Schema di disegno di legge recante ÒMisure di sensibilizzazione e prevenzione, nonchŽ

repressione dei delitti contro la persona e nellĠambito della famiglia, per lĠorientamento

sessuale, lĠidentitˆ di genere ed ogni altra causa di discriminazione.Ó

 

 

 

ART. 19

(Intervento in giudizio)

 

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 quater, 609 octies e

612 bis del codice penale, lĠente locale impegnato direttamente o tramite servizi per

lĠassistenza della persona offesa, e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona

offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di

procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o

nellĠambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche attraverso

lĠOsservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui allĠarticolo

17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, pu˜ intervenire in giudizio ai sensi degli

articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri pu˜ altres“ intervenire ai sensi degli articoli

91 e seguenti del codice di procedura penale nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1,

caratterizzati da violenza di genere o altra finalitˆ discriminatoria.

4. Nei procedimenti per i delitti previsti dallĠart. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per

i delitti previsti dallĠart. 380, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona

offesa sia stata destinataria di programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi

dellĠart. art. 18 del Testo Unico sullĠimmigrazione ovvero di programma speciale ai sensi

dellĠart. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, lĠente locale o il soggetto privato che ha

prestato assistenza alla persona offesa nellĠambito dei suddetti programmi pu˜ intervenire in

giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.