(Sergio Briguglio, 10/2/2007)

 

PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 5/2007, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/86/CE

 

 

Ai fini dell'ingresso per ricongiungimento familiare, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen.

 

Ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari), si tiene conto dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia.

 

Ai fini del diniego di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Area Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a)  c.p.p.,  ovvero  per  i  reati  di  favoreggiamento della migrazione illegale.

 

Ai fini dell'espulsione per ingresso o soggiorno illegali per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari), si tiene conto dei vincoli familiari, della durata del suo soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali col paese d'origine.

 

Il divieto di reingresso in Italia non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegali per il quale venga autorizzato il ricongiungimento.

 

Ha diritto a mantenere o riacquistare l'unita' familiare anche il titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi familiari (nota: di per se' questa disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena).

 

Non rileva, ai fini dell'ammissione per ricongiungimento, il fatto che il coniuge sia legalmente separato ne' che i figli minori siano a carico (nota: ampliamento del diritto). I figli minori legalmente separati sono considerati comunque coniugati, e non sono ammessi al ricongiungimento (nota: disposizione restrittiva). I figli maggiorenni sono ammessi se, per motivi di salute, sono permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita. I genitori a carico sono ammessi se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza (senza riferimento all'eta' o alla semplice presenza di altri figli).

 

Ai fini dell'ammissione del figlio minore rileva l'eta' al momento della presentazione dell'istanza.

 

L'idoneita' dell'alloggio e' certificabile anche dalla ASL (nota: gia' previsto dal Regolamento).

 

Ai fini del ricongiungimento con due o piu' figli di eta' inferiore a quattordici anni, e' sufficiente un reddito pari al doppio dell'assegno sociale (anche se sono piu' di tre).

 

Soppressa (verosimilmente, in vista dell'adozione del d. lgs. di riforma del diritto alla libera circolazione dei cittadini comunitari e al diritto di soggiorno dei loro familiari) la disposizione relativa all'ingresso al seguito del familiare di cittadino italiano o comunitario (nota: la possibilita' di tale ingresso e' comunque derivabile dal Decreto del Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti, dal DPR 54/2002 e, piu' in generale, dall'art. 1, co. 2 T.U.)

 

Allo straniero autorizzato a soggiornare dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 31, co. 3, T.U., e' rilasciato un permesso di soggiorno per "assistenza minore", della durata stabilita dallo stesso tribunale. Il permesso consente lo svolgimento di attivita' lavorativa, ma non e' convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.

 

Ai fini del rilascio del nulla-osta al ricongiungimento, la documentazione relativa ai requisiti di coniugio, parentela, minore eta', inabilita' al lavoro deve essere acquisita dall'autorita' consolare italiana, non dallo Sportello unico (nota: non e' menziontata la condizione di carico; deve essere dimostrata?). Lo Sportello unico si limita ad acquisire la documentazione relativa ad alloggio e reddito e il parere della questura sull'insussistenza degli specifici motivi ostativi all'ingresso per ricongiungimento.

 

L'accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia comportano il diniego del nulla-osta al ricongiungimento ovvero il diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o la sua revoca.

 

Se a chiedere il nulla-osta al ricongiungimento e' uno straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (nota: in Italia o anche in altro paese?), il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente, della domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione dei vincoli familiari.

 

Il ricorso alla certificazione da parte dell'autorita' consolare, sulla base delle verifiche necessarie, effettuate a spese degli interessati, gia' prevista dal Regolamento in caso di inesistenza di un'autorita' riconosciuta o di inaffidabilita' dei documenti rilasciati dall'autorita' locale, e' previsto anche quando allo straniero (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia) sia impossibile fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi) proprio a causa dello status di rifugiato. E' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri.

 

In caso di rifugiato minore non accompagnato, e' consentito l'ingresso per ricongiungimento agli ascendenti diretti di primo grado.

 

Allo straniero autorizzato a soggiornare per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, co. 6, T.U., e a quello destinatario delle misure di protezione temporanea non si applicano le disposizioni sul ricongiungimento di cui all'art. 29 T.U. (nota: significa, verosimilmente, che non rientrano, ai fini del diritto al ricongiungimento, nella categoria degli stranieri soggiornanti per asilo).