N. 00671/2007 REG.SEN.

N. 00066/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 66 del 2003, proposto da:
Duski Shivan, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Mesiano, con domicilio eletto presso Armando Gamalero in Genova, via Porta D'Archi 1/10;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri, Questura di Imperia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Genova, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto Cat. A.12/02//imm. n. 55 del Questore di Imperia del 13.11.2002 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questura di Imperia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 01/03/2007 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 28 dicembre 2002 a Ministero dellĠinternon ed alla Questura di Imperia e depositato il successivo 14 gennaio 2003 il sig. Duski Shivan, cittadino extracomunitario ha impugnato, chiedendone lĠannullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduceva i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dellĠart. 19 d. lgs. 286/98 e dellĠart. 28 d.p.r. 31.8.1999 n. 394, in quanto il ricorrente cittadino iracheno di nazionalitˆ curda sarebbe oggetto di persecuzione ove dovesse fare ritorno al paese di origine;

2) eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di motivi umanitari, in quanto lĠamministrazione non ha preso in considerazione ai fini del rinnovo i motivi umanitari che avevano giˆ condotto al rilascio del permesso di soggiorno;

3) eccesso di potere per difetto di istruttoria in ordine allo svolgimento di attivitˆ lavorativa, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dallĠAmministrazione, il ricorrente ha sempre lavorato.

Con ordinanza 29 gennaio 2003 n. 14 13 marzo 2003 n. 43 venivano disposti incombenti istruttori. Tale ordinanza veniva reiterata con la successiva 13 marzo 2003 n. 43, attesa lĠinottemperanza dellĠamministrazione.

Con ordinanza 9 aprile 2003 n. 195 veniva accolta, attesa la perdurante inottemperanza dellĠamministrazione, la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

AllĠudienza pubblica del primo marzo 2007 il ricorso  passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso in esame  rivolto avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorso  fondato.

Deve premettersi in fatto che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia in data 13 gennaio 1998 ed ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato.

LĠapposita commissione, in data 14 luglio 1998, pur negando il riconoscimento al ricorrente, ha, nondimeno, espresso parere favorevole alla concessione di un permesso per motivi umanitari.

Veniva cos“ concesso dalla Questura di Imperia permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata annuale, sempre rinnovato, sino allĠodierno diniego.

Diniego che  motivato dal mancato svolgimento di alcuna attivitˆ lavorativa nel periodo 1998 – 2002, dalla mancata documentazione della legittima fonte di provenienza dei mezzi di sussistenza, dalla radiazione avvenuta nel 1998 e nel 2000 dal Centro per lĠimpiego di Imperia.

Ci˜ premesso, con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dellĠart. 19 d.lgs. 286/98 e dellĠart. 28 d.p.r. 31.8.1999 n. 394, in quanto il ricorrente cittadino iracheno di nazionalitˆ curda sarebbe oggetto di persecuzione ove dovesse fare ritorno al paese di origine. Ricorrerebbero, pertanto, gli estremi del divieto di espulsione disciplinato dal citato articolo 19 d.lgs. 286/98.

Il motivo  infondato.

LĠart. 19 d.lgs. 286/98 stabilisce: ÒIn nessun caso pu˜ disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non  consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalitˆ italiana (170) (171);

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.Ó

Orbene l' art. 19 comma 1 T.U. 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui stabilisce che in nessun caso pu˜ essere disposta l' espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione, tra l' altro, per motivi di religione, deve essere interpretato in correlazione con l' art. 20 dello stesso T.U., il quale riserva ad una valutazione di carattere politico le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del succitato D.L. vo, per rilevanti esigenze umanitarie, prevedendo che esse siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d' intesa con i Ministri interessati, che fissa la modulazione nel tempo di dette misure ed i casi nei quali  preclusa l' espulsione (Cass. sez. I 25 febbraio 2004 n. 3732). Ne consegue che il giudice, e tantomeno lĠAmministrazione in sede di concessione o di rinnovo del permesso di soggiorno, non pu˜ verificare la presenza dei requisiti che comportano il divieto di espulsione se non in presenza del provvedimento che dispone le misure di protezione temporanea decise dall' Autoritˆ politica, alla quale  riservata la valutazione delle situazioni che permettono di ritenere operante il divieto di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno.

Nel caso di specie il ricorrente non dimostra che le misure di cui allĠart. 20 d.lgs. 286/98 siano state adottate in favore dei cittadini iracheni di etnia curda che le stesse fossero vigenti al momento dellĠadozione del provvedimento impugnato.

Ne discende lĠinfondatezza del mezzo.

Con il secondo motivo si deduce eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di motivi umanitari, in quanto lĠamministrazione non ha preso in considerazione ai fini del rinnovo i motivi umanitari che avevano giˆ condotto al rilascio del permesso.

Il motivo  fondato.

LĠart. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 stabilisce: Òil rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres“ adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.Ó

Nel caso di specie lĠAmministrazione ha completamente omesso di motivare il venir meno delle circostanze di fatto che avevano giustificato la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Invero il provvedimento appare fondato esclusivamente sul presupposto del mancato svolgimento di attivitˆ lavorativa nel periodo di vigenza del permesso di soggiorno.

Ne consegue la sussistenza del vizio di difetto di motivazione lamentato.

In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 01/03/2007 con l'intervento dei signori:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore

Angelo Vitali, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/04/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE