R E P U B B L I C A I T A L I A N AIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte- Prima Sezione - composto dai magistrati: |
Reg.
Sent. n. 1389/07 Reg. Gen. n. 128/05 |
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario,
estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 128/2005,
proposto da ES SERGHINI Abdellaziz, rappresentato e difeso dallĠavv. Guido
Pesce, presso il quale elettivamente domiciliato in Torino, via Carlo Alberto
n. 5;
contro
il MINISTERO dellĠINTERNO, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura distrettuale dello Stato di
Torino, domiciliataria ope legis in corso Stati Uniti n. 45;
la Prefettura di Torino, in
persona del Prefetto pro tempore, non costituita in giudizio;
per
lĠannullamento
- del decreto 7.10.2002, prot. n.
K10/49740, notificato in data 19.11.2004, avente ad oggetto il rigetto
dellĠistanza di naturalizzazione italiana presentata dal signor Es Serghini
Abdellaziz alla Prefettura di Torino il 25.5.2001;
- di ogni altro atto preparatorio,
presupposto, consequenziale o, comunque, connesso al relativo procedimento e
per ogni ulteriore relativa statuizione.
Visti gli
atti e i documenti allegati al ricorso;
Visto
lĠatto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠinterno;
Visti gli
atti tutti del giudizio;
Giudice relatore alla pubblica udienza del 21 marzo 2007 il referendario Richard Goso;
Uditi i
difensori delle parti, come da verbale di udienza;
Rilevato in
fatto e considerato in diritto quanto segue:
Il ricorrente, cittadino marocchino, presente nel territorio dello Stato dal 1Ħ gennaio 1986.
Dal 11 giugno 1988, in possesso di permesso di soggiorno e, a partire dal 10 novembre 2000, di carta di soggiorno.
Gi occupato presso una fonderia come operaio, era costretto ad abbandonare il lavoro per lĠinsorgenza di una malattia pleuropolmonare; a causa delle sue condizioni di salute, gli veniva riconosciuto lĠassegno di invalidit INPS.
Con domanda presentata il 25 maggio 2001 alla Prefettura di Torino, lĠesponente chiedeva la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dellĠart. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
A seguito di istruttoria svolta dalla Questura di Torino, il Ministro dellĠinterno, con provvedimento in data 7 ottobre 2002, qui impugnato, respingeva lĠistanza.
La motivazione del provvedimento negativo fa essenzialmente riferimento alle risultanze del rapporto informativo in data 19 novembre 2001 della Questura di Torino, dal quale emergerebbero Òelementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanzaÓ.
LĠinteressato contesta, con il ricorso in trattazione, la legittimit del provvedimento negativo, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) Eccesso di potere per carenza di motivazione, in violazione della legge 7.8.1990, n. 241, art. 3.
LĠimpugnato decreto di reiezione sarebbe, ad avviso dellĠesponente, completamente privo di motivazione, poich si risolve in un generico richiamo ai presupposti richiesti per la concessione della cittadinanza ed allĠampiezza dei poteri discrezionali che lĠamministrazione esercita in materia.
Non sono esplicitate, inoltre, le ragioni per cui lĠamministrazione ha ritenuto di discostarsi dal parere favorevole reso dalla Questura di Torino.
II) Eccesso di potere per contraddittoriet manifesta, in violazione della legge 7.8.1990, n. 241, art. 3, e per difetto di istruttoria.
Il motivo riproduce sostanzialmente, da un diverso angolo prospettico, le doglianze sub I).
Sulla scorta di tali censure, lĠesponente insta conclusivamente per lĠannullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio il Ministero dellĠinterno, con il patrocinio dellĠAvvocatura dello Stato, opponendosi allĠaccoglimento del gravame per le ragioni esposte nel rapporto informativo contestualmente depositato in atti.
Chiamato allĠudienza del 21 marzo 2007, il ricorso stato ritenuto in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1) Il signor Abdellaziz Es Serghini, cittadino marocchino in possesso di carta di soggiorno, contesta la legittimit del provvedimento in data 7 ottobre 2002, notificato al richiedente oltre due anni pi tardi, con il quale il Ministro dellĠinterno ha respinto la sua istanza per la concessione della cittadinanza italiana, proposta ai sensi dellĠart. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2) LĠesponente denuncia lĠinsufficienza della motivazione del provvedimento impugnato che non conterrebbe lĠenunciazione dei motivi ostativi allĠaccoglimento dellĠistanza per la concessione della cittadinanza.
Il rilievo non ha fondamento.
Il provvedimento di rigetto motivato, infatti, con riferimento al rapporto informativo in data 19 novembre 2001 della Questura di Torino.
