IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Visto il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale;
Ritenuta la straordinaria necessit ed urgenza di integrare gli
strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale, con
particolare riguardo a quelle di cui allĠarticolo 3 del predetto decreto-legge,
introducendo disposizioni finalizzate ad assicurare lĠeffettivit delle
espulsioni ivi previste, nel rispetto delle garanzie costituzionali;
Ritenuta, inoltre, la necessit e lĠurgenza di disciplinare parimenti
lĠimmediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale
dei cittadini dellĠUnione europea che si rendano necessari per motivi
imperativi di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla specifica
individuazione dei motivi che ne legittimano lĠadozione (definendone i
presupposti) ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del
;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Misure in materia di contrasto al terrorismo e
di espulsione ed allontanamenti dal territorio
nazionale)
1.
Al decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
titolo sostituito dal seguente ÒMisure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale e per straordinarie esigenze di pubblica sicurezzaÓ.
2.
AllĠarticolo 3
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 inserito il seguente:
Ò1-bis.
Oltre a quanto previsto dallĠarticolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, il Ministro dell'interno pu disporre lĠallontanamento del cittadino dellĠUnione europea o dei
suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza nelle medesime circostanze di cui al comma 1.
Avverso il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1-bis ammesso
ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma
secondo le disposizioni previste per lĠallontanamento nei casi di sicurezza
dello Stato allĠarticolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30.
b) il comma 2 sostituito dal seguente:
Ò2.
Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, ed in quelli di cui allĠarticolo 13, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, l'espulsione e lĠallontanamento sono eseguiti
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta. Si provvede in ogni
caso alla convalida del provvedimento con cui si esegue lĠespulsione o
lĠallontanamento da parte del tribunale in composizione monocratica secondo le
procedure di cui allĠarticolo 13, comma 5-bis e si applicano le disposizioni di
cui ai commi 3, 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 286.
c)
i
commi 5 e 6 sono abrogati.
3. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, le parole: Ògiudice di paceÓ, ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle parole: Òtribunale ordinario in composizione monocraticaÓ.
Art. 2
(allontanamento immediato dei cittadini dellĠUnione)
1.
Il provvedimento
di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica
sicurezza nei confronti del cittadino dellĠUnione europea o del suo familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, adottato nel rispetto del principio di
proporzionalit e non pu essere motivato da ragioni estranee ai
comportamenti individuali dellĠinteressato che rappresentino una minaccia
concreta e attuale allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non
giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
2.
Il provvedimento
di cui al comma 1 adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente
competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal
Ministro dellĠinterno qualora i destinatari abbiano soggiornato nel territorio
nazionale nei dieci anni precedenti o siano minorenni. Qualora il destinatario non comprenda lĠitaliano,
il provvedimento accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche
mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati nella lingua a lui comprensibile
e, ove non possibile per indisponibilit di personale idoneo alla traduzione in
tale lingua, in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco. Il provvedimento notificato allĠinteressato
e riporta le modalit di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul
territorio nazionale, che non pu essere superiore a cinque anni.
LĠallontanamento immediatamente eseguito dal questore e si applicano le
disposizioni di cui allĠarticolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza
sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dellĠUnione
europea o familiare di cittadino dellĠUnione europea che non abbia la
cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono
una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignit umana o ai diritti
fondamentali della persona ovvero allĠincolumit pubblica, rendendo urgente
lĠallontanamento perch la sua ulteriore permanenza sul territorio incompatibile
con la civile e sicura convivenza.
4.
Ai fini dellĠadozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi
di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate
da un giudice italiano o straniero, per uno o pi delitti non colposi, anche
tentati, contro la vita o lĠincolumit della persona, o per uno o pi delitti
corrispondenti a quelli previsti dallĠarticolo 8 della legge 22 aprile 2005, n.
69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma
dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti,
ovvero dellĠappartenenza a taluna delle categorie di cui allĠarticolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui
allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
nonch di misure di prevenzione disposte da autorit straniere o di
provvedimenti di allontanamento disposti da autorit straniere.
5. Il cittadino dellĠUnione nei cui confronti sia
stato adottato il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di
pubblica sicurezza, pu
presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dallĠesecuzione del provvedimento,
sia decorsa almeno la met della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre
anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare
lĠavvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la
decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda,
entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato lĠautorit che
ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante lĠesame della domanda lĠinteressato non ha
diritto di ingresso nel territorio nazionale.
6.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento adottato per motivi
imperativi di pubblica sicurezza ovvero a norma dellĠarticolo 3, comma 1-bis
del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che rientra nel
territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso punito con la
reclusione fino a tre anni ed nuovamente allontanato con esecuzione
immediata. Si applicano,
ai fini della convalida del provvedimento di esecuzione, le disposizioni di cui
allĠarticolo 13, commi 3 e 3-bis 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art.3
(Procedimento penale pendente a carico
del destinatario del provvedimento di
allontanamento)
1.
Qualora il
destinatario del provvedimento di allontanamento di cui allĠarticolo 2 sia
sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2.
Nei casi di cui
al comma 1, il questore pu disporre il trattenimento in strutture gi
destinate per legge alla permanenza temporanea.
3.
Non si d luogo alla sentenza di cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, nell'ipotesi dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura
penale.
4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo
ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si pu
procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia
sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
5.
In deroga alle
disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di
allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello
stesso, pu essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo
lĠesecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario
allĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o
di compiere atti per i quali necessaria la sua presenza. Salvo che la
presenza dellĠinteressato possa procurare gravi turbative o grave pericolo
allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica. lĠautorizzazione rilasciata dal questore, anche per
il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata
richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo
difensore.
Art.4
(ricorsi avverso i provvedimenti
di allontanamento)
1.
Avverso
il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza
adottato dal Ministro dellĠinterno pu essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il
Lazio, sede di Roma.
2.
Avverso il provvedimento di allontanamento per
motivi imperativi di pubblica sicurezza adottato dal prefetto pu essere
presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica a pena di inammissibilit
al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede lĠautorit che lo ha
adottato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile. [ ]
3.
I ricorsi di cui ai commi precedenti, sottoscritti
personalmente dallĠinteressato, possono essere presentati anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, i cui funzionari ne
autenticano la sottoscrizione e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria
italiana. La procura speciale al patrocinante legale rilasciata avanti
allĠautorit consolare., presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al
procedimento.
4.
Il
ricorso di cui ai commi 1 e 2 pu essere accompagnato da una istanza di
sospensione dellĠesecutoriet del provvedimento di allontanamento che non ha
effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
5.
Al cittadino
comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui stata
negata la sospensione del provvedimento di allontanamento consentito, a
domanda, lĠingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al
procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi
turbative o grave pericolo allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
LĠautorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta
dellĠinteressato.
Art.5
(Disposizione finanziaria)
1.
LĠonere
derivante dal trattenimento di cui allĠarticolo 1, comma 2, lett.b, valutato a decorrere dallĠanno 2008
in euro 30.000.
2.
LĠonere
derivante dalla traduzione del provvedimento di allontanamento di cui
allĠarticolo 2, comma 2, valutato a decorrere dallĠanno 2008 in euro 150.000.
3.
AllĠonere
di cui ai comma 1 e 2, valutato complessivamente in euro 180.000
si provvede medianteÉÉ.
4.
Il Ministero
dellĠeconomia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1 e 2,
ai fini dellĠadozione dei provvedimenti correttivi di cui allĠarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellĠarticolo 7, comma 2, n. 2), della
legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima dellĠentrata in vigore dei provvedimenti
o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.