispetto delle quote massime stabilite con decreto.

[148] In precedenza: autorizzazione.

[149] In precedenza: assunti almeno 12 mesi prima del trasferimento.

[150] In precedenza: anche stranieri componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica.

[151] In precedenza: con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia (da Regolamento; inconciliabile con art. 27, co. 1, lettera i, T.U. e con la definizione di appalto)

[152] In precedenza: solo nellĠambito di accordi bilaterali.

[153] In precedenza: limite di 2 anni alla durata della realizzazione dell'opera o della prestazione di servizi, e corrispondente limite alla durata di nulla-osta, visto di ingresso e permesso.

[154] Il permesso non e' quindi rinnovabile un numero illimitato di volte; in precedenza, questo precludeva l'accesso alla carta di soggiorno.

[155] In precedenza: dallĠUfficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli.

[156] In precedenza: < 6 mesi.

[157] In precedenza: riconoscimento comunque sottratto al rispetto delle quote, nella prassi.

[158] In precedenza: ambiguitaĠ in relazione agli stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione: non era chiaro se si trattasse di ingressi appositi per formazione che includa addestramento lavorativo (da Circolare Ministero del lavoro 72/00) o autorizzazione al lavoro per stranieri giaĠ titolari di permesso di soggiorno per formazione (come si sarebbe potuto dedurre da art. 27, co. 1, lettera f, T.U., e art. 40, co. 18, Regolamento).

[159] Disposizione precedente: possibile lĠassunzione di stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, nellĠambito di un addestramento di durata < 2 anni, con contratti di tirocinio.

[160] Disposizione precedente: entro 90 gg.

[161] Disposizione precedente: autorizzazioni al lavoro e permessi di soggiorno rilasciati in corrispondenza a questi motivi di ingresso (salvo il caso di formazione professionale) non sono rinnovabili neĠ utilizzabili, in corso di validitaĠ, per un diverso rapporto di lavoro; quelli rilasciati per i lavoratori dello spettacolo (inclusi i circensi) possono essere prorogati, ma solo per prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di lavoro.

[162] In precedenza: da art. 5, co. 3, lettera c, T.U.

[163] In precedenza: da art. 5, co. 3, lettera c, T.U.

[164] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[165] Disposizione precedente: previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per lĠingresso per lavoro autonomo.

[166] Rinumerazione. In precedenza: comma 5.

[167] Disposizione precedente: LĠingresso, per tutte le categorie contemplate dallĠart. 27 T.U., eĠ extra-quote anche quando riguardi svolgimento di attivitaĠ autonoma (circ. Minlavoro 51/02). Per dirigenti e lavoratori altamente specializzati, autorizzazione al lavoro richiesta anche per attivitaĠ autonoma (da Regolamento).

[168] In precedenza, per le scuole di specializzazione mediche iscrizione possibile solo in soprannumero per titolari di borsa del governo straniero (da Nota Murst 26/10/2000, L. 4/99, art. 1, co. 7; disposizione confermata dal Consiglio di Stato, bencheĠ in contrasto con lĠequiparazione col cittadino italiano per lo straniero giaĠ regolarmente soggiornante in Italia).

[169] Disposizione precedente: o di titolo equipollente, se conseguito allĠestero.

[170] In precedenza il Regolamento prevedeva la possibilitaĠ per regioni e universitaĠ di riservare posti agli studenti stranieri nelle graduatorie per lĠaccesso alle misure a sostegno del diritto allo studio.

[171] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista anche la possibilitaĠ di ingresso per studio di stranieri che vogliano svolgere attivitaĠ di studio in campo sanitario. Nella Relazione illustrativa del Regolamento si afferma che la disciplina dei visti corrispondenti eĠ demandata al decreto di cui allĠart. 5, co. 3 del Regolamento, per la necessitaĠ di coinvolgere le Regioni nei relativi controlli.

[172] Modifiche introdotte dal D. Lgs. 251/2004 e da L. 80/2005. Disposizioni precedenti: le prestazioni (anche se svolte a favore di piuĠ beneficiari; ambiguitaĠ nel testo) non possono, in un anno solare, coinvolgere il lavoratore per piuĠ di 30 giornate neĠ comportare compensi complessivi superiori, in totale, a 3000 euro.

[173] Disposizione precedente: possibile lĠassunzione di stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, nellĠambito di un addestramento di durata < 2 anni, con contratti di tirocinio.

[174] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[175] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[176] Disposizione precedente: il permesso per minore etaĠ non eĠ utilizzabile per lavoro neĠ convertibile al compimento dei 18 anni (Circolare Mininterno 13/11/00; in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo sentenza del Tribunale di Torino).

[177] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era stabilito che il permesso (per tutela) fosse addirittura rilasciato in seguito a decisione di non luogo a procedere al rimpatrio (art. 28 bis).

[178] Le disposizioni precedenti includevano il diritto allĠaccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a paritaĠ con gli italiani, a condizione di esercizio di regolare attivitaĠ di lavoro subordinato o autonomo. Era inoltre prevista l'erogazione di fondi per la ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazioni per titolari di permessi di lunga durata (incluso studio) per un congruo numero di anni.

[179] In precedenza, lĠart. 49, co. 3 Regolamento non considerava il tirocinio e prospettava la cumulazione di prova attitudinale e formazione aggiuntiva.

[180] In precedenza era previsto anche che istituzioni sanitarie e presidi pubblici o privati comunicassero il nominativo dello straniero assunto o comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.

[181] In precedenza era ribadito che il Ministero della SanitaĠ verificasse il rispetto delle quote programmate.

[182] Disposizione precedente: La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, e' limitata dal rispetto delle quote programmate per l'accesso all'iscrizione agli albi e agli elenchi speciali. A tal fine deve essere acquisito preventivamente il parere positivo del Ministero della sanita'.

[183] Disposizione precedente: coniuge non legalmente separato.

[184] Disposizione precedente: figli minori a carico, non coniugati, ovvero legalmente separati.

[185] Disposizioni precedenti: genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese dĠorigine o di provenienza, ovvero genitori che abbiano piuĠ di 65 anni nel caso in cui gli altri figli non siano in grado, per gravi e documentati motivi di salute, di provvedere loro (da L. 189/2002; circ. MAE citata da circ. Mininterno 9/9/05 invertiva l'attribuzione del requisito di carico, applicandolo solo al caso degli ultra-65-enni); genitori a carico (L. 40/1998)

[186] Disposizioni precedenti: figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere al proprio sostentamento a causa di invaliditaĠ totale (L. 189/2002); familiari entro il terzo grado, inabili al lavoro secondo la legge italiana (nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere una qualsiasi attivita' lavorativa per inabilita' o difetto fisico o mentale), a carico (L. 40/1998)

[187] Disposizioni precedenti: in relazione al cittadino comunitario che si sia stabilito in Italia per lavoro o per effettuare o ricevere una prestazione di servizi, hanno diritto di soggiorno (senza ulteriori condizioni) in Italia coniuge, figli di eta' inferiore ai 21 anni (da L. 29/2006; in precedenza: figli minori) e ascendenti e discendenti (anche del coniuge) a carico (nota: la L. 29/2006 ha omesso inspiegabilmente di rimuovere, in questo caso, la condizione di carico), e ogni altro membro della famiglia che, nel paese di provenienza (verosimilmente, lo Stato membro di provenienza), sia convivente o a carico del coniuge (o, verosimilmente, del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE), degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (art. 3, co. 3, T.U. Comunitari). In relazione al cittadino comunitario che abbia diritto di soggiorno in Italia per studio o per altri motivi (condizioni: disporre di assicurazione sanitaria e di risorse - per i motivi di studio - o reddito - per gli altri motivi - sufficienti; da art. 3, co. 1, lettere d-e, e co. 4, T.U. Comunitari), hanno diritto di soggiorno coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006; in precedenza: familiari di cui allĠart. 29, co. 1 T.U.), a condizione di iscrizione al SSN o di possesso di una polizza sanitaria, e di disponibilitaĠ di mezzi tali da non richiedere misure di assistenza sociale (per i familiari di studenti; sufficiente, a tal fine, una dichiarazione attestante la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale - da L. 29/2006; in precedenza: la dichiarazione doveva comprovare la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale), ovvero di un reddito non inferiore a quello previsto per il ricongiungimento con lo straniero (per i familiari di altri cittadini).

[188] In precedenza, queste disposizioni erano esplicitamente previste solo per i cittadini comunitari con diritto di soggiorno, anche se, verosimilmente, dovevano inetndersi estese anche ai loro familiari stranieri con diritto di soggiorno, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-503-03, secondo la quale l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica.

[189] Disposizione precedente: lĠallontanamento e gli altri provvedimenti negativi rispetto al soggiorno a carico dei cittadini comunitari che siano in possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno non possono essere motivati dallĠinsorgenza di patologie successiva al rilascio della carta di soggiorno.

[190] In precedenza: considerazione analoga in relazione all'assicurazione sanitaria richiesta, da DPR 54/2002, per ricongiungimento con studenti o circolanti "per altri motivi".

[191] Disposizione precedente: presso la questura.

[192] In precedenza: anche documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore etaĠ; documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di invaliditaĠ totale, per ricongiungimento con figlio maggiorenne, o ai gravi motivi di salute degli altri figli del genitore, per ricongiungimento con genitore a carico; documentazione attestante, per ricongiungimento, con cittadino straniero, di familiare a carico, il sostegno economico fornito e documentazione, valutata dalla rappresentanza italiana alla luce dei parametri locali, relativa alla condizione economica in loco (unĠordinanza del Tribunale di Padova stabilisce che l'entita' delle rimesse va valutata con riferimento al tenore di vita tipico del paese in cui il familiare risiede, e che attestazioni da parte delle autoritaĠ locali sulla dipendenza economica del familiare dal figlio sono rilevanti); in caso di ricongiungimento con genitori a carico privi di altri figli nel paese d'origine, la condizione di carico e' autocertificata dal richiedente (da istruzioni sul sito del Mininterno) (L. 189/2002 e DPR 334/2004).

[193] In precedenza la presentazione dei documenti attestanti lĠesistenza dei vincoli di parentela era prevista avvenire al momento della richiesta di visto.

[194] In precedenza: condizione di salute che comporti invalidita' totale.

[195] In precedenza, per ricongiungimento con genitore a carico, documentazione relativa ai gravi motivi di salute degli altri figli del genitore.

[196] Disposizione precedente: entro 90 gg.

[197] Disposizione precedente: per il rilascio di visto di ingresso al seguito di cittadino straniero, necessaria lĠesibizione, allĠatto della richiesta, della documentazione relativa ai legami familiari e agli altri requisiti in capo ai familiari al seguito (autenticata, se rilasciata da autoritaĠ straniera, dalla rappresentanza italiana), e del nulla-osta rilasciato dalla questura sulla base dellĠaccertamento dei requisiti di reddito e alloggio.

[198] In precedenza, queste disposizioni erano esplicitamente previste solo per i cittadini comunitari con diritto di soggiorno, anche se, verosimilmente, dovevano inetndersi estese anche ai loro familiari stranieri con diritto di soggiorno, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-503-03, secondo la quale l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica.

[199] Disposizione precedente: lĠallontanamento e gli altri provvedimenti negativi rispetto al soggiorno a carico dei cittadini comunitari che siano in possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno non possono essere motivati dallĠinsorgenza di patologie successiva al rilascio della carta di soggiorno.

[200] In precedenza: possibilitaĠ di appello di fronte ad unĠapposita commissione istituita presso il Mininterno, con assistenza di persona di fiducia, in caso di provvedimento negativo (salvo casi di urgenza).

[201] Disposizioni precedenti: il permesso di soggiorno per motivi familiari, in caso di ricongiungimento, eĠ richiesto (nota: secondo la Relazione illustrativa del Regolamento, ÒpuoĠ essere richiestoÓ, oltre che in questura), presso lo Sportello unico; pur essendo rilasciato dalla questura, eĠ consegnato dallo Sportello unico, che comunica anche gli eventuali dinieghi

[202] In precedenza, secondo il TAR Sicilia, precedenti penali in capo al coniuge del cittadino straniero cui possa essere legittimamente rilasciata la carta di soggiorno non avrebbero dovuto essere considerati ostativi a che la carta fosse rilasciata anche a detto coniuge.

[203] In precedenza: il requisito di convivenza era formalmente previsto per coniuge e figli minori (art. 9, co. 1 T.U.), ma si applicava, verosimilmente anche nel caso di altri familiari ricongiunti.

[204] In precedenza: la possibilita' di rilascio a figli maggiorenni totalmente invalidi a carico, prevista da art. 16, co. 4 Regolamento, era in contrasto con art. 9 T.U.

[205] Disposizioni precedenti: in caso di cittadino comunitario residente in Italia, puoĠ essere chiesto il permesso CE slp (da L. 29/2006) per familiari con diritto di soggiorno: in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per lavoro subordinato o autonomo o per effettuare o ricevere una prestazione di servizi: coniuge, figli di eta' inferiore ai 21 anni (da L. 29/2006), ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico (nota: la L. 29/2006 ha omesso inspiegabilmente di rimuovere, in questo caso, la condizione di carico); ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza (verosimilmente, lo Stato membro di provenienza), convivente o a carico del coniuge (o, verosimilmente, del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE), degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.; nota: previsioni di cui all'art. 5, co. 4 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti); in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per studio o per altri motivi: coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006). Il permesso CE slp puo' essere chiesto anche per ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore comunitario).

[206] Disposizioni precedenti: in caso di cittadino italiano, puoĠ essere chiesto il permesso CE slp (da L. 29/2006) per familiari con diritto di soggiorno: coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006), altri ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, in Italia (corrisponde a "nel paese di provenienza" per il familiare di cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione), convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (da combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.). Il permesso CE slp puo' essere chiesto anche per ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore italiano).

[207] Disposizione precedente: ai familiari stranieri, e' rilasciato un permesso CE slp, di cui all'art. 9 T.U. (da L. 29/2006 e D. Lgs. 3/2007; in precedenza: ambiguita' in proposito).

[208] In precedenza, queste disposizioni erano esplicitamente previste solo per i cittadini comunitari con diritto di soggiorno, anche se, verosimilmente, dovevano inetndersi estese anche ai loro familiari stranieri con diritto di soggiorno, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-503-03, secondo la quale l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica.

[209] Disposizione precedente: lĠallontanamento e gli altri provvedimenti negativi rispetto al soggiorno a carico dei cittadini comunitari che siano in possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno non possono essere motivati dallĠinsorgenza di patologie successiva al rilascio della carta di soggiorno.

[210] In precedenza: applicabili anche ai cittadini comunitari e ai loro familiari, direttamente o, in quanto disposizioni piu' favorevoli, in base ad art. 1, co. 2 T.U., le seguenti disposizioni: ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo o della revoca del titolo di soggiorno, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (da art. 9, co. 4, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007); nel caso di familiari o in presenza di essi, si tiene conto anche dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine (da art. 5, co. 5, T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007). Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento, si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007); nel caso di familiari o in presenza di essi, si tiene conto anche dell'esistenza di legami culturali col paese d'origine (da art. 13, co. 2 bis, T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007; nota: e' una disposizione piu' favorevole solo se la si interpreta nel senso che la non esistenza di legami culturali pesa di per se' a sfavore dell'adozione del provvedimento l'adozione, e non nel senso che l'esistenza di legami culturali basti di per se' a sopperire all'assenza di legami familiari o sociali).

[211] In precedenza: possibilitaĠ di appello di fronte ad unĠapposita commissione istituita presso il Mininterno, con assistenza di persona di fiducia, in caso di provvedimento negativo (salvo casi di urgenza).

[212] In precedenza: possibilitaĠ di appello di fronte ad unĠapposita commissione istituita presso il Mininterno, con assistenza di persona di fiducia, in caso di provvedimento negativo (salvo casi di urgenza).

[213] In precedenza: permesso rilasciato per cure mediche (art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, Regolamento); nota: secondo Trib. Firenze, il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'.

[214] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[215] In precedenza: il permesso per cure mediche rilasciato, ex art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, Regolamento nei casi previsti dall'art. 31, co. 3 T.U. non consente lo svolgimento di attivita' lavorativa (da Risposta Mininterno ad interrogazione parlamentare, sulla base di asseriti orientamenti della Cassazione); in senso contrario, Trib. Bologna, Lucca, Firenze (e' il giudice a stabilire il tipo di permesso e le connesse facolta'), Trib. Firenze (il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'), Trib. Milano, Trieste, Bologna (il permesso consente lo svolgimento di attivita' lavorativa).

[216] In precedenza: nelle liste di collocamento.

[217] In precedenza: il permesso per cure mediche rilasciato, ex art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, Regolamento nei casi previsti dall'art. 31, co. 3 T.U. non consente lĠiscrizione al SSN, da Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ne' lo svolgimento di attivita' lavorativa; orientamento confermato da Mininterno, sulla base di asseriti orientamenti della Cassazione, in risposta a interrogazione parlamentare (al genitore sono assicurate le prestazioni sanitarie garantite allo straniero in condizione illegale); in senso contrario, Trib. Bologna, Lucca, Firenze (e' il giudice a stabilire il tipo di permesso e le connesse facolta'), Trib. Firenze (il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'), Trib. Milano, Trieste, Bologna (il permesso consente lo svolgimento di attivita' lavorativa).

[218] Disposizione precedente: l'art. 21, co. 6 bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, prevedeva che il diritto alla deduzione (detrazione?) per i figli a carico di cittadini extracomunitari e' certificato da documentazione equivalente allo stato di famiglia, validamente formata nel paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel paese dĠorigine; applicazione della disposizione a partire dal 2004 (circ. Agenzia delle entrate 22/2004).

[219] In precedenza, era l'art. 21, co. 6 bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, a prevedere esplicitamente questa disposizione.

[220] Questo capitolo eĠ tratto, in gran parte, dalle note di Elena Rozzi, di Save the Children. Il materiale originale eĠ consultabile alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm.

[221] In precedenza: possibilita' di ingresso anche con visto per ingresso al seguito di italiano o comunitario.

[222] In precedenza: Ministero del welfare. Prima ancora: Dipartimento affari sociali.

[223] In precedenza: Ministero del welfare. Prima ancora: Dipartimento affari sociali.

[224] In precedenza: Ministero del welfare. Prima ancora: Dipartimento affari sociali.

[225] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era previsto che il Comitato si riunisse almeno una volta al mese.

[226] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era previsto che il Comitato disponesse lĠinserimento in un progetto di integrazione sociale e civile di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U. (gestito, cioeĠ, da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio), e che lĠente gestore del progetto dovesse presentare al Comitato una relazione sullĠeventuale raggiungimento degli obiettivi del progetto.

[227] In precedenza: una carta di soggiorno, in base ad art. 30, co. 4, T.U., ovvero art. 5, co. 4 DPR 54/2002, o art. 9, co. 2 T.U..

[228] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista esplicitamente la possibilitaĠ di rilascio di permesso (per tutela), ai minori non accompagnati inseriti in un progetto di integrazione di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U.; era previsto anche che il rilascio del permesso conseguisse alla decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio.

[229] LĠart. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dallĠart. 23 per il permesso di soggiorno per Òaccesso al lavoroÓ. Questo riferimento era giaĠ impreciso prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02, essendo Òper inserimento nel mercato del lavoroÓ la denominazione corretta del permesso di cui allĠart. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative allĠinserimento nel mercato del lavoro, il riferimento allĠart. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per Òattesa occupazioneÓ.

[230] LĠart. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dallĠart. 23 per il permesso di soggiorno per Òaccesso al lavoroÓ. Questo riferimento era giaĠ impreciso prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02, essendo Òper inserimento nel mercato del lavoroÓ la denominazione corretta del permesso di cui allĠart. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative allĠinserimento nel mercato del lavoro, il riferimento allĠart. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per Òattesa occupazioneÓ.

[231] Disposizione precedente: il permesso per minore etaĠ non eĠ utilizzabile per lavoro neĠ convertibile al compimento dei 18 anni (Circolare Mininterno 13/11/00; in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo sentenza del Tribunale di Torino).

[232] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era stabilito che il permesso (per tutela) fosse addirittura rilasciato in seguito a decisione di non luogo a procedere al rimpatrio (art. 28 bis).

[233] In precedenza la formulazione dellĠart. 18, co. 5, T.U., indicava solo una possibilitaĠ di proroga o rinnovo senza modifica del titolo del permesso, col rischio che venissero preclusi i diritti associati alla titolaritaĠ di un permesso per lavoro subordinato (es.: ricongiungimento familiare, periodo minimo di disoccupazione garantita)

[234] In precedenza, anche in base ad art. 30, co. 4.

[235] In precedenza: il possesso di un permesso illimitatamente rinnovabile, richiesto prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 3/2007,  era possibile in caso di minore rifugiato o di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato o autonomo, ex art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99, in modo peroĠ incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore.

[236] In precedenza: carta di soggiorno, in base ad art. 30, co. 4, T.U., ovvero art. 5, co. 4 DPR 54/2002, o art. 9, co. 2 T.U..

[237] In precedenza: ovvero legalmente separati.

[238] In precedenza: ovvero legalmente separati.

