SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004 RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI DELLUNIONE E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/68 ED ABROGA LE DIRETTIVE 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE E 93/96/CEE.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dellUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

 

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunit Europee Legge Comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nellelenco di cui allallegato B della legge stessa;

 

Visto il D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dellunione europea;

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dellattivit di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delleconomia e delle finanze e della giustizia

 

 

EMANA

 

il seguente decreto legislativo:

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Articolo 1

(Finalit)

1.     Il presente decreto legislativo disciplina:

a)     le modalit d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui allarticolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

b)    il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione e dei familiari di cui allarticolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

c)     le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

 

Articolo 2

(Definizioni)

 

Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

1) cittadino dell'Unione : qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2) familiare :

a) il coniuge;

b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c) i discendenti diretti di et inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

3) Stato membro ospitante : lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

 

Articolo 3

(Aventi diritto)

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonch ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dellUnione.

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

 

 

Articolo 4

(Diritto di circolazione nellambito dellUnione europea)

1.     Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dellUnione in possesso di documento didentit valido per lespatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dellUnione.

2.     Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione esercitato secondo le modalit stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

 

Articolo 5

(Diritto di ingresso)

1.   Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento didentit valido per lespatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

2.   I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validit, esonera dallobbligo di munirsi del visto.

3.   I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorit rispetto alle altre richieste.

4.   Nei casi in cui esibita la carta di soggiorno di cui allarticolo 10, non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dellUnione europea.

5.     Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non disposto se linteressato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

 

Articolo 6

(Diritto di soggiorno sino a tre mesi)

 

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalit, salvo il possesso di un documento didentit valido per lespatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validit, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dellarticolo 5, comma 2.

 

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dellUnione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivit consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.

 

 

Articolo 7

(Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi)

 

1.     Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a)     lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b)    dispone, per s stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c)     iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivit principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per s stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d)    familiare, come definito dallarticolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purch questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

 

3. Il cittadino dell'Unione, gi lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

a)     temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b)    in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attivit lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed iscritto presso il Centro per limpiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti limmediata disponibilit allo svolgimento di attivit lavorativa;

c)     in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, iscritto presso il Centro per limpiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti limmediata disponibilit allo svolgimento di attivit lavorativa. In tal caso, l'interessato conserva la qualit di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d)    segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualit di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attivit professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

 

 

Articolo 8

(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno)

 

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede sentito linteressato nei modi di cui agli articoli 737 del codice di procedura civile.

 

Articolo 9

(Formalit amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari)

 

1. Al cittadino dellUnione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dellarticolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione comunque richiesta trascorsi tre mesi dallingresso ed rilasciata immediatamente una attestazione contenente lindicazione del nome e della dimora del richiedente, nonch la data della richiesta.

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per liscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dellUnione deve produrre la documentazione attestante:

a) lattivit lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se liscrizione richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) la disponibilit di risorse economiche sufficienti per s e per i propri familiari, secondo i criteri di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonch la titolarit di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se liscrizione richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) liscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarit di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonch la disponibilit di risorse economiche sufficienti per s e per i propri familiari, secondo i criteri di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, se liscrizione richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

4. Il cittadino dellUnione pu dimostrare di disporre, per s e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

 

5. Ai fini delliscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformit alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:

a)     un documento di identit o il passaporto in corso di validit, nonch il visto di ingresso quando richiesto;

b)    un documento che attesti la qualit di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c)     l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

 

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per liscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identit si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

 

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dellUnione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dellarticolo 6, comma 7, del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, a cura delle amministrazioni comunali alla questura competente per territorio.

 

Articolo 10

(Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dellUnione europea)

 

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui allarticolo 2, trascorsi tre mesi dallingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dellUnione, redatta su modello conforme a quello stabilito con Decreto del Ministro dellinterno da emanarsi entro sei mesi dallentrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dellUnione rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dellinterno di cui al comma 1.

3. Per il rilascio della carta di soggiorno, richiesta la presentazione:

a) del passaporto, o documento equivalente, in corso di validit, nonch del visto di ingresso, qualora richiesto;

b) di un documento che attesti la qualit di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

d) della fotografia dellinteressato, in formato tessera, in quattro esemplari.

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dellUnione ha una validit di cinque anni dalla data del rilascio.

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validit anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonch di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternit, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; onere dellinteressato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validit.

6. Il rilascio della Carta di soggiorno di cui al comma 1 gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

 

Articolo 11

(Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari

in caso di decesso o di partenza del cittadino dellUnione europea)

1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dellarticolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dallarticolo 7, comma 1.

2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attivit lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per s e per i familiari di risorse sufficienti affinch non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonch di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gi costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

3. Nellipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica larticolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha laffidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.

 

Articolo 12

(Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari

in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio)

1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione, non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui allarticolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste allarticolo 7, comma 1.

2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dellUnione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui allarticolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi, o a decisione giudiziaria;

c) linteressato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellambito familiare;

d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica larticolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attivit lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per s e per i familiari di risorse sufficienti affinch non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonch di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gi costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

 

Articolo 13

(Mantenimento del diritto di soggiorno)

1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finch hanno le risorse economiche di cui allarticolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, e finch non costituiscano un pericolo per lordine e la sicurezza pubblica.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12 finch soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.

3. Ferme le disposizioni concernenti lallontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non pu essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari qualora:

a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi:

b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel centro per limpiego da non pi di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilit allo svolgimento dellattivit lavorativa, di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

 

Articolo 14

(Diritto di soggiorno permanente)

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.

2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

3. La continuit del soggiorno non pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonch di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternit, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

 

Articolo 15

(Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro

attivit nello Stato membro ospitante e dei loro familiari)

1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attivit, ha raggiunto l'et prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attivit subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attivit almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'et considerata soddisfatta quando linteressato ha raggiunto l'et di 60 anni;

b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attivit professionale a causa di una sopravvenuta incapacit lavorativa permanente. Ove tale incapacit sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che d all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attivit e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attivit subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per liscrizione anagrafica.

2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attivit sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilit o di disoccupazione involontaria, cos come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attivit indipendenti dalla volont dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attivit per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dellapplicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attivit di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) non sono necessarie se il coniuge cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.

6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attivit senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, se si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

7. Se non rientrano nelle condizioni previste dai commi precedenti, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2 che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

 

Articolo 16

(Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dellUnione europea)

1. A richiesta dellinteressato, il Comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dellUnione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. Lattestato rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dallarticolo 14 e dallarticolo 15.

2. Lattestato di cui al comma 1 pu essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identit elettronica di cui al decreto legislativo del 4 marzo 2005, n.82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dellinterno.

                                                                       Articolo 17

(Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro)

 

1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dellUnione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei .

2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validit della Carta di soggiorno di cui allarticolo 10 ed rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con Decreto del Ministro dellinterno.

3. Il rilascio dellattestazione gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.

4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validit della carta di soggiorno permanente

 

Articolo 18

(Continuit del soggiorno)

1      La continuit del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonch i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalit previste dalla legislazione vigente.

2      La continuit del soggiorno interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.

 

Articolo 19

(Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente)

1. I cittadini dellUnione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attivit economica autonoma o subordinata, escluse le attivit che la legge, conformemente ai Trattati dellUnione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale, gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

3. In deroga al comma precedente e se non attribuito autonomamente in virt dellattivit esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dellUnione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dallart 13 comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dellattivit esercitata o da altre disposizioni di legge.

4. La qualit di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente pu essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

 

Articolo 20

(Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico)

1.      Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dellUnione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, pu essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2.     I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalit, ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblico. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente ladozione di tali provvedimenti.

3. Nelladottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dellinteressato, della sua et, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il paese d'origine.

4. I cittadini dellUnione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui allarticolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica

5. I cittadini dellUnione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando lallontanamento sia necessario nellinteresse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione delle Nazioni Unite del Fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

6. Le malattie o infermit che possono giustificare limitazioni alla libert di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dallOrganizzazione mondiale della sanit, nonch altre malattie infettive o parassitarie contagiose, semprech siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente allingresso nel territorio nazionale non possono giustificare lallontanamento del cittadino dellUnione e dei suoi familiari.

7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1, 4 e 5 e' adottato dal Ministro dellInterno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento notificato allinteressato e riporta le modalit di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non pu essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non pu essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

8 Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso punito con larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.

9    Qualora il cittadino dellUnione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone lesecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dellinteressato dal territorio nazionale.

 

Articolo 21

(Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno)

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dellUnione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, pu altres essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dall'articolo 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato allinteressato. Il provvedimento adottato tenendo conto della durata del soggiorno dellinteressato, della sua et, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalit di impugnazione, nonch il termine per lasciare il territorio nazionale, che non pu essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non pu prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

Articolo 22

(Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento)

1. Avverso il provvedimento di cui allarticolo comma 20 ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma.

2. Il ricorso pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dallinteressato. In tal caso la procura speciale al patrocinante legale rilasciata avanti allautorit consolare. Presso le stesse autorit sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

3.   Il ricorso di cui al comma 1 pu essere accompagnato da una istanza di sospensione dellesecutoriet del provvedimento di allontanamento. Fino allesito dellistanza di cui al presente comma, lefficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.

4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui allarticolo 21 pu essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede lautorit che lo ha disposto. Il ricorso presentato, a pena dinammissibilit, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.

5. Il ricorso pu essere sottoscritto personalmente dallinteressato e pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dallinteressato. In tal caso la sottoscrizione autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria italiana. Presso le stesse autorit sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

6    La parte pu stare in giudizio personalmente.

7. Contestualmente al ricorso pu essere presentata istanza di sospensione dellesecutoriet del provvedimento di allontanamento. Fino allesito dellistanza di sospensione, lefficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.

8.        Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento consentito, a domanda, lingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo allordine e alla sicurezza pubblica. Lautorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dellinteressato.

9.   Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale linteressato deve lasciare il territorio nazionale ed stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorit sulla stessa prima della scadenza fissata per lallontanamento.

10. Nel caso in cui il ricorso respinto, linteressato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

 

Articolo 23

(Applicabilit ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se pi favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

 

Art. 24

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15 del presente decreto, valutato in 14,5 milioni di euro a decorrere dallanno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui allarticolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allINPS e al Fondo sanitario nazionale.

2. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dellentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro delleconomia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 25

(Norme finali e abrogazioni)

1.     Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.

2.     Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 n. 1656, il Decreto legislativo 18 gennaio 2002 n. 52, il Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.

3. Larticolo 30, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, abrogato.

 

Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.