Schema di Relazione

 

Michela Manente

avvocato(consulente legale Associazione On the Road)

 

Le problematiche applicative della normativa di tutela alle vittime di tratta neo comunitarie

Breve commento del decreto legge n. 300 del 28 dicembre 2006 e prime esperienze applicative

 

Con lingresso della Romania e della Bulgaria nella Comunit Europea ci si trovati a dover affrontare il problema di consentire la prosecuzione e laccesso al programma di assistenza e integrazione sociale ai cittadini neo comunitari. La soluzione immediata adottata dal legislatore stata lemanazione della norma di cui allart. 6 comma 4 del d.l. 300/2006[1].

Alla luce della predetta norma, in alcune delle Questure dei territori di nostra competenza[2] sono state accettate le richieste di rilascio di carta di soggiorno con riserva da parte delle questure di chiarire con il ministero il conseguente rilascio o meno del titolo di soggiorno. In particolare le questure cercheranno di avere chiarimenti circa le motivazioni del rilascio e la durata del titolo, ci anche in vista del prossimo recepimento della direttiva europea 38/2004 a seguito del quale non sar pi necessario il rilascio della carta ma la mera iscrizione anagrafica e che gi sta trovando applicazione essendo ritenuta gi esecutiva[3].

E evidente che la predetta norma necessaria e urgente tuttavia lacunosa, in quanto non stabilisce anche se e quale titolo di soggiorno debba essere rilasciato ai cittadini comunitari cedendo la risoluzione del problema alle questure che si trovano di fronte a un vuoto normativo che come contrappeso potrebbe produrre unattenuazione del sistema di tutela e assistenza delle vittime di violenza e grave sfruttamento e di tratta.

Sotto il profilo strettamente giuridico occorre osservare che le persone vittime di tratta non sono considerate tra i beneficiari del diritto al soggiorno, n ai sensi del d.p.r. 54/2002 n ai sensi della direttiva 38/2004, in altri termini non prevista una carta di soggiorno per motivi umanitari.

 

Pur tuttavia, lart. 1 comma 2 del d.l.g.s. 286/98 ai sensi del quale le disposizioni del T.U. si applicano anche ai cittadini comunitari, purch ad essi pi favorevoli consentirebbe una sorta di automatismo che di conseguenza comporterebbe laccesso o la prosecuzione del programma da parte dei cittadini comunitari e la fruizione dei connessi diritti di cui allart. 18 t.u. e tale applicazione potrebbe essere considerata implicita. In altri termini, la previsione di cui allart. 1 del T.U.Imm. impone allinterprete di confrontare la disciplina dettata per gli extracomunitari con quella che regola la condizione del cittadino comunitario, e di applicare la prima se pi favorevole e quella di cui allart. 18, potrebbe essere proprio una di queste disposizioni da considerare tale.

Tra le proposte di soluzione elaborate dalle Questure in attesa di un chiarimento da parte del ministero vi quella di ritenere che la carta di soggiorno possa essere rilasciata per residenza, a seguito di verifica di dimora abituale. Tale ipotesi potrebbe essere condivisibile, qualora si accetti che la dimora abituale sia la sede degli enti titolari del programma art. 18 T.U. Imm., in quanto le abitazioni reali costituiscono luoghi protetti, strutture daccoglienza che come noto sono luoghi di ospitalit temporanea e spesso segreti (case di fuga, seconda accoglienza, autonomia) e il cui indirizzo non conoscibile da tutti ma soltanto dalle questure e dallautorit giudiziaria.

La necessit di fornire un titolo di soggiorno alle persone in programma, che comunque avrebbero diritto alla libera circolazione e al soggiorno, trova fondamento in particolare nella necessit di garantire alle vittime di tratta neo e comunitarie lassistenza sanitaria gratuita senza passare attraverso il meccanismo del rimborso presso i rispettivi servizi nei paesi di origine. Questultima, infatti, non una strada percorribile nei casi che ci occupano[4] in quanto spesso le persone non sono munite di documenti didentit perch sottratti dai propri sfruttatori, inoltre, la maggior parte delle persone in programma e che non lavorano hanno difficolt a procurarsi il predetto modello, perch spesso neppure iscritte al corrispondente servizio nei propri Paesi di origine.

Daltro canto, dovrebbe essere pacifica la fruizione dei diritti, allo studio, al lavoro, e liscrizione al servizio sanitario per i cittadini neocomunitari in programma secondo il disposto dellart. 6 comma 4 del D.L. 300/2006 che prevede laccesso al programma alle condizioni ivi indicate dallart. 18 del T.U. Imm.

Alla luce delle suesposte riflessioni sar probabilmente necessaria una circolare che affronti la problematica specifica cos come vi stata necessit di una circolare (n. 5 del 2000 min. sanit.) che consentisse ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari liscrizione al SSN e che preveda quale soluzione pi sensata, efficace quale conseguenza naturale del comma 4, art. 6 del Decreto Legge  n. 300/2006, il rilascio di una Carta di soggiorno (eventualmente denominabile per motivi umanitari e/o per art.18 D.Lgs. 286/98) finalizzata a consentire la partecipazione al programma art. 18 nella piena fruizione dei diritti previsti dallo stesso.



[1] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300, G.U. n. 300 del 28.12.2006) Art. 6. Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini 4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pu partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravit ed attualit di pericolo.

[2] Ascoli Piceno, Chieti, Teramo.

[3] Cfr. Circolare 38 del 18 ottobre 2006 con riferimento alla direttiva 38/2004 informa i comuni in tal senso .In particolare, tale direttiva, che mira a semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell Unione, non prevede il possesso della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro che intendono dimorare per un periodo superiore a tre mesi, contemplando la possibilit di richiedere unicamente uniscrizione presso le Autorit competenti. In relazione a tanto ed ai soli fini meramente anagrafici, questo Ufficio, dellavviso che i soli cittadini dellUnione, aventi la cittadinanza di uno Stato membro, cos come definiti esclusivamente dal punto 1) dell articolo 2 della Direttiva in parola, possono essere iscritti nei registri della popolazione residente, anche senza la preventiva esibizione della carta di soggiorno, una volta verificato il requisito della dimora abituale. Resta, ovviamente, fermo lobbligo, sancito dallart. 14 del DPR 223/1989 indistintamente per cittadini italiani e stranieri che trasferiscono la residenza dallestero, di esibire passaporto o documento equipollente. Una volta formalmente recepita la Direttiva in parola, sar cura di questo Ufficio emanare una successiva circolare. Si pregano le SS.LL di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, nota della Prefettura di Firenze.

 

 

[4] Regolamento CEE n. 631/2004

Per accedere ai servizi sanitari, i cittadini dell'Unione Europea che si trovano temporaneamente in Italia, presentano direttamente al prestatore della cura (Ospedale, Pronto soccorso, Medico di base, Servizio di medicina turistica, Guardia medica) la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o il modello cartaceo "CTRF" Certificato Sostitutivo Provvisorio. Quindi in virt dellattuale legislazione comunitaria e nazionale, per recarsi allestero allo scopo di ottenere delle cure (ad esempio per trattamenti ospedalieri che vedono in Italia liste di attesa troppo lunghe) assolutamente necessario attivare la procedura:di rilascio del modello E112 sempre da parte della ASL competente per lassistenza in forma diretta di rilascio dell autorizzazione da parte della ASL competente nel caso di assistenza indiretta.