DICHIARAZIONE SUL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DE MISTURA SUI CPTA E SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE SULLIMMIGRAZIONE

 

Comunicato ASGI

 

 

In relazione al deposito del rapporto definitivo della c.d. Commissione De Mistura, sulla situazione dei Centri di trattenimento  sul territorio nazionale, con formulazione di proposte e suggerimenti , si rileva innanzitutto  limportanza del lavoro svolto dal predetto organismo, istituito a livello governativo  ma con la partecipazione delle associazioni maggiormente  coinvolte  sulle tematiche della migrazione.

 

1. Si ritiene pertanto di sottolineare alcuni aspetti positivi che emergono in modo chiaro dalle conclusioni del rapporto.

 

1.1. In generale laffermazione della Commissione secondo la quale il sistema attuale di trattenimento non risponde alle complesse problematiche del fenomeno / non consente una gestione efficace della immigrazione irregolare/ comporta disagi alle forze dellordine, nonch disagi e frustrazioni alle persone trattenute/ comporta costi elevatissimi con risultati non commisurati non pu che essere inteso come una critica radicale del vigente sistema degli allontanamenti e dei trattenimenti come inserito nellattuale disciplina dellimmigrazione con la conseguente necessit non pi rinviabile di una radicale riforma non pi rinviabile.

Si deve poi ricordare che la Commissione richiama la necessit che i provvedimenti di allontanamento, espulsione e respingimento, siano configurati soltanto come extrema ratio nella disciplina dellimmigrazione.

 

1.2. Risulta in particolare apprezzabile, stante la necessit di una profondo cambiamento normativo in tema di ingressi  e  allontanamenti, lo sforzo svolto nella indicazione particolareggiata di possibili soluzioni alternative, in particolare per quanto riguarda i provvedimenti di espulsione, sul presupposto della  diversificazione delle proposte per categorie di persone/ gradualit e proporzionalit delle misure di intervento/ incentivazione della collaborazione tra limmigrato e le autorit/  coinvolgimento della societ civile alla gestione del fenomeno.

In tale linea si pone lobiettivo dello svuotamento dei CPTA, tramite alcune misure puntuali che la Commissione propone di introdurre nellordinamento giuridico

1)     lindicazione di alcune categorie di persone ( ex detenuti, persone bisognose di protezione sociale, assistenti familiari e colf irregolari) che non andrebbero trattenute in questi centri;

2)     la individuazione della categoria degli irregolari di ritorno o overstayers, nei confronti dei quali deve essere prioritariamente trovata una soluzione alternativa allemanazione di un provvedimento di espulsione;

3)     la categoria di coloro che hanno collaborato nella propria identificazione per i quali in alternativa allespulsione listituzione del c.d.  rimpatrio concordato e assistito, con possibilit di rientro successivo regolare sul territorio, a distanza di tempo contenuta, assume un  significativo rilievo.

4)     un sistema di regolarizzazione ad personam, istituto che la Commissione non definisce nei particolari, ma che raccomanda fortemente e che ben potrebbe essere configurato dalla legge in base a parametri rigorosi di radicamento sul territorio e di assenza di pericolosit sociale.

 

1.3. Ulteriore modifica  che, se attuata,  potrebbe portare decisive differenze sul piano  concreto, la indicazione operata dalla Commissione sulla competenza esclusiva in tema di emanazione dei provvedimenti di espulsione, che dovrebbe spettare alla autorit giudiziaria ordinaria, su richiesta dellautorit di polizia: la effettiva giurisdizionalizzazione dellintera procedura  determinerebbe senza dubbio un svolta qualitativa notevole e una inderogabile e piena attuazione della riserva di giurisdizione in materia di provvedimenti limitativi della libert personale, come prescrive lart. 13 della Costituzione.

 

1.4. Altrettanto significativa la richiesta della Commissione che si superi listituto del respingimento disposto dal Questore nei confronti dello straniero che gi entrato irregolarmente nel territorio dello Stato. Si tratta infatti di una misura limitativa della libert personale che merita senzaltro di essere abrogata perch adottata dallautorit di pubblica sicurezza (e non dallautorit giudiziaria) in casi identici a quelli dellespulsione amministrativa, senza alcuna garanzia di rispetto della riserva di giurisdizione e delleffettivit del diritto alla difesa.

 

 

1.5. Infine occorre porre in rilievo due ulteriori punti essenziali del rapporto della Commissione:

       la Commissione indica la necessit di un superamento totale dei Centri di Identificazione, nei quali gli stranieri che hanno presentato domanda di asilo sono di fatto sottoposti ad una privazione della loro libert, in assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale. La Commissione ha sottolineato la necessit di giungere in tempi brevi ad un unico sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che si sviluppi a partire dalla positiva esperienza dello SPRAR;

       i centri di prima accoglienza vanno potenziati, sia in termini di posti disponibili che di servizi di orientamento legale e sociale.

 

 

2. Pi opinabili appaiono altri aspetti del rapporto della Commissione

 

2.1. La parte certamente pi discutibile  del rapporto relativa al mantenimento del trattenimento, seppure ridotto notevolmente (si indica la misura massima di 5 giorni per gli overstayers o gli identificati, in mancanza di regolarizzazione o rimpatrio concordato -, o  20 giorni limitatamente  a coloro che  non sono identificati n collaborano in tal senso), conservando comunque, in tal modo, una forma di privazione della libert e dunque di detenzione amministrativa, seppure attuata in strutture che dovrebbero essere ben diverse.

Il sistema dei CPT criticabile in s (come istituto e come luogo ove avviene sistematicamente la negazione dei diritti delle persone) perch legittima la privazione della libert personale in assenza di violazioni penali e dunque in assenza di qualsiasi pericolo per la sicurezza pubblica.

Mantenere i CPT significa confermare la percezione del migrante come soggetto in s pericoloso, oltre ad affidare agli organi amministrativi la determinazione dellentit della privazione della libert.

La critica diventa, infine, pi irrisolvibile con riguardo al trattenimento dei cd. overstayes e per i migranti identificati, per i quali non cՏ ragione alcuna per privarli della libert personale, essendo compiutamente identificati, se non quella di conservare un simbolo e di far pagare al migrante la disorganizzazione degli apparati di polizia.

 

 

2.2. Si rileva inoltre come, purtroppo,  non venga collocato il  sistema normativo attuale dei CPTA in un quadro di violazioni alla norma costituzionale ma piuttosto in un contesto negativo di funzionalit: e neppure, al termine di un rapporto che, come prima evidenziato, emette in sostanza  una bocciatura del medesimo sistema, si chiede formalmente la chiusura quantomeno di alcuni centri, le cui condizioni  risultano insostenibili. Insomma lintero sistema dei trattenimenti degli stranieri dei quali si deve eseguire il respingimento o lespulsione deve essere riformato non tanto o non soltanto perch inefficiente, inefficace o genericamente iniquo, ma anche e soprattutto perch ogni trattenimento non altro che un incidente di esecuzione di un sistema di provvedimenti amministrativi di respingimento e di espulsione, il quale disciplinato secondo norme che per aspetti decisivi sono comunque in molti aspetti contrari a norme costituzionali ed internazionali.

 

3. Peraltro evidente che il lavoro della Commissione frutto di mediazione tra posizioni differenti e non a caso vengono specificate le precise riserve, fatte da alcuni componenti, sullutilizzo, ancorch residuale, dei CPTA.

 

4. Daltra parte la parzialit e incompletezza sconcertante dei dati pervenuti alla Commissione, nonostante la puntuale e specifica richiesta fatta tramite approfonditi questionari , significativa  delle evidenti resistenze del sistema a eventuali cambiamenti.

Ancora pi sconcertante appare il fatto che la Commissione non abbia potuto effettuare un'analisi dei costi in quanto i dati richiesti non sono mai stati forniti.

 

 

5. Il lavoro della Commissione potr pertanto essere di utilit  ove lo si consideri come indice di cambiamento e punto di partenza per lo sviluppo di iniziative future, che conducano  effettivamente a quel radicale mutamento normativo in linea con le norme costituzionali, internazionali e comunitarie, che dovranno ancor pi connotare lattivit di tutti coloro che hanno a cuore la tutela dei diritti fondamentali della persona e una serena regolazione del fenomeno migratorio.