Oggetto: Decreto Legge che consente l‰accesso al programma art. 18 alle persone comunitarie

 

 

 

COMUNICAZIONE

 

 

 

Care e cari partecipanti al Seminario Giuridico sulla Tratta tenutosi a Giulianova il 2 dicembre 2006 nell‰ambito dell‰azione 3 del progetto Equal ‹Osservatorio TrattaŠ,

 

 

 

care e cari referenti degli enti che operano negli interventi di tutela delle vittime di tratta ed esperti del settore,

 

 

 

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 Ci preme qui informarVi sul fatto che uno dei punti cruciali ed urgenti discussi durante il Seminario (da tempo sottolineato dagli operatori del settore ed evidenziato anche nel documento ‹Da vittime a cittadine e cittadini š Per il rilancio delle politiche sulla trattaŠ),  e cio¶ la necessità di prevedere la possibilità di prosecuzione del programma art. 18 e di accesso allo stesso da parte delle persone comunitarie (pensando alle cittadine e ai cittadini dei Paesi recentemente ammessi nell‰Unione Europea e soprattutto a quelli in via di ammissione: Romania e Bulgaria) ha trovato una pronta risposta legislativa.

 

Infatti, la Capo Dipartimento per i Diritti e le Pari OpportunitÃ, Presidente della Commissione Interministeriale per l‰attuazione dell‰art. 18 e dell‰art. 13, presente durante l‰intera durata dei lavori del Seminario, ha immediatamente dopo istituito un gruppo tecnico di studio e dato avvio alle procedure per un intervento legislativo urgente che facesse fronte a tale esigenza (basti considerare che oltre il 30% delle persone inserite nei programmi art. 18 provengono dalla Romania).

 

Il Consiglio dei Ministri il 22 dicembre ha cosã approvato il Decreto Legge 28 dicembre 2006 n. 300 che, all‰art. 6, comma 4, stabilisce che al programma di assistenza e integrazione sociale art. 18 D.Lgs. 286/98 possono partecipare anche le persone appartenenti ad uno Stato membro dell‰Unione Europea.

 

 

 

Riportiamo qui l‰estratto di ns. interesse del Decreto (comunque allegato per intero alla presente):

 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300

(G.U. n. 300 del 28.12.2006)

 

Art. 6. š Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini

 

4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, puù partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

 

 

 

 

 

BREVI RIFLESSIONI

 

 

 

Riteniamo che si tratti di un importantissimo provvedimento che prontamente viene ad evitare il rischio di un vuoto di tutela delle persone vittime di violenza, grave sfruttamento, tratta.

 

 

 

Considerazioni generali

 

Siamo di fronte ad un provvedimento che, in linea generale, apre ad una possibilitÃ/necessità di revisione del sistema di tutela e assistenza delle vittime di violenza e grave sfruttamento e di tratta. Alla luce della modifica introdotta, infatti, non vi sarebbero piÿ le ragioni della presenza di una norma come l‰art. 18 all‰interno della normativa sull‰immigrazione ma (fatta salva la necessità di mantenere la parte relativa al titolo di soggiorno a favore delle persone straniere/non comunitarie), per quanto attiene alla previsione del programma di assistenza e integrazione sociale, andrebbe a configurarsi in un quadro piÿ ampio di tutela delle vittime di grave sfruttamento, tratta ecc. indipendentemente dalla loro nazionalitÃ. Come ipotizzato nel Seminario di Giulianova, si potrebbe pertanto avviare una riflessione su una armonizzazione/unificazione del sistema di assistenza alle vittime.

 

 

 

Considerazioni specifiche

 

Tornando al Decreto Legge in senso stretto (al di là di queste considerazioni generali che naturalmente necessitano di una riflessione ampia ed approfondita), il comma che ci interessa ¶ estremamente sintetico. A causa del carattere di urgenza del provvedimento la bozza elaborata dal gruppo tecnico ¶ stata poi asciugata sensibilmente.

 

Il testo si limita alla questione essenziale: consentire l‰accesso al programma art. 18 anche alle persone comunitarie (appartenenti all‰Unione Europea).

 

 

 

Non vengono invece fornite indicazioni rispetto al titolo di soggiorno (fino a quando sarà necessario) e alle modalità di fruizione dei diritti previsti dall‰art. 18 (in particolare l‰assistenza sanitaria).

 

 

 

Si pongono su questo piano una serie di interrogativi.

 

 

 

Ci chiediamo se le Questure (fintanto che l‰Italia non recepisce la Direttiva Europea n. 38) rilasceranno de plano la carta di soggiorno.

 

Il rilascio della carta di soggiorno come sappiamo ¶ necessario per l‰iscrizione gratuita al servizio sanitario nazionale, che per le persone comunitarie sarebbe comunque garantito previa produzione del modello E 111 con il quale le ASL potrebbero effettuare il rimborso.

 

Sappiamo, tuttavia, che la maggior parte delle persone in programma e che non lavorano hanno difficoltà a procurarsi il predetto modello, perchÚ spesso neppure iscritte nei propri Paesi di origine.

 

 

 

Ci chiediamo se le Questure riterranno sufficiente la produzione del programma, la dichiarazione di accettazione e la documentazione di routine per il conseguente rilascio della carta, considerato che non esiste in realtà una carta di soggiorno da rilasciare ‹per motivi umanitariŠ. Alcune questure con le quali lavoriamo hanno prospettato la possibilità di rilasciare una carta di soggiorno temporanea ‹per residenzaŠ (rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi fino ai 18 mesi, cosã come previsto dall‰art. 18 T.U. Imm.), ma questo comporterebbe comunque delle difficoltà ai progetti, in quanto sarebbe necessario richiedere la residenza per le persone in programma nelle strutture d‰accoglienza che come sappiamo sono luoghi di ospitalità temporanea e spesso segreti (case di fuga, seconda accoglienza, autonomia).

 

 

 

Riteniamo pertanto che la soluzione piÿ sensata, efficace e che si pone come una conseguenza naturale del comma 4, art. 6 del Decreto Legge  n. 300/2006, sia invece il rilascio di una ‹Carta di soggiornoŠ (eventualmente denominabile ‹per motivi umanitariŠ e/o ‹per art.18 D.Lgs. 286/98Š) finalizzata a consentire la partecipazione al programma art. 18 nella piena fruizione dei diritti previsti dallo stesso (comma 5 art. 18: ‹Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchÚ l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro...Š). Sarebbe oltretutto paradossale che persona comunitaria avesse nella pratica diritti inferiori a persona non comunitaria.

 

 

 

Ci chiediamo, inoltre, cosa accadrà quando sarà recepita la Direttiva 38 e non sarà piÿ necessario un titolo di soggiorno ma soltanto l‰iscrizione anagrafica.

 

 

 

In questa prima fase, riteniamo fondamentale scambiare idee e anche prime ipotesi o esperienze. Ciù consentirà anche di valutare se sarà necessario chiedere/prospettare interventi al Ministero dell‰Interno (es. attraverso una circolare) o se invece non si possano trovare delle prassi risolutive immediate.

 

 

 

Vi invitiamo pertanto a trasmetterci Vostre opinioni, osservazioni o notizie (ad esempio in riferimento ai comportamenti delle Questure), inviando una mail a: <mailto:info@osservatoriotratta.it>info@osservatoriotratta.it

 

 

 

Potremo confrontarci su tali questioni in occasione del Seminario Nazionale (3Á laboratorio) previsto a San Benedetto del Tronto il 26 e 27 gennaio.

 

 

 

Alleghiamo alla presente:

 

-          Questa stessa comunicazione in file word, per Vs. comoditÃ;

 

-          il Decreto Legge n. 300/2006;

 

-          un articolo di David Mancini (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo) sull‰argomento;

 

-          il Disegno di Legge ‹Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonchÚ repressione dei delitti contro la persona e nell‰ambito della famiglia, per l‰orientamento sessuale, l‰identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione.Š che, al comma 4 dell‰art. 19 prevede la possibilità di intervenire in giudizio a favore della persona offesa da parte degli enti titolari dei programmi art. 18 D.Lgs. 286/98 e art. 13 L. 228/2003.

 

 

 

Un cordiale saluto,

 

 

 

Marco Bufo

 

Coordinatore Associazione On the Road

 

e del Progetto Equal ‹Osservatorio TrattaŠ IT š S2 š MDL - 258

 

 

 

 

 

Associazione On the Road

 

Via delle Lancette, 27-27/A

 

64014 Martinsicuro (TE) š ITALIA

 

Tel. +39.0861.796666  -  762327

 

Fax +39.0861.765112

 

e-mail: <mailto:info@osservatoriotratta.it>info@osservatoriotratta.it

 

<mailto:oriana@ontheroadonlus.it>sito web: <http://www.osservatoriotratta.it>www.osservatoriotratta.it