La validazione serve solo per ricongiungimenti

La circolare del ministero

 

 

Il ministero degli Esteri ha emanato una circolare che contiene nuove

istruzioni ai consolati italiani all'estero a proposito della validazione

ai fini del ricongiungimento familiare. Il regolamento di attuazione della

legge Bossi-Fini ha stabilito che i certificati necessari per riunire una

famiglia, rilasciati dal paese d'origine di un immigrato, debbano essere,

oltre che tradotti in italiano e legalizzati, anche validati (cio muniti

di un timbro che li dichiara conformi all'originale) dal consolato

italiano. Una procedura lunga e costosa che spesso rende pi lente le

pratiche di ricongiungimento e coesione familiare.

.

Con una circolare del 29 dicembre, in sostanza, il ministero degli Affari

esteri ha stabilito che le validazioni dovranno essere richieste solo da

cittadini stranieri: non quindi da cittadini italiani e neppure da quelli

comunitari che vogliono portare in Italia i loro familiari extra Ue, in

favore dei quali trovano applicazione norme pi favorevoli.

 

Ma soprattutto, la validazione necessaria solo ai fini del

ricongiungimento familiare. Cio, non pi necessario validare (far

timbrare) in patria la documentazione da presentare allo Sportello unico

nei casi in cui si effettui la coesione familiare direttamente in Italia.

Finora invece accadeva che chi chiedeva la coesione (magari proprio per non

tornare in patria) si vedesse richiedere un certificato che doveva

procurarsi a migliaia di chilometri di distanza.

 

Il ministero degli Esteri ha anche precisato che la minore et dei figli

che si vogliono ricongiungere deve essere posseduta all'atto della

presentazione (o al momento della richiesta di appuntamento, anche agli

eventuali "call center") dell'istanza di "validazione" dell'atto di nascita

straniero all'Ufficio visti. Quindi se l'appuntamento viene ottenuto quando

il figlio ha gi compiuto diciotto anni la domanda, gi presentata,

comunque valida.

 

(fonte: www.cinformi.it)