N. 00671/2007 REG.SEN.
N. 00066/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro
generale 66 del 2003, proposto da:
Duski Shivan, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Mesiano, con domicilio
eletto presso Armando Gamalero in Genova, via Porta D'Archi 1/10;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero
degli Affari Esteri, Questura di Imperia, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distr.le Genova, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate
Partigiane 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto Cat. A.12/02//imm. n. 55
del Questore di Imperia del 13.11.2002 di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
del Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio del Ministero degli Affari Esteri;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio del Questura di Imperia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 01/03/2007 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 28 dicembre
2002 a Ministero dellĠinternon ed alla Questura di Imperia e depositato il
successivo 14 gennaio 2003 il sig. Duski Shivan, cittadino extracomunitario ha
impugnato, chiedendone lĠannullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il
provvedimento in epigrafe.
Avverso il provvedimento impugnato il
ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione
dellĠart. 19 d. lgs. 286/98 e dellĠart. 28 d.p.r. 31.8.1999 n. 394, in quanto
il ricorrente cittadino iracheno di nazionalit curda sarebbe oggetto di
persecuzione ove dovesse fare ritorno al paese di origine;
2) eccesso di potere per difetto di
motivazione in ordine alla sussistenza di motivi umanitari, in quanto
lĠamministrazione non ha preso in considerazione ai fini del rinnovo i motivi
umanitari che avevano gi condotto al rilascio del permesso di soggiorno;
3) eccesso di potere per difetto di
istruttoria in ordine allo svolgimento di attivit lavorativa, in quanto,
contrariamente a quanto ritenuto dallĠAmministrazione, il ricorrente ha sempre
lavorato.
Con ordinanza 29 gennaio 2003 n. 14
13 marzo 2003 n. 43 venivano disposti incombenti istruttori. Tale ordinanza
veniva reiterata con la successiva 13 marzo 2003 n. 43, attesa lĠinottemperanza
dellĠamministrazione.
Con ordinanza 9 aprile 2003 n. 195
veniva accolta, attesa la perdurante inottemperanza dellĠamministrazione, la
domanda cautelare proposta dal ricorrente.
AllĠudienza pubblica del primo marzo
2007 il ricorso passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame rivolto avverso
il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorso fondato.
Deve premettersi in fatto che il
ricorrente ha fatto ingresso in Italia in data 13 gennaio 1998 ed ha chiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato.
LĠapposita commissione, in data 14
luglio 1998, pur negando il riconoscimento al ricorrente, ha, nondimeno,
espresso parere favorevole alla concessione di un permesso per motivi
umanitari.
Veniva cos concesso dalla Questura
di Imperia permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata annuale, sempre
rinnovato, sino allĠodierno diniego.
Diniego che motivato dal mancato
svolgimento di alcuna attivit lavorativa nel periodo 1998 – 2002, dalla
mancata documentazione della legittima fonte di provenienza dei mezzi di
sussistenza, dalla radiazione avvenuta nel 1998 e nel 2000 dal Centro per
lĠimpiego di Imperia.
Ci premesso, con il primo motivo si
deduce violazione e falsa applicazione dellĠart. 19 d.lgs. 286/98 e dellĠart.
28 d.p.r. 31.8.1999 n. 394, in quanto il ricorrente cittadino iracheno di
nazionalit curda sarebbe oggetto di persecuzione ove dovesse fare ritorno al
paese di origine. Ricorrerebbero, pertanto, gli estremi del divieto di
espulsione disciplinato dal citato articolo 19 d.lgs. 286/98.
Il motivo infondato.
LĠart. 19 d.lgs. 286/98 stabilisce:
ÒIn nessun caso pu disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in
cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non consentita l'espulsione,
salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni
diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della
carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con
parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalit italiana (170)
(171);
d) delle donne in stato di gravidanza
o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.Ó
Orbene l' art. 19 comma 1 T.U. 25
luglio 1998 n. 286, nella parte in cui stabilisce che in nessun caso pu essere
disposta l' espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto
di persecuzione, tra l' altro, per motivi di religione, deve essere
interpretato in correlazione con l' art. 20 dello stesso T.U., il quale riserva
ad una valutazione di carattere politico le misure di protezione temporanea da
adottarsi, anche in deroga a disposizioni del succitato D.L. vo, per rilevanti
esigenze umanitarie, prevedendo che esse siano disposte con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d' intesa con i Ministri
interessati, che fissa la modulazione nel tempo di dette misure ed i casi nei
quali preclusa l' espulsione (Cass. sez. I 25 febbraio 2004 n. 3732). Ne
consegue che il giudice, e tantomeno lĠAmministrazione in sede di concessione o
di rinnovo del permesso di soggiorno, non pu verificare la presenza dei
requisiti che comportano il divieto di espulsione se non in presenza del
provvedimento che dispone le misure di protezione temporanea decise dall'
Autorit politica, alla quale riservata la valutazione delle situazioni che
permettono di ritenere operante il divieto di espulsione dello straniero privo
del permesso di soggiorno.
Nel caso di specie il ricorrente non
dimostra che le misure di cui allĠart. 20 d.lgs. 286/98 siano state adottate in
favore dei cittadini iracheni di etnia curda che le stesse fossero vigenti al
momento dellĠadozione del provvedimento impugnato.
Ne discende lĠinfondatezza del mezzo.
Con il secondo motivo si deduce
eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di
motivi umanitari, in quanto lĠamministrazione non ha preso in considerazione ai
fini del rinnovo i motivi umanitari che avevano gi condotto al rilascio del
permesso.
Il motivo fondato.
LĠart. 5 comma 6 d.lgs. 286/98
stabilisce: Òil rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altres adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi
esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.Ó
Nel caso di specie lĠAmministrazione
ha completamente omesso di motivare il venir meno delle circostanze di fatto
che avevano giustificato la concessione del permesso di soggiorno per motivi
umanitari.
Invero il provvedimento appare
fondato esclusivamente sul presupposto del mancato svolgimento di attivit
lavorativa nel periodo di vigenza del permesso di soggiorno.
Ne consegue la sussistenza del vizio
di difetto di motivazione lamentato.
In conclusione il ricorso in esame
deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per la
compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il
ricorso in epigrafe e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Genova nella camera di
consiglio del giorno 01/03/2007 con l'intervento dei signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Luca Morbelli, Primo Referendario,
Estensore
Angelo Vitali, Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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IL SEGRETARIO |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE