DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. 5
Attuazione   della   direttiva  2003/86/CE  relativa  al  diritto  di
ricongiungimento familiare.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2004;
  Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica   non   hanno  espresso  il  parere  nel  termine  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2006;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro degli affari esteri, il
Ministro  della  giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze
ed il Ministro per la famiglia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Il  presente  decreto  legislativo stabilisce le condizioni per
l'esercizio  del  diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini
di  Paesi  terzi,  legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato
italiano,  in  applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio,
del 22 settembre 2003.
                               Art. 2.
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
  1.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 4,  comma 3,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
periodo:  «Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando
rappresenti  una  minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o
la  sicurezza  dello  Stato  o  di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia  sottoscritto  accordi  per  la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone.»;
    b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma  5  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo:
«Nell'adottare  il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o
di  diniego  di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che
ha  esercitato  il  diritto  al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare  ricongiunto,  ai  sensi  dell'articolo 29,  si tiene anche
conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei  vincoli  familiari
dell'interessato  e  dell'esistenza di legami familiari e sociali con
il  suo  Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul
territorio  nazionale,  anche  della  durata  del  suo  soggiorno nel
medesimo territorio nazionale.»;
      2)  dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente: «5-bis. Nel
valutare  la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza  dello  Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne  e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del  provvedimento  di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno  per  motivi  familiari,  si tiene conto anche di eventuali
condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del   codice   di  procedura  penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.»;
    c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)   dopo   il   comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.
Nell'adottare  il  provvedimento  di espulsione ai sensi del comma 2,
lettere a)  e b),  nei confronti dello straniero che ha esercitato il
diritto   al   ricongiungimento   familiare   ovvero   del  familiare
ricongiunto,  ai  sensi  dell'articolo 29, si tiene anche conto della
natura  e  della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,
della  durata  del  suo  soggiorno  nel  territorio nazionale nonche'
dell'esistenza  di  legami  familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.»;
      2)  al  comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
disposizione  di  cui  al  primo  periodo  del  presente comma non si
applica   nei   confronti  dello  straniero  gia'  espulso  ai  sensi
dell'articolo 13,  comma 2,  lettere a)  e b),  per il quale e' stato
autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.»;
    d) il comma 1 dell'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «1. Il
diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti
dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal
presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato
per  motivi  di  lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per
studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.»;
    e) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  29  (Ricongiungimento  familiare).  -  1.  Lo straniero puo'
chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
    a) coniuge;
    b) figli  minori,  anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non  coniugati  a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso;
    c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano
provvedere  alle  proprie  indispensabili esigenze di vita in ragione
del loro stato di salute;
    d) genitori  a  carico che non dispongano di un adeguato sostegno
familiare nel Paese di origine o di provenienza.
  2.  Ai  fini  del ricongiungimento si considerano minori i figli di
eta'  inferiore  a  diciotto  anni  al  momento  della  presentazione
dell'istanza  di  ricongiungimento.  I  minori  adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
  3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 29-bis, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
    a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge  regionale  per  gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero  che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria
accertati   dall'Azienda   unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio.  Nel  caso  di  un  figlio  di  eta'  inferiore agli anni
quattordici  al  seguito  di  uno  dei  genitori,  e'  sufficiente il
consenso   del   titolare   dell'alloggio   nel   quale   il   minore
effettivamente dimorera';
    b) di  un  reddito  minimo  annuo  derivante  da fonti lecite non
inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
ricongiungimento  di  un solo familiare, al doppio dell'importo annuo
dell'assegno  sociale  se  si chiede il ricongiungimento di due o tre
familiari,  al  triplo  dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede  il  ricongiungimento  di  quattro  o  piu'  familiari. Per il
ricongiungimento  di  due  o  piu'  figli di eta' inferiore agli anni
quattordici  e'  richiesto,  in  ogni  caso,  un  reddito  minimo non
inferiore  al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini
della  determinazione  del  reddito  si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
  4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta  di  soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo  a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro
autonomo  non  occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,
dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione  che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e
di reddito di cui al comma 3.
  5.  Salvo  quanto  disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso,   per  ricongiungimento  al  figlio  minore  regolarmente
soggiornante  in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un
anno   dall'ingresso   in   Italia,  il  possesso  dei  requisiti  di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
  6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul
territorio   nazionale   ai   sensi   dell'articolo 31,  comma 3,  e'
rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis,
un   permesso   per   assistenza   minore,   rinnovabile,  di  durata
corrispondente  a  quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il
permesso  di  soggiorno  consente di svolgere attivita' lavorativa ma
non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
  7.   La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare,
corredata  della  documentazione  relativa  ai  requisiti  di  cui al
comma 3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso
la  prefettura-ufficio  territoriale  del  governo  competente per il
luogo   di  dimora  del  richiedente,  il  quale  ne  rilascia  copia
contrassegnata  con  timbro datario e sigla del dipendente incaricato
del  ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza  dei  motivi  ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo,
e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il
nulla  osta  ovvero  un  provvedimento  di  diniego  dello stesso. Il
rilascio  del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato
rilasciato  il  predetto  nulla  osta  e'  subordinato  all'effettivo
accertamento  dell'autenticita',  da  parte  dell'autorita' consolare
italiana,   della   documentazione   comprovante   i  presupposti  di
parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.
  8.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  richiesta  del  nulla  osta,
l'interessato  puo'  ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze  diplomatiche  e consolari italiane, dietro esibizione
della  copia  degli  atti  contrassegnata  dallo  sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda
e della relativa documentazione.
  9.  La  richiesta  di  ricongiungimento familiare e' respinta se e'
accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo
esclusivo  di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel
territorio dello Stato.
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
    a) quando  il  soggiornante chiede il riconoscimento dello status
di  rifugiato  e  la  sua  domanda non e' ancora stata oggetto di una
decisione definitiva;
    b) agli   stranieri   destinatari   delle  misure  di  protezione
temporanea,  disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003,
n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
    c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.»;
  f) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
  «Art.  29-bis  (Ricongiungimento  familiare dei rifugiati). - 1. Lo
straniero  al quale e' stato riconosciuto lo status di rifugiato puo'
richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di
familiari  e  con  la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si
applicano,  in  tal  caso,  le  disposizioni  di cui all'articolo 29,
comma 3.
  2.  Qualora  un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino  i  suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero
della   mancanza   di  un'autorita'  riconosciuta  o  della  presunta
inaffidabilita'   dei  documenti  rilasciati  dall'autorita'  locale,
rilevata  anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
sensi  della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono al rilascio di
certificazioni,  ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche
ritenute  necessarie,  effettuate  a  spese  degli  interessati. Puo'
essere  fatto  ricorso,  altresi',  ad  altri  mezzi  atti  a provare
l'esistenza  del  vincolo  familiare,  tra  cui  elementi  tratti  da
documenti  rilasciati  dagli organismi internazionali ritenuti idonei
dal  Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo'
essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.
  3.  Se  il  rifugiato  e' un minore non accompagnato, e' consentito
l'ingresso  ed  il  soggiorno,  ai  fini  del ricongiungimento, degli
ascendenti diretti di primo grado.»;
    g) all'articolo 30,   comma 1-bis,   e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso
di  soggiorno  dello  straniero  di  cui  al  comma 1, lettera a), e'
rigettata  e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che
il  matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di
permettere   all'interessato  di  soggiornare  nel  territorio  dello
Stato.».
                               Art. 3.
                          Norma finanziaria
  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  legislativo non devono
derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' minori
entrate.   Gli   uffici  interessati  utilizzano  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili sulla base della legislazione
vigente.
                               Art. 4.
                         Disposizione finale
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  si  procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto  1988,  n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione   del   presente  decreto,  nonche'  alla  revisione  ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Amato, Ministro dell'interno
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Bindi,  Ministro delle politiche per la
                              famiglia
Visto, il Guardasigilli: Mastella

1.2.2007
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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