Il Ministero della Giustizia ha emanato un parere in cui riconosce che ÒÉ anche nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, il datore di lavoro vada esente da responsabilitˆ penale ex art. 22 D.L.vo 286/98, per lÕinsussistenza dellÕelemento oggettivo della contravvenzione, qualora abbia positivamente accertata la sussistenza di tutte le condizioni stabilite dalla Direttiva del Ministero dellÕInterno del 20 febbraio 2007 e su di esse abbia fatto affidamentoÓ.