DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. 3
Attuazione  della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
concernente  lo  status  dei  cittadini  di  Paesi  terzi  che  siano
soggiornanti di lungo periodo;
  Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2004;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto   legislativo   25   luglio   1998,   n.  286,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica   non   hanno  espresso  il  parere  nel  termine  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2006;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro degli affari esteri, il
Ministro  della  giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze
ed il Ministro della solidarieta' sociale;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
  1. Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
modificazioni,  di  seguitodenominato: «decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286», sono apportate le seguenti modifiche:
    a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
                              «Art. 9.
     Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  1. Lo  straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso
di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di
un  reddito  non  inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e,
nel   caso   di  richiesta  relativa  ai  familiari,  di  un  reddito
sufficiente  secondo  i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3,
lettera b)  e  di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti   dalla   legge   regionale  per  gli  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica  ovvero  che  sia  fornito  dei  requisiti  di
idoneita'  igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria
locale  competente  per  territorio,  puo'  chiedere  al  questore il
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  CE  per soggiornanti di lungo
periodo, per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
  2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e'
a  tempo  indeterminato  ed  e' rilasciato entro novanta giorni dalla
richiesta.
  3. La  disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri
che:
    a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
    b) soggiornano  a  titolo  di  protezione temporanea o per motivi
umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo
e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
    c) soggiornano  per  asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento
dello  status  di  rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione
definitiva circa tale richiesta;
    d) sono  titolari  di  un  permesso  di soggiorno di breve durata
previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
    e) godono  di  uno status giuridico previsto dalla convenzione di
Vienna  del  1961  sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di
Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969
sulle  missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla
rappresentanza  degli  Stati  nelle loro relazioni con organizzazioni
internazionali di carattere universale.
  4. Il  permesso  di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
non  puo'  essere  rilasciato  agli stranieri pericolosi per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si
tiene  conto  anche  dell'appartenenza  dello  straniero ad una delle
categorie  indicate  nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423,  come  sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327,  o  nell'articolo  1  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito  dall'articolo  13  della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero  di  eventuali  condanne  anche  non  definitive,  per i reati
previsti  dall'articolo 380  del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente  ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo
codice.  Ai  fini  dell'adozione  di  un  provvedimento di diniego di
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al presente comma il
questore   tiene  conto  altresi'  della  durata  del  soggiorno  nel
territorio   nazionale   e   dell'inserimento  sociale,  familiare  e
lavorativo dello straniero.
  5. Ai  fini  del  calcolo  del  periodo  di  cui al comma 1, non si
computano  i  periodi  di  soggiorno  per  i  motivi  indicati  nelle
lettere d) ed e) del comma 3.
  6.   Le  assenze  dello  straniero  dal  territorio  nazionale  non
interrompono  la  durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse
nel  computo  del  medesimo  periodo quando sono inferiori a sei mesi
consecutivi   e   non   superano   complessivamente  dieci  mesi  nel
quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita'
di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
  7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato:
    a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
    b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
    c) quando  mancano  o  vengano  a  mancare  le  condizioni per il
rilascio, di cui al comma 4;
    d) in  caso  di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo
di dodici mesi consecutivi;
    e) in  caso  di  conferimento  di  permesso di soggiorno di lungo
periodo  da  parte  di altro Stato membro dell'Unione europea, previa
comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza
dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
  8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno
ai  sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo, con
le  stesse  modalita'  di  cui  al presente articolo. In tal caso, il
periodo di cui al comma 1, e' ridotto a tre anni.
  9. Allo  straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno
CE  per  soggiornanti  di lungo periodo e nei cui confronti non debba
essere  disposta  l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno
per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
  10. Nei  confronti  del  titolare  del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta:
    a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
    b) nei  casi  di  cui  all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio  2005,  n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155;
    c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate
all'articolo   1  della  legge  27 dicembre  1956,  n.  1423,  ovvero
all'articolo  1  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia
stata  applicata,  anche  in  via  cautelare, una delle misure di cui
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
  11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al
comma 10,  si  tiene  conto  anche  dell'eta' dell'interessato, della
durata  del  soggiorno  sul  territorio  nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione  per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza
di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
  12.   Oltre   a  quanto  previsto  per  lo  straniero  regolarmente
soggiornante  nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo':
    a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
circolare  liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 6;
    b) svolgere  nel territorio dello Stato ogni attivita' lavorativa
subordinata  o  autonoma  salvo  quelle  che  la  legge espressamente
riserva  al  cittadino  o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di
attivita'  di  lavoro  subordinato  non  e'  richiesta la stipula del
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
    c) usufruire   delle   prestazioni   di  assistenza  sociale,  di
previdenza  sociale,  di  quelle  relative  ad  erogazioni in materia
sanitaria,  scolastica  e  sociale,  di quelle relative all'accesso a
beni  e  servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla
procedura  per  l'ottenimento  di  alloggi  di  edilizia residenziale
pubblica,  salvo  che  sia  diversamente  disposto  e  sempre che sia
dimostrata  l'effettiva  residenza  dello  straniero  sul  territorio
nazionale;
    d) partecipare  alla  vita  pubblica  locale,  con le forme e nei
limiti previsti dalla vigente normativa.
  13.  E'  autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello
straniero  espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui
al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.»;
    b) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
                             «Art. 9-bis
Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti
          di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
  1. Lo  straniero,  titolare  di  un  permesso  di  soggiorno CE per
soggiornanti  di  lungo  periodo  rilasciato  da  altro  Stato membro
dell'Unione  europea  e  in  corso  di  validita',  puo'  chiedere di
soggiornare  sul  territorio nazionale per un periodo superiore a tre
mesi, al fine di:
    a) esercitare  un'attivita'  economica  in qualita' di lavoratore
subordinato  o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e
26.  Le  certificazioni  di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo
Sportello unico per l'immigrazione;
    b) frequentare  corsi di studio o di formazione professionale, ai
sensi della vigente normativa;
    c) soggiornare  per  altro  scopo  lecito previa dimostrazione di
essere  in  possesso  di  mezzi  di  sussistenza  non occasionali, di
importo  superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge
per  l'esenzione  dalla  partecipazione alla spesa sanitaria e di una
assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
  2. Allo  straniero  di  cui al comma 1 e' rilasciato un permesso di
soggiorno  secondo  le  modalita' previste dal presente testo unico e
dal regolamento di attuazione.
  3. Ai  familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno
CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  e in possesso di un valido
titolo  di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, e'
rilasciato  un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo  30,  commi 2,  3  e  6,  previa  dimostrazione di aver
risieduto  in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo
nel  medesimo  Stato  membro e di essere in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 29, comma 3.
  4. Per  soggiorni  inferiori  a  tre mesi, allo straniero di cui ai
commi 1  e  3  si  applica  l'articolo 5, comma 7, con esclusione del
quarto periodo.
  5. Agli  stranieri  di  cui ai commi 1 e 3 e' consentito l'ingresso
nel  territorio  nazionale  in  esenzione di visto e si prescinde dal
requisito  dell'effettiva  residenza  all'estero  per la procedura di
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.
  6. Il  permesso  di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e' rifiutato e,
se  rilasciato,  e'  revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si
tiene  conto  anche  dell'appartenenza  dello  straniero ad una delle
categorie  indicate  nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423,  come  sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327,  o  nell'articolo  1  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito  dall'articolo  13  della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero  di  eventuali  condanne,  anche  non  definitive, per i reati
previsti  dall'articolo  380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente  ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo
codice.  Nell'adottare  il  provvedimento  si  tiene  conto dell'eta'
dell'interessato,   della   durata   del   soggiorno  sul  territorio
nazionale,  delle  conseguenze  dell'espulsione per l'interessato e i
suoi  familiari,  dell'esistenza  di  legami  familiari e sociali nel
territorio  nazionale  e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di
origine.
  7.  Nei  confronti degli stranieri di cui al comma 6 e' adottato il
provvedimento  di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13, comma 2,
lettera b),  e  l'allontanamento  e' effettuato verso lo Stato membro
dell'Unione  europea  che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel
caso  sussistano  i  presupposti  per l'adozione del provvedimento di
espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13, comma 1, e dell'articolo 3,
comma  1,  del  decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione e'
adottata  sentito  lo  Stato  membro che ha rilasciato il permesso di
soggiorno  e  l'allontanamento  e'  effettuato  fuori  dal territorio
dell'Unione europea.
  8.  Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti
di  cui  all'articolo  9,  e'  rilasciato, entro novanta giorni dalla
richiesta,  un  permesso  di  soggiorno  CE per soggiornanti di lungo
periodo.  Dell'avvenuto  rilascio e' informato lo Stato membro che ha
rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.».
                               Art. 2.
                      Disposizioni transitorie
  1. All'articolo  30,  comma 4,  del  decreto  legislativo 25 luglio
1998, n. 286, le parole: «, ovvero con straniero titolare della carta
di soggiorno di cui all'articolo 9,» sono soppresse.
  2. Agli  stranieri gia' titolari di carta di soggiorno si applicano
le norme del presente decreto.
  3. Quando   leggi,   regolamenti,   decreti,   od   altre  norme  o
provvedimenti,   fanno   riferimento  alla  carta  di  soggiorno,  il
riferimento  si  intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di  lungo  periodo,  di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1.
  4.  Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del punto
di  contatto  e allo scambio di informazioni e documentazione con gli
Stati   membri  dell'Unione  europea  in  applicazione  del  presente
decreto.
                               Art. 3.
                          Norma finanziaria
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in
1  milione  di  euro  per l'anno 2006 ed in 2 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2007,  si  provvede  per  l'anno  2006 mediante
utilizzo  delle  risorse  relative all'autorizzazione di spesa di cui
alla  legge  16 aprile  1987,  n. 183, che, a tale fine, sono versate
nell'anno  stesso all'entrata del bilancio dello Stato e per gli anni
successivi   mediante   corrispondente   riduzione   della   predetta
autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987,   n.   183.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  2.  Il  Ministero  dell'interno,  il  Ministero  del lavoro e della
previdenza   sociale   e  il  Ministero  della  solidarieta'  sociale
provvedono al monitoraggio degli oneri, informando tempestivamente il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  fini della sollecita
adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter,
comma 7,   della   legge   5 agosto   1978,   n.  468,  e  successive
modificazioni. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo
7, secondo comma , n. 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima o
nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui  al  presente  comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
  3.  Gli  uffici competenti provvedono all'applicazione del presente
decreto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, con le risorse
umane,  strumentali  e finanziarie previste a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 4.
                            Norma finale
  1. Entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto  si  procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto  1988,  n.  400, e successive modificazioni, all'emanazione
delle  norme  di  attuazione  ed  integrazione  del presente decreto,
nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute
nel  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Amato, Ministro dell'interno
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Ferrero,  Ministro  della  solidarieta'
                              sociale
Visto, il Guardasigilli: Mastella

31.1.2007
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
11:11:10