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Professioni, cambia il sistema del riconoscimento

Il sistema del riconoscimento professionale è stato completamente riformulato con la nuova direttiva europea 2005/36/CE recepita in Italia con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206. La nuova direttiva sostituisce tutte le quindici direttive che dagli anni '70 al 20 ottobre 2007 hanno disciplinato il riconoscimento delle qualifiche professionali: le direttive Sistemi generali (89/48/CEE, 92/51/CEE, 99/42/CE) e le direttive settoriali (77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE,  78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE) riguardanti le professioni d'infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

Tra le novità più significative introdotte dalla nuova normativa c'è la previsione di una disciplina ad hoc per la  prestazione temporanea  e occasionale di servizi, senza necessità di stabilimento e completamente assente nelle precedenti direttive generali, un ampliamento del campo di applicazione e un rafforzamento dei mezzi di cooperazione tra le Amministrazioni nazionali e tra queste e la Commissione UE.

In particolare è previsto l'obbligo, per il prestatore di altro Stato membro che viene in Italia di presentare, al momento della prima prestazione, una comunicazione preliminare all'autorità competente e di accompagnare tale comunicazione con documenti che  comprovino le proprie qualifiche professionalizzanti; la possibilità per l'autorità competente, nel caso di professioni che implichino profili di sicurezza e salute pubblica, di richiedere misure compensative in presenza di “differenze sostanziali”; l'individuazione di specifiche normative nazionali che rispondono alla definizione di "formazione regolamentata"; la possibilità di  facilitare la mobilità professionale attraverso l'approvazione, a livello comunitario, di "piattaforme comuni" per determinate professioni.

Per quello che riguarda il diritto di stabilimento, vi sono tre regimi che  regolano i riconoscimenti professionali.

  • Riconoscimento automatico basato sull'armonizzazione preventiva dei percorsi formativi. Si applica alle professioni di infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
  • Sistema Generale basato sulla mutua fiducia tra gli Stati membri. Si applica se la professione è regolamentata nello Stato ospite e se il professionista ha esercitato, o è abilitato a esercitare, la stessa professione nello Stato di provenienza. Il riconoscimento non è automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo-professionalizzanti previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di "differenza sostanziale", di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento). Questo regime si applica ad un numero di professioni che varia da Stato a Stato. Infatti, la direttiva non impone agli Stati alcun obbligo di regolamentazione. Di conseguenza, il decreto legislativo non introduce novità nella relativa normativa nazionale. Questo sistema si applica anche a professioni coperte dai regimi indicati ai punti 1 e 3 quando non sono soddisfatti alcuni requisiti che assicurano l'automaticità del riconoscimento.
  • Esperienza professionale maturata nello stato membro d'origine. Si applica ad attività di tipo artigianale  (indicate nell'allegato IV del decreto) e prevede un riconoscimento automatico se sono rispettate le condizioni  espressamente previste per le singole categorie professionali.

 

La procedura di riconoscimento professionale "Sistema Generale" si basa sulla catalogazione in cinque livelli delle possibili formazioni previste per l'accesso ad una determinata professione. I livelli sono graduati sulla base della struttura della formazione esistente. Il primo livello di qualifica si riferisce a una formazione breve di pochi mesi o a carattere generale  ("attestato di competenza") e l'ultimo a una formazione di livello universitario di almeno quattro anni ("diploma"). La struttura a livelli è funzionale esclusivamente a determinare le  condizioni per il riconoscimento.

Il decreto legislativo, in armonia con la direttiva, ha introdotto anche il concetto di "titolo di formazione assimilato" che permette di tener conto di possibili modifiche legislative a livello nazionale.  Ad esempio, le modifiche che il DPR 328/2001 ha introdotto nella disciplina d'accesso agli esami di Stato per le professioni di geometra, perito industriale, perito agrario e agrotecnico permettono di catalogare come "titoli di formazione assimilati" a titoli di formazione di livello universitario della durata di tre anni, le formazioni costituite dallo specifico percorso secondario quinquennale completato da un biennio o triennio di tirocinio professionale e dal superamento del relativo esame di stato. L’assimilazione garantisce al professionista italiano che il riconoscimento professionale effettuato dalle autorità competenti di un altro Stato membro sia fatto a partire dal "livello" corrispondente ad un ciclo di studi universitario di durata di tre anni.

Il decreto legislativo, in sintesi, disciplina le procedure da applicare per accedere e esercitare in Italia una professione regolamentata, mentre chi esercita una professione non regolamentata in Italia ha diritto ad ottenere il riconoscimento professionale in quegli Stati membri che regolamentano tale professione. Le professioni regolamentate in Italia sono disciplinate all'art. 4 attraverso un elenco delle categorie generali individuate sulla base dei parametri normativi che ne caratterizzano la regolamentazione. Il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, nella sua funzione di punto di contatto, ha, sin dagli anni '90, curato l’elenco delle singole professioni regolamentate italiane.

Per saperne di più:
- Punto nazionale di contatto
- Approfondimento sui riconoscimenti professionali
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206
- Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Dipartimento Politiche Comunitarie

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