AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

 

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2007

176ª Seduta (antimeridiana) 

 

Presidenza del Presidente

BIANCO 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e per la giustizia Scotti.          

 

           

La seduta inizia alle ore 11,10.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

            Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 novembre.

 

      Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul disegno di legge e non ostativo sugli emendamenti riferiti al decreto-legge, ad eccezione delle proposte 1.26, 1.47, 1.10 e 1.28, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

            Il relatore SINISI (Ulivo) ricorda la valutazione favorevole da lui espressa sulla proposta di considerare, ai fini dell'allontanamento, anche eventuali decisioni delle autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, visto che al pari di quelle italiane esse sono vincolate al rispetto delle disposizioni comunitarie.

            Quanto alla definizione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, ritiene opportuno proseguire in modo informale la ricerca di una soluzione condivisa anche dai Gruppi dell'opposizione, che tenga conto, compatibilmente con la direttiva europea, oltre che dei comportamenti pericolosi del soggetto interessato, anche del venir meno dei requisiti per il diritto di soggiorno e della mancata presentazione della dichiarazione all'atto dell'ingresso nel territorio italiano.

 

            Il PRESIDENTE dispone, quindi, una sospensione della seduta per consentire al relatore di consultare i rappresentanti dei Gruppi in merito alle questioni appena esposte.

 

            La seduta, sospesa alle ore 11,25, riprende alle ore 12,25.

 

            Il senatore VIZZINI (FI) sottolinea preliminarmente la formulazione inedita del parere della Commissione bilancio, non ostativo ma neanche favorevole, che sottolinea il mancato rispetto delle regole di costruzione del bilancio secondo il quadro della legislazione vigente. Si tratta evidentemente di una violazione di legge, di cui la Commissione non può non tener conto.

 

            Il PRESIDENTE precisa che il carattere non ostativo del parere per prassi è assimilabile a una valutazione positiva del provvedimento, quanto meno sotto l’aspetto più rilevante, quello della copertura finanziaria, che infatti non costituisce oggetto di obiezioni da parte della Commissione bilancio.

 

            Il senatore PALMA (FI) invita il Presidente a contattare la Presidenza della Commissione antimafia per concordare un’organizzazione dei lavori che consenta al senatore Vizzini di rendere la dichiarazione di voto del Gruppo Forza Italia su un importante documento che sarà esaminato in quella sede nella seduta odierna.

 

            Il PRESIDENTE assicura che si adopererà in tal senso.

 

            Il senatore MANTOVANO (AN) sottolinea alcune questioni propedeutiche alla votazione degli emendamenti, sulle quali invita il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi. Rileva che il parere della Commissione bilancio non illustra nel dettaglio gli elementi del mancato rispetto delle regole secondo il quadro della legislazione vigente. Inoltre, tale questione sembra evocare un’osservazione contenuta nel parere della Commissione per le politiche dell’Unione europea, che ha sottolineato l’opportunità che nel testo normativo, e non solo nella relazione che lo accompagna, siano indicati i mezzi finanziari di copertura per le spese relative alle misure previste. Inoltre, manca ancora una comparazione tecnica da parte del Governo sulle procedure di convalida dei giudici di pace ovvero dei tribunali in composizione monocratica.

            Infine, eccepisce l’inammissibilità degli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, che incidono su materia oggetto di un disegno di legge governativo in esame presso l’altro ramo del Parlamento.

 

            Il PRESIDENTE ribadisce che il parere della Commissione bilancio non esprime obiezioni sulla copertura finanziaria; l’osservazione che accompagna il parere non ostativo sarà tenuta in opportuna considerazione in sede di votazione degli emendamenti.

            Quanto alla ammissibilità degli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, conferma la valutazione in senso positivo. Infatti, semmai, si pone una questione di coordinamento dei lavori parlamentari: qualora quelle proposte fossero approvate, si riserva di rappresentare la questione alla Presidenza del Senato.

 

            Il relatore SINISI (Ulivo) riferisce sui colloqui informali con i rappresentanti dei Gruppi: in particolare, appare difficile accogliere la proposta dei Gruppi di opposizione, di considerare la mancata iscrizione anagrafica del cittadino comunitario dopo il periodo di tre mesi, unitamente alla assenza dei requisiti richiesti per il soggiorno, come motivo imperativo di pubblica sicurezza valido per l’allontanamento. A suo avviso, osta anzitutto il punto 11 del preambolo della direttiva europea, secondo il quale il diritto di soggiornare in altro Stato membro è conferito direttamente dal Trattato e non dipende da formalità amministrative. Parimenti preclusivo è l’articolo 27, comma 1, secondo il quale i motivi di ordine pubblico non possono essere invocati per fini economici. Inoltre, l’articolo 15, comma 3, precisa che in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento lo Stato ospitante non può disporre il divieto di ingresso nel territorio nazionale.

            Riferisce poi che i Gruppi di maggioranza, ugualmente consultati, hanno sottolineato che la proposta determinerebbe un’elusione della direttiva e hanno indicato la preferenza per una dichiarazione di presenza facoltativa, in mancanza della quale al cittadino comunitario spetterebbe l’onere di provare che l’ingresso nel territorio nazionale non è anteriore a tre mesi. In mancanza di tale prova al cittadino comunitario sarebbe intimato di allontanarsi dal territorio nazionale.

