n. 1886 /07 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
IL LAZIO
ROMA
SEZIONE
I QUATER
composto dai Signori:
Pio Guerrieri
Presidente
Giancarlo Luttazi Consigliere
Antonella Mangia Primo
Referendario, Relatore
ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
sul ricorso n. reg. gen. 9286-2006, proposto dalla signora Ekhaguere Joy, rappresentata e difesa dallĠAvv. Luca Valentino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Giosu Borsi n. 4;
contro
rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via
dei Portoghesi n.12, sono ex lege domiciliati;
per lĠannullamento,
previa sospensione
Visti gli atti depositati dal ricorrente;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario Antonella Mangia;
Uditi, allĠudienza camerale del 15 febbraio 2007, i difensori delle parti come da verbale;
Visti gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L. 6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dallĠart. 3, comma III, e dallĠart. 9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;
Considerato che nellĠudienza camerale del 15 febbraio 2007 le parti presenti sono state avvertite della eventualit che il giudizio venisse definito, ai sensi della normativa sopra citata, mediante Òsentenza in forma semplificataÓ;
Ritenuto che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante Òsentenza in forma semplificataÓ, ai sensi dellĠart.26 della L. 6 dicembre 1971 n.1034 come novellata dalla L. n.205/2000 cit.;
ritenuto in fatto:
esaminati i motivi di ricorso;
considerato in diritto:
La ricorrente ha spiegato quali sono le ragioni per le quali ha chiesto il visto di ingresso in Italia: essa intenderebbe recar visita alla sorella che regolarmente residente in Italia, ma necessita di assistenza morale e materiale – ancorch non economica – perch ha problemi di salute (ipertensione) e deve accudire un figlio in tenerissima et.
La richiesta appare assistita da un interesse giuridicamente e moralmente rilevante, meritevole di considerazione e tutela, essendo evidente che il desiderio di incontrare la propria sorella e di prestarle assistenza risponde ad una naturale esigenza umana, che deve trovare protezione in ogni ordinamento civile.
DĠaltro canto, la circostanza che la ricorrente abbia chiesto un visto per turismo non pu essere ritenuta ostativa, attesa lĠimpossibilit per la medesima di fare ricorso ad altri istituti al fine di recarsi temporaneamente in Italia;
A quanto fin qui osservato, va
aggiunto che, nonostante le esigenze della ricorrente, meritevoli di tutela ai
sensi di legge, lĠAmministrazione non ha fornito - e, si badi, neanche a seguito
della reiterata richiesta istruttoria del Giudice – Òdocumentati
chiarimenti in ordine alle specifiche
ragioni che hanno indotto ÉÉ. a negare alla ricorrente il visto di ingresso in
Italia per motivi di turismoÓ.
N potrebbe obiettarsi, al
riguardo, che il diniego di visto turistico non necessita di motivazione.
La Òrelevatio ab onus
motivandiÓ (id est: la deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti
amministrativi), introdotta dallĠart. 2 del
D.Lgs. n. 286/1998, va, infatti, intesa:
- non gi nel senso che la
predetta norma abbia legittimato lĠAmministrazione ad agire arbitrariamente (e
che, pertanto, la stessa avrebbe la potest di negare il visto anche nel caso
in cui non vi sia alcuna legittima ragione per farlo);
- ma nel senso che nei casi in
cui il visto pu essere legittimamente negato (semprech, dunque, vi sia una
ragione per farlo), il diniego pu non essere motivato.
E poich resta impregiudicato il
potere del Giudice di verificare la legittimit del diniego, lĠAmministrazione non
pu esimersi dal fornire a questĠultimo spiegazioni in merito alle ragioni che hanno condotto allĠadozione
del provvedimento.
Ma siccome nella fattispecie
tali spiegazioni non sono state fornite neanche a seguito della reiterazione
dellĠistruttoria condotta in sede giurisdizionale,
deve desumersi (o quantomeno presumersi, e lo consente lĠart.116 c.p.c.) che delle due lĠuna: o esse non esistono (come afferma il ricorrente), o non sono legittime;
ritenuto, in definitiva, in considerazione delle superiori osservazioni, che lĠazione di annullamento sia da accogliere;
ritenuto, ancora, che la domanda di risarcimento del danno non possa trovare accoglimento perch generica;
Ritenuto, da ultimo, che le spese debbano seguire la soccombenza e, dunque, essere liquidate in Euro 1.000,00 a favore della ricorrente, oltre IVA e CPA nei termini di legge;
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I^ quater, pronunciando sul ricorso n. 9286/2006:
- accoglie la domanda di annullamento del provvedimento del Consolato Generale dĠItalia a Lagos, Nigeria, indicato in epigrafe;
- respinge la domanda di risarcimento del danno;
- condanna il Ministero degli Affari Esteri al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore della ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit Amministrativa.
Cos deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2007.
Pio Guerrieri - Presidente
Antonella Mangia – Estensore