2.
(Iniziative
per l'annullamento straordinario dell'ordinanza del sindaco di
Cittadella (Padova) in
materia di iscrizione all'anagrafe dei cittadini stranieri –
n. 2-00863)
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Interpellanza urgente 2-00863
presentata da
MERCEDES LOURDES FRIAS
marted 27 novembre 2007 nella seduta n.250
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere -
premesso che:
in data 16 novembre 2007 il sindaco di Cittadella, dottor Massimo Bigonci, ha
emesso un'ordinanza per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in
materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni
congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza;
il pregiudizio derivante dalle disposizioni contenute nell'ordinanza non si
limita al maggior disagio in sede di iscrizione all'anagrafe, poich
dall'iscrizione e dal rilascio dell'attestato di diritto di soggiorno dipende
per i cittadini comunitari (ma anche per gli extracomunitari) l'esercizio di
una lunga serie di diritti fondamentali Ne deriva quindi che il diniego di
iscrizione, ma anche il rallentamento o l'interruzione del relativo
procedimento, risultano gravemente lesivi dei diritti di libert di
circolazione e di stabilimento e soprattutto, per quanto attiene i comunitari,
del fondamentale principio di non discriminazione (che stato ribadito da
ultimo dallo stesso decreto legislativo 30/2007, salvo quanto in esso
diversamente disposto in attuazione della direttiva 2004/38/CE, e che sempre
stato pacificamente riaffermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia);
la discriminazione, ovvero la disparit di trattamento tra cittadini italiani e
comunitari, risulta evidente in virt del fatto che l'ordinanza prevede di
richiedere soltanto agli stranieri di dimostrare la disponibilit di fonti di
sostentamento minime pari all'importo annuo dell'assegno sociale (5061,68
euro), laddove evidente che se si dovesse applicare tale parametro anche ai
cittadini, italiani moltissime persone dovrebbero essere cancellate
dall'anagrafe;
se vero che formalmente la disparit espressamente prevista tanto dalla
Direttiva 2004/38/CE, quanto dalla norma di recepimento di cui al decreto
legislativo 30/2007 e dalle relative circolari ministeriali, nei fatti il
trattamento riservato ai comunitari evidenzia una concreta discriminazione. Da
un lato infatti l'ordinanza richiama la possibilit di autocertificare il
possesso di lecite e sufficienti fonti di sostentamento in base agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e quindi di
omettere la produzione della documentazione comprovante le fonti di
sostentamento (omissione espressamente prevista dall'articolo 7 del citato
decreto legislativo). L'ordinanza per realizza un rispetto solo apparente
della norma, dal momento che prescrive preventivamente all'iscrizione
anagrafica, ovvero sospendendo il relativo procedimento, di svolgere adeguata
attivit di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolare
modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceit della fonte
da cui derivano le risorse economiche. In questo modo ad avviso degli
interroganti si viola palesemente quanto disposto dalle norme di legge citate
dal Sindaco, norme che invece prevedono come l'autocertificazione non possa
rinviare in alcun modo il compimento del procedimento e che la verifica non
debba essere effettuata sistematicamente (paralizzando tutti i procedimenti per
tempi incalcolabili) bens a campione, allo stesso modo di come dovrebbe
avvenire per i cittadini. Sotto questo profilo la violazione del principio di
divieto di discriminazione, a parit di condizioni sostanziali, evidente;
n la direttiva 2004/38 n il decreto legislativo n. 30/2007 menzionano o
richiedono anche solo ente particolari requisiti sotto il profilo abitativo (si
richiede infatti di dimostrare solo lo stato di occupazione lavorativa o in
alternativa la disponibilit di risorse minime e la copertura sanitaria). Il
cittadino comunitario non tenuto n a documentare che dispone di un alloggio,
n deve dimostrare a quale titolo ne dispone pi o meno legittimamente
(contratto di locazione, atto di propriet, concessione in uso, comodato,
ospitalit, eccetera), n tanto meno deve dimostrare l'idoneit di tale
alloggio o comunque sottoporsi alla verifica del rispetto di parametri di
igienicit/salubrit o di adeguatezza dell'alloggio che rappresenta la sua
dimora, abituale e presso il quale chiede sia accertata la sua residenza;
nell'ordinanza non si accenna a quali dovrebbero essere i parametri applicabili
sotto il profilo dell'idoneit abitativa: quelli stabiliti ai fini del rilascio
del certificato di abitabilit ? Oppure quelli di alloggio adeguato stabiliti
dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica ? O
quelli di affollamento indicati dalla stessa normativa regionale, oppure
ancora quelli di igienicit e salubrit indicati dal decreto del Ministero
della Sanit del 1975 ? Ma quali che siano i parametri cui avrebbe inteso
riferirsi l'ordinanza, nessuno di questi pu essere imposto ai soli comunitari
- come invece di fatto avviene - quale condizione per il perfezionamento
dell'iscrizione anagrafica. Il dispositivo chiaro: contestualmente
all'accertamento della dimora abituale ... venga attuata con finalit
preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrit,
ambientale... un'attivit di verifica volta ad accertare il persistere dei
requisiti igienico sanitari dell'alloggio. Risulta quindi che si pone come
requisito generale per i comunitari una condizione che invece non pu avere mai
valore ostativo per i cittadini italiani. Inoltre i comunitari vengono
obbligati ad una procedura notevolmente pi lunga, anche questo in evidente
violazione del principio di non discriminazione. Non vi infatti alcun motivo
per non applicare ai comunitari le medesime disposizioni impartite dal
Ministero dell'Interno con le circolari n. 8 del 29 maggio 1995 e n. 2 del 15
gennaio 1997, mai rettificate o revocate e a tutt'oggi generalmente applicate;
l'ordinanza diffonde di fatto un'immagine criminogena della presenza di
stranieri comunitari. Essa dispone infatti, sempre in forma preventiva (vale a
dire paralizzando il procedimento sino all'ottenimento dei riscontri da parte
di questura e prefettura), l'accertamento del presunto status di pericolosit
sociale, con l'acquisizione diretta di informazioni o per il tramite di atti
emessi e/o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell'Autorit
Giudiziaria c/o di Pubblica Sicurezza. A parte il fatto che i tempi di tali
verifiche potrebbero essere incalcolabili, specie se si considera che non
sussiste alcun dovere di riscontrare simili richieste da parte dell'ufficio
anagrafe, va sottolineato che in questo modo si realizza una condotta che
sostanzialmente anticipa in funzione preventiva gli effetti di provvedimenti
sanzionatori che potrebbero essere invece adottati solo caso per caso ed a
fronte di accertamenti aventi carattere definitivo. Questi provvedimenti
sanzionatori peraltro non competono minimamente al sindaco o all'ufficiale di
anagrafe. In pratica, non si pu paralizzare una buona parte delle iscrizioni
anagrafiche solo perch si presume una possibile pericolosit che deve essere
accertata da altri, specie se si considera che l'iscrizione anagrafica non
toglierebbe comunque nulla alla possibilit di adottare i provvedimenti
sanzionatori del caso - da parte degli organi realmente competenti - se e
quando necessario;
al paragrafo 5) dell'ordinanza si pu rilevare quella che gli interpellanti reputano
una violazione macroscopica per quanto attiene il diritto di iscrizione dei
cittadini extracomunitari, laddove si prevede quale titolo di soggiorno idoneo
allo scopo solo la carta di soggiorno e non anche il permesso di soggiorno. Ci
significa che verrebbero esclusi dall'esercizio del diritto pacificamente
riconosciuto la quasi totalit dei cittadini extracomunitari;
si prevede la costituzione di una Commissione composta anche dalla polizia
locale per il vaglio delle singole domande di iscrizione: ci comporta urna
devoluzione di poteri-doveri che sono tipicamente statali (in specie di
carattere decisionale e non di semplice supporto all'istruttoria delegata
dall'ufficiale di anagrafe) ad organi che non hanno alcuna attribuzione legale
per svolgere funzioni di ufficiali del Governo;
sebbene dal punto di vista formale l'ordinanza impartisca disposizioni, che
appaiono destinate a regolare le condizioni per l'iscrizione anagrafica della
generalit della popolazione (da parte di chiunque ne presenti richiesta),
tuttavia non si pu trascurare che nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa
le intenzioni del Sindaco di Cittadella sono molto pi evidenti e che nella
pratica fin troppo chiaro che tali disposizioni, come si evince dalle ampie
premesse dell'ordinanza, saranno applicate di fatto soltanto nei confronti dei
soli stranieri, comunitari e non;
non sussiste una situazione di emergenza che caratterizzi in modo peculiare il
territorio del Comune di Cittadella rispetto ad altre aree vicine o lontane;
risulta in questo caso del tutto privo di fondamento l'esercizio del potere del
sindaco di adottare provvedimenti urgenti in materia di salute e sicurezza
pubblica;
esiste una palese violazione delle norme di non discriminazione, mentre il
Governo ha impartito specifiche disposizioni in relazione al procedimento di
iscrizione anagrafica;
in una precedente occasione, il Prefetto di Alessandria ha invalidato una
ordinanza del sindaco di Alessandria del marzo 1999 che stabiliva che, per
ricevere servizi dal comune come la residenza, i cittadini non comunitari
dovevano possedere tutta una serie di requisiti e presentare un certificato di
sana e robusta costituzione, e che tale azione della Prefettura era motivata
proprio dalla presenza evidente nell'ordinanza di un incitamento alla
discriminazione -:
se non ritenga necessario che i competenti organi - Prefetto e Ministro
dell'interno - dispongano l'annullamento straordinario dell'ordinanza ai sensi
dell'articolo 138 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267
del 2000).
