Al decreto-legge 1
novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di
allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica
sicurezza,apportare le seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) dopo il comma
1 inserito il seguente:
"1-bis. I
provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini dell'Unione
o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato,
per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza,
nonch per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno,
come previsto dal presente articolo 20 e dagli articoli 20-bis e 21, non possono essere motivati da ragioni
estranee ai comportamenti individuali della persona di cui si dispone
l'allontanamento"".
la lettera d)
sostituita dalla seguente:
"d) il comma 7
sostituito dal seguente:
"7. I
provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, nonch i provvedimenti di allontanamento
dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro
dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla
sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento notificato
all'interessato e riporta le modalit di impugnazione e la durata del divieto
di reingresso sul territorio nazionale, che non pu essere superiore a dieci
anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento
indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non pu
essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, e nei casi di comprovata
urgenza pu essere ridotto a dieci giorni."
la lettera e)
sostituita dalla seguente:
e) dopo il comma 7,
sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale per motivi di pubblica sicurezza adottato con atto motivato dal
prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del
destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in
inglese. Il provvedimento di allontanamento notificato all'interessato e
riporta le modalit di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul
territorio nazionale, che non pu essere superiore a cinque anni.Il
provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il
territorio nazionale, che non pu essere inferiore ad un mese dalla data della notifica
e nei casi di comprovata urgenza pu essere ridotto a dieci giorni. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il
provvedimento di allontanamento immediatamente eseguito dal questore e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-ter. I motivi imperativi di pubblica sicurezza
sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione
europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la
cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono
una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignit umana o ai diritti
fondamentali della persona ovvero all'incolumit pubblica, rendendo urgente
l'allontanamento perch la sua ulteriore permanenza sul territorio
incompatibile con la civile e sicura convivenza.
7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto
anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero,
per uno o pi delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumit
della persona, o per uno o pi delitti corrispondenti a quelli previsti
dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di
applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna
delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, nonch di misure di prevenzione disposte da
autorit straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorit
straniere
7-quinquies. Il cittadino dell'Unione nei cui confronti sia
stato adottato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso ai
sensi dei commi 7, 7 bis e 7 ter, pu presentare domanda di revoca del divieto dopo
che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la met della durata
del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere
addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle
circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel
territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione,
decide con atto motivato l'autorit che ha emanato il provvedimento di
allontanamento con divieto di reingresso. Durante l'esame della domanda
l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
7-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 7, 7-bis, 7-ter
e all'articolo 21 sono adottati tendendo conto anche delle segnalazioni
motivate del sindaco del luogo di soggiorno del cittadino dell'Unione o del suo
familiare"
dopo la lettera f)
aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 8 aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
alla lettera g),
aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano
comunque, ai fini della convalida del provvedimento di allontanamento, le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
Al comma 2
dell'articolo 1, al capoverso "art.20 bis" dopo il comma 1 aggiungere
il seguente:
"1.bis. Nei casi di cui al comma precedente, il questore pu
disporre il trattenimento in strutture gi destinate per legge alla permanenza
temporanea.";
Dopo il comma 2
dell'art. 1 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215, al comma 3, le parole: "umiliante e offensivo" sono
sostituite con le seguenti: "umiliante o offensivo";
2-ter. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all'articolo
4, il comma 3 sostituito con il seguente:
"3. Qualora il
ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio
a proprio danno, deduca in giudizio elementi di fatto in termini gravi, precisi
e concordanti incombe alla parte convenuta provare che non vi stata
violazione del principio della parit di trattamento".
2-quater. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all'articolo
4, comma 5, sono soppresse le parole: "del soggetto leso"
Al comma 3,
dell'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
alla lettera a),
premettere la seguente:
0a) al comma 1, dopo
le parole: "quando vengono a mancare le condizioni che determinano il
diritto di soggiorno dell'interessato", sono inserite le seguenti:
"ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 ".
alla lettera a),
sostituire le parole presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza
dell'allontanato con le parole "presso un consolato italiano"
Al comma 4,
dell'articolo 1, lettera d), capoverso
8, primo periodo, sostituire le parole:
alle fasi essenziali del con la seguente: al.
dopo l'articolo 1,
inserire i seguenti:
Art. 1-bis
1. All'articolo 3
della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1
sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il
fatto costituisca pi grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo
4 della Convenzione, punito:
a) con la reclusione
fino a tre anni chiunque, incita a commettere o commette atti di
discriminazione di cui all'articolo 13 , n.1, del trattato di Amsterdam;
b) con la reclusione
da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o
commette violenza o atti di provocazione alla violenza per i motivi di cui alla
lettera precedente ".
Art. 1-ter.
1.
Agli articoli 13, 13 bis e 14 ,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "giudice di
pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tribunale
ordinario in composizione monocratica"