SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XV LEGISLATURA ------

260a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2007

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Presidenza del vice presidente CAPRILI,

indi del vice presidente CALDEROLI

e del vice presidente BACCINI

 

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

 

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RESOCONTO SOMMARIO

 

Presidenza del vice presidente CAPRILI

 

La seduta inizia alle ore 16,33.

Sul processo verbale

DE PETRIS, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 29 novembre.

STIFFONI (LNP). Chiede che il processo verbale sia votato previa verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Esperita la verifica, avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

 

La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 17.

 

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Paolo FRANCO (LNP), è approvato il processo verbale della seduta pomeridiana del 29 novembre.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,02 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per lo svolgimento e la risposta scritta a interrogazioni

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). La realizzazione di nuove centrali termoelettriche a turbogas nel quartiere San Giovanni di Napoli e a Modugno in provincia di Bari, addirittura senza neppure rispettare le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, mette a grave rischio l'ambiente e la salute dei cittadini, come accertato anche da autorevoli organismi internazionali. Anticipa pertanto la presentazione di un'interrogazione al riguardo e sollecita la risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo inerenti altri siti inquinanti.

GRAMAZIO (AN). Con riferimento alla manifestazione davanti a Montecitorio dei metronotte dell'Istituto vigilanza Urbe, sollecita la risposta all'interrogazione presentata in ordine alle soluzioni che si intendono adottare per far fronte alla grave situazione debitoria dell'ente morale da cui essi dipendono, l'Associazione nazionale reduci e combattenti, posto che la proposta di sciogliere il corpo e di costituire cooperative non appare accettabile. (Applausi del senatore Valentino).

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà presso il Governo sulla base delle sollecitazioni svolte.

Richiamo al Regolamento

MANZIONE (Misto). Denuncia i tentativi in atto di sottrarre il dibattito sulla legge elettorale dall'alveo proprio di discussione rappresentato dalla sede parlamentare, come traspare dagli incontri intervenuti tra il leader del Partito democratico Veltroni e rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche, e invita la Presidenza, sulla base delle facoltà regolamentari ad essa attribuite, a vigilare e ad assumere le opportune iniziative.

BIANCO (PD-Ulivo). L'ufficio di Presidenza della 1° Commissione ha deciso che la discussione sui disegni di legge di riforma della legge elettorale proseguirà la prossima settimana. Rivolge al Ministro dell'interno e alla magistratura e alle Forze dell'ordine l'apprezzamento per la brillante azione antimafia condotta a Catania che ha portato all'arresto di 70 persone. (Applausi dai Gruppi PD-Ulivo, FI e UDC).

PRESIDENTE. Concordando sulla necessità di ribadire la centralità del Parlamento nella discussione della riforma della legge elettorale, rileva che la materia resta comunque oggetto di libero dibattito politico al di fuori delle Aule del Parlamento. La dichiarazione resa dal senatore Bianco assicura circa la prosecuzione del regolare iter in Commissione.

Per comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla situazione della RAI

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). La notizia che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Ministro dell'economia contro la sentenza del TAR del Lazio che ha reintegrato nel consiglio di amministrazione della RAI il consigliere Petroni conferma l'illegittimità della revoca allora operata e pertanto il ministro Padoa-Schioppa dovrebbe riferire in Aula quanto meno per assumersi le proprie responsabilità. (Applausi dal Gruppo FI).

GALLI (LNP). Chiede che il Ministro dell'economia riferisca in Aula sulla conclusione della vicenda che ha interessato il consigliere Petroni, anche per assumersi le responsabilità in ordine all'esborso economico ai danni dello Stato che la vicenda ha comportato. Il Ministro potrebbe utilizzare tale occasione per esprimere valutazioni in ordine alle previsioni al ribasso delle stime di crescita dell'economia nazionale nonché circa l'aumento dell'inflazione. (Applausi dei senatori Scarpa Bonazza Buora e Giulio Marini).

BUTTI (AN). Ritiene indispensabile un dibattito sul futuro della RAI, anche in ragione dell'avvio della discussione del disegno di legge di riforma, e pertanto auspica che i ministri Gentiloni e Padoa-Schioppa riferiscano in Aula.

STORACE (Misto-LD). Alla luce della conferma dell'illegittimità della rimozione del consigliere Petroni, è necessario un nuovo dibattito sulla RAI alla presenza del Ministro dell'economia. Ne sollecita pertanto lo svolgimento invitando nel contempo la Presidenza ad attivarsi per assicurare il rispetto dei compiti istituzionali da parte del Ministro Padoa-Schioppa, che preferisce partecipare a trasmissioni televisive rilasciando preoccuparti dichiarazioni sul futuro della RAI anziché partecipare all'audizione richiesta dalla Commissione di vigilanza.

BUTTIGLIONE (UDC). La vicenda del consigliere Petroni e il comportamento nei confronti della Commissione di vigilanza, mostrano il disprezzo del Ministro dell'economia nei confronti del Parlamento. Chiede che il ministro Padoa-Schioppa riferisca in Aula anche in ordine alle modalità con cui intende riparare ai danni arrecati.

PRESIDENTE. La Presidenza terrà in opportuna considerazione la richiesta pervenuta da numerosi rappresentanti di Gruppi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 29 novembre ha avuto inizio la discussione generale.

DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Stante la complessità della materia sarebbe stato preferibile affrontare la questione dell'allontanamento dal territorio di cittadini comunitari all'interno del pacchetto sicurezza e non con un provvedimento d'urgenza dettato dall'ondata di sdegno seguita all'omicidio Reggiani. Occorre infatti armonizzare, in materia di sicurezza, l'aspetto della repressione con le ineludibili esigenze di tutela delle libertà personali. Il decreto-legge va pertanto modificato per renderlo conforme al dettato costituzionale, alla normative europee e allo stesso spirito comunitario che prevede il contemperamento dei principi di libertà, giustizia e sicurezza. Per tali motivi occorre evitare che le limitazioni al diritto di libera circolazione avvengano sulla base di discrezionalità operando una specificazione tassativa delle fattispecie soggette alla sanzione dell'espulsione, nonché prevedendo il controllo giudirisdizionale da parte di un magistrato ordinario. Nel contempo, occorre ridurre le forme di detenzione amministrativa in particolare nei centri di permanenza temporanea, per la cui soppressione Rifondazione comunista si batte da tempo. (Applausi dai Gruppi RC-SE e PD-Ulivo. Congratulazioni).

PASTORE (FI). Il tema della sicurezza è di rilievo nazionale e pertanto va affrontato dalle forze politiche attraverso un confronto al di là degli steccati ideologici, nella consapevolezza della diffusione degli episodi di violenza e della conseguente percezione di insicurezza che si registra tra i cittadini di tutti i ceti sociali. Gli interventi finora adottati dal Governo hanno dato la percezione di un affievolimento dei livelli di sicurezza, come avvenuto con lo scardinamento della Bossi-Fini, o sono tradivi come nel caso del pacchetto sicurezza e del decreto-legge in esame, stante l'assenzadi misure tese ad una preventiva limitazione nell'ingresso sul territorio. Nel merito del testo in esame, il Governo è stato condizionato dalle istanze lassiste e buoniste della sinistra radicale e pertanto le misure risultano scarsamente incisive.

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). La presenza sempre più massiccia di stranieri nel nostro Paese è un portato della società globalizzata, che impone di essere governata senza ricorrere alla politica della paura, bensì attraverso strumenti volti ad attenuare le tensioni e a favorire l'integrazione e la convivenza pacifica. Allo stesso tempo il Governo deve però promuovere una politica atta a garantire una maggiore sicurezza, dal momento che l'esposizione dei cittadini al rischio criminalità è un dato reale e diffuso in molte città italiane, specie nei quartieri popolari. In tale ottica non è affatto censurabile che il Governo, sull'onda di un evento criminoso grave ed efferato, sia intervenuto varando norme urgenti le quali, lungi dal calpestare arbitrariamente diritti e libertà individuali, disciplinano l'allontanamento dei cittadini comunitari in un quadro fortemente garantista e rispettoso della direttiva 2004/38/CE. Auspica lo svolgimento in Aula di un confronto aperto e non pregiudiziale, tale da consentire di apportare dei miglioramenti al provvedimento, specie con riguardo alla disciplina della fattispecie dell'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, che andrebbe meglio specificata e resa più stringente nei suoi connotati. Infine, con riferimento all'allontanamento per mancanza delle condizioni che legittimano il soggiorno, osserva che la disciplina apprestata, pur spingendosi al limite della direttiva europea, non contraddice il principio della libera circolazione delle persone. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

AMATO, ministro dell'interno. Auspica che il dibattito in Senato possa costituire l'occasione per apportare modifiche al provvedimento le quali, nei limiti tracciati dalla Costituzione e dalla direttiva europea del 2004, esprimano orientamenti comuni e condivisi. Il decreto-legge in esame, il quale ricalca peraltro il testo di un disegno di legge precedentemente approvato dal Consiglio dei ministri, è stato adottato dopo un grave atto di sangue verificatosi a Roma, ma con esso il Governo non ha inteso cedere all'emotività suscitata dall'evento, bensì prevenire reazioni xenofobe che stavano prendendo piede in diverse zone del Paese, isolando e colpendo i soggetti pericolosi e mettendo così i cittadini nella condizione di fare la necessaria distinzione tra stranieri onesti e criminali. Finalità del provvedimento non è infatti stata quella di giungere ad una inconcepibile ed inaccettabile deportazione di migliaia di cittadini comunitari, ma di colpire soggetti pericolosi per la civile convivenza sulla base di comportamenti specifici. A tal fine si sono specificate e meglio definite le motivazioni e le modalità dell'allontanamento di cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 30 del 2007, superando l'attribuzione del relativo potere al solo Ministro dell'interno, investendo in via prevalente il prefetto della tutela della sicurezza pubblica e prevedendo l'ipotesi dell'espulsione per motivi imperativi, immediatamente eseguibile dopo la convalida giudiziaria. Il provvedimento si scontra peraltro con alcuni limiti insiti nella direttiva 2004/38/CE, i quali, come anche convenuto nel corso di un incontro con esponenti del Governo francese, andrebbero rimossi, consentendo ad esempio agli Stati membri di fissare il divieto di rientro per coloro che sono stati allontanati per insufficienza dei mezzi di sussistenza. Allo stesso modo, andrebbe attribuito ai prefetti di ciascun Paese un ruolo di accertamento valido sull'intero territorio dell'Unione, tale da rendere eseguibile in Italia un provvedimento di espulsione adottato in un altro Paese. Il provvedimento potrebbe essere migliorato prevedendo una fattispecie di presunzione con riguardo alla data di ingresso del cittadino comunitario nel territorio nazionale nell'ipotesi in cui il soggetto non presenti alcuna dichiarazione, così come andrebbe meglio specificata la fattispecie dell'allontanamento per carenza dei mezzi di sussistenza, ponendo una maggiore attenzione al caso in cui la sussistenza dello straniero sia garantita attraverso mezzi illeciti. Condivisibile sarebbe inoltre un intervento sul testo volto a stabilire la cessazione dell'iscrizione anagrafica nel caso di allontanamento e andrebbero altresì resi più stringenti i criteri connessi all'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Nel ritenere irragionevole e priva di fondamento l'attribuzione del potere di convalida dei provvedimenti di esecuzione immediata dell'allontanamento ai giudici di pace, conclude rilevando che le risorse disponibili nel bilancio dello Stato sono tali da garantire la piena copertura del provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo e del senatore Biondi).

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti (v. Resoconto stenografico).

PALMA (FI). Chiede al Ministro di specificare quali sono le «strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea» indicate dall'emendamento 1.305, presentato dal Governo.

MANTOVANO (AN). Si associa alla richiesta del senatore Palma e chiede inoltre maggiori ragguagli sul sintetico parere espresso dalla 5a Commissione che, pur accordando il proprio nulla osta al testo, osserva che i dati contenuti nella relazione tecnica pongono una questione di rispetto delle vigenti regole di costruzione del bilancio.

VALPIANA (RC-SE). Le dichiarazioni espresse in occasione della discussione su una delibera in materia migratoria da un consigliere comunale leghista di Treviso, secondo cui è auspicabile che gli extracomunitari che arrecano danni ai cittadini italiani siano trattati con metodi nazisti, dovrebbero indurre il Ministro dell'interno ed il Parlamento ad assumere decisioni tali da emarginare simili istanze, indegne di un Paese civile. (Applausi dal Gruppo RC-SE e PD-Ulivo).

CASTELLI (LNP). Le parole citate dalla senatrice Valpiana vanno certamente considerate al di sopra delle righe, ma manifestano l'esasperazione dei cittadini del Nord-Est che hanno visto commettere crimini efferati da parte di alcuni immigrati, senza che le istituzioni nazionali abbiano dimostrato un'adeguata e pronta reazione, com'è accaduto invece quando analoghi crimini si sono verificati nella città di Roma. (Applausi dal Gruppo LNP).

STORACE (Misto-LD). Invita la Presidenza a sollecitare la risposta del Governo sulle richieste di chiarimento avanzate da senatori dell'opposizione in merito all'emendamento 1.305 e alle osservazioni contenute nel parere della 5a Commissione.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere contrario all'ordine del giorno G100, favorevole agli ordini del giorno G101 e G102, qualora dal primo periodo del dispositivo venga espunto l'inciso «preservandole da un lato, ma impedendo che le stesse possano nuocere», riferito alle diversità storico culturali dei diversi Paesi europei, e qualora venga sostituita, nel terzo periodo del dispositivo, la parola «espulsione» con il termine «allontanamento». Infine, accoglie l'ordine del giorno G103 come raccomandazione.

PIROVANO (LNP). Chiede la votazione mediante procedimento elettronico dell'ordine del giorno G100, dal momento che i preoccupanti dati sulla crescita dell'immigrazione in Italia giustificano le richieste ivi formulate di ritirare il disegno di legge governativo Amato-Ferrero, che causerebbe un ulteriore incremento del numero di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale, e di dare piena attuazione alla normativa attualmente vigente.

MALAN (FI). Voterà a favore dell'ordine del giorno, dal momento che non avrebbe senso discutere del disegno di legge in esame e delle modalità di espulsione di poche decine di soggetti pericolosi per l'ordine pubblico, senza provvedere contestualmente al ritiro di un disegno di legge che allarga notevolmente le maglie della disciplina migratoria italiana, aumenta irragionevolmente le quote di immigrazione e consente di permanere in Italia per un lungo periodo anche agli stranieri che non dispongono di un lavoro.

STORACE (Misto-LD). I dati citati dall'ordine del giorno evidenziano l'insostenibilità dell'attuale fenomeno migratorio in Italia e la necessità di provvedere al ritiro del cosiddetto disegno di legge Amato-Ferrero che aggraverebbe la situazione attuale. (Applausi dal Gruppo Misto-LD).

MANTOVANO (AN). Il disegno di legge delega sulla modifica della disciplina dell'immigrazione, che l'ordine del giorno chiede meritoriamente di ritirare, contrasta con i principi cardine posti dall'Unione europea, dal momento che consente la permanenza in Italia anche a chi non ha un contratto di lavoro, non rende effettive le espulsioni, prevedendo un debole meccanismo fondato su una sorta di adesione volontaria all'invito di allontanarsi dal territorio nazionale, e impedisce una verifica attenta della regolarità degli ingressi attraverso le ambasciate e i consolati. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Losurdo).

D'ONOFRIO (UDC). Chiede al Governo e al relatore di chiarire se il decreto-legge in esame costituisce una sostanziale modifica del cosiddetto disegno di legge Amato-Ferrero, che andrebbe dunque ritirato, oppure se agisce nel solco di tale provvedimento: in tale seconda ipotesi sarebbe vano qualsiasi tentativo di intesa con l'opposizione. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Malan).

SINISI (PD-Ulivo). Concorda con la decisione del Governo di non accogliere l'ordine del giorno, che invita il Governo a privarsi della possibilità di esprimere attraverso un provvedimento normativo la propria politica in materia di immigrazione.

SANTINI (DCA-PRI-MPA). Sono palesi le differenze tra i principi posti dalle direttive europee in materia e la trasposizione normativa compiuta dai provvedimenti proposti dall'attuale Esecutivo, che ne forniscono un'interpretazione distorta e un'applicazione travisata ed inefficace, adottando un approccio limitato al solo aspetto della pubblica sicurezza da cui, per giunta, potrebbero derivare numerosi ricorsi giurisdizionali in sede europea. Dopo aver chiesto al Ministro lumi sull'utilizzo dei fondi europei disposti a favore dei Paesi di provenienza per contrastare i flussi più rilevanti di immigrazione clandestina, dichiara il voto favorevole sull'ordine del giorno e sottolinea i possibili effetti negativi del disegno di legge Amato-Ferrero. (Applausi della senatrice Burani Procaccini).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PIROVANO (LNP), il Senato respinge l'ordine del giorno G100.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Accetta le modifiche proposte dal Governo all'ordine del giorno G102. (v. Allegato A).

 

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G101 e G102 (testo 2), accolti dal Governo, non vengono posti in votazione.

PIROVANO (LNP). È offensivo che il Governo accolga solo come raccomandazione l'ordine del giorno G103, che chiede di dotare le Forze di polizia di mezzi adeguati per svolgere il proprio compito, con particolare riferimento al carburante e agli automezzi delle pattuglie. Chiede la votazione mediante procedimento elettronico all'ordine del giorno, che sottoscrive. (Applausi dal Gruppo LNP).

MANTOVANO (AN). Dalla scarsità delle risorse destinate al carburante ed alla manutenzione degli automezzi delle Forze di polizia, risorse che sono state dimezzate dalla scorsa legge finanziaria e che riceveranno un' ulteriore riduzione da quella in corso di discussione, deriva il mancato utilizzo di un numero cospicuo di veicoli, come testimoniato dai dati forniti dallo stesso Ministero dell'interno. Dunque l'ordine del giorno, che invita ad affrontare un problema reale e concreto, non può che ricevere l'assenso di tutti i componenti del Senato. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

BIANCO (PD-Ulivo). Invita il Governo a rettificare in senso positivo il parere sull'ordine del giorno G103.

 

LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno. Accoglie l'invito.

 

PIROVANO (LNP). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

MALAN (FI). Dichiara voto favorevole all'ordine del giorno e ricorda che nella scorsa legislatura i tagli alla spesa pubblica non hanno mai riguardato il comparto della sicurezza.

D'ONOFRIO (UDC). Il Governo, e in modo particolare il Ministro dell'interno, non dovrebbe avere alcuna esitazione nell'accogliere un ordine del giorno che impegna a garantire la piena funzionalità dei mezzi a disposizione delle Forze dell'ordine. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

STORACE (Misto-LD). Garantire alle Forze dell'ordine le risorse necessarie all'esercizio delle proprie funzioni dovrebbe essere un'ovvietà. Il Ministro dell'economia dovrebbe assicurare lo stanziamento di fondi adeguati nell'ambito della manovra finanziaria ora all'esame della Camera dei deputati. (Applausi dai Gruppi Misto-LD e AN).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PIROVANO (LNP), il Senato approva l'ordine del giorno G103.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al programma dei lavori per il mese di dicembre ed al calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 13 dicembre. (v. Resoconto stenografico).

Sull'ordine dei lavori

SCHIFANI (FI). In considerazione dell'esigua differenza numerica tra maggioranza ed opposizione e dell'importanza del voto di ogni senatore per l'assunzione di decisioni particolarmente rilevanti per l'opinione pubblica, affinché la presenza di un Vice Presidente al banco della Presidenza non danneggi di volta in volta uno dei due schieramenti, chiede che al momento del passaggio alle votazioni la seduta sia presieduta dal presidente Marini. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

PRESIDENTE. I turni di Presidenza sono assegnati in modo casuale. Per non alterare in alcun modo i rapporti tra maggioranza e opposizione, ha proposto in Conferenza dei Presidenti di Gruppo di prevedere per i Vice Presidenti la non partecipazione al voto o la possibilità di votare mentre presiedono l'Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1872

MORANDO (PD-Ulivo). Ribadisce il parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo. La relazione tecnica garantisce la copertura finanziaria del provvedimento e tuttavia il parere segnala che, sotto il profilo della correttezza contabile, sarebbe stato più corretto registrare, in sede di predisposizione del bilancio a legislazione vigente, il mutamento intervenuto con l'ingresso della Romania nell'Unione europea, distinguendo, nell'apposita unità previsionale di base, la quota di risorse destinata all'allontanamento dei cittadini comunitari da quella destinata all'allontanamento dei cittadini non comunitari.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

 

PASTORE (FI). Illustrando l'emendamento 1.27, si dichiara disponibile a ritirare i commi 01 e 04, recepiti dall'emendamento 1.302 del Governo. Insiste invece sull'opportunità di prevedere, per la tutela della pubblica sicurezza, l'obbligo di iscrizione all'anagrafe dopo i primi tre mesi di soggiorno in Italia e l'allontanamento immediato in caso di mancato adempimento.

 

Presidenza del vice presidente BACCINI

 

PIROVANO (LNP). Illustra l'emendamento 1.200 (testo 2) sottolineando che la disponibilità di una dimora dignitosa deve essere condizione della possibilità di residenza e, in prospettiva futura, fondamento della cittadinanza. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

AMATO, ministro dell'interno. Il problema posto dal senatore Pastore può essere risolto soltanto modificando la direttiva europea, che impone di tenere distinti l'espulsione per motivi di pubblica sicurezza e l'allontanamento per violazione di obblighi connessi alla presenza sul territorio. Illustrando l'emendamento 1.300 sottolinea che la dichiarazione di presenza, congegnata in modo da esentare i turisti, è richiesta allo scopo di conferire una data certa all'ingresso e ribadisce che l'iscrizione all'anagrafe non risponde a motivi di pubblica sicurezza, ma garantisce la certezza dei rapporti giuridici.

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

PALMA (FI). In relazione all'emendamento 1.305, chiede al Governo di precisare quali siano le strutture, già destinate per legge alla permanenza temporanea, nelle quali il questore può disporre il trattenimento.

 

BACCINI (UDC). Per rendere concreta ed effettiva la scelta di considerare prioritaria la sicurezza dei cittadini, è necessario dotare le Forze di polizia di mezzi adeguati a svolgere attività investigativa e ad eseguire i provvedimenti di espulsione. L'emendamento 1.26 prevede perciò l'istituzione di un Fondo speciale. (Applausi dal Gruppo UDC).

 

CASSON (PD-Ulivo). L'emendamento 1.208 propone una formulazione sostitutiva del comma 4 in materia di ricorso contro i provvedimenti di allontanamento prevedendo in particolare che debba essere presentato al tribunale in composizione monocratica.

 

THALER AUSSERHOFER (Aut). L'emendamento 1.300/4 è inteso a rendere obbligatoria e non facoltativa la dichiarazione alle Autorità di pubblica sicurezza circa la presenza sul territorio. Peraltro, esiste già un obbligo di dichiarare la presenza negli alberghi da parte degli operatori e pertanto non si tratta di un aggravio che determina disagio per i turisti.

 

STORACE (Misto-LD). Il Governo deve chiarire quali siano le strutture già destinate alla permanenza temporanea in cui disporre il trattenimento della persona da allontanare.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.30 è stato ritirato.

 

LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno. Invita ad approvare gli emendamenti 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304 (del quale precisa il testo) e 1.305, del Governo. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.300/6 (di cui propone una modifica), 1.41, 1.12, 1.15 (di cui propone una modifica), 1.206, 1.50 (di cui propone una modifica), 1.20, 1.18, 1.19, 1.46 (di cui propone una modifica), 1.52 (anche in tal caso se modificato), 1.53, 1.0.200 e 1.0.201, identico all'1.0.5, (se modificato). (v. Resoconto stenografico). E' inoltre favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G1.103. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.300/1, 1.300/2, 1.300/3, 1.300/4, 1.300/5 e 1.300/7 e invita al ritiro dei restanti emendamenti.

 

D'ONOFRIO (UDC). La rappresentate del Governo dovrebbe precisare il senso dei numerosi inviti al ritiro.

 

PRESIDENTE. Gli inviti al ritiro sono da intendersi nel senso che, altrimenti, il parere è contrario.

 

MANTOVANO (AN). Anticipa una richiesta di chiarimenti sul parere espresso dal Governo sugli emendamenti.

 

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

GARRAFFA (PD-Ulivo). Sollecita la risposta all'interrogazione 3-01090 inerente una gara telematica della CONSIP inerente la fornitura di una servizio sostitutivo di buoni pasto al personale delle pubbliche amministrazioni.

Sulle dichiarazioni di un consigliere comunale di Treviso

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). La Presidenza di turno dovrebbe esprimere parole di condanna circa le dichiarazioni rese da un esponente istituzionale e riportate nel dibattito dalla senatrice Valpiana in cui si evocano rappresaglie nei confronti degli immigrati qualora si verifichino fatti criminosi.

PRESIDENTE. La Presidenza non ha espresso giudizi in quanto venivano riferite parole pronunciate in altra sede; sarebbe invece intervenuta qualora le stesse fossero state pronunciate da un senatore.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

 

La seduta termina alle ore 20,05.

  

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CAPRILI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

 

DE PETRIS, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 29 novembre.

 

Sul processo verbale

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 17).

 

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

  

Verifica del numero legale

 

FRANCO Paolo (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione sul processo verbale

 

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 17,02).

Onorevoli colleghi, sono state avanzate alcune richieste di intervenire. Pregherei i colleghi, se possibile, di farlo alla fine della seduta, altrimenti, darò la parola a chi la chiederà per due minuti, come ormai è prassi.

 

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Signor Presidente, intervengo molto brevemente, cogliendo l'occasione della presenza del Ministro dell'interno. Il nostro Paese ha svolto una meritoria opera di sostegno per ottenere un voto dell'ONU per la moratoria sulla pena di morte. Ebbene, nei giorni scorsi ho visitato il quartiere San Giovanni di Napoli e mi chiedo perché, con l'autorizzazione a realizzare un impianto a turbogas, si sia deciso di applicare la pena di morte ad un imprecisato numero di abitanti di quella città, senza nemmeno applicare una parvenza di tutela della salute rappresentata dalle procedure obbligatorie di valutazione di impatto ambientale. Sono lavori illegittimi e in violazione ad ogni elementare regola di tutela della salute dei cittadini. Lo stesso avviene a Modugno, dove gli stessi enti locali rinunciano a verificare l'osservanza delle pur labili disposizioni da essi emanate.

Quello dei turbogas è un business osceno, che l'Organizzazione mondiale della sanità, pur fermandosi alle PM10 (e quindi non calcolando il devastante impatto delle nanopolveri) stabilisce portatore di morti, malattie invalidanti e danni permanenti al sistema cardiovascolare, alle vie respiratorie ed all'apparato digerente.

Ho già presentato, in data 16 maggio, l'interrogazione 4-01965 sull'acciaieria ILVA di Taranto, che immette in atmosfera il 90,3 per cento delle tossine di tutta l'industria nazionale; il 17 ottobre ho presentato l'interrogazione 4-02841 sulla centrale a carbone di Civitavecchia; ho poi presentato l'interrogazione 3-01095 su Modugno ed oggi stesso presenterò quella su San Giovanni di Napoli. I tempi delle risposte, però, sono lunghissimi e diventano ancora più lunghi quando di mezzo c'è la vita delle persone. Mi rivolgo pertanto alla Presidenza... (Il microfono si disattiva automaticamente).

 

PRESIDENTE. Senatore Rossi, sarà nostra cura sollecitare le interrogazioni a cui lei ha fatto riferimento. Termini il suo intervento.

 

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Mi rivolgo a lei, e per suo tramite alla seconda carica dello Stato, perché mi auguro voglia far sentire la sua autorevole voce. Non vorrei che, a causa delle protezioni politiche delle numerose società coinvolte nel grande affare delle turbogas, risultasse inutile una soluzione democratica.

GRAMAZIO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GRAMAZIO (AN). Signor Presidente, questa mattina, davanti al Parlamento, sono avvenuti piccoli incidenti dovuti ad una manifestazione del Corpo dei vigili dell'Urbe, che sono parte integrante dell'Unione nazionale combattenti e reduci, ente morale. Sta avvenendo qualcosa che passa sotto silenzio.

Questi vigilanti si trovano in una condizione molto grave, dovuta a una situazione debitoria dell'ente morale. La proposta che è stata fatta ai vigilanti è di sciogliere il proprio corpo e confluire in alcune cooperative.

Vorrei ricordare ai colleghi che il vigilante dell'«Istituto di vigilanza Urbe» è entrato un po' nella storia dei cittadini romani, non tanto dal 1934, quando esso fu costituito, ma con un film, «Un americano a Roma», che parla del vigilante in bicicletta che va a verificare quali potrebbero essere i negozi da sorvegliare.

Questa mattina, grazie all'impegno di alcuni parlamentari, in particolare del sottoscritto e dell'onorevole Giro, è stato impedito che gli incidenti fossero più gravi. Per ore, a partire dalle ore 9, questi rappresentanti hanno chiesto di essere accolti a Palazzo Chigi, incontrando il silenzio totale fino alle ore 14.

A tale ora è stato finalmente il permesso a una delegazione di rappresentanti sindacali di incontrare alcuni funzionari di Palazzo Chigi. Nei prossimi giorni è stata data assicurazione che questi sindacati saranno chiamati a un tavolo tecnico.

È qui presente il Ministro dell'interno, che sa perfettamente quale valore hanno i vigilanti in una città come Roma, dove le forze dell'ordine non riescono ad avere gli uomini sufficienti per fare vigilanza. Vista la necessità di sorveglianza nella città di Roma, chiedo che l'interrogazione parlamentare che affronta tale argomento, di cui sono primo firmatario, possa essere messa urgentemente all'ordine del giorno, richiamando la responsabilità del Governo per quanto potrà accadere nei prossimi giorni. (Applausi del senatore Valentino).

PRESIDENTE. Senatore, la Presidenza prende atto della sua richiesta.

 

Richiamo al Regolamento

MANZIONE (Misto). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Misto). Il presidente della Camera Bertinotti ebbe modo di affermare che l'antipolitica occupa i vuoti lasciati dalla cattiva politica. Secondo me, aveva perfettamente ragione, perché le inefficienze di un sistema provocano sempre la nascita di anticorpi, che non sempre risultano benefici.

Se questo principio, Presidente, volessimo poi applicarlo a ciò che sta accadendo oggi sulla riforma della legge elettorale, ne ricaveremmo la triste conclusione che le istituzioni non esistono più e che pertanto la supplenza esterna deve essere accettata purtroppo come un effetto fisiologico.

Presidente, sarò ancora più chiaro. Un uomo chiamato Walter, che pur non sedendo in Parlamento pensa di essere l'imperatore di una Roma d'altri tempi, ha deciso di sostituirsi alle istituzioni e, dall'esterno, ha unilateralmente scelto di dettare i tempi e di decidere il merito delle questioni che poi il Parlamento dovrà limitarsi a ratificare.

Egli ha incontrato i Presidenti delle Assemblee, ha visto le delegazioni dei partiti, ha informato nottetempo il Governo e ha deciso la linea che comunicherà ai responsabili delle Commissioni parlamentari: tutto rigorosamente fuori dalle istituzioni.

Presidente, essendo il mio intervento un richiamo al Regolamento, e precisamente all'articolo 8, le chiedo ancora un minuto.

I Gruppi parlamentari sono stati commissariati, le Commissioni parlamentari sono state sospese, i vertici di Camera e Senato sono stati spogliati di ogni prerogativa di coordinamento dell'azione istituzionale ed il Governo è stato privato di ogni possibilità di mediazione.

Insomma, le istituzioni sono state svuotate e saccheggiate in nome di un plebiscitarismo fasullo che in Italia non ha mai prodotto nulla di buono. La sovranità del Parlamento è stata violata proprio rispetto alla sua più alta funzione, quella legislativa, e rispetto alla materia più delicata e sensibile, quella elettorale.

Per quanto riguarda il mio richiamo all'articolo 8 del Regolamento, spero che qualcuno di noi si ricordi che quando le istituzioni sono sotto tutela, è la democrazia che appare malata e rischia di morire; è la sovranità popolare che viene sospesa.

Illustri colleghi, ritengo sommessamente che non possiamo continuare così e lei, signor Presidente, che a norma della Costituzione e dell'articolo 8 del nostro Regolamento rappresenta tutti noi, non può rimanere silente. Aspetto una sua parola al riguardo.

BIANCO (PD-Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD-Ulivo). Signor Presidente, ho ascoltato con il consueto interesse le considerazioni svolte dal collega Manzione, ma devo informarlo che la rappresentazione che ha fornito non corrisponde affatto alla realtà.

La Commissione affari costituzionali del Senato - e, quindi, la sede istituzionale (l'Ufficio di Presidenza) - oggi si è riunita e ha lavorato per la programmazione dei lavori relativamente all'esame dei disegni di legge di riforma elettorale. Tali disegni di legge, quindi, vengono esaminati innanzi tutto nelle sedi istituzionali: poi se ne discute anche tra le forze politiche, nessuno lo può impedire.

Signor Presidente, colgo l'occasione della presenza del ministro dell'interno Giuliano Amato per formulare le mie congratulazioni a lui, oggi, alla magistratura catanese ed ai Carabinieri, che questa mattina hanno condotto una brillantissima operazione, che ha portato all'arresto di oltre 70 pericolosi criminali in una realtà - quella siciliana e, in particolare, catanese - in cui, in questo momento, da parte degli imprenditori è stata portata avanti un'azione di grande coraggio, che ha portato alla denuncia degli estortori. (Applausi dai Gruppi PD-Ulivo, FI e UDC).

La risposta da parte dello Stato è stata immediata e forte: una volta tanto, abbiamo ricevuto una notizia positiva; complimenti, signor Ministro.

 

Per comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze
in ordine alla situazione della RAI

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Due minuti saranno più che sufficienti, signor Presidente, per informare i colleghi che ancora non lo sanno che oggi il Consiglio di Stato ha dato torto al ministro dell'economia Tommaso Padoa Schioppa in merito al suo ricorso contro la sentenza che ha reintegrato il consigliere di amministrazione RAI Angelo Maria Petroni, illegittimamente estromesso dal Governo e dal Ministro dell'economia. (Applausi dal Gruppo FI).

Siccome in quest'Aula quel Ministro, che oggi si vede dire dal Consiglio di Stato che la sua è una paccottiglia propagandistica, ha preso in giro il Parlamento, sostenendo dati e notizie false in ordine allo stato di salute dell'azienda sul piano economico, degli ascolti e della sua organizzazione interna, e ha proceduto ad un atto che oggi risulta essere ampiamente illegittimo, come dicono gli organi giurisdizionali di questo Paese, sarebbe il caso, signor Presidente, che quel Ministro tornasse per cospargersi il capo di guano, dopo averlo cosparso sulle istituzioni del Paese.

Mi auguro, pertanto, che sia al più presto convocato in quest'Aula. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Stracquadanio, anche se non è apprezzabile la variazione del proverbio da lei operata.

GALLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GALLI (LNP). Signor Presidente, intervengo velocemente per chiedere che il ministro Padoa-Schioppa venga al più presto in Aula a riferire sulla questione RAI, perché - come abbiamo appreso qualche minuto fa - l'ultimo grado di giudizio, com'era evidente e come tutti avevamo evidenziato nei mesi scorsi, ha dato ragione al consigliere Petroni. La RAI, pertanto, ritorna esattamente al punto di partenza: adesso vorremmo capire come il Ministro intenda risolvere la questione dell'immobilismo della RAI; proprio in questi giorni, infatti, si è saputo che negli ascolti è stata superata anche dalle reti Mediaset.

Venga dunque di nuovo in Aula a spiegarci come mai ci aveva detto di sentirsi così sicuro di essere nel giusto, dimissionando il consigliere Petroni, nonostante tutto il Paese - e non solo noi, ma anche illustri giuristi e giuslavoristi - gli avesse indicato che quanto stava facendo era un'azione quantomeno pericolosa. Visto che è Ministro dell'economia, venga a chiarirci chi pagherà i danni: credo non sfugga a nessuno, infatti, che in questi tre o quattro mesi sono stati pagati due consiglieri al posto di uno e che sia la RAI sia il Ministero hanno dovuto pagare non so quanto per assoldare illustri avvocati affinché seguissero le pratiche. Quindi, nel momento in cui il Paese non ha i soldi per le autostrade, chi pagherà le cose inutili?

Vorremmo che il Ministro, venendo qua, ci spiegasse anche altre cose: poiché trova così tanto tempo per occuparsi della RAI, ci spiegasse magari cosa sta succedendo al Paese, dal momento che il PIL (che doveva essere pari all'1,9 per cento) è stato sottostimato all'1,3 e ormai, a conclusione dell'anno, andrà a finire sotto all'1 per cento. Vorrei poi ci riferisse qualcosa sull'andamento dell'inflazione, che in generale sta aumentando di moltissimo, ma soprattutto per i beni di prima necessità. Abito in Padania, per cui il sabato e la domenica al massimo mangio una pizza: da noi con 15 euro me la cavo; siccome, però, ormai nel Lazio una serata per quattro arriva a costare 1.300 euro, il ministro Padoa-Schioppa ci riferisca un po' anche su questa questione. (Applausi dei senatori Scarpa Bonazza Buora e Marini Giulio).

BUTTI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUTTI (AN). Signor Presidente, la sentenza odierna del Consiglio di Stato è troppo importante per non attirare l'attenzione del Parlamento e, in questo caso, del Senato.

A nome del mio Gruppo, proprio giovedì scorso, quindi qualche giorno fa, avevo pregato il ministro delle comunicazioni Gentiloni di dissociarsi rispetto alla politica proterva e arrogante assunta, fino a quel momento, dal ministro Padoa-Schioppa, relativamente alla questione della revoca del consigliere Petroni. Il ministro Gentiloni, invece, ha ritenuto opportuno proseguire su tale strada e solidarizzare con il ministro Padoa-Schioppa.

Anche il Gruppo di Alleanza Nazionale si associa a quanto dicevano i colleghi: è indispensabile che il ministro delle comunicazioni Gentiloni ed il ministro dell'economia Padoa-Schioppa vengano in Aula a riferire sullo stato attuale - ma soprattutto futuro - della RAI. Non vorremmo sentire, cioè, il ministro Padoa-Schioppa elaborare, durante qualche intervento televisivo, com'è successo, qualche altra profezia (naturalmente poi verificatasi sbagliata), relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato.

Prendo nota, signor Presidente, del fatto che è iniziata qui al Senato, presso la Commissione lavori pubblici, comunicazioni, la discussione del disegno di legge sulla governance della Rai, vale a dire sul cosiddetto disegno di legge Gentiloni. È del tutto evidente che se non otterremo chiarezza e quindi se non riusciremo ad ascoltare i ministri Padoa-Schioppa e Gentiloni su questo importantissimo tema, l'atteggiamento di Alleanza Nazionale sarà estremamente rigido e rigoroso.

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, intervengo sull'argomento, per far mie, anche a nome della componente del movimento politico La Destra, le affermazioni dei colleghi Galli e Butti. Credo che il Senato non possa non chiedere, nella sua globalità, un nuovo dibattito sulla questione RAI. Ma le dico di più, signor Presidente. Credo che la Presidenza del Senato debba muovere dei passi nei confronti del Ministro dell'economia per alcune elementari ragioni. In quest'Aula c'è stato un dibattito molto acceso, con tantissime votazioni che non hanno sortito alcun effetto.

Il Ministro dell'economia è stato convocato, con delibera dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, dall'organismo bicamerale per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - la Commissione Landolfi - e si è ben guardato dall'adempiere ad un dovere costituzionale: è la Costituzione, sono i Regolamenti parlamentari a prevedere che il Governo, se richiesto, ha l'obbligo di partecipare alle sedute. Poi ha partecipato alla fortunatissima e ricchissima trasmissione televisiva della dottoressa Lucia Annunziata, per annunciare la vittoria in sede giudiziaria.

Ebbene, signor Presidente, il ministro Padoa-Schioppa, con la rimozione (illecita: oggi lo possiamo dire) del consigliere Petroni, ha perso sia al TAR che al Consiglio di Stato. Un Ministro che colleziona queste brutte figure dimostra di non conoscere la legge e di non essere adatto al ruolo che ricopre. Per questo solleciterei i colleghi della Casa delle Libertà (se possiamo ancora chiamarla così) a prevedere la presentazione di una mozione di sfiducia individuale. Ma in questo momento credo ci sia necessità di ottenere chiarezza in quest'Aula e prego la Presidenza del Senato di adoperarsi con i suoi buoni uffici affinché la nostra richiesta possa essere esaudita, perché è inaccettabile che la Rai versi ancora in queste condizioni.

BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, la notizia che abbiamo ricevuto è di straordinaria gravità. In questa vicenda il Governo ha mostrato un forte disprezzo per il Parlamento, per la Camera e per il Senato. Ammonito in Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul fatto che il referente del consiglio di amministrazione è la Commissione di vigilanza medesima e non, autonomamente, il Ministro dell'economia, questi ha rifiutato di venire in Commissione a raccoglierne il parere e il consenso.

Inoltre, il Ministro dell'economia ha inventato, per analogia, una norma che gli consentiva di procedere alla sostituzione del consigliere Petroni sulla base del codice civile, quando è noto a tutti che esiste una legge specifica che vincola le nomine del consiglio di amministrazione della Rai ad una procedura complessa, il cui punto di riferimento essenziale è il Parlamento e quindi la Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale - come ha detto una volta la Corte costituzionale - è il vero azionista di riferimento. Nonostante tutto questo, il Ministro dell'economia ha proceduto.

In Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi si sono svolte delle audizioni nel corso delle quali abbiamo ascoltato i migliori costituzionalisti italiani, ma di questo il Ministro non ha voluto tenere conto. Abbiamo chiesto ai Presidenti della Camera e del Senato, con lettera del presidente della Commissione di vigilanza, di sollevare una questione costituzionale di conflitto di competenze e il Ministro dell'economia non ne ha voluto tenere conto. (Richiami del Presidente).

Non si tratta di un incidente di percorso, ma della stigmatizzazione, da parte della magistratura amministrativa, di un comportamento gravemente lesivo delle prerogative del Parlamento. Il Ministro dell'economia (ma anche il Ministro delle comunicazioni) deve venire in Aula per spiegare il proprio comportamento e per far capire in che modo intenda porre rimedio ai gravi danni in tal modo causati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle valutazioni che qui sono state espresse da più di un Gruppo, rispetto alla necessità di valutare le forme con le quali si può porre in essere un dibattito sulle ultime vicende riguardanti il Consiglio d'amministrazione della RAI.

Devo dire al senatore Manzione che la Presidenza del Senato non può che apprezzare le valutazioni che tendono a riportare nell'alveo legittimo e legittimato, cioè il Parlamento, in questo caso il Senato, una discussione delicata ed importante come quella dei sistemi elettorali, di cui liberamente il Parlamento doterà il Paese. Va da sè che nessuno può impedire il libero dibattito politico. L'aspetto fondamentale mi sembra l'abbia sottolineato il Presidente della 1a Commissione: la prossima settimana inizierà, con le modalità previste dal Regolamento e dal lavoro della Commissione, il dibattito sui disegni di legge di riforma elettorale.

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (ore 17,23)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1872.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 29 novembre il senatore Bianco ha riferito sui lavori della 1a Commissione permanente, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Di Lello Finuoli. Ne ha facoltà.

*DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, avremmo preferito che il provvedimento non fosse estrapolato dal pacchetto sicurezza e, anziché presentato attraverso un decreto‑legge con i tempi ristretti previsti per la conversione, avesse seguito la via ordinaria data l'importanza e la complessità del problema che investe un settore molto delicato dei rapporti del nostro Paese con il resto della Comunità.

Ora ci confrontiamo lealmente perché il provvedimento venga reso il più possibile conforme innanzitutto ai dettami della Costituzione e poi alle direttive dell'Unione Europea e in modo precipuo allo spirito comunitario che vorrebbe una Europa spazio di libertà, giustizia e sicurezza - ricordiamo il summit di Tampere nel 1999 - all'interno del quale nessuno di questi tre valori fosse assunto come prevalente sugli altri, dato che appunto non vi è un ordine di priorità ma sola una esigenza imperativa di armonizzazione degli stessi, mentre ci sembra che il fattore sicurezza sempre più vada assumendo caratteri assorbenti e prevalenti.

Le limitazioni al diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione andrebbero innanzitutto specificate - in merito ci auguriamo che alcuni nostri emendamenti vengano accolti e che in questo senso si determini anche il Governo - secondo criteri di tassatività, dato che dalla violazione di norme comportamentali, come quelle indicate dal decreto, deriva una sanzione altamente afflittiva, quale l'espulsione. Vorremmo, cioè, che non ci fosse un criterio vago di interpretazione, ma che la pericolosità fosse attuale e non riferibile magari ad altre espulsioni o ad altre violazioni di legge commesse nel passato chissà dove e chissà quando.

Contemporaneamente andrebbe stabilito che il potere del Ministro dell'interno e dei prefetti - un potere discrezionale - fosse sottoposto ad un giudizio e ad un controllo giurisdizionale di un giudice monocratico ordinario, dovendo quest'ultimo confrontarsi con una normazione tassativa per fattispecie e non con la discrezionalità amministrativa; un giudice ordinario che istituzionalmente è abituato a confrontarsi con le norme e non, come i giudici amministrativi, con la discrezionalità.

Va infine rispettata la dignità delle persone che si trovano sul territorio nazionale, siano esse comunitarie o extracomunitarie, evitando possibilmente forme di detenzione amministrativa nei confronti delle quali siamo fermamente contrari. Quest'ultimo punto andrebbe tenuto molto in considerazione, dato che da anni ci battiamo per l'eliminazione dei CPT e per l'abolizione, appunto, della detenzione amministrativa. Non vorremmo cioè che questo decreto comportasse delle violazioni di legge che potrebbero anche risultare confliggenti con il nostro ruolo all'interno della Comunità Europea, la quale, intesa questa volta come Parlamento europeo, già si è mostrata molto allarmata per la piega che stanno prendendo le questioni dell'espulsione nel nostro Paese.

Lostesso Parlamento si è già espresso contro forme, anche potenziali, di discriminazione razziale che, almeno inizialmente, erano presenti in questo decreto, anche perché, dobbiamo riconoscere, e questo lo hanno sottolineato in molti, che questa urgenza e questa necessità di intervento erano state ritenute insussistenti fino pochi giorni prima e sono poi esplose con l'omicidio della povera signora Reggiani.

Credo che un Paese serio non dovrebbe prendere provvedimenti ad horas, collegati ad un'emergenza. Quanto meno dovrebbe evitare di prendere provvedimenti che, improntati alla generalità dei destinatari, in realtà sembrano poi essere orientati verso i cittadini più poveri dell'Unione Europea, in questo caso verso i rumeni.

Signor Presidente, io sono un non credente, e lo dico senza alcuna forma di autocompiacimento, ma in questo Parlamento ci sono molti cattolici, ai quali voglio ricordare che questi nostrifratelli e sorelle comunitari ed extracomunitari avrebbero diritto ad un trattamento più umano.

Ricordo - e chiudo - un vecchio spiritual dei negri d'America, il quale, letteralmente, dice: "Tutti i figli di Dio hanno le ali". Speriamo che anche il nostro Parlamento si ricordi di questa uguaglianza. (Applausi dai Gruppi RC-SE e PD-Ulivo. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo sia da tutti condiviso che il tema della sicurezza, dell'oggi e del domani, sia centrale per i nostri concittadini. Non parliamo della sicurezza legata alla criminalità organizzata, che pure produce danni e perversioni, anche morali, nel nostro tessuto economico, istituzionale e di vita quotidiana. Parliamo della sicurezza legata a quei piccoli fatti, a quei piccoli atti che violentano, in maniera simbolica o in modo materiale e diretto, la nostra parte più intima, la nostra casa, la nostra famiglia, il nostro luogo di lavoro, nei confronti dei quali il cittadino ha una sensazione di frustrazione maggiore rispetto a quanto accade per i grandi fenomeni criminali. Probabilmente, da un lato, egli ritiene che certi fatti possano essere più facilmente controllati rispetto ai grandi fenomeni criminali; dall'altro, nutre una maggiore preoccupazione perché si sente completamente indifeso, pur in presenza di mezzi e modi per migliorare e realizzare questa tutela.

Il problema della sicurezza è un problema nazionale ed è anche divenuto un problema popolare, nel senso che riguarda il popolo nella accezione più ampia del termine. Non riguarda più soltanto i ceti agiati o i possessori di redditi e patrimoni elevati, ma colpisce indistintamente tutti i cittadini. Non è un caso che in tutte le città - in particolare quelle guidate dal centro-sinistra, ma non solo - compresa Roma, si sia scoperto questo fatto nuovo che preoccupa e colpisce anche i ceti popolari.

I campi abusivi, le baraccopoli non si vedono certamente a Piazza Navona, però sono presenti nei quartieri più popolari. Questo fatto dovrebbe unire tutte le forze politiche parlamentari, al di là delle posizioni ideologiche, a considerare il problema sicurezza come un problema di tutti. Mi sembra invece che anche in questo campo si evidenzino degli steccati ideologici, se si considera che in questo anno e mezzo di vita la risposta del Governo non ha aumentato il livello o la sensazione di sicurezza, ma l'ha drasticamente ridotto.

Questo Governo è nato - glielo ricordo signor Ministro - con l'intenzione di abolire o modificare radicalmente la legge Bossi-Fini con un disegno di legge attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, certamente non più rigoroso e severo dell'attuale legislazione. Anzi, noi riteniamo che una serie di atti di Governo e parlamentari abbiano effettivamente prodotto il risultato di una maggiore insicurezza. In ogni caso, si tratta di provvedimenti che hanno dato l'impressione di voler abbassare la guardia di fronte a fenomeni criminali che provengono soprattutto dagli extracomunitari per lo più entrati clandestinamente.

Adesso si evidenzia una novità che credo non sia il caso di sottovalutare. I nostri concittadini non si sarebbero mai aspettati di dover fare i conti con una criminalità non legata ad extracomunitari entrati clandestinamente ma a comunitari, cittadini dell'Unione Europea verso i quali si è determinata una politica di ingressi e di mancanza di controlli sul territorio che rende ancora più preoccupanti i fenomeni criminali collegati a queste popolazioni.

Ministro Amato, ricordo quando lei venne in Senato, presso la Commissione affari costituzionali, per riferire sulla nuova politica relativa alla sicurezza. A quell'incontro ne sarebbe dovuto seguire un altro, ma così non è stato. Si sono susseguiti invece altri atti criminali, anche derivanti da vicende collegate a questa realtà, per cui abbiamo salutato con favore il momento in cui il Governo, nella persona del ministro Amato, ha annunciato di voler presentare il pacchetto sicurezza.

Ma perché questo ritardo nel presentare il pacchetto sicurezza? Evidentemente, perché nel centro-sinistra vi è una frattura tra il permissivismo, il buonismo, il lassismo della sinistra radicale e un maggior senso di responsabilità della parte più moderata della coalizione di centro-sinistra.

Vi è stata la presentazione di questo pacchetto, tra l'altro non votato dai Ministri della sinistra radicale; improvvisamente, qualche giorno dopo, a seguito di quell'orribile delitto avvenuto a Roma, una parte di questo pacchetto si traduce in un decreto‑legge. Vi è stata una sorta di resipiscenza da parte dei Ministri della sinistra radicale, che votano quel provvedimento in Consiglio dei ministri (o almeno così sembra) ma poi, una volta che il 1° novembre il decreto-legge è pubblicato, scatenano il putiferio. Evidentemente, riemergono quelle sensibilità e quelle ideologie di tutela a tutti i costi di chi è ritenuto, spesso a sproposito, come il più debole, utilizzando una terminologia e delle espressioni da ritenersi offensive da parte del Governo.

Ministro Amato, secondo alcuni questo decreto autorizza le deportazioni! Esponenti dell'opposizione interna del centro-sinistra parlano di cause di espulsione riferite a tutti i cittadini extracomunitari, rumeni in questo caso, che prescinderebbero dalla responsabilità personale, come se ciò fosse mai possibile! Come potrebbe ritenersi possibile che una nostra legge, firmata dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dell'interno, controfirmata dal Ministro della giustizia e autorizzata dal Presidente della Repubblica, contenga cause di deportazione e di espulsione non collegate al comportamento dei singoli individui? Questo è il messaggio passato attraverso i giornali della sinistra, che ha avvelenato il dibattito.

La posizione del centro-destra è sempre stata molto chiara: noi riteniamo che il decreto-legge sia intervenuto in ritardo e che (anche se da subito era possibile verificarne l'inefficacia) alla prova dei fatti sia un decreto-legge assolutamente inefficace.

Noi vogliamo onorare e rispettare i limiti e i binari della normativa comunitaria. La differenza tra la nostra posizione, che ritengo sia anche quella di buona parte della maggioranza di centro sinistra, e la posizione della sinistra radicale sta nella nostra volontà di ricavare dalla normativa comunitaria, in un momento di emergenza, tutti gli spazi utilizzabili per arginare questo fenomeno e indirizzarlo verso soluzioni di maggior tranquillità generalizzata. La sinistra radicale, al contrario, vuole perseguire la sua politica di lassismo e buonismo a tutti i costi.

Anche dagli emendamenti emergono queste posizioni. Pertanto, mi auguro si possa arrivare ad una convergenza e ad una maggiore serietà di questo decreto legge.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Ne ha facoltà.

*BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). Signor Presidente, signor Ministro, nella cultura e nel senso comune dei Paesi dell'Europa occidentale la città è tradizionalmente rappresentata come una collettività omogenea, che si specchia in se stessa e che riconosce a se stessa un'identità.

Al di là della città c'è il mondo, con le sue diversità, abitato da popolazioni lontane dalle nostre. Questa è la tradizione, ma nel nostro presente il mondo entra nella città. Chi è diverso da noi non è più lontano, ma fa parte del nostro stesso vicus, non sta al di là del fiume, non è un rivale ma un nostro vicino, che vive con noi.

La dislocazione delle forze produttive, la forma dei rapporti fra vita e consumi nelle regioni più sviluppate del mondo fanno sì che noi, sempre di più, abbiamo bisogno degli altri. Ad esempio, per mantenere i livelli attuali di ricchezza del Nord Est il prossimo anno sarà necessario l'ingresso di migliaia di lavoratori immigrati.

È un movimento dal Sud verso il Nord, da Est verso Ovest, che non è possibile fermare o ricacciare indietro: dobbiamo governarlo e, anzitutto, dobbiamo farlo in modo che queste persone...

 

PRESIDENTE. Senatore Brutti, mi scusi, su indicazione del suo Gruppo, le comunico che i minuti sono dieci; così lei è più tranquillo.

 

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). La ringrazio, Presidente. Dobbiamo governarlo in modo che le persone che vengono da altri Paesi, e vengono qui per stare con noi, rispettino le leggi dello Stato che li ospita. Le tensioni riguardanti i migranti che provengono da Paesi esterni all'Unione non sono l'unico problema che abbiamo...

 

PRESIDENTE. Senatore Mazzarello, sta disturbando il suo collega.

 

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). ...poiché analoghe tensioni derivano dall'ingresso di stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione.

È vero, in questi ultimi mesi, da più parti è stato segnalato un problema specifico - che faremmo male ad ignorare - legato all'ingresso di un alto numero di persone, provenienti dalla Romania, Stato membro dell'Unione Europea, nel nostro Paese. Segnaliamo questo problema poiché accanto a lavoratori, a persone oneste, che vengono qui e che vivono accanto a noi, spesso in condizioni assai disagiate, vi sono anche gruppi criminali che si sono insediati in Lombardia e a Roma, e che sono dediti al traffico della droga e, in particolare, per quello che abbiamo saputo nei mesi scorsi, dell'eroina. Dobbiamo contrastare questi gruppi criminali, dobbiamo governare le tensioni, cercando progressivamente di attenuarle e di fare in modo che le persone diverse da noi, che vivono con noi, diventino sempre più vicine e sempre meno rivali, sempre più parte della nostra collettività e sempre meno ostili o non integrate. Sbaglia chi pensa oggi di governare l'Italia, ed in particolare di regolare questo fenomeno di convivenza necessaria tra italiani e stranieri, che in futuro si svilupperà ancora di più, facendo leva sulla paura ed accrescendola. Guai alla politica della paura: è sbagliata, miope e perdente!

Dobbiamo però aggiungere che spesso la paura nelle nostre società, nella vita quotidiana delle nostre città è un dato reale, esiste. Vi è la percezione di un pericolo strisciante, vi è un diffuso stato d'animo di insicurezza nei ceti popolari. Credo sia giusto che un Governo di orientamento democratico, che tra le sue idee guida ha anche l'idea di uguaglianza - uguaglianza nel rispetto delle leggi e nel modo in cui sono trattate le persone più deboli - si ponga l'obiettivo di dare più sicurezza ai quartieri popolari delle città, alle persone che hanno meno strumenti per difendersi. Le donne scippate, le persone anziane che vengono derubate quando vanno all'ufficio postale per ritirare la pensione; sono loro i più deboli.

I negozi rapinati o svaligiati, quelli che non hanno sofisticati sistemi di allarme, appartengono a persone e si riferiscono a mondi sociali che hanno meno difese, che sono più esposti. Ebbene, è un dovere dello Stato dare sicurezza a quei ceti popolari, a quelle persone deboli, a quei negozianti.

È vero, questo decreto‑legge nasce da un episodio drammatico; io non vedo niente di censurabile nel fatto che di fronte ad un episodio drammatico, che scuote l'opinione pubblica, che rivela l'esistenza di una condizione di tensione e la percezione aspra ed ampia di un pericolo, si intervenga con norme urgenti e necessarie, purché tali norme, che apprestano strumenti di tutela e servono a garantire meglio il diritto alla sicurezza, non siano arbitrarie, non siano tali da calpestare i diritti costituzionali e le libertà.

Ebbene, crediamo che in questo decreto-legge - al quale potranno essere apportate modifiche, rispettando l'ispirazione e l'impianto originario, con il contributo di tutte le forze politiche rappresentate in quest'Aula - i diritti siano salvaguardati, le garanzie siano efficaci e l'esigenza di sicurezza trovi uno strumento in più per essere soddisfatta.

Le nuove norme disciplinano quattro tipi di provvedimenti, ciascuno con un fondamento diverso. Sono provvedimenti di allontanamento riferiti tutti ai medesimi destinatari, vale a dire ai cittadini dell'Unione, e ai loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, verso i quali sono possibili espulsioni mirate: non è previsto, dunque, alcun allontanamento di massa. Contro tali espulsioni, che devono comunque essere convalidate da un'autorità giudiziaria, sono a disposizione dei destinatari del provvedimento di allontanamento strumenti di impugnazione certi.

Proprio per questo il decreto-legge è utile e rappresenta una tutela della sicurezza entro il quadro normativo fissato dalla direttiva comunitaria 2004/38/CE, che si è poi riversato nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ispirato ad una grande apertura e disponibilità nei confronti della circolazione dei cittadini europei entro il territorio dell'Unione.

Pur tenendo fermi i principi della direttiva europea, è possibile procedere all'espulsione per motivi di pubblica sicurezza sulla base del decreto-legge che stiamo discutendo, nonché a forme di espulsione immediata, decise dal Prefetto ed attuate dal Questore, per «motivi imperativi di pubblica sicurezza». Quest'ultima formula, che non è presente nel linguaggio dell'ordinamento italiano, viene direttamente ricavata dalla direttiva europea: i «motivi imperativi di pubblica sicurezza» sono motivi particolarmente gravi. Credo che nella discussione di oggi si potrà emendare il testo del decreto, rendendo più stringente il riferimento ai criteri che possono dar luogo all'espulsione per «motivi imperativi di pubblica sicurezza».

Vi è anche una nuova disciplina relativa all'allontanamento di persone nei confronti delle quali siano cessate le condizioni che legittimano il diritto al soggiorno. Si tratta di una normativa che giunge fino al limite della direttiva europea e dei criteri in essa indicati: infatti, se non si può naturalmente negare il principio della libera circolazione, è possibile provvedere all'allontanamento nel caso in cui le condizioni del diritto al soggiorno vengano meno (mi riferisco al caso dell'assenza di redditi, della nullatenenza). L'allontanamento viene poi reso efficace richiedendo che esso sia vidimato presso il Consolato italiano nel Paese di cui ha la cittadinanza lo straniero comunitario che è stato allontanato. Più di questo non si può fare rimanendo, come dobbiamo, entro i limiti della normativa europea.

Credo quindi che nel dibattito di oggi si possano confrontare liberamente le opinioni della maggioranza e dell'opposizione, che vi possa essere un contributo da più parti per arricchire queste norme e per contribuire, in tempi rapidi, alla conversione del decreto-legge, con le modificazioni idonee a rafforzare maggiormente gli strumenti per la sicurezza, oltre che a dar certezza alle garanzie necessarie per rendere civile la politica della sicurezza nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AMATO, ministro dell'interno. Signor Presidente, ringrazio i colleghi intervenuti e coloro che vorranno ascoltarmi così come io ho ascoltato loro. Questa è, a mio avviso, un'occasione nella quale, come diceva or ora il senatore Brutti, è francamente possibile che si confrontino esigenze e proposte di miglioramento di questo decreto che possano riflettere orientamenti comuni, nei limiti segnati dalla direttiva comunitaria e, prima ancora, dalla Costituzione della Repubblica.

È inutile che su questo decreto, con il poco tempo a disposizione che abbiamo, torni a svolgere un discorso di carattere generale, già fatto da molti di voi, sulle ragioni che hanno portato ad adottarlo.

Intanto, è chiaro - ed a tutti è chiaro - che le norme, delle quali discutiamo, non sono nate con il decreto: esse facevano parte di un disegno di legge, approvato in precedenza dal Consiglio dei ministri, e sono diventate decreto, certo, dopo la tragica morte della signora Reggiani.

Qualcuno ha detto che abbiamo ceduto alla emotività nel fare il decreto. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, sciogliamo i vari gruppetti che si sono formati. Così, ascoltiamo il Ministro, come credo sia nostro dovere e come lui ha fatto con noi, peraltro.

 

AMATO, ministro dell'interno. Conto anche sull'amicizia del mio sindaco, che, invece, continua ad ignorarmi.

 

PRESIDENTE. Senatore Matteoli, è stato chiamato in causa.

 

AMATO, ministro dell'interno. Non è mai accaduto nella nostra vita che il mio sindaco mi ignorasse.

Avete ceduto alle ragioni dell'emotività, si è detto. Ho ritenuto necessario questo decreto perché, dopo quella terribile uccisione, stavano prendendo piede a Roma, e non soltanto a Roma, delle reazioni xenofobe che investivano la comunità rumena nel suo insieme. Davanti a reazioni di quella natura era importante che ci dotassimo della capacità di una risposta immediata nei confronti dei cittadini comunitari pericolosi per la sicurezza pubblica, allo scopo di aiutare i nostri concittadini a distinguere tra il cittadino non nazionale delinquente e il cittadino non nazionale che non ha nulla della delinquenza. Vorrei che questo fosse tenuto presente. (Brusìo). Colleghi, è difficilissimo, però; ero abituato diversamente la scorsa legislatura.

 

PRESIDENTE. Molto probabilmente il ministro Amato - lo ha detto lui - era abituato diversamente, però, dobbiamo un grande rispetto al dibattito che si sta svolgendo. Poiché vi è una interlocuzione del Ministro con molti degli intervenuti, pregherei i colleghi, compreso il collega Coronella, di seguire il dibattito stando al loro posto.

 

AMATO, ministro dell'interno. Il tema è importante e torneranno alcuni degli spunti nelle piccole discussioni in cui ciascuno si accalorerà sul suo emendamento. Vorrei anche spiegare alcune direttrici che ritengo giusto che il Governo segua davanti agli emendamenti. Quindi, ciò non è irrilevante.

Il primo punto che vorrei mettere in evidenza è il buon fondamento del decreto nella necessità di distinguere tra i cittadini comunitari pericolosi per la sicurezza pubblica e gli altri, ad evitare lo scatenamento di onde emotive che finiscono per trattare tutti i non nazionali nella stessa maniera.

Isolare e colpire con sollecitudine i pericolosi aiutava a questo scopo; di qui il decreto, che naturalmente, proprio per questo (giustamente alcuni di voi lo hanno rilevato), non serviva a porre in essere deportazioni immediate e contestuali di migliaia e migliaia di cittadini comunitari non italiani. Questo è un fatto comunque impensabile in uno Stato di diritto; mi auguro che nessuno abbia seriamente tale convinzione nel nostro ambito, perché abbiamo tutti la responsabilità di reggere il Paese, non di farlo scatenare.

Debbo dire la verità, ho reagito con durezza nei confronti dei giornali stranieri, i quali, dopo l'adozione del decreto, hanno scritto che l'Italia si accingeva a sbattere fuori centinaia di migliaia di cittadini rumeni. Questa è una delle offese più gravi che sono state fatte all'Italia e io, quale rappresentante del Governo italiano, ho dovuto reagire dicendo che non aveva senso.

Il decreto è destinato - come prevede la direttiva comunitaria - a colpire, in ragione del loro specifico comportamento, persone che risultino pericolose. Quindi, se lo misurate in base ai numeri, è inutile che vi aspettiate delle cifre da stadio, perché qui non stiamo adunando gli spettatori di una partita, ma isolando dei soggetti pericolosi. Nel giro di un mese, sono già stati adottati, nell'insieme, oltre 200 provvedimenti. Non amo questa classifica, ma la Francia, che ne ha fatti 775 in un anno, si muove con ritmi analoghi, perché poi il ritmo non mantiene necessariamente le caratteristiche che ha all'inizio. Di questo spero che tutti vogliamo essere consapevoli.

Il difetto della direttiva non è quello di non consentirci deportazioni di massa, perché questo non è un difetto. I difetti della direttiva, e ci arriverò rapidamente, sono in realtà altri perché, andando ai singoli punti, vedremo che questa è una direttiva che per taluni specifici aspetti sarebbe bene che il Senato desse un mandato al Governo perché possa, in sede comunitaria, arrivare a modificarla. Ci siamo infatti accorti di aver discusso di norme possibili, utili, che tuttavia si infrangono sui limiti della direttiva e della sua formulazione. Chi ha visto le carte sulla base delle quali è stato predisposto il giudizio sul decreto del Governo italiano, così come è oggi a Bruxelles, sa che il punto di vista che prevale in quella sede non tiene sufficientemente conto di alcune di tali ragioni.

Comunque, il decreto, quando lo abbiamo adottato, introducendo le norme del disegno di legge già approvato dal Consiglio dei ministri, serviva, in realtà, a precisare e ad articolare meglio le specificità e le modalità per l'espulsione motivata da ragioni di pubblica sicurezza, che il decreto legislativo di attuazione della direttiva adottato a febbraio aveva trattato con una certa sinteticità che finiva per essere limitante. Ricorderete che nel decreto legislativo si era attribuito al solo Ministro il potere di espulsione, finendo così per mettere insieme ragioni di ordine pubblico, ragioni di sicurezza dello Stato e ragioni di sicurezza pubblica, assoggettandole tutte allo stesso trattamento, un trattamento quindi riduttivo.

Il cuore della nuova disciplina, e quindi del decreto, era innanzitutto quello di intestare la sicurezza pubblica in via assolutamente prevalente al prefetto, salvo che per i cittadini comunitari già in Italia da più di dieci anni e per i minori; in secondo luogo, di prevedere l'ipotesi distinta dell'espulsione per motivi imperativi di pubblica sicurezza, immediatamente eseguibile dopo la convalida giudiziaria.

Il decreto dedica, invece, minore attenzione all'allontanamento per mancanza di mezzi di sussistenza, davanti - e qui vediamo emergere le difficoltà oggettive della direttiva - in primo luogo, alla difficoltà di definire con certezza la data di ingresso, essenziale per accertare se sono passati i tre mesi a seguito dei quali si deve dimostrare di avere i mezzi di assistenza; in secondo luogo, e ancor di più, dalla esplicita esclusione (colleghi, vi prego di riflettere su questo punto), prevista dall'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva, del divieto di reingresso per coloro che sono stati allontanati per motivi diversi dalla sicurezza pubblica e quindi per assenza di mezzi.

Venerdì della scorsa settimana, il Presidente del Consiglio e alcuni Ministri hanno preso parte ad un incontro bilaterale con il Governo francese. Io ho discusso di questo tema con il mio collega francese e gli ho chiesto: gli allontanati per motivi di insufficienza di mezzi, come li gestite? Fanno parte dei 670 espulsi dalla Francia nel 2007. Ebbene, egli ha ammesso, con franchezza, che li allontanano, ma la settimana dopo ritornano. Non solo, ma loro praticano una sorta di rimpatrio assistito, nel senso che danno loro del danaro per invogliarli ad andarsene. Ebbene, gli allontanati ne spendono una parte per il viaggio di andata e ritorno e ritornano la settimana dopo con l'altra. Ora, è evidente che la direttiva, rispetto a queste situazioni, ha una visione che non corrisponde alla realtà.

Vorrei che consideraste l'ipotesi che chi ha scritto la direttiva ha in mente a questo riguardo: «I beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante. Lo Stato dovrà esaminare se si tratta di difficoltà temporanee». In sostanza, l'ipotesi è che si sia davanti a singole, limitate, specifiche situazioni e non che ci si possa trovare di fronte a svariate persone che arrivano comunque senza mezzi di sussistenza e con prospettive non chiare. (Brusìo).

La conclusione, raggiunta con il collega francese e condivisa in un incontro che ho avuto il sabato con altri colleghi, è la seguente: noi dobbiamo modificare la direttiva, per rimuovere l'impossibilità di imporre il divieto di rientro per taluni di questi allontanati, ed anche per un'altra ragione che ho sentito qui sollevare, il trattamento da riservare all'espulsione deliberata da un altro Stato membro. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di moderare un po' il brusìo.

 

AMATO, ministro dell'interno. Eppure, si tratta di un argomento che ci interessa, non riesco a capire, sebbene abbia fatto cinque anni di Senato.

Ora, che trattamento fare? In assenza di una previsione della direttiva, noi non possiamo espellere dall'Italia sulla base di un'espulsione deliberata in Francia e il mio collega francese è d'accordo con me sul fatto che sarebbe bene che io lo potessi fare, ma io non lo posso fare, perché la direttiva, così com'è congegnata, non attribuisce ai prefetti di ciascun Paese un ruolo di accertamento per l'intero territorio dell'Unione, ma esclusivamente in quanto autorità dello Stato membro da cui l'espulsione avviene.

La direttiva può rimuovere questo limite e può configurare il mio prefetto come autorità che adotta un provvedimento riconosciuto nel territorio dell'Unione, ma io, con la mia legislazione nazionale, non posso farlo. Se decido di non farlo - e questo vorrei, colleghi, che fosse chiaro per tutti - non è perché sono assoggettato a un orientamento politico piuttosto che a un altro, ma perché sto rispettando i princìpi della legalità comunitaria, che certe cose mi consente di farle e certe altre non me le permette e sarebbe bene per il prosieguo della nostra discussione che questo principio fosse acquisito da tutti e che fosse la premessa sulla base della quale ci muoviamo tutti.

Possiamo apportare dei miglioramenti al decreto-legge del Governo, ed è stato ottimo il dibattito parlamentare svoltosi qui e in Commissione. Ringrazio il relatore Sinisi e il presidente Bianco perché, attraverso i lavori della Commissione, è venuto fuori un gran lavoro che permette di migliorare le nostre norme, ma entro i limiti che ho ricordato.

Permettetemi, prima di concludere, di fare qualche cenno ai punti che considero importanti e di possibile miglioramento. Circa la questione dell'allontanamento, possiamo provare a giungere alla definizione di una data certa di arrivo, ma senza creare delle presunzioni irremovibili, non iuris tantum, ma iuris et de iure.

Si può chiedere una dichiarazione e se il soggetto non la presenta, salvo prova contraria, si può presumere che sia stato qui da oltre tre mesi. Definire questa come una dichiarazione che ha valenza di ordine e di sicurezza pubblica significa precostituire un fattore presuntivo ai fini della lettura dei comportamenti dell'interessato che la direttiva vieta.

Vorrei che i colleghi che avanzano determinate proposte avessero presente sempre l'articolo 27 della direttiva, la quale dichiara che, ai fini dell'espulsione per motivi di sicurezza pubblica «il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave».

Di fronte a una direttiva che usa questo linguaccio non posso fare presunzioni e, soprattutto, non posso creare dei ponti surrettizi, in ragione dei quali - mi rivolgo, in particolare, ai giuristi, che qui sono tanti - finisco per trasformare l'allontanamento per mancanza di mezzi in allontanamento per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica. Questo non posso farlo; posso chiedere all'Unione Europea di rafforzare autonomamente l'allontanamento per mancanza di mezzi, ma non posso tirarci il cappello trattando l'uno come se fosse l'altro.

Quindi, dare data certa, sì; va bene anche prevedere che vi sia una dichiarazione che la dà, in assenza della quale vi è una presunzione - iuris tantum, direbbe un giurista - che una prova contraria possa contrastare.

Sono poi d'accordo col prevedere che i mezzi di sussistenza debbano essere leciti. Fin da quando è entrata in vigore la direttiva, ho dato disposizioni ai prefetti ed ai questori non tanto di verificare se una persona perbene che guadagna poco raggiunga o superi di dieci euro il livello minimo, ma se qualcuno che viaggia con la Mercedes abbia un lavoro in Italia. È quello il mio primo bersaglio: colui che i mezzi di sussistenza li ha, ma difficilmente è in grado di dimostrare che sono leciti.

Allora, sottolineare i mezzi leciti è importante e se uno non dimostra di avere mezzi leciti di sussistenza, questi sì che può essere espulso per ragioni di pubblica sicurezza; probabilmente, non per motivi imperativi, ma di pubblica sicurezza perchè poi se i motivi imperativi li allarghiamo più di tanto, non sono più tali, e quindi non sono più credibili come tali. Occorre però prevedere che l'allontanamento, con tutti i limiti che presenta finché non è accompagnabile dal divieto di rientro, comporti la cessazione dell'iscrizione anagrafica, perché questo poi implica determinate conseguenze.

Per quanto riguarda l'espulsione, io trovo giusto che si specifichino meglio i motivi imperativi e che si cerchi di conferire alcuni connotati. Noi lo abbiamo fatto in modo generico; il lavoro svolto qui in Parlamento indica motivi più specifici, fa riferimento ai precedenti penali, non in modo tassativo (e questo è giusto e corrisponde anche allo spirito della direttiva comunitaria); qui si può fare di meglio: non devono esservi ragioni di prevenzione generale.

 

PRESIDENTE. Signor Ministro, dovrebbe avviarsi a conclusione.

 

AMATO, ministro dell'interno. Mi ci sto avviando, infatti, signor Presidente.

Questo è detto anche nella direttiva: trovo giusto che, ai fini dell'adozione di questi provvedimenti, il prefetto si avvalga anche della segnalazione del sindaco.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,15)

 

(Segue AMATO, ministro dell'interno). Ciò aiuta anche a collegare, nel modo corretto, i sindaci alla tutela della sicurezza pubblica, perché in questa materia, come in materia di stato civile o di anagrafe, deve essere chiaro che essi operano come ufficiali di Governo (e non sempre ciò viene tenuto presente) e, in quanto operano come ufficiali di Governo, qui e altrove, applicano le leggi della Repubblica, perché gli ufficiali di Governo devono rispettare tutti le leggi della Repubblica.

Circa il luogo del trattenimento, quando questo è necessario, va benissimo la proposta di utilizzare i siti esistenti per la permanenza temporanea (che sono più di uno e, a seconda delle circostanze, possono essere usati alternativamente).

Vi è un punto sul quale, se il Presidente mi dà ancora un minuto, vorrei soffermarmi. Tengo a dire, con fermezza tutta personale, che non ha nulla di politico e che riflette le mie più profonde convinzioni di cittadino e - se volete - di studioso, che, nel 2004, trovai sbagliato, come larghissima parte della dottrina e come lo stesso Consiglio superiore della magistratura, che provvedimenti attinenti alla libertà personale, sia pure di cittadini extracomunitari, venissero affidati al giudice di pace. Tale figura non è stata istituita per occuparsi di libertà e di diritti fondamentali: di questo ero, sono e sarò sempre convinto, quali che siano i Governi e le maggioranze parlamentari. (Applausi dei senatori Biondi e Selva).

Giustamente, il Consiglio superiore scrisse, nel suo parere negativo sulla legge del 2004, che "di fronte ai diritti fondamentali di libertà posti in gioco, non può non assumere preminenza l'esigenza di assicurare tutte le garanzie ordinamentali a soggetti che costituiscono, a tutti gli effetti, soggetti deboli e in quest'ottica (...) questi profili possono essere assicurati dalla magistratura professionale".

Il giudice di pace era nato per piccole liti civili. Ebbene, nei tardi anni Novanta, una competenza penale che fu prescelta e selezionata in ambiti che non comportassero mai l'erogazione di pene detentive e l'interferenza con la libertà personale. Questo è il quadro normativo in cui si colloca, rispetto al quale avergli affidato la convalida di provvedimenti che attengono alla libertà di persone (siano esse italiane, comunitarie non italiane o non comunitarie) contrasta con un principio cardine del nostro ordinamento.

È per questa ragione che noi riteniamo, in questa occasione, come già avevamo proposto di fare nel disegno di legge di riforma della legge sull'immigrazione, che sia attribuito qualunque compito in quest'ambito al giudice di tribunale monocratico. Si possono organizzare turni, non c'è obiezione organizzativa che regga: un tribunale può organizzare turni, assegnare un giudice a questo, e il giudice, nelle 48 ore, lo fa. Io non posso trasferire al ginecologo un'operazione di cardiochirurgia solo perché penso di avere meno cardiochirurghi, soprattutto perché i cardiochirurghi li ho, basta che li sappia organizzare in modo efficiente.

Infine, consentitemi di dire una parola brevissima sul problema che è stato sollevato e sul quale voglio tranquillizzare il Senato: la questione della copertura e del come è fatto il bilancio (mi rivolgo anche alla Commissione bilancio). Fra i capitoli di bilancio, oggi, ve n'è uno riferito al 2007, il 26.24.25, che copre, con 10 milioni, spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento; spese per l'allontanamento dal territorio nazionale di stranieri, a seguito di accordi e convenzioni internazionali. Questo capitolo regge qualunque ipotesi di allontanamento, non presenta problemi giuridici e, una volta tanto, neppure problemi di copertura finanziaria. Vi ringrazio. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo e del senatore Biondi).

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro, anche per l'approfondimento che ci ha fornito.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con l'osservazione che i dati contenuti nella relazione tecnica, pur chiarendo l'assenza di problemi di copertura del provvedimento, pongono una questione di rispetto delle regole di costruzione del bilancio secondo il quadro della legislazione vigente».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo, ad eccezione che sulle proposte 1.26, 1.47 e 1.10, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.305 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».

PALMA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, se possibile, volevo chiedere un chiarimento al ministro Amato, con riferimento all'emendamento 1.305.

 

PRESIDENTE. Le do la parola, dopo aver proceduto all'esame degli ordini del giorno, quando passeremo all'illustrazione degli emendamenti.

 

PALMA (FI). Mi scusi, signor Presidente, per me va bene anche intervenire dopo, il problema però è che nell'emendamento si parla di "trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea". Lei mi scuserà, Presidente, ma essendo l'emendamento arrivato alle ore 16,30, vorrei chiedere alla cortesia del Ministro se poteva indicare quali erano queste strutture destinate per legge, sì da avere un panorama chiaro della situazione.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, mi associo alla richiesta di chiarimento del collega Palma, anche perché qui c'è una sola realtà che propriamente è chiamata di permanenza temporanea ed è quella dei centri di permanenza temporanea; non si comprende la ragione dell'emendamento 1.305 dal momento che già esistono e rientrano nel sistema.

Alla luce del parere che ha appena letto, Presidente, volevo anche chiedere un chiarimento al Presidente della Commissione bilancio e all'estensore del parere stesso, perché in esso si afferma che «i dati contenuti nella relazione tecnica (...) pongono una questione di rispetto delle regole di costruzione del bilancio secondo il quadro della legislazione vigente», ma poi non specifica qual è il problema o la questione che i dati medesimi pongono; poiché non riusciamo a ricavarla per via interpretativa - è un parere molto sintetico - sarebbe interessante capire di che questione si tratta.

VALPIANA (RC-SE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALPIANA (RC-SE). Signor Presidente, sono molto contenta che il Ministro dell'interno sia presente perché, mentre in quest'Aula stiamo discutendo della conversione del decreto-legge per cercare di contemperare le esigenze della pubblica sicurezza con i diritti individuali, in molti enti locali si stanno approvando ordinanze contro gli stranieri che abitano nelle nostre città.

Oggi pomeriggio, nel consiglio comunale di Treviso si è discussa, su istanza del sindaco Gobbo, esattamente una di queste ordinanze. Ebbene, vorrei riportare letteralmente quanto è stato detto in quella circostanza - cioè, in un Consiglio comunale di una nostra città - dal consigliere leghista Giorgio Bettio: «Sarebbe giusto fargli capire come ci si comporta usando gli stessi metodi dei nazisti: per ogni trevigiano a cui recano danno o disturbo vengano puniti dieci extracomunitari».

Credo che il Parlamento dovrebbe ribellarsi a che nelle nostre istituzioni repubblicane qualcuno possa usare dei termini del genere e rifarsi alle SS, come ha fatto questo consigliere, e credo davvero che il Ministro dell'interno dovrebbe prendere dei provvedimenti, così come dei provvedimenti dovremmo prendere tutti noi per espungere dal nostro Paese dei simili esempi di inciviltà. (Applausi dai Gruppi RC-SE e PD-Ulivo).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Colleghi, non intendo aprire un dibattito rispetto a qualcosa che non ha nulla a che vedere con il provvedimento. Darò pertanto la parola senatore Castelli e dopo al ministro Amato, ma a nessun altro che non intenda intervenire in merito al decreto-legge.

Il senatore Castelli ha facoltà di parlare.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, poiché in quest'Aula è stato richiamato il partito che mi onoro di rappresentare, mi dica se mi consente di rispondere o meno. Posso, senza che questo tempo venga defalcato dal tempo misero a disposizione della Lega?

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Castelli.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, ringrazio la senatrice Valpiana per il suo intervento, che consente di sollevare in Aula un problema che deve essere evidenziato agli occhi di questo sonnolento Palazzo.

Mi dispiace che il ministro Amato non sia qui, perché le parole di questo consigliere comunale, il quale è un semplice cittadino che ha a che fare tutti i giorni con quel che accade alla gente comune, che non sta rinchiusa in questa sede o nelle ville o nei Palazzi o nelle enclave ben protette a cui sono abituati molti radical-chic qui presenti o i rappresentanti del Governo e del Palazzo, stanno a testimoniare l'esasperazione a cui sono arrivati i cittadini, soprattutto quelli del Nord-Est. Certo, sono parole sopra le righe, è evidente, ma qui si confonde la causa con l'effetto. Respingiamo quindi queste accuse, che vanno invece indirizzate a chi tollera situazioni che poi creano simili risposte esasperate.

Voglio ricordare gli eventi efferati accaduti nel Nord-Est, con persone ammazzate, torturate, barbaramente uccise: eppure non è mai successo nulla. C'è voluto, purtroppo, un delitto di questa natura a Roma e allora è nato questo provvedimento, a testimoniare il razzismo di cui viene fatto segno troppo spesso il Nord e, in particolare, il Nord-Est. Allora, ben venga una discussione su questo tema.

È evidente che sono parole dettate dall'esasperazione; è evidente che non sono parole politiche. Qua siamo capaci tutti di soppesare col bilancino le parole e di stare attenti a quello che si dice.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Castelli.

CASTELLI (LNP). Ma questo è il problema: quello dell'esasperazione dei cittadini. Spero che nel corso del dibattito questo tema possa venire alla luce così come merita. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Senatore Storace, se è sulla vicenda sollecitata...

 

STORACE (Misto-LD). Non parlo di Treviso.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, siccome ha dato la parola alla rappresentante del Governo per il parere sugli ordini del giorno, volevo ricordarle che, pregiudizialmente, c'erano le questioni sollevate dai colleghi Palma e Mantovano. Vogliamo avere dei chiarimenti sull'emendamento 1.305 del Governo e sapere se sul parere della Commissione bilancio abbia ragione il collega Mantovano, perché in quel caso si porrebbe una questione di una certa gravità.

PRESIDENTE. Certamente sì, senatore Storace.

Ribadisco l'invito alla rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'ordine del giorno G100.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G101.

Quanto all'ordine del giorno G102, il parere è favorevole a condizione che, nella parte dispositiva, al primo capoverso, venga tolto l'inciso: "preservandole da un lato, ma impedendo che le stesse possano nuocere" e, al terzo, venga sostituita la parola "espulsione" con l'altra "allontanamento".

Infine, l'ordine del giorno G103 è accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G100.

PIROVANO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PIROVANO (LNP). Signor Presidente, credo sia molto importante capire lo spirito di questo ordine del giorno. Dalle segnalazioni che ci arrivano, purtroppo non dal Governo, ma da organizzazioni come la Caritas, i cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale sono 3,7 milioni, cioè il 6,2 per cento della nostra popolazione, e il tasso di crescita è pari a 700.000 unità in più in un anno. Tutto questo crea enormi problemi di qualsiasi tipo e categoria, dal punto di vista sociale e organizzativo, di rintracciabilità degli alloggi e di persone sbandate che girano nel nostro territorio.

Con l'ordine del giorno G100 si chiede al Governo, considerato che l'eventuale approvazione della legge peggiorerebbe la situazione dell'immigrazione sul nostro territorio, un impegno a ritirare il provvedimento in esame alla Camera e a dare piena attuazione alla legge n. 189 del 2002, recante «Modifiche alla normativa in materia di immigrazione ed asilo», tuttora vigente anche se mai pienamente attuata, anche in considerazione del fatto che mancano regolamenti attuativi comprensibili, soprattutto per le Forze dell'ordine.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole su questo ordine del giorno. Credo che, nel momento in cui si affronta il problema della sicurezza, non si possa nel contempo ignorare che presso l'altro ramo del Parlamento si sta procedendo - è ormai scaduto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per cui la discussione sugli stessi avrà inizio a breve - nell'esame del disegno di legge cosiddetto Amato-Ferrero, che allarga in ogni modo immaginabile le maglie per consentire l'immigrazione a persone straniere che vogliono venire nel nostro Paese anche se non offrono garanzia alcuna di disporre di un lavoro. Anzi, vengono dilatati in ogni modo i tempi per restare nel nostro Paese, anche e in forma esplicita al di là del periodo in cui la persona ha un lavoro.

Tanto per fare un esempio, un contratto di lavoro temporaneo da tre a sei mesi dà diritto a risiedere nel nostro Paese per due anni. Quando si sia perso il lavoro precedente si potrà restare ancora un anno per cercarne un altro. Si prevedono poi vari meccanismi per aumentare le quote. Se per caso vi è un aumento di richieste di lavoratori, si prevede un ulteriore aumento delle stesse anche se non commisurate al numero effettivo di richieste pervenuto in precedenza ma ad una astratta e opinabile capacità di assorbimento da parte del tessuto sociale e lavorativo del Paese.

Nel nostro Paese non c'è davvero bisogno di una prospettiva del genere, quando invece bisognerebbe rendere efficaci le norme previste dall'attuale legislazione sull'immigrazione. È inutile discutere delle modalità di espulsione di poche decine di persone pericolose per l'ordine pubblico quando si dà la possibilità a centinaia di migliaia di persone di entrare nel nostro Paese anche se prive di lavoro e, conseguentemente, facili prede di una criminalità - organizzata o no che sia - di cui sono vittima i cittadini.

Pertanto, chiediamo di esprimere un voto favorevole su questo ordine del giorno che impegna il Governo a prendere atto che la situazione del nostro Paese non è compatibile con un allargamento - di fatto indiscriminato - delle maglie che riguardano l'immigrazione e conseguentemente a ritirare il disegno di legge Amato-Ferrero il cui esame è invece in corso presso la Camera dei deputati.

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, intervengo per motivare il voto favorevole su questo ordine del giorno. Nell'ambito della mia dichiarazione di voto voglio fare riferimento - questo è il caso di specie - al dibattito che lei haopportunamente chiuso sulla base dell'intervento svolto dalla senatrice Valpiana. Altrettanto opportunamente il senatore Castelli ha svolto un intervento in cui ha sostenuto che probabilmente si è andati sopra le righe, anche se ciò non toglie che resta totalmente irrisolto il problema.

Vorrei che si leggesse con attenzione questo testo che, qualora non dovesse essere approvato, darebbe a quel consigliere comunale di Treviso la possibilità di protestare ancora più giustamente. In buona sostanza, in questo ordine del giorno si fa riferimento a dati precisi, vale a dire all'aumento di 700.000 unità in più, ogni anno, con riferimento alla popolazione immigrata sul territorio italiano.

Alla senatrice Valpiana, così attenta a quanto accade presso il Consiglio comunale di Treviso, vorrei chiedere se si rende conto che tutto ciò non è più sopportabile per l'Italia. Quanto costa ad esempio l'ingresso di queste persone, centinaia di migliaia di persone, per la nostra sanità? Quanto è compatibile con una corretta gestione di servizi questo afflusso, che grazie alla cosiddetta legge Amato-Ferrero verrebbe incrementato?

Ecco perché, signor Presidente, do molta importanza a questo ordine del giorno. Di solito si discute di più sugli emendamenti, ma in questo caso ci si trova di fronte ad una richiesta che chiede una svolta attraverso un'azione politica che punti a contrastare un massiccio fenomeno di immigrazione riferito solo al nostro Paese. Dunque, come firmatario, la ringrazio di averlo sottoposto all'attenzione del Senato. Credo che molti farebbero bene a riflettere prima di votare contro, considerato che quest'ordine del giorno indica con chiarezza al Paeseuna prospettiva politica. (Applausi dal Gruppo Misto-LD).

MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale su questo ordine del giorno, che si inserisce nella scia dell'intervento di replica del ministro Amato. Egli ha richiamato, con dovizia di particolari, alla necessità di attenersi, in questa materia, alle direttive comunitarie, e più in generale, alle linee guide definite in sede europea.

Ora, se esiste un insieme di disposizioni, per fortuna non approvate, che si discosta in modo netto dai princìpi europei in materia di immigrazione, è proprio il disegno di legge Ferrero-Amato, che contrasta con uno dei pilastri della politica europea in materia, definito già al Vertice di Siviglia del giugno 2002: quello che stabilisce un collegamento netto tra il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro.

Quel disegno di legge, però, mina in radice anche un altro dei pilastri dell'immigrazione definito in sede europea e, in modo particolare, all'interno dei vari Consigli dei ministri che se ne sono occupati: quello della effettività delle espulsioni come regola principale, rispetto alla quale una deroga è costituita dall'intimazione o da forme alternative. Come tutti sanno, il disegno di legge Ferrero-Amato stabilisce, in via principale, che l'espulsione sia una sorta di adesione volontaria dell'extracomunitario clandestino rispetto ad un invito accompagnato dalla consegna di una somma di denaro per favorire l'acquisto del biglietto per tornare nel proprio Paese d'origine: questo prevede il disegno di legge.

Da ultimo, come trascurare l'elemento di confusione introdotto dal disegno di legge circa una corretta disciplina degli arrivi? Infatti, il testo del disegno di legge stabilisce un regime di convenzione con le ONG per disciplinare e selezionare gli ingressi regolari nel nostro Paese, al di fuori di qualsiasi verifica di regolarità prevista dal meccanismo delle ambasciate e dei consolati.

In questo ordine del giorno noi non leggiamo un provvedimento contro un altro provvedimento, ma il punto di partenza di una discussione parlamentare seria sul tema dell'immigrazione, che potrebbe snodarsi anche in un confronto tra differenti mozioni. In base all'approfondimento e al voto che il Parlamento sarà in grado di sviluppare su una tematica così vasta e controversa, sarà possibile fissare le basi per una nuova normazione. Tutto ciò finora non è avvenuto e, anzi, il disegno di legge Ferrrero-Amato chiede una delega in bianco per il Governo.

Queste ragioni sono, a nostro avviso, sufficienti per fissare uno stop rispetto a questo disegno di legge e per ripartire su basi razionali. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Losurdo).

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, l'ordine del giorno a sua firma pone una questione molto seria e mi spiace che il ministro Amato non sia presente. Al banco del Governo siedono altri Ministri e dei colleghi senatori, ma non c'è il ministro Amato.

Vorremmo capire se questo decreto-legge modifichi o no il disegno di legge Amato-Ferrero. Se lo modifica, capisco che non abbia senso mantenere il disegno di legge Amato-Ferrero; se non lo modifica, allora il decreto-legge è praticamente inutile. Vorremmo capire dal Governo cosa intende quando esprime parere contrario su quest'ordine del giorno.

Il decreto-legge si colloca nel solco del disegno di legge Amato Ferrero? In tal caso, la maggioranza può votare sia quel disegno di legge che questo decreto‑legge. Non capisco, però, perché l'onorevole Sinisi abbia cercato l'intesa con l'opposizione in Commissione; se ha cercato tale intesa, significa che il testo non corrisponde più al disegno di legge Amato-Ferrero.

Vorremmo capire, vorremmo che l'ambiguità del Governo e del relatore in Commissione sia sciolta una volta per tutte. In questo momento non si tratta di un ordine del giorno qualunque, ma della sostanza della politica sull'immigrazione del Governo della Repubblica. Se questo decreto-legge modifica, nella sostanza, la legge Amato-Ferrero, ne discutiamo e possiamo anche votarlo; se non la modifica, se lo tenga la maggioranza, se lo voti e non ci rompa più le scatole. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Malan).

SINISI (PD-Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SINISI (PD-Ulivo). Signor Presidente, ci esprimeremo contrariamente, e molto rispettosamente, nei confronti dell'ordine del giorno G100, da lei presentato.

PRESIDENTE. No, in questo momento, è del collega Calderoli.

 

SINISI (PD-Ulivo). Infatti, tale ordine del giorno pone semplicemente una questione; invita cioè questo Governo a non modificare le politiche sull'immigrazione del Governo precedente. Mi sembra che, al di là della discussione sulla legge Amato-Ferrero, sia effettivamente un po' troppo e credo che nessuno di noi possa immaginare di dover addirittura sottrarre alcuni settori dalla libera disponibilità legislativa del Governo.

Per questa semplicissima ragione, inviteremo i colleghi a votare contro l'ordine del G100.

SANTINI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANTINI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, a nome del Gruppo Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia, dichiariamo il voto favorevole all'ordine del giorno G100, integrandolo con qualche considerazione che va anche al di là della denuncia che esso contiene, che non può non inquietare tutti coloro che hanno a cuore, non soltanto il dettato delle leggi, ma soprattutto gli effetti che queste leggi hanno sui cittadini, soprattutto sugli inermi, sugli indifesi, sui più deboli, come sono gli immigrati, in particolare quelli clandestini.

Già in sede di dibattito generale su questo provvedimento, ho avuto modo di sottolineare come la direttiva 2004/38/CE finisca per essere tradita, manipolata e stiracchiata come un elastico, da ciò che è stato messo a punto dal Governo. Mi spiace doverlo dire, in quanto di questa direttiva fui il relatore - come qualche collega che vedo in Aula ricorderà - durante l'esperienza al Parlamento europeo. Debbo dire che c'è davvero un abisso tra quello che si immagina in un contesto europeo ed in una direttiva, che puntava a dettare termini concreti di accoglienza, prima ancora che di espulsione, e la differenza nel constatare come essa sia stata travisata e, quindi, applicata in maniera distorta.

Avevo anche chiesto al ministro Amato di verificare che fine avesse fatto il regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2004; un regolamento che, per la prima volta, assegnava direttamente ai Paesi terzi, di provenienza dei più importanti flussi migratori, ingenti quantitativi di denaro - esattamente 250 milioni di euro all'anno - per provvedere all'origine di rimediare a questo fenomeno, che come sappiamo non è purtroppo un fenomeno soltanto italiano, ma coinvolge tutti i Paesi membri europei.

Questi 250 milioni di euro per cinque anni sarebbero dovuti servire per creare condizioni di accoglienza direttamente nei territori di provenienza, ma soprattutto per promuovere azioni di promozione, per far capire a questa povera gente, che si ammassava allora e continua ancora oggi, sulle sponde del mare Adriatico nell'Africa settentrionale, ma anche nei Paesi dei Balcani, tutti i rischi dell'emigrazione clandestina ed, invece, tutti i vantaggi di forme di emigrazione regolarizzata.

Infine, c'è un aspetto che vedo poco considerato: la direttiva 38/2004 è estesa anche a cittadini di Paesi terzi, purché coniugati con cittadini comunitari. Va detto che la direttiva per la prima volta ha esteso - con un voto molto dibattuto e contrastato del Parlamento europeo - la figura di coniuge anche a coloro che fanno parte di unioni di fatto. Questa direttiva e, quindi, la legge italiana, hanno altre implicazioni molto importanti su tutta la linea di parentela diretta, sovrastante e sottostante il cittadino comunitario, ma anche nei confronti della tutela dei minori.

Infine, ho già tentato di far ricordare al signor Ministro che quello che stiamo discutendo è un provvedimento molto rischioso, in quanto l'espulsione - che è solo la parte estrema e negativa della direttiva 2004/38/CE - non è che sia uno strumento affidato in maniera aperta e leggera agli Stati membri, e in parte lo ha detto poco fa il Ministro. Tuttavia, nei casi di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza» - come dice letteralmente la direttiva, secondo una didascalia, assente all'inizio dal testo di legge in oggetto, e poi saggiamente inserita - chi decide la gravità dei motivi? Non possono essere i Prefetti, né tantomeno un Commissario di polizia, che ha solo un ruolo esecutivo dell'eventuale provvedimento di espulsione: i casi veramente gravi vengono determinati dalla Corte di giustizia di Lussemburgo, per cui, chi ritiene di aver subito un torto da una valutazione che non si possa far risalire alla Corte di giustizia, può avviare un ricorso.

Quindi, prepariamoci, signor Presidente, signor Ministro, cari colleghi, ad una marea, ad una serie infinita di possibili ricorsi - come io penso accadrà - da parte di tutti coloro che saranno colpiti dal provvedimento di espulsione.

Va detto che la direttiva aveva anche una finalità un po' nascosta, che è stata comunque perseguita, vale a dire quella di limitare o evitare le facili espulsioni che se ora qui riguardano cittadini provenienti da Paesi terzi, quando la direttiva nacque colpivano, invece, cittadini italiani nati e residenti in Germania, o in altri Paesi europei, che venivano espulsi magari per reati di lievissima entità. La filosofia della direttiva era dunque quella di creare una base condivisa, seria ed inattaccabile per valutare i casi in cui si dovessero espellere realmente i cittadini.

Spiace davvero a chi ha partecipato al civilissimo dibattito in Parlamento europeo su questa direttiva vedere che è stata trasposta in legge nazionale, o si sta tentando di farlo, unicamente come legge di pubblica sicurezza e che si punti soprattutto ed esclusivamente sul principio dell'espulsione.

È un peccato perché era forse l'occasione per dare un esempio a tutta l'Europa di come le direttive, pur affidate in maniera molto elastica all'interpretazione dei Paesi membri, potrebbero davvero essere indicatrici di un progresso, di qualche passo avanti. In questo caso, invece, siamo in presenza soltanto del consolidamento di una situazione di criticità che sicuramente non potrà essere risolta dal dettato di questa legge.

Quindi siamo favorevoli a questo ordine del giorno e siamo ancora molto preoccupati per gli effetti che la legge Amato-Ferrero potrà avere non soltanto sul piano nazionale, ma anche per il riflesso di un pessimo esempio da trasferire a livello europeo. (Applausi della senatrice Burani Procaccini).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Pirovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G100, presentato dal senatore Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1872

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G101 non verrà posto ai voti.

Chiedo al senatore Cutrufo se accoglie la proposta del Governo di terminare il primo capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno G102 con le parole «Comunità Europea» e di sostituire, al terzo capoverso, terza riga, la parola «espulsione» con l'altra «allontanamento».

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Accetto.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 (testo 2) non sarà posto ai voti.

PIROVANO (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PIROVANO (LNP). Signor Presidente, aggiungo la firma all'ordine del giorno G103 e, poiché è stato accolto dal Governo come raccomandazione, insisto per la sua votazione.

Il Governo ha chiesto al nostro Gruppo ed al presentatore che sto sostituendo di trasformare l'ordine del giorno G103 in raccomandazione. Ora, io mi sento profondamente offeso, a nome delle forze dell'ordine che hanno manifestato in tutte le piazze d'Italia, gridando il loro senso di impotenza per l'assenza di mezzi, addirittura della benzina con la quale garantire un briciolo di sicurezza ai nostri concittadini!

Signor Ministro, le chiedo come sia tollerabile in un Paese civile, dove le forze di polizia si vedono costrette a scendere in piazza, a gridare la loro disperazione perché non possono svolgere il loro lavoro, sentirsi dire: fammi una raccomandazione! Noi, signor Presidente, signor Ministro, non siamo abituati a fare raccomandazioni; noi pretendiamo che questo ordine del giorno sia posto ai voti con il sistema elettronico perché vogliamo far sapere alla Polizia di Stato, ai Carabinieri ed alle polizie locali - che voi ben sapete hanno poteri di polizia giudiziaria - chi ha deciso che devono essere raccomandati per avere un po' di benzina nei serbatoi delle loro automobili. (Applausi dal Gruppo LNP).

MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, a sostegno dell'ordine del giorno che reca il suo nome, vorrei far presente all'Assemblea, sperando che anche tra i banchi del centro-sinistra ci sia un po' di attenzione su una questione che incide sulla vita quotidiana alla fine di ciascuno di noi, un paio di cifre: nella legge finanziaria 2006 la voce del bilancio, che faceva riferimento a benzina ed autovetture delle forze di polizia e a manutenzione delle stesse era pari a 67 milioni di euro.

Nella legge finanziaria 2007, i cui effetti continuano a prodursi per qualche giorno ancora, la stessa voce di bilancio (benzina e manutenzione delle autovetture delle forze di polizia) è pari a 27 milioni di euro. Quest'anno le forze di polizia rispetto all'anno precedente hanno avuto 40 milioni di euro in meno su un totale di 67 milioni.

Ricavo questi dati da una scheda che il Ministro dell'interno qualche mese fa consegnò in Parlamento alla 1a Commissione della Camera nel corso della sua audizione. In quella stessa scheda si segnalava che il 43 per cento delle auto in dotazione alle forze di polizia erano inutilizzate per carenza di manutenzione o di benzina. Si era nel giugno 2007. Quindi ritengo che oggi la situazione sia ancora più grave. Nella finanziaria per il 2008 sono previsti ulteriori tagli.

Allora, Presidente, ritengo che il pieno di benzina non sia una questione ideologica e che un ordine del giorno che pone all'attenzione del Governo la necessità, all'interno della legge finanziaria, di riempire finalmente questi serbatoi di carburante per la sicurezza di ciascuno di noi non possa non essere votato dall'intero Senato. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire sulla materia il sottosegretario Lucidi.

 

BIANCO (PD-Ulivo). Presidente, ma faccia parlare anche noi.

 

PRESIDENTE. Colleghi, se il Governo intende modificare la sua posizione, il nostro Regolamento...

 

BIANCO (PD-Ulivo). Presidente, vorrei che il Governo tenesse conto non solo dell'orientamento dell'opposizione, ma anche di quello della maggioranza.

 

PRESIDENTE. Colleghi, se il Governo mi chiede di intervenire io ho l'obbligo di dargli la parola. Poiché rinuncia ad intervenire, do la parola al senatore Bianco.

BIANCO (PD-Ulivo). Signor Presidente, esprimevo l'auspicio che il Governo ascoltasse anche la riflessione dei colleghi della maggioranza su questa materia così delicata. Capisco pienamente la prudenza e la serietà del Governo, perché comprendo perfettamente che questa materia non si risolve con un ordine del giorno, essendo in questo momento in discussione nell'altro ramo del Parlamento una questione delicata che si chiama legge finanziaria.

Detto questo, però, poiché il problema che pone l'ordine del giorno è reale, perché, per esempio, c'è un parco auto assolutamente inadeguato ad affrontare in modo confacente e coerente con la preoccupazione degli italiani il tema della sicurezza, credo assuma valore politico nei confronti non solo del Governo ma anche di noi stessi porre la questione affrontata dall'ordine del giorno.

Per tale ragione, mi permetto anch'io di chiedere al Governo di modificare il suo parere in senso favorevole all'accoglimento di tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo ci ha ripensato una seconda volta e ora mi chiede di parlare. Ne ha facoltà.

LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G103.

 

PRESIDENTE. Senatore Pirovano, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

PIROVANO (LNP). Signor Presidente, ringrazio il Governo e, proprio in segno di apertura a tutta l'Aula, quindi sia all'opposizione che alla maggioranza, confermo la mia richiesta di votazione, tanto più che l'ordine del giorno è condiviso anche dal Governo.

Chiedo inoltre che su di esso l'Aula si esprima mediante procedimento elettronico.

MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole. Sono contento che il Governo abbia avuto la sensibilità e il buonsenso di dire di sì in modo chiaro a questo ordine del giorno. Contiamo, per meglio dire speriamo, che poi a questo segua effettivamente uno stanziamento, un impegno reale per dotare le forze dell'ordine dei mezzi necessari, almeno di quelli fondamentali, per espletare il loro servizio, che è pericoloso per coloro che si vi sono impegnati ma che è di grande beneficio per i cittadini; se però questo servizio è addirittura impedito fin dall'inizio dalla mancanza di carburante e dal fatto che i mezzi sono obsoleti è chiaro che ciò non sarebbe possibile.

Vorrei ricordare che negli anni della scorsa legislatura si sono dovuti, in più di un'occasione, effettuare dei tagli alla spesa pubblica, ma il settore della sicurezza non è mai stato toccato; nonostante questo, anzi, grazie a questo, è stata posta in essere un'efficace lotta contro il crimine. In questa legislatura abbiamo assistito ad una serie di tagli. Il collega Mantovano si è soffermato sui tagli alle spese effettuati quest'anno rispetto all'anno scorso, ma ricordo che già l'anno scorso il decreto Bersani incise pesantemente sugli stanziamenti destinati alle Forze dell'ordine, cioè a Polizia e Carabinieri, che furono colpiti con tagli di 200 milioni e di 80 milioni di euro per il solo 2006.

Un'ulteriore diminuzione è dunque avvenuta con i provvedimenti seguenti; speriamo davvero che questo parere espresso dal Governo non resti lettera morta ma divenga un impegno reale. È veramente un'esigenza che non chiama in causa la destra o la sinistra, anche se è stato solo grazie ad un ordine del giorno presentato dall'opposizione che abbiamo ottenuto questa, che per ora è una promessa ma che contiamo e speriamo divenga una realtà.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, vorrei solo dire al ministro Amato che su un ordine del giorno del genere è assolutamente ovvio che un Ministro dell'interno debba dire che è favorevole. Si tratta di assicurare l'esercizio delle funzioni delle forze dell'ordine: non c'è una lira o un centesimo di euro in più. Noi abbiamo presentato, con un emendamento, una proposta di incremento sostanziale del Fondo; ma come può il Ministro dell'interno avere dubbi sul fatto di essere a favore della garanzia che le forze dell'ordine abbiano quanto gli occorre per l'espletamento delle loro funzioni? Qui si parla di carburante e di automezzi e la sua incertezza è incredibile.

Quindi, dica il Ministro: siamo clamorosamente favorevoli all'ordine del giorno, che essendo così accolto non si mette in votazione; e lo dica in modo tale da non suscitare il dubbio di essere incerto su queste cose. Stiamo parlando del Ministro dell'interno... (Commenti del senatore Bianco). Lo deve dire in modo clamoroso. Deve dire: siamo ovviamente favorevoli. È incredibile che abbia dichiarato di accoglierlo come raccomandazione. Deve dire: siamo clamorosamente favorevoli, che miseria! (Applausi dal Gruppo UDC e FI).

 

PRESIDENTE. Superfavorevoli potrebbe bastare, senatore D'Onofrio.

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, nel dichiarare voto favorevole a questo ordine del giorno, vorrei esprimere due apprezzamenti. Il primo (non vorrei darle il classico bacio della morte) è l'apprezzamento per la sua vena, perché gli ordini del giorno di oggi sono quanto mai puntuali. Il secondo è per il Governo, per avere repentinamente cambiato posizione, peraltro senza motivarla. Ora, qui siamo nell'Aula del Senato e non vorrei che fosse in atto una commedia. Il Presidente D'Onofrio giustamente ha affermato: diteci non qualcosa di sinistra, ma qualcosa di ovvio.

In effetti, non che io voglia sminuire il valore letterale dell'ordine del giorno, ma c'è una cosa che dovrebbe apparire ovvia: si chiede di garantire le risorse necessarie alle forze dell'ordine per l'esercizio delle proprie funzioni con riferimento non alle vacanze premio o a chissà cosa, ma al carburante e agli automezzi delle pattuglie: senza questa roba non si fa ordine pubblico. E allora, ministro Amato, io apprezzo sinceramente il mutamento di opinione sull'ordine del giorno: prima era una raccomandazione (capisco bene, sottosegretario Lucidi), adesso diventa un sostegno non entusiasta come quello che ha reclamato il presidente D'Onofrio.

Siccome però questa non è una commedia, ci può dire, onorevole Ministro, se tra la prima e la seconda posizione è stato raggiunto da una telefonata del ministro Padoa-Schioppa che le ha garantito la presentazione di un emendamento alla Camera in legge finanziaria? Oppure è una presa in giro? Perché qui dovrete ritornare con la finanziaria. Ci può garantire il Governo che alla Camera si sta provvedendo per inserire nella legge finanziaria le risorse affinché l'ordine del giorno che stiamo per votare abbia attuazione? Perché questo è l'impegno che chiediamo. Noi lo voteremo, ma è evidente che il contenuto dell'ordine del giorno deve trovare rispondenza nella legge finanziaria. (Applausi dai Gruppi Misto-LD e AN).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pirovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G103, presentato dai senatori Calderoli e Pirovano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Brusìo).

 

GARRAFFA (PD-Ulivo). Signor Presidente, guardi da quella parte! Togliete quella scheda!

 

PRESIDENTE. Colleghi, siamo entrati nel mese di dicembre, il Natale fa diventare tutti più buoni, mi auguro che ciò valga anche per voi.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 13 dicembre.

Nel corso di questa settimana, a conclusione dell'esame del decreto-legge in materia di sicurezza, si passerà alla discussione di ratifiche di accordi internazionali e del disegno di legge recante semplificazione di adempimenti sanitari.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 6 dicembre, ove concluso il decreto-legge sicurezza, inizierà in ogni caso la discussione generale sul disegno di legge collegato concernente i servizi pubblici locali, eventualmente preceduta (in apertura di seduta) da voti su questioni incidentali.

Le votazioni degli emendamenti e degli articoli del provvedimento avranno luogo la prossima settimana, a partire dal pomeriggio di martedì 11 dicembre e non oltre la seduta pomeridiana di mercoledì 12. Se possibile, in tali sedute sarà altresì esaminato il decreto-legge recante differimento termini in materia ambientale.

L'intera giornata di giovedì 13 sarà dedicata alla discussione generale del disegno di legge relativo al protocollo su lavoro e previdenza. Nel corso della prossima Conferenza dei Capigruppo si procederà alla ripartizione dei tempi per l'esame di tale provvedimento, in quanto collegato alla manovra finanziaria.

In ordine al question time previsto per le ore 16 di giovedì 6 dicembre, restano confermati gli interventi del Ministro per i rapporti con il Parlamento sui Comune di confine, nonché del ministro Bianchi sui treni pendolari e a lunga percorrenza e sul Gruppo Tirrenia. La questione dell'aeroporto di Vicenza sarà invece oggetto, nel corso della stessa seduta, dell'interrogazione n. 1056, a firma del senatore Ramponi ed altri senatori.

Infine, per quanto concerne i lavori del Senato dei giorni successivi, con particolare riferimento alla terza lettura dei documenti finanziari, la Conferenza dei Capigruppo sarà convocata nella mattinata di giovedì 13 dicembre, per assumere le proprie determinazioni alla luce dell'andamento dei lavori della Camera dei deputati.

 

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi da ottobre a dicembre 2007:

- Disegno di legge n. 1903 - Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l' equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)

- Disegno di legge n. 1253 - Disposizioni e delega al Governo per l' effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (Fatto proprio dal Gruppo Forza Italia, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento).

 

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 13 dicembre 2007:

Martedì

4

dicembre

pom.

h. 16,30-20

- Seguito disegno di legge n. 1872 - Decreto-legge n. 181, in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (Scade il 1° gennaio 2008)

 

- Ratifiche di accordi internazionali (disegni di legge nn. 1587, 1725, 1727, 1726, 1728, 1586, 1729, 1630, 1751, 1855, 1629, 1680, 1681, 1134-B)

 

- Disegno di legge n. 1249 - Semplificazione adempimenti amministrativi sanitari

 

- Discussione generale disegno di legge n. 772 - Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale) (giovedì 6, ant.)

 

Mercoledì

5

"

ant.

h. 9,30-13

"

"

"

pom.

h. 16,30-20

Giovedì

6

"

ant.

h. 9,30-14

 

Giovedì

6

dicembre

pom.

h. 16

- Question time sui Comuni di confine (Ministro per i rapporti con il Parlamento), sul taglio di treni pendolari e a lunga percorrenza; sul Gruppo Tirrenia (Ministro dei trasporti)

 

- Interrogazione n. 1056, Ramponi, Matteoli e altri sull'aeroporto di Vicenza

 

 

 

 

 

 

 

Martedì

11

dicembre

pom.

h. 16,30-20

- Seguito disegno di legge n. 772 - Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)

 

- Disegno di legge n. 1908 - Decreto-legge n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 30 dicembre)

 

Mercoledì

12

"

ant.

h. 9,30-13

"

"

"

pom.

h. 16,30-20

 

Giovedì

13

dicembre

ant.

h. 9,30-14

- Discussione generale disegno di legge n. 1903 - Protocollo lavoro e previdenza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria - Voto finale con la presenza del numero legale)

 

"

"

"

pom.

h. 16-20

 

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1908 (Decreto-legge n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 6 dicembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1903 (Protocollo lavoro e previdenza) dovranno essere presentati entro le ore 15 di venerdì 14 dicembre.

  

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1872
(Decreto-legge n. 181, in materia di allontanamento dal territorio nazionale
per esigenze di pubblica sicurezza)
(Totale 12 ore, incluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

 

30'

Governo

 

30'

Votazioni

1 h.

 

Gruppi 10 ore di cui:

 

 

Ulivo

1 h.

44'

FI

1 h.

35'

AN

1 h.

01'

RC-SE

 

51'

UDC

 

45'

Misto

 

56'

LNP

 

38'

SDSE

 

36'

IU-Verdi-Com

 

36'

Aut

 

36'

DCA-PRI-MPA

 

36'

Dissenzienti

 

5'

  

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 772
(Delega riordino servizi pubblici locali)
(Totale 12 ore, incluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

 

15'

Governo

 

15'

Votazioni

1 h.

30'

Gruppi 10 ore di cui:

 

 

Ulivo

1 h.

44'

FI

1 h.

35'

AN

1 h.

01'

RC-SE

 

51'

UDC

 

45'

Misto

 

56'

LNP

 

38'

SDSE

 

36'

IU-Verdi-Com

 

36'

Aut

 

36'

DCA-PRI-MPA

 

36'

Dissenzienti

 

5'

  

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1908
(Decreto-legge n. 180, recante differimento di termini
in materia di autorizzazione integrata ambientale)
(Totale 5 ore, incluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

 

15'

Governo

 

15'

Votazioni

 

30'

Gruppi 4 ore di cui:

 

 

Ulivo

 

41'

FI

 

38'

AN

 

24'

RC-SE

 

20'

UDC

 

18'

Misto

 

22'

LNP

 

15'

SDSE

 

14'

IU-Verdi-Com

 

14'

Aut

 

14'

DCA-PRI-MPA

 

14'

Dissenzienti

 

5'

 

Sull'ordine dei lavori

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, il calendario è stato votato all'unanimità, quindi non intervengo in merito ad esso. Presidente, vorrei fare questo intervento con grande senso di responsabilità e spero tanto che non possa essere oggetto di fraintendimento da parte di alcuno.

Noi ci troviamo in quest'Aula notoriamente divisi in parti quasi uguali; nelle votazioni ci si misura su differenze microscopiche. Stiamo esaminando e stiamo entrando nel vivo di un provvedimento delicatissimo, che riguarda la sicurezza dei cittadini italiani.

Si tratta di un provvedimento che conterrà al proprio interno momenti di confronto; non dico di scontro, signor Presidente, perché su questo tema l'opposizione è stata estremamente responsabile: ha votato in Commissione i presupposti di costituzionalità e di urgenza ed ha presentato pochi emendamenti. Ci siamo impegnati affinché quest'Aula esiti definitivamente il testo nella giornata di domani, quindi, così come abbiamo fatto in altre occasioni, non verrà da noi alcun gesto che possa essere individuato o interpretato come ostruzionistico.

Proprio per questo clima che abbiamo sempre garantito, e che ci auguriamo di continuare a garantire, e per questa divisione su numeri che a volte possono essere essenziali per l'approvazione non solo di un testo ma anche di una parte strategica del testo, ci saremmo augurati che questo argomento vedesse nella sua evoluzione naturale la presenza del Presidente del Senato, nei cui confronti abbiamo sempre manifestato, e continueremo a manifestare, grande rispetto ed apprezzamento per la sua autorevolezza e la capacità di mediazione che ha manifestato in questo scorcio di legislatura.

Ciò per sottrarre sia alla maggioranza, sia all'opposizione un voto che possa paradossalmente apparire in certi momenti determinante per l'approvazione o la bocciatura di una proposta. Quante volte quest'Aula ha visto approvare o non approvare dei testi anche con votazioni dove i numeri erano pari, a seconda se si trattava o meno di un testo, di un emendamento della maggioranza o dell'opposizione?

Mi permetto allora di sollevare questo tema e rivolgo un formale, cortese e responsabile invito affinché il Presidente del Senato sia presente. Ci rendiamo conto che vi sono degli impegni istituzionali ai quali non vorremmo mai che il Presidente si debba sottrarre, ma vi è anche un calendario dei lavori che già ipotizzava che oggi e domani saremmo stati chiamati a discutere di questo argomento. Credo però che la compatibilità degli impegni istituzionali del Presidente del Senato con i lavori d'Aula potesse essere facilmente coniugata e resa omogenea nella diversificazione degli orari e delle presenze del Presidente Marini al di fuori dell'Aula del Senato.

Proprio per questo, voglio sollevare tale problema all'inizio dei lavori: tra poco, infatti, inizieremo a votare; lo faremo, allora, con un'Aula non estremamente e totalmente rappresentativa dell'effettivo quorum di maggioranza e di opposizione. Mi permetto, dunque, di sollevare il punto perché, se la Presidenza e la maggioranza dovessero essere d'accordo, questo ragionamento potrebbe valere per noi come per voi: davanti ad un testo così delicato ed importante, sarebbe il caso che all'Aula - con la presenza materiale del presidente Marini - venisse restituita l'integrità costitutiva del proprio quorum. (Applausi dai Gruppi FI e UDC). Ho quindi voluto sottolineare tale aspetto per valutare l'opportunità se sia il caso di iniziare a votare o meno.

PRESIDENTE. Presidente Schifani, i turni di Presidenza viaggiano sull'ordine della casualità; quindi, sono d'accordo. Io stesso, in Conferenza dei Capigruppo, per superare il problema (che si pone ora per la maggioranza ora per l'opposizione), ho proposto o che i Vice Presidenti non votino, alla stregua del Presidente, o viceversa che il Vice Presidente che presiede possa votare, in modo che l'esito della votazione non subisca modifiche in conseguenza dei turni di Presidenza. Sarebbe bastato eleggere me come Presidente del Senato per risolvere tale problematica: questo, però, mi sembra un discorso un po' di parte. (Ilarità).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1872 (ore 19,15)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge in titolo.

Chiedo al presidente Morando se, prima di procedere all'esame degli emendamenti, intenda svolgere alcune integrazioni rispetto ai solleciti avanzati dal collega Mantovano circa la copertura oppure ritiene che il parere di cui ho dato lettura sia esaustivo.

MORANDO (PD-Ulivo). Signor Presidente, se vuole posso senz'altro integrare il parere, che, tuttavia, ritengo esaustivo. Basta leggere la relazione tecnica per capire il senso di quelle righe, certo non molto numerose, che abbiamo scritto, condensando il nostro parere.

Ne parlo a memoria, perché adesso non ho davanti la relazione tecnica: cosa sostiene il Governo - tramite la Ragioneria - in quella relazione? Prima dell'ingresso della Romania nell'Unione Europea, tra gli allontanamenti e le espulsioni, una percentuale molto elevata di cittadini romeni era mandata via dal nostro Paese. A tal fine, si provvedeva con risorse adeguate: se non vado errando, la percentuale di romeni, tra i cittadini espulsi, era nell'ordine del 36 o 37 per cento. Vedo che il ministro Amato conferma, quindi questo è il dato esatto.

Il ragionamento della Ragioneria è il seguente: è vero che, nel frattempo, la Romania è entrata nell'Unione Europea; sotto il profilo della quantità, abbiamo grosso modo conservato l'entità delle risorse presenti nelle unità previsionali di base precedenti; quindi, adesso che dobbiamo provvedere all'allontanamento di un certo numero di cittadini romeni, nel frattempo diventati comunitari, possiamo tranquillamente farlo a carico di quelle stesse unità previsionali di base.

Alla luce di tale ragionamento, la Commissione bilancio ha evidenziato che il provvedimento è tecnicamente coperto, perché la copertura esiste, quindi non vi sono problemi di tale tenore. Nel momento in cui la Romania entrava a far parte dell'Unione Europea, però, in sede di predisposizione del bilancio a legislazione vigente, sarebbe stato più corretto registrare tale innovazione e, quindi, all'interno dell'unità previsionale di base, distinguere la quota di risorse destinata all'allontanamento dei cittadini comunitari da quella destinata all'allontanamento dei cittadini non comunitari.

Il problema che solleviamo, però, non è legato alla presenza delle risorse necessarie alla copertura, ma alla corretta predisposizione del bilancio a legislazione vigente: la spiegazione è questa. La relazione tecnica presentata dal Governo con la regolare bollinatura dalla Ragioneria attesta che il parere della Commissione bilancio ha fondamento esattamente nelle cifre che ho cercato di richiamare.

PRESIDENTE. Poiché il Governo non intende aggiungere altro, passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE (FI). L'emendamento 1.27 ha una portata rilevante e si compone di tre parti. Una prima parte è costituita dai commi 01 e 04, che prevedono che i redditi del cittadino comunitario debbano provenire da fonti lecite e dimostrabili, il che è però stato accolto dall'emendamento 1.302 del Governo, sul quale possiamo convergere espungendo dall'emendamento tali commi. Il cuore di questo emendamento è però costituito dai punti 02 e 03.

Vorrei che i colleghi prestassero un attimo di attenzione, perché tali commi sono il frutto di un'attenta riflessione sui contenuti della direttiva e sui princìpi accolti anche nella nostra legislazione interna, che non possono discostarsi da alcuni elementi. Il primo è che fino a tre mesi di soggiorno al cittadino comunitario non può essere richiesto alcun obbligo particolare di registrazione o quant'altro. Dopo questo periodo di tre mesi, però (come è noto), il cittadino comunitario ha l'obbligo di iscriversi nella nostra anagrafe, indicando, tra l'altro, anche la dimora, come già prevede il decreto legislativo oggi vigente.

L'emendamento prevede che nel caso in cui il cittadino non abbia chiesto l'iscrizione entro i 10 giorni, la sua mancata iscrizione, che è obbligatoria per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, può determinare e determina l'espulsione e l'allontanamento immediato del soggetto dal territorio dello Stato.

Presidenza del vice presidente BACCINI (ore 19,25)

 

(Segue PASTORE). Il Ministro, poc'anzi, nella sua replica ha svolto una osservazione abbastanza infondata, ritenendo che l'iscrizione anagrafica non rappresenti e non possa rappresentare ragione di tutela di pubblica sicurezza, ma qualcosa d'altro.

Chiedo allora al Ministro quanto segue. L'anagrafe per che cosa esiste? Esiste forse per assolvere alla curiosità dello Stato di sapere dove abitano e dimorano i propri cittadini e loro famiglie, dove hanno sede gli uffici od altro, o piuttosto perché a questa conoscenza sono collegate situazioni, ragioni sostanzialmente di pubblica sicurezza, in quanto è interesse di pubblica sicurezza sapere dove abitano i propri cittadini? E se la ragione è quest'ultima, perché ragioni di pubblica sicurezza valgono per i cittadini e non possono valere per i cittadini comunitari? Per quale ragione si chiede la registrazione a chi è ospitato in un albergo o a chi chiede ospitalità in un camping? Perché abbiamo delle pruderie voyeuristiche da soddisfare o perché ragioni di pubblica sicurezza richiedono che chiunque (cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari) alloggi in strutture del genere debba registrarsi, affinché sia consentito un controllo di pubblica sicurezza sulla permanenza sul territorio italiano?

Aggiungo, ministro Amato: per quale ragione, all'indomani dell'assassinio di Aldo Moro fu approvato un decreto-legge, tuttora vigente, che fa obbligo a chiunque consegni le chiavi di un fabbricato, in qualsiasi cosa consista questo fabbricato (lo consegni a titolo di vendita, donazione, locazione o addirittura prestito gratuito), di comunicare entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza i dati del consegnatario, dell'acquirente, dell'inquilino, con gli estremi del documento d'identità, pena una salata multa, una salata sanzione di carattere penale e di natura contravvenzionale? È per effettuare rilievi statistici o per motivi di pubblica sicurezza?

Allora, perché non possiamo prevedere che la mancata iscrizione, prevista dalla legge di attuazione della direttiva, nelle nostre anagrafi, nel caso sia carente, sia motivo di mancata tutela della pubblica sicurezza e quindi possa dar luogo all'allontanamento immediato? Mi aspetto una risposta dal Ministro.

Vorrei poi aggiungere all'osservazione del Ministro, che faceva riferimento alla presunzione prevista nel comma 3 dell'emendamento 1.27, in cui si presume che il cittadino dell'Unione che non abbia fatto questa dichiarazione sia entrato nel nostro territorio tre mesi prima della verifica di questo fatto, che comunque si tratta di una presunzione semplice perché resta salva la prova contraria. Quindi, il combinato disposto di queste due norme dovrebbe consentire una maggiore salvaguardia delle ragioni di ordine pubblico.

Invece, l'emendamento del Governo, che sembra porre a carico del cittadino comunitario un obbligo analogo, è in realtà semplicemente la classica foglia di fico perché non costituisce un obbligo ma prevede solo la possibilità per il cittadino comunitario di registrarsi al momento dell'ingresso e comunque non collega a questa mancata registrazione nessuna ragione di tutela della pubblica sicurezza, il che non cambia nulla sul terreno del provvedimento che si possa adottare.

PIROVANO (LNP). Signor Presidente, in merito all'emendamento 1.200 (testo 2) chiedo di prestare attenzione a quanto detto anche dal collega Pastore sul concetto di residenza, posto oggi a fondamento della futura cittadinanza, un diritto importante per creare i presupposti del quale sono morte delle persone. Molti parlano della patria e di coloro che purtroppo sono morti per essa, come i nostri soldati all'estero. Domando allora come sia possibile prevedere norme simili con riguardo ad una colonna così importante, quando si attendono dieci anni per avere il diritto di avanzare la richiesta di riconoscimento, non di ottenerla.

Il ministro Amato probabilmente non lo ricorda, ma quando era Presidente del Consiglio in occasione di un question time nell'Aula della Camera abbiamo avuto uno scambio di opinioni sul concetto di residenza, sul quale si basa la futura cittadinanza italiana.

Voi sapete che oggi, in nome di questa residenza, bisognerebbe pensare anche alla dignità degli esseri umani. Ricordo anche di averla scherzosamente, ma forse in modo molto goliardico, chiamato il Presidente del Consiglio delle grotte, perché ancora oggi, signor Ministro e colleghi, la residenza in Italia deve essere concessa anche se si vive in una grotta, in una roulotte o altro.

Lei allora, signor Ministro, aveva detto che qualunque requisito noi avessimo anteposto alla concessione della residenzaci avrebbe assimilato alle dittature di sinistra e di destra, morte immediatamente dopo la seconda guerra mondiale. Credo che oggi quei concetti debbano essere rivisti. Bisogna garantire che la concessione della residenza sia collegata ad un'abitazione civile, abitabile, sana, come del resto è richiesto per il ricongiungimento familiare. Stranamente in Italia si deve concedere la prima residenza in qualsiasi luogo, mentre per il ricongiungimento familiare occorre che la casa sia a norma.

Orase il nostro ordinamento si basa sulla prima residenza, credo che questa debba avere una grandissima dignità, una dignità talmente grande da sostenere il peso, non soltanto della residenza che i Comuni devono concedere, ma anche e soprattutto di una futura cittadinanza. Non sto parlando ovviamente solo degli stranieri, ma anche dei nostri concittadini, perché va salvaguardata la dignità di tutti.

Sono passati 53 anni dall'entrata in vigore del primo regolamento di anagrafe, che è del 1954, legato alle condizioni dell'immediato dopoguerra, quando non c'erano case e non c'era il concetto di igiene che abbiamo oggi, quando la dignità era avere almeno un indirizzo. Detto per i nostri concittadini, ma anche per gli stranieri che scelgono di venire da noi in modo regolare, di cercarsi un lavoro, di rispettare le nostre leggi e le nostre tradizioni, credo sia un dovere civile garantire, insieme alla residenza, un'abitazione in sintonia con il futuro diritto che avranno di essere cittadini italiani. (Applausi dal Gruppo LNP).

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). Vorrei, se il Presidente ritiene che questo sia il momento adatto, parlare in dichiarazione di voto contro questo emendamento, spiegando le ragioni per le quali, da un lato, comprendo l'esigenza posta dai colleghi e, dall'altro, però penso che...

PRESIDENTE. Scusi, senatore Brutti, per maggiore chiarezza, su quale emendamento interviene?

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). Sull'emendamento 1.27. Dicevo, comprendo l'intenzione che ha spinto i colleghi a presentare questo emendamento, ma penso anche che questa esigenza possa essere meglio e più correttamente garantita dall'emendamento del Governo che viene subito dopo, in particolare alla luce della necessità che abbiamo di rispettare...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa. Lei dovrebbe illustrare il suo emendamento, non parlare...

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). Questo le chiedevo. Volevo parlare sull'emendamento 127. Allora, parlerò più avanti.

PRESIDENTE. Concluda, tanto stava terminando.

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). Per la verità, volevo fare qualche considerazione.

PALMA (FI). Signor Presidente, è una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, visto che lei dovrebbe parlare sul suo emendamento, potrà intervenire sull'emendamento 1.27 in sede di dichiarazione di voto.

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). La ringrazio.

PRESIDENTE. Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti.

AMATO, ministro dell'interno. Signor Presidente, l'emendamento 1.300 tocca lo stesso tema su cui si è soffermato il senatore Pastore. Bisogna però mettersi d'accordo su cosa si sta discutendo. Si prevede, allo scopo di dare data certa all'ingresso, che la persona interessata venga a fare una dichiarazione di presenza. Secondo la direttiva non è l'iscrizione all'anagrafe, che secondo il decreto legislativo deve comunque fare ai fini di una presenza di 3 mesi, ma una dichiarazione di presenza prevista a parte dall'articolo 5, comma 5, della direttiva comunitaria.

Il tema al nostro esame è quello di dare data certa all'ingresso per non consentire alla persona eventualmente fermata di rispondere che secondo la direttiva deve dimostrare di avere i mezzi se si trova nel nostro Paese da almeno tre mesi. In realtà, potrebbe dire che si trova in Italia soltanto da due settimane, e che quindi non è ancora tenuto a dichiararla. Disporre di una data certa è dunque estremamente importante.

Ladata certa va prevista in modo da non sottoporre le migliaia e migliaia di turisti che arrivano, dalla Germania ad esempio, sulla costa romagnola ad un obbligo specifico in assenza del quale si possono trovare nei guai. Pertanto, si prevede che la persona, in ragione della prevista durata del suo soggiorno in Italia, faccia una dichiarazione che garantisce la data certa. Se la persona in questione prevede di restare in Italia e di soggiornare presso un albergo di Cattolica non ha ragione di fare una dichiarazione in tal senso. Basta che quella persona si rechi presso la struttura alberghiera e si registri in modo che a chiunque dovesse chiedere notizie rispetto alla durata del suo soggiorno quest'ultimo potrebbe rispondere di fare un controllo presso la suddetta struttura alberghiera e verificare le sue generalità, la data di arrivo e quella di partenza.

In questo senso io preferisco tale formula a quella illustrata dal senatore Pastore il quale, se non ho capito male, fa riferimento all'iscrizione all'anagrafe. Mi permetto sommessamente di osservare che tale iscrizione non ha finalità di pubblica sicurezza. Tra la finalità di pubblica sicurezza e lo sfizio dello Stato di iscrivere la gente in qualche registro, va considerata la tematica della certezza dei rapporti giuridici ai quali in realtà corrisponde l'iscrizione all'anagrafe. Quest'ultima serve a far sapere allo Stato chi vive con chi, chi è padre di quale figlio, il luogo di residenza e quant'altro. È su questo che si reggono i rapporti tra cittadini e non cittadini.

Anche se lo farei, dall'emendamento 1.300 non può risultare che tale dichiarazione ha finalità di sicurezza e di ordine pubblico perché ciò darebbe luogo ad una procedura di infrazione. La direttiva, lo ripeto, vuole tenere distinto il canale dell'espulsione per ragioni di pubblica sicurezza da quello dell'allontanamento per violazione degli obblighi legati alla pura presenza sul territorio. Se uno di questi obblighi lo connetto alle ragioni di pubblica sicurezza unifico i canali che la direttiva chiede al nostro Paese di tenere distinti. Per questo motivo ho sottolineato in precedenza che in effetti un problema esiste - in questo do ragione al senatore Pastore - ma che lo si può risolvere soltanto modificando la direttiva, non bypassandone i divieti.

In relazione a ciò si prevede che la violazione degli obblighi che mi portano all'allontanamento ha l'effetto di cancellare l'iscrizione anagrafica (emendamento 1.301), con le conseguenze che ciò comporta ma non altre. Inoltre, non ha bisogno di essere illustrato l'emendamento 1.302 che riprende una questione emersa nella discussione con riferimento a risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite e dimostrabili. Nella mia replica lo avevo in qualche modo già illustrato.

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,35)

PALMA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, signor Ministro, precedentemente avevamo chiesto alla sua cortesia di voler fornire un chiarimento in ordine all'emendamento 1.305 in cui si prevede che il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.

Dal momento che l'emendamento è stato presentato oggi, alle ore 16,30, volevamo sapere quali fossero le strutture destinate per legge alla permanenza temporanea.

BACCINI (UDC). Signor Presidente, signor Ministro, abbiamo inteso presentare l'emendamento 1.26 proprio perché riteniamo che esso contenga il punto centrale della ragione del nostro dibattito in questa Aula e, soprattutto, fuori da questa. Fuori dalle Aule del Parlamento, le più diffuse considerazioni hanno indotto, noi del Gruppo parlamentare dell'UDC, a presentare un emendamento per cercare di dare sostanza, oltre che linea politica, alle nostre azioni.

Abbiamo evidenziato un atteggiamento del Governo che intende, in qualche modo, dare risposte di politica generale e di concordare su alcuni aspetti, affinché la sicurezza del nostro Paese diventi una priorità, in questo momento storico, anche grazie alle opposizioni, che hanno voluto mettere al centro dell'agenda politica la questione della sicurezza delle nostre famiglie, delle nostre imprese e del nostro Paese in generale.

Ci siamo resi conto, signor Ministro, che tutto questo non basta perché, al di là dell'attività legislativa, abbiamo bisogno di passare dalla poesia alla prosa nel tentativo di dare sostanza alle nostre determinazioni politiche. Quindi, il nostro emendamento è in questo spirito. Noi proponiamo di dare forza a tutte le politiche del Ministero dell'interno e di tutti i suoi derivati, che siano riferite alle attività di espulsione e, ovviamente, in questo momento in mano ai prefetti (ma non solo ai prefetti). Noi proponiamo soprattutto di dare quella forza e quella sostanza alle Forze dell'ordine per svolgere attività investigativa e, soprattutto, per avere i mezzi necessari affinché questa attività possa conseguire l'effetto sperato.

Altrimenti, signor Ministro, anche secondo le sue stesse dichiarazioni, i mezzi a disposizione nel fondo presso il suo Ministero non sono sufficienti per portare avanti queste politiche. Vogliamo portare all'attenzione sua, del Parlamento e, soprattutto, del Ministro dell'economia, il fatto che il Ministero dell'interno, le Forze dell'ordine, i nostri prefetti hanno bisogno di sinergia ma, soprattutto, di sostanza e di un fondo economicamente all'altezza dell'operazione politica che stiamo svolgendo in questo momento nel nostro Paese.

Sostenere le attività del suo Ministero significa dare possibilità al Parlamento di stabilire una priorità economica. Noi dell'UDC riteniamo priorità economica che un fondo speciale a disposizione del Ministro dell'interno e, quindi, delle prefetture e delle forze dell'ordine per mezzi e strutture sia finanziato in una misura adeguata. Abbiamo individuato 500 milioni di euro come primo passaggio importante per riuscire a dare forza alle determinazioni politiche, sulle quali possiamo essere tutti d'accordo.

Concludo, signor Ministro, dicendo che tutto quello che possiamo fare per trovare in quest'Aula sinergie politiche, lo possiamo fare sui fatti, sulle questioni concrete. Se lei questa sera darà un messaggio di disponibilità a far sì che le politiche sulla sicurezza non siano soltanto un esercizio che riguarda la maggioranza, ma siano patrimonio di tutto il Paese e, quindi, di tutto il Parlamento, noi siamo disposti a dare una mano laddove ci renderemo conto che tutte le operazioni che stabiliamo in Parlamento tendano all'espulsione dei criminali, all'allontanamento del crimine, ma soprattutto al rafforzamento delle nostre prefetture e, dal punto di vista economico e sostanziale, delle forze dell'ordine. (Applausi dal Gruppo UDC).

CASSON (PD-Ulivo). Signor Presidente, illustro sinteticamente l'emendamento 1.208 che descrive i sistemi e i metodi di ricorso contro i provvedimenti di allontanamento. Tale emendamento fa riferimento a sollecitazioni arrivate da diversificate parti politiche, prevedendo, in sintesi, che nei confronti dei provvedimenti dei quali tratta il presente decreto-legge si possa fare ricorso in ogni caso davanti al tribunale in composizione monocratica.

L'articolo 22 del decreto-legge legislativo n. 30 del 2007 concerne essenzialmente la questione dell'autorità competente a decidere sul ricorso, e tale articolo, così come proposto in modifica dall'emendamento 1.208, concerne anche i tempi del ricorso, che vengono notevolmente abbreviati dal comma 4 anche nei casi di presentazione del ricorso in sede estera.

L'altra questione, inserita al comma 9 del citato articolo 22, riguardava essenzialmente la definizione del ricorso presentato all'autorità competente e, quindi, il fatto che, nei termini indicati di dieci giorni, il tribunale non si fosse pronunciato. In tal caso, veniva scritto, il ricorso si intendeva accolto; tale punto, che prospetta alcune problematiche particolarmente delicate, è stato estrapolato, rispetto all'emendamento 1.208 è stato eliminato ed è stato presentato l'emendamento autonomo 1.204.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, l'emendamento 1.300/4 intende rendere obbligatoria e non solo facoltativa la dichiarazione agli uffici di polizia. Ho ascoltato l'intervento del Ministro in merito a questi obblighi e le difficoltà che ha esposto per il turismo in Italia. Ritengo, tuttavia, molto importante che ci sia l'obbligo, per chi viene nel nostro Paese, di presentarsi; potrei semmai modificare l'emendamento, prevedendo non l'obbligo di presentarsi ad un ufficio di polizia, ma soltanto l'obbligo di denunziare la propria presenza (di dichiarare, cioè, ad un ufficio di polizia la propria presenza), secondo le modalità che stabilisce il Ministero. Credo che ciò sia possibile, in quanto gli albergatori già denunciano la presenza dei turisti nelle proprie strutture.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento in ordine alla nostra discussione. Il nostro Regolamento prevede che il Governo possa presentare emendamenti in qualunque momento ed è il caso che si è verificato oggi: il Governo ha presentato una serie di emendamenti.

Siamo nella fase dell'illustrazione degli emendamenti e, poco fa, con molto garbo (il garbo che lo caratterizza), il senatore Nitto Palma ha chiesto chiarimenti al Governo in merito all'emendamento 1.305. Tuttavia, il ministro Amato, contrariamente al garbo che gli è proprio, ha fatto cenno alla Presidenza che non intendeva illustrare l'emendamento in questa fase. Questo mi spiace, perché dovremmo poterci fare un'idea della proposta del Governo.

In effetti, Ministro (e la invito a prestarmi attenzione, perché non penso sia un grande sforzo), l'emendamento 1.305 prevede che, nei casi indicati dal comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 30 del 2007, il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.

Si tratta di una questione che non interessa soltanto il collega Nitto Palma, ma che ha interessato anche il senatore Mantovano e più umilmente chi le sta parlando in questo momento, anche se lei è distratto (se mi guardasse, Ministro, sarebbe un atto di reciproca comprensione): sarebbe importante sapere, invece, di cosa si sta parlando, perché sulla stampa abbiamo letto altre interpretazioni. Si dice che la norma possa addirittura riguardare i luoghi di detenzione per gli arresti domiciliari. Conoscere quindi l'interpretazione autentica da parte del Governo potrebbe aiutare a capire se le strutture cui la norma fa riferimento sono i centri di permanenza temporanea o se c'è, invece, qualche altra diavoleria della quale, allo stato, non avete parlato.

Pertanto, poiché lei è persona cui non fa difetto il coraggio delle posizioni, la pregherei di prendere la parola e di spiegare all'Assemblea di cosa stiamo parlando.

 

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno. Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 1.27, altrimenti il parere è contrario. Invito altresì a ritirare l'emendamento 1.200 (testo 2).

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.300/1, 1.300/2, 1.300/3 identico all'1.300/4, 1.3000/5 e 1.300/7. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 1.300/6, purché la parola «pubblicare» sia sostituita con la parola «adottare».

Esprimo, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 1.300, 1.301 e 1.302, mentre invito al ritiro dell'emendamento 1.201, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole anche sull'ordine del giorno G1.103, mentre invito invece a ritirare gli emendamenti 1.38 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.39 e 1.40. Il parere è poi favorevole sull'emendamento 1.41. Invito al ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.3 (testo 2), nonché delle proposte emendative 1.10 e 1.47, su cui c'è il parere contrario della 5a Commissione e dell'emendamento.

Invito a ritirare gli emendamenti 1.34, 1.202, 1.35, 1.48 (dato che sarebbe accolto l'emendamento 1.12, che prevede dieci giorni anziché quindici), 1.43 (considerato che il Governo esprime parere favorevole all'1.201), 1.11 (dato il parere favorevole espresso sull'emendamento 1.15, subordinato ad una riformulazione). L'emendamento 1.30 è stato ritirato. Invito a ritirare gli emendamenti 1.44, 1.49, 1.14, 1.13, 1.203 (testo 2) e 1.36.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.303, 1.12, 1.15, a condizione che sia accolta dai proponenti la riformulazione al comma 7-quater, per cui, dopo le parole: «nonché di misure di prevenzione...», vanno aggiunte le seguenti: «...o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere» e soppressa la parte restante.

Quanto all'emendamento 1.304, su cui ovviamente il parere è favorevole, preciserei che, per un errore materiale, non è completo: il testo dovrebbe riportare «del luogo di soggiorno del cittadino dell'Unione o del suo familiare».

 

PRESIDENTE. Ne abbiamo già preso atto.

 

LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno. Invito a ritirare gli emendamenti 1.16, 1.4, 1.5. Chiedo al senatore Manzione di ritirare l'emendamento 1.6, essendo mal formulato. Infatti, nella prima parte emenda il testo del decreto legislativo n. 30 nello stesso modo in cui è stato emendamento dal decreto-legge, mentre nella seconda propone un contenuto identico a quello dell'emendamento 1.206, su cui il Governo esprime parere favorevole.

Invito a ritirare gli emendamenti 1.26, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario, 1.17 e 1.217, per la formulazione proposta dal Governo con l'1.305, 1.7, 1.21, 1.22, 155, 1208, 1.8 e 1.23.

Esprimo parere favorevole sull'1.50, a condizione che sia accolta una riformulazione e che si preveda che al comma 1, dopo la lettera f), è inserita la lettera f)-bis, 1.20,1.18, 1.19, 1.46, se dopo le parole "6" e "7" si aggiungono le parole «e 13», 1.52, con la riformulazione per cui al comma 3, lettera a), sono soppresse le parole: "del Paese di cittadinanza dell'allontanato".

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.53. Invito poi a ritirare gli emendamenti 1.24, 1.54, 1.204 e 1.0.1.

Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 1.0.200, nonché sull'emendamento 1.0.201: quest'ultimo, a condizione che venga riformulato, sostituendo, all'articolo 13 citato, le parole: «comma 5-bis», con le parole «13-bis e 14» e sopprimendo il periodo: «e la parola 'giudice', è sostituita dalla seguente: 'tribunale'».

Invito poi a ritirare l'emendamento 1.0.5 in relazione all'accoglimento del precedente 1.0.201.

Vorrei solo precisare, Presidente, che la scelta del Governo di invitare al ritiro dell'emendamento 1.26, su cui - ricordavo - c'è stato un parere contrario della Commissione bilancio, è dettata soprattutto dalla circostanza che il tema interessa la legge finanziaria.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, vorrei chiedere una cortesia al sottosegretario Lucidi: noi non siamo in grado di capire tutte queste decine di inviti al ritiro cosa significano. Normalmente, si dice: «Invito al ritiro e, in caso contrario, parere favorevole o contrario». Un semplice invito al ritiro equivale a dire che non si vorrebbe che ci fossero questi emendamenti. Non è possibile, questa non è una proposta del Governo, è un non parere.

PRESIDENTE. Credo che l'invito al ritiro vada interpretato nel senso che, diversamente, il parere è contrario.

A questo punto, data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, visto che i nostri lavori stanno per concludersi e che il Ministro sta già andando via, mi consentirà domani mattina di rivolgere al Governo una richiesta di chiarimenti sul parere formulato.

È infatti impossibile orientarsi e soprattutto vi è contraddizione tra alcuni pareri contrari e la successione nella quale saranno posti ai voti gli emendamenti, compresi quelli del Governo, sui quali invece vi è un parere favorevole. Se la Presidenza me lo consentirà, domani mattina sarò più preciso sul punto per avere qualche chiarimento.

 

PRESIDENTE. Senatore Mantovano, credo proprio che valga la pena di andare sul punto di ogni singolo emendamento, di modo che vi sia possibilità di chiarimento.

 

MANTOVANO (AN). Non era questo che chiedevo, signor Presidente. Vorrei formulare al Governo una richiesta di chiarimento nell'insieme perché poi ci si possa orientare, di volta in volta, su ogni singolo emendamento, proprio alla luce del parere espresso poco fa.

PRESIDENTE. In questo caso, rimandiamo la questione a domani mattina.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

GARRAFFA (PD-Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARRAFFA (PD-Ulivo). Signor Presidente, vorrei sollecitare una risposta urgente all'interrogazione 3-01090, rivolta ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e da me firmata insieme ai colleghi Benvenuto, Barbolini, Giaretta, Mazzarello e Rossa, riguardante una gara telematica proposta dalla società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze CONSIP, inerente alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

Le offerte pervenute sono state oggetto di verifica da parte della commissione giudicatrice nominata dalla CONSIP. Alcune offerte sono apparse anormalmente basse, ma queste tendevano a far risparmiare alla pubblica amministrazione ben 10 milioni di euro. Quelle strutture, tra le quali la «Qui! Ticket Service», di fatto fornivano agli imprenditori servizi aggiuntivi, che gli stessi imprenditori che ricevono i buoni pasto sono ben lieti di pagare per evitare tempi burocratici e amministrativi eccessivi che mal sì coniugano con la celerità del servizio e il ritardo di eventuali pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

Signor Presidente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta sulla questione dando ragione ai ricorrenti, ribadendo che se non si ammettessero i servizi aggiuntivi come strettamente connessi con la prestazione in gara si precluderebbe ogni possibilità di sostanziale diversificazione economica tra le offerte e di sviluppare una concorrenza sulla base di una combinazione di fattori dovuta ad abilità imprenditoriali. Questa posizione prende spunto anche da una sentenza del TAR del Lazio in una procedura che ha visto coinvolta proprio la CONSIP.

Tali sono i motivi che ci inducono a chiedere ai Ministri competenti un'indagine interna alla CONSIP sulle gare e sulle aggiudicazioni, che nel caso in questione hanno privilegiato multinazionali straniere. Ecco perché è utile, in conclusione, far riferimento a quanto si legge sul sito della CONSIP alla voce «codice etico» e cioè che nel perseguimento della sua missione la società ha improntato la propria attività ai valori della realtà e dell'imparzialità, della correttezza e della trasparenza; un vero e proprio codice deontologico. Bene, signor Presidente, mi auguro che sulla questione posta dagli interroganti il codice deontologico non sia stato né eluso, né calpestato.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Garaffa. Chiudiamo qui, altrimenti non le resta nulla da dire il giorno che le daranno una risposta, avendo già detto tutto quest'oggi. Comunque, solleciteremo la risposta all'interrogazione da lei presentata.

 

Sulle dichiarazioni di un consigliere comunale di Treviso

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). Signor Presidente, non le sembri ingenuo il mio intervento, e mi rivolgo proprio a lei che presiede in questo scorcio finale di seduta l'Aula. Sono state lette delle parole, è stata richiamata, nell'ambito del dibattito, la dichiarazione di un esponente istituzionale. Non era il caso di aprire su quella citazione una polemica, poiché già i temi in discussione ci portano ad un dibattito a volte aspro e fatto anche di contrapposizioni. Tuttavia, voglio chiederle (poiché è lei in questo momento a presiedere l'Aula del Senato, ferme restando tutte le considerazioni politiche avanzate qui dal senatore Castelli sull'esasperazione, di cui egli parla, delle popolazioni del Nord), una parola esplicita di condanna di una dichiarazione fatta da un esponente istituzionale, da un esponente politico, che evoca la rappresaglia come strumento per la soluzione di un qualsiasi problema ed anzi una rappresaglia da uno a dieci.

Non ci spaventano parole - come dice il senatore Castelli - sopra le righe, ma credo sia istituzionalmente corretto che lei, che in questo momento presiede il Senato e che è anche il senatore Calderoli, dica una parola di condanna, così la chiudiamo qui e non si lascia un precedente aperto.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, io non ho espresso un giudizio perché venivano riportate affermazioni fatte in altra sede. Se qualcuno, in questa sede, avesse fatto dichiarazioni del genere in termini di rappresaglia, le avrei censurate come ha fatto lei.

 

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE.Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 5 dicembre 2007

PRESIDENTE.Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 5 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

 

La seduta è tolta (ore 20,05).

 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (1872)

ORDINI DEL GIORNO

G100

CALDEROLI

Respinto

Il Senato,

        premesso che,

            La Caritas ha recentemente diffuso i dati relativi ai cittadini extracomunitari presenti sul territorio italiano, 3,7 milioni che rappresentano il 6,2 per cento della popolazione; sempre secondo il rapporto Caritas, il tasso di crescita è pari al 21,6 per cento, ossia 700 mila unità in più in un anno;

            i numeri di cui sopra hanno creato problemi sia per l'integrazione degli immigrati sia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini;

            in data 28 giugno 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente la proposta di legge: «Delega al Governo per la modifica della disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero» (Legge Amato-Ferrero);

            l'eventuale approvazione della legge di cui sopra comporterebbe un ulteriore incremento del numero dei cittadini extracomunitari e dei relativi problemi;

        impegna il Governo,

            a ritirare la proposta di cui in premessa e a dare piena attuazione alla legge 189/2002 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo», attualmente vigente.

G101

DEL PENNINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            le disposizioni normative riguardanti la circolazione e l'eventuale espulsione di cittadini comunitari risultano essere quelle dettate dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento della Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nei territori degli Stati membri. Il legislatore italiano, in conformità con la Direttiva europea, ha previsto che gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione Europea e dei suoi familiari per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica;

            il decreto 1º novembre 2007, n. 181, prevede, come consentito dalla Direttiva in argomento, l'allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di sicurezza dello Stato stesso, o per motivi di ordine pubblico, nonché per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei cittadini comunitari;

            per altro, in caso di cittadini condannati a pena detentiva, il provvedimento di espulsione è attuato al termine dell'espiazione della pena stessa;

            Considerato che tale ultima disposizione concorre a determinare il grave affollamento delle carceri italiane, e a rendere più difficile il recupero del reo;

        impegna il Governo:

            a farsi promotore a livello europeo di una Convenzione in base alla quale il cittadino comunitario condannato per fatti previsti come reati nel Paese ospitante, qualora gli stessi siano previsti come tali anche dalla legislazione del Paese d'origine, possa essere espulso dal Paese ospitante garantendo l'espiazione della pena negli istituti penitenziari del Paese d'origine, salva la possibilità di ricorrere avverso la sentenza, se non definitiva, del Paese che l'ha emessa presso gli altri gradi di giudizio dello stesso.

________________

(*) Accolto dal Governo

G102 (testo 2)

CUTRUFO, GIRFATTI, SANTINI, MASSIDDA, MALAN, STRACQUADANIO, SARO, BETTAMIO, PISTORIO, COSSIGA, SELVA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            l'Accordo di Schengen firmato il 14 giugno 1985 e a cui l'Italia ha aderito il 27 novembre 1990, ed entrato il vigore nel 1995, tra gli obiettivi proposti ha previsto sia l'abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dello Spazio Schengen (nome con cui i Paesi membri del trattato in questione indicano l'insieme dei territori su cui il trattato stesso è applicato) sia l'integrazione delle banche dati delle forze di polizia (sistema di informazione Schengen detto anche SIS). Dal prossimo 21 dicembre, i cittadini di nove dei dieci Paesi divenuti Stati membri dell'UE nel maggio 2004 potranno liberamente circolare all'interno dell'area europea senza frontiere. Sono tuttavia attualmente esclusi i cittadini di Cipro e degli ultimi due nuovi Stati membri, Bulgaria e Romania. La decisione è stata adottata dai rappresentanti permanenti presso l'UE dei 27 Stati membri, secondo i quali i Paesi in questione «soddisfano le condizioni preliminari». L'approvazione definitiva sarà data dai ministri degli Interni europei il prossimo 8 novembre e riguarderà la fine delle frontiere terrestri e marittime tra i «vecchi» quindici e i nove nuovi Stati membri fin dal 21 dicembre, mentre per le frontiere aeree si dovrà attendere il 30 marzo 2008;

            le critiche maggiori al funzionamento di Schengen riguardano il fatto che ogni Paese facente parte del trattato ha i propri permessi di soggiorno che in teoria non permetterebbero l'espatrio, salvo quanto previsto dal trattato stesso che assicura la validità del permesso di soggiorno per la libera circolazione all'interno dello spazio di Schengen. Questo purché si effettui una dichiarazione di presenza nello Stato in cui ci si trasferisce entro 60 giorni dall'arrivo e per un soggiorno massimo di 90 giorni totali. A causa della mancanza di frontiere vi sono dubbi che questa regola sia effettivamente applicata. Inoltre vi sono differenze (anche notevoli) sul piano normativo fra i differenti paesi facenti parte di Schengen. Ad esempio in Olanda la droga leggera è libera ma in altri paesi no, e senza frontiere è molto più difficile fare controlli;

            a seguito del suddetto Accordo è stato poi emanato il Regolamento 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen) e rivolto a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro. Tale Regolamento prevede quindi che qualunque cittadino europeo può attraversare le frontiere ovunque, senza che siano effettuate verifiche e che solo in caso di grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può, in via eccezionale, ripristinare il controllo per non più di 30 giorni;

            il «Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le comunità europee e alcuni atti connessi» firmato il 2 ottobre 1997, tra gli obiettivi si prefigge di «conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima;

            il 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo si è riunito in seduta straordinaria a Tampere per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea avvalendosi appieno delle possibilità offerte dal Trattato di Amsterdam. Il Consiglio in quella sede volle trasmettere un forte messaggio politico per riaffermare l'importanza di questo obiettivo ed ha convenuto una serie di priorità ed orientamenti programmatici grazie ai quali il suddetto spazio deve realizzarsi rapidamente. Il Consiglio ha contestualmente riconosciuto che la sfida insita nel Trattato di Amsterdam è quella di garantire che la libertà di circolazione in tutta l'Europa possa essere goduta in condizioni di sicurezza e di giustizia accessibile a tutti. Si tratta di un progetto che risponde alle preoccupazioni frequentemente espresse dai cittadini e che ha ripercussioni dirette sulla loro vita quotidiana. Ma questa esigenza non è sicuramente avvertita solamente nei confronti dell'immigrazione clandestina e proveniente da Paesi terzi. Sempre a Tampere il Consiglio ha affermato che le persone hanno il diritto di esigere che l'Unione affronti le minacce alla loro libertà ed ai loro diritti giuridici costituita dalle forme più gravi di criminalità. Per opporsi a queste minacce occorre uno sforzo comune per prevenire e combattere il crimine e la criminalità organizzata nell'intera Unione;

            il 1º gennaio 2007 sono entrate a far parte dell'Unione europea anche la Romania e la Bulgaria, le quali sono state giudicate in linea con i criteri di adesione richiesti. Infatti, dopo aver modificato profondamente il loro assetto economico, politico e sociale, per conformarsi alle condizioni comunitarie, si è realizzato quest'ultimo allargamento. Nel futuro si prospetta l'entrata della Croazia e della Turchia;

            l'Unione Europea ha percorso una lunga strada da quando i primi 6 stati membri fondatori si associarono nel 1952 per creare la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) e nel 1958 la CEE. L'allargamento più importante dell'UE è stato originato dalla caduta del Muro di Berlino nel 1989 che portò gli stati europei da 15 a 25 e fu ispirato dalla ricerca di un equilibrio stabile nelle diverse società che caratterizzano l'Europa. Tuttavia è innegabile che gli ultimi stati entrati, e facenti parte dell'ex blocco comunista, siano portatori di una cultura, di tradizioni ed istituzioni differenti rispetto ai paesi facenti parte del nucleo originario dell'UE. Inoltre, dal crollo del muro di Berlino sino ai giorni nostri, i Paesi dell'Est hanno tentato di recuperare la propria personale dimensione dello «Stato nazionale» tentando di recuperare un retaggio culturale negatogli per centinaia di anni dagli Imperi e dai regimi. Contemporaneamente, invece, i Paesi dell'Ovest, costituendo l'UE, hanno tentato di superare il modello di «stato nazione» per una struttura di organizzazione politico-sociale superiore. L'aiuto economico e non che l'Occidente ha fornito a questi Paesi in evoluzione ha però prodotto effetti controproducenti. L'immissione di ingenti capitali ha contribuito, da un lato a consolidare il tessuto economico, istituzionale e democratico, ma dall'altro quegli stessi finanziamenti hanno anche consentito a nuclei di potere post-sovietico di proliferare e di ritagliarsi fette consistenti di un'economia decisamente mafiosa. Così, l'atteso incontro Est-Ovest ha finito con il trasformarsi in uno «scontro» a causa di una incomunicabilità tra interlocutori dovuta, sia alle palesi diversità culturali e storiche sia ai risvolti spesso criminosi, assunti dalle attività di soggetti che emigrano in altri Paesi per delinquere;

            la «preparazione» di questi nuovi Paesi per l'ingresso nell'UE ha richiesto undici anni e con esiti non sempre positivi anzi al contrario, il passaggio verso l'economia capitalistica si è tradotta spesso in uno shock che ha visto l'inflazione schizzare alle stelle e una diminuzione del valore degli stipendi. Tale shock ha portato contestualmente alla ricerca di fonti alternative di guadagno non sempre lecite ed un contestuale aumento di alcune forme di reato negli altri Paesi dell'UE (pensiamo alla tratta delle donne e di minori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e alla microcriminalità in generale);

            tuttavia l'unica normativa riguardante la circolazione ed l'eventuale espulsione di cittadini comunitari è quella dettata dalla Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nei territori degli Stati membri, recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari. Tale Direttiva prevede tale diritto di soggiorno per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare per un periodo superiore ai tre mesi quando: a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; b) dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. Inoltre la Direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri «ospitanti» di richiedere l'iscrizione del cittadino dell'Unione presso le autorità competenti del luogo di residenza, comprovata da un attestato d'iscrizione rilasciato a tal fine. Tale disposizione è stata recepita dal nostro legislatore, il quale nel decreto legislativo sopraccitato prevede, all'articolo 9 l'applicazione a tali cittadini della legge 24 dicembre 1954, 1228, e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, 223. Il legislatore europeo ha poi previsto che gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione Europea e i loro familiari per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Il Decreto legislativo stabilisce che il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale è adottato dal Ministro dell'Interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore ai tre anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può esser inferiore ad un mese dalla data di notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza;

            il collasso del sistema sovietico ha liberato un surplus di spinte migratorie che si è ben presto trasformato agli occhi di una parte dell'opinione pubblica in una pressione insostenibile nel breve periodo diretti verso i Paesi originari dell'Unione Europea. Sulla scia dei flussi migratori si sono mosse anche organizzazioni e comportamenti criminali delineando una vera e propria contraddizione tra due esigenze comunitarie: quella di frontiere aperte e quella di regolare i possibili aspetti patologici dell'immigrazione. Si è così formata una combinazione di pressioni migratorie provenienti da Sud e da Est al cuore dell'Europa. Sulla recente e repentina spinta dall'Est hanno influito individui poco disposti ad aspettare per avere quanto ossessivamente sognato per troppi anni e ora a portata di mano grazie al processo di privatizzazione nei loro Paesi;

            nella realtà dei fatti sono ben poche, rispetto al numero di cittadini comunitari normalmente soggiornanti nel nostro Paese, le denunce presso le autorità competenti. Inoltre non vi è nessuna disposizione a livello comunitario e, di conseguenza, a livello nazionale su strumenti o metodiche per poter far sì che si possa avere una data certa di ingresso nel territorio dello Stato ospitante;

            non sono inoltre specificati gli strumenti o le alternative alla notifica del provvedimento di allontanamento, soprattutto in considerazione dell'assenza, molto spesso, di una fissa dimora;

            si condividono appieno i principi alla base delle norme già citate e posti alla base del concetto stesso di Unione Europea, ma condividiamo con altrettanta convinzione l'esigenza di sicurezza di tutti i cittadini italiani ed europei in generale, che devono essere liberi realmente di poter circolare nei territori dei Paesi membri;

            non è assolutamente da sottovalutare il dato paradossale emerso proprio in questi giorni sulla stampa nazionale, secondo la quale il numero dei reati commessi nei Paesi dell'Est entrati recentemente in Europa, è largamente inferiore a quello del nostro Paese (con una diminuzione del 26% negli ultimi due anni), quest'ultimo tacciato di avere un sistema giudiziario troppo «rilassato» a cominciare dalla tolleranza sulla prostituzione per strada e mendicanti e senza certezza della pena. Nei loro Paesi di origine questi nuovi «migranti» europei hanno la consapevolezza che delinquere significa, automaticamente, subire la pena prevista soprattutto in caso di recidiva mentre altrettanto non può dirsi nel nostro Paese. Sicuramente la riduzione dei crimini in quegli Stati è dovuta ad un incremento delle forze dell'ordine ma, altrettanto sicuramente da una «migrazione» in altri Paesi, Italia in testa, della criminalità organizzata e della microcriminalità.

        impegna il Governo:

            a farsi promotore prima a livello europeo e, successivamente, a livello nazionale di una modifica della normativa esistente che tenga conto di tutte le diversità storico-culturali e le peculiarità di ciascuno dei Paesi che aderiscono alla Comunità Europea;

            a farsi promotore a livello europeo di una nuova normativa o alla modifica di quella attualmente vigente che consenta di determinare in modo certo la data effettiva di ingresso del cittadino comunitario, affinché possa decorrere con certezza il limite di tre mesi previsto;

            a farsi promotore a livello europeo di nuove norme per garantire la sicurezza all'interno dei territori dell'UE e per l'incentivazione e l'accantonamento di risorse da poter destinare a nuovi strumenti di allontanamento ed accompagnamento coattivo dei cittadini comunitari, che si sono resi colpevoli di aver attentato alla sicurezza ed al diritto dello Stato ospite.

________________

(*) Accolto dal Governo con la soppressione alla fine del primo capoverso del dispositivo delle parole: «, preservandole da un lato, ma impedendo che le stesse possano nuocere» e con la parola evidenziata che, all'ultimo capoverso del dispositivo sostituisce l'altra: «espulsione».

G103

CALDEROLI

Approvato

Il Senato,

        premesso che,

            l'anzianità di servizio del Parco Auto in dotazione alle Forze dell'Ordine, la carenza di risorse per le riparazioni e la mancanza di carburante per lo stesso, determinano gravi ripercussioni sull'efficacia dei servizi di auto pattuglia;

        impegna il Governo a:

            garantire le risorse necessarie alle Forze dell'Ordine per l'esercizio delle proprie funzioni con particolare riferimento al carburante e agli automezzi delle pattuglie.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

        1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza»;

            b) al comma 4 le parole: «solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza»;

            c) al comma 5 le parole: «possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,»;

            d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.»;

            e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

        «7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.»;

            f) al comma 8 le parole: «è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a tre anni»;

            g) al comma 9 le parole: «nel provvedimento di cui al comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis,» e le parole: «quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,» sono sostituite dalle seguenti: «quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,».

        2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

        «Art. 20-bis. - (Allontanamento del cittadino dell'Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale). - 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        2. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ipotesi dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

        3. Per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, può procedersi all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.».

        3. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo le parole: «che non può essere inferiore ad un mese.» sono inserite le seguenti: «Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.»;

            b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.».

        4. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 le parole: «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 20, comma 7,»;

            b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la»;

            c) al comma 4 le parole: «di cui all'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21»;

            d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

        «7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

        8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.».

EMENDAMENTI

1.27

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI, VIZZINI, DEL PENNINO

Al comma 1 premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 7 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo le parole: "risorse economiche sufficienti" sono inserite le parole: ", derivanti da redditi leciti dimostrabili".

        02. L'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 è così sostituito:

        "2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 7, intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta".

        03. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. In assenza dell'attestazione di cui al comma 2 si presume che il cittadino dell'Unione abbia fatto ingresso nel territorio nazionale da più di tre mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato".

        04. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio, 2007 n. 30 dopo le parole "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari" sono inserite le parole: "derivanti da redditi leciti dimostrabili".

        05. All'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le parole: ", compresi i rilievi dattiloscopici di cui all'articolo 2 comma 7 del decreto legge 9 settembre 2002 n. 195"».

1.200 (testo 2)

CALDEROLI, PIROVANO

Al comma 1 premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti" sono inserite le parole: ", derivanti da risorse lecite, certe e dimostrabili"».

        02. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 7, intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi ha l'onere, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, entro i 10 giorni successivi all'ingresso nel territorio dello Stato di dichiararlo alla Questura del luogo ove intenda fissare il suo domicilio. La Questura rilascia contestualmente l'attestazione di avvenuta dichiarazione, contenente l'indicazione del nome e della dimora, nonché la data di presentazione del medesimo cittadino".

        03. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, al comma 2, le parole: "trascorsi tre mesi dall'ingresso" sono sostituite dalle seguenti: "entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dall'ingresso".

        04. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. In assenza dell'attestazione di cui al comma 1-bis si presume che il cittadino dell'Unione abbia fatto ingresso nel territorio nazionale da più di 3 mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato".

        05. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari" sono inserite le parole: "derivanti da risorse lecite, certe e dimostrabili"».

1.300/1

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, STORACE, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, PASTORE, SAPORITO

All'emendamento 1.300, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente al secondo periodo sostituire la parola: «tale» con l'altra: «la».

1.300/2

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, STORACE, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, PASTORE, SAPORITO

All'emendamento 1.300, la parola:«può» è sostituita dalle parole:«, per motivi di pubblica sicurezza, deve».

1.300/3

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, STORACE, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, PASTORE, SAPORITO

All'emendamento 1.300, la parola:«può» è sostituita dalla parola:«deve».

1.300/4

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 1.300, la parola:«può» è sostituita dalla seguente:«deve».

1.300/5

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, STORACE, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, PASTORE, SAPORITO

All'emendamento 1.300, dopo le parole:«propria presenza», inserire le parole:«entro trenta giorni dal suo arrivo».

Conseguentemente, sostituire le parole:«si sia protratto da oltre tre mesi» con le parole:«si sia protratto da oltre trenta giorni ».

1.300/6

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, STORACE, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, PASTORE, SAPORITO

All'emendamento 1.300, dopo le parole:«Ministro dell'interno», inserire le seguenti:«da pubblicare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.300/7

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, STORACE, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, PASTORE, SAPORITO

All'emendamento 1.300, sopprimere il secondo periodo.

1.300

IL GOVERNO

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto in fine il seguente comma:

        "6. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi"».

1.301

IL GOVERNO

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, aggiungere alla fine le seguenti parole: ", che costituisce causa di cancellazione anagrafica"».

1.302

IL GOVERNO

Al comma 1 premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto 6 febbraio 2007, n.  30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti" sono inserite le parole: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,".

        02. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto 6 febbraio 2007, n.  30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti" sono inserite le parole: ", derivanti da fonti lecite e dimostrabili,».

1.201

CALDEROLI, PIROVANO

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

            "d) copia della dichiarazione prevista dall'articolo 9, comma 1-bis"».

1.38 (testo 2)

CALDEROLI, PIROVANO

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è aggiunto in fine il seguente comma:

        "3-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, è sospesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della medesima Convenzione fino a quando tutti gli Stati membri dell'Unione europea soddisferanno le condizioni per l'adesione all'Accordo di Schengen"».

1.37 (testo 2)

CALDEROLI, PIROVANO

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è aggiunto in fine il seguente comma:

        "3-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, è sospesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della medesima Convenzione fino all'adozione di una procedura comune a tutti gli Stati membri dell'Unione europea idonea a determinare con certezza la data nella quale ciascun cittadino dell'Unione entra in un altro Stato membro, al fine dell'applicazione delle disposizioni relative al soggiorno di lungo periodo"».

1.39

CALDEROLI, PIROVANO

Al comma 1 premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 dopo le parole: "i rischi nel territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "e la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228".

        02. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "Condizione essenziale per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente è la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute"».

1.40

CALDEROLI, PIROVANO

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 dopo le parole: "i rischi nel territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "e la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute"».

1.41

BRUTTI MASSIMO, CASSON, MAGISTRELLI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini dell'Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, come previsto dal presente articolo 20 e dagli articoli 20-bis e 21, non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali della persona di cui si dispone l'allontanamento"».

1.1

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI, VIZZINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) Al comma 2 l'ultimo capoverso è soppresso».

1.3 (testo 2)

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI, VIZZINI, DEL PENNINO

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

            «d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

        7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale sono eseguiti immediatamente dal questore, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, se fondati su una precedente decisione giudiziale, ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza:

            a) valutata ogni altra circostanza, sia destinatario di un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica emesso da altro Stato dell'Unione e non abbia dichiarato la propria presenza nel territorio nazionale all'atto dell'ingresso a un ufficio di pubblica sicurezza, né abbia dimostrato il venir meno delle ragioni poste a base del predetto provvedimento di allontanamento, ovvero che dette ragioni non sono rilevanti per lo Stato italiano;

            b) se non ha adempiuto all'obbligo di richiesta di iscrizione previsto dall'articolo 9 comma 2 e non ha maturato i requisiti previsti per il diritto di soggiorno oltre i tre mesi;

            c) sulla base di specifici elementi di fatto, abbia tenuto, anche fuori dal territorio nazionale, comportamenti gravemente rilevanti ai fini della tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana, ovvero dell'incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore presenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile convivenza; a tal fine si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano o straniero per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi mediante violenza o uso delle armi o contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005 n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti;

            d) abbia tenuto comportamenti rientranti tra i reati elencati dall'articolo 380 del codice di procedura penale o tra i delitti di cui agli articoli 633, 634 e 635 del codice penale.

        Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito in legge con legge 31 luglio 2005 n.155.

        7-bis. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5, sono adottati, anche su segnalazione del sindaco del luogo di soggiorno dell'interessato, dal Ministro dell'Interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvi i casi di immediato allontanamento di cui al comma 7 e i casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica.

        7-ter. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza sono adottati, anche su segnalazione del sindaco del luogo di soggiorno dell'interessato, con atto motivato dal prefetto territorialmente competente, secondo la residenza o dimora del destinatario e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvi i casi di immediato allontanamento di cui al comma 7 e i casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica.

        7-quater. Il cittadino dell'Unione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di divieto di reingresso nel territorio nazionale previsto dai commi 7-bis e 7-ter può presentare domanda di revoca del divieto dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia trascorsa la metà del termine di vigenza del divieto, ovvero tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, nel termine di sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha adottato il provvedimento di divieto di reingresso. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto d'ingresso nel territorio nazionale.».

1.10

PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Al comma 1, lettere d) ed e), nei capoversi 7 e 7-bis, sostituire le parole: «in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese», con le seguenti: «nella lingua parlata dal destinatario, ovvero in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, compresa dal destinatario».

1.47

MANZIONE

Al comma 1, lettere d) ed e), nei capoversi 7 e 7-bis, sostituire le parole: «in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese», con le seguenti: «nella lingua parlata dal destinatario, ovvero in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, compresa dal destinatario».

1.34

EUFEMI

Al comma 1, lettera d), capoverso «7.», al secondo periodo sostituire la parola: «superiore», con la seguente: «inferiore»; al terzo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore»; dopo le parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza», aggiungere le seguenti: «; per motivi di pubblica sicurezza ritenuti imperativi il provvedimento di allontanamento è immediatamente e coattivamente eseguito dal questore territorialmente competente».

1.303

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera d), capoverso «7», secondo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»; e successivamente, alla lettera e), capoverso «7-bis» le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente:

        «7-quater. Il cittadino dell'Unione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso ai sensi dei commi 7, 7-bis e 7-ter, può presentare domanda di revoca del divieto dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale».

1.202

CALDEROLI, PIROVANO

Al comma 1, lettera d), capoverso 7, dopo le parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza» aggiungere le seguenti: «per i quali il provvedimento viene eseguito immediatamente dal Questore ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.35

EUFEMI

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «superiore» con la seguente: «inferiore» e al terzo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore».

1.12

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza» con le seguenti: «il termine è ridotto a 10 giorni nei casi di comprovata urgenza».

1.48

MANZIONE

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza» con le seguenti: «il termine è ridotto a 15 giorni nei casi di comprovata urgenza».

1.43

BRUTTI MASSIMO, CASSON, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salva la competenza per il procedimento di convalida, comunque spettante nei confronti dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, al tribunale in composizione monocratica».

1.11

PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con il seguente:

        «7-ter. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità, sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, sussistono motivi imperativi di pubblica sicurezza quando il destinatario del provvedimento ha riportato, nel quinquennio precedente, almeno una condanna definitiva, emessa da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi mediante violenza o in danno di minori, ovvero per uno dei delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ovvero è sottoposto a misura di prevenzione personale definitiva, in quanto indiziato di appartenere a un'associazione per delinquere, qualora, sulla base di dati di fatto obiettivi, possa ragionevolmente ritenersi che la presenza del destinatario del provvedimento, nel territorio dello Stato, sia gravemente pregiudizievole per l'incolumità di una o più persone. Nell'adottare il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma, il prefetto indica i dati di fatto obiettivi sulla base dei quali si giustifica il provvedimento medesimo. Il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento, né da ragioni di prevenzione generale».

            Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.30

ANGIUS, MONTALBANO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «7-ter» con il seguente:

        «7-ter. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità, sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, si ritiene sussistano motivi imperativi di pubblica sicurezza quando il destinatario del provvedimento ha riportato, nel quinquennio precedente, almeno una condanna definitiva, emessa da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi mediante violenza o in danno di minori, ovvero per uno dei delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ovvero è sottoposto a misura di prevenzione personale definitiva, in quanto indiziato di appartenere ad un'associazione per delinquere, qualora, sulla base di dati di fatto obiettivi, possa ragionevolmente ritenersi che la presenza del destinatario del provvedimento, nel territorio dello Stato, sia gravemente pregiudizievole per l'incolumità di una o più persone. Nell'adottare il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma, il prefetto indica i dati di fatto obiettivi sulla base dei quali si giustifica il provvedimento medesimo. Il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario dello stesso, né da ragioni di prevenzione generale».

        Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.15

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con i seguenti:

        «7-ter. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.

        7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento che appartenga ad una di tali categorie. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità, non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento medesimo, né da ragioni di prevenzione generale».

        Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.44

BRUTTI MASSIMO, CASSON, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con i seguenti:

        «7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando risulti, sulla base di specifici elementi di fatto che il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che ledono gravemente o mettono in concreto attuale e grave pericolo la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore permanenza nel territorio dello Stato incompatibile con la civile e sicura convivenza.

        7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005 n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento che appartenga ad una di tali categorie».

1.49

MANZIONE

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con i seguenti:

        «7-ter. Ai fini della adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, sussistono motivi imperativi di pubblica sicurezza, quando risulti - sulla base di specifici e comprovati elementi di fatto - che la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che ledono gravemente o mettono in concreto, attuale e grave pericolo la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero dell'incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza.

        7-quater. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi - anche tentati - commessi mediante violenza o contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero per uno o più delitti di cui all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento medesimo, né da ragioni di prevenzione generale».

        Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.14

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «7-ter», con i seguenti:

        «7-ter. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato, del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, sussistono motivi imperativi di pubblica sicurezza, quando risulti, sulla base di specifici e comprovati elementi di fatto, che la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che ledono gravemente o mettono in concreto, attuale e grave pericolo la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza.

        7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi mediante violenza o contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero per uno o più dei delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n.69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento medesimo, né da ragioni di prevenzione generale».

        Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.13

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «7-ter», con il seguente:

        «7-ter. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno stato membro, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto:

            a) delle eventuali condanne emesse nei confronti del destinatario del provvedimento, anche da un giudice straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero per uno o più dei delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ovvero di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti;

            b) delle misure di prevenzione disposte, anche da autorità straniere, nei confronti del destinatario del provvedimento. Qualora sussista una delle due condizioni di cui alle lettere a) e b), il prefetto può adottare il provvedimento di allontanamento di cui al primo periodo, ove ricorra l'urgenza di allontanare dal territorio dello Stato il destinatario del provvedimento, in quanto sulla base di dati obiettivi possa ragionevolmente ritenersi che la sua permanenza in Italia rappresenti un pericolo grave, concreto ed effettivo per la pubblica incolumità. Nell'adottare il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma, il prefetto indica i dati obiettivi sulla base dei quali si giustifica il provvedimento medesimo. Il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento, né da ragioni di prevenzione generale».

        Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.203 (testo 2)

CALDEROLI, PIROVANO

Al comma 1, lettera e), capoverso 7-ter, dopo le parole: «con l'ordinaria convivenza» aggiungere le seguenti: «, ovvero quando non abbia adempiuto all'onere di dichiarazione previsto dall'articolo 9, comma 1-bis e non si sia registrato all'anagrafe entro 10 giorni dalla scadenza di tre mesi dal proprio ingresso».

1.36

EUFEMI

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di incompatibilità rientra la mancanza anche parziale di mezzi di sussistenza o, comunque, la comprovata situazione di garanzia dell'esistenza di tali mezzi nell'ambito familiare».

1.304 (testo corretto)

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente:

        «7-quater. I provvedimenti di cui ai commi 7, 7-bis, 7-ter e all'articolo 21 sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di soggiorno del cittadino dell'Unione o del suo familiare».

1.16

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.50 (testo 2)

MANZIONE

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

            «f-bis) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286"».

1.4

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI, VIZZINI

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «fino a tre anni» con le altre: «da uno a cinque anni».

        Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5-quater, primo periodo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e nel secondo periodo le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da diciotto mesi a cinque anni».

1.5

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI, VIZZINI, DEL PENNINO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine: «e le parole: "ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato" sono sostituite dalle seguenti: "Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono disposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell'espulsione con accompagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato"».

1.51

MANZIONE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

            «g) al comma 9, le parole: "nel provvedimento di cui al comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis", e le parole: "quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza"; dopo le parole: "dal territorio nazionale." è aggiunto il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.206

RUSSO SPENA, PALERMI, SALVI, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano comunque, ai fini della convalida del provvedimento di allontanamento, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.6

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI, VIZZINI, DEL PENNINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è inserito il seguente:

        "Art. 20-bis. (Violazione del divieto di reingresso). 1. Il cittadino comunitario che, in violazione del divieto di reingresso di cui ai commi 7-bis e 7-ter, rientra nel territorio nazionale è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono disposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell'espulsione con accompagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni"».

1.26

BACCINI, BUTTIGLIONE, CICCANTI, DE POLI, D'ONOFRIO, EUFEMI, FANTOLA, FORTE, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto il seguente:

        "Art. 20-bis. (Fondo speciale). 1. È istituito per le finalità di cui all'articolo 20, e in particolare per gli accertamenti disposti dal prefetto territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento di cui al comma 7-bis, un fondo di 500 milioni di euro annui. Per l'onere derivante, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio"».

1.17

RUSSO SPENA, PALERMI, SALVI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Al comma 2, capoverso «Art. 20-bis», nel comma 1, dopo le parole: «commi 3», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'ultimo periodo,».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può richiedere al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, anche in via di urgenza, l'applicazione, nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno in una determinata località e l'obbligo di dimora in determinate ore della giornata. Qualora il destinatario del provvedimento sia privo di dimora, gli è data facoltà di indicare quale domicilio utile il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino o la sede di una associazione privata disposta a consentire la domiciliazione. La violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale, ivi compresa la dimora nei centri, determina l'applicazione della pena di cui all'articolo 650 del codice penale».

1.207

BRUTTI MASSIMO, CASSON, MAGISTRELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 20-bis», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea può essere applicata ai cittadini dell'Unione o ai loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, solo qualora le misure di prevenzione di sorveglianza speciale non siano applicabili o non appaiano adeguate ad assicurare l'esecuzione dell'espulsione. Nei suddetti casi la durata dell'applicazione della misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea non può comunque superare i quindici giorni».

1.305

IL GOVERNO

Al comma 2, capoverso «Art. 20-bis» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nei casi di cui al comma precedente, il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea».

1.20

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, al comma 3, le parole: "umiliante e offensivo" sono sostituite con le seguenti: "umiliante o offensivo"».

1.18

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all'articolo 4, il comma 3 è sostituito con il seguente:

        "3. Qualora il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, deduca in giudizio elementi di fatto in termini gravi, precisi e concordanti incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento"».

1.19

PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all'articolo 4, comma 5, sono soppresse le parole: "del soggetto leso"».

1.7

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI, VIZZINI, DEL PENNINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è inserito il seguente:

"Art. 21-bis.

(Adempimenti a seguito di allontanamento)

        1. Unitamente al provvedimento di allontanamento previsto dagli articoli 20 e 21, non eseguito immediatamente, è consegnata all'interessato una attestazione dell'obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare al posto di polizia di frontiera o al Consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.

        2. Il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato che non provveda alla presentazione dell'attestazione di cui al comma precedente entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché con l'immediato allontanamento ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.46

BRUTTI MASSIMO, CASSON, MAGISTRELLI

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) al comma 1, dopo le parole: "quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato", sono inserite le seguenti: "ai sensi degli articoli 6 e 7"».

1.52

MANZIONE

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «del Paese di cittadinanza dell'allontanato», con le seguenti: «di un Paese dell'Unione europea».

1.21

PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Paese di cittadinanza dell'allontanato» aggiungere le seguenti: «ovvero presso il consolato italiano di un qualsiasi Paese dell'Unione europea».

        Al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «è punito», fino a: «euro» con le seguenti: «si applica la pena di cui all'articolo 650 del codice penale».

1.22

PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.55

MANZIONE

Al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «è punito» fino a: «euro» con le seguenti: «si applica la pena di cui all'articolo 650 del codice penale».

1.208

CASSON, DI LELLO FINUOLI, BULGARELLI, BOCCIA MARIA LUISA, SALVI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. L'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è sostituito dal seguente:

        "Art. 22. - (Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento). - 1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20, comma 7, può essere presentato ricorso al Tribunale in composizione monocratica di Roma.

        2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

        3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato.

        4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21 può essere presentato ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

        5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione è autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro immediato, via postacelere e via telefax, all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

        6. La parte può stare in giudizio personalmente.

        7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

        8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

        9. Il Tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della sentenza fissata per l'allontanamento.

        10. Nel caso in cui il ricorso sia respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale."».

1.8

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI, VIZZINI

Al comma 4, lettera d), capoverso «7.», secondo periodo, dopo le parole: «Fino all'esito dell'istanza di sospensione,» inserire le seguenti: «che deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione,». Aggiungere, al termine del secondo periodo, le seguenti parole: «il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di sessanta giorni senza la decisione del giudice».

1.23

RUSSO SPENA, PALERMI, SALVI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Al comma 4 lettera d), capoverso «8», primo periodo, sostituire le parole: «alle fasi essenziali del», con la seguente: «al» e sopprimere le parole: «gravi turbative o».

1.53

MANZIONE

Al comma 4, lettera d), capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole: «alle fasi essenziali del» con la seguente: «al».

1.24

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Al comma 4, lettera d), capoverso «8», dopo il primo periodo inserire il seguente: «In tale ultimo caso, la partecipazione al procedimento di ricorso è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale».

1.54

MANZIONE

Al comma 4, lettera d), capoverso «8», dopo il primo periodo inserire il seguente: «In tale ultimo caso, la partecipazione al procedimento di ricorso è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale».

1.204

CASSON, DI LELLO FINUOLI, BULGARELLI, BOCCIA MARIA LUISA, SALVI

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            «d-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:

        "9. Il Tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Se il Tribunale non decide entro i termini di cui al comma 4 del presente articolo, il ricorso si intende accolto"».

ORDINE DEL GIORNO

G1.103

RUSSO SPENA, PALERMI, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, ALLOCCA, GAGGIO GIULIANI, NARDINI, VALPIANA, MARTONE, GRASSI, BRISCA MENAPACE, BULGARELLI, TIBALDI

Il Senato,

        rilevato che:

            l'articolo 8, comma 4, della direttiva 2004/38/CE, prescrive agli Stati membri di procedere ad una valutazione di carattere individuale, in ordine alla verificazione della titolarità, in capo al cittadino comunitario o al suo familiare, dei requisiti economici richiesti ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno per una durata superiore ai tre mesi, precludendo agli Stati la possibilità di «fissare l'importo preciso delle risorse» considerate sufficienti, allo scopo di escludere ogni automatismo tra livelli di reddito ed esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio Ue;

            il comma 3 dell'articolo 9 del d.lgs n. 30 del 2007, impone in proposito al cittadino comunitario o al suo familiare, che intenda soggiornare in Italia per più di tre mesi, l'onere di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti, con rinvio per relationem ai criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni, in ordine alla individuazione dell'entità delle risorse economiche a tal fine richieste;

        considerato che:

            nell'attuazione della norma di cui al citato comma 3 dell'articolo 9 del d.lgs n. 30 del 2007, le Amministrazioni competenti hanno emanato circolari volte a fissare il livello reddituale minimo richiesto ai fini della dimostrazione della titolarità, da parte del cittadino comunitario o del suo familiare che voglia soggiornare in Italia per più di tre mesi, dei requisiti di legittimazione per il soggiorno, senza tuttavia richiamare la possibilità - prevista dal comma 4 dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo - per il richiedente di dimostrare la disponibilità di risorse economiche ulteriori, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica;

            tale modalità di attuazione della norma rischia di ingenerare interpretazioni contra legem del decreto legislativo, peraltro violative del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 8 della citata direttiva;

        impegna il Governo

            a dare piena attuazione, anche in sede di emanazione di circolari applicative del decreto legislativo, alla norma di cui al comma 4 dell'articolo 9 del d.lgs n. 30 del 2007, nella parte in cui sancisce, in capo al cittadino comunitario o al suo familiare che intendano soggiornare in Italia per più di tre mesi, il diritto di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI, VIZZINI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 14 comma 1 sono soppresse le parole: "non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13;";

            b) è abrogato l'articolo 18;

            c) è abrogato l'articolo 19».

1.0.200

RUSSO SPENA, PALERMI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, BULGARELLI, TIBALDI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

        1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della Convenzione, è punito:

            a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

            b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere"».

1.0.201

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, VALPIANA, PISA, BRUTTI PAOLO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica" e la parola: "giudice", è sostituita dalla seguente: "tribunale"».

1.0.5

MANZIONE

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 13 comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, le parole: "giudice di pace" - ovunque ricorrano - sono sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica"; e la parola: "giudice" è sostituita dalla seguente: "tribunale"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ciampi, Pallaro, Pininfarina, Scalfaro e Zuccherini.

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Nessa e Pinzger, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Misto, con lettera pervenuta in data 3 dicembre 2007, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

 

il senatore Barbieri cessa di far parte della 2a Commissione permanente ed entra a far parte della 9a Commissione permanente;

il senatore Bordon cessa di appartenere alla 3a Commissione permanente ed entra a far parte della 10a Commissione permanente;

il senatore Formisano cessa di appartenere alla 5a Commissione permanente ed entra a far parte della 2a Commissione permanente;

il senatore Fuda cessa di appartenere alla 6a Commissione permanente ed entra a far parte della 5a Commissione permanente.

 

La Presidente del Gruppo Partito Democratico-L'Ulivo ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

 

3a Commissione permanente: entrano a farne parte i senatori Livi Bacci e Rossa;

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Gasbarri;

10a Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Gasbarri;

11a Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Livi Bacci;

12a Commissione permanente: cessa di appartenervi la senatrice Rossa;

13a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Larizza.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro ambiente

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Prodi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie (1908)

(presentato in data 30/11/2007).

C.3199 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Cossiga Francesco

Modifiche e integrazioni della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto" (1907)

(presentato in data 30/11/2007);

 

senatore Ripamonti Natale

Modifiche alla normativa in materia di esercizio del diritto di voto nelle circoscrizioni estere (1909)

(presentato in data 30/11/2007).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

 

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

Sen. Storace Francesco

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'epatite cronica virale (1457)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/11/2007);

 

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n.180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie (1908)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.3199 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 30/11/2007).

Progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

La Proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (atto comunitario n. 34) - trasmessa dal Ministro del il commercio internazionale e per le politiche europee, con lettera del 27 novembre 2007, e annunciata nella seduta dell'Assemblea n. 260 del 4 dicembre 2007 - è deferita, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3ª e 14ª.

 

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in preparazione alla valutazione dello «stato di salute» della PAC riformata (atto comunitario n. 35) - trasmessa dal Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, con lettera del 27 novembre 2007, e annunciata nella seduta dell'Assemblea n. 260 del 4 dicembre 2007 - è deferita, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3ª e 14ª.

 

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (atto comunitario n. 36) - trasmessa dal Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, con lettera del 16 novembre 2007, e annunciata nella seduta dell'Assemblea n. 259 del 29 novembre 2007 - è deferita, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della difesa e il Ministro della salute, con lettera in data 23 novembre 2007, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, la relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia, riferita al periodo gennaio-aprile 2007 (Doc. CCVII, n. 4).

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 12a Commissione permanente.

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le relazioni sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla stima della previsione di cassa del settore statale relative al 31 marzo 2007 (Doc. XXV, n. 5) e al 30 giugno 2007 (Doc. XXV, n. 6).

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente.

 

Con lettere in data 28 novembre 2007, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di San Vitaliano (NA), Cercola (NA), Orsomarso (CS), Montaquila (IS), Laigueglia (SV), Maserà di Padova (PD) e Santa Cesarea Terme (LE).

 

Governo, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea

Il Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, con lettere in data 20, 23, 27 e 29 novembre 2007, ha trasmesso - ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 - progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

 

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

 

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Garante per la protezione dei dati personali, trasmissione di atti

Il Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 19 novembre 2007, ha inviato, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una segnalazione sul trasferimento di dati personali in Paesi terzi (Atto n. 247).

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 3a Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di novembre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

 

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ordinanza 19 novembre 2007, n. 399, depositata il successivo 23 novembre, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione - proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 12 giugno 2007 - nei confronti della deliberazione adottata dall'Assemblea del Senato il 30 gennaio 2007 in relazione al documento IV-ter, n. 1/XV Leg.

 

Il ricorso del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano e l'ordinanza della Corte costituzionale sono stati notificati al Senato in data odierna.

 

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari affinché la esamini e riferisca all'Assemblea se il Senato debba costituirsi in giudizio innanzi la Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione richiamato.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 3 novembre 2007, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

 

dell'ENAV S.p.A., per l'esercizio 2006 (Doc. XV, n. 156). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;

 

dell'Agenzia del demanio, per l'esercizio 2006 (Doc. XV, n. 157). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento alla 5a e alla 6a Commissione permanente.

 

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

 

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:

 

la riduzione dei termini di conservazione obbligatoria delle ricevute di pagamento (Petizione n. 657);

 

l'immediato risarcimento dell'utente danneggiato da disservizi del sistema di approvvigionamento idrico (Petizione n. 658);

 

l'introduzione, nella Costituzione italiana, del concetto di spiritualità dell'uomo (Petizione n. 659);

 

provvedimenti atti a contrastare il fenomeno delle cosiddette «cartelle pazze» e a tutelare il contribuente, riducendo la pressione fiscale anche attraverso misure di contenimento della spesa pubblica, specialmente negli enti locali (Petizione n. 660);

 

iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali, con particolare riguardo all'istituzione della figura del «guardiano della natura» (Petizione n. 661);

 

l'adozione di rigide misure di controllo dei siti ad elevato rischio di inquinamento (Petizione n. 662);

 

iniziative atte a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di radicare e promuovere il senso civico per una più ordinata e proficua difesa del bene comune (Petizione n. 663);

 

che sia verificata la reale esistenza di rapporto di causa-effetto tra telefonia cellulare e insorgenza di talune patologie oncologiche, specialmente infantili (Petizione n. 664);

 

che non vengano attribuiti nuovi poteri ai sindaci in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana (Petizione n. 665);

 

nuovi interventi per fronteggiare l'emergenza criminalità (Petizione n. 666);

 

iniziative volte a promuovere il senso dello Stato, con particolare riguardo agli amministratori pubblici (Petizione n. 667);

 

interventi a sostegno dei percettori di pensioni il cui importo mensile sia inferiore ai 600 euro (Petizione n. 668);

 

interventi atti a garantire una maggiore tutela dei diritti dei cittadini (Petizione n. 669);

 

interventi contro la siccità (Petizione n. 670);

 

misure per la salvaguardia delle piante di castagno (Petizione n. 671);

 

misure atte a garantire la sicurezza dei cittadini e per un più efficace controllo del territorio (Petizione n. 672);

 

interventi atti ad assicurare un corretto uso degli «autovelox» (Petizione n. 673);

 

interventi contro il cosiddetto «caro-mutui» (Petizione n. 674);

 

ulteriori interventi contro l'incidentalità stradale dovuta ad abuso di alcol e droghe (Petizione n. 675);

 

l'adozione di regole ulteriormente restrittive in materia di consumo e di vendita di bevande alcoliche da parte dei più giovani (Petizione n. 676);

 

il signor Riccardo Carlig, di Aversa (Caserta), chiede l'adozione di un provvedimento legislativo atto a rimuovere le disparità di trattamento attualmente esistenti in materia di avanzamento della carriera degli ufficiali delle Forze armate, con particolare riguardo ai capitani di fregata della Marina militare (Petizione n. 677);

 

il signor Salvatore Giuseppe Crisafi, di Locri (Reggio Calabria), chiede modifiche alla normativa sul falso in bilancio (Petizione n. 678);

 

il signor Giuseppe Catanzaro, di Cammarata (Agrigento), chiede modifiche alle norme di formazione del bilancio dello Stato (Petizione n. 679);

 

il signor Franco Caroli, di Spello (Perugia), chiede l'adozione di misure in materia di risparmio idrico (Petizione n. 680);

 

il signor Gian Antonio Conte, di Lonigo (Vicenza), ed altri cittadini chiedono riforme istituzionali al fine di garantire la governabilità e la piena applicazione dell'articolo 67 della Costituzione (Petizione n. 681);

 

la signora Gabriela Cucchiara, di Roma, chiede:

 

l'abolizione del secondo grado di giudizio di merito nel processo civile (Petizione n. 682);

 

l'adozione di nuove norme in materia di mandato di difesa, con particolare riguardo alle modalità del conferimento (Petizione n. 683);

 

il signor Raffaele Mancuso, di Agrigento, chiede una revisione del codice di procedura penale in materia di diritti della persona sottoposta ad indagini preliminari (Petizione n. 684).

 

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

     

 

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Biondi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01084 del senatore Centaro ed altri.

  

Interrogazioni

RUBINATO, LEGNINI, MORGANDO, BOSONE - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

in sede di erogazione ai Comuni dell'ultima rata dei trasferimenti erariali, il Ministero dell'interno ha operato, in via generalizzata, una riduzione della stessa del 24 per cento (corrispondente a una riduzione, su base annua, dell'8,58 per cento dei contributi ordinari), quale compensazione del maggior gettito ICI che deriverebbe dal nuovo regime di tassazione dei fabbricati rurali e dei fabbricati "E", previsto dall'articolo 2, commi 39 e 46, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, gettito in quel contesto stimato in 609,4 milioni di euro per l'anno 2007;

tale riduzione lineare dei trasferimenti ordinari ha interessato la generalità dei Comuni, indipendentemente dall'incidenza, sul territorio degli stessi, di fabbricati soggetti al nuovo regime di tassazione;

a fronte dei manifesti problemi applicativi della disposizione citata, l'articolo 3, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, aveva disposto, a regime, che la detrazione in questione venisse effettuata sulla base di apposite certificazioni dei Comuni interessati attestanti il maggior gettito ICI da portare in detrazione. In attesa delle predette certificazioni, la stessa norma prevedeva anche un regime transitorio, durante il quale i trasferimenti erariali dei singoli Comuni sarebbero stati ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile Comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007, con contestuale autorizzazione agli stessi Comuni di prevedere ed accertare convenzionalmente tale detrazione quale maggior introito ICI;

ciò nonostante, il previsto taglio lineare dei trasferimenti è comunque avvenuto, sulla base dell'asserita impossibilità "per il Ministero dell'interno di individuare metodi alternativi per la ripartizione dei suddetti 609,4 milioni", secondo quanto dichiarato dal Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi nel corso del question time alla Camera del 21 novembre 2007, in risposta ad un'interrogazione parlamentare su tale questione;

in quella sede il Sottosegretario ha dichiarato che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha autorizzato i Comuni ad attivare anticipazioni di cassa, per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007, per sopperire all'eventuale carenza di liquidità derivante dallo sfasamento temporale tra la decurtazione dei trasferimenti e l'effettivo incasso del maggiore gettito, ponendo a carico del bilancio dello Stato gli oneri derivanti dalla corresponsione degli interessi passivi sulle anticipazioni stesse;

lo stesso Dipartimento della Ragioneria ha inoltre autorizzato l'iscrizione nei bilanci comunali, quale residuo attivo, dell'eventuale differenza tra il maggior gettito ICI convenzionalmente accertato, ai sensi del comma 2, del ripetuto articolo 3, del decreto-legge 81/2007, in misura pari al taglio dei trasferimenti in questione e quello definitivamente riscosso, che sarebbe rimborsata ai Comuni interessati solo successivamente alla presentazione delle citate certificazioni;

il predetto taglio lineare ai trasferimenti pone i Comuni, specie quelli sottodotati o di minori dimensioni, in notevole difficoltà nello svolgimento dei molti compiti che la legge assegna loro, con il rischio di dover ridurre importanti servizi ed investimenti essenziali alle Comunità, stante la necessità altresì di rispettare il patto di stabilità interno con un corrispondente taglio della spesa (corrente o in conto capitale) o con la previsione di un aumento delle entrate e dunque delle imposte locali, senza considerare altresì le incertezze derivanti per i bilanci comunali dal minor incasso del gettito ICI dovuto all'agevolazione fiscale introducenda nella legge finanziaria per il 2008, e tutto ciò nonostante l'impegno proclamato dal Governo di attuare il federalismo fiscale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che le disposizioni di cui al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, in materia di tassazione dei fabbricati rurali e dei fabbricati "E" e le relative modalità attuative - per come configuratesi negli ultimi mesi - abbiano recato serio pregiudizio non soltanto alle amministrazioni locali e di conseguenza allo sviluppo delle stesse Comunità territoriali, mancando nella ratio della citata disciplina fiscale un'adeguata giustificazione della riduzione indiscriminata dei trasferimenti ordinari, ma anche allo Stato, tenuto a corrispondere gli interessi per i trasferimenti indebitamenti ritardati;

quali garanzie sussistano, a tutt'oggi, che la segnalata distorsione nell'erogazione dei trasferimenti sia corretta per il 2007 e non si riproponga anche nel 2008;

se non ritengano a tal fine di dover stabilire nella legge finanziaria per il 2008 il termine entro il quale i Comuni interessati debbano presentare le certificazioni attestanti l'effettivo gettito ICI da portare in detrazione, ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ed inoltre un successivo termine entro il quale lo Stato sia tenuto a provvedere al rimborso ai Comuni medesimi in misura pari al maggior taglio dei trasferimenti effettuato rispetto a quanto definitivamente riscosso;

in ogni caso, considerate le difficoltà che in sede di predisposizione del bilancio per il 2008 gli enti locali stanno a tutt'oggi incontrando, non disponendo di alcun dato certo circa gli esatti importi delle maggiori entrate ICI e i tempi di erogazione dei trasferimenti da parte dello Stato, se non ritengano opportuno disporre con urgenza una proroga, anche per il 2008, dei benefici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 81/2007, in termini di anticipazione di cassa degli importi con interessi a carico dello Stato.

(3-01100)

BAIO, CONFALONIERI, BASSOLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture - Premesso che:

il Comune di Monza con deliberazione della Giunta n. 182 del 31 marzo 2005, stabiliva di impugnare avanti il Tribunale superiore delle acque pubbliche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2004 con il quale è stata approvata una variante al PAI (Piano di assetto idrogeologico) 2001 che interessava anche il territorio di Monza;

con successiva deliberazione della Giunta del Comune di Monza, n. 10 del 16 gennaio 2007, si stabiliva di proporre motivi aggiunti all'ordinario ricorso, proponendo una perizia geologica nella quale si ravvisava la non fattibilità dello scolmatore e si contestavano i dati inesatti, relativi all'esondazione, che nel 1976 aveva già superato il limite della "strada romana" in località Cascinazza;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2004 prevedeva, tra le altre disposizioni, un canale scolmatore in grado di deturpare il Parco storico;

a seguito del citato decreto, il Comune di Monza, il 29 novembre 2006, provvedeva a inviare delle osservazioni, presso il Ministero per i beni culturali e alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese, per evidenziare le problematiche annesse al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2004, per chiedere di tutelare il Parco e di individuare le aree di specifica elaborazione, studio e progetto per l'area o vasca naturalizzata di espansione nel caso di esondazione del fiume, prima di porre in essere scelte urbanistiche irreversibili;

a tale missiva, il Ministero citato rispondeva attraverso nota Prot. N. DG/BAP/S02/01.07.04/23418/2006, fasc. 3, del 22 dicembre 2006, nella quale si dichiarava "Ritenuto di condividere tutte le preoccupazioni e motivazioni addotte dal Sindaco di Monza contro la realizzazione del progetto in argomento si richiede a codesti Uffici di porre in essere tutte le possibili azioni a tutela del bene culturale in questione".

il 18 gennaio 2007, perveniva presso il Comune di Monza un'ulteriore lettera del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, nella quale, relativamente alle osservazioni proposte dallo stesso Comune, si riscontrava che "dal punto di vista squisitamente ambientale-naturalistico, l'arretramento del percorso del canale peggiora la situazione in maniera sensibile, dal momento che, tra l'altro, prevede il disboscamento di alcune aree. Parrebbe, dunque necessario un riesame congiunto, multidisciplinare, di eventuali soluzioni alternative che possano soddisfare le istanze di tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente, in considerazione anche delle numerose osservazioni e perplessità pervenute in sede di adozione della Variante PAI, da parte degli enti locali interessati.";

in seguito, il Comune di Cologno Monzese interveniva con memorie ad adiuvandum a quella depositata dal Comune di Monza, innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, dove si era posto il contenzioso;

la Giunta comunale di Monza, con la delibera n. 696 del 6 novembre 2007 che titola "Abbandono giudizio R.G. N. 81/05 Tribunale Superiore delle Acque" ha deciso la rinuncia da parte del Comune di Monza al giudizio che si terrà mercoledì 5 dicembre 2007;

considerato che:

se venisse confermata la previsione attualmente prevista nel Piano di assetto idrogeologico si produrrebbe una situazione molto grave per il territorio che interessa numerosi Comuni lungo il fiume Lambro;

in particolare l'approvazione della variante al piano stralcio-fasce fluviali del fiume Lambro comporterebbe la devastazione di una parte importante del paesaggio del Parco di Monza, della Villa Reale e dei Giardini, ritenuti ad alto valore storico, culturale e ambientale;

determinerebbe, inoltre, un grave peggioramento della situazione di rischio di zone abitate a San Maurizio di Cologno e in generale nel tratto di fiume sino a Milano, dovuto alla reimmissione in Lambro di forti portate in un punto già di forte criticità;

l'opera, così come prospettata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2004, comporta oneri di realizzazione e di manutenzione elevati, stimati circa 20 volte superiori a quelli stanziati per l'emergenza della piena verificatasi nel 2002 (piena cinquantennale);

tale opera presenterebbe modalità costruttive che servono a deviare una portata pari al 90% della portata di piena di progetto e avrebbe come effetto la drastica riduzione delle portate ordinarie nel Lambro, poiché soltanto 2 mc/s di acqua possono fluire in detto fiume, prima che si attivi lo sfioro nel canale laterale, simile ad una portata caratteristica di magra,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano sollecitare l'AIPO (Autorità interregionale del Po) affinché venga redatto un serio studio non di una canalizzazione del fiume Lambro, ma di una sua "rinaturalizzazione" secondo i principi guida dell'ingegneria naturalistica che prevedono interventi non invasivi dell'ambiente spondale, bensì opere di mitigazione e compensazione programmate di ben diversa tipologia, entità e costo di realizzazione rispetto al previsto canale scolmatore;

se non ritengano opportuno verificare quali siano state le motivazioni che hanno indotto l'attuale Giunta a rinunziare al giudizio promosso presso il Tribunale superiore delle acque;

se non si ravveda la necessità di proseguire la causa in corso nell'interesse generale sino al pronunciamento della sentenza da parte del Tribunale superiore delle acque, dato che la contestazione della Variante al Piano di assetto idrogeologico da parte del Comune di Monza riguarda opere che hanno una ricaduta di interesse generale su altri comuni a monte e a valle, e riduce le fasce di protezione fluviale rendendo possibili interventi edificatori, che comprometterebbero irrimediabilmente una differente regimazione delle acque ed impedirebbero il mantenimento di alcune aree di esondazione di fondamentale importanza.

(3-01101)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PALERMO, VANO - Al Ministro dei trasporti - Premesso che:

si è appreso dalla stampa che il Ministero dei trasporti avrebbe optato per Viterbo nell'indicazione del terzo scalo aeroportuale del Lazio;

tale scelta desta perplessità, in quanto Viterbo e Frosinone non sembrano avere le caratteristiche aeronautiche per un aeroporto di ampie dimensioni e pertanto l'individuazione sembra avvenuta per motivi di altra natura;

al contrario queste caratteristiche le possiede Latina, dove già è operante un aeroporto che basterebbe solo ampliare; inoltre tale ubicazione possiede anche collegamenti ferroviari facilmente attivabili in quanto l'entrata in funzione dell'alta velocità libera tracce sulla linea storica per un collegamento semplice con Roma e quindi anche con Fiumicino;

prima ancora di addivenire effettivamente alla costruzione o al potenziamento di un altro scalo, può essere rilevata e attuata l'assoluta necessità di collocare a Ciampino un numero di voli tali da non compromettere, come ora, la salute dei cittadini e la vivibilità dell'aerea limitrofa ed anche la sicurezza derivante dal sorvolo della capitale, attraverso l'utilizzo di Fiumicino che ancora ha ampi margini di utilizzo e, con opportune modifiche, dell'Aeroporto dell'Urbe,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario approfondire l'istruttoria così palesemente inadeguata, e comunicare i risultati dell'istruttoria medesima alle competenti Commissioni parlamentari.

(4-03145)

SALVI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il 3 novembre 2007 un'educatrice della Casa di reclusione di Volterra, Maria Bevilacqua, al termine di un colloquio con un detenuto, è stata violentemente aggredita e percossa dal detenuto con una padella, continuando poi l'aggressione fisica;

alla Bevilacqua, portata al Pronto Soccorso, sono stati diagnosticati la rottura del setto nasale, il possibile distacco della retina e conseguenti disturbi visivi oltre a contusioni ed ecchimosi con una prognosi di 30 giorni salvo complicazioni;

avendo in precedenza il detenuto dichiarato la propria indisponibilità all'incontro, fatto che secondo quanto riferito, era a conoscenza dei responsabili della struttura carceraria, non si capisce come lo stesso possa essere stato accompagnato al colloquio avendo in mano una padella;

non si spiega come sia potuto accadere che chi era preposto alla sorveglianza del detenuto non abbia sentito le urla dell'educatrice;

tale episodio si inquadra in un contesto di persistente carenza di personale in tutti i settori e qualifiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e di commistione nei ruoli e nelle funzioni, facendo in tal modo venir meno la funzione di recupero sociale prevista dalla Costituzione italiana,

si chiede di sapere:

se i fatti riferiti rispondano a verità, e, in tal caso, quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei responsabili di quanto accaduto;

in generale, in quale modo si intenda rafforzare il ruolo degli educatori e, quindi, la funzione costituzionale della reclusione.

(4-03146)

MANZIONE - Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

con lettera datata 29 ottobre 2007, protocollo FP/ABB/SA/SS/7366991006, il Direttore amministrazione abbonamenti della sede Rai di Torino ha trasmesso alla sig.ra A.M. Di Censi, residente a Roma, l'ennesimo monito a contrarre un nuovo abbonamento alla televisione (nello specifico richiedendo un importo di 203,60 euro, a copertura degli anni 2006 e 2007), poiché - rivolgendosi testualmente la Rai alla sig.ra Di Censi - "facendo seguito alla corrispondenza da Lei inviata, Le precisiamo che da accertamenti svolti presso i competenti Uffici anagrafici comunali, Lei non risulta nel nucleo familiare anagrafico del titolare dell'abbonamento televisivo di cui ha dichiarato di fruire nella Sua comunicazione";

al riguardo, si precisa che la "corrispondenza" della sig.ra Di Censi, cui fa seguito la predetta nota della Rai è, in realtà, una lettera di diffida inviata dal legale cui la stessa sig.ra Di Censi si è trovata costretta a rivolgersi, incaricandolo di dirimere la querelle avviatasi nel 2006 con l'azienda radiotelevisiva: una querelle ingiustificata, poiché, contrariamente a quanto asserito dalla Rai, la sig.ra Di Censi è coniugata, non separata, con il marito, P.E. Traina, il quale, da oltre dieci anni, è titolare dell'abbonamento per uso privato al canone Rai n. 17953200 - codice 7 -. I suddetti coniugi, dunque, pur avendo residenze diverse (comunque, puntualmente notificate alla Rai sia utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'azienda, sia a mezzo raccomandate a.r. del 2 novembre, del 9 dicembre 2006 e del 28 maggio 2007), appartengono allo stesso nucleo familiare e mantengono la coabitazione. Pertanto, il pagamento dell'abbonamento da parte del marito assolve agli obblighi dell'intera famiglia e rende illegittime e vessatorie le pressanti e reiterate richieste inoltrate dalla Rai alla sig.ra Di Censi. Su tale punto non v'è possibilità di errore alcuno, poiché quanto stabilito dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 27, comma 2, appare sufficientemente chiaro. Peraltro, tale assunto è pacificamente riportato sul sito Internet della Direzione amministrazione abbonamenti Rai, che esclude tale obbligo in una delle numerose Faq (http://www.abbonamenti.rai.it/generici/rispFaq.asp?id=103),

si chiede di sapere:

se non sussistano le condizioni per perseguire il responsabile del sopra citato ufficio della Rai, avendo egli firmato la predetta comunicazione alla sig.ra Di Censi, nella quale quest'ultima, di fatto, viene ingiustamente tacciata di mendacio, sulla base di asseriti accertamenti effettuati dalla Rai presso gli Uffici anagrafici comunali;

se non si ritenga, in ogni caso, opportuno procedere ad una verifica dell'effettivo espletamento e, comunque, delle modalità con le quali vengono svolti i citati accertamenti presso gli uffici anagrafici comunali;

se, più in generale, non sia necessario procedere ad una reale e definitiva razionalizzazione della gestione delle pratiche di abbonamento alla Rai, chiedendo a quest'ultima di procedere ad un costante aggiornamento dei propri database, che tenga conto innanzitutto delle comunicazioni scrupolosamente trasmesse all'azienda radiotelevisiva da parte dei contribuenti onesti, talora addirittura, come nella fattispecie in questione, ricorrendo a proprie spese all'ausilio di un legale;

se, infine, nell'epoca attuale, sempre più orientata alla ricerca del miglioramento della qualità del rapporto tra lo Stato e il cittadino-contribuente, non sia contraddittorio e finanche pernicioso, da parte della Rai, adottare siffatte, discutibili, strategie di gestione del proprio rapporto dell'utenza, senza comprendere che non è questa la strada giusta per accompagnare il perseguimento degli obiettivi di crescita economica dell'azienda e che, soprattutto, permanendo tali strategie, sempre più contribuenti onesti potrebbero legittimamente domandarsi perché debba continuare a sussistere l'obbligo di corrispondere puntualmente il canone alla Rai e come questi proventi vengano gestiti, allorché la Rai si dimostra incapace di ricambiare tali utenti con pari serietà, correttezza ed efficienza.

(4-03147)

VIZZINI - Al Ministro dei trasporti - Premesso che:

la società di navigazione Siremar fa parte del gruppo Tirrenia SpA;

la Siremar opera in Sicilia per garantire i collegamenti con le isole minori e la sua flotta è composta da 9 aliscafi, 8 navi tradizionali e 3 navi veloci;

sono pronte per la dismissione 2 navi veloci e 2 navi tradizionali e al momento si trovano fermi in cantiere i seguenti mezzi: "Sansovino", "Guizzo", "Pietro Novelli", "Isola di Stromboli"; un aliscafo è affondato a Trapani la scorsa estate;

considerato soprattutto che i mezzi ceduti od in attesa di cambiare armatore sono i seguenti: "Piero della Francesca", venduto ad una compagnia privata di Trapani, "Carpaccio" venduto ad una compagnia privata la Ustica Lines, "Sansovino" venduto ad una compagnia privata greca, "Guizzo" in vendita ad una compagnia privata spagnola, "Laurana" in trattativa con una compagnia privata greca,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il piano industriale del Governo e se risulti che cosa preveda per il prossimo futuro la capogruppo Tirrenia SpA;

come si pensi di impiegare la forza lavoro attualmente alle dipendenze della compagnia;

quale sarà la strategia operativa per il mantenimento dei collegamenti con le isole minori della Sicilia.

(4-03148)

BULGARELLI - Al Ministro della salute - Premesso che:

l'emittente Rainews24 ha mandato in onda il 28 novembre 2007 un servizio dal titolo "Uranio impoverito. I conti non tornano"; nell'ambito di tale servizio è stata realizzata un'intervista al prof. Martin Fleischmann, scienziato che da tempo si occupa di processi nucleari non convenzionali, al quale sono stati posti dei quesiti in merito ad alcune affermazioni contenute nella relazione al Presidente del Senato sulle risultanze delle indagini svolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito, approvata dalla Commissione nella seduta del 1º marzo 2006, nella quale si legge che: "leghe di uranio impoverito vengono impiegate come componenti inerti dei proiettili per la capacità di penetrare nella corazza dei carri armati; tale capacità deriva sia dalla elevata densità (...) che dal suo potere piroforico"; i curatori del servizio si chiedono come può un materiale inerte provocare una temperatura all'impatto di 3.000 o 4.000 gradi, sostenendo che l'aggettivo "piroforico", cioè "portatore di fuoco", non spiegherebbe la produzione di questa altissima temperatura; gli stessi giornalisti, rilevano che nella medesima relazione viene affermato che a una distanza di circa cento metri dai luoghi dell'esplosione sono stati rinvenuti composti a base di stronzio, carbonio, zolfo, ferro, silicio, piombo e particelle a base di oro, argento e mercurio, polveri con una composizione chimica nuova rispetto al materiale esistente, chiedendosi come sia possibile che siano presenti nel luogo dell'esplosione sostanze prima non presenti;

il prof. Fleischmann, rispondendo ai quesiti che gli sono stati posti, ha affermato testualmente che "sembra impossibile spiegare l'altissima temperatura che viene raggiunta dentro lo spazio chiuso dei tanks, nei termini dell'esplosione dei materiali già esistenti. Questa è un punto. E sono ora disponibili informazioni sufficienti che indicano che ci sono strani prodotti, prodotti minori delle esplosioni, che penso siano impossibili da spiegare solo con l'esplosione dei materiali esistenti. Sarebbe pertanto sensato pensare a un processo di tipo nucleare", aggiungendo subito dopo che "i materiali osservati nell'utilizzo dell'uranio impoverito possano essere spiegati in termini di fissione, fissione dell'uranio impoverito" e che "l'osservazione dei materiali è coerente con l'esistenza di un doppio cratere, cioè di una doppia esplosione (per fissione e per fusione). Quindi se si produce stronzio, si deve produrre sempre qualche prodotto con un peso atomico che sia complementare con quello dello stronzio. Sia che la distribuzione dei materiali in un cratere sia in accordo con quello che ci si aspetta, sia che non lo sia";

la presenza dello stronzio può essere spiegata dal processo di fissione dell'atomo dell'uranio (peso atomico 92) che da una parte viene diviso in stronzio (che ha peso atomico 38) e dall'altra in Xenom, gas di peso atomico 54, liberando altissimi livelli di energia;

il giornalista Maurizio Torrealta chiede a questo punto al prof. Fleischmann: "Se la sua ipotesi fosse vera, avremmo un nuovo processo nucleare. Le conseguenze sulle persone, sui militari e sulle persone nell'area, sarebbero provocate più dal processo nucleare che dal materiale, il cosiddetto uranio impoverito. È possibile?"; Fleischmann risponde: "Sì. Ci è sembrato che le operazioni con armi all'uranio impoverito sollevino molte domande. E queste domande impongono delle investigazioni prima che queste armi vengano impiegate"; alla domanda di Torrealta: "Pensa che i militari che producono e utilizzano questo tipo di armi siano consapevoli delle proprietà fisiche o siano informati solo sugli effetti che queste armi provocano?", Fleischmann risponde che a suo avviso i militari non siano adeguatamente informati e che comunque si pongano domande limitatamente agli effetti dell'uranio impoverito sotto il profilo dell'efficacia bellica, concludendo che, a suo avviso, "sia innanzitutto fondamentale stabilire la distribuzione degli strani materiali prodotti dalla reazione e poi determinare la distribuzione nello spazio e nel tempo di tali materiali e infine pensare a che cosa può essere stato all'origine di tale distribuzione",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione della chiara fama internazionale del prof. Fleischman, non ritenga opportuno approfondire in sede scientifica le ipotesi avanzate dallo scienziato inglese che, qualora avessero ulteriori riscontri, indurrebbero a rivedere le stime di nocività connesse all'utilizzo dell'uranio impoverito, i cui effetti andrebbero assimilati in tutto e per tutto a quelli di un processo nucleare.

(4-03149)

BULGARELLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa - Premesso che:

il 9 e il 10 dicembre 2007 si terrà nella città di Cagliari il vertice dei Ministri della difesa dei Paesi mediterranei (noto come 5+5 o D-10), al quale parteciperanno rappresentanze di Italia, Spagna, Francia, Malta, Mauritania, Algeria, Libia, Marocco, Tunisia e Portogallo; a quanto si apprende dagli organi di stampa, il vertice in oggetto provocherà la militarizzazione dell'intera città e, in particolare, del quartiere Fonsarda -all'interno del quale sorge il "T-Hotel", ove risiederanno le delegazioni dei Paesi partecipanti e si terrà il summit- che sarà cinto da una "zona rossa" rigidissima; il Comitato per l'ordine pubblico avrebbe infatti incaricato la Questura di censire perfino gli abitanti del quartiere -residenti in via Medaglie d'oro, via dei Giudicati e via Giudicessa Benedetta- che da venerdì 7 dicembre fino a domenica 9 potranno entrare e uscire dalla "zona rossa" solo se muniti di uno speciale pass; coloro che ne saranno sprovvisti saranno costretti a restare nelle proprie abitazioni;

sempre per ragioni di sicurezza, sui tetti degli edifici intorno all'hotel ospitante il vertice saranno collocati tiratori scelti -secondo indiscrezioni pubblicate dalla stampa almeno 50 e di diverse nazionalità-, saranno sigillati tutti i tombini e rimossi cassonetti e auto parcheggiate; infine, sarà presente sul territorio un numero imprecisato di agenti dei servizi di sicurezza di vari Paesi partecipanti al vertice, non è noto con quali margini di operabilità; secondo alcuni organi di stampa, misure rigidissime sarebbero operative già dalla giornata di lunedì 3 dicembre, a partire dalla quale tutti i condomini dei palazzi della zona attorno al "T Hotel" dovranno fornire dati anagrafici; dagli amministratori di molti stabili sarebbero stati affissi cartelli con la seguente dicitura «Tutti i condomini, collaboratori domestici e familiari dovranno indicare e imbucare nella cassetta delle lettere i loro dati anagrafici. Il mancato possesso del pass precluderà l'accesso alla propria abitazione. Non saranno accettate deroghe o giustificazioni";

da tutto quanto sopra esposto, si evince che il vivere civile della città di Cagliari, e in particolare del quartiere Fonsarda, sarà letteralmente sconvolto dalla misure di sicurezza allestite in occasione del vertice dei D-10; non solo l'intera cittadinanza dovrà sopportare gravissimi disagi in termini di mobilità ma, nel caso degli abitanti del quartiere Fonsarda, sembra lecito parlare di una vera e propria schedatura di massa, che lederebbe le più elementari regole della privacy; d'altra parte, la massima segretezza che avvolge l'organizzazione del vertice in oggetto non consente alcun tipo di controllo democratico sulle misure di sicurezza allestite,

si chiede di sapere:

quali siano i costi economici previsti per l'allestimento e lo svolgimento del vertice dei D-10;

se risponda al vero che, nell'ambito delle misure di sicurezza predisposte per il vertice, sia stata organizzata una sorta di schedatura di tutti i residenti del quartiere ospitante la sede dell'incontro dei D-10 e, in tal caso, se non si ritenga che ciò violi la normativa vigente sulla privacy;

se non sia da ritenersi inopportuna e controproducente l'istituzione di una "zona rossa" attorno alla sede del vertice che, come verificatosi in precedenti occasioni, paralizza la vita cittadina e lede il diritto alla mobilità di migliaia di cittadini;

se sarà garantito il diritto dei numerosi comitati e associazioni della società civile che contestano l'organizzazione del vertice dei D-10 a svolgere in piena tranquillità le manifestazioni e le iniziative in programma.

(4-03150)

BATTAGLIA Giovanni - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

i quotidiani siciliani del giorno 20 novembre 2007, nella pagina dedicata alla cronaca della città di Vittoria (Ragusa), riportavano la notizia di un grave atto intimidatorio compiuto nei confronti della sede locale del sindacato CGIL;

nell'articolo si precisava che: a) era stata lasciata, in pieno giorno, una corona funebre davanti al portone della sede della Camera del lavoro; b) la corona funebre risultava assolutamente anonima, priva di riferimento anche del nome del rivenditore; c) la sede del sindacato è ubicata nella centralissima via N. Bixio, a pochi passi dal Palazzo municipale e da piazza del Popolo;

la Segreteria della Camera del lavoro di Vittoria sottolineava, in una nota diffusa dopo la grave provocazione subita, che: "si perpetuano atti di intimidazioni nei confronti di strutture ed esponenti della CGIL ragusana";

il grave atto intimidatorio è stato denunciato al locale Commissariato di Pubblica sicurezza,

si chiede di sapere:

quali misure siano state, sinora, intraprese al fine di:

contrastare tali gravi fenomeni intimidatori che non solo tentano di indebolire l'attività del sindacato, ma turbano l'ordine pubblico e si configurano come gravi violazioni delle libertà e dei diritti sanciti dagli articoli 18, 36 e 39 della Costituzione della Repubblica;

garantire il reale esercizio della legalità e della vita democratica nell'intera città di Vittoria;

impedire ogni forma di condizionamento delle libertà sindacali che, oggettivamente, queste gravi intimidazioni provocano, tentando di limitare e condizionare il normale svolgersi delle vertenze, individuali e collettive, che il sindacato ha promosso, o intende promuovere, all'interno delle forme giurisdizionali e contrattuali garantite dalla legge;

quali misure intenda intraprendere per:

sviluppare una più incisiva azione, da parte di tutti gli organi preposti, a garanzia della legalità e della sicurezza;

sostenere una rigorosa azione di prevenzione dei fenomeni intimidatori di questo tipo;

intensificare l'azione di intelligence per garantire capacità di intervento e successo all'azione di contrasto degli atti criminosi;

accertare la natura di tali episodi e, in particolare, il rapporto con la criminalità organizzata di stampo mafioso.

(4-03151)

EUFEMI - Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali - Si chiede di sapere:

quanti siano i Segretari comunali che risultano eletti nella carica di Sindaco in Comuni vicini alle sedi in cui svolgono le funzioni amministrative;

se non si ritenga di fornire al Parlamento una rappresentazione di tale fenomeno con una classificazione in ragione della distanza dal Comune di appartenenza da quello elettivo;

se non si ritenga opportuno valutare ogni iniziativa che eviti un conflitto di interessi che si rifletta negativamente sul funzionamento dei Governi locali;

se non si ritenga opportuno che i Segretari comunali possano candidarsi ad una distanza non inferiore ai 50 chilometri dal Comune presso i quali svolgono le loro funzioni.

(4-03152)

BACCINI - Al Ministro delle comunicazioni - Considerato che:

più volte il Presidente della Repubblica ha sottolineato la funzione fondamentale della Rai quale servizio pubblico al servizio del bene comune;

il 4 dicembre 2007 si è appreso da fonti stampa dell'esistenza di una dichiarazione del Presidente della Rai Petruccioli inerente al ruolo dell'azienda, riportata dalle agenzie stampa così: "il servizio pubblico non è scontato";

vi è un'attenzione particolare della politica riguardo all'informazione, che sfocia spesso in autentica ingerenza sulla stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda accertare la causa delle dichiarazioni del presidente Petruccioli inerenti il servizio pubblico;

se intenda prendere formale posizione riguardo il futuro della Rai per quanto concerne il mantenimento di ruolo di servizio pubblico;

se non ritenga opportuno valutare l'opportunità che il canone Rai venga utilizzato per assumere e formare nuovi e giovani lavoratori per rafforzare il servizio pubblico che deve rimanere una priorità dell'azienda per il Paese al servizio del bene comune.

(4-03153)

GIAMBRONE - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Premesso che:

con delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPS del 31 luglio 2007, vista l'urgenza di coprire posti vacanti, veniva autorizzata l'immediata immissione nei ruoli dell'INPS di 12 avvocati, attingendo dalla graduatoria dell'INPDAP, in attuazione della precedente delibera del Consiglio di amministrazione n. 181 del 25 maggio 2005 di approvazione del piano triennale 2005/2007 dei fabbisogni di personale;

a seguito di tale delibera veniva chiesta dall'INPS autorizzazione alla Funzione Pubblica ad attingere da tale graduatoria INPDAP che veniva data il 5 ottobre 2007 con nota prot. 00037726 a firma Verbaro;

con delibera del Consiglio dei ministri, nella riunione del 16 novembre 2007, è stato definito il decreto del Presidente della Repubblica di autorizzazione alle assunzioni in deroga 2007 a seguito del quale l'INPS ha ottenuto l'autorizzazione ad assumere 20 unità di personale nel corso del 2007 e l'assegnazione del relativo budget pari a 32.456,00 euro per il 2007 e 389.475,00 euro per il 2008; tale budget permette di assumere tutti i 12 avvocati in considerazione che l'onere per l'erario di ogni avvocatoè pari a 25.707,00 euro annui;

la Direzione generale INPS, nonostante fosse in possesso di tutte le autorizzazioni di legge e l'urgenza dell'assunzione degli avvocati, che permetterebbe notevole risparmio all'erario pubblico in luogo dell'affidamento a professionisti esterni, pare abbia richiesto il 28 novembre 2007 all'INPDAP l'assunzione soltanto di 5 unità,

l'interrogante chiede di conoscere che cosa risulti in merito e quali siano le ragioni oggettive di tale situazione.

(4-03154)

DIVINA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

sono oltre un milione le cosiddette "cartelle pazze", preavvisi di fermo amministrativo, annunci di ipoteca, pignoramenti presso terzi e pignoramenti del conto corrente bancario notificati in tutta Italia dalle esattorie per contravvenzioni rimaste "in vita" nei ruoli di riscossione della pubblica amministrazione per multe automobilistiche prescritte, annullate o regolarmente pagate;

tutte le esattorie devono sospendere immediatamente la riscossione delle multe ante 1999, in attesa di ripulire il sistema informatico delle agenzie di riscossione,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di porre fine al fenomeno delle "cartelle pazze" che vengono continuamente inviate ai contribuenti italiani, minando pesantemente la fiducia di questi ultimi nell'amministrazione finanziaria;

quali iniziative intenda assumere al fine di accertare se la responsabilità dell'accaduto sia da addebitarsi agli enti impositori o agli agenti di riscossione, al fine di individuare la responsabilità ai fini delle richieste di risarcimento dei danni per le vittime delle "cartelle pazze" e la restituzione dei soldi ingiustamente versati dai cittadini.

(4-03155)

NOVI - Ai Ministri delle infrastrutture e della giustizia - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la società C.F.M. F.lli Pessolano s.r.l. di Auletta (Salerno), società che opera nel settore edilizio, il 4 agosto 2006 ha ottenuto una commessa da parte della CMC di Ravenna, commessa affidata alla C.F.M. dall'ingegnere Alessandro Cardellini, relativa alla realizzazione di alcune opere in cemento armato sul cantiere della A3 Salerno-Reggio Calabria, nel maxi lotto dal chilometro 53+800 al chilometro 82+330, in agro Sicignano degli Alburni;

la società C.F.M. ha realizzato le opere indicate nella lettera di intenti ed anche altre opere fuori contratto, come da indicazione dei tecnici della CMC che dirigevano il cantiere, in particolare sotto la direzione del geometra Andrea Fusco;

la società C.F.M. ha lavorato tutto il mese di agosto ed il successivo mese di settembre 2006; la CMC chiese alla ditta di sospendere temporaneamente i lavori per problemi organizzativi, adducendo come motivazione che avrebbero dovuto mettere in precisione sui baggioli i cassoni d'acciaio del viadotto;

la CMC, a quel punto, sostituì la società C.F.M. s.r.l. con la ICET di Vairano Scalo, senza addurre motivazioni;

il 27 ottobre 2006 la C.F.M. richiese l'intervento dei Carabinieri per denunciare il fatto che era stato sottratto il lavoro all'impresa senza nessuna spiegazione;

l'ingegner Finotti della CMC riferiva ai Carabinieri che "non vi era alcun problema perché alla C.F.M. non era stato tolto alcun lavoro" e che la ICET era impegnata nell'esecuzione di altre opere;

ai proprietari della C.F.M. non è stato nemmeno consentito di riprendere i materiali depositati in cantiere;

il 29 dicembre 2006 è stata depositata una particolareggiata denuncia sulla vicenda presso la Procura della Repubblica di Salerno;

la vicenda ha arrecato e sta tuttora arrecando ingenti danni all'economia della società,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per salvaguardare i diritti della C.F.M..

(4-03156)

GIAMBRONE - Ai Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la Ferservizi SpA è una società del gruppo Ferrovie dello Stato SpA che, disponendo di una forza lavoro pari a 2.500 dipendenti circa, dislocati in quindici sedi sul territorio nazionale, si occupa di gestire e fornire una serie di servizi alle altre società del gruppo, principalmente Trenitalia SpA e Rete Ferroviaria Italiana SpA;

i principali servizi forniti sono: pernottamenti per il personale in servizio fuori sede (Ferrotel), mense aziendali, gestione del patrimonio immobiliare, produzione ruoli paga, produzione titoli di viaggio, gestione fatture, contabilità, centri stampa e corrispondenza, gestione spazi d'ufficio, scuole di formazione, portierati ed altri;

tenuto conto che:

si rilevano innumerevoli casi di personale utilizzato in mansioni superiori a quella posseduta senza riconoscimento della qualifica. Vengono infatti attribuiti, a voce o per iscritto incarichi quali, a titolo di esempio: responsabile di fabbricato, responsabile di centro stampa, responsabile di scuola formazione, responsabile di Ferrotel, responsabile centro rilascio concessioni, responsabili di linea operativa uffici nell'ambito dell'area patrimonio, ed altri, così come ausiliari vengono utilizzati quali operatori d'ufficio;

l'organigramma funzionale (microstruttura organizzativa), cioè l'elenco dei profili professionali necessari per il funzionamento della struttura, non è stato mai formalizzato, nonostante ciò sia previsto dal contratto aziendale di gruppo Ferrovie dello Stato, e conseguentemente non ne è stata data informativa alle organizzazioni sindacali così come previsto dall'art. 2, punto 3.1.4, lettera e), del contratto aziendale;

la mancata formalizzazione della microstruttura, non individuando le posizioni di responsabilità, consente alla Ferservizi di non attribuire ai dipendenti interessati le qualifiche corrispondenti agli incarichi assegnati. La stessa Ferservizi si è limitata a formalizzare una macrostruttura suddividendo ciascun ufficio in otto unità organizzative denominate "distaccamenti", con a capo un quadro di categoria apicale "A", senza definire le funzioni all'interno degli stessi;

la Ferservizi inoltre assume personale, con chiamata diretta, con contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, non per far fronte ad incrementi produttivi a carattere temporaneo, come prevede lo spirito della legge, ma per adibirli ad attività a lungo termine e buona parte degli stessi al termine dei due anni vengono assunti a tempo indeterminato, aggirando così le forme di pubblicità e trasparenza nelle assunzioni, previste dal contratto aziendale e alle quali un'azienda a capitale pubblico non può sottrarsi;

i premi di produzione eccezionali, pur rientrando nella discrezionalità aziendale, vengono attribuiti al personale senza la necessaria trasparenza omettendo di comunicare alle organizzazioni sindacali e al restante personale l'elenco dei beneficiari, gli importi attribuiti, i criteri adottati, nonché quali siano i risultati raggiunti;

le promozioni vengono attribuite ad personam senza attivare le procedure e le selezioni stabilite dal contratto di lavoro comportando nocumento ai dipendenti in possesso di maggiori titoli culturali e professionali rispetto a quelli posseduti dai promossi;

considerato che:

a ciò si aggiunge la circostanza che i dipendenti non vengono responsabilizzati e coinvolti nel raggiungimento gli obiettivi aziendali;

inoltre all'interrogante giungono notizie che una non trascurabile aliquota di dirigenti e sub-dirigenti (capi distaccamento) intrattengono rapporti conflittuali con i dipendenti e non sono in possesso dei titoli culturali, delle capacità professionali e di relazione necessarie alla ricopertura dell'incarico;

un capitolo a parte è necessario per definire disastrose le relazioni industriali con le organizzazioni sindacali di categoria, legittime rappresentanze dei lavoratori, le quali, anziché essere coinvolte in una produttiva concertazione, vengono sistematicamente emarginate amplificando il conflitto con i dipendenti;

tutto quanto sopra costringe il personale a rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere il rispetto dei propri diritti, cosicché il contenzioso del lavoro ha raggiunto livelli ben superiori a quelli fisiologici;

si è inoltre accertato che i dipendenti che hanno contenziosi in atto vengono sottoposti a mobbing, emarginati, demansionati, esclusi dai premi di produzione e dagli avanzamenti di carriera;

tale gestione del personale, in tutta evidenza anticontrattuale, risulta lesiva dei diritti dei dipendenti e, mortificandone la crescita professionale, causa disagio nella categoria dei ferrovieri dipendenti della Ferservizi, con pesanti ricadute sull'andamento produttivo, producendo quindi un danno economico per la collettività. Tutto ciò appare ancor più intollerabile nella considerazione che la società in argomento è interamente a capitale pubblico;

gestioni aziendali a dir poco discutibili, come quella descritta, producano altri casi Alitalia, ed è pertanto opportuno che si intervenga tempestivamente;

atteso che:

l'azionista unico della holding Ferrovie dello Stato SpA è il Ministero dell'economia e delle finanze;

il gruppo Ferrovie dello Stato SpA assorbe annualmente ingenti somme a carico della collettività;

nella gestione di un'azienda di proprietà pubblica, come la Ferservizi SpA, non si possono eludere criteri di meritocrazia, trasparenza amministrativa e rispetto del contratto di lavoro;

nel programma di Governo è prevista la concertazione con le organizzazioni sindacali,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno di voler richiedere alla holding Ferrovie dello Stato SpA di intervenire affinché la Ferservizi SpA:

attui una gestione dei dipendenti trasparente, produttiva, nel rispetto della meritocrazia e del vigente contratto delle attività ferroviarie e del contratto aziendale di gruppo FS astenendosi dall'attuare comportamenti che generino conflitti e configurino forme di mobbing nei confronti del personale;

intrattenga con le organizzazioni sindacali, nello spirito della concertazione, relazioni industriali rispettose delle norme in vigore e del contratto di lavoro;

formalizzi una microstruttura nella quale siano individuate le responsabilità dei singoli dipendenti, dandone informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, come previsto dal CCNL aziendale, e quindi di voler verificare le attività svolte dagli stessi dipendenti i quali dovranno essere inquadrati nelle categorie contrattuali corrispondenti con le mansioni effettivamente svolte;

faccia una verifica del contenzioso del lavoro in atto e provveda a conciliare quelli le cui richieste hanno fondamento astenendosi da qualsiasi azione o comportamento che penalizzi i dipendenti che hanno contenziosi del lavoro in atto;

metta in atto le procedure contrattuali e adotti forme di pubblicità e procedure trasparenti per le assunzioni di personale;

ponga in essere i percorsi contrattualmente previsti per attribuire le promozioni ai dipendenti;

adotti nei confronti dei dipendenti politiche di responsabilizzazione e coinvolgimento nei risultati e verifichi, per i conseguenti provvedimenti, se sono presenti eventuali dirigenti e capi distaccamento non in possesso dei necessari specifici titoli culturali e professionali e capacità di relazione con i subalterni.

(4-03157)

MORSELLI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico - Premesso che la Regione Emilia-Romagna ha in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto (stilato dalla società bresciana Eco Valsabbia con la partecipazione dei Comuni dell'Appennino piacentino Ferriere, Ottone e Cerignale) di concessione della derivazione di acque pubbliche per la costruzione di centraline idroelettriche nel territorio della provincia di Piacenza;

rilevato che tale progetto prevede che, per la produzione di energia idroelettrica tramite turbine, debbano essere captati numerosi metri cubi d'acqua da alcuni fiumi e torrenti della provincia di Piacenza, effettuando l'intubazione e la conseguente messa in asciutta dei seguenti corsi d'acqua appenninici: torrente Grondana per km. 2; fiume Nure per km. 1,8; torrente Ronkignasco per km. 1,6; torrente Gramizzola per km. 2,7; fiume Aveto per km. 9; fiume Trebbia per km. 12;

considerato che:

il torrente Grondana (il quale nasce dal monte Aserei) è caratterizzato da un'ottima qualità dell'acqua e presenta un popolamento naturale di trote iridee, unico caso in Italia;

il torrente Gramizzola (il quale nasce dal monte Dego) divide la provincia di Piacenza da quella di Genova e presenta caratteristiche ambientali e di biodiversità di altissima qualità per la sua collocazione in ambiente contornato da boschi di castagno e faggio;

il fiume Nure ed il torrente Ronchignasco sono corsi d'acqua che scorrono in zone poco abitate e ad alto valore ambientale il torrente Aveto ed il fiume Trebbia hanno un altissimo valore ambientale e turistico, date le elevate caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle loro acque; in particolare: a) quanto al torrente Aveto, già notevolmente immiserito di acqua nel suo tratto a monte della località Ruffinati dalla diga che alimenta la centrale idroelettrica in località Boschi, con l'ulteriore messa in secca anche nel suo tratto a valle della località Salsominore verrebbe compromesso in maniera irrecuperabile; b) quanto al fiume Trebbia, il tratto che resterà in secca comprende i meandri in località Confiente (dove il fiume, per le sue particolari caratteristiche geologiche, crea ampie anse incassate in alte rive boscose);

valutato che:

a fronte di tali gravi conseguenze sotto il profilo ambientale e quindi anche turistico così come economico per l'intero territorio provinciale di Piacenza, nessun vantaggio vi sarebbe per la popolazione dei comuni interessati alla realizzazione di tali opere e ciò in quanto l'energia prodotta verrebbe venduta in rete secondo criteri di libero mercato, garantendo grandi profitti unicamente alla società bresciana Eco Valsabbia;

inoltre, per tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica di cui al contestato progetto è previsto un funzionamento di tipo automatizzato, il quale quindi non avrà nessun tipo di rilevanza nemmeno sotto il profilo di eventuali ricadute occupazionali in loco;

atteso, infine, che:

la Regione Emilia-Romagna è legalmente tenuta al rispetto delle linee guida che il piano energetico prevede per la produzione di energia idroelettrica;

per far fronte alle esigenze di energia elettrica nella provincia di Piacenza sarebbe possibile incentivare lo sfruttamento degli impianti già esistenti (quali quelli che si avvalgono dei bacini artificiali di raccolta acque nelle località Mignano e Molato) ed altresì effettuare l'installazione di altri piccoli impianti idroelettrici sulle derivazioni idriche già in essere (quali, ad esempio, quelle di acquedotti o vecchi mulini),

si chiede di sapere:

se il Governo, alla luce di quanto illustrato, non ritenga opportuno bloccare l'avvio del sopra indicato progetto per la concessione di derivazione di acque pubbliche finalizzato alla costruzione di centraline idroelettriche nel territorio della provincia di Piacenza;

se il Governo non intenda intervenire a tutela del paesaggio e delle normative in vigore, dato l'alto valore ambientale dei corsi d'acqua così come anche dei luoghi dell'Appennino piacentino ove detto progetto dovrebbe trovare concreta realizzazione;

come il Governo pensi di attivare tutte le procedure ed i provvedimenti atti a salvaguardare l'alto valore ambientale dei fiumi Nure e Trebbia, dei torrenti Aveto, Grondana, Gramizzola e Ronchignasco, così come anche il turismo ed i conseguenti benefici influssi economici dal medesimo derivanti sulle vallate che fanno parte del territorio provinciale di Piacenza.

(4-03158)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

 

 


A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

  

5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

 

3-01100, dei senatori Rubinato ed altri, sulla riduzione lineare dei trasferimenti ordinari ai Comuni per effetto del maggior gettito ICI.

 

  

 

Avviso di rettifica

 

Nel Resoconto sommario e stenografico della 36a seduta pubblica, del 21 settembre 2006, alle pagine VIII e 20, sotto il titolo: "Discussione del documento" alla prima riga, sostituire le parole: "Discussione della relazione della Giunta" con le altre: "Relazione della Giunta".

 

Nel Resoconto sommario e stenografico della 92a seduta pubblica, del 23 gennaio 2007, a pagina 52, sotto il titolo: "Indagini conoscitive, annunzio" alla terza riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "sui problemi legati ai cambiamenti climatici, anche in vista della Conferenza nazionale su energia, ambiente e attuazione del Protocollo di Kyoto" con le seguenti: "sulle politiche e le misure volte ad affrontare problemi legati ai cambiamenti climatici, anche in vista della Conferenza nazionale su energia, ambiente e attuazione del Protocollo di Kyoto".

 

Nel Resoconto sommario e stenografico della 145a seduta pubblica, del 2 maggio 2007, a pagina 106, sotto il titolo: "Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza", alla prima riga, dopo le parole: "con lettere del 18 e 19" inserire la seguente: "aprile".

 

Nel Resoconto sommario e stenografico della 255a seduta pubblica, del 27 novembre 2007, a pagina 114, l'interrogazione 4-03106 dei senatori Valpiana ed altri deve intendersi sottoscritta anche dai senatori Confalonieri, Del Roio, Giannini, Emprin Gilardini, Gaggio Giuliani, Gagliardi, Grassi, Liotta, Martone, Brisca Menapace, Nardini, Palermo, Sodano, Tecce, Vano, Zuccherini, Bulgarelli, De Petris, Di Siena, Donati, Rame, Ripamonti, Silvestri, Tibaldi.

 

Nel Resoconto sommario e stenografico della 258a seduta pubblica, del 29 novembre 2007, a pagina 91, nel testo dell'interrogazione 4-03137 del senatore Randazzo, alla prima riga del secondo capoverso, sostituire la parola "prevedere" con le parole "non concedere".