REPUBBLICA  ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE I

 

Registro Sentenze: 2586/2007

Registro Generale: 384/2006

 

nelle persone dei Signori:

CALOGERO PISCITELLO Presidente  

GRAZIA BRINI Cons.

SERGIO FINA Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso 384/2006  proposto da:

C***  NATALIYA

rappresentato e difeso da:

PRENDIN AVV. RAFFAELLA

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RIVA RENO N.2

presso

PARASIDO AVV. ROSSANO  

contro

QUESTURA DI BOLOGNA 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede;

e nei confronti

MINISTERO DELL'INTERNO n.c.

per l'annullamento

del decreto 23.1.2006 della Questura di Bologna,notificato il 9.2.2006 di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio della Questura intimata;

Viste le memorie prodotte a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del ricorso;

Designato relatore il cons. dott. Sergio Fina;

udito alla pubblica udienza del 5.7.2007 gli avvocati presenti per le parti cos“ come da verbale;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

EĠ impugnato il decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso nei confronti del ricorrente dal Questore della Provincia di Bologna.

Sostiene la ricorrente che il suddetto diniego  unicamente riconducibile alla ritenuta insufficienza in capo alla sua persona di mezzi economici idonei al suo sostentamento per lĠanno 2005 

Il ricorso  fondato in relazione alla dedotta violazione degli art.4 e 5 del D.lgs. n. 286/1998

A norma dellĠart.4/3Ħc del D.lgs. n. 286/1998 lĠingresso nel territorio nazionale  consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, mezzi che sono definiti con apposita direttiva del Ministro dellĠInterno. 

Inoltre per lĠart.5 del D.lgs. n. 286/1998 il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

Ora nel caso che ne occupa la ricorrente, secondo quanto si evince dalla documentazione prodotta ha conseguito per lĠanno 2005 un reddito reale di Û 4330,76 di poco inferiore al limite di Û 4827.61 fissato dallĠart. 29 del D.lgs. 286/1998 per il ricongiungimento familiare e tale differenza ad avviso del Collegio non appare determinante ai fini del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

Le soglie reddituali fissate dallĠart.29 sono, infatti, da considerare un indice di riferimento significativo, ai fini della verifica dei mezzi di sussistenza dello straniero, ma non possono assurgere a limite tassativo ed invalicabile, tale da comportare, in presenza di lievi margini negativi di reddito, un provvedimento di rigetto dellĠistanza da parte dellĠamministrazione. 

Nella specie deve ritenersi che il reddito conseguito dal ricorrente sia nel suo complesso cospicuo e che esso si discosti di poco, circa Û 500,00 dai limiti di legge come sopra ricordati.

Le spese possono compensarsi tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per lĠEmilia Romagna – Bologna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per lĠeffetto annulla lĠimpugnato provvedimento.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2007.

 

Presidente f.to Calogero Piscitello

 

Cons. rel. Est. F.to Sergio Fina

 

Depositata in Segreteria in data 29.10.2007

Bologna, li 29.10.2007

 

Il Segretario

f.to Livia Monari