Oggetto: applicazione della comunicazione del Ministero della
Salute del 3 agosto 2007 (informativa alle Regioni avente ad
oggetto Òdiritto di soggiorno per i cittadini comunitari – direttiva 38/2004 e Dlgs 3
febbraio 2007)
La comunicazione del Ministero della Salute (allegato 1) diffusa in data 3/8/2007 e avente ad oggetto il "diritto di soggiorno dei cittadini neocomunitari", richiamando il D.Lgs. 30 febbraio 2007, riepiloga le condizioni richieste ai cittadini comunitari per l'ottenimento dell'iscrizione anagrafica e fissa, successivamente, le condizioni necessarie per l'iscrizione al SSN e per l'accesso alle cure mediche.
Viene in particolare chiarito che "per un periodo non superiore a tre
mesi, i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e
formalit salvo il possesso di un documento di identit valido per
l'espatrio". Solo in questo caso l'accesso alle prestazioni sanitarie avviene
dietro esibizione della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM),
rilasciata dal paese di provenienza.
"Per periodi superiori a tre mesi" invece necessario richiedere
l'iscrizione anagrafica al Comune di riferimento per avere accesso a una serie
di diritti garantiti ai cittadini dello Stato ospitante. L'iscrizione
anagrafica prevista nel caso in cui il cittadino comunitario:
Nel caso in cui il cittadino comunitario abbia diritto all'iscrizione
all'anagrafe per motivi di lavoro o per motivi familiari, sia in
possesso di un'attestazione di soggiorno permanente, sia disoccupato
iscritto nelle liste di collocamento o titolare di specifici formulari
(E106, E109 o E37, E120; E121 o E33) obbligatoria l'iscrizione al SSN.
A tale proposito si chiarisce che "il cittadino comunitario pu
scegliere di recarsi prima presso la ASL per l'iscrizione al SSN e poi, in un
secondo momento pu richiedere, se ritiene, l'iscrizione anagrafica". A tal fine il cittadino UE dovr
presentare la documentazione che giustifica l'iscrizione al SSN alla ASL che
verificher la sussistenza dei requisiti previsti.
Non sar quindi necessario che il cittadino comunitario esibisca la
ricevuta di presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica ai fini
dell'iscrizione al SSN e dell'ottenimento della tessera sanitaria. Si
rinvia alla tabella di cui alla comunicazione del Ministero della Salute, per
lĠelenco dei documenti richiesti, nei diversi casi, ai fini dellĠiscrizione
obbligatoria al SSN.
Per quanto riguarda la possibilit di iscrizione all'anagrafe per
"possesso di risorse economiche sufficienti"o "iscrizione a
corsi di studio"
prevista l'esibizione di assicurazione sanitaria privata o altro titolo
idoneo. Il possesso di risorse economiche adeguate, ai sensi del Dlgs.
20/07, pu essere autocertificato (con dichiarazione di cui agli art.45
e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.45).
A tale proposito l'iscrizione volontaria al SSN pu essere considerata titolo idoneo ai fini
dellĠiscrizione anagrafica, allo stesso modo della stipula di assicurazione
privata.
Nel caso quindi di un cittadino comunitario non titolare di regolare contratto di lavoro
o familiare di cittadino comunitario iscritto allĠanagrafe o comunque non
avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSN ma in possesso di
adeguate risorse economiche possibile effettuare lĠiscrizione al SSN
richiedendo il pagamento di un contributo a titolo di partecipazione (allegato
2), alle stesse condizioni previste dalla circolare 5/2000 Ministero della
Salute per i cittadini extracomunitari aventi diritto allĠiscrizione volontaria,
e la sottoscrizione dellĠautocerticazione di reddito, di cui sopra
(allegato 3).
La comunicazione del Ministero della Salute considera, infine, la posizione
dei cittadini comunitari che, pur soggiornando in Italia per periodi superiori
a tre mesi, non si trovano nelle condizioni per richiedere l'iscrizione
anagrafica nei casi previsti dalla legge (ivi compresa lĠiscrizione anagrafica
attraverso autocertificazione del possesso di adeguate risorse economiche), e
quindi lĠiscrizione (obbligatoria o volontaria) al SSN.
In questo caso si chiarisce che le prestazioni indifferibili ed urgenti non
potranno comunque essere rifiutate e che "dovr essere tenuta da parte
delle ASL una contabilit separata" per tentare eventuali azioni di
recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti.
Nel caso in cui il cittadino comunitario si trovi, quindi, nella condizione
di non poter richiedere lĠiscrizione al SSN ma necessiti di una prestazione
urgente e indifferibile questa dovr essere erogata dai servizi sanitari
preposti, ricorrendo a un sistema di rendicontazione separata (allegato 4) e
senza richiedere al cittadino straniero il pagamento della prestazione.
Per l'erogazione di tali prestazioni opportuno richiedere ai cittadini
comunitari l'esibizione del passaporto e, eventualmente, una dichiarazione
attestante l'impossibilit momentanea di iscrizione all'anagrafe del Comune e,
quindi, al SSN (allegato 5).
Si indica, a questo proposito, di considerare urgenti e indifferibili
almeno tutte le prestazioni a tutela della gravidanza e della maternit e a
tutela della salute del minore, le prestazioni relative a patologie gravi o
comunque quelle in cui lĠinterruzione dellĠiter diagnostico terapeutico
potrebbe causare gravi rischi per la vita e per la salute della persona, nonch
lĠinterruzione volontaria di gravidanza (IVG), come disciplinata dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
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Allegati: