DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 Ottobre 2007
Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari  non  stagionali,  nel  territorio  dello  Stato, per
l'anno 2007.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
  Visto,  in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione,
che  dispone  che  la  determinazione  annuale delle quote massime di
stranieri  da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base
dei  criteri  generali  per  la  definizione  dei  flussi  d'ingresso
individuati  nel  Documento  programmatico  triennale,  relativo alla
politica  dell'immigrazione  e  degli  stranieri nel territorio dello
Stato,  e  che  prevede  che,  "in  caso di mancata pubblicazione del
decreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l'anno precedente";
  Considerato   che   il  Documento  programmatico  per  il  triennio
2007-2009,  ancorche'  in  fase  di  avanzata predisposizione, non e'
stato  ancora  emanato  in  quanto  necessita dei conclusivi passaggi
istruttori previsti dalla legge;
  Ritenuta  l'urgenza  di  definire,  per le esigenze del mercato del
lavoro   italiano,   la   quota  di  lavoratori  extracomunitari  non
stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2007;
  Visti   i   decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 febbraio  2006 e 25 ottobre 2006, con i quali la quota complessiva
massima  dei  lavoratori  extracomunitari  non  stagionali ammessi in
Italia per l'anno 2006 e' stata determinata in 470.000 unita';
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
9 gennaio  2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori
formati all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2007;
  Vista  la  relazione  in data 12 ottobre 2007 del Gruppo Tecnico di
lavoro  istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art.
2-bis del testo unico sull'immigrazione;
  Visto  l'art.  21  del  testo  unico  sull'immigrazione,  circa  la
previsione  di  quote  riservate  ai  lavoratori di origine italiana,
nonche'  a  favore  di  Paesi  che  collaborano  nelle  politiche  di
regolamentazione   dei  flussi  di  ingresso  e  nelle  procedure  di
riammissione;
  Tenuto   conto  delle  necessita'  e  delle  esigenze  dei  settori
produttivi  nazionali  che  richiedono  lavoratori stranieri anche in
posizione   dirigenziale   o   altamente   qualificati,  nonche'  del
fabbisogno   di  lavoratori  autonomi,  provenienti  dall'estero,  in
particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  In  via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori  extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato
per  l'anno  2007,  sono  ammessi  in  Italia,  per  motivi di lavoro
subordinato   non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo,  i  cittadini
stranieri  non  comunitari, entro una quota massima di 170.000 unita'
da  ripartire  tra  le  regioni  e  le  province  autonome a cura del
Ministero della solidarieta' sociale.

        
      
                               Art. 2.
  1.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art. 1, sono ammessi in
Italia,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non stagionale, 47.100
cittadini  di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
specifici  accordi  di  cooperazione  in  materia  migratoria,  cosi'
ripartiti:
    a) 4.500 cittadini albanesi;
    b) 1.000 cittadini algerini;
    c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
    d) 8.000 cittadini egiziani;
    e) 5.000 cittadini filippini;
    f) 1.000 cittadini ghanesi;
    g) 4.500 cittadini marocchini;
    h) 6.500 cittadini moldavi;
    i) 1.500 cittadini nigeriani;
    l) 1.000 cittadini pakistani;
    m) 1.000 cittadini senegalesi;
    n) 100 cittadini somali;
    o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
    p) 4.000 cittadini tunisini;
    q)  2.500  cittadini  di  altri Paesi non appartenenti all'Unione
europea  che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

        
      
                               Art. 3.
  1.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art. 1, sono ammessi in
Italia  per  motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini
stranieri  non  comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi
non  elencati  all'art.  2,  entro  una quota di 110.900 unita' cosi'
ripartite:
    a) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza
alla persona;
    b) 14.200 ingressi per il settore edile;
    c) 1.000   ingressi   per   dirigenti   o   personale   altamente
qualificato;
    d) 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il
settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci;
    e) 200 ingressi per il settore della pesca marittima;
    f) 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.

        
      
                               Art. 4.
  1.  Nell'ambito  della  quota  di cui all'art. 1, e' autorizzata la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
    a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
    b) 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio;
    c) 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.
  2.  Nell'ambito  della  quota  di  cui all'art. 1, e' riservata una
quota  di  1.500  ingressi  ai  cittadini  stranieri  non  comunitari
residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione
e  di  istruzione  nel  Paese  di  origine  ai sensi dell'art. 23 del
decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286. In caso di esaurimento
della  predetta  quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di
effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato art. 23
e  dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.

        
      
                               Art. 5.
  1.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art.  1,  e' consentito
l'ingresso  di  3.000  cittadini  stranieri  non comunitari residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti
categorie:   ricercatori,  imprenditori  che  svolgono  attivita'  di
interesse  per  l'economia  italiana,  liberi  professionisti, soci e
amministratori  di  societa'  non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale  e  di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati.
  2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad
un  massimo  di 1.500 unita', le conversioni di permessi di soggiorno
per  motivi  di  studio  e  formazione  professionale  in permessi di
soggiorno per lavoro autonomo.

        
      
                               Art. 6.
  1.  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, per l'anno 2007 sono
ammessi  in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e
di  lavoro  autonomo,  entro  una  quota di 500 unita', lavoratori di
origine  italiana  per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay
e  Venezuela,  che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
contenente   le   qualifiche  professionali  dei  lavoratori  stessi,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in Argentina, Uruguay e Venezuela.

        
      
                               Art. 7.
  1. I  termini  per  la  presentazione  delle  domande  ai sensi del
presente decreto decorrono:
    a) per  i  lavoratori  provenienti dai Paesi indicati all'art. 2,
dalle   ore  8  del  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
    b)  per  i  lavoratori  provenienti  dai  Paesi diversi da quelli
indicati all'art. 2:
      1) dalle  ore 8 del diciottesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione  del  presente  decreto,  per  il  settore  del  lavoro
domestico e di assistenza alla persona;
      2) dalle  ore  8 del ventunesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.
  2.  Nel  limite  della  quota  complessiva  di cui all'art. 1, sono
ammesse  le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

        
      
                               Art. 8.
  1. Trascorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote
stabilite  nel  presente  decreto, ferma restando la quota massima di
cui  all'art.  1,  possono  essere  diversamente ripartite sulla base
delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.
    Roma, 30 ottobre 2007

                                                 Il Presidente: Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 34

        
      

03.12.2007
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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