(Sergio Briguglio 25/4/2007)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DEL DDL DELEGA APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

Immigrazione per lavoro

 

o      suddivise per nazionalita'

o      tenute da diversi soggetti (enti e organismi internazionali convenzionati all'uopo, autorita' dei paesi di origine), e da questi trasmesse alle rappresentanze diplomatiche italiane

o      basate su un criterio cronologico e recanti indicazione del livello di conoscenza dell'italiano, di titoli e qualifiche professionali e di corsi di istruzione e formazione seguiti nel paese d'origine (nei quali devono essere diffusi i valori su cui si basa la Costituzione)

o      in possesso di risorse finanziarie sufficienti per il periodo di soggiorno e per il pagamento del contributo per il Fondo per i rimpatri[4]

o      sponsorizzati (con richiesta nominativa) da cittadino italiano o comunitario o straniero titolare di permesso CE slp, in possesso di reddito adeguato a prestare garanzia (non piu' di una per anno; possibilita' di nuove richieste condizionata ad avvenuto inserimento o rimpatrio dello straniero precedentemente sponsorizzato)[5]

 

 

Visto di ingresso

 

 

 

Permesso di soggiorno

 

o      un anno, per contratto di lavoro subordinato a termine di durata < 6 mesi

o      due anni, per contratto di lavoro subordinato a termine di durata > 6 mesi

o      tre anni, per contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per lavoro autonomo

 

 

Ricongiungimento familiare

 

 

 

Rimpatrio ed espulsione

 

 

 

CPT e altre strutture di identificazione e soccorso

 

o      misure di sicurezza proporzionate

o      congruo orario di uscita per gli stranieri gia' identificati e, dopo che sia trascorso un adeguato intervallo di tempo, per quelli la cui mancata identificazione non sia ad essi imputabile

o      cogestione con enti locali, ASL, associazioni

o      informazione su diritti e procedure

o      attenzione particolare alla tutela delle esigenze di rispetto e protezione dei nuclei familiari con minori

 

 

Minori

 

 

 

Vittime di violenza e di grave sfruttamento

 

 

 

Assistenza sanitaria, assistenza sociale, accoglienza

 

 

 

Diritto di voto

 

 

 

Integrazione

 

 

 

Cooperazione

 

 

 

Delega al Governo

 

 

 

Questioni non recepite

 

-       Consentire la generale convertibilita', al di fuori delle quote programmate, del permesso di soggiorno dopo un anno di soggiorno legale, quando siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa per un permesso di soggiorno ad altro titolo

-       Prevedere la possibilita' di rinnovo in pendenza di un accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un licenziamento

-       Prevedere che, in caso di impugnazione di un provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno, l'esecuzione del provvedimento impugnato e di quelli che ad esso conseguono sia sospesa, qualora venga proposta e notificata la domanda incidentale di sospensione, fino alla decisione del tribunale competente sulla domanda cautelare

-       Includere tra le tipologie di stranieri per cui vige il divieto di allontanamento il padre del nascituro o neonato

-       Disciplinare il divieto di respingimento alla frontiera nei casi in cui occorra tutelare diritti fondamentali della persona o il superiore interesse del minore, prevedendo, ove necessario, procedure conformi con il disposto dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

-       Estendere le disposizioni che impongono la convalida giudiziaria dell'accompagnamento coattivo alla frontiera al caso in cui tale accompagnamento riguardi uno straniero del quale si e' dovuto differire, per qualunque ragione, il provvedimento di respingimento alla frontiera

-       Prevedere la possibilita' di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari allo straniero che abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva, anche nei casi in cui sia stata applicata una misura sostitutiva o alternativa alla detenzione e che abbia dato prova concreta di partecipazione  a un programma di assistenza e integrazione sociale o per il quale sussista un serio motivo di carattere umanitario

-       Escludere l'imposizione di limiti numerici per riconoscimento dei titoli ed iscrizione in ordini, collegi ed elenchi speciali per le professioni[25]

-       Parificare il lavoratore straniero al comunitario in relazione all'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione[26]



[1] In tal modo, si puo', con gli adeguamenti annuali, dar luogo a sanatorie striscianti (vedi decreto-flussi bis per il 2006).

[2] Nota: le liste possono avere due scopi:

a)     segnalazione dell'offerta di lavoro disponibile

b)    stabilire una graduatoria da utilizzare nel caso di quota ammessa inferiore al numero di richieste

La segnalazione ha difficilmente un effetto significativo se non e' accompagnata dalla possibilita' di "provare" il lavoratore (vedi deroghe al D. Lgs. 368/2001 stabilite dal D. Lgs. 276/2003 per la somministrazione di lavoro; puo' avere pero' senso per la sponsorizzazione "istituzionale" con richiesta nominativa.

La graduatoria ha senso se e' stabilita tra i soggetti in competizione per la conquista di uno dei (pochi) posti a disposizione; l'iscrizione nelle liste dei lavoratori che aspirino a migrare ha quindi senso per le forme di ingresso per le quali i lavoratori sono in competizione tra loro: autosponsorizzazione, sponsorizzazione "istituzionale" con richiesta numerica e chiamata numerica da parte di datore di lavoro; non ha senso per l'ingresso per sponsorizzazione individuale (richiesta nominativa) o per chiamata nominativa da parte di datore di lavoro, per le quali la competizione e' tra aspiranti sponsor o datori di lavoro.

Per il funzionamento della graduatoria, inoltre, occorre stabilire se rileva l'anzianita' di iscrizione o se le liste vengono azzerate ogni anno. Nel primo caso, c'e' il rischio di saturazione immediata; nel secondo, il rischio di rendere impossibile nutrire una ragionevole speranza di migrazione legale. Un buon compromesso puo' essere quello di anzianita' rilevante a condizione di riconferma onerosa dell'iscrizione.

[3] La previsione della banca dati centralizzata rende (positivamente) priva di effetti la precedenza accordata, nella realizzazione delle liste, ai paesi che collaborano al contrasto dell'immigrazione illegale.

[4] Nota: entita' delle risorse e durata del soggiorno non definite.

[5] Nota: durata del soggiorno ed entita' del reddito non definite.

[6] Una bozza di articolato prevedeva che potessero entrare extra-quota anche personalita' di chiara fama nelle arti, nella cultura, nelle scienze, nello spettacolo e nello sport, e personale altamente qualificato nei settori a tecnologia avanzata (ammessi anche, unitamente a dirigenti, docenti universitari, ricercatori e lettori, previa dimostrazione di disponibilita' di risorse economiche, in cerca di lavoro). Una bozza precedente del ddl-delga prevedeva la possibilita' di ingresso extra-quota di badanti.

[7] Una bozza di articolato utilizzava un'espressione simile per motivare il seguente emendamento: all'art. 4, co. 3 T.U., le parole "o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertˆ sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitˆ illecite" sono sostituite dalle seguenti: "La minaccia per lĠordine e la sicurezza pubblica  valutata anche in relazione allĠappartenenza dello straniero ad una delle categorie indicati nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre  1956, n.1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertˆ sessuale, il favoreggiamento allĠimmigrazione clande-stina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitˆ illecite".

[8] Verosimilmente, il requisito relativo all'alloggio sara' mantenuto (ai fini del primo contratto); quello relativo alle spese di rimpatrio sara' sostituito da un contributo al Fondo per il rimpatrio (prende la forma di un premio assicurativo). Conseguenze: maggior rispetto della Conv. OIL 143/1975 riguardo ai rapporti successivi al primo; minore stabilita' del rapporto di lavoro (pericolo di moral hazard da parte del datore di lavoro; possibile soluzione: contributo aumentato in caso di licenziamento ravvicinato).

[9] Sarebbe stato opportuno restituire forza contrattuale al lavoratore straniero prevedendo anche la possibilita' di rinnovo in pendenza di un accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un licenziamento.

[10] La possibilita' di introduzione di meccanismi di regolarizzazione (giustamente discrezionale) ad personam sta in questa e nella successiva disposizione.

[11] La possibilita' di introduzione di meccanismi di regolarizzazione (giustamente discrezionale) ad personam sta in questa e nella precedente disposizione.

[12] Es.: marito di donna incinta.

[13] Una bozza di articolato prevedeva 10 anni per espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, 5 anni negli altri casi, con riduzione a 2 anni per chi partecipi ai programmi di rimpatrio assistito e a un anno per chi ottemperi all'intimazione di allontanamento.

[14] Una bozza di articolato prevedeva, per trasgressione del divieto, arresto da 6 mesi a un anno nel caso ordinario; reclusione fino a 3 anni per espulsione disposta dal giudice; reclusione fino a 5 anni per espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato; arresto da 4 mesi a un anno per mancato rispetto dell'ordine del questore; reclusione fino a 3 anni per mancato rispetto dell'ulteriore ordine del questore.

[15] Una bozza di articolato prevedeva intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg. in caso di espulsione per soggiorno illegale; accompagnamento immediato negli altri casi, incluso quello di mancato rispetto dell'intimazione; non e' chiaro se si intenda prevedere la sospensione dell'esecuzione in caso di presentazione di ricorso.

[16] Nota: coincide con l'attuale disciplina dei CPT (fatta eccezione per la funzione di soccorso, che verrebbe espletata da strutture distinte); la riduzione del tempo di permanenza, se questo e' piu' breve di quello necessario equivale a spazzare la polvere sotto il tappeto dell'ordine di allontanamento impartito dal questore.

[17] Verosimilmente, significa elevare al rango di disposizioni regolamentari quelle oggi contenute nella Carta dei diritti di cui alla Direttiva del Mininterno 14/4/2000.

[18] La cosa e' rilevante, ad esempio, per giovani che accudiscano i fratelli minori; l'inclusione dell'affidatario o tutore svincola il giovane dal rischio di eccessivo condizionamento dei genitori.

[19] Nota: esclusi criteri freddi di durata del soggiorno o della partecipazione al progetto; discutibile il coinvolgimento del Consiglio territoriale in questioni cosi' delicate per il minore (sarebbe stato piu' opportuno affidare la valutazione all'autorita' giudiziaria minorile).

[20] Nota: anche senza che vi sia stata espiazione di una pena detentiva; il riferimento e', per esempio, al caso in cui sia stata dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; questa possibilita' e' stata gia' sancita dalla giurisprudenza (es.: Tribunale per i minorenni di Trieste).

[21] Dal momento che l'esatta determinazione dell'eta' non e' per definizione, ottenibile, si deve intendere, verosimilmente: nei casi in cui l'incertezza sulla minore eta' non sia superata da tali accertamenti.

[22] Questa previsione mette al riparo dal rischio di illegittimita' costituzionale, trattandosi, soprattutto nel caso di assenza di consenso, di misura eseguita con limitazione della liberta' personale.

[23] Es.: pensione di invalidita'. Nota: si supera, in parte, la restrizione introdotta dalla L. 388/2000.

[24] Es.: a vantaggio del clandestino. La cosa era gia' prevista da art. 40, co. 1 T.U., poi soppresso da L. 189/2002, che pero' la riproponeva (art. 34, co. 4) con una condizione aggiuntiva ("fino a completamento della rete di CPT, definita con decreto del Mininterno").

[25] Questo punto era previsto nella bozza di ddl-delega presentata da Amato e Ferrero a meta' Marzo.

[26] L'equiparazione era prevista, sia pure per i soli titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nella bozza di ddl-delega presentata da Amato e Ferrero in Consiglio dei Ministri.