(2-00863)
Frias, Mascia, Franco Russo, Migliore, Acerbo, Burgio, Cacciari, Cardano,
Caruso, Cogodi, De Cristofaro, Khalil detto Al Rashid, Dioguardi, Duranti,
Falomi, Daniele Farina, Ferrara, Folena, Forgione, Locatelli, Guadagno detto
Vladimir Luxuria, Mungo, Olivieri, Pegolo, Perugia, Provera, Andrea Ricci,
Mario Ricci, Rocchi, Siniscalchi, Smeriglio, Sperandio, Zipponi.
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PRESIDENTE.
L'onorevole Frias ha facolt di illustrare la sua interpellanza n. 2-00863,
concernente iniziative per l'annullamento straordinario dell'ordinanza del
sindaco di Cittadella (Padova) in materia di iscrizione all'anagrafe dei
cittadini stranieri (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione
9).
MERCEDES LOURDES FRIAS. Signor Presidente,
anche la mia interpellanza urgente riguarda l'esuberante ordinanza del sindaco
di Cittadella. Si gi dibattuto degli aspetti sui quali sta lavorando la
magistratura. Chiediamo che siamo utilizzati i poteri che la legge attribuisce
al prefetto, al questore e al Ministro dell'interno ai fini dell'annullamento
di tale ordinanza, che, a nostro parere, viola il principio di non
discriminazione.
Inizio il mio ragionamento con riferimento alla normativa italiana
sull'immigrazione attualmente in vigore: due articoli del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, introdotti dalla legge Turco-Napolitano, non sono stati
modificati dalla legge Bossi-Fini. Vi si afferma testualmente che costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti
una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le
pratiche religiose.
Dunque, compie un atto di discriminazione il pubblico ufficiale o la persona,
incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica
necessit che, nell'esercizio delle sue funzioni, compia od ometta atti nei
riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione
di straniero o di appartenente a una determinata razza, religione, etnia o
nazionalit, lo discrimina ingiustamente.
Ci quanto prevede la legge italiana attualmente in vigore. Riteniamo
che il provvedimento in questione violi il citato articolo della legge e i
principi di non discriminazione per diversi motivi. Uno di questi riguarda la
disparit di trattamento, prevista nel decreto legislativo, per quanto riguarda
la questione del reddito. L'ordinanza prescrive di svolgere indagini e
verifiche sulle risorse economiche e sulle fonti di sostentamento del
richiedente preventivamente all'iscrizione anagrafica, sospendendo nel
frattempo il procedimento, nonostante la stessa ordinanza preveda
l'autocertificazione. Peraltro, secondo la legge, l'autocertificazione non
dovrebbe sospendere il procedimento e, pertanto, la sospensione del
procedimento ingiustificata.
N la direttiva n il decreto legislativo di recepimento prevedono per i
cittadini comunitari requisiti alloggiativi, n tanto meno l'idoneit
abitativa. L'ordinanza, inoltre, non chiarisce a quale tipo di idoneit si
riferisca. Per i cittadini comunitari la procedura diventa eccessivamente
lunga, mentre il sindaco e la sua commissione eseguono le verifiche sulla
pericolosit sociale del richiedente.
Questa ordinanza parte soprattutto da una presunzione criminogena degli
immigrati, perch prevede il compimento di verifiche, con comunicazione al
prefetto e al questore ai fini delle indagini sulla pericolosit sociale di
tali soggetti.
Dunque, ci ovviamente comporta danni per le persone richiedenti, dovuti non
soltanto alla lunghezza dei tempi. Vorrei ricordare quanti adempimenti, non
solo burocratici, ma per la vita quotidiana, dipendono dall'iscrizione
anagrafica o perlomeno dalla ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica,
che non viene rilasciata nel caso degli stranieri, in particolare comunitari,
perch preventivamente si pensa che possano comportare chiss quale pericolo
per la societ.
L'ordinanza svolge una funzione preventiva, anticipando una eventuale sanzione.
Questo il significato della sospensione ed la maggiore incongruenza fra
tutte quelle di questo provvedimento. Si prevede una commissione per il vaglio
delle domande, ma, come stato gi affermato anche dal sottosegretario per la
giustizia, si tratta di una funzione attinente ai poteri esclusivi dello Stato.
Infine, vorrei ricordare che nel 1999 il prefetto di Alessandria ha annullato
un'ordinanza del genere, che prevedeva una serie di requisiti per l'iscrizione
anagrafica dei cittadini stranieri, tra i quali il certificato di sana e
robusta costituzione. Pertanto, le bizzarrie sono storiche, ma sembra che non
riusciamo ad elaborare sufficientemente la storia.
Dunque, per questi motivi, riteniamo che l'ordinanza debba essere annullata, ai sensi dell'articolo 138 del testo unico degli enti
locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, Ettore Rosato, ha facolt di rispondere.
ETTORE
ROSATO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli deputati, il sindaco di Cittadella, in provincia di Padova, lo scorso
16 novembre, ha emanato un'ordinanza attuativa delle disposizioni legislative
generali sull'iscrizione nel registro delle popolazioni residenti, dettando
norme anche in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, riguardanti
in particolare gli stranieri, comunitari e non.
L'iniziativa, che era stata preannunciata dalla stampa locale gi qualche
giorno prima con grande enfasi e pubblicizzata quale strumento in grado di
rispondere alle richieste di sicurezza della cittadinanza, stata accolta con
favore da numerosi sindaci dei comuni del settentrione, che hanno emanato
provvedimenti di analogo contenuto ispirati all'ordinanza.
Negli ultimi giorni, altri sindaci hanno fatto ricorso allo strumento
derogatorio anche per disciplinare materie diverse da quella anagrafica. Almeno
in qualche caso, l'esercizio del potere di ordinanza pu porre dubbi sulla
legittimit.
Come ricordato dagli onorevoli interroganti e secondo quanto riferito dal
Ministero della giustizia e anche dal collega Li Gotti poc'anzi, la procura
della Repubblica presso il tribunale di Padova ha ipotizzato, a carico del
sindaco di Cittadella, il reato di usurpazione di funzione pubblica, previsto
dall'articolo 347 del codice penale.
Le contestazioni riguardano, in particolare, l'istituzione di una commissione
interna, alla quale affidato il compito di esaminare le richieste di
iscrizione di stranieri e di accertare il presunto status di
pericolosit sociale, tale da porre a rischio il mantenimento della
salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica. Attraverso tale
previsione, secondo l'autorit giudiziaria, si creerebbe un subprocedimento
caratterizzato dall'esercizio di funzioni e compiti che il vigente ordinamento
giuridico attribuisce al Ministro dell'interno, al prefetto e al questore.
Una seconda circostanza di fatto contestata al sindaco riguarda gli
accertamenti preventivi disposti attraverso detta commissione comunale,
relativi allo status di pericolosit, che comporterebbero un
condizionamento del diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica, non previsto
dalla legge e consistente nell'accertamento diretto della pericolosit e nella
conseguente segnalazione al prefetto e al questore.
Inoltre, sempre secondo le informazioni rese dal Ministero della giustizia, a
fondamento dell'ipotesi di reato figura anche il fatto che della commissione
interna prevista dall'ordinanza fa parte un appartenente alla polizia locale,
poi individuato nella persona del comandante della polizia municipale di
Cittadella, il quale, in qualit di ufficiale di polizia giudiziaria,
astrattamente legittimato all'acquisizione e al trattamento dei dati relativi
alla pericolosit sociale.
In attesa della definizione del procedimento giudiziario relativo all'ordinanza
emanata dal sindaco di Cittadella, che tuttora in fase di indagini
preliminari, occorre focalizzare l'attenzione sul problema che si sta ponendo,
sempre con maggiore enfasi, sulla corretta utilizzazione del potere di
ordinanza da parte dei sindaci, atteso che in alcuni recenti casi, come gi accennato,
possono emergere dubbi sul legittimo ricorso allo strumento derogatorio.
Sul tema esiste una consolidata giurisprudenza, anche costituzionale, che, nel
tener conto del carattere di urgenza e di necessit dei presupposti che
sottendono all'emanazione delle ordinanze, sottolinea che le stesse devono
avere un'efficacia limitata nel tempo, un'adeguata motivazione e un'efficace
pubblicazione, conformemente ai principi dell'ordinamento giuridico.
Nel caso dell'ordinanza del sindaco del comune di Cittadella, appare
preliminarmente necessario puntualizzare che suscita qualche
perplessit la scelta di fare ricorso ad un provvedimento contingibile ed
urgente, finalizzato a prevenire e ad eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumit dei cittadini.
Peraltro, il provvedimento detta disposizioni interne ai propri uffici, senza
stabilire nuove norme a carattere straordinario e temporaneo, pur senza addurre
particolari motivazioni a sostegno dello strumento prescelto. In effetti, il
sindaco ha fondato il provvedimento su un asserito incremento dei livelli
esponenziali dei flussi migratori (e conseguentemente delle richieste di
iscrizione nel registro anagrafico della popolazione), che potrebbe causare
emergenza sotto il profilo dell'igiene e della sanit pubblica, nonch
dell'ordine pubblico della sicurezza.
Richiamo, in proposito, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che,
con la sentenza n. 2109 dell'8 maggio 2007, sezione V, ha stabilito che il
potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti non pu
prescindere dalla sussistenza di uno stato di effettivo e concreto pericolo per
la pubblica incolumit, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di
amministrazione attiva, da motivare sempre e debitamente ad esito di
approfondita istruttoria.
Riguardo ai contenuti del provvedimento, come noto, l'ordinanza disciplina
l'iscrizione ai registri anagrafici degli stranieri, con particolare riguardo
ai cittadini comunitari.
Ricordo, a tal proposito, che i sindaci, in materia di stato civile ed anagrafe
operano quali ufficiali del Governo, applicando la normativa vigente, nel
rispetto delle leggi della Repubblica. In particolare, ad essi spetta, nella
loro qualit di ufficiali di anagrafe, di sovrintendere alla tenuta dei
registri di stato civile e di popolazione, secondo quanto previsto dagli
articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000. A livello statale la
materia affidata al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legislativo n. 300 del 1999.
La normativa comunitaria concernente le iscrizioni nei registri anagrafici dei
cittadini dell'Unione, di recente recepita nel nostro ordinamento nazionale,
non consente di subordinare detta iscrizione a condizioni diverse da quella
relativa all'accertamento - necessario al fine di non gravare sul sistema
assistenziale dello Stato ospitante - della disponibilit dei mezzi di
sostentamento. La direttiva stata recentemente attuata con il decreto
legislativo n. 30 del 2007, che opera un rinvio alla vigente disciplina in
materia anagrafica, anche in relazione alle condizioni per l'iscrizione al
procedimento amministrativo. All'autorit locale non quindi consentito di
modificare o integrare le norme nazionali con interventi di carattere
amministrativo.
Eventuali problemi che possono derivare a livello locale dall'applicazione
della normativa nazionale potranno essere affrontati solo attraverso un
processo di modifica delle disposizioni comunitarie.
In tal senso, il Presidente del Consiglio, insieme al Premier rumeno, ha gi
chiesto al Presidente della Commissione europea l'adeguamento della normativa
comunitaria alle attuali diverse esigenze. Alla richiesta si associato il
Governo francese, che ha condiviso l'opportunit di iniziative congiunte in
questa direzione.
Tutto ci premesso, il Governo consapevole che occorre dare una risposta alla
richiesta di sicurezza della cittadinanza. indiscutibile, infatti, che tra la
popolazione diffuso un preoccupante senso di allarme, particolarmente
accentuato nelle popolazioni delle aree maggiormente esposte all'immigrazione,
per motivi sia geografici che economici, che ha negativamente inciso sulla
percezione di sicurezza dei cittadini.
A tale proposito, ricordo che il tema della sicurezza costituisce una priorit
nell'azione del Governo, che intervenuto sia in via normativa che attraverso
strumenti amministrativi. Lo scorso 30 ottobre il Governo, infatti - lo
ricordava in precedenza il sottosegretario Li Gotti -, ha approvato il
cosiddetto pacchetto sicurezza, costituito da cinque disegni di legge, per
contrastare la criminalit diffusa. Mi riferisco, in particolare, alle
disposizioni per garantire la sicurezza urbana, quelle
in tema di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena,
all'istituzione della banca dati del DNA e alle misure di contrasto alla
criminalit organizzata.
Al fine di dare concreta applicazione alla direttiva 2004/38/CE, attuata nel
nostro ordinamento attraverso il decreto legislativo n. 30 del 2007, ricordo in
particolare l'approvazione del decreto-legge n. 181 del 2007 in materia di
sicurezza urbana, che consente l'allontanamento, anche immediato, dei cittadini
comunitari la cui permanenza in Italia risulti incompatibile per motivi
imperativi di pubblica sicurezza.
Ma soprattutto attraverso la ricerca di collaborazione con le regioni e le
autonomie locali che il Governo sta operando, cercando convergenze e strategie
comuni per mettere a punto misure mirate al contrasto alla criminalit e
all'illegalit. Si tratta di un nuovo approccio al problema, espressione di una
rinnovata solidariet interistituzionale che, in un'ottica di condivisione
delle responsabilit, mira a superare la collaborazione limitata alla fase
emergenziale, favorendo le strategie di prevenzione e contrasto alla
criminalit organizzata e all'illegalit diffusa, destinata a durare nel tempo.
Cito a tale proposito l'accordo quadro del 20 marzo 2007 stipulato dal Ministro
dell'interno con l'ANCI, che coinvolge tutti i comuni italiani, i patti per la
sicurezza, ormai ampiamente diffusi sul territorio, con le principali citt
metropolitane e quelli stipulati con la regione Friuli-Venezia Giulia e con la
Calabria.
Proprio nell'ottica della collaborazione, deve essere condivisa la proposta
formulata dal presidente dell'ANCI finalizzata a promuovere un confronto con
gli enti territoriali e locali in sede di Conferenza unificata relativamente
alle questioni tecniche riguardanti le regole sulle iscrizioni anagrafiche,
nella convinzione che il prospettato accordo interistituzionale sia l'unico
modo per approfondire, affrontare e condividere le preoccupazioni comuni sulla
sicurezza dei cittadini e per studiare insieme le modalit concrete per
applicare e dare la massima effettivit alle disposizioni, anche recenti, in
tema di sicurezza. In quella sede potr validamente essere affrontato il tema
dei poteri dei sindaci quali ufficiali del Governo.
Nel ribadire comunque che ogni iniziativa locale deve essere attuata nel
rispetto delle leggi della Repubblica, il Governo ritiene opportuno percorrere
la via della collaborazione, cercando soluzioni condivise e rinviando solo
all'esito del confronto eventuali iniziative anche in termini sanzionatori.
PRESIDENTE. L'onorevole Frias ha facolt di replicare.
MERCEDES LOURDES FRIAS. Signor Presidente,
volevo ringraziare il sottosegretario per la gentilezza, la cortesia e
l'impegno con cui ha risposto all'interpellanza. Ritengo ovviamente che sia
sempre positiva ogni iniziativa di collaborazione con gli enti locali e con le
regioni. Devo dire, per, che, di fronte ad un fatto di tale gravit allorch
qualcuno deborda dalle proprie funzioni, affermare solamente vogliamoci bene
non risolve la questione. In questo caso il Governo dovrebbe assumere i poteri
in suo possesso e i suoi doveri per ripristinare la legalit, visto che si
parla tanto della legalit, perch in questo caso siamo andati oltre.