[239] In precedenza: al familiare e' rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche (art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, Regolamento); nota: il permesso per cure mediche non consente lĠiscrizione al SSN, da Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ne' lo svolgimento di attivita' lavorativa; orientamento confermato da Mininterno, sulla base di asseriti orientamenti della Cassazione, in risposta a interrogazione parlamentare (al genitore sono assicurate le prestazioni sanitarie garantite allo straniero in condizione illegale); in senso contrario, Trib. Bologna, Lucca, Firenze (e' il giudice a stabilire il tipo di permesso e le connesse facolta'), Trib. Firenze (il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'), Trib. Milano, Trieste, Bologna (il permesso consente lo svolgimento di attivita' lavorativa).

[240] In precedenza: > 16 anni per contratto di apprendistato o di formazione e lavoro (art. 5, D. Lgs. 345/99; art. 16, L. 196/97; art. 16, L. 451/94).

[241] Disposizioni precedenti: promozione dopo il primo anno di scuola superiore, ovvero etaĠ > 15 anni e frequenza scolastica > 9 anni (L. 9/99; L. 30/2000; art. 1, co. 3, D.M. 323/99).

[242] In precedenza: raccomandazione.

[243] In precedenza la formulazione dellĠart. 18, co. 5, T.U., indicava solo una possibilitaĠ di proroga o rinnovo senza modifica del titolo del permesso, col rischio che venissero preclusi i diritti associati alla titolaritaĠ di un permesso per lavoro subordinato (es.: ricongiungimento familiare, periodo minimo di disoccupazione garantita)

[244] In precedenza: da 1 a 5 milioni di lire.

[245] In precedenza: 5 anni.

[246] In precedenza: accompagnamento immediato alla frontiera desumibile solo logicamente.

[247] Disposizione precedente: eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera se cĠeĠ il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia; con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg., in caso contrario

[248] In precedenza, anche per ingresso clandestino (di straniero peroĠ in possesso dei documenti), per mancata richiesta del permesso, per revoca o annullamento del permesso, o a titolo di misura di prevenzione (senza rischio evidente che lo straniero si sottragga al provvedimento).

[249] In precedenza, lĠespulsione con accompagnamento alla frontiera era esplicitamente prevista per chi non rispettasse il termine fissato con lĠintimazione (art. 13, co. 4, lettera a, T.U.).

[250] Disposizione precedente: eseguita con

á                         accompagnamento immediato alla frontiera, in caso di

á                         intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., negli altri casi

[251] Disposizione precedente: nulla-osta negato in caso di applicazione di misure detentive per lo straniero arrestato in flagranza.

[252] In precedenza: il nulla-osta non puoĠ essere concesso in caso di procedimento per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. o allĠart. 12 del T.U..

[253] In precedenza, la L. 106/2002 disponeva la comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, entro 48 ore dallĠadozione, con convalida entro le 48 ore successive alla comunicazione, e provvedimento di accompagnamento comunque immediatamente esecutivo. L'immediata esecutivita' e la mancata previsione di garanzie adeguate per la difesa dello straniero in sede di convalida hanno motivato la dichiarazione di illegittimita' costituzionale da parte della Corte Costituzionale (Sent. 222/2004).

[254] In precedenza: giudice ordinario.

[255] Disposizione precedente: in caso di trattenimento in CPT, eĠ competente per il ricorso il giudice competente per la convalida del trattenimento.

[256] Disposizione precedente: entro 30 gg. dalla comunicazione, anche dal consolato o dallĠambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera; entro 5 gg. dalla comunicazione, in caso di intimazione.

[257] Disposizione precedente: dalla comunicazione.

[258] In precedenza: in caso di accompagnamento immediato alla frontiera.

[259] Disposizione precedente: 10 gg.

[260] Disposizione precedente: il giudice decide sentito lĠinteressato ai sensi degli artt. 737 e seguenti c.p.c.

[261] Formulazione della disposizione precedente: diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e allĠassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore dĠufficio) e, se necessario, dellĠinterprete.

[262] Disposizione precedente: 5 anni.

[263] Disposizione precedente: salvo durata minore, ma > 3 anni, fissata dal giudice in sede di ricorso.

[264] Disposizione precedente: sempre consentiti  l'arresto in flagranza e, nei casi di espulsione disposta dal giudice o di recidiva, il fermo.

[265] Disposizione precedente: arresto da 2 a 6 mesi. Successivamente (L. 189/2002): arresto da 6 mesi a un anno.

[266] In precedenza: da 1 a 4 anni. La disposizione recitava "La stessa pena - ossia la pena della reclusione da 1 a 4 anni - si applica allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale"; e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Sent. Corte Cost. 466/2005, per il fatto che la pendenza di una semplice denuncia faceva scattare la rilevanza penale di una infrazione - quella del reingresso non autorizzato - altrimenti contravvenzionale (all'epoca). L'argomento secondo il quale la pena intendeva colpire, nei fatti, non il reingresso successivo alla denuncia ma il reingresso successivo alla seconda espulsione (che a quella denuncia era associata) e' stato ritenuto dalla Corte irrilevante, dato che all'epoca l'espulsione non era sottoposta a controllo giudiziario preventivo.

[267] In precedenza: trattenimento consentito anche in presenza di rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia.

[268] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[269] In precedenza: arresto da 6 mesi a un anno. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che prevedeva l'arresto obbligatorio per un reato per il quale non era possibile applicare misure di custodia cautelare in carcere (Sent. 223/2004).

[270] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[271] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[272] In precedenza: da 1 a 4 anni.

[273] In precedenza, queste disposizioni erano esplicitamente previste solo per i cittadini comunitari con diritto di soggiorno, anche se, verosimilmente, dovevano inetndersi estese anche ai loro familiari stranieri con diritto di soggiorno, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-503-03, secondo la quale l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica.

[274] Disposizioni precedenti: il cittadino oggetto di un provvedimento negativo (per mancanza dei requisiti, o, in presenza di questi, per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sanita' pubblica) deve lasciare il territorio dello Stato, salvo casi di urgenza, entro 15 gg., in caso di diniego di rilascio della carta; entro un mese in caso di diniego di rinnovo o di adozione di un provvedimento di allontanamento.

[275] Decorso il termine prescritto per lasciare l'Italia, lĠautoritaĠ di pubblica sicurezza provvede allĠallontanamento con foglio di via obbligatorio (circ. Mininterno 6/5/02: non si tratta di espulsione).

[276] Disposizioni precedenti: il cittadino oggetto di un provvedimento negativo (per mancanza dei requisiti, o, in presenza di questi, per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sanita' pubblica) deve lasciare il territorio dello Stato, salvo casi di urgenza, entro 15 gg., in caso di diniego di rilascio della carta; entro un mese in caso di diniego di rinnovo o di adozione di un provvedimento di allontanamento.

[277] Decorso il termine prescritto per lasciare l'Italia, lĠautoritaĠ di pubblica sicurezza provvede allĠallontanamento con foglio di via obbligatorio (circ. Mininterno 6/5/02: non si tratta di espulsione). Nota: l'obbligo di lasciare l'Italia entro i termini, a pena di emissione di foglio di via obbligatorio, deve sussistere, a fortiori, in caso di mancata richiesta della carta nei termini (altrimenti, per il cittadino privo dei requisiti converrebbe evitare di chiedere la carta); non e' chiaro se, nei fatti, sia dimostrabile il mancato rispetto dell'obbligo dichiedere la carta; in ogni caso, ove sussistano i requisiti e non vi siano motivi ostativi al soggiorno, il ritardo nel chiedere la carta e' irrilevante (stante il carattere meramente ricognitivo del rilascio di questa).

