DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007 , n. 204
Attuazione  della  direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle
vittime di reato.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - (Legge comunitaria 2005 che ha delegato il
Governo   a   recepire   la  citata  direttiva  2004/80/CE,  compresa
nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non ha espresso il parere;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con  i Ministri degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze e dell'interno;
                             E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Autorita' di assistenza
  1. Allorche' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea
sia  stato  commesso  un  reato  che da' titolo a forme di indennizzo
previste  in  quel  medesimo  Stato e il richiedente l'indennizzo sia
stabilmente residente in Italia, la procura generale della Repubblica
presso  la  corte  d'appello del luogo in cui risiede il richiedente,
quale autorita' di assistenza:
    a)  da'  al  richiedente  le  informazioni essenziali relative al
sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea
in cui e' stato commesso il reato;
    b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;
    c)  a  richiesta  del  richiedente,  gli  fornisce orientamento e
informazioni generali sulle modalita' di compilazione della domanda e
sulla documentazione eventualmente richiesta;
    d)  riceve  le  domande  di  indennizzo e provvede a trasmetterle
senza  ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente
autorita'  di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui
e' stato commesso il reato;
    e)   fornisce  assistenza  al  richiedente  sulle  modalita'  per
soddisfare  le  richieste  di  informazioni  supplementari  da  parte
dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in
cui e' stato commesso il reato;
    f)   a   richiesta   del   richiedente,  provvede  a  trasmettere
all'autorita'   di   decisione   le   informazioni   supplementari  e
l'eventuale documentazione accessoria.
  2.  Qualora l'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione
europea  in  cui  e'  stato  commesso il reato decida di ascoltare il
richiedente  o  qualsiasi  altra  persona,  la procura generale della
Repubblica  presso la corte d'appello, quale autorita' di assistenza,
predispone  quanto  necessario  affinche'  l'autorita'  di  decisione
proceda  direttamente  all'audizione secondo le leggi di quello Stato
membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni
della legge 7 gennaio 1998, n. 11.
  3.  A  richiesta  dell'autorita'  di  decisione  dello Stato membro
dell'Unione  europea,  la procura generale della Repubblica presso la
corte    d'appello,   quale   autorita'   di   assistenza,   provvede
all'audizione   del  richiedente  o  di  qualsiasi  altra  persona  e
trasmette il relativo verbale all'autorita' medesima.

        
          
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive  CE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
          (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  direttiva 2004/80/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          6 agosto 2004, n. L 261.
              -  L'allegato  B),  della legge 25 gennaio 2006, n. 29,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32,
          S.O., cosi' recita:
                                                          �Allegato B
              98/44/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
          biotecnologiche.
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2003/123/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2003, che
          modifica  la  direttiva  90/435/CEE  concernente  il regime
          fiscale  comune applicabile alle societa' madri e figlie di
          Stati membri diversi.
              2004/9/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio   2004,   concernente   l'ispezione  e  la
          verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
              2004/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  sulla sicurezza degli aeromobili di paesi
          terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
              2004/40/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (diciottesima  direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              2004/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa  alla  sicurezza  delle ferrovie
          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e   alla   certificazione  di  sicurezza  (direttiva  sulla
          sicurezza delle ferrovie).
              2004/50/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  che  modifica  la  direttiva 96/48/CE del
          Consiglio   relativa   all'interoperabilita'   del  sistema
          ferroviario  transeuropeo  ad alta velocita' e la direttiva
          2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          convenzionale.
              2004/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,  che  modifica  la  direttiva  91/440/CEE
          relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
              2004/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa ai requisiti minimi di sicurezza
          per le gallerie della rete stradale transeuropea.
              2004/80/CE  del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
          all'indennizzo delle vittime di reato.
              2004/81/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          riguardante   il  titolo  di  soggiorno  da  rilasciare  ai
          cittadini  di  paesi  terzi  vittime della tratta di esseri
          umani   o   coinvolti   in   un'azione  di  favoreggiamento
          dell'immigrazione  illegale  che cooperino con le autorita'
          competenti.
              2004/82/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          concernente  l'obbligo  dei  vettori  di  comunicare i dati
          relativi alle persone trasportate.
              2004/83/CE  del  Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
          norme  minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
          o  apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di persona
          altrimenti  bisognosa di protezione internazionale, nonche'
          norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
              2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre   2004,  concernente  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni    degli    Stati    membri    relative   alla
          compatibilita'  elettromagnetica  e che abroga la direttiva
          89/336/CEE.
              2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi di
          trasparenza  riguardanti  le informazioni sugli emittenti i
          cui  valori  mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
          mercato   regolamentato   e   che   modifica  la  direttiva
          2001/34/CE.
              2004/113/CE  del  Consiglio,  del 13 dicembre 2004, che
          attua  il principio della parita' di trattamento tra uomini
          e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
          loro fornitura.
              2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 maggio  2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
          la   direttiva  84/5/CEE,  la  direttiva  88/357/CEE  e  la
          direttiva  90/232/CEE  tutte  del  Consiglio e la direttiva
          2000/26/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio
          sull'assicurazione  della responsabilita' civile risultante
          dalla circolazione di autoveicoli.
              2005/19/CE  del  Consiglio,  del  17 febbraio 2005, che
          modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
          comune  da  applicare  alle  fusioni,  alle  scissioni,  ai
          conferimenti  d'attivo  ed agli scambi d'azioni concernenti
          societa' di Stati membri diversi.
              2005/28/CE  della  Commissione, dell'8 aprile 2005, che
          stabilisce  i  principi e le linee guida dettagliate per la
          buona  pratica  clinica  relativa  ai medicinali in fase di
          sperimentazione   a  uso  umano  nonche'  i  requisiti  per
          l'autorizzazione  alla fabbricazione o importazione di tali
          medicinali.
              2005/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre   2005,   relativa   al   riconoscimento  delle
          qualifiche professionali.
              2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alla  prevenzione dell'uso del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
          Nota all'art. 1:
              -  La  legge  7 gennaio  1998, n. 11, reca: �Disciplina
          della  parte-cipazione  al procedimento penale a distanza e
          dell'esame  in dibattimento dei collaboratori di giustizia,
          nonche'  modifica  della  competenza sui reclami in tema di
          art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario.�

        
      
                               Art. 2.
                       Autorita' di decisione
  1.  Nei  procedimenti  per  l'erogazione delle elargizioni a carico
dello  Stato  previste dalle leggi speciali a favore della vittima di
reato  commesso  nel  territorio  dello  Stato,  o  a favore dei suoi
superstiti,  quando  il  richiedente  e'  stabilmente residente in un
altro  Stato  membro dell'Unione europea, la domanda dell'elargizione
puo'  essere presentata tramite l'autorita' di assistenza dello Stato
membro   dell'Unione  europea  dove  il  richiedente  e'  stabilmente
residente.
  2.  In  tale  caso, l'autorita' specificamente indicata dalla legge
speciale,  cui  compete la decisione sull'elargizione, comunica senza
ritardo  all'autorita'  di  assistenza dello Stato membro dell'Unione
europea dove il richiedente e' stabilmente residente e al richiedente
stesso  l'avvenuta ricezione della domanda, il nome del funzionario o
l'indicazione dell'organo che procede all'istruzione della pratica e,
se possibile, il tempo previsto per la decisione sulla domanda.
  3.   Qualora   l'autorita'   di  decisione  deliberi  di  procedere
all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, essa puo'
richiedere la collaborazione dell'autorita' di assistenza dello Stato
membro   dell'Unione  europea  dove  il  richiedente  e'  stabilmente
residente.  A  tale  fine,  l'autorita'  di  decisione  puo' chiedere
all'autorita'  di  assistenza  di  predisporre  quanto necessario per
procedere  direttamente  all'audizione,  anche  attraverso il sistema
della   videoconferenza.   L'autorita'  di  decisione  puo'  chiedere
all'autorita'  di assistenza di procedere essa stessa all'audizione e
di trasmettere il relativo verbale.
  4. L'autorita' di decisione comunica senza ritardo al richiedente e
all'autorita' di assistenza la decisione sulla domanda di indennizzo.

        
      
                               Art. 3.
                         Regime linguistico
  1.  Le  informazioni  di  cui  all'art. 1, comma 1, trasmesse dalla
procura  generale  della  Repubblica presso la corte d'appello, quale
autorita'  di  assistenza,  all'autorita' di decisione di altro Stato
membro  dell'Unione  europea sono redatte nella lingua ufficiale o in
una  delle  lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autorita' di
decisione  l'informazione  e'  diretta,  ove  corrisponda a una delle
lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle
istituzioni  comunitarie  che  tale  Stato membro abbia dichiarato di
poter accettare.
  2.   Le   informazioni  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  trasmesse
dall'autorita'  di  decisione  all'autorita'  di  assistenza di altro
Stato  membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale
o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorita' cui
l'informazione  e'  diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle
istituzioni  comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni
comunitarie   che   tale  Stato  membro  abbia  dichiarato  di  poter
accettare.
  3. I verbali delle audizioni di cui all'art. 1, comma 3, e il testo
integrale  della decisione sulla domanda di indennizzo sono trasmessi
in lingua italiana.

        
      
                               Art. 4.
        Esenzione da spese e da formalita' di autenticazione
  1.  Le  attivita'  svolte  dalla  procura generale della Repubblica
presso  la  corte  d'appello,  quale  autorita'  di  assistenza,  non
comportano  alcuna spesa a carico del richiedente o dell'autorita' di
decisione di altro Stato membro dell'Unione europea.
  2.  Gli  atti  e  i  documenti  trasmessi  ad  altro  Stato  membro
dell'Unione europea dalla procura generale della Repubblica presso la
corte  d'appello,  quale autorita' di assistenza, o dall'autorita' di
decisione sono esenti da autenticazione o formalita' equivalenti.

        
      
                               Art. 5.
                     Punto centrale di contatto)
  1. Il Ministero della giustizia e' il punto di contatto centrale ai
sensi  e per gli effetti dell'art. 16 della direttiva 2004/80/CE e la
relativa  attivita'  e'  svolta  con  le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        
          
          Nota all'art. 5:
              - Per la direttiva 2004/80/CE, vedi note alle premesse.

        
      
                               Art. 6.
                             Decorrenza
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure
per l'erogazione dei benefici economici conseguenti ai reati commessi
dopo il 30 giugno 2005.

        
      
                               Art. 7.
                      Regolamento di attuazione
  1.  Con  decreto  del  Ministro  della giustizia, di concerto con i
Ministri  dell'interno,  degli  affari esteri e dell'economia e delle
finanze,  da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto  1988,  n.  400, e successive modificazioni, sono definiti gli
aspetti  organizzativi  relativi  allo svolgimento delle attivita' di
competenza  delle  procure  generali  presso  le corti d'appello, del
punto centrale di contatto di cui all'art. 5, nonche' le modalita' di
raccordo con le attivita' di competenza delle autorita' di decisione.
  2.   Con  lo  stesso  decreto  sono  approvati  i  modelli  per  la
trasmissione  delle  domande  e  delle  decisioni in conformita' alla
decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.

        
          
          Note all'art. 7:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  �Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.�
              �Art. 17 (Regolamenti). - 1.- 2. (omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              - La decisione 2006/337/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          12 maggio 2006, n. L 125.

        
      
                               Art. 8.
                        Copertura finanziaria
  1.  Per  le  finalita' di cui al presente decreto e' autorizzata la
spesa  di  euro  56.000 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo
onere si provvede:
    a)  per  l'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di
rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  di  cui
all'art.  5  della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale fine sono
versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e riassegnate alla
pertinente unita' previsionale di base del Ministero della giustizia;
    b)  a  decorrere  dal  2008,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
              Bonino, Ministro per le politiche europee
                 Mastella, Ministro della giustizia
                D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                    Amato, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Mastella

        
          
          Nota all'art. 8:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  5,  della  legge
          16 aprile  1987,  n.  183,  recante:  �Coordinamento  delle
          politiche   riguardanti   l'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari�.
              Art.   5 (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato �Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie�, nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.   2,  comma 1,  lettera c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.�

        
      

21.12.2007
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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