N. 120 REG.RIC. ANNO 2004 N. 205 REG.SENT. ANNO 2007 |
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER LĠEMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott.
Gaetano Cicci Presidente
Dott.
Umberto Giovannini Consigliere
Dott.
Italo Caso Consigliere Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 120
del 2004 proposto da Ushina Dajmamir, rappresentato e
difeso dallĠavv. Danilo Zanasi, dallĠavv. Andrea Cremona e dallĠavv.
Piero Spalla, ed elettivamente domiciliato in Parma, via Farini n. 37, preso lo studio
dellĠavv. Francesco Mattioli;
contro
la Prefettura di Piacenza - Ufficio territoriale del
Governo e la Questura di Piacenza, in persona dei rispettivi rappresentanti
legali p.t., difesi e rappresentati dallĠAvvocatura distrettuale dello Stato di
Bologna, domiciliataria ex lege;
il Ministero dellĠInterno;
per lĠannullamento
del provvedimento della Questura
di Piacenza in data 30 gennaio 2004, recante il diniego della domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente;
– quanto ai Òmotivi
aggiuntiÓ depositati il 4 dicembre 2004 –
dellĠatto con cui in data 21 novembre 2004 la Questura di Piacenza ha invitato
il ricorrente ad allontanarsi dal territorio nazionale entro i successivi
quindici giorni.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto lĠatto di costituzione in
giudizio della Prefettura di Piacenza - Ufficio territoriale del Governo e
della Questura di Piacenza;
Visti i Òmotivi aggiuntiÓ depositati il 4 dicembre 2004;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo
Caso;
Udito alla pubblica udienza del 20
marzo 2007 lĠavv. Lumetti per lĠAvvocatura dello Stato.
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
Titolare di un permesso di
soggiorno per Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ con scadenza 22 luglio
2002, il ricorrente, cittadino albanese, presentava istanza di rinnovo, che
per la Questura di Piacenza respingeva, ritenendolo persona pericolosa per la
sicurezza e la tranquillit pubblica (v. provvedimento in data 30 gennaio
2004).
Avverso il decreto questorile ha
proposto impugnativa lĠinteressato – in quel momento detenuto presso la
Casa circondariale di Piacenza –, deducendone lĠillegittimit perch
adottato in violazione della riserva giurisdizionale del Magistrato di
Sorveglianza quanto allĠaccertamento della sua pericolosit sociale. Con
Òmotivi aggiuntiÓ depositati il 4 dicembre 2004, poi, il
ricorrente ha censurato il sopraggiunto atto questorile di invito ad
allontanarsi entro quindici giorni dal territorio nazionale (notificatogli il 21
novembre 2004 a seguito della sopraggiunta scarcerazione), lamentando che la
nuova misura di polizia interferirebbe con il provvedimento giudiziale in corso
di adozione per la concessione del beneficio dellĠaffidamento in prova al
servizio sociale.
Si sono costituiti in giudizio la Prefettura di
Piacenza - Ufficio territoriale del Governo e la Questura di Piacenza, a mezzo
dellĠAvvocatura distrettuale dello Stato, resistendo al gravame.
LĠistanza cautelare del ricorrente
veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 21 dicembre 2004
(ord. n. 451/2004).
AllĠudienza del 20 marzo 2007,
ascoltato il rappresentante dellĠAmministrazione, la causa passata in
decisione.
Il ricorso va respinto.
La circostanza che il Magistrato
di Sorveglianza stesse valutando la sussistenza dei presupposti per la nuova
concessione del beneficio dellĠaffidamento in prova al servizio sociale non
privava la Questura di Piacenza dellĠautonoma competenza a vagliare la
fondatezza della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato. In tali casi, in effetti, se non intervengono atti
giudiziali che obblighino lĠAmministrazione ad adottare specifiche misure,
anche temporanee, nei confronti dello straniero assoggettato ad indagini penali
o allĠesecuzione di provvedimenti restrittivi della libert personale, il nuovo
titolo di soggiorno resta sottoposto alle condizioni ordinarie di legge. Del
resto, per costante giurisprudenza, il giudizio di pericolosit sociale postula
una pluralit di fatti, non episodici, che risultino sintomatici
dellĠinclinazione a delinquere del soggetto, in ragione della gravit e
dellĠelevato allarme sociale che gli stessi destano, non essendo neppure
necessario a tali fini uno specifico e definitivo accertamento del giudice
penale (v., ex multis,
Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004 n. 7979).
Al diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno, poi, segue – come atto meramente esecutivo – lĠinvito
ad allontanarsi dal territorio nazionale, con un termine per lasciare
volontariamente lĠItalia non superiore a quindici giorni lavorativi, ai sensi
dellĠart. 12, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999. Con la conseguenza che non
rilevano in questa sede le questioni relative allĠammissibilit o meno
dellĠespulsione, che misura non ancora intervenuta, e comunque sottratta alla
cognizione del giudice amministrativo.
Di qui il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la
soccombenza del ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per lĠEmilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di Û 1.200,00
(milleduecento/00).
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dallĠAutorit Amministrativa.
Cos deciso in Parma, nella Camera
di Consiglio del 20 marzo 2007.
f.to Gaetano Cicci Presidente
f.to Italo Caso Consigliere
Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dellĠart.55
L. 18/4/82, n.186.
Parma, l 4 aprile 2007
f.to Eleonora Raffaele Il
Segretario