Ai partecipanti Seminario Giuridico sulla Tratta Giulianova 2-12-06

Ai referenti degli interventi a tutela della vittime di tratta

 

Oggetto: Decreto Legge che consente laccesso al programma art. 18 alle persone comunitarie

 

COMUNICAZIONE

 

Care e cari partecipanti al Seminario Giuridico sulla Tratta tenutosi a Giulianova il 2 dicembre 2006 nellambito dellazione 3 del progetto Equal Osservatorio Tratta,

 

care e cari referenti degli enti che operano negli interventi di tutela delle vittime di tratta ed esperti del settore,

 

innanzitutto, Vi informiamo  che stiamo rivedendo la sbobinatura dei lavori di Giulianova, che prossimamente Vi trasmetteremo.

 

Ci preme qui informarVi sul fatto che uno dei punti cruciali ed urgenti discussi durante il Seminario (da tempo sottolineato dagli operatori del settore ed evidenziato anche nel documento Da vittime a cittadine e cittadini Per il rilancio delle politiche sulla tratta),  e cio la necessit di prevedere la possibilit di prosecuzione del programma art. 18 e di accesso allo stesso da parte delle persone comunitarie (pensando alle cittadine e ai cittadini dei Paesi recentemente ammessi nellUnione Europea e soprattutto a quelli in via di ammissione: Romania e Bulgaria) ha trovato una pronta risposta legislativa.

Infatti, la Capo Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunit, Presidente della Commissione Interministeriale per lattuazione dellart. 18 e dellart. 13, presente durante lintera durata dei lavori del Seminario, ha immediatamente dopo istituito un gruppo tecnico di studio e dato avvio alle procedure per un intervento legislativo urgente che facesse fronte a tale esigenza (basti considerare che oltre il 30% delle persone inserite nei programmi art. 18 provengono dalla Romania).

 

Il Consiglio dei Ministri il 22 dicembre ha cos approvato il Decreto Legge 28 dicembre 2006 n. 300 che, allart. 6, comma 4, stabilisce che al programma di assistenza e integrazione sociale art. 18 D.Lgs. 286/98 possono partecipare anche le persone appartenenti ad uno Stato membro dellUnione Europea.

 

Riportiamo qui lestratto di ns. interesse del Decreto (comunque allegato per intero alla presente):

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300
(G.U. n. 300 del 28.12.2006)

Art. 6. Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini

4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pu partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravit ed attualit di pericolo.

 

 

BREVI RIFLESSIONI

 

Riteniamo che si tratti di un importantissimo provvedimento che prontamente viene ad evitare il rischio di un vuoto di tutela delle persone vittime di violenza, grave sfruttamento, tratta.

 

Considerazioni generali

Siamo di fronte ad un provvedimento che, in linea generale, apre ad una possibilit/necessit di revisione del sistema di tutela e assistenza delle vittime di violenza e grave sfruttamento e di tratta. Alla luce della modifica introdotta, infatti, non vi sarebbero pi le ragioni della presenza di una norma come lart. 18 allinterno della normativa sullimmigrazione ma (fatta salva la necessit di mantenere la parte relativa al titolo di soggiorno a favore delle persone straniere/non comunitarie), per quanto attiene alla previsione del programma di assistenza e integrazione sociale, andrebbe a configurarsi in un quadro pi ampio di tutela delle vittime di grave sfruttamento, tratta ecc. indipendentemente dalla loro nazionalit. Come ipotizzato nel Seminario di Giulianova, si potrebbe pertanto avviare una riflessione su una armonizzazione/unificazione del sistema di assistenza alle vittime.

 

Considerazioni specifiche

Tornando al Decreto Legge in senso stretto (al di l di queste considerazioni generali che naturalmente necessitano di una riflessione ampia ed approfondita), il comma che ci interessa estremamente sintetico. A causa del carattere di urgenza del provvedimento la bozza elaborata dal gruppo tecnico stata poi asciugata sensibilmente.

Il testo si limita alla questione essenziale: consentire laccesso al programma art. 18 anche alle persone comunitarie (appartenenti allUnione Europea).

Non vengono invece fornite indicazioni rispetto al titolo di soggiorno (fino a quando sar necessario) e alle modalit di fruizione dei diritti previsti dallart. 18 (in particolare lassistenza sanitaria).

 

Si pongono su questo piano una serie di interrogativi.

 

Ci chiediamo se le Questure (fintanto che lItalia non recepisce la Direttiva Europea n. 38) rilasceranno de plano la carta di soggiorno.

Il rilascio della carta di soggiorno come sappiamo necessario per liscrizione gratuita al servizio sanitario nazionale, che per le persone comunitarie sarebbe comunque garantito previa produzione del modello E 111 con il quale le ASL potrebbero effettuare il rimborso.

Sappiamo, tuttavia, che la maggior parte delle persone in programma e che non lavorano hanno difficolt a procurarsi il predetto modello, perch spesso neppure iscritte nei propri Paesi di origine.

 

Ci chiediamo se le Questure riterranno sufficiente la produzione del programma, la dichiarazione di accettazione e la documentazione di routine per il conseguente rilascio della carta, considerato che non esiste in realt una carta di soggiorno da rilasciare per motivi umanitari. Alcune questure con le quali lavoriamo hanno prospettato la possibilit di rilasciare una carta di soggiorno temporanea per residenza (rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi fino ai 18 mesi, cos come previsto dallart. 18 T.U. Imm.), ma questo comporterebbe comunque delle difficolt ai progetti, in quanto sarebbe necessario richiedere la residenza per le persone in programma nelle strutture daccoglienza che come sappiamo sono luoghi di ospitalit temporanea e spesso segreti (case di fuga, seconda accoglienza, autonomia).

 

Riteniamo pertanto che la soluzione pi sensata, efficace e che si pone come una conseguenza naturale del comma 4, art. 6 del Decreto Legge  n. 300/2006, sia invece il rilascio di una Carta di soggiorno (eventualmente denominabile per motivi umanitari e/o per art.18 D.Lgs. 286/98) finalizzata a consentire la partecipazione al programma art. 18 nella piena fruizione dei diritti previsti dallo stesso (comma 5 art. 18: Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonch l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro...). Sarebbe oltretutto paradossale che persona comunitaria avesse nella pratica diritti inferiori a persona non comunitaria.

 

Ci chiediamo, inoltre, cosa accadr quando sar recepita la Direttiva 38 e non sar pi necessario un titolo di soggiorno ma soltanto liscrizione anagrafica.

 

In questa prima fase, riteniamo fondamentale scambiare idee e anche prime ipotesi o esperienze. Ci consentir anche di valutare se sar necessario chiedere/prospettare interventi al Ministero dellInterno (es. attraverso una circolare) o se invece non si possano trovare delle prassi risolutive immediate.

 

Vi invitiamo pertanto a trasmetterci Vostre opinioni, osservazioni o notizie (ad esempio in riferimento ai comportamenti delle Questure), inviando una mail a: info@osservatoriotratta.it

 

Potremo confrontarci su tali questioni in occasione del Seminario Nazionale (3 laboratorio) previsto a San Benedetto del Tronto il 26 e 27 gennaio.

 

Alleghiamo alla presente:

-        il Decreto Legge n. 300/2006;

-        un articolo di David Mancini (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo) sullargomento;

-        il Disegno di Legge Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonch repressione dei delitti contro la persona e nellambito della famiglia, per lorientamento sessuale, lidentit di genere ed ogni altra causa di discriminazione. che, al comma 4 dellart. 19 prevede la possibilit di intervenire in giudizio a favore della persona offesa da parte degli enti titolari dei programmi art. 18 D.Lgs. 286/98 e art. 13 L. 228/2003.

 

Un cordiale saluto,

 

Marco Bufo

 

Coordinatore Associazione On the Road

e del Progetto Equal Osservatorio Tratta IT S2 MDL - 258