Oggetto: applicazione della comunicazione del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 (informativa alle Regioni avente ad oggetto Òdiritto di soggiorno per i cittadini comunitari – direttiva 38/2004 e Dlgs 3 febbraio 2007)

 

 

La comunicazione del Ministero della Salute (allegato 1) diffusa in data 3/8/2007 e avente ad oggetto il "diritto di soggiorno dei cittadini neocomunitari", richiamando il D.Lgs. 30 febbraio 2007, riepiloga le condizioni richieste ai cittadini comunitari per l'ottenimento dell'iscrizione anagrafica e fissa, successivamente, le condizioni necessarie per l'iscrizione al SSN e per l'accesso alle cure mediche.

 

Viene in particolare chiarito che "per un periodo non superiore a tre mesi, i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalitˆ salvo il possesso di un documento di identitˆ valido per l'espatrio". Solo in questo caso l'accesso  alle prestazioni sanitarie avviene dietro esibizione della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), rilasciata dal paese di provenienza.

"Per periodi superiori a tre mesi"  invece necessario richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune di riferimento per avere accesso a una serie di diritti garantiti ai cittadini dello Stato ospitante. L'iscrizione anagrafica  prevista nel caso in cui il cittadino comunitario:

 

Iscrizione obbligatoria al SSN

Nel caso in cui il cittadino comunitario abbia diritto all'iscrizione all'anagrafe per motivi di lavoro o per motivi familiari, sia in possesso di un'attestazione di soggiorno permanente, sia disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o titolare di specifici formulari (E106, E109 o E37, E120; E121 o E33)  obbligatoria l'iscrizione al SSN.

 

A tale proposito si chiarisce che "il cittadino comunitario pu˜ scegliere di recarsi prima presso la ASL per l'iscrizione al SSN e poi, in un secondo momento pu˜ richiedere, se ritiene, l'iscrizione anagrafica". A tal fine il cittadino UE dovrˆ presentare la documentazione che giustifica l'iscrizione al SSN alla ASL che verificherˆ la sussistenza dei requisiti previsti.

Non sarˆ quindi necessario che il cittadino comunitario esibisca la ricevuta di presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica ai fini dell'iscrizione al SSN e dell'ottenimento della tessera sanitaria. Si rinvia alla tabella di cui alla comunicazione del Ministero della Salute, per lĠelenco dei documenti richiesti, nei diversi casi, ai fini dellĠiscrizione obbligatoria al SSN.

 

 

Iscrizione volontaria al SSN

Per quanto riguarda la possibilitˆ di iscrizione all'anagrafe per "possesso di risorse economiche sufficienti"o "iscrizione a corsi di studio"  prevista l'esibizione di assicurazione sanitaria privata o altro titolo idoneo. Il possesso di risorse economiche adeguate, ai sensi del Dlgs. 20/07, pu˜ essere autocertificato (con dichiarazione di cui agli art.45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.45).

A tale proposito l'iscrizione volontaria al SSN pu˜ essere considerata titolo idoneo ai fini dellĠiscrizione anagrafica, allo stesso modo della stipula di assicurazione privata.

Nel caso quindi di un cittadino comunitario non titolare di regolare contratto di lavoro o familiare di cittadino comunitario iscritto allĠanagrafe o comunque non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSN ma in possesso di adeguate risorse economiche  possibile effettuare lĠiscrizione al SSN richiedendo il pagamento di un contributo a titolo di partecipazione (allegato 2), alle stesse condizioni previste dalla circolare 5/2000 Ministero della Salute per i cittadini extracomunitari aventi diritto allĠiscrizione volontaria, e la sottoscrizione dellĠautocerticazione di reddito, di cui sopra (allegato 3).

 

Accesso alle cure per prestazioni indifferibili e urgenti

La comunicazione del Ministero della Salute considera, infine, la posizione dei cittadini comunitari che, pur soggiornando in Italia per periodi superiori a tre mesi, non si trovano nelle condizioni per richiedere l'iscrizione anagrafica nei casi previsti dalla legge (ivi compresa lĠiscrizione anagrafica attraverso autocertificazione del possesso di adeguate risorse economiche), e quindi lĠiscrizione (obbligatoria o volontaria) al SSN.

In questo caso si chiarisce che le prestazioni indifferibili ed urgenti non potranno comunque essere rifiutate e che "dovrˆ essere tenuta da parte delle ASL una contabilitˆ separata" per tentare eventuali azioni di recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti.

 

Nel caso in cui il cittadino comunitario si trovi, quindi, nella condizione di non poter richiedere lĠiscrizione al SSN ma necessiti di una prestazione urgente e indifferibile questa dovrˆ essere erogata dai servizi sanitari preposti, ricorrendo a un sistema di rendicontazione separata (allegato 4) e senza richiedere al cittadino straniero il pagamento della prestazione.

Per l'erogazione di tali prestazioni  opportuno richiedere ai cittadini comunitari l'esibizione del passaporto e, eventualmente, una dichiarazione attestante l'impossibilitˆ momentanea di iscrizione all'anagrafe del Comune e, quindi, al SSN (allegato 5).

 

Si indica, a questo proposito, di considerare urgenti e indifferibili almeno tutte le prestazioni a tutela della gravidanza e della maternitˆ e a tutela della salute del minore, le prestazioni relative a patologie gravi o comunque quelle in cui lĠinterruzione dellĠiter diagnostico terapeutico potrebbe causare gravi rischi per la vita e per la salute della persona, nonchŽ lĠinterruzione volontaria di gravidanza (IVG), come disciplinata dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

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Allegati:

  1. comunicazione del Ministero della Salute del 3 agosto 2007
  2. modulo per la autocertificazione del reddito, ai sensi degli art.45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 45;
  3. indicazioni relative allĠiscrizione volontaria al SSN (importi e conto corrente);
  4. modalitˆ per la rendicontazione delle prestazioni urgenti erogate a cittadini comunitari;
  5. dichiarazione circa lĠimpossibilitˆ di effettuare lĠiscrizione al SSN