N. 00499/2007 REG. SEN.

N. 01013/2005 REG. RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo

Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2005, proposto da:
JIANG Jinlin, rappresentato e difeso dallĠavv. Francesco Mantella, elettivamente domiciliato in Ancona alla Via San Martino n. 4, presso lĠavv. Laura Lanari;

contro

la QUESTURA di MACERATA, in persona del Questore pro-tempore, e il MINISTERO dellĠINTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, sono domiciliati ex lege;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Macerata in data 19.7.2005, concernente reiezione dellĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, nonchŽ di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Macerata e del Ministero dellĠInterno;

Vista la propria ordinanza 22 dicembre 2005, n. 817;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/12/2006 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Con atto notificato il 14.11.2005, depositato il 2.12.2005, il cittadino extracomunitario Jiang Jinlin ha impugnato il decreto del Questore di Macerata in data 19.7.2005, concernente reiezione dellĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (in quanto esso ricorrente non ha documentato il possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, cos“ come previsto dallĠart. 6, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), deducendone lĠillegittimitˆ per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si sono costituiti in giudizio la Questura di Macerata e del Ministero dellĠInterno, che hanno dedotto lĠinfondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.

Con ordinanza 22 dicembre 2005, n.817 il Tribunale ha accolto lĠistanza di sospensione del provvedimento impugnato.

2.- Il ricorso  infondato e deve essere respinto.

Osserva il Collegio che l'insufficienza dei mezzi di sostentamento costituisce condizione preclusiva al rinnovo del permesso di soggiorno (ai sensi del combinato disposto delle norme ostative di cui agli artt. 4, terzo comma, e 5, quinto comma, D.Lgs. n. 286 del 1998) e che tale preclusione discende dall'elementare canone di buona amministrazione di non consentire la permanenza nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari che – per l'insufficienza reddituale della loro condizione di vita ai fini del sostentamento in Italia – possano verosimilmente compiere attivitˆ illecite o criminose; ed ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno la dimostrazione della disponibilitˆ di un reddito adeguato deve essere riferita ad un periodo antecedente a quello per il quale si richiede il rinnovo del titolo, in modo da consentire inequivocabilmente lĠaccertamento del possesso dei requisiti di legge (nella specie, reddito minimo annuo non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale).

Nel caso in esame, il ricorrente – secondo quanto da lui documentato – non ha percepito alcun reddito nellĠanno 2004, mentre per il 2003 il suo reddito  stato addirittura in perdita. Ne deriva che legittimamente la Questura di Macerata ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno, nŽ hanno pregio le argomentazioni del ricorso, volte ad evidenziare che per lĠanno 2005 lĠinteressato sarebbe in grado di percepire un reddito pari ad Û 18.000,00, trattandosi di considerazioni prive di sufficienti riscontri probatori.

3.- Neppure meritano di essere condivisi gli ulteriori profili di censura, secondo i quali lĠAmministrazione non ha consentito al ricorrente di integrare la documentazione da lui prodotta a corredo dellĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Si deve infatti osservare che – come risulta dagli atti del giudizio – con nota in data 13.4.2005 la Questura di Macerata aveva inviato al sig. Jiang Jinlin la comunicazione di avvio del procedimento di diniego del permesso di soggiorno, invitandolo a produrre nel termine di 20 giorni la documentazione in suo possesso, idonea a dimostrare la titolaritˆ del reddito minimo proveniente da fonti lecite, ma il ricorrente non ha ritenuto di avvalersi di tale facoltˆ, sicchŽ ora non pu˜ dolersi del difetto dĠistruttoria da cui sarebbe inficiato lĠatto impugnato (che  stato emanato ben oltre la scadenza del termine di 20 giorni concesso dallĠAmministrazione ai fini dellĠintegrazione della documentazione fiscale a suo tempo prodotta).

4.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere respinto; cessano, conseguentemente, gli effetti dellĠordinanza 22 dicembre 2005, n. 817, emessa dal Tribunale in sede cautelare.

5.- Si ravvisano motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20/12/2006 con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

Liana Tacchi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE