Presentazione
Termini certi per un rapido adeguamento alla normativa
UE.
E' la principale novità contenuta nel disegno
di legge Comunitaria 2007 (file in formato .pdf)
approvato, in sede di esame preliminare, dal Consiglio
dei Ministri del 25 gennaio
scorso, che fa coincidere il termine per l'esercizio
della delega con la scadenza del termine per il recepimento
della direttiva.
Questa riforma consentirà di
rendere più rapido l'adeguamento dell'ordinamento
italiano alla normativa di Bruxelles. E' un importante
passo per recuperare il ritardo accumulato dal legislatore
italiano perché rende certi i tempi e garantisce
che i nostri adempimenti siano più tempestivi.
Oggi, infatti, l'esercizio della delega legislativa
spesso scade dopo il termine contenuto nella direttiva
facendo scattare la procedura di infrazione.
La Comunitaria 2007 conferisce la delega al
Governo per il recepimento di 17 direttive ed elenca
nella relazione
illustrativa (file in formato .pdf) ulteriori 40
direttive che saranno attuate in via amministrativa.
Il Capo I del disegno
di legge contiene le disposizioni
che conferiscono al Governo la delega legislativa
per l'attuazione di direttive (elencate negli
allegati A e B) che richiedono l'introduzione
di normative organiche e complesse.
Viene anche conferita
la delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative
di competenza statale per l'adempimento di
obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.
Il Capo II contiene invece disposizioni dirette a
modificare o abrogare disposizioni statali vigenti
in contrasto con l'ordinamento comunitario ovvero predispongono
condizioni normative migliori per il recepimento e
l'attuazione della disciplina comunitaria.
Il Capo III reca, per la prima volta, l'inserimento
nel disegno di legge comunitaria delle disposizioni
occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento
al Governo di delega legislativa, alle decisioni quadro,
adottate nell'ambito della cooperazione di polizia
e giudiziaria in materia penale, (il c.d. "terzo
pilastro" dell'Unione Europea) ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 4
febbraio 2005, n. 11. Si tratta, più specificamente,
delle seguenti decisioni:
- decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione
nel settore privato;
- decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione
europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio, che stabilisce le regole in base alle quali
uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio
un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da
un'autorità giudiziaria dì un altro Stato
membro;
- decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del
24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti
e proventi di reato, che intende assicurare la compatibilità delle
normative applicabili dagli Stati membri in materia
di confisca al fine di migliorare la cooperazione tra
gli stessi a riguardo;
- decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del
24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio
del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie,
che estende l'applicazione del principio anche a tali
sanzioni.
Completano il disegno di legge gli allegati A e B
che contengono l'elenco delle direttive
da recepire con decreto legislativo. Come per gli anni
precedenti, la differenza è data dall'iter
di approvazione parzialmente diverso, dal momento che
per le sole direttive contenute nell'allegato B è previsto
l'esame degli schemi di decreto da parte delle
competenti Commissioni parlamentari.