(Sergio Briguglio 6/12/2007)

 

SCHEMA DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SULLÕIMMIGRAZIONE

 

 

I. Ingressi

 

Programmazione (subordinato, autonomo, studio, formazione professionale, sportivi) + diritti (asilo, famiglia) + altro (cure, turismo, religiosi...)

 

1. Lavoro subordinato

 

á  Uno o piuÕ decreti annuali (mancata pubblicazione: DPCM < quote precedenti, salvo stagionali)

á  PossibilitaÕ di quote riservate, per paesi che abbiano stipulato accordi, per discendenti da italiani < 3 grado ascendente (iscritti in liste istituite in ogni rappresentanza) e per iscritti in liste di lavoratori formati allÕestero (possibile prevedere lo sforamento su richiesta)

á  PossibilitaÕ di limitazioni per paesi che non collaborano

á  Sportello unico presso UTG (presentazione della domanda solo per via telematica)

á  Liste (accordi, formati all'estero, discendenti da italiani)

á  Iscritti in liste di lavoratori formati allÕestero: niente accertamento di indisponibilitaÕ, precedenza su connazionali (salvo stagionali anziani) per chiamate numeriche

á  Chiamate nominative: accertamento non vincolante di indisponibilitaÕ nazionale e comunitaria 20 gg., reddito congruo (non richiesto in caso di assunzione di badante; doppio del costo del lavoro per domestici), garanzia alloggio idoneo (allentamento dei requisiti in alcuni Comuni), con eventuale partecipazione alla spesa e limitata decurtazione del salario, spese rimpatrio, comunicazioni variazioni

á  Ingressi extra-quota: traduttori, interpreti, ricercatori, lettori, professori universitari, dirigenti, spettacolo, circensi, marittimi, dipendenti da appaltatore estero (per opere o servizi), colf di italiani allÕestero, giornalisti, dipendenti da imprese estere (per compiti specifici), lavoratori in addestramento, infermieri professionali, docenti di scuole straniere; permesso rinnovabile solo per lo stesso rapporto in corso; anche con altri rapporti: traduttori, interpreti, colf, infermieri (>6 mesi di disoccupazione garantita)

 

 

2. Lavoro stagionale

 

á  Diritto di precedenza, a condizione di rimpatrio nei termini, per le richieste da parte degli stessi datori di lavoro o per chiamate numeriche

á  Dopo due anni, possibile rilascio permesso 3 anni (visto da richiedere ogni anno), revocato in caso di mancato rispetto termini

 

 

3. Lavoro autonomo

 

á  Alloggio, nulla-osta iscrizione albi (rispetto quota; riconoscimento titolo), reddito > esenzione ticket, risorse sufficienti

á  AttivitaÕ prive di albo o soci e/o amministratori di cooperative: compenso garantito dal committente o dal rappresentante della cooperativa

á  Niente reciprocita'

á  Certificazione requisiti rilasciata da Rappresentanza italiana (salvo conversione da studio: Sportello Unico)

á  Quota riservata per iscritti in liste di lavoratori formati allÕestero

 

 

4. Studio e formazione

 

á  Disponibilita' universita'

á  Mezzi (assegno sociale, SSN, rimpatrio): sponsorizzazione (?), borse, servizi alloggiativi, prestiti d'onore

á  Consentito ingresso per studio superiore o istruzione tecnico-professionale (maggiorenni), per studio secondario (minori > 14 anni, entro accordi di scambio o minori > 15 anni), assegnatari di borse di studio, attivitaÕ scientifica, formazione professionale o tirocini formativi (entro quota apposita)

 

 

5. Famiglia

 

á  Titolari del diritto: permesso CE slp, lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno

á  Familiari: coniuge, figli minori (al momento della richiesta) anche adottati o affidati, genitori a carico che non dispongano nel proprio paese di adeguato sostegno, figli maggiorenni permanentemente invalidi, figli del coniuge, genitore naturale del minore regolare; ascendenti diretti del minore rifugiato

á  Familiari di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007)

á  PossibilitaÕ di ingresso al seguito

á  Richiesta di nulla-osta presso lo Sportello unico (al seguito: procuratore); silenzio-assenso: 90 gg.

á  Reddito (ass. sociale: 1; 2 x ass.: < 3; 3 x ass.: > 4; limite per > 2 figli minori: 2 x ass.); non richiesto per rifugiato

á  Alloggio (leggi regionali, certificato dal Comune; idoneita' sanitaria ASL; allentamento requisiti in alcuni Comuni)

 

 

6. In generale

 

á  Visto: condizione di alloggio, mezzi (direttiva Min. interno) o sponsorizzazione; requisiti (decreto MAE)

á  Ingresso: requisiti Schengen, salvo deroghe per motivi umanitari, costituzionali o internazionali

á  Non ammesso straniero condannato (anche patteggiamento) reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, libertaÕ sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita' illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione; in caso di ricongiungimento, rileva solo pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o di Stato Schengen

á  Diniego di visto (escluso famiglia, lavoro, cura, studio) per ordine pubblico o sicurezza Stato senza obbligo motivazione (prassi: assenza di motivazione per qualsiasi motivo)

á  Permesso: mezzi proporzionati al numero di persone a carico (Direttiva Mininterno), rimpatrio (escluso lavoro e familiari), alloggio (se richiesto); non richiesti in caso di protezione sociale, protezione temporanea, acquisto cittadinanza o apolidia da parte di regolarmente soggiornante, sicurezza pubblica

á  Reingresso: esibizione permesso valido o ricevuta richiesta rinnovo (senza attraversamento frontiere Schengen) o in seguito ad assolvimento obblighi militari; visto: titolo di soggiorno smarrito o rubato o scaduto da < 60 gg. (se chiesto per tempo il rinnovo), o, se presenti requisiti rinnovo, scaduto da < 6 mesi motivi di salute (anche di coniuge e familiari I grado)

 

 

II. Permesso di soggiorno

 

1. Permesso

 

Richiesta e rilascio

 

á      Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio (lavoro subordinato e familiari: Sportello unico) entro 20 gg. (ordinatorio)

á      Richiesta spedita tramite Poste (salvo alcuni permessi: in questura); lavoro subordinato e motivi familiari: prima istanza predisposta da Sportello Unico

á      Ricevuta + passaporto: regolarita' del soggiorno

á      Convocazione in questura per impronte e consegna foto; appuntamento per comunicazione esito

á      Possibilita' di avvio del rapporto lavorativo nelle more del rilascio di permesso per lavoro subordinato

á      Turismo, visite, affari e studio < 3 mesi: solo dichiarazione di soggiorno (alla frontiera o in questura, anche mediante comunicazione albergo); copia dichiarazione + passaporto (con eventuale timbro Schengen): regolarita'

á      Altri soggiorni < 30 gg.: solo ricevuta + passaporto

á      Durata massima: lavoro tempo indeterminato, 2 anni; lavoro tempo determinato, minimo tra durata rapporto e 1 anno; familiari, minimo tra durata familiare e 2 anni; lavoro autonomo, 2 anni; studio, 1 anno; lavoro stagionale, 9 mesi; giustizia, 3 mesi

á      Altri permessi rilasciabili: motivi umanitari, residenza elettiva, minore eta', integrazione minore, religiosi, assistenza minore (art. 31, co. 3), sicurezza pubblica, acquisto cittadinanza, asilo, etc.

á      Non richiesto permesso per affidamento preadottivo ad italiano

á      Obbligo segnalazione variazione di domicilio entro 15 gg. (esclusi < 30 gg.), salvo iscrizione anagrafica

 

 

Rinnovo

 

á      90/60/30 gg. prima (permessi per lavoro tempo indeterminato/determinato/altri); non oltre 60 gg. dopo

á      Richiesta spedita tramite Poste (salvo alcuni permessi: in questura); la busta contiene copia del permesso in scadenza

á      Ricevuta + originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno

á      Reddito (autocertificazione e salvo disoccupazione): assegno sociale anche per familiari a carico

á      Per lavoro subordinato: esistenza di contratto di soggiorno (per normali contratti di lavoro in corso, necessaria, transitoriamente, l'integrazione dei requisiti)

á      Durata < durata rilascio

á      Mantenimento di tutti i diritti nelle more del rinnovo (lavoro, ricongiungimento, reingresso, patente, iscrizione anagrafica, etc.)