[278] In precedenza: applicabili anche ai cittadini comunitari e ai loro familiari, direttamente o, in quanto disposizioni piu' favorevoli, in base ad art. 1, co. 2 T.U., le seguenti disposizioni: ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo o della revoca del titolo di soggiorno, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (da art. 9, co. 4, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007); nel caso di familiari o in presenza di essi, si tiene conto anche dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine (da art. 5, co. 5, T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007). Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento, si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007); nel caso di familiari o in presenza di essi, si tiene conto anche dell'esistenza di legami culturali col paese d'origine (da art. 13, co. 2 bis, T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007; nota: e' una disposizione piu' favorevole solo se la si interpreta nel senso che la non esistenza di legami culturali pesa di per se' a sfavore dell'adozione del provvedimento l'adozione, e non nel senso che l'esistenza di legami culturali basti di per se' a sopperire all'assenza di legami familiari o sociali).

[279] In precedenza: possibilitaĠ di appello di fronte ad unĠapposita commissione istituita presso il Mininterno, con assistenza di persona di fiducia, in caso di provvedimento negativo (salvo casi di urgenza).

[280] In precedenza: possibilitaĠ di appello di fronte ad unĠapposita commissione istituita presso il Mininterno, con assistenza di persona di fiducia, in caso di provvedimento negativo (salvo casi di urgenza).

[281] In precedenza: trattenimento consentito anche in presenza di rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia.

[282] Disposizione precedente: 20 gg.

[283] In precedenza, la misura (art. 40, co. 1 T.U.) aveva carattere meramente assistenziale, senza che lĠalloggiamento disposto dal sindaco potesse essere confuso con una misura di trattenimento in CPT.

[284] Disposizione precedente: 10 gg.

[285] Disposizione precedente: se eĠ imminente lĠeliminazione dellĠimpedimento allĠespulsione o al respingimento.

[286] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[287] In precedenza: arresto da 6 mesi a un anno. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che prevedeva l'arresto obbligatorio per un reato per il quale non era possibile applicare misure di custodia cautelare in carcere (Sent. 223/2004).

[288] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[289] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[290] In precedenza: da 1 a 4 anni.

[291] In precedenza: obbligo di comunicazione anche per chi da' lavoro allo straniero; disposizione abrogata dalla Legge finanziaria per il 2007.

[292]

[293] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni.

[294] In precedenza: co. 7.

[295] In precedenza: a rigore, ricevuta non utilizzabile; in senso contrario, circ. Mininterno 7/5/2001 (sia pure, con formulazione oscura) e Protocollo provincia di Perugia (avvio consentito per il lavoratore in possesso di ricevuta di richiesta appositamente timbrata dallo Sportello Unico).

[296] In precedenza: Protocollo Provincia di Perugia: la ricevuta e' utilizzabile fino al trentesimo giorno successivo alla data presunta di rilascio del permesso rinnovato; all'occorrenza, la questura proroga tale data.

[297] In precedenza, il Parere Mininterno 7/5/2001, pur, con una formulazione oscura, sembrava ammettere l'avvio dell'attivita' lavorativa in corrispondenza al rapporto autorizzato ai fini dell'ingresso, negando invece la possibilita' di instaurare un nuovo rapporto nelle more del rinnovo regolarmente richiesto.

[298] In precedenza: co. 10.

[299] In precedenza: da 1 a 5 milioni di lire.

[300] In precedenza: fino a 3 anni.

[301] Disposizione precedente: fino a 30 milioni di lire.

[302] Disposizione precedente: per fini di lucro.

[303] La disposizione precedente includeva il caso di fatto riguardante lĠingresso di 5 o piuĠ persone, ovvero commesso da 3 o piuĠ persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente.

[304] In precedenza: 12.

[305] Disposizione precedente: 30 milioni di lire.

[306] In precedenza, le circostanze in oggetto erano equiparate a quelle relative al fatto commesso per trarne profitto anche indiretto (vedi paragraafo precedente).

[307] In precedenza, erano aumentate le pene del solo paragrafo precedente.

[308] In precedenza, era prevista la reclusione da 5 a 15 anni.

[309] Disposizione precedente: 50 milioni di lire.

[310] Disposizione precedente: 5 anni.

[311] In precedenza: 5 anni.

[312] In precedenza: accompagnamento immediato alla frontiera desumibile solo logicamente.

[313] In precedenza: co. 10.

[314] In precedenza: la carta di soggiorno e' rilasciata sempre che lo straniero non sia stato condannato, anche in modo non definitivo, o rinviato a giudizio (secondo TAR Friuli, non la semplice richiesta, inaudita altera parte, di un decreto penale di condanna) per reati di cui allĠart. 380 e allĠart. 381, non colposi c.p.p.. Secondo il TAR Sicilia, precedenti penali in capo al coniuge del cittadino straniero cui possa essere rilasciata la carta di soggiorno non ostano a che la carta sia rilasciata anche a detto coniuge.

[315] In precedenza: revoca della carta in caso di condanna anche non definitiva per reati di cui agli artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p.

[316] In precedenza: a condizione che ricorrano i requisiti. Nota: alla condanna, anche non definitiva, per reati di cui all'art. 380 c.p.p. puo' comunque seguire (sia pure in modo non automatico, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003 e Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005) anche il diniego del permesso.

[317] In precedenza: poteva derivare da art. 9, co. 4 T.U.

[318] Disposizione precedente: lĠiscrizione al SSN cessa con la scadenza del permesso, salvo che lo straniero esibisca la ricevuta della richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato.

[319] In precedenza: il permesso per cure mediche rilasciato, ex art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, Regolamento nei casi previsti dall'art. 31, co. 3 T.U. non consente lĠiscrizione al SSN, da Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ne' lo svolgimento di attivita' lavorativa; orientamento confermato da Mininterno, sulla base di asseriti orientamenti della Cassazione, in risposta a interrogazione parlamentare (al genitore sono assicurate le prestazioni sanitarie garantite allo straniero in condizione illegale); in senso contrario, Trib. Bologna, Lucca, Firenze (e' il giudice a stabilire il tipo di permesso e le connesse facolta'), Trib. Firenze (il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'), Trib. Milano, Trieste, Bologna (il permesso consente lo svolgimento di attivita' lavorativa).

[320] In precedenza era stabilito che che la somma dovesse essere versata in lire, euro o dollari.

[321] In precedenza: comma 11.

[322] Disposizioni precedenti: in mancanza di accordi, il lavoratore puoĠ chiedere la liquidazione dei contributi versati in suo favore per forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5%; il pagamento eĠ effettuato a rimpatrio avvenuto sulla banca estera indicata dal lavoratore; in caso di decesso del lavoratore anteriore alla presentazione della domanda, i superstiti non hanno diritto alla liquidazione dei contributi; possono chiedere, se in possesso dei requisiti, unĠindennitaĠ una tantum (Circolare INPS 112/99, Lettera Ministero del lavoro 19/4/99).

[323] In precedenza, era inclusa la Slovenia, ora parte dell'Unione europea.

[324] GiaĠ il riferimento allĠart. 22, co. 11 del testo precedentemente in vigore era comunque scorretto, dal momento che quel comma trattava esplicitamente solo il caso in cui il trasferimento non sia possibile.

[325] Disposizione precedente: in assenza di accordi o convenzioni che regolino la materia del trasferimento dei contributi, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei contributi con maggiorazione del 5%.

[326] In precedenza: di cui alla L. 482/68.

[327] Disposizione precedente: l'art. 21, co. 6 bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, prevedeva che il diritto alla deduzione (detrazione?) per i figli a carico di cittadini extracomunitari e' certificato da documentazione equivalente allo stato di famiglia, validamente formata nel paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel paese dĠorigine; applicazione della disposizione a partire dal 2004 (circ. Agenzia delle entrate 22/2004).

[328] In precedenza, era l'art. 21, co. 6 bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, a prevedere esplicitamente questa disposizione.

[329] In precedenza, la misura (art. 40, co. 1 T.U.) aveva carattere meramente assistenziale, senza che lĠalloggiamento disposto dal sindaco potesse essere confuso con una misura di trattenimento in CPT.

[330] Soppressa la seguente ulteriore disposizione: le Regioni possono concedere contributi a enti locali o enti morali pubblici o privati per il risanamento di stabili di proprietaĠ di questi da adibire, per almeno 15 anni, ad abitazioni (ospitalitaĠ temporanea o affitto) per stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, studio, motivi familiari, asilo, asilo umanitario (motivi umanitari?).

[331] Le disposizioni precedenti includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.

[332] Queste considerazioni sono frutto di una riflessione personale su lezioni di "Diritto del lavoro avanzato" tenute dal Prof. Pietro Ichino nell'ambito del Master Europeo in Scienze del Lavoro 2005-2006, presso l'Universita' di Milano.

[333] In precedenza, Decreti del Ministro dellĠinterno 237/90, 284/98.

[334] In precedenza, la possibilitaĠ di presentare domanda in questura era prevista da Circolare Mininterno.

[335] Disposizione precedente: Il richiedente asilo elegge domicilio nel territorio dello Stato.

[336] Disposizioni precedenti: erogazione, su richiesta presentata allĠufficio di polizia del Comune di domicilio, di un contributo di prima assistenza per 45 gg. al richiedente asilo privo di risorse e di ospitalitaĠ: £. 25.000 al giorno (Decreto del Ministro dellĠinterno 237/90; aggiornata a £. 34.000 con Decreto del Ministro dellĠinterno 284/98); contributo riscosso presso la tesoreria provinciale, previa esibizione di documento di identitaĠ (in mancanza, lo straniero chiede la carta di identitaĠ al Comune di domicilio; difficoltaĠ con il requisito di dimora abituale?); ricorso contro il diniego del contributo, al Ministro dellĠinterno.

[337] In precedenza: Il richiedente asilo non puo' intraprendere rapporti di lavoro subordinato (art. 22, co. 12, T.U.) ne' svolgere attivita' autonoma non occasionale, benche' per quest'ultima, non siano previste sanzioni. In senso contrario: Trib. Bologna.

[338] Denominazione precedente: centrale.

[339] Disposizione precedente: funzionario del MAE di grado > consigliere di legazione.

[340] Disposizione precedente: funzionario del Mininterno, di grado > primo dirigente, della direzione dei Servizi civili.

[341] Disposizione precedente: si forma un Consiglio di presidenza, che fissa le direttive, presieduto dal Presidente della prima Sezione

[342] Disposizione precedente: permesso rinnovato con durata non superiore al doppio di quella iniziale.

[343] Disposizioni precedentemente vigenti:

[344] In precedenza: art. 29, co. 3 T.U.

[345] In precedenza, anche art. 2, Decreto del Mininterno 237/90.

[346] Le disposizioni precedenti includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.

[347] Disposizione precedente: 5 anni.

[348] In precedenza: dopo 6 anni di soggiorno (L. 189/2002; 5 anni, da L. 40/1998), come per gli altri stranieri titolari di permesso rinnovabile un numero illimitato di volte.

[349] Disposizione precedente: chi ottiene la cittadinanza per naturalizzazione eĠ tenuto ad inviare alla rappresentanza diplomatica del paese di cittadinanza originaria (salvo che si tratti di Stato membro dell'Unione europea; da Decreto Mininetrno 25/5/2002) una lettera di svincolo da quella cittadinanza, e ad esibire allĠamministrazione italiana copia della lettera e ricevuta di ritorno (Decreto Mininterno 22/11/94, ex art. 1 co. 4 DPR n.362/94 che autorizza il Ministero dell'Interno "Éad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti"); nei fatti, atto o privo di conseguenze (in base alla legislazione dellĠaltro paese) o dalle conseguenze facilmente eludibili (copia non conforme alla raccomandata inviata).

[350] DPR 54/2002 (Testo Unico in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stato Membri dell'UE), che riproduce, integrandole, le disposizioni di cui al DPR 1656/1965 (abrogato dallo stesso DPR 54/2002).

[351] Disposizioni precedenti: hanno diritto di soggiorno (salvo restrizioni per neocomunitari relative ai lavoratori subordinati) i lavoratori autonomi, i lavoratori subordinati (inclusi quelli che abbiano effettuato lavoro subordinato; nota: dove?), i prestatori di servizi e i destinatari di prestazioni di servizi (nota: non sembrano previste condizioni per il soggiorno dei destinatari di prestazione di servizi, in contrasto con art. 1, Direttiva 90/364/CEE, che richiede assicurazione sanitaria per il cittadino e i familiari e risorse sufficienti). Hanno diritto di soggiorno anche gli studenti iscritti a corsi di formazione professionale o universitari, a condizione di iscrizione al SSN o di possesso di una polizza sanitaria, e di disponibilitaĠ di mezzi tali da non richiedere misure di assistenza sociale (sufficiente, a tal fine, una dichiarazione attestante la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale - da L. 29/2006[351]) e gli altri cittadini, a condizione di iscrizione al SSN o di possesso di una polizza sanitaria, e di disponibilitaĠ di un reddito (da pensione, da trattamento assicurativo, etc.) non inferiore allĠassegno sociale (per il 2007, 5.062 euro); in questi casi, il diritto di soggiorno permane fincheĠ permangono i requisiti.

[352] Disposizioni precedenti: in relazione a lavoratori autonomi, lavoratori subordinati, prestatori di servizi e destinatari di prestazioni di servizi, il diritto di soggiorno si estende anche ai seguenti familiari: coniuge, figli di eta' inferiore ai 21 anni (da L. 29/2006; in precedenza: figli minori), ascendenti e discendenti a carico del cittadino o del coniuge (nota: la L. 29/2006 ha omesso inspiegabilmente di rimuovere, in questo caso, la condizione di carico) o dei figli minori o dei relativi coniugi, altri familiari conviventi o a carico, nel paese di provenienza (verosimilmente, lo Stato membro di provenienza), del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (nota: verosimilmente deve essere incluso il caso di generico familiare convivente o a carico del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE). In relazione a studenti e altri cittadini con diritto di soggiorno, il diritto di soggiorno si estende anche a coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006; in precedenza: familiari di cui allĠart. 29, co. 1 T.U.: coniuge, figli minori, anche del coniuge, e assimilati, e, con i limiti previsti, familiari a carico), a condizione di iscrizione al SSN o di possesso di una polizza sanitaria, e di disponibilitaĠ di mezzi tali da non richiedere misure di assistenza sociale (per i familiari di studenti; sufficiente, a tal fine, una dichiarazione attestante la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale - da L. 29/2006; in precedenza: la dichiarazione doveva comprovare la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale), ovvero di un reddito non inferiore a quello previsto per il ricongiungimento con lo straniero (per i familiari di altri cittadini).

[353] Disposizione precedente: in attesa del recepimento della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini comunitari possono essere iscritti all'anagrafe, previa esibizione del passaporto o di documento equipollente (ma non necessariamente della carta di soggiorno), una volta verificato il requisito della dimora abituale (circ. Mininterno 18/10/2007; nota: non sembra essere richiesta la dimostrazione dei requisiti previsti dalla direttiva per il diritto di soggiorno).

[354] Disposizioni precedenti: per soggiorni di durata superiore ai 3 mesi, obbligatoria la richiesta di carta di soggiorno (da avanzare entro 3 mesi dallĠingresso). Hanno diritto di soggiorno, senza che debbano chiedere la carta di soggiorno i lavoratori subordinati impegnati in attivitaĠ di durata < 3 mesi e gli stagionali; titolo di soggiorno valido: dichiarazione del datore di lavoro (in precedenza: per gli stagionali, contratto di lavoro vistato dal consolato italiano. Disposizione soppressa da L. 29/2006). Richiesta di rilascio, rinnovo, duplicato (in caso di smarrimento) e aggiornamento (cambio domicilio, cambio stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) della carta di soggiorno per cittadini comunitari presentata tramite gli uffici postali abilitati o presso le questure (circ. Mininterno 7/12/2006; in precedenza: richiesta presentata in questura). Assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per la predisposizione delle istanze. Si utilizza un apposito kit azzurro, contenente il modulo "carta di soggiorno UE"; lo stesso kit si utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di cittadini comunitari, inserendo nella busta anche la foto del familiare straniero e il certificato attestante il vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario. In caso di spedizione postale, la procedura e' analoga a quella prevista per le richieste relative al permesso CE slp, con le seguenti particolarita': se la richiesta di carta di soggiorno riguarda anche i familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli interessati; in caso di familiari stranieri (richiesta di permesso CE slp, da L. 29/2006 e D. Lgs. 3/2007), vanno incluse anche, per ciascuno di essi, la foto e il certificato attestante il vincolo familiare con il cittadino comunitario (da "Istruzioni" delle Poste); costi: per i cittadini comunitari, Û 30 alle Poste (in caso di richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da Û 14.62 e versamento di Û  27.50 per il permesso CE slp in formato elettronico); il richiedente e' convocato in questura, mediante raccomandata, solo per la consegna della carta di soggiorno; nell'occasione, consegna 4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta di soggiorno (da com. Mininterno 11/12/2006); nota: in caso di richiesta per familiare straniero, verosimilmente, si procede ad una prima convocazione per consegna foto e per rilevamento impronte, e ad una seconda per la consegna del permesso CE slp in formato elettronico).

[355] Disposizioni precedenti: documentazione richiesta per la carta di soggiorno: autorizzazioni richieste per lo svolgimento dellĠattivitaĠ che si intende svolgere, attestato di lavoro (per chi abbia giaĠ lavorato come subordinato?) o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro (per lavoratori subordinati, anche stagionali; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione devono specificare la durata del rapporto di lavoro - da L. 29/2006; in precedenza: per gli stagionali, necessaria copia del contratto di lavoro), dimostrazione dellĠappartenenza alla rispettiva categoria (per lavoratori autonomi e per prestatori o destinatari di servizi), prova dellĠiscrizione al SSN o della titolaritaĠ della polizza sanitaria, della disponibilitaĠ di mezzi e dellĠiscrizione al corso di formazione o universitario (per studenti); prova dellĠiscrizione al SSN o della titolaritaĠ della polizza sanitaria, della disponibilitaĠ di reddito (per gli altri); documentazione attestante i rapporti di parentela (per i familiari con diritto di soggiorno); documento di identificazione (o passaporto, in caso di familiari non comunitari) in corso di validitaĠ (salvo quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-459-1999).

[356] Disposizione precedente: ai familiari stranieri, e' rilasciato un permesso CE slp, di cui all'art. 9 T.U. (da L. 29/2006 e D. Lgs. 3/2007; in precedenza: ambiguita' in proposito).

[357] Disposizioni precedenti: durata della carta di soggiorno: 5 anni, salvo casi di soggiorni inferiori allĠanno (durata pari alle necessitaĠ) e di soggiorni per studio (durata del corso, se inferiore a 5 anni). Rinnovo della carta con durata a tempo indeterminato in caso di primo rilascio con durata di 5 anni (salvo lavoro frontaliero: altri 5 anni), durata di un anno (anche piuĠ volte) in caso di studente fuori corso, stessa durata del primo rilascio e alle stesse condizioni (nota: prevale l'uguaglianza di condizioni o quella di durata?) negli altri casi. La carta di soggiorno non puoĠ essere revocata per assenze inferiori a 6 mesi, neĠ per assenze dovute allĠassolvimento degli obblighi militari, neĠ, per i lavoratori autonomi o subordinati (da L. 29/2006), per interruzione dellĠattivitaĠ per malattia o infortunio.

[358] Disposizione precedente: nelle more del rilascio della carta di soggiorno, gli interessati possono dimorare nel territorio dello Stato e svolgervi le attivita' per le quali hanno chiesto la carta (da L. 29/2006).

[359] In precedenza, queste disposizioni erano esplicitamente previste solo per i cittadini comunitari con diritto di soggiorno, anche se, verosimilmente, dovevano inetndersi estese anche ai loro familiari stranieri con diritto di soggiorno, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-503-03, secondo la quale l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica.

[360] Disposizione precedente: lĠallontanamento e gli altri provvedimenti negativi rispetto al soggiorno a carico dei cittadini comunitari che siano in possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno non possono essere motivati dallĠinsorgenza di patologie successiva al rilascio della carta di soggiorno.

[361] In precedenza: applicabili anche ai cittadini comunitari e ai loro familiari, direttamente o, in quanto disposizioni piu' favorevoli, in base ad art. 1, co. 2 T.U., le seguenti disposizioni: ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo o della revoca del titolo di soggiorno, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (da art. 9, co. 4, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007); nel caso di familiari o in presenza di essi, si tiene conto anche dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine (da art. 5, co. 5, T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007). Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento, si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007); nel caso di familiari o in presenza di essi, si tiene conto anche dell'esistenza di legami culturali col paese d'origine (da art. 13, co. 2 bis, T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007; nota: e' una disposizione piu' favorevole solo se la si interpreta nel senso che la non esistenza di legami culturali pesa di per se' a sfavore dell'adozione del provvedimento l'adozione, e non nel senso che l'esistenza di legami culturali basti di per se' a sopperire all'assenza di legami familiari o sociali).

[362] Disposizioni precedenti: il cittadino oggetto di un provvedimento negativo (per mancanza dei requisiti, o, in presenza di questi, per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sanita' pubblica) deve lasciare il territorio dello Stato, salvo casi di urgenza, entro 15 gg., in caso di diniego di rilascio della carta; entro un mese in caso di diniego di rinnovo o di adozione di un provvedimento di allontanamento.

[363] Decorso il termine prescritto per lasciare l'Italia, lĠautoritaĠ di pubblica sicurezza provvede allĠallontanamento con foglio di via obbligatorio (circ. Mininterno 6/5/02: non si tratta di espulsione).

[364] Disposizioni precedenti: il cittadino oggetto di un provvedimento negativo (per mancanza dei requisiti, o, in presenza di questi, per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sanita' pubblica) deve lasciare il territorio dello Stato, salvo casi di urgenza, entro 15 gg., in caso di diniego di rilascio della carta; entro un mese in caso di diniego di rinnovo o di adozione di un provvedimento di allontanamento.

[365] Decorso il termine prescritto per lasciare l'Italia, lĠautoritaĠ di pubblica sicurezza provvede allĠallontanamento con foglio di via obbligatorio (circ. Mininterno 6/5/02: non si tratta di espulsione). Nota: l'obbligo di lasciare l'Italia entro i termini, a pena di emissione di foglio di via obbligatorio, deve sussistere, a fortiori, in caso di mancata richiesta della carta nei termini (altrimenti, per il cittadino privo dei requisiti converrebbe evitare di chiedere la carta); non e' chiaro se, nei fatti, sia dimostrabile il mancato rispetto dell'obbligo dichiedere la carta; in ogni caso, ove sussistano i requisiti e non vi siano motivi ostativi al soggiorno, il ritardo nel chiedere la carta e' irrilevante (stante il carattere meramente ricognitivo del rilascio di questa).

[366] In precedenza: possibilitaĠ di appello di fronte ad unĠapposita commissione istituita presso il Mininterno, con assistenza di persona di fiducia, in caso di provvedimento negativo (salvo casi di urgenza).

[367] In precedenza: possibilitaĠ di appello di fronte ad unĠapposita commissione istituita presso il Mininterno, con assistenza di persona di fiducia, in caso di provvedimento negativo (salvo casi di urgenza).

[368] In precedenza: regime transitorio per i cittadini dei nuovi Stati membri dellĠUnione europea, con eccezione di Malta e Cipro: Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria (Trattati di adesione, DPCM 20/4/2004 e Vademecum Minlavoro per l'accesso al lavoro dei cittadini dei nuovi Stati membri). Regime inizialmente confermato per il periodo 1/5/2006-30/4/2009 (Circ. Minlavoro n. 15/2006), poi abolito (Circ. Minsolidarieta' n. 21/2006).

[369] In precedenza (regime transitorio per cittadini di Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria): si applica la normativa ordinaria per i comunitari per i soggiorni per motivi diversi dal lavoro subordinato (in particolare, per lavoro autonomo). Per l'accesso al lavoro subordinato vale un regime transitorio; le disposizioni adottate non possono tuttavia comportare condizioni di accesso piu' restrittive di quelle vigenti alla data della firma del trattato di adesione (nel seguito: clausola di "non peggioramento"). Libero accesso al mercato del lavoro subordinato per chi, alla data del 1 Maggio 2004, sia legalmente occupato in Italia, essendo stato ammesso al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto di durata > 12 mesi (da dimostrare con l'esibizione della documentazione relativa ai versamenti contributivi per il periodo; da circ. Minlavoro n. 14/2004), e per i suoi familiari (coniuge e figli di etaĠ < 21 anni a carico) legalmente soggiornanti con il lavoratore (nota: in base alla clausola di "non peggioramento", la cosa e' rilevante solo per i figli maggiorenni di eta' < 21 anni che non fossero gia' soggiornanti per motivi che abilitino al lavoro subordinato). Libero accesso al mercato del lavoro subordinato anche per chi, successivamente allĠadesione, svolga attivitaĠ di lavoro subordinato ininterrotta per un periodo di durata > 12 mesi (nota: dovrebbe godere del libero accesso anche chi completi un periodo ininterrotto di 12 mesi a cavallo della data del 1 Maggio 2004). Per gli altri, accesso (anche sul posto) al mercato del lavoro subordinato condizionato al rilascio dellĠautorizzazione al lavoro (non del nulla-osta o del parere della questura), entro la quota fissata con apposito decreto (DPCM 20/4/04: 20.000 autorizzazioni, non ripartite per Regione; DPCM 8/10/04: 16.000 stagionali, non ripartiti per Regione). LĠautorizzazione eĠ richiesta anche per le conversioni studio-lavoro subordinato; non eĠ richiesta per le attivitaĠ di cui allĠart. 27 T.U. (ingressi extra-quota). L'autorizzazione al lavoro stagionale abilita al lavoro per 9 mesi, scaduti i quali e' necessaria una nuova autorizzazione (circ. Minlavoro 29/10/04). Nota: la clausola di "non peggioramento" impone di consentire lĠaccesso a qualunque rapporto di lavoro subordinato, senza previa autorizzazione, a chi, dal 1 Maggio 2004 in poi, si trovi o si stabilisca in Italia per lavoro subordinato non stagionale o per un motivo che, allo straniero, consente di esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato extra-quote: lavoro autonomo, famiglia, studio – limitatamente al part-time.

[370] In precedenza (regime transitorio per cittadini di Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria): domanda di autorizzazione spedita per raccomandata e corredata da fotocopia del passaporto in corso di validitaĠ.

[371] In precedenza (regime transitorio per cittadini di Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria): la carta di soggiorno eĠ rilasciata con durata pari allĠautorizzazione al lavoro. Dopo 12 mesi di lavoro ininterrotto, ne eĠ rilasciata una della durata ordinaria di 5 anni (da circ. PCM 28/4/04). Ai titolari, alla data del 1 Maggio 2004, di permessi di durata > 3 mesi, eĠ rilasciata la carta di soggiorno secondo le disposizioni ordinarie (da circ. PCM 28/4/04).

[372] In precedenza (regime transitorio per cittadini di Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria): si considerano decadute le espulsioni pregresse (salvo quelle irrogate dal giudice o dal Ministro dellĠinterno) e sono revocati i corrispondenti inserimenti nel SIS (da circ. Mininterno 28/4/04).

[373] In precedenza (regime transitorio per cittadini di Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria): i neocomunitari, giaĠ irregolari e dotati di codice STP, si vedono rifiutare le prestazioni sanitarie essenziali, ma non urgenti, in mancanza del modulo E-111 (che consente l'erogazione di assistenza in forma diretta), a meno di non provvedere al pagamento delle spese relative; (applicazione molto disomogenea: le ASL di Roma invitano il paziente a recarsi alla rispettiva ambasciata, che - pare - rilascia il modulo; altre ASL, in Italia, chiedono conferma all'ambasciata e fanno valere il silenzio-assenso; altre ancora richiedono al paziente di procurarsi il modulo).