            Infine, sottolinea la distinzione fra il caso di perdita dei requisiti per il soggiorno e quello in cui i requisiti non esistono: per quest’ultimo caso potrebbe essere accolta la proposta di indicare un termine più breve (10 giorni) per l’allontanamento.

 

            Sulle comunicazioni del relatore si apre quindi un dibattito.

 

            Il senatore PALMA (FI) ricorda che l’articolo 8 della direttiva, al comma 1, ammette la richiesta di iscrizione presso le autorità competenti per soggiorni di durata superiore a tre mesi e che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 30 del 2007, di recepimento della stessa direttiva, stabilisce che al cittadino comunitario che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi si applicano le disposizioni in materia di anagrafe dei residenti.

            Ciò premesso, a suo avviso, la violazione dell’obbligo di iscrizione anagrafica, insieme all’assenza dei requisiti per il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, dovrebbe essere considerato motivo imperativo di pubblica sicurezza.

            Per quanto riguarda la proposta di una dichiarazione di presenza, ricorda che tale ipotesi è prevista dall’articolo 5, comma 5, della direttiva, che tuttavia non prescrive la natura facoltativa dell’atto ma solo la fissazione di un termine ragionevole e non discriminatorio. La dichiarazione di presenza, tuttavia, a differenza dell’iscrizione anagrafica, non consentirebbe allo Stato di acquisire importanti informazioni sul cittadino richiedente utili ai fini della sicurezza e rappresenta un arretramento rispetto alle ipotesi fin qui discusse.

            Quanto all’obiezione del relatore, secondo il quale un automatismo che faccia discendere dall’allontanamento disposto da altro Stato membro l’allontanamento anche dall’Italia per motivi imperativi di pubblica sicurezza si configurerebbe come un riconoscimento all’autorità straniera di un potere efficace su tutto il territorio dell’Unione, ritiene che l’argomento sia fondato: si potrebbe individuare, allora, una formulazione alternativa in base alla quale il soggetto allontanato da altro Stato membro ha l’obbligo di dichiarare la presenza, con la conseguenza che in mancanza può essere allontanato coattivamente. A tale riguardo, sottolinea che l’articolo 32 della direttiva ammette la revoca del divieto di ingresso quando per il cittadino comunitario si dimostri che ne sono venute meno le ragioni.

 

            Il senatore MANTOVANO (AN) ritiene che il punto 11 del preambolo della direttiva non sia di ostacolo all’accoglimento dell’emendamento 1.27, in quanto non preclude in assoluto l’avvio di formalità amministrative. Né osterebbero, a suo avviso, le disposizioni dell’articolo 7 (requisiti per il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi) e degli articoli 27 e 15, citati dal relatore. Sottolinea, in proposito, che l’emendamento 1.27 prende in considerazione non già il caso del cittadino che abbia perso i requisiti per il diritto al soggiorno bensì quello di coloro che quei requisiti non li hanno mai posseduti, un profilo che né la direttiva comunitaria né il decreto legislativo di recepimento disciplinano in modo esplicito.

            Infine, con riguardo alla confermata ammissibilità degli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, ricorda di non aver presentato proposte incidenti su materie oggetto di altre direttive: vista l’ampiezza della valutazione sull’ammissibilità, chiede la riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti.

 

            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) sottolinea la specificità del problema che affronta il Paese a seguito del massiccio afflusso di cittadini comunitari di etnia Rom. A suo avviso è indispensabile prevedere l’obbligo di iscrizione anagrafica ai fini del diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.

 

            Il relatore SINISI (Ulivo) ritiene di poter accogliere la proposta di stabilire l’obbligo di iscrizione anagrafica ai fini del soggiorno per più di tre mesi. Al contrario, ritiene non ammissibile, per i limiti posti dalla direttiva, l’individuazione di un motivo imperativo di pubblica sicurezza nella violazione dell’obbligo di iscrizione.

 

            Il senatore MAFFIOLI (UDC) ricorda le proteste dei sindaci di molte città italiane per l’impossibilità di negare l’iscrizione anagrafica anche quando i richiedenti non dispongano di una dimora adeguata. A suo avviso, è possibile una soluzione giuridica che si ispiri a un’interpretazione più ampia della direttiva, in modo da fornire una risposta ai problemi derivanti dal massiccio afflusso di cittadini europei di etnia Rom.

 

            Il sottosegretario Marcella LUCIDI ricorda che l’attenzione del Governo al dibattito in corso non è pregiudizialmente difensiva di tutte le norme del decreto-legge, anche perché alcune delle preoccupazioni sollevate sono condivise dal Governo, come testimoniano le recenti dichiarazioni del ministro Amato.

            Ricorda che la legislazione anagrafica ha il fine di fotografare la popolazione residente e prescinde dal tipo di dimora in cui le persone si stabiliscono; la dichiarazione di presenza, invece, consentirebbe di conoscere quanti e quali sono i cittadini comunitari nel territorio nazionale: far conseguire alla mancata iscrizione anagrafica l’allontanamento del cittadino comunitario costituirebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, per i quali sono previste solo sanzioni pecuniarie. Ricorda, inoltre, che l’articolo 8 della direttiva (formalità amministrative per i cittadini dell’Unione) non reca le condizioni indicate nel precedente articolo 7 relativo al diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.

            All’ipotesi di cui all’emendamento 1.27 è di ostacolo, a suo avviso, l’articolo 8 della direttiva che, al comma 2, chiarisce che l’inadempimento dell’obbligo di iscrizione può comportare sì sanzioni ma proporzionate e non discriminatorie.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 13,40.