Ric. n.
1111/2003 Sent.
1227/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito del a
norma dellĠart. 55 della L. 27
aprile 1982
n. 186 Il
Direttore di Sezione |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con lĠintervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Marco Buricelli Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1111/2003, proposto da Tahar Dehemchi, rappresentato e difeso dallĠavv. G. Cazzola, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;
contro
lĠAmministrazione dellĠinterno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per lĠannullamento del provvedimento 16 gennaio 2003, notificato il 18 febbraio 2003, con cui il questore della Provincia di Verona ha negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto lĠ atto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione dellĠinterno;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 15 marzo 2007 - relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - lĠavv. Poli in sostituzione di Cazzola, per il ricorrente e lĠavv. Cardin, per lĠAmministrazione resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.1. Il ricorrente Tahar Dehemchi, cittadino algerino, ottenne un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, con scadenza 22 ottobre 2002; ne chiese il rinnovo ma, con il provvedimento 16 gennaio 2003, qui impugnato, il questore di Verona respinse la richiesta.
1.2. Nel preambolo dello stesso atto si rileva, anzitutto, che lo straniero Òin data 20.01.98 stato deferito allĠA.G. dalla Questura di Verona per i reati di furto, truffa nonch reati contro il patrimonio; in data 19.09.00 stato scarcerato su disposizione del Tribunale di Verona per i reati di produzione e spaccio nonch detenzione oltre modica quantit di sostanze stupefacenti; in data 10.07.02 stato deferito allĠA.G. dalla Guardia di Finanza di Verona per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacentiÓ.
Tale condotta, nel complesso, Òintegra la fattispecie di cui allĠart. 1 comma 2 della Legge 1423/56Ó, sicch lo straniero persona pericolosa, e per il combinato disposto degli artt. 4, III comma, 5, V comma, e 13, II comma, lett. c), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 268, il permesso di soggiorno non pu essergli rinnovato.
1.3. Avverso il decreto stato proposto il ricorso in esame: lĠistanza cautelare stata respinta dalla Sezione con lĠordinanza 371/03
Si costituita lĠAmministrazione dellĠinterno, concludendo per la reiezione.
2.1. Nel primo motivo il provvedimento impugnato censurato per presunta violazione dellĠart. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241: ma la censura palesemente infondata.
La disposizione non trova applicazione nei procedimenti attivati ad istanza di parte (tra le ultime, C.d.S., IV, 20 dicembre 2005, n. 7257) come quello di rinnovo del titolo di soggiorno; n allĠepoca era ancora entrato in vigore lĠ art. 10 bis della stessa l. 241/90.
2.2. Il secondo motivo censura lĠatto gravato per difetto di motivazione: non sarebbero state indicate le ragioni per cui il Dehemchi sarebbe persona attualmente pericolosa, n basterebbe un richiamo ai precedenti penali dello straniero.
Invero, ex art. 1, n. 2 della citata l. 27 dicembre 1956, n. 1423, si considerano pericolosi coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivit delittuose: dunque, la circostanza che il Dehemchi, nel periodo dĠinteresse, svolgesse anche unĠattivit lavorativa lecita, non esclude, di per s, lĠapplicazione delle norme richiamate.
Orbene, i fatti addebitati al ricorrente fanno ritenere come egli abbia quanto meno ceduto stupefacenti a consumatori finali, traendone illecito profitto: la reiterazione, a distanza di tempo, esclude lĠoccasionalit della condotta e fa inoltre ragionevolmente presumere la partecipazione, anche marginale, dello straniero, ad unĠorganizzazione dedita alla commissione di reati in tale ambito.
Pertanto, il giudizio di pericolosit sociale, sia pure espresso sinteticamente nel provvedimento impugnato, appare al Collegio fondato e pienamente condivisibile.
2.3. Nel terzo motivo il provvedimento impugnato viene censurato per la presunta violazione degli artt. 3 e 4 della l. 1423/56: non si sarebbe proceduto ad emettere preventivamente lĠavviso orale previsto da tale disposizioni, il quale costituirebbe il Òpresupposto indefettibile e necessario al fine di valutare se effettivamente una persona, non conformandosi allĠinvito a tenere una condotta di vita secondo legge, sia considerata pericolosa per la sicurezza pubblicaÓ.
La censura infondata.
Dalle disposizioni citate si desume che lĠavviso orale
prodromico allĠapplicazione della misura di
prevenzione costituita dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Al contrario, il diniego del rinnovo agli stranieri pericolosi effetto del combinato disposto degli artt. 4, III comma, 5, V comma, e 13, II comma, lett. c), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 268, i quali non prevedono alcun atto monitorio intermedio.
2.4. LĠultimo motivo
censura per presunta incostituzionalit lĠart. 4 del d. lgs. 268/98, poich
esso attribuirebbe al questore Òil potere di disporre lĠallontanamento dello
straniero ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, senza che tale
decisione sia sottoposta preventivamente al vaglio dellĠautorit giudiziaria,
violando cos la riserva di giurisdizioneÓ stabilita dallĠart. 13 Cost.
La questione non
rilevante, poich essa andrebbe eventualmente riferita ai provvedimenti
dĠespulsione; ed altres manifestamente infondata, poich i provvedimenti,
emessi nei confronti dello straniero sulla base di un giudizio di pericolosit,
sono soggetti al controllo del giudice (quello amministrativo per il diniego di
rinnovo, come nel caso; quello ordinario per i provvedimenti espulsivi).
3. Il ricorso va in
conclusione respinto; le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dellĠAmministrazione resistente, liquidandole in Û 2.200,00 per diritti ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Venezia, nella Camera di consiglio add 15 marzo 2007 .
Il Presidente lĠEstensore
Il Segretario
SENTENZA
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione