DICHIARAZIONE
SUL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DE MISTURA SUI CPTA E SULLE PROSPETTIVE DI
RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE SULLIMMIGRAZIONE
Comunicato
ASGI
In relazione al deposito del rapporto definitivo
della c.d. Commissione De Mistura, sulla situazione dei Centri di
trattenimento sul territorio
nazionale, con formulazione di proposte e suggerimenti , si rileva
innanzitutto limportanza del
lavoro svolto dal predetto organismo, istituito a livello governativo ma con la partecipazione delle
associazioni maggiormente
coinvolte sulle tematiche
della migrazione.
1. Si ritiene pertanto di sottolineare alcuni aspetti
positivi che emergono in modo chiaro dalle conclusioni del rapporto.
1.1. In generale laffermazione della Commissione
secondo la quale il sistema attuale di trattenimento non risponde alle
complesse problematiche del fenomeno / non consente una gestione efficace della
immigrazione irregolare/ comporta disagi alle forze dellordine, nonch disagi
e frustrazioni alle persone trattenute/ comporta costi elevatissimi con
risultati non commisurati non pu che essere inteso come una critica radicale
del vigente sistema degli allontanamenti e dei trattenimenti come inserito
nellattuale disciplina dellimmigrazione con la conseguente necessit non pi
rinviabile di una radicale riforma non pi rinviabile.
Si deve poi ricordare che la Commissione richiama la
necessit che i provvedimenti di allontanamento, espulsione e respingimento,
siano configurati soltanto come extrema ratio nella disciplina dellimmigrazione.
1.2. Risulta in particolare apprezzabile, stante la
necessit di una profondo cambiamento normativo in tema di ingressi e
allontanamenti, lo sforzo svolto nella indicazione particolareggiata di
possibili soluzioni alternative, in particolare per quanto riguarda i
provvedimenti di espulsione, sul presupposto della diversificazione delle proposte per categorie di persone/
gradualit e proporzionalit delle misure di intervento/ incentivazione della
collaborazione tra limmigrato e le autorit/ coinvolgimento della societ civile alla gestione del
fenomeno.
In tale linea si pone lobiettivo dello svuotamento
dei CPTA, tramite alcune misure puntuali che la Commissione propone di
introdurre nellordinamento giuridico
1)
lindicazione
di alcune categorie di persone ( ex detenuti, persone bisognose di protezione
sociale, assistenti familiari e colf irregolari) che non andrebbero trattenute
in questi centri;
2)
la
individuazione della categoria degli irregolari di ritorno o overstayers,
nei confronti dei quali deve essere prioritariamente trovata una soluzione
alternativa allemanazione di un provvedimento di espulsione;
3)
la
categoria di coloro che hanno collaborato nella propria identificazione per i
quali in alternativa allespulsione listituzione del c.d. rimpatrio concordato e assistito, con
possibilit di rientro successivo regolare sul territorio, a distanza di tempo
contenuta, assume un significativo
rilievo.
4)
un
sistema di regolarizzazione ad personam, istituto che la Commissione non
definisce nei particolari, ma che raccomanda fortemente e che ben potrebbe
essere configurato dalla legge in base a parametri rigorosi di radicamento sul
territorio e di assenza di pericolosit sociale.
1.3. Ulteriore modifica che, se attuata, potrebbe portare decisive differenze
sul piano concreto, la
indicazione operata dalla Commissione sulla competenza esclusiva in tema di
emanazione dei provvedimenti di espulsione, che dovrebbe spettare alla autorit
giudiziaria ordinaria, su richiesta dellautorit di polizia: la effettiva
giurisdizionalizzazione dellintera procedura determinerebbe senza dubbio un svolta qualitativa notevole e
una inderogabile e piena attuazione della riserva di giurisdizione in materia
di provvedimenti limitativi della libert personale, come prescrive lart. 13
della Costituzione.
1.4. Altrettanto significativa la richiesta della
Commissione che si superi listituto del respingimento disposto dal Questore
nei confronti dello straniero che gi entrato irregolarmente nel territorio
dello Stato. Si tratta infatti di una misura limitativa della libert personale
che merita senzaltro di essere abrogata perch adottata dallautorit di
pubblica sicurezza (e non dallautorit giudiziaria) in casi identici a quelli
dellespulsione amministrativa, senza alcuna garanzia di rispetto della riserva
di giurisdizione e delleffettivit del diritto alla difesa.
1.5. Infine occorre porre in rilievo due ulteriori
punti essenziali del rapporto della Commissione:
la
Commissione indica la necessit di un superamento totale dei Centri di
Identificazione, nei quali gli stranieri che hanno presentato domanda di asilo
sono di fatto sottoposti ad una privazione della loro libert, in assenza di
qualsiasi controllo giurisdizionale. La Commissione ha sottolineato la
necessit di giungere in tempi brevi ad un unico sistema nazionale di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che si sviluppi a partire dalla
positiva esperienza dello SPRAR;
i
centri di prima accoglienza vanno potenziati, sia in termini di posti
disponibili che di servizi di orientamento legale e sociale.
2. Pi opinabili appaiono altri aspetti del rapporto
della Commissione
2.1. La parte certamente pi discutibile del rapporto relativa al mantenimento
del trattenimento, seppure ridotto notevolmente (si indica la misura massima di
5 giorni per gli overstayers o gli identificati, in mancanza di
regolarizzazione o rimpatrio concordato -, o 20 giorni limitatamente a coloro che
non sono identificati n collaborano in tal senso), conservando
comunque, in tal modo, una forma di privazione della libert e dunque di
detenzione amministrativa, seppure attuata in strutture che dovrebbero essere
ben diverse.
Il sistema dei CPT criticabile in s (come istituto
e come luogo ove avviene sistematicamente la negazione dei diritti delle
persone) perch legittima la privazione della libert personale in assenza di
violazioni penali e dunque in assenza di qualsiasi pericolo per la sicurezza
pubblica.
Mantenere i CPT significa confermare la percezione
del migrante come soggetto in s pericoloso, oltre ad affidare agli organi
amministrativi la determinazione dellentit della privazione della libert.
La critica diventa, infine, pi irrisolvibile con
riguardo al trattenimento dei cd. overstayes e per i migranti identificati, per
i quali non cՏ ragione alcuna per privarli della libert personale, essendo
compiutamente identificati, se non quella di conservare un simbolo e di far
pagare al migrante la disorganizzazione degli apparati di polizia.
2.2. Si rileva inoltre come, purtroppo, non venga collocato il sistema normativo attuale dei CPTA in
un quadro di violazioni alla norma costituzionale ma piuttosto in un contesto
negativo di funzionalit: e neppure, al termine di un rapporto che, come prima
evidenziato, emette in sostanza
una bocciatura del medesimo sistema, si chiede formalmente la chiusura
quantomeno di alcuni centri, le cui condizioni risultano insostenibili. Insomma lintero sistema dei
trattenimenti degli stranieri dei quali si deve eseguire il respingimento o
lespulsione deve essere riformato non tanto o non soltanto perch
inefficiente, inefficace o genericamente iniquo, ma anche e soprattutto perch
ogni trattenimento non altro che un incidente di esecuzione di un sistema di
provvedimenti amministrativi di respingimento e di espulsione, il quale
disciplinato secondo norme che per aspetti decisivi sono comunque in molti
aspetti contrari a norme costituzionali ed internazionali.
3. Peraltro evidente che il lavoro della
Commissione frutto di mediazione tra posizioni differenti e non a caso
vengono specificate le precise riserve, fatte da alcuni componenti,
sullutilizzo, ancorch residuale, dei CPTA.
4. Daltra parte la parzialit e incompletezza
sconcertante dei dati pervenuti alla Commissione, nonostante la puntuale e
specifica richiesta fatta tramite approfonditi questionari ,
significativa delle evidenti
resistenze del sistema a eventuali cambiamenti.
Ancora pi sconcertante appare il fatto che la Commissione
non abbia potuto effettuare un'analisi dei costi in quanto i dati richiesti non
sono mai stati forniti.
5. Il lavoro della Commissione potr pertanto essere
di utilit ove lo si consideri
come indice di cambiamento e punto di partenza per lo sviluppo di iniziative
future, che conducano
effettivamente a quel radicale mutamento normativo in linea con le norme
costituzionali, internazionali e comunitarie, che dovranno ancor pi connotare
lattivit di tutti coloro che hanno a cuore la tutela dei diritti fondamentali
della persona e una serena regolazione del fenomeno migratorio.