Come ha affermato precedentemente il suo collega, il sottosegretario alla
giustizia, stiamo parlando di aspetti che dimostrano l'illegittimit di questo
provvedimento. Anche lei in diversi passaggi ha usato il termine illegittimo
e ha affermato che l'ente locale non pu sostituirsi e non pu intervenire in
alcun modo.
Allora, alla luce dell'analisi contenuta nella sua risposta, come possiamo far
rimanere tutto com'? Dobbiamo attendere che un giorno si faccia una riunione o
si riuniscano cinque tavoli per decidere? Io penso che il prefetto di Padova e,
ancor di pi, il Ministro dell'interno, come ha gi fatto il prefetto di
Alessandria nel 1999, dovrebbero annullare un'ordinanza che, come abbiamo
sottolineato nell'illustrazione dell'interpellanza, si dimostra cos
discriminatoria. In questi giorni stiamo assistendo ad una deriva non solo
securitaria. Vi sono diversi sindaci e consiglieri comunali, persone di modesto
spessore politico, che per si sono guadagnati il loro quarto d'ora di gloria
apparendo sulle prime pagine dei giornali e dei telegiornali, perch stanno
facendo a gara a chi la spara pi grossa contro il nemico, ed il nemico
identificato nell'emigrante, che per quello che contribuisce alla loro
ricchezza.
Infatti, ricordo che i cittadini del ricchissimo Veneto sono stati i grandi
emigranti verso gli Stati Uniti. Basta fare una piccola ricerca per andare a
vedere tutti i vari Galan, Borghezio, Bosi e company che si trovano
tra i cognomi di quelle famiglie arrivate a Ellis Island e l messe in
quarantena. Se negli Stati Uniti - come ha affermato un famoso giornalista -
avessero applicato un'ordinanza simile a quelle oggi discusse, non so cosa
sarebbe successo con tutti i parenti dei vari sindaci di Cittadella e dei vari
consiglieri comunali che in questo momento fanno tali sparate.
Sembra che non vi sia elaborazione della storia, tuttavia non voglio porre la
questione sul solo piano storico, perch vi anche una questione di buonsenso.
Stiamo discutendo di un provvedimento che individua una serie di categorie di
persone, che sanziona in via preventiva e che parte dalla patologia.
Effettivamente tra gli immigrati vi una percentuale fisiologica - lo
sottolineo - di persone che si trovano nel circuito della devianza, ma la
maggior parte di loro - potete consentirmi tale affermazione - gente che
lavora e contribuisce alla ricchezza del Paese. Vi sono le cifre a supporto di
tale conclusione, le ho illustrate prima nel question time, e potrei
ripeterle, ma ve le risparmio, considerato che vogliamo tutti andare a casa.
Dunque, non si pu governare in questo modo. Non si pu sistematicamente
rincorrere e seguire le onde emotive e la percezione della sicurezza. Nella I
Commissione stiamo svolgendo un'indagine conoscitiva sullo stato della
sicurezza nella quale sono intervenuti tutti i responsabili delle diverse forze
dell'ordine e molti esperti, i quali dichiarano che non vi corrispondenza tra
l'andamento della criminalit effettiva e l'aumento della percezione che il
mondo stia crollando.
Allora, come mai rispondiamo a determinate questioni stringendo i patti per la
sicurezza, perch sembra che si risolva il problema aggiungendo un poliziotto
in pi per la strada? Vi realmente un problema sociale ed economico che sta
colpendo molte famiglie e non abbiamo molte risposte da dargli. La gente si
rinchiude e ha paura e la nostra risposta rincorrere sistematicamente il
fatto che la gente ha paura con la misura del poliziotto sotto casa. Le forze
di Governo - concludo, Presidente - forse dovrebbero assumersi anche la
responsabilit di fare qualcosa contro. Non tanto comodo e magari non paga
dal punto di vista elettorale (considerato che tutti facciamo questo tipo di
calcoli), per rientra nella responsabilit di Governo e dovrebbe esserci nel
DNA della sinistra. Mi levo tanto di cappello di fronte al centrodestra che,
quando ha governato nei suoi cinque anni, ha avuto il coraggio di adottare le
leggi che esprimevano le proprie idee. Cos abbiamo un'orrenda e abominevole
legge Bossi-Fini, che per esprime quello che loro pensano. Noi non siamo
capaci neanche di un minimo di coraggio e di essere coerenti con le nostre
convinzioni o, per lo meno, con ci che dichiariamo.