Come giˆ vi abbiamo annunciato negli ultimi due SRMInformlegge n.95 e n.96 sono entrati in vigore in questi giorni due decreti legge che hanno portato importanti novitˆ nel panorama dell'immigrazione in Italia.

 

Ieri, 14 febbraio 2007,  entrato in vigore il Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

 

Tra le principali novitˆ introdotte:

 

    Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sostituisce formalmente la CARTA DI SOGGIORNO.

 

    Ha diritto a richiedere il permesso per slp lo straniero extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validitˆ, che dimostra la disponibilitˆ di un  reddito  non  inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

 

    Non possono richiedere questo permesso gli stranieri che sono in Italia per motivi di studio o formazione professionale; sono titolari di protezione temporanea o di asilo; sono  titolari  di  un  permesso  di soggiorno di breve durata; hanno un permesso di soggiorno legato a relazioni diplomatiche, consolari, missioni speciali o rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

 

    Il permesso per slp pu˜ essere richiesto anche per i famigliari con cui si pu˜ fare il ricongiungimento familiare (coniuge, figli e genitori). Nel caso si richieda il permesso per slp anche per i familiari  necessario dimostrare di disporre di un alloggio idoneo e di avere un reddito sufficiente

 

    La richiesta di permesso per slp deve essere inviata via posta, utilizzando i moduli predisposti, agli uffici della questura.

 

    Il permesso dˆ diritto ad una serie di diritti aggiuntivi rispetto agli altri permessi di soggiorno (ad esempio l'esenzione del visto, esonero dalla stipula del contratto di soggiorno, il diritto a determinati servizi e prestazioni, come l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica).

 

    Il permesso per slp non pu˜ essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

 

    Il titolare di un permesso per lungo periodo rilasciato da un altro Paese dell'Unione Europea, pu˜ entrare in Italia senza visto per lavorare o studiare. I titolari  di un permesso per lungo periodo rilasciato in Italia possono lavorare nei Paesi Ue che hanno giˆ adattato, come l'Italia, la loro normativa.

 

Oggi, 15 febbraio 2007, entra in vigore il Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.5 Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare

 

Tra le principali novitˆ introdotte:

 

     per i figli minori non  pi prevista la condizione di familiari Òa caricoÓ, che viene considerata implicita;

 

    la condizione della minore etˆ prevista per il ricongiungimento  esplicitamente riferita al momento della presentazione della domanda;

 

    per i figli maggiorenni non  pi richiesta lĠinvaliditˆ totale, ma lĠimpossibilitˆ di provvedere, permanentemente, alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute;

 

    relativamente al ricongiungimento dei genitori  stata eliminata la necessitˆ dellĠassenza di altri figli nel Paese di origine, limitandosi a richiedere soltanto la mancanza di un adeguato sostegno familiare;

 

    idoneitˆ dellĠalloggio, pu˜ essere accertata sia in base ai parametri minimi previsti dalla legge regionale che in base all'idoneitˆ igienico-sanitaria accertata dallĠASL;

 

    nel caso di ricongiungimento con figli minori sotto i 14 anni non  mai richiesto un reddito superiore al doppio dellĠimporto dellĠassegno sociale, indipendentemente dal numero di figli di cui si chiede il ricongiungimento;

 

    chi entra in Italia con un permesso di soggiorno Òper assistenza minoreÓ, pu˜ svolgere un'attivitˆ lavorativa. Il permesso non pu˜ essere convertito in permesso per lavoro;

 

    nel caso di rifugiati minori non accompagnati  consentito lĠingresso, per ricongiungimento, di ascendenti diretti di primo grado, senza limitazioni;

 

    i richiedenti asilo e i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari non possono richiedere il ricongiungimento familiare;

 

    in caso di rifiuto, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno o di espulsione per violazione delle norme sullĠingresso ed il soggiorno , per chi ha esercitato il diritto al ricongiungimento o per lo straniero ricongiunto, devono essere presi in considerazione anche i vincoli familiari dellĠinteressato, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchŽ lĠesistenza di legami con il Paese di origine;

 

    tra i motivi di diniego del ricongiungimento viene introdotto lĠaccertamento che il matrimonio o lĠadozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire allo straniero lĠingresso nel territorio dello Stato.

 

 

 

Patrizia Toss