La lettura di questĠultimo documento, prodotto agli atti del giudizio dallo stesso ricorrente, consente lĠagevole individuazione delle ragioni che hanno indotto lĠamministrazione a denegare lĠistanza, essenzialmente consistenti nellĠesistenza di una precedente sentenza di condanna, pubblicata il 23 marzo 1991 e divenuta irrevocabile il 16 luglio 1991, alla pena di mesi 2 di arresto e lire 70.000 di ammenda per il reato di guida senza patente, commesso in Torino il 7 luglio 1990.
Non vi dubbio, alla luce della documentazione prodotta agli atti del giudizio, che lĠamministrazione abbia fondato la determinazione negativa sul precedente penale suindicato n lĠinteressato (che, peraltro, non muove rilievi riferiti al merito della decisione) poteva ragionevolmente nutrire incertezze in ordine allĠindividuazione delle ragioni del diniego.
Essendo il provvedimento sufficientemente motivato per relationem, si impone, pertanto, la reiezione della censura in esame.
3) La censura relativa alla carenza della motivazione del
provvedimento impugnato , invece, fondata e meritevole di accoglimento sotto
un diverso e ulteriore profilo.
LĠesponente si duole, infatti,
dellĠincomprensibilit dellĠopposto diniego in relazione al parere favorevole
espresso dalla Questura di Torino.
La circostanza dedotta trova
riscontro negli atti prodotti in giudizio, atteso che il gi citato rapporto
informativo della Questura di Torino in data 19 novembre 2001, dopo aver fatto
menzione del precedente penale dellĠinteressato, afferma che Ònei suoi
confronti non sussistono motivi inerenti la sicurezza della Repubblica che
possano precludergli lĠacquisto della cittadinanza italianaÓ ed esprime conclusivamente Òparere
favorevole allĠaccoglimento della richiesta concessioneÓ.
Il provvedimento di diniego
impugnato, che pure si fonda sulle risultanze dellĠistruttoria condotta dalla
Questura di Torino, non accenna a dette valutazioni n enuncia le ragioni che
hanno indotto lĠamministrazione ad adottare una determinazione contrastante con
il parere favorevole.
EĠ agevole rilevare, pertanto, la
fondatezza del rilievo critico in discorso, essendo pacifico lĠobbligo
dellĠautorit investita dei poteri di amministrazione attiva di motivare, anche
nel caso di parere facoltativo, le ragioni per le quali si discosti dal parere
medesimo.
Potrebbe revocarsi in dubbio,
peraltro, che le valutazioni formulate dalla Questura di Torino concretino un
parere in senso tecnico, provenendo da organo non investito di compiti
consultivi nel procedimento per la concessione della cittadinanza e non essendo
chiaro, in base alla documentazione in atti, se dette valutazioni siano state
espressamente richieste dallĠamministrazione procedente ovvero fornite
spontaneamente dalla Questura.
Tali eventualit, in ogni caso,
non mutano la diagnosi negativa circa la legittimit dellĠatto impugnato.
Anche volendo denegare, infatti,
che lĠapprezzamento favorevole della Questura costituisca ÒparereÓ vero e
proprio, si tratterebbe, comunque, di elemento di rilievo emergente
dallĠistruttoria che, pur non vincolando la decisione finale, doveva essere
fatto oggetto di adeguata valutazione.
Equivale a dire che il Ministro
dellĠinterno (che, si ribadisce, non risultava disporre di elementi di
valutazione diversi o ulteriori rispetto a quelli emergenti dallĠistruttoria
della Questura di Torino) non poteva valorizzare, ai fini del decidere, i soli
contenuti del rapporto informativo sfavorevoli per il richiedente (lĠesistenza
del precedente penale), senza considerare quelli a lui favorevoli (la
valutazione positiva resa dallĠorgano di pubblica sicurezza).
LĠAmministrazione resistente era
tenuta, pertanto, a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni per cui
lĠapprezzamento favorevole espresso dalla Questura doveva essere disatteso o,
comunque, considerato soccombente rispetto al fatto storico costituito dalla
sentenza di condanna.
Ne consegue la declaratoria di
illegittimit del provvedimento di diniego sotto il profilo della carenza di
motivazione.
4) LĠaccoglimento del ricorso per difetto di motivazione
non implica, ovviamente, il riconoscimento dellĠinteresse pretensivo alla
concessione della cittadinanza, ma comporta soltanto la necessit che il
Ministro dellĠinterno si ridetermini in merito allĠistanza, sulla base degli
elementi istruttori gi acquisiti e nellĠosservanza dei principi enunciati con
la presente pronuncia.
5) Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del
grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento impugnato,
fatte salve le ulteriori determinazioni dellĠamministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dallĠAmministrazione.
Cos deciso in Torino il 21 marzo
2007.
f.to. A. Gomez de Ayala f.to R. Goso
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 27 marzo 2007
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave