IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Ritenuta la straordinaria necessitˆ ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale, con particolare riguardo a quelle di cui allĠarticolo 3 del predetto decreto-legge, introducendo disposizioni finalizzate ad assicurare lĠeffettivitˆ delle espulsioni ivi previste, nel rispetto delle garanzie costituzionali;

Ritenuta, inoltre, la necessitˆ e lĠurgenza di disciplinare parimenti lĠimmediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dellĠUnione europea che si rendano necessari per motivi imperativi di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla specifica individuazione dei motivi che ne legittimano lĠadozione (definendone i presupposti) ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del                   ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

Art. 1

(Misure in materia di contrasto al terrorismo e

di espulsione ed allontanamenti dal territorio nazionale)

 

1.     Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il titolo  sostituito dal seguente ÒMisure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale e per straordinarie esigenze di pubblica sicurezzaÓ.

 

2.     AllĠarticolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)     dopo il comma 1  inserito il seguente:

 Ò1-bis. Oltre a quanto previsto dallĠarticolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, il Ministro dell'interno pu˜ disporre  lĠallontanamento del cittadino dellĠUnione europea o dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza nelle medesime  circostanze di cui al comma 1. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1-bis  ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma secondo le disposizioni previste per lĠallontanamento nei casi di sicurezza dello Stato allĠarticolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30.

 

b)    il comma 2  sostituito dal seguente:

                  Ò2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, ed in quelli di cui allĠarticolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'espulsione e lĠallontanamento sono eseguiti immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta. Si provvede in ogni caso alla convalida del provvedimento con cui si esegue lĠespulsione o lĠallontanamento da parte del tribunale in composizione monocratica secondo le procedure di cui allĠarticolo 13, comma 5-bis e si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 286.

                 

c)         i commi 5 e 6 sono abrogati.

 

3. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: Ògiudice di paceÓ, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: Òtribunale ordinario in composizione monocraticaÓ.

 

Art. 2

 (allontanamento immediato dei cittadini dellĠUnione)

1.    Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza nei confronti del cittadino dellĠUnione europea o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,  adottato nel rispetto del principio di proporzionalitˆ e non pu˜ essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dellĠinteressato che rappresentino una minaccia concreta e attuale allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

2.    Il provvedimento di cui al comma 1  adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dellĠinterno qualora i destinatari abbiano soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o siano minorenni. Qualora il destinatario non comprenda lĠitaliano, il provvedimento  accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati nella lingua a lui comprensibile e, ove non possibile per indisponibilitˆ di personale idoneo alla traduzione in tale lingua, in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco. Il provvedimento  notificato allĠinteressato e riporta le modalitˆ di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non pu˜ essere superiore a cinque anni. LĠallontanamento  immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dellĠUnione europea o familiare di cittadino dellĠUnione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignitˆ umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero allĠincolumitˆ pubblica, rendendo urgente lĠallontanamento perchŽ la sua ulteriore permanenza sul territorio  incompatibile con la civile e sicura convivenza.

 

4. Ai fini dellĠadozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o pi delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o lĠincolumitˆ della persona, o per uno o pi delitti corrispondenti a quelli previsti dallĠarticolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dellĠappartenenza a taluna delle categorie di cui allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchŽ di misure di prevenzione disposte da autoritˆ straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti da autoritˆ straniere.

 

5. Il cittadino dellĠUnione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, pu˜ presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dallĠesecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metˆ della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare lĠavvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato lĠautoritˆ che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante lĠesame della domanda lĠinteressato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

 

6. Il destinatario del provvedimento di allontanamento adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza ovvero a norma dellĠarticolo 3, comma 1-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso  punito con la reclusione fino a tre anni ed  nuovamente allontanato con esecuzione immediata. Si applicano, ai fini della convalida del provvedimento di esecuzione, le disposizioni di cui allĠarticolo 13, commi 3 e 3-bis 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

Art.3

(Procedimento penale pendente a carico

del destinatario del provvedimento di allontanamento)

 

1.    Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui allĠarticolo 2 sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2.    Nei casi di cui al comma 1, il questore pu˜ disporre il trattenimento in strutture giˆ destinate per legge alla permanenza temporanea.

3.     Non si dˆ luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ipotesi dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

4.     Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si pu˜ procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5.    In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, pu˜ essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo lĠesecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario allĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali  necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dellĠinteressato possa procurare gravi turbative o grave pericolo allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica. lĠautorizzazione  rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

 

Art.4

(ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento)

 

1.         Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza adottato dal Ministro dellĠinterno pu˜ essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio, sede di Roma.

2.         Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza adottato dal prefetto pu˜ essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica a pena di inammissibilitˆ al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede lĠautoritˆ che lo ha adottato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. [ ]

 

3.         I ricorsi di cui ai commi precedenti, sottoscritti personalmente dallĠinteressato, possono essere presentati  anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, i cui funzionari ne autenticano la sottoscrizione e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria italiana. La procura speciale al patrocinante legale  rilasciata avanti allĠautoritˆ consolare., presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4.         Il ricorso di cui ai commi 1 e 2 pu˜ essere accompagnato da una istanza di sospensione dellĠesecutorietˆ del provvedimento di allontanamento che non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

5.         Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui  stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento  consentito, a domanda, lĠingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica. LĠautorizzazione  rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dellĠinteressato.

 

 

Art.5

(Disposizione finanziaria)

1.    LĠonere derivante dal trattenimento di cui allĠarticolo 1, comma 2, lett.b,   valutato a decorrere dallĠanno 2008 in euro 30.000. 

2.    LĠonere derivante dalla traduzione del provvedimento di allontanamento di cui allĠarticolo 2, comma 2,  valutato a decorrere dallĠanno 2008 in euro 150.000.

3.    AllĠonere di cui ai comma 1 e 2, valutato complessivamente  in euro 180.000  si provvede medianteÉÉ.

4.    Il Ministero dellĠeconomia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, ai fini dellĠadozione dei provvedimenti correttivi di cui allĠarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellĠarticolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima dellĠentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.