SCHEMA DI RIFERIMENTO PER I PROVVEDIMENTI SINDACALI INERENTI LA MATERIA DELLA ISCRIZIONE ANAGRAFICA

 

 

COMUNE DI _____________

Provincia di ______________

 

OGGETTO: DIRETTIVA PER LĠATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE.

 

IL SINDACO

 

 

PRESO ATTO che a seguito dellĠentrata in vigore del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 ÒAttuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membriÓ, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/3/2007 e in vigore dallĠ11 aprile 2007, occorre dare attuazione a detta normativa fornendo adeguate disposizioni in materia di iscrizione allĠanagrafe della popolazione residente del Comune di _________;

DATO ATTO che la richiesta di iscrizione anagrafica costituisce un diritto soggettivo, che non pu˜ essere condizionato se non da prescrizioni di legge;

ATTESO che, specie a seguito del recente ampliamento degli Stati membri dellĠUnione Europea, nel corso degli ultimi mesi si  registrato un significativo incremento dei flussi migratori e conseguentemente delle richieste di iscrizioni nel registro anagrafico della popolazione;

CONSIDERATO che nel corso dello svolgimento del procedimento amministrativo comunale finalizzato allĠiscrizione anagrafica, in talune circostanze sono emersi, anche in  via indiretta e incidentale, elementi di fatto relativi allĠigiene e sanitˆ pubblica, nonchŽ allĠordine e sicurezza pubblica, che richiedono, ai sensi della normativa vigente e per scopi di efficacia ed efficienza dellĠazione amministrativa, lĠattivazione di ulteriori accertamenti e verifiche di varia natura, di competenza comunale e/o statale;

RITENUTO che, per conseguire lo scopo di una maggiore efficacia, economicitˆ ed efficienza dellĠazione amministrativa, sia opportuno rafforzare e promuovere adeguati meccanismi di coordinamento a titolo collaborativo, tra i diversi organi ed uffici comunali, nonchŽ nei confronti degli organi statali competenti, specialmente nelle ipotesi di cui al punto precedente;

VISTO lĠart. 43, 1Ħ e 2Ħ comma, del Codice Civile;

VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;

VISTA la Direttiva 2004/38/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 ÒAttuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membriÓ;

VISTE le circolari del Ministero dellĠInterno n. 8 del 29 maggio 1995, n. 19 del 6 aprile 2007 e n. 45 del 8 agosto 2007;

VISTI gli art. 46 e 47 del. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli art. 50 e 54, comma 1, del. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Titolo I, capo I;

 

D I S P O NE

 

Che gli uffici comunali competenti adempiano a quanto di seguito specificato:

 

1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:

Al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di __________________ si applica puntualmente la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

                                                  

2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELLĠUNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D.LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:

Il cittadino dellĠUnione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi  tenuto ad iscriversi allĠanagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dellĠUnione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico di cui al punto 1).

Al momento della richiesta dĠiscrizione viene rilasciata allĠinteressato una attestazione contenente il nome, il cognome, lĠindirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato, la data della presentazione dellĠistanza dĠiscrizione e il nome del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per lĠiscrizione anagrafica, il cittadino dellĠUnione deve produrre la seguente documentazione:

  1. (Art. 7 c.1 lett. a): nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, deve essere prodotta la documentazione attestante lĠattivitˆ lavorativa subordinata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualitˆ di lavoratore subordinato: lĠultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per lĠimpiego) o la ricevuta di denuncia allĠINPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione allĠI.N.P.S. dello stesso. In caso di lavoratore autonomo sarˆ sufficiente il certificato dĠiscrizione alla Camera di Commercio, ovvero lĠattestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate, mentre per quanto riguarda lĠesercizio di libere professioni, sarˆ necessaria la dimostrazione dellĠiscrizione allĠalbo del relativo ordine professionale;
  2. Art. 7 c. 1 lett. b):- il cittadino dellĠUnione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere unĠattivitˆ lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilitˆ di risorse economiche sufficienti al soggiorno per sŽ e per i propri familiari. Tale disponibilitˆ pu˜ essere attestata anche a mezzo di dichiarazione dallĠinteressato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza, preventivamente allĠiscrizione anagrafica, potrˆ essere attivata da parte degli uffici comunali, in conformitˆ alle disposizioni di legge, adeguata attivitˆ di verifica in ordine a quanto dichiarato, in particolar modo in merito alla provenienza e liceitˆ della fonte da cui derivano le risorse economiche (Art. 9 comma 3 lett. b del D.Lgs n. 30/2007 che rinvia allĠart. 29 comma 3 lett b del D.Lgs n. 286/1998).

