n.  1886      /07 Reg. Sent.

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE I QUATER

 

composto dai Signori:

Pio Guerrieri                  Presidente

Giancarlo Luttazi         Consigliere

Antonella Mangia          Primo Referendario, Relatore

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

sul ricorso n. reg. gen. 9286-2006, proposto dalla signora Ekhaguere Joy, rappresentata e difesa dallĠAvv. Luca Valentino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Giosu Borsi n. 4;

contro

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono ex lege domiciliati;

per lĠannullamento,

previa sospensione

Visti gli atti depositati dal ricorrente;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Primo Referendario Antonella Mangia;

Uditi, allĠudienza camerale del 15 febbraio 2007, i difensori delle parti come da verbale; 

Visti gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L. 6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dallĠart. 3, comma III, e dallĠart. 9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;

Considerato che nellĠudienza camerale del 15 febbraio 2007 le parti presenti sono state avvertite della eventualitˆ che il giudizio venisse definito, ai sensi della normativa sopra citata, mediante Òsentenza in forma semplificataÓ;

Ritenuto che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante Òsentenza in forma semplificataÓ, ai sensi dellĠart.26 della L. 6 dicembre 1971 n.1034 come novellata dalla L. n.205/2000 cit.;

ritenuto in fatto:

esaminati i motivi di ricorso;

considerato in diritto:

La ricorrente ha spiegato quali sono le ragioni per le quali ha chiesto il visto di ingresso in Italia: essa intenderebbe recar visita alla sorella che  regolarmente residente in Italia, ma necessita di assistenza morale e materiale – ancorchŽ non economica – perchŽ ha problemi di salute (ipertensione) e deve accudire un figlio in tenerissima etˆ.

La richiesta appare assistita da un interesse giuridicamente e moralmente rilevante, meritevole di considerazione e tutela, essendo evidente che il desiderio di incontrare la propria sorella e di prestarle assistenza risponde ad una naturale esigenza umana, che deve trovare protezione in ogni ordinamento civile.

DĠaltro canto, la circostanza che la ricorrente abbia chiesto un visto per turismo non pu˜ essere ritenuta ostativa, attesa lĠimpossibilitˆ per la medesima di fare ricorso ad altri istituti al fine di recarsi temporaneamente in Italia;

A quanto fin qui osservato, va aggiunto che, nonostante le esigenze della ricorrente, meritevoli di tutela ai sensi di legge, lĠAmministrazione non ha fornito - e, si badi, neanche a seguito della reiterata richiesta istruttoria del Giudice – Òdocumentati chiarimenti in ordine alle specifiche ragioni che hanno indotto ÉÉ. a negare alla ricorrente il visto di ingresso in Italia per motivi di turismoÓ

NŽ potrebbe obiettarsi, al riguardo, che il diniego di visto turistico non necessita di motivazione.

La Òrelevatio ab onus motivandiÓ (id est: la deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi), introdotta dallĠart. 2 del D.Lgs. n. 286/1998, va, infatti, intesa:

- non giˆ nel senso che la predetta norma abbia legittimato lĠAmministrazione ad agire arbitrariamente (e che, pertanto, la stessa avrebbe la potestˆ di negare il visto anche nel caso in cui non vi sia alcuna legittima ragione per farlo);

- ma nel senso che nei casi in cui il visto pu˜ essere legittimamente negato (semprechŽ, dunque, vi sia una ragione per farlo), il diniego pu˜ non essere motivato.

E poichŽ resta impregiudicato il potere del Giudice di verificare la legittimitˆ del diniego, lĠAmministrazione non pu˜ esimersi dal fornire a questĠultimo spiegazioni in merito alle ragioni che hanno condotto allĠadozione del provvedimento.

Ma siccome nella fattispecie tali spiegazioni non sono state fornite neanche a seguito della reiterazione dellĠistruttoria condotta in sede giurisdizionale, deve desumersi (o quantomeno presumersi, e lo consente lĠart.116 c.p.c.) che delle due lĠuna: o esse non esistono (come afferma il ricorrente), o non sono legittime;

ritenuto, in definitiva, in considerazione delle superiori osservazioni, che lĠazione di annullamento sia da accogliere;

ritenuto, ancora, che la domanda di risarcimento del danno non possa trovare accoglimento perchŽ generica;

Ritenuto, da ultimo, che le spese debbano seguire la soccombenza e, dunque, essere liquidate in Euro 1.000,00 a favore della ricorrente, oltre IVA e CPA nei termini di legge;

P.  Q.  M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I^ quater, pronunciando sul ricorso n. 9286/2006:

-       accoglie la domanda di annullamento del provvedimento del Consolato Generale dĠItalia a Lagos, Nigeria,  indicato in epigrafe;

-       respinge la domanda di risarcimento del danno;

-       condanna il Ministero degli Affari Esteri al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore della ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ Amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2007.

Pio Guerrieri - Presidente

Antonella Mangia – Estensore