RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, stato emanato in attuazione della delega di cui alla legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per lĠadempimento di obblighi derivanti dallĠappartenenza dellĠItalia alla Comunit europea – Legge comunitaria 2004, allegato B, nel quale indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
La citata legge n. 62, allĠarticolo 1, comma 5, autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla medesima legge, fra cui la direttiva n.38/2004, entro diciotto mesi dallĠentrata in vigore del decreto legislativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007.
Con il provvedimento si provvede ad introdurre disposizioni integrative al decreto legislativo n.30.
Il provvedimento si compone 2 articoli.
LĠarticolo 1, contiene le disposizioni integrative al decreto legislativo apportate anche tenendo presente anche quanto emerso durante il dibattito parlamentare svoltosi per il disegno di legge di conversione del decreto–legge 1Ħ novembre 2007, n. 181. Tale disposizione prevede alla lettera a) un comma aggiuntivo allĠarticolo 5 del decreto legislativo n. 30, che stabilisce la facolt a favore del cittadino dellĠUnione e di un suo familiare, di presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza secondo le modalit da stabilirsi con decreto del Ministro dellĠinterno. Ove non sia presentata la dichiarazione, si presume che il cittadino dellĠUnione sia presente sul territorio nazionale da oltre tre mesi, salva la possibilit concessa allĠinteressato di provare la minore permanenza.
Tale disposizione conforme alla Direttiva 38/2004 che allĠarticolo 5, paragrafo 5, stabilisce che lo Stato membro pu prescrivere allĠinteressato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio.
Le lettera b) e c) prevedono che le risorse economiche, sufficienti - requisito previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n.30 che cittadino non lavoratore dellĠUnione europea deve possedere per s ed i propri familiari come condizione per il diritto di soggiorno sul territorio per oltre tre mesi - derivino Òda fonti lecite e dimostrabiliÓ. LĠinciso finalizzato a garantire che i redditi che consentono il mantenimento sul territorio nazionale e che soddisfino la condizione che determina il diritto di soggiorno provengano da Òfonti leciteÓ e che la fonte sia accertabile.
La lettera c) modifica lĠarticolo 18, comma 2, del decreto legislativo, stabilendo che al provvedimento di allontanamento consegue la cancellazione anagrafica, oltre allĠeffetto gi previsto di interrompere il periodo stabilito per acquisire il soggiorno permanente di cui allĠarticolo 14.
La lettera d) sostituisce gli articoli 20,21 e 22 del decreto legislativo.
Con la sostituzione di tali disposizioni si voluto innovare in modo organico e sistematico, sempre comunque in piena osservanza della direttiva europea, il sistema di allontanamento con le conseguenti garanzie giurisdizionali.
Nel
rispetto della direttiva europea, la modifica rivolta ad assicurare celerit
ed effettivit allĠ esecuzione degli allontanamenti dei cittadini dellĠUnione e
dei loro familiari quando tali provvedimenti sono adottati per motivi di
pubblica sicurezza.
Si
voluto poi precisare, in ossequio alla direttiva (articolo 27, paragrafo 2)
che i comportamenti rilevanti ai fini dellĠallontanamento sono quelli che
consistono in una minaccia concreta e attuale allĠordine pubblico e alla
sicurezza pubblica.
Al
fine di rendere pi celere le procedure di allontanamento, la novella attribuisce
al prefetto lĠadozione di tali provvedimenti (art. 20, comma 7), confermando la competenza del Ministro
dellĠinterno (art. 20, comma 7)
per lĠadozione dellĠallontanamento per motivi di ordine pubblico, in analogia a
quanto disposto per i cittadini non appartenenti allĠUnione europea
dallĠart.13, comma 1, del decreto legislativo n.286/1998 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero). Rimane di competenza del Ministro dellĠinterno,
altres, lĠadozione del provvedimento quando esso si fondi su motivi relativi
alla sicurezza dello Stato.
Innovando
rispetto al testo originario dellĠarticolo 20, previsto che, in caso il
destinatario non conosca lĠitaliano, il provvedimento accompagnato da una
sintesi del contenuto del provvedimento, anche attraverso appositi formulari
tradotti in una lingua comprensibile e - ove non sia tecnicamente possibile -
il formulario consegnato nella traduzione inglese, francese, spagnola o
tedesca.
In
armonia con la direttiva europea regolato il termine dei divieto di
reingresso che consegue ai soli provvedimenti di allontanamento di cui
allĠarticolo 20. La durata del divieto di reingresso nel territorio nazionale
non pu essere superiore a dieci anni per gli allontanamenti per motivi di
sicurezza dello Stato ed in 5 anni negli altri casi. In ossequio alla direttiva
(art.32, paragrafo 1), regolato il procedimento (comma 11) per chiedere la revoca del divieto da parte
dellĠinteressato. LĠistanza pu essere
presentata dopo che trascorsa la met del periodo del divieto o almeno tre anni. Competente a
decidere sulla richiesta lĠautorit che ha adottato il provvedimento
(Ministro o prefetto). Il comma 9 dellĠart.20 richiama lĠapplicazione della disposizione di cui
allĠarticolo 13, comma 5 bis, del citato testo unico n.286/1998 (convalida del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera da parte del giudice di pace)
per i provvedimenti ad esecuzione immediata motivati dalla sicurezza dello
Stato. Il rinvio vale a garantire il rispetto dei principi costituzionali in
materia di esecuzione dei rimpatri conformemente alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 222/2004. La convalida ex comma 5 bis dellĠarticolo 13 viene anche prevista (comma 10) nei casi di esecuzione immediata conseguenti
allĠindividuazione sul territorio
del destinatario del provvedimento di allontanamento trascorso il termine stabilito per lĠesecuzione volontaria
del provvedimento.
Al
comma 12 del medesimo art. 20, si
trasforma da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione fino a tre
anni, il rientro nel territorio nazionale in violazione del divieto di
reingresso.
Il
comma 13 rinvia alle disposizioni
del decreto legge n............ per quanto concerne la disciplina degli allontanamenti
per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Infine,
il comma 14, stabilisce che i provvedimenti di allontanamento sono adottati anche
tenendo conto delle segnalazioni dei sindaci del luogo di residenza o dimora
del destinatario.
Si
, inoltre, modificato lĠart.21
del citato decreto legislativo n.30 per garantire lĠottemperanza
allĠallontanamento del cittadino dellĠUnione quando vengono a mancare le condizioni che determinano il
soggiorno.
La
normativa europea consente lĠallontanamento in tale ipotesi ma esclude che
possa essere applicato il divieto di reingresso (art.15, comma 3 della direttiva). EĠ da sottolineare
inoltre che in tali casi lĠesecuzione da parte del questore del provvedimento
sarebbe un inutile dispendio di risorse umane e finanziarie, considerato che
lĠallontanato potrebbe rientrare immediatamente sul territorio nazionale. Per
garantire efficacia al provvedimento, attraverso la sua esecuzione
volontaria, si prevista
lĠattestazione di ottemperanza allĠallontanamento che il destinatario del
provvedimento deve consegnare ad un Consolato italiano. LĠinosservanza della
consegna dellĠattestazione di ottemperanza comporta la sanzione, a carico del
Cittadino U.E. individuato sul territorio nazionale, dellĠarresto da uno a sei
mesi e di una ammenda da 200 a 2.000 euro.
Infine
stata semplificata la disciplina sui ricorsi, prevista dallĠarticolo 22,
anche per adeguarla alle novit introdotte in materia di allontanamento.