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti, secondo quanto disposto dal citato art. 9 comma 3 lett. b) D.Lgs. n. 30/2007,  si utilizza il parametro dellĠimporto dellĠassegno sociale, consistente per lĠanno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o pi di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 286/98);

 

Tabella esemplificativa

 

Limite di reddito

Numero componenti

Û 5.061,68

Solo richiedente o

Richiedente + un familiare

Û 10.123,36

Richiedente + due familiari o

Richiedente + tre familiari

Û 15.185,04

Richiedente + quattro familiari

e oltre

 

In aggiunta alla disponibilitˆ di adeguate risorse economiche sufficienti per sŽ e per i propri familiari, il cittadino dellĠUnione deve produrre la documentazione attestante la titolaritˆ di una polizza assicurativa che copra le spese sanitarie ovvero altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

- Art. 7 c. 1 lett. c) : nel caso di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale, per la richiesta dĠiscrizione anagrafica, lĠinteressato deve produrre la documentazione attestante lĠiscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, una dichiarazione attestante la disponibilitˆ di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dellĠassistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno,  la titolaritˆ di una polizza di assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale ;

 

Accertata la sussistenza per ciascuna fattispecie dei requisiti sopra indicati, nonchŽ della circostanza della dimora abituale, il procedimento si conclude con il rilascio del certificato dĠiscrizione richiesto contenente il riferimento della norma ai sensi della quale  stato prodotto.

Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale dĠiscrizione anagrafica dellĠinteressato.

Le disposizioni sopra specificate non riguardano i cittadini dellĠUnione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validitˆ, e quindi giˆ iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso.

Inoltre, i cittadini dellĠUnione titolari di un lavoro ai sensi dellĠart. 7, comma 1 lett. a) conservano il diritto di soggiorno nei casi individuati dallĠart. 7 comma 3.

 

I cittadini della Romania e della Bulgaria, soggetti allo specifico regime transitorio, potendo accedere al mercato del lavoro senza alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei settori agricolo, turistico-alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, ai fini dellĠiscrizione anagrafica, sono tenuti a presentare il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per lĠimmigrazione.

Diversamente i medesimi cittadini che operano nei settori diversi dai precedenti e non liberalizzati, ai fini della iscrizione anagrafica sono tenuti a produrre tale nulla osta.

 

3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELLĠUNIONE AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D.LGS. 30/2007

I familiari del cittadino dellĠUnione aventi diritto di soggiorno sono quelli tutti indicati dallĠarticolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 30/2007. Per lĠiscrizione anagrafica si applicano le disposizioni di cui allĠart. 9 del D.Lgs. n. 30/2007. La qualitˆ di vivenza a carico pu˜ essere attestata dallĠinteressato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui allĠart. 46 del D.P.R. 445/2000, il cui contenuto potrˆ essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche, secondo le disposizioni procedurali vigenti.

 

4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELLĠUNIONE NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO A1 SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D.LGS. N. 30/2007

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dellĠUnione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro Ž la ÒCarta di soggiorno di familiare di un cittadino dellĠUnioneÓ.

Essendo lĠiscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale – subordinata alla regolaritˆ del soggiorno ai sensi dellĠart. 6 comma 7 del D.lgs 286/1998, per questa categoria di soggetti lĠiscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del  richiamato titolo in corso di validitˆ e di conseguenza il perfezionamento del procedimento di iscrizione anagrafica conseguirˆ al momento della esibizione della Carta di soggiorno rilasciata dalla Questura secondo le norme in vigore.

Per la conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dellĠUnione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del D.lgs. n. 30/2007. In particolare si pone in evidenza quanto previsto al 1Ħ comma dellĠart. 13 laddove si consente il mantenimento del diritto di soggiorno alla sussistenza di risorse economiche sufficienti per sŽ e per i famigliari impedendo di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e per non costituire un pericolo per lĠordine e la sicurezza pubblica.

 

5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)

NellĠipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dellĠanagrafe della popolazione, gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 286 del 1998, dovranno presentare la seguente documentazione:

- carta di soggiorno in corso di validitˆ, ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata alla Questura di _________, qualora giˆ scaduta;

- nel caso della carta di soggiorno scaduta ed in corso di rinnovo, analogamente a quanto previsto per i cittadini dellĠUnione, il cittadino straniero deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale (di misura pari a quello fissato per i cittadini dellĠUnione);

- passaporto valido con regolare visto dĠingresso;

DellĠavvenuta iscrizione anagrafica deve essere data immediata comunicazione alla Questura di _____________;

Anche nelle more dellĠadozione di ulteriori provvedimenti statali nella materia, ad integrazione della disciplina testŽ richiamata

 

D I S P O N E

 

-che, ai sensi del disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, allĠinterno del registro generale della popolazione residente di ____________, venga adeguatamente aggiornata e potenziata lĠefficienza del registro composto dalle schede individuali degli stranieri iscritti, dove sono comunque indicati la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno, nonchŽ ogni variazione e informazione ad essa relativa;

 

-che, per ragioni di contenimento della spesa, anche in termini di oneri a carico della assistenza sociale del comune, nel caso in cui -durante lĠaccertamento della dimora abituale eseguito a fini di iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente- emergessero:

-       circostanze gravemente preclusive della fruibilitˆ dellĠalloggio a fini abitativi, il soggetto accertatore fornisca ai competenti uffici tecnici i dati e le informazioni necessarie per lĠavvio del procedimento di verifica e controllo, in conformitˆ alla normativa vigente. Conseguentemente, ove dallĠaccertamento tecnico risultasse lĠinadeguatezza dellĠalloggio ai predetti fini abitativi,  sarˆ possibile non procedere alla iscrizione, motivando dettagliatamente le ragioni ostative allĠaccoglimento della istanza.

-       gravi e significativi elementi di fatto concernenti lĠordine e la sicurezza pubblica, il soggetto accertatore fornisca ai competenti organi ed uffici comunali e statali ogni dato e informazione necessaria ovvero utile per lĠattivazione dei procedimenti amministrativi di verifica e controllo, secondo le rispettive competenze;

 

I N C A R I C A

 

gli Uffici comunali nelle rispettive competenze e pi precisamente lĠUfficio Demografico, lĠUfficio Tecnico Comunale e il Corpo di Polizia Locale a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

 

A V V I S A

 

che la presente Direttiva sarˆ resa nota al pubblico mediante pubblicazione allĠAlbo Pretorio, sul sito Internet del Comune di ____________ e sarˆ inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi dĠinformazione.

 

A V V E R T E

(ai sensi dellĠart. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

 

Che, contro il presente atto  ammesso nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di ________ (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni da parte di chiunque abbia interesse.

Il presente provvedimento  trasmesso:

AllĠUfficio Anagrafe - ___________

AllĠUfficio Tecnico Comunale - _________

Al Corpo Polizia Locale - ___________

Al Comando Compagnia Carabinieri - ____________

Al Comando Stazione Carabinieri - ___________

Al Prefetto di _________

Al Questore di - __________

Il Sindaco