 

 

Rilevamento impronte

 

á      Per rilascio o rinnovo (escluso cure, o < 3 mesi diversi da lavoro, o stagionali < 30 gg)

 

 

Utilizzazione

 

á      Subordinato, autonomo, famiglia, motivi umanitari, integrazione minore: studio e lavoro

á      Assistenza minore: lavoro

á      Minore eta': studio

á      Studio o formazione: lavoro subordinato (< 1040 ore annuali)

á      Nota: non necessaria la stipula di contratto di soggiorno nei casi in cui e' consentito il lavoro (se non a fini di conversione)

 

 

Conversione

 

á      Art. 5, co. 9 (disatteso)

á      Stagionale (II stagione, quote; TAR Piemonte: anche I stagione, extra quote) => subordinato

á      Familiari, autonomo => subordinato; familiari, subordinato => autonomo

á      Familiari (cessazione vincoli o morte familiare o maggiore etaÕ) => lavoro o studio

á      Studio o formazione (anche per tirocinio formativo) => autonomo (certificazione requisiti Sportello unico) o subordinato (contratto di soggiorno) entro quote (salvo laureati in Italia e, secondo Circ. Mininterno, stranieri che l'abbiano ottenuto ai 18 anni convertendo il permesso per motivi familiari); formazione o tirocinio: solo a conclusione corso o tirocinio

á      Studio => religiosi

á      Protezione sociale => lavoro subordinato o studio

á      Affidamento (anche di fatto o tutela) => lavoro, studio, accesso al lavoro (anche senza requisiti), cure (entro quote anno successivo)

á      Integrazione minore ai 18 anni => studio, lavoro o accesso al lavoro entro quote anno successivo (assenza decisione Comitato; presenza in Italia > 3 anni; inserimento > 2 anni programma integrazione gestito da ente con rappresentanza nazionale iscritto registro art. 42 T.U.; alloggio; regolare attivitaÕ di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro)

á      Autonomo, subordinato, famiglia, religiosi => residenza elettiva

 

 

Rifiuto o revoca

 

á      Mancanza requisiti per ingresso e soggiorno (anche Schengen), salvo altri requisiti, nuovi fatti o irregolarita' sanabili, obblighi costituzionali o internazionali o motivi umanitari (art. 5, co. 9, 5 e 6)

á      Reati ostativi: ai fini del rifiuto di rinnovo rilevano la condotta e l'inserimento

á      Titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare:

á      Revoca anche per condanna vendita marchi contraffatti

á      Rifiuto => < 15 gg. per lasciare l'Italia

á      Revoca => espulsione

 

 

Cessazione del rapporto di lavoro

 

á      Licenziamento o dimissioni (anche rapporto a tempo determinato, per giusta causa) =>  > 6 mesi inserimento nelle liste di mobilita' o nellÕelenco anagrafico, previa dichiarazione di disponibilitaÕ entro 40 gg., ed eventuale rinnovo permesso (anche per iscrizione liste invalidi civili); anche piuÕ volte

á      Come per rilascio, in caso di nuovo lavoro (necessario nuovo contratto di soggiorno)

á      Mantenimento diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)

 

 

Iscrizione anagrafica

 

á      Soggiorno regolare: paritaÕ con lÕitaliano (dimora abituale)

á      Dimora abituale: permesso > 3 mesi o rinnovabile; alloggio nel comune, anche in centro di accoglienza > 3 mesi; in caso di discendente di cittadino italiano, si prescinde dalla durata del permesso (sufficiente anche la ricevuta di dichiarazione di soggiorno)

á      Possibilita' di iscrizione nelle more del rilascio di permesso per lavoro subordinato o familiari

á      Non decade in fase di rinnovo

á      Necessario rinnovo dichiarazione di dimora entro 60 gg. dal rinnovo del permesso; in mancanza o per irreperibilitaÕ in seguito a censimento o ripetuti controlli, cancellazione

á      Iscrizione necessaria per acquisto cittadinanza

 

 

2. Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

 

á      5 anni di soggiorno legale e titolaritaÕ, al momento della richiesta, di permesso di durata > 3 mesi, diverso da studio o formazione, umanitari, protezione temporanea, asilo, richiesta asilo (nota: non rileva l'eventuale tipo di rapporto di lavoro); per il computo dei 5 anni: non rilevano soggiorni con permessi brevi, sono incluse assenze < 6 mesi consecutivi, 12 mesi complessivi (anche piu' per motivi gravi)

á      Coniuge e figli minori, figli maggiorenni invalidi a carico, genitori a carico (anche se con permesso diverso da familiari)

á      Reddito (assegno sociale; progressivo per familiari; incluso potenziale trattamento pensionistico per invaliditaÕ)

á      Alloggio (solo per familiari)

á      Assenza di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato: si tiene conto della applicabilita' di misure di prevenzione e di condanne, anche non definitive, artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p., ma anche di durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo

á      Revoca: sopravvenuta pericolosita'; assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni (consecutivi?); conferimento permesso CE slp da altro Stato UE; possibile il riacquisto (dopo 3 anni di soggiorno) in caso di revoca per assenza; revoca => permesso (salvo espulsione)

á      Espulsione: gravi motivi di ordine pubblica o sicurezza dello Stato; applicazione di una misura di prevenzione; si tiene conto di eta', soggiorno pregresso, conseguenze, legami sociali e familiari in Italia e nel paese d'origine

á      Durata del permesso CE slp: tempo indeterminato; rinnovo quale documento di identita'

á      Accesso a tutte le attivitaÕ lavorative non vietate allo straniero o riservate allÕitaliano; esonero dal contratto di soggiorno

á      Accesso a tutte le prestazioni assistenziali e all'edilizia popolare

á      Possibilita' di stabilirsi in altro Stato UE per studio, lavoro o altro motivo (purche' in possesso di mezzi e di assicurazione sanitaria); simmetricamente consentito il soggiorno per titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato UE (esclusi UK, Irlanda, Danimarca e, transitoriamente, paesi neocomunitari)

 

 

III. Diritti:

 

1. Minori

 

á      Deroga ingresso e soggiorno familiare del minore soggiornante (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza minore (lavoro; non convertibile; iscrizione al SSN?)

á      Interesse superiore del fanciullo in tutti i provvedimenti relativi a unitaÕ familiare

á      Unioni di fatto (ricongiungimento genitore naturale)

á      Figli del coniuge

á      Conversione familiari ai 18 anni, o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione affidamento ai 18 anni (entro quote anno successivo; anche affidamento di fatto o tutela)

á      Divieto di espulsione; rimpatrio col familiare espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso o carta genitore o affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore etaÕ negli altri casi (incluso minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari in patria); rimpatrio assistito minore non accompagnato deciso da Comitato minori

á      Nelle more dell'accertamento dell'eta' o in caso di dubbio, si presume la minore eta'

á      Permesso per integrazione minore al minore non accompagnato inserito in progetto gestito da ente autorizzato; utilizzabilitaÕ per lavoro e convertibilitaÕ entro quote anno successivo (condizionata)

 

 

2. Protezione sociale e regime premiale per giustizia o sicurezza pubblica

 

á      Collaborazione o rischio (anche a seguito di eventuale rimpatrio) derivante dal tentativo di sottrarsi al condizionamento criminale (anche sul lavovo), o condanna per reato commesso in eta' minore; anche comunitari

á      Inserimento con associazione convenzionata

á      Permesso Òper motivi umanitariÓ (distinguibile solo per gli uffici competenti)

á      Revoca in caso di sottrazione agli impegni

á      Lavoro subordinato o studio

á      Conversione: studio o lavoro (entro quote anno successivo)

á      Rilascio anche senza passaporto e altri requisiti

á      Revoca dell'eventuale espulsione pregressa

á      In caso di rischio, non richiesta denuncia ne' collaborazione; notitia criminis trasmessa alla Procura (parere possibile ma non obbligatorio)

á      Collaborazione in indagini o procedimenti relativi a delitti di natura terroristica

á      Permesso di 1 anno, rinnovabile, o permesso CE slp (per collaborazione eccezionale in indagini o procedimenti relativi a delitti di natura terroristica); su iniziativa del questore o su richiesta delle Forze di polizia, dei Servizi o del Procuratore della Repubblica; revoca in caso di condotta incompatibile o di cessazione delle condizioni

 

 

3. Sanita'

 

á      Iscritti obbligatoriamente: regolare lavoro in corso o collocamento; lavoro, famiglia, asilo (anche art. 19, co.1), asilo umanitario (art. 18; minori inespellibili, donne incinte o puerpere inespellibili e marito convivente; art. 20; detenuti), richiesta asilo, attesa adozione (anche senza permesso, per affidamento preadottivo a italiano), affidamento, acquisto cittadinanza

o      dimora = domicilio;

o      lÕiscrizione permane in fase di rinnovo (cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento irrevocabili)

o      parita' protesi e riabilitazione

o      retroattivitaÕ (diritto)

á      Iscritti facoltativamente: > 3 mesi (studio, alla pari, residenza elettiva, religiosi, É; esclusi motivi di cura)

o      studio e alla pari: forfait

o      dimora e parita' come per iscritti obbligatoriamente

o      durata: 1 anno, rinnovabile

o      assenza di retroattivitaÕ

á      Assicurati obbligatoriamente: tutti i regolari

á      Non iscritti:

á      Irregolari

á      Cure mediche

 

 

4. Scuola

 

á      Minori, anche irregolari, titolari del diritto e soggetti allÕobbligo di istruzione e formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e grado (inclusi esami; problemi al compimento dei 18 anni per minori ancora irregolari)

á      Nota: dovrebbe essere incluso l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

 

 

5. Studio universitario

 

á      Parita' con gli italiani per le misure a sostegno del diritto allo studio

á      Borse anche da anni successivi al primo (non disciplinato dal Regolamento)

á      Rinnovo

á      Riconoscimento titoli (Universita', MURST)

á      Visto e permesso per esami di abilitazione per laureati in Italia

á      Abilitati in Italia, con soggiorno pregresso > 5 anni: precedenza per l'iscrizione agli albi (entro quote)

á      Accesso a paritaÕ con gli italiani per soggiornanti con carta o permesso lavoro, familiari, asilo, religiosi, ovvero con soggiorno regolare pregresso > 1 anno e titolo conseguito in Italia o in scuole italiane allÕestero o straniere riconosciute; incluse specializzazioni mediche

á      Conversione in lavoro, dopo corso di laurea completo in Italia, entro quote anno successivo

 

 

6. Professioni

 

á      Iscrizione agli albi: entro quote (precedenza per abilitati in Italia soggiornanti da almeno 5 anni); nella prassi: extra quota per titolari di soggiorno che consenta lavoro autonomo

á      Riconoscimento titoli abilitanti esteri (D. Lgs. 115/92, 319/94), entro quote (?); possibile richiesta dallÕestero; per lÕespletamento di eventuali misure compensative, rilasciabile visto per studio

á      Iscrizione agli albi extra quota per ingressi ex art. 27 (traduttori interpreti, infermieri)?

á      abilitazione, in Italia, per professioni sanitarie non eÕ sufficiente per iscrizione in albo e svolgimento professione (necesario preventivo benestare Minsalute)

á      Il riconoscimento del titolo professionale sanitario perde valore in mancanza di iscrizione nellÕalbo e svolgimento professione entro 2 anni

 

 

7. Previdenza

 

á      ParitaÕ con italiani

á      In caso di rimpatrio:

 

 

8. Assistenza sociale

 

á      Assegno sociale e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a normativa assistenza sociale: riservati titolari di permesso CE slp (L. 388/00; per la pensione di invalidita' richiesta anche residenza) o rifugiati; accesso al permesso CE slp e alla pensione di invaliditaÕ per chi abbia separatamente i requisiti per entrambe

á      Parita' con gli italiani per le altre prestazioni (es.: reddito minimo di inserimento, assunzioni obbligatorie), per titolare di carta o di permesso > 1 anno

 

 

9. Alloggio

 

á      Accoglienza irregolari (sindaco, fino a completamento rete CPT)

á      Edilizia popolare (permesso CE slp; lavoro regolare e permesso > 2 anni)

 

 

10. Discriminazione

 

á      Divieto di discriminazione anche indiretta

á      Legittime le differenze di trattamento del lavoratore dovute a caratteristiche che costituiscano un requisito essenziale e determinante

á      Azione civile, ricorso al giudice

á      Possibilita', per la discriminazione indiretta, di prova statistica

á      Accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso)

 

 

IV. Allontanamento

 

1. Respingimento

 

á      Adottato per straniero

á      Ricorso al TAR

á      Oneri (rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancanza documenti o mancata segnalazione) per il vettore

á      Deroga protezione temporanea o asilo (salvo domande inammissibili): non contano i requisiti di reddito, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore

á      Assistenza alla frontiera allostranieri respinto

á      Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza di controllo giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in caso di respingimento differito per meno di 48 ore

 

 

2. Espulsione

 

á      Accompagnamento immediato

á      Intimazione (15 gg.)

á      Ai fini dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto si tiene conto dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami socio-familiari con il paese d'origine

á      Convalida sospensiva del giudice di pace entro 48 ore per lÕaccompagnamento immediato (salvo espulsione per ordine pubblico o sicurezza dello Stato o sospetto coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche)

á      Trattenimento nel CPT

-       eÕ impossibile eseguire immediatamente lÕespulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento

-       in attesa della convalida dellÕaccompagnamento (se eÕ impossibile il trattenimento in questura)

-       in caso di mancato rispetto dellÕingiunzione di lasciare lÕItalia entro 5 gg.

¤       familiari conviventi

¤       difensore

¤       ministri di culto

¤       visite di persone regolarmente soggiornanti (Carta dei diritti)

¤       rappresentante ACNUR (Carta dei diritti)

¤       associazioni convenzionate (Carta dei diritti)

á      Ricorso

á      Difensore di fiducia o difensore dÕufficio per ricorso e convalide

á      Accesso al patrocinio a spese dello Stato per ricorso e convalide (nei fatti, efficace solo per ricorso, da DPR 115/02)

á      Divieto di reingresso 5-10 anni, salvo autorizzazione del Ministro dellÕinterno; al termine, lo straniero deve documentare lÕeffettivo rispetto del divieto; niente divieto per l'espulso per soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento

á      Reato di reingresso non autorizzato dellÕespulso: reclusione 1-4 anni; reiterazione: reclusione 1–5 anni

á      Reato di mancato allontanamento post CPT: reclusione 1-4 anni (6 mesi - 1 anno, in caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo); reiterazione: reclusione 1–5 anni (1-4 anni, in caso di espulsione originaria per mancata richiesta di rinnovo)

á      Divieto di espulsione

¤       minori

¤       gravide e puerpere (che provvedono al figlio < 6 mesi), e marito convivente (Corte Cost. 376/00)

¤       coniuge e familiari di italiani < IV grado conviventi (revoca dell'espulsione in seguito a successivo matrimonio; ulteriore rispetto al diritto di soggiorno)

¤       permesso CE slp

 

 

V. Comunitari

 

1. Diritto di ingresso e di soggiorno fino a tre mesi

 

á      Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti del comunitario o del coniuge a carico)

á      Requisiti: documento di identita' valido per l'espatrio (comunitario); passaporto valido con visto, se richiesto (per familiare straniero)

á      In caso di mancanza di requisiti, non si respinge l'interessato se dimostra entro 24 ore il suo status

á      Il diritto di soggiorno viene meno in caso di onere eccessivo per l'assistenza pubblica o per pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza pubblica

 

 

2. Diritto di soggiorno oltre i tre mesi

 

á      Requisiti: una delle condizioni seguenti

á      La qualita' di titolare di diritto di soggiorno puo' essere dimostrata in qualunque modo consentito dalla legge

á      Il diritto di soggiorno si mantiene in caso di

á      Il diritto di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni o per pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza pubblica

 

á      Dopo 3 mesi di soggiorno, il comunitario e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica; il familiare straniero, la carta di soggiorno

á      Durata della carta di soggiorno: 5 anni; non decade per assenze < 6 mesi in un anno, o per obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri

á      Altri familiari comunitari possono iscriversi in anagrafe a condizione di mantenimento da parte del titolare di diritto di soggiorno

á      Altri familiari stranieri possono essere ammessi a soggiornare in Italia per residenza elettiva

 

 

3. Diritto di soggiorno permanente

 

á      Requisiti: 5 anni di soggiorno legale continuativo come titolare di diritto di soggiorno (o condizioni particolari, relative a pensionamento, sopravvenuta invalidita', svolgimento di attivita' lavorativa in altro Stato UE, decesso del familiare lavoratore, etc.)

á      Rilevano positivamente, ai fini del computo, le assenze < 6 mesi in un anno, o per obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri, nonche', per i neocomunitari, i soggiorni pregressi in qualita' di stranieri

á      Il diritto di soggiorno permanente si perde per assenze di durata > 2 anni consecutivi

á      Ai titolari e' rilasciato un attestato (per il comunitario) o una carta di soggiorno permanente (per il familiare straniero)

 

 

4. Allontanamento

 

á      Presupposti:

á      Si tiene conto di soggiorno pregresso, eta', salute, legami, situazione familiare ed economica

á      Allontanamento per ordine pubblico o sicurezza pubblica:

á      Allontanamento per mancanza requisiti:

 

 

5. Decreto-legge 181/2007

 

á      Definizione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza (accompagnamento immediato, convalida del giudice di pace e ricorso non sospensivo): comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lÕincolumita' pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con lÕordinaria convivenza

á      Obbligo per l'allontanato per mancanza dei requisiti di presentarsi al consolato italiano nel paese di cittadinanza (ammenda in caso di nuova presenza in Italia senza aver adempiuto all'obbligo)

 

 

6. Ulteriore ambito di applicazione e clausole di salvaguardia

 

á      Le stesse disposizioni si applicano, ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtstein (Spazio Economico Europeo), Svizzera e Repubblica di San Marino e, se piu favorevoli ai familiari stranieri di italiani

á      Le disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1998 si applicano se piu' favorevoli ai comunitari (art. 1, co. 2)