N. 592 REG. SENT.

ANNO 2007

n.  1738  Reg. Ric.

Anno 2006

 
REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1738/2006 proposto da

FAREH BOUCHAIB

rappresentato e difeso da:

PRETI RAIMONDO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA RICASOLI N. 40

presso

SEGRETERIA T.A.R.  

contro

QUESTURA DI PRATO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEGLI ARAZZIERI 4

presso la sua sede;

per l'annullamento

previa sospensione del provvedimento emesso dal Questore di Prato il 16.2.2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 28.3.2007 il Presidente dott. Giovanni Vacirca;

Udito, altres“, per le parti gli avv.ti L. Barsali, in sostituzione dell'avv. Raimondo Preti, e Uliana Casali dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio della carta di soggiorno, motivato con riferimento a due condanne  per ricettazione del Tribunale di Siracusa in data 4 ottobre 2001 e in data 17 ottobre 2002, irrevocabili;

Considerato che il ricorso, notificato il 3 agosto 2006, risulta depositato il 21 novembre 2006, dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dallĠart. 21, comma 2, della legge n. 1034 del 1971 (anche tenuto conto della sospensione feriale dei termini);

Considerato, per completezza, che il ricorso sarebbe comunque infondato, in quanto:

a) la mancata traduzione del provvedimento in lingua araba, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimitˆ (Cons. Stato, IV, 19 ottobre 2004, n. 6749; Cons. Stato, IV, 17 gennaio 2002, n. 238), ma pu˜ incidere soltanto sulla decorrenza del termine per lĠimpugnazione;

b) il reato di ricettazione, anche per i fatti di particolare tenuitˆ,  punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 648, comma 2, c.p.), sicchŽ rientra fra i reati non colposi contemplati dallĠart. 381, comma 1, c.p.p., ostativi al rilascio della carta di soggiorno ex art. 9, comma 3, d. lgs. n. 286 del 1998;

Ritenuto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile e che sussistano giusti  motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Cos“ deciso in Firenze il 28 marzo 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Dott. Giovanni Vacirca                                  Presidente, est.

Dott. Saverio Romano                                    Consigliere

Dott. Bernardo Massari                                  Consigliere

F.to Giovanni Vacirca est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 APRILE 2007

Firenze, l“ 5 APRILE 2007

                                                   IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                             F.to Mario Uffreduzzi