SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2007, N.30, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI DELLĠUNIONE  E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE  LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

 

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per lĠadempimento di obblighi derivanti dallĠappartenenza dellĠItalia alle Comunitˆ Europee – Legge Comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nellĠelenco di cui allĠallegato B della legge stessa;

 

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, recante ÒAttuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;

 

            Visto lĠarticolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che autorizza il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla medesima legge entro diciotto mesi dallĠentrata in vigore del provvedimenti;

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dellĠattivitˆ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del É

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del É         

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dellĠeconomia e delle finanze e della giustizia

 

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

art.1

(modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30)

 

  1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, sono apportate le seguenti modifiche:

a)     all'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  aggiunto, in fine, il seguente comma: Ò5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare pu˜ presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalitˆ stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi";

b)    all'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole: "risorse economiche sufficienti," sono inserite le seguenti: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,";

c)     all'articolo 9, comma 3, lettera b), dopo le parole: "risorse economiche sufficienti per sŽ e per i propri familiari," sono inserite le seguenti: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,";

d)    all'articolo 18, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che costituisce causa di cancellazione anagrafica";

e)     gli articoli 20, 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

Òart.20

 (Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno

 per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza)

 

  1. Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, pu˜ essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
  2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalitˆ e non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali dellĠinteressato che rappresentino una minaccia concreta e attuale allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
  3. NellĠadottare un provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dellĠinteressato, della sua etˆ, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dellĠimportanza dei suoi legami con il Paese di origine.
  4. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui allĠarticolo 14 del decreto legislativo possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
  5. I beneficiari del diritto di soggiorno di cui al decreto legislativo che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per i motivi di cui al comma 13, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
  6. Le malattie o le infermitˆ che possono giustificare limitazioni alla libertˆ di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanitˆ, nonchŽ altre malattie infettive o parassitarie contagiose, semprech siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
  7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dellĠinterno. I provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.
  8. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati  con atti motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Qualora il destinatario non comprenda lĠitaliano, il provvedimento  accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati nella lingua a lui comprensibile e, ove non possibile per indisponibilitˆ di personale idoneo alla traduzione in tale lingua, in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco. Il provvedimento  notificato allĠinteressato e riporta le modalitˆ di impugnazione  e, salvo quanto previsto al comma 9, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non pu˜ essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, pu˜ essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non pu˜ essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.
  9. Per motivi di sicurezza dello Stato, il provvedimento di allontanamento  immediatamente eseguito dal questore  e si procede alla convalida  del provvedimento con il quale  disposta lĠesecuzione immediata dellĠallontanamento secondo le procedure di cui allĠarticolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  10. Qualora lĠallontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nei provvedimenti di cui al comma 8, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si procede alla convalida  del provvedimento con il quale  disposta lĠesecuzione immediata dellĠallontanamento secondo le procedure di cui allĠarticolo 13, comma 5-bis di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  11. Il destinatario del provvedimento di allontanamento pu˜ presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metˆ della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autoritˆ che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
  12. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso  punito con la reclusione fino a tre anni ed  nuovamente allontanato con esecuzione immediata. Si procede alla convalida  del provvedimento con il quale  disposta lĠesecuzione immediata dellĠallontanamento secondo le procedure di cui allĠarticolo 13, commi 3, 3bis e 5-bis, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  13. I provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono regolati dalle disposizioni del decreto-legge del ÉÉÉÉÉÉ.
  14. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tendendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

Art.21

(Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno)

 

  1. Il provvedimento di allontanamento di cui allĠarticolo 1 pu˜ altres“ essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6,7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
  2. Il provvedimento di cui al comma 1  adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua etˆ, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Qualora il destinatario non comprenda lĠitaliano, il provvedimento  accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati nella lingua a lui comprensibile e, ove non possibile per indisponibilitˆ di personale idoneo alla traduzione in tale lingua, in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco. Il provvedimento riporta le modalitˆ di impugnazione, nonchŽ il termine per lasciare il territorio nazionale, che non pu˜ essere inferiore ad un mese. Unitamente al provvedimento di allontanamento  consegnata allĠinteressato una attestazione di obbligo di adempimento dellĠallontanamento, secondo le modalitˆ stabilite con decreto del Ministro dellĠinterno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non pu˜ prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
  3. Qualora il cittadino dellĠUnione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dellĠattestazione di cui al comma 2,  punito con lĠarresto da un mese a sei mesi e con lĠammenda da 200 a 2.000 euro.

 

Art.22

(ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento)

 

1.          Avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal Ministro dellĠinterno pu˜ essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio, sede di Roma.

2.          Avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal prefetto pu˜ essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica a pena di inammissibilitˆ al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede lĠautoritˆ che lo ha adottato. La parte pu˜ stare in giudizio personalmente.

3.          I ricorsi di cui ai commi precedenti, sottoscritti personalmente dallĠinteressato, possono essere presentati  anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, i cui funzionari ne autenticano la sottoscrizione e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria italiana. La procura speciale al patrocinante legale  rilasciata avanti allĠautoritˆ consolare., presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4.           Il ricorso di cui ai commi 1 e 2 pu˜ essere accompagnato da una istanza di sospensione dellĠesecutorietˆ del provvedimento di allontanamento. Fino allĠesito dellĠistanza di cui al presente comma, lĠefficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato.

5.          Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale lĠinteressato deve lasciare il territorio nazionale ed  stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con prioritˆ sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per lĠallontanamento.

6.          Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui  stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento  consentito, a domanda, lĠingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica. LĠautorizzazione  rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dellĠinteressato.

7.           Nel caso in cui il ricorso  respinto, lĠinteressato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.Ó

 

 Art.2

(Disposizione finanziaria)

 

1.     LĠonere derivante dalla traduzione del provvedimento di allontanamento di cui allĠarticolo 1, comma 1, lett.e, capoverso Òart.20, 8,Ó  valutato a decorrere dallĠanno 2008 in euro 300.000.

2.     AllĠonere di cui al comma 1, pari a  si provvede medianteÉÉ.

  1. Il Ministero dellĠeconomia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1, ai fini dellĠadozione dei provvedimenti correttivi di cui allĠarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellĠarticolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima dellĠentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.