RELAZIONE TECNICA

 

Si illustrano di seguito le norme del decreto legge suscettibili di apportare nuovi o ulteriori oneri.

 

 

Il nuovo comma 2 dellĠarticolo 3 del decreto- legge n.144/2995, convertito con modificazioni nella legge  n.155/2005, prevede  che per le espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo e per gli allontanamenti dei comunitari per motivi di prevenzione del terrorismo, si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 13, commi da  3 a 3 ter  e 5-bis del T.U. n. 286/1998

Tali disposizioni prevedono che nel caso di espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale, lĠespulsione  sospesa fino al nulla osta dellĠautoritˆ giudiziaria che deve provvedere entro 15 giorni dalla richiesta del questore, in caso contrario il nulla osta si intende concesso (comma 3 dellĠart. 13). Nelle more lo straniero  trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al citato art.14. per un periodo massimo di 15 giorni.

Si precisa, inoltre, che il comma 5-bis dellĠarticolo 13 del T.U. n. 286/1998 prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di pace, che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della decisione, lĠespellendo  trattenuto in uno dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui allĠart. 14 del medesimo T.U. n. 286/1998, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui  stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.

Si tratta quindi sostanzialmente di nuove ipotesi di trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza non precedentemente disciplinate.

 

Per queste ipotesi  quindi ipotizzabile un onere ulteriore per lĠaccoglienza presso i C.P.T.A. per n. 4 giorni per la convalida e n. 15 giorni per il nulla osta.

Per la stima dei costi  necessario distinguere le espulsioni degli stranieri dagli allontanamenti dei cittadini dellĠUnione.

Per quanto riguarda le prime, trattandosi comunque di casi eccezionali e straordinari, si possono quantificare in poche decine lĠanno, che possono stimarsi prudentemente per eccesso in n.20 lĠanno.

Per la convalida, i giorni di trattenimento nei C.P.T.A., sarebbero pertanto pari a n. 80 (20 x 4).

Per quanto concerne il trattenimento ai fini del nulla osta da parte dellĠautoritˆ giudiziaria procedente, sempre secondo una stima prudenziale per eccesso, si possono indicare nei medesimo numero indicato per la convalida (20)  i soggetti eventualmente  interessati. In questo caso i giorni in trattenimento sarebbero pari a n. 300 (20 x 15) (sempre calcolando per ognuno il tempo massimo previsto per il rilascio del nulla osta).

Il costo medio, pro capite pro die, per il trattenimento in un C.P.T.A. risulta essere sulla base delle recenti elaborazioni pari a Û 61,4 (cĠ stata quindi una diminuzione dei costi rispetto ai 66,11 euro pro die pro capite stabilita nella relazione tecnica alla legge n.189/2002).

Il costo complessivo risulterebbe dai giorni di accoglienza sopraindicati (80+300- arrotondati prudenzialmente a 400) moltiplicato la spesa pro die pro capite (Û 61,4- arrotondato prudenzialmente a 62) pari complessivamente a euro 23.560 arrotondati a Û 30.000.

In considerazione dei pochi giorni di applicazione delle norme del decreto nellĠanno 2007 non vengono calcolati gli oneri relativi al periodo.

Per quanto concerne gli allontanamenti per motivi di terrorismo per i comunitari, i cui numeri sono da presumere assolutamente trascurabili, si rinvia a quanto si dirˆ a seguito degli allontanamenti per motivi imperativi  di pubblica sicurezza. 

 

LĠarticolo 2 del decreto legge prevede che gli allontanamenti dei comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono immediatamente eseguiti dal questore  e ne prevede la convalida da parte del tribunale in composizione monocratica con eventuale trattenimento in un Centro di permanenza temporanea e assistenza del destinatario del provvedimento in attesa della convalida, secondo il+procedimento disciplinato dallĠart art.13, comma 5-bis del T.U. n. 286/1998, a cui il decreto fa espresso rinvio.

Al riguardo, come giˆ osservato, lĠallontanando  trattenuto in uno dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui allĠart. 14 del medesimo T.U. n. 286/1998, per un periodo massimo di 4 giorni, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui  stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.

Dai dati pubblicati nel rapporto sulla criminalitˆ del Ministero dellĠInterno, presentato nel giugno 2007,  si evidenzia che fino al 2006 al primo posto nella graduatoria delle nazionalitˆ degli espulsi per irregolaritˆ del soggiorno vi erano i cittadini della Romania. Tale Stato, come  noto,  entrato a far parte dellĠUnione Europea a decorrere dal 1 gennaio 2007, unitamente alla Bulgaria.

I dati indicano che nel 2004 i rumeni espulsi sono stati n. 11.628, nel 2005 n. 10.702 e nel 2006 n. 7.926. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. 3554 persone nel 2004, n. 4980 nel 2005 e n. 4175 nel 2006.

I cittadini bulgari espulsi nellĠultimo triennio risultano essere n. 841 nel 2004, n. 514 nel 2005 e n. 329 nel 2006. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. 343 persone nel 2004, n. 273 nel 2005 e n. 223 nel 2006.

Si sottolinea che il numero delle esecuzioni degli allontanamenti dei cittadini dellĠUnione  da stimarsi in misura notevolmente inferiore rispetto ai numeri di espulsioni precedentemente indicate, essendo diverse le condizioni che giustificano i provvedimenti di allontanamento da quelle che giustificano le espulsioni. Gli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono immediatamente esecutivi, mentre le espulsione di cittadini extracomunitari sono di regola eseguite con accompagnamento coattivo alla frontiera nei meri casi di irregolaritˆ del soggiorno.

Analoghe considerazioni valgono per gli oneri collegati al trattenimento in attesa del nulla osta da parte del giudice previsto per il  cittadino dellĠUnione da allontanare sottoposto a procedimento penale (art.13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del T.U. n. 286/1998).

Tali disposizioni prevedono che nel caso di espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale, lĠespulsione  sospesa fino al nulla osta dellĠautoritˆ giudiziaria che deve provvedere entro 15 giorni dalla richiesta del questore, in caso contrario il nulla osta si intende concesso (comma 3 dellĠart.13). Nelle more lo straniero  trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al citato art.14. per un periodo massimo di 15 giorni. Anche per questa ipotesi valgono le considerazioni sopra riportate in ordine alla diminuzione del numero di allontanamenti (e quindi della percentuale di esso che pu˜ riguardare persone con procedimenti penali in corso), conseguente alla nuova condizione giuridica di una parte consistente dei cittadini stranieri espulsi per irregolaritˆ del soggiorno fino al 1 gennaio 2006, atteso che la procedura, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del cittadino comunitario  analoga a quella valevole per il cittadino extracomunitario a cui il decreto fa espresso rinvio.

A conferma che gli oneri del provvedimento in questione trovano copertura negli stanziamenti giˆ utilizzati per le espulsioni degli extracomunitari si rileva, infine, che il periodo massimo di trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dellĠart. 14, comma 5, del T.U. n. 286/1998,  stabilito in 30 giorni prorogabili dal giudice su richiesta del questore per ulteriori 30 giorni, quando ÒlĠaccertamento dellĠidentitˆ e della nazionalitˆ ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltˆÓ. Gli stanziamenti in parola, pertanto, sono stati dimensionati in relazione a tale periodo massimo di trattenimento, laddove per i cittadini comunitari il termine massimo non pu˜ superare i 19 giorni (15 per il nulla osta, se richiesto, pi 4 per la convalida dellĠesecuzione), atteso che lĠallontanamento ai sensi del decreto in esame non pu˜ che presupporre la certezza dellĠidentitˆ e della nazionalitˆ comunitaria della persona da allontanare.

 Si fa presente infatti che gli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza adottati in applicazione del decreto legge 181/2007 sono stati  181 in circa due mesi di attuazione della disciplina.

EĠ presumibile quindi, secondo una stima prudenziale per eccesso, che in un anno tali allontanamenti potranno essere circa  n. 1.200.

Le risorse destinate ai rimpatri ed al trattenimento sono imputabili ai capitoli 2624/25 del centro di responsabilitˆ Ministero interno- Dipartimento della pubblica sicurezza e 2351.2 del Centro di responsabilitˆ Ministero dellĠinterno – Dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione la cui dotazione per lĠanno 2007  pari, rispettivamente, a Û 10.439.009 e 122.226.553.

In merito a tali stanziamenti si fa presente lo stanziamento relativo alla gestione dei centri di permanenza  ha avuto uguale dotazione anche nellĠanno 2006 e identico stanziamento  previsto per lĠanno 2008 .

 

Per i rimpatri, invece, lo stanziamento, nellĠanno 2006,  stato di Û 12.456.000 con una diminuzione per lĠanno 2007 pari al 16,19 per cento ( stanziamento di Û 10.439.009).LĠentitˆ di tale ultimo stanziamento , al momento, confermata per il 2008.

Nonostante il taglio operato nellĠanno 2007, lo stanziamento previsto  sufficiente alla copertura delle spese per gli allontanamenti dei cittadini comunitari.

Come precedentemente osservato, infatti, le espulsioni nel 2006 dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nellĠUnione europea nel 2007 ( rumeni n. 7.926, bulgari  n.329 = totale  n.8.255) hanno rappresentato, in percentuale, il 36,25 per cento del numero complessivo degli espulsi, che  stato pari a n. 22. 770.

La percentuale degli espulsi neocomunitari  pari, quindi, per lĠanno 2006 ad oltre il doppio della percentuale della diminuzione di stanziamento per i rimpatri avvenuta nel 2007.

Si garantisce comunque che gli stanziamenti iscritti nellĠambito delle missione 3 e 5 (per i rispettivi capitoli 2624/25 e 2351.2), per lĠanno 2008, consentono allĠamministrazione dellĠinterno di far fronte ai costi indicati.

Rimane quindi confermata la sufficienza degli attuali stanziamenti.

EĠ da ribadire, infatti, che il numero degli allontanamenti con esecuzione immediata dei cittadini dellĠUnione (motivi di terrorismo e imperativi di pubblica sicurezza), considerati i gravi motivi che ne consentono lĠadozione, non pu˜ che essere stimato, infatti, in un numero notevolmente inferiore rispetto alla differenza delle due percentuali su indicate.

Il medesimo articolo 2 obbliga lĠAmministrazione a predisporre formulari che contengono i contenuti essenziali del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi in almeno le 23 lingue ufficiali della Unione Europea. Detti formulari dovranno comunque essere completati per gli elementi essenziali con riferimento al singolo caso. Nel caso di mancanza di interpreti al momento disponibili per la lingua compresa dal destinatario sarˆ comunque necessario comunicare il modulo in una delle 4 lingue indicate (francese, inglese, tedesco, spagnolo).

La spesa che si stima  calcolata sui seguenti elementi.

In applicazione del decreto legge n-.181/2007, come sopra evidenziato, sono stati adottati in due mesi di operativitˆ della sua disciplina, n.181 allontanamenti. Pertanto secondo una stima prudenziale per eccesso si calcolano che ogni anno verranno addottati circa 1.200 provvedimenti .

Il costo stimato per lĠattivitˆ interpretativa relativa alla predisposizione dei formulari e dellĠinserimento, con traduzione, degli elementi specifici e particolari relativi al singolo caso  stimato in 100 euro a documento.

La spesa stimata  pari a 120.000 euro (120x 100) che viene arrotondata per eccesso a 150.000 euro lĠanno.

Non vengono calcolate rivalutazioni dellĠonere, non solo per gli arrotondamenti effettuati in eccesso ma, sopratutto in quanto la predisposizione dei formulari comporta una maggiore spesa iniziale per la predisposizione nelle diverse lingue della struttura base del  modulo che poi dovrˆ essere completato con riferimento agli elementi specifici del caso particolare. Il sistema pertanto comporta una diminuzione di spesa per gli anni successivi riguardando soltanto lĠattivitˆ del traduttore diretta a completare il formulario nei casi in cui ci˜ e necessario.

Per lĠanno 2007, considerando che il decreto avrˆ vigenza solo per alcuni giorni non vengono calcolati oneri.