N.  120  REG.RIC.

ANNO  2004

N.  205 REG.SENT.

ANNO  2007

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LĠEMILIA-ROMAGNA

SEZIONE DI PARMA

composto dai Signori:

Dott.  Gaetano Cicci˜                                Presidente   

Dott.  Umberto Giovannini                       Consigliere

Dott.  Italo Caso                                          Consigliere  Rel.Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 120 del 2004 proposto da Ushina Dajmamir, rappresentato e difeso dallĠavv. Danilo Zanasi, dallĠavv. Andrea Cremona e dallĠavv. Piero Spalla, ed elettivamente domiciliato in Parma, via Farini n. 37, preso lo studio dellĠavv. Francesco Mattioli;

contro

la Prefettura di Piacenza - Ufficio territoriale del Governo e la Questura di Piacenza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., difesi e rappresentati dallĠAvvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;

il Ministero dellĠInterno;

per lĠannullamento

del provvedimento della Questura di Piacenza in data 30 gennaio 2004, recante il diniego della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente;

– quanto ai Òmotivi aggiuntiÓ depositati il 4 dicembre 2004 – dellĠatto con cui in data 21 novembre 2004 la Questura di Piacenza ha invitato il ricorrente ad allontanarsi dal territorio nazionale entro i successivi quindici giorni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio della Prefettura di Piacenza - Ufficio territoriale del Governo e della Questura di Piacenza;

Visti i Òmotivi aggiuntiÓ depositati il 4 dicembre 2004;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Udito alla pubblica udienza del 20 marzo 2007 lĠavv. Lumetti per lĠAvvocatura dello Stato.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O     E     D I R I T T O

Titolare di un permesso di soggiorno per Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ con scadenza 22 luglio 2002, il ricorrente, cittadino albanese, presentava istanza di rinnovo, che per˜ la Questura di Piacenza respingeva, ritenendolo persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillitˆ pubblica (v. provvedimento in data 30 gennaio 2004).

Avverso il decreto questorile ha proposto impugnativa lĠinteressato – in quel momento detenuto presso la Casa circondariale di Piacenza –, deducendone lĠillegittimitˆ perchŽ adottato in violazione della riserva giurisdizionale del Magistrato di Sorveglianza quanto allĠaccertamento della sua pericolositˆ sociale. Con Òmotivi aggiuntiÓ depositati il 4 dicembre 2004, poi, il ricorrente ha censurato il sopraggiunto atto questorile di invito ad allontanarsi entro quindici giorni dal territorio nazionale (notificatogli il 21 novembre 2004 a seguito della sopraggiunta scarcerazione), lamentando che la nuova misura di polizia interferirebbe con il provvedimento giudiziale in corso di adozione per la concessione del beneficio dellĠaffidamento in prova al servizio sociale.

Si sono costituiti in giudizio la Prefettura di Piacenza - Ufficio territoriale del Governo e la Questura di Piacenza, a mezzo dellĠAvvocatura distrettuale dello Stato, resistendo al gravame.

LĠistanza cautelare del ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 21 dicembre 2004 (ord. n. 451/2004).

AllĠudienza del 20 marzo 2007, ascoltato il rappresentante dellĠAmministrazione, la causa  passata in decisione.

Il ricorso va respinto.

La circostanza che il Magistrato di Sorveglianza stesse valutando la sussistenza dei presupposti per la nuova concessione del beneficio dellĠaffidamento in prova al servizio sociale non privava la Questura di Piacenza dellĠautonoma competenza a vagliare la fondatezza della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. In tali casi, in effetti, se non intervengono atti giudiziali che obblighino lĠAmministrazione ad adottare specifiche misure, anche temporanee, nei confronti dello straniero assoggettato ad indagini penali o allĠesecuzione di provvedimenti restrittivi della libertˆ personale, il nuovo titolo di soggiorno resta sottoposto alle condizioni ordinarie di legge. Del resto, per costante giurisprudenza, il giudizio di pericolositˆ sociale postula una pluralitˆ di fatti, non episodici, che risultino sintomatici dellĠinclinazione a delinquere del soggetto, in ragione della gravitˆ e dellĠelevato allarme sociale che gli stessi destano, non essendo neppure necessario a tali fini uno specifico e definitivo accertamento del giudice penale (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004 n. 7979).

Al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, poi, segue – come atto meramente esecutivo – lĠinvito ad allontanarsi dal territorio nazionale, con un termine per lasciare volontariamente lĠItalia non superiore a quindici giorni lavorativi, ai sensi dellĠart. 12, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999. Con la conseguenza che non rilevano in questa sede le questioni relative allĠammissibilitˆ o meno dellĠespulsione, che  misura non ancora intervenuta, e comunque sottratta alla cognizione del giudice amministrativo.

Di qui il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per lĠEmilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di Û 1.200,00 (milleduecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ Amministrativa.

Cos“ deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2007.

f.to Gaetano Cicci˜                                               Presidente  

f.to Italo Caso                                             Consigliere Rel.Est. 

Depositata in Segreteria ai sensi dellĠart.55 L. 18/4/82, n.186.

Parma, l“ 4 aprile 2007

f.to Eleonora Raffaele                               Il Segretario