SOC/173

Convenzione internazionale sui lavoratori migranti

 

 

 

Bruxelles, 30 giugno 2004

 

p a r e r e
del Comitato economico e sociale europeo

sul tema

La convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti

Parere d'iniziativa

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


                        Il Comitato economico e sociale europeo, in data 29 gennaio 2004, ha deciso, in conformit con l'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema

 

La convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti.

 

                        La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 14 giugno 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore PARIZA Castano.

 

                        Il Comitato economico e sociale europeo, in data 30 giugno 2004, nel corso della 410a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 162 voti favorevoli, 3 voti contrari e 11 astensioni.

 

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1.         Introduzione

 

1.1                     La convenzione internazionale sui lavoratori migranti stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite mediante la risoluzione n. 45/158 del 18 dicembre 1990 ed entrata in vigore il 1 luglio 2003 dopo essere stata ratificata dai primi 20 Stati[1]. Si tratta quindi di un trattato internazionale che ha carattere vincolante per gli Stati che lo ratificano.

 

1.2                     Scopo della convenzione quello di tutelare in tutto il mondo i diritti umani e la dignit dei lavoratori che emigrano per motivi economici o di lavoro mediante l'adozione di adeguate legislazioni e buone prassi a livello nazionale. La promozione della democrazia e i diritti umani devono essere il fondamento comune di un adeguato quadro normativo internazionale per le politiche migratorie. La convenzione assicura anche l'equilibrio tra le diverse situazioni, sia nei paesi di origine, sia in quelli di destinazione dei flussi migratori.

 

1.3                     La convenzione uno dei sette trattati internazionali sui diritti umani adottati dalle Nazioni Unite e stabilisce che alcuni diritti umani fondamentali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo devono garantire la protezione di tutti i lavoratori migranti e dei loro famigliari. La convenzione codifica in maniera completa e universale i diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie sulla base del principio di parit di trattamento. Definisce altres i diritti che devono essere applicati sia ai lavoratori migranti in situazione regolare che a quelli illegali e fissa norme minime di protezione in termini di diritti civili, economici, politici, sociali e professionali, riconoscendo che tali lavoratori devono godere di alcuni diritti fondamentali da tutelare con norme internazionali.

 

1.4                     Ampliando la portata di precedenti convenzioni dell'OIL[2], la convenzione estende il quadro giuridico a tutte le migrazioni internazionali in generale, promovendo un giusto trattamento dei migranti e cercando di evitare lo sfruttamento degli immigranti irregolari. Essa riguarda l'intero processo migratorio: formazione, selezione, uscita e transito, residenza negli Stati in cui si esercita un'attivit lavorativa e ritorno e ristabilimento nel paese di origine.

 

1.5                     La gestione dei flussi migratori di competenza degli Stati. Il Comitato, condividendo appieno la posizione del Segretario generale delle Nazioni Unite, auspica una migliore cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra i paesi di origine e quelli di accoglienza dei flussi migratori. La convenzione non promuove n gestisce i movimenti migratori, mirando solo a garantire il riconoscimento universale dei diritti umani fondamentali e a rafforzarne la protezione.

 

1.6                     Nel quadro della convenzione le persone migranti non sono tutte trattate allo stesso modo dal punto di vista amministrativo: a tutti si garantisce la protezione dei diritti umani fondamentali e nei confronti degli immigranti legali anche l'applicazione di altri diritti.

 

1.7                     Con l'adozione della convenzione, la comunit internazionale e le Nazioni Unite affermano la propria volont di migliorare la cooperazione tra le nazioni allo scopo di prevenire ed eliminare il traffico e il lavoro clandestino dei migranti in situazione irregolare ed estendere a livello mondiale il rispetto dei diritti umani fondamentali dei migranti in tutto il mondo[3].

 

2.         I diritti dei migranti

 

2.1                     La convenzione intende garantire ai lavoratori migranti un trattamento equo e le stesse condizioni giuridiche riservate ai lavoratori nazionali, il che significa:

 

      prevenire condizioni di vita e di lavoro inumane, abusi fisici e sessuali e trattamenti degradanti, compresa la schiavit (articoli 10, 11, 25, 54),

 

      garantire i diritti di libert di pensