RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

 

LĠintervento normativo dĠurgenza mira a perfezionare e completare la disciplina della ipotesi di espulsione amministrativa per motivi di prevenzione del terrorismo introdotta nellĠordinamento dallĠarticolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155(Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), che pu˜ essere disposta dal Ministro dellĠinterno, o, su sua delega dal prefetto, nei confronti dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui allĠart. 18 della legge 152/1975 o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivitˆ terroristiche, anche internazionali.

         La necessitˆ e lĠurgenza del provvedimento si fondano sulla presenza, allĠinterno del citato articolo 3, di disposizioni la cui validitˆ  limitata nel tempo (al 31 dicembre 2007). Si tratta delle disposizioni che consentono lĠesecuzione immediata, con accompagnamento alla frontiera, del decreto di espulsione da parte dal questore, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle norme del d. lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che prevedono il nulla osta dellĠautoritˆ giudiziaria per lo straniero sottoposto a procedimento penale, ma non in stato di custodia cautelare in carcere (art. 13, comma3, T.U. citato), e la convalida, da parte del giudice di pace, del provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma 5bis, T.U. citato). Il medesimo art. 3 prevede che si proceda nello stesso modo, ossia in deroga alle citate disposizioni su nulla osta e convalida, nei casi di espulsione adottata dal Ministro dellĠinterno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, previsti dallĠart. 13, comma 1, del medesimo testo unico.

LĠimminente scadenza del termine di efficacia delle disposizioni in parola, che attengono alla immediata esecutivitˆ del provvedimento di espulsione di cui si tratta, impone la necessitˆ di colmare il vuoto di disciplina che ne consegue, nel rispetto delle garanzie costituzionali che accompagnano lĠesecuzione di provvedimenti, per le limitazioni provvisorie della libertˆ personale connesse a tali esecuzioni, assicurando, al contempo lĠeffettivitˆ dellĠespulsione.

         I motivi di espulsione per prevenzione del terrorismo descritti dal decreto legge n. 144/2005 vengono, peraltro, estesi alle misure di allontanamento adottabili nei confronti di cittadini dellĠUnione europea o di loro familiari, aggiungendosi alle ipotesi di allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini comunitari giˆ disciplinate dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante ÒAttuazione della direttiva 2004738/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membriÓ.

         Al fine di delinerare un quadro normativo complessivo ed unitario, oltre che rispettoso delle garanzie costituzionali, della disciplina della esecuzione immediata degli allontanamenti di cittadini comunitari, si rende necessario ed urgente disciplinare compiutamente anche gli allontanamenti immediati di cittadini comunitari, o di loro familiari, giustificati da esigenze imperative di pubblica sicurezza, fornendo, al contempo, una definizione dei motivi che ne legittimano lĠadozione.

 

         Il provvedimento si compone di cinque articoli che, di seguito, si illustrano.

 

Articolo 1:

 

I commi 1 e 2 dellĠarticolo novellano lĠarticolo 3 del decreto legge n. 144/2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 155/2005.

In particolare, si inserisce nel predetto articolo 3 un comma aggiuntivo che estende alle misure di allontanamento dei cittadini dellĠUnione europea i motivi di prevenzione del terrorismo giˆ previsti dal decreto legge citato per lĠespulsione dei cittadini extracomunitari. Prevedendo che per i ricorsi avverso tali provvedimenti si applicano le disposizioni previste dallĠarticolo 22 del decreto legislativo n.30/2007 relative agli allontanamenti per sicurezza dello Stato.

         In conseguenza della decadenza delle disposizioni derogatorie giˆ illustrate, si prevede, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222/2004, la convalida del tribunale in composizione monocratica sullĠesecuzione immediata dellĠespulsione e dellĠallontanamento per motivi di prevenzione del terrorismo previste dal medesimo articolo, nonchŽ sullĠespulsione dei cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato prevista dallĠart. 13, comma 1, del T.U. n. 286/1998, con un rinvio alla disposizione del comma 5-bis del medesimo articolo 13 che prevede tale convalida. Per lĠipotesi in cui il destinatario del provvedimento sia sottoposto a procedimento penale, si prevede la necessitˆ del rilascio del nulla osta del giudice competente per il procedimento penale, anche in questo caso con un rinvio alla disciplina del T.U. n. 286/1998. EĠ, poi, abrogata la disposizione che prevede la limitazione temporale della disciplina derogatoria sostituita, oltre alla disposizione, anchĠessa a termine, che prevede una specifica causa di sospensione del ricorso al T.A.R., esperibile avverso il decreto di espulsione quando la decisione dipenda dalla cognizione di atti coperti dal segreto di indagine o dal segreto di Stato:

         Il comma 3, infine,  attribuisce la competenza sulla convalida dellĠesecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento al tribunale ordinario in composizione monocratica in luogo del giudice di pace attualmente competente. Il trasferimento di competenza, realizzato attraverso la modifica delle corrispondenti disposizioni del T.U. n. 286/1998,  effettuato anche con riguardo alle ulteriori competenze dellĠautoritˆ giudiziaria in materia di trattenimento e di ricorso avverso i decreti di espulsione.

 

 

 

 

 

Articolo 2

 

LĠarticolo disciplina lĠallontanamento dei cittadini comunitari o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, di competenza del prefetto, salvo che i destinatari siano minorenni ovvero abbiano soggiornato nel territorio dello Stato nei dieci anni precedenti: in tali casi, infatti, la competenza  del Ministro dellĠinterno.

Anche questa ipotesi di allontanamento  immediatamente esecutiva e dunque assistita dalla garanzia della convalida dellĠesecuzione da parte dellĠautoritˆ giudiziaria. Ad essa consegue un divieto di reingresso nel territorio nazionale fino a cinque anni, di cui, tuttavia, pu˜ essere chiesta, motivatamente, le revoca quando  trascorsa almeno la metˆ della durata del divieto o comunque dopo tre anni. In caso di violazione di tale divieto di reingresso, il trasgressore  punito con la reclusione fino a tre anni ed  nuovamente allontanato con esecuzione immediata, anchĠessa, naturalmente, assistita dalla convalida dellĠautoritˆ giudiziaria.

LĠarticolo definisce, inoltre, i motivi imperativi di pubblica sicurezza che rendono urgente lĠallontanamento del cittadino comunitario dal territorio nazionale poichŽ la sua permanenza  incompatibile con la civile e sicura convivenza, giustificando la immediatezza dellĠesecuzione del provvedimento.

Premesso che lĠesistenza di condanne penali, conformemente alla direttiva europea che disciplina le condizioni di esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, non giustifica automaticamente lĠadozione di provvedimenti di allontanamento, lĠarticolo individua alcune ipotesi di condanne penali (si tratta di condanne per delitti corrispondenti a quelli per i quali si procede alla consegna in base al mandato dĠarresto europeo, anche a prescindere dalla doppia incriminazione), anche se adottate da un giudice straniero, che possono valere ad orientare il giudizio di pericolositˆ per la pubblica sicurezza del cittadino comunitario, i cui comportamenti debbono rappresentare una minaccia concreta effettiva e grave alla dignitˆ umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero allĠincolumitˆ pubblica. Ugualmente, pu˜ valere ad orientare il giudizio di pericolositˆ in questione lĠappartenenza alle categorie di persone individuate dalla normativa nazionale in materia di misure di prevenzione personale, semplici o antimafia, cos“ come pure lĠesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autoritˆ straniere.

 

 

Articolo 3

 

LĠarticolo disciplina lĠipotesi in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento immediato per motivi imperativi di pubblica sicurezza  sottoposto a procedimento penale, rinviando alle disposizioni del T. U. n. 286/1998 che disciplinano il rilascio del nulla osta da parte del giudice competente per il procedimento penale, con esclusione, tuttavia, della archiviazione del procedimento penale non ancora giunto alla fase dibattimentale (art. 13 quater T-.U. n. 286/1998) quando si tratti di reati per i quali  previsto lĠarresto obbligatorio in flagranza ai sensi dellĠart. 380 del c.p.p.. Negli stessi casi non si procede allĠallontanamento se il destinatario  sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

         In attesa del rilascio del nulla osta, il questore pu˜ disporre il trattenimento del destinatario del provvedimento in strutture giˆ destinate per legge alla permanenza temporanea.

Infine, viene previsto e disciplinato il reingresso, in deroga al relativo divieto, del comunitario, o familiare, giˆ allontanato, per partecipare al processo penale a suo carico ovvero in cui  parte offesa, per il tempo strettamente necessario a tali fini. La relativa autorizzazione  rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, salvo che il suo reingresso possa provocare gravi turbative dellĠordine pubblico o della sicurezza pubblica.

 

 

Articolo 4

 

LĠarticolo disciplina il procedimento di ricorso avverso il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, proponibile al Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, se il provvedimento  stato adottato dal Ministro e al tribunale in composizione monocratica, territorialmente competente, se il provvedimento  stato adottato dal prefetto.

         Contestualmente alla presentazione del ricorso pu˜ essere presentata istanza di sospensione dellĠesecutorietˆ del provvedimento che, tuttavia, non ne sospende lĠefficacia fino allĠesito della decisione del giudice sullĠistanza cautelare.

Il cittadino comunitario o il suo familiare, allontanato, che non abbia ottenuto dal giudice la sospensione degli effetti del provvedimento, pu˜ essere autorizzato dal questore a rientrare per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa provocare gravi turbative o grave pericolo allĠordine e alla sicurezza pubblica.

 

Articolo 5

 

LĠarticolo contiene la disposizione finanziaria per la quale si rinvia alla relazione tecnica.