DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10
Disposizioni  volte  a  dare  attuazione  ad  obblighi  comunitari ed
internazionali.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da
sentenze  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee e da
procedure  di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,
nonche' di ottemperare ad impegni assunti in ambito internazionale in
merito  alla  candidatura  della  citta'  di Milano per l'Esposizione
universale 2015;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  le  politiche  europee  e del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della  salute, delle
comunicazioni,  della solidarieta' sociale, dello sviluppo economico,
dell'interno, degli affari esteri e della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
Esecuzione  della  sentenza  della Corte di giustizia delle Comunita'
europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione
della  decisione  della  Commissione  2003/193/CE  del 5 giugno 2002.
Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456.
  1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e  dei  relativi  interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo
comma,  della  decisione  della  Commissione  europea 2003/193/CE del
5 giugno  2002,  in  relazione a ciascun periodo di imposta nel quale
l'aiuto e' stato fruito, e' effettuato dall'Agenzia delle entrate.
  2.   L'Agenzia   delle  entrate,  sulla  base  delle  comunicazioni
trasmesse  dagli  enti  locali  e  delle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate  dalle  societa' beneficiarie ai sensi rispettivamente dei
punti  2  e  3  del  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle
entrate  1° giugno  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27
della  legge  18 aprile  2005,  n.  62,  nella  formulazione  vigente
anteriormente  alle  modifiche  apportate dall'articolo 1 della legge
23 dicembre   2005,  n.  266,  liquida  le  imposte  con  i  relativi
interessi;  in  caso  di  mancata  presentazione della dichiarazione,
l'Agenzia  delle  entrate  liquida  le  somme dovute sulla base degli
elementi  direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al
recupero degli aiuti, notificando, entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, apposita comunicazione, in
relazione  a  ciascuna annualita' interessata dal regime agevolativo,
contenente   l'ingiunzione  di  pagamento  delle  somme  dovute,  con
l'intimazione  che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni
dalla  data  di  notifica,  si  procede,  ai  sensi  del  decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione
a  ruolo  a  titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli
ulteriori   interessi   dovuti.  Non  si  fa  luogo,  in  ogni  caso,
all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di
ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle
presenti  disposizioni.  Non  sono  applicabili  gli  istituti  della
dilazione  dei  pagamenti e della sospensione in sede amministrativa.
La  comunicazione  contenente  l'ingiunzione al pagamento delle somme
dovute   a   titolo   di  restituzione  dell'aiuto  costituisce  atto
impugnabile   davanti   alle   Commissioni   tributarie,   ai   sensi
dell'articolo 19  del  decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tenuto  conto  tanto  del preminente interesse nazionale in relazione
alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli
effetti  dell'articolo 228,  paragrafo 2, del Trattato che istituisce
la    Comunita'   europea,   quanto   dell'effetto   negativo   delle
determinazioni   di   competenza   della  Commissione  europea  sugli
interventi  in  favore di imprese nazionali, l'autorita' giudiziaria,
previo accertamento della gravita' ed irreparabilita' del pregiudizio
allegato  dal  richiedente,  puo'  disporre  la  sospensione  in sede
cautelare  delle  ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle
ipotesi:
    a) errore di persona;
    b) errore materiale del contribuente;
    c) evidente errore di calcolo.
  3.  Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui
al  capo  V  del  regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del
21 aprile   2004,  secondo  i  criteri  di  calcolo  approvati  dalla
Commissione  europea  in  relazione  al  recupero dell'aiuto di Stato
C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n.
29.  Il  tasso  di  interesse da applicare e' il tasso in vigore alla
data  di  scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo
delle  imposte  non  corrisposte  con riferimento al primo periodo di
imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
  4.  Conformemente  alla  disciplina comunitaria applicabile ed alla
decisione  della  Commissione  europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002,
costituiscono   deroghe   al   divieto   previsto   dall'articolo 87,
paragrafo 1,  del  Trattato  CE,  e  non  sono  pertanto  oggetto  di
iscrizione   a   ruolo  a  titolo  definitivo,  gli  aiuti,  comunque
determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto
beneficiario,  rientranti  nell'ambito di applicabilita' della regola
«de  minimis»,  esclusi  i  settori disciplinati da norme comunitarie
speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato
CEE o del Trattato CECA, vigenti nel periodo di riferimento.
  5. Ai fini del presente recupero, appartengono alla categoria degli
aiuti  «de  minimis»  gli  aiuti che, in base alla comunicazione 92/C
213/02  della  Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l'importo
complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione
96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal
primo aiuto «de minimis»; tale massimale si applica indipendentemente
dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
  6.  Per  gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione
«de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione europea 92/C
213/02  del  20 maggio  1992  ed  alla  comunicazione  96/C 68/06 del
6 marzo  1996,  il  triennio di riferimento per il calcolo del limite
massimo  ha  carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un
nuovo  triennio.  Per  la  verifica  del  limite si sommano tutti gli
importi di aiuti «de minimis», di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo
stesso  soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della regola
«de  minimis» nei confronti delle societa' beneficiarie e' condizione
necessaria  che  il  risparmio  d'imposta  goduto,  risultante  dalla
sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta,
sia inferiore a detto massimale.
  7.  Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la
comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto
nel  periodo  di  riferimento  e' espresso sotto forma di sovvenzione
diretta  di  denaro.  Gli  aiuti  erogati  in  forma diversa, ai fini
dell'applicazione  del  limite  previsto  dalla  regola «de minimis»,
devono  essere  convertiti  in  equivalente sovvenzione, calcolata al
lordo  dell'imposta  eventualmente  applicabile  sull'aiuto.  Ai fini
della  determinazione  del limite per gli aiuti «de minimis» ottenuti
fino   al  31 dicembre  1998,  si  applicano  i  tassi  variabili  di
conversione  del  valore  nominale in lire nel valore in ECU; per gli
aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro e'
fisso  e  pari  a  1.936,27.  Il  tasso  di  conversione  lira/ECU da
applicare e' quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a
quello di concessione dell'aiuto «de minimis».
  8.  Sono  esclusi  dal  cumulo  per il computo dell'importo massimo
fissato  per  l'applicazione  della  regola  «de  minimis»  gli aiuti
autorizzati  dalla  Commissione  o  rientranti  in  un regolamento di
esenzione  per  categoria  anche se riferiti allo stesso presupposto,
qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.
  9.   Le   societa'  beneficiarie,  che  intendono  avvalersi  della
disposizione  di  cui  al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta',  ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni
relative  agli aiuti «de minimis» ricevuti con riferimento al periodo
di   godimento  dell'esenzione  fiscale  dichiarata  aiuto  di  Stato
illegittimo   dalla   decisione  della  Commissione  2003/193/CE  del
5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro-tempore vigente.
  10.  La  documentazione  di  cui  al comma 9 e' consegnata a mano o
inviata  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  entro
quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui
al comma 2, all'ufficio che ha adottato l'atto.
  11.  Sono  abrogati  i  commi da 2 a 6 dell'articolo 27 della legge
18 aprile 2005, n. 62.
                               Art. 2.
Promozione  della  candidatura della citta' di Milano all'Esposizione
                         universale del 2015
  1.  Le  iniziative per la promozione della candidatura della citta'
di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'articolo 1,
comma 950,  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, sono realizzate
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, dal Ministero degli
affari  esteri  e  dal  Ministero  del commercio internazionale anche
attraverso  l'Ente  Comitato  di  candidatura  Expo-Milano  2015. Con
apposita  convenzione  sono  regolate  le modalita' del finanziamento
statale    al    predetto   Ente,   fermo   restando   l'obbligo   di
rendicontazione.  Per  le stesse finalita' di promozione, gli importi
di  220.000  euro  nel  2007  e di 180.000 euro nel 2008, disponibili
presso  la pertinente unita' previsionale di base del Ministero degli
affari  esteri, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere  interamente  riassegnati  alla  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri  ed  al  Ministero  del commercio internazionale, a ciascuno
nella  misura  del  cinquanta per cento degli stessi importi. L'Ente,
nell'affidamento  ed  esecuzione  dei  servizi e forniture di importo
inferiore  alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, e'
autorizzato  a  derogare,  nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni  comunitarie,  alle  norme  della  contabilita' generale
dello  Stato  in  materia  di  contratti  ed,  in  particolare,  alle
disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
                               Art. 3.
Norme  di  adeguamento  a  decisioni comunitarie in materia fiscale e
   societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104.
  1. L'articolo 2450 del codice civile e' abrogato.
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 143, la parola: «maturati» e' sostituita dalla seguente: «pagati».
  3.  Le  ritenute  sugli  interessi  e  i  canoni  maturati  fino al
31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti
non residenti di cui all'articolo 26-quater, comma 1, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600,  sono
restituite  dai  soggetti  indicati  nel  citato  articolo 26-quater,
comma 1,  lettere a)  e b),  i  quali,  ai  fini  del  recupero delle
ritenute   restituite,   utilizzano  la  modalita'  di  compensazione
prevista  dall'articolo 17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni.
  4.  I  compiti  assegnati  all'Agenzia  delle  entrate ai sensi del
presente  decreto  sono  svolti  con  le  risorse umane e finanziarie
assegnate a legislazione vigente.
  5.  Agli  oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
pari  a  26  milioni  di  euro per l'anno 2007, si provvede con quota
parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dalle disposizioni di cui
all'articolo 1.   Tali   maggiori  entrate  affluiscono  in  apposita
contabilita'  speciale  intestata  al Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento  per  le politiche fiscali e una quota parte
delle  stesse, pari a 26 milioni di euro, e' riversata nell'anno 2007
all'entrata   del   bilancio   dello  Stato.  Il  conto  speciale  e'
impignorabile.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  di  cui  ai  commi 2  e  3, anche ai fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati ai sensi
dell'articolo 7,  secondo  comma,  n. 2), della medesima legge n. 468
del  1978,  prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o
delle  misure  di  cui  al  periodo  precedente, sono tempestivamente
trasmessi    al   Parlamento,   corredati   da   apposite   relazioni
illustrative.
                               Art. 4.
Norme   di   adeguamento   a  decisioni  comunitarie  in  materia  di
pubblicita'  e  di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso
alle  reti  di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di
protezione  del diritto d'autore delle opere del disegno industriale.
Procedure  d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n.
                             2005/4088.
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300,
il comma 3 e' abrogato.
  2.  All'articolo 50,  comma 1,  del  decreto  legislativo 1° agosto
2003,  n.  259,  le parole: « e degli investimenti per lo sviluppo di
reti e servizi innovativi» sono soppresse.
  3.  Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
e' abrogato.
  4.  Al  decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 44,  comma 1,  la  parola:  «venticinquesimo»  e'
sostituita dalla seguente: «settantesimo»;
    b) l'articolo 239 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore).
-  1.  La  protezione  accordata  ai disegni e modelli industriali ai
sensi  dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile
1941,  n.  633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai
prodotti   realizzati  in  conformita'  ai  disegni  o  modelli  che,
anteriormente  alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
2 febbraio  2001,  n.  95,  erano  oppure  erano divenuti di pubblico
dominio.».
                               Art. 5.
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di
lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di
servizi  e  di  soggiorni  di breve durata. Procedure d'infrazione n.
                      1998/2127 e n. 2006/2126.
  1.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «  2.  Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni
superiori  a  tre mesi, secondo le modalita' previste nel regolamento
di  attuazione,  al  questore  della provincia in cui lo straniero si
trova  entro  otto  giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio
dello  Stato  ed  e'  rilasciato  per le attivita' previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione
puo'  prevedere  speciali  modalita'  di  rilascio  relativamente  ai
soggiorni  brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in
altro  Stato  e  per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto,
nonche'  ai  soggiorni  in  case di cura, ospedali, istituti civili e
religiosi  e  altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo
straniero   dichiara  la  sua  presenza  all'ufficio  di  polizia  di
frontiera,  al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero,
entro  otto  giorni  dal suo ingresso, al questore della provincia in
cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno.»;
    b) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera a) e' soppressa;
    c) l'articolo 7 e' abrogato;
    d) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla
seguente:
  «b)  si  e'  trattenuto  nel  territorio  dello  Stato  senza  aver
presentato  la  dichiarazione  di  presenza  di  cui  all'articolo 5,
comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti,
salvo  che  il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il
permesso  di  soggiorno  e'  stato  revocato  o  annullato, ovvero e'
scaduto  da  piu'  di  60  giorni  e  non e' stato chiesto il rinnovo
oppure,  avendo  presentato  la  dichiarazione  di  presenza,  si  e'
trattenuto  sul  territorio  dello  Stato oltre i novanta giorni o il
minore termine stabilito nel visto d'ingresso;»;
    e) All'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Nel  caso  in  cui i lavoratori di cui alla lettera i) del
comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone  fisiche  o  giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato
membro  dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da
una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al
quale   la  prestazione  di  servizi  ha  luogo,  unitamente  ad  una
dichiarazione  del  datore  di  lavoro  contenente  i  nominativi dei
lavoratori  da  distaccare  e  attestante  la  regolarita' della loro
situazione  con  riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro
nello  Stato  membro  dell'Unione europea in cui ha sede il datore di
lavoro.  La  comunicazione  e'  presentata allo sportello unico della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno.».
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2007
                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Turco, Ministro della salute
                              Gentiloni   Silveri,   Ministro   delle
                              comunicazioni
                              Ferrero,  Ministro  della  solidarieta'
                              sociale
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Amato, Ministro dell'interno
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Mastella

16.2.2007
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
09:36:54