N. 592
REG. SENT. ANNO
2007 n. 1738 Reg. Ric.
REPUBBLICA
ITALIANA
Anno 2006
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso n. 1738/2006 proposto da
FAREH BOUCHAIB
rappresentato e
difeso da:
PRETI RAIMONDO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA RICASOLI
N. 40
presso
SEGRETERIA
T.A.R.
contro
QUESTURA DI
PRATO
rappresentato e
difeso da:
AVVOCATURA
DELLO STATO
con domicilio
eletto in FIRENZE
VIA DEGLI
ARAZZIERI 4
presso la sua
sede;
per
l'annullamento
previa
sospensione del provvedimento emesso dal Questore di Prato il 16.2.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 28.3.2007 il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Udito, altres, per le parti gli avv.ti L. Barsali, in sostituzione dell'avv. Raimondo Preti, e Uliana Casali dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio della carta di soggiorno, motivato con riferimento a due condanne per ricettazione del Tribunale di Siracusa in data 4 ottobre 2001 e in data 17 ottobre 2002, irrevocabili;
Considerato che il ricorso, notificato il 3 agosto 2006, risulta depositato il 21 novembre 2006, dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dallĠart. 21, comma 2, della legge n. 1034 del 1971 (anche tenuto conto della sospensione feriale dei termini);
Considerato, per completezza, che il ricorso sarebbe comunque infondato, in quanto:
a) la mancata traduzione del provvedimento in lingua araba, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimit (Cons. Stato, IV, 19 ottobre 2004, n. 6749; Cons. Stato, IV, 17 gennaio 2002, n. 238), ma pu incidere soltanto sulla decorrenza del termine per lĠimpugnazione;
b) il reato di ricettazione, anche per i fatti di particolare tenuit, punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 648, comma 2, c.p.), sicch rientra fra i reati non colposi contemplati dallĠart. 381, comma 1, c.p.p., ostativi al rilascio della carta di soggiorno ex art. 9, comma 3, d. lgs. n. 286 del 1998;
Ritenuto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile e che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Cos deciso in Firenze il 28 marzo 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
Dott. Giovanni Vacirca Presidente, est.
Dott. Saverio Romano Consigliere
Dott. Bernardo Massari Consigliere
F.to Giovanni Vacirca est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 APRILE 2007
Firenze, l 5 APRILE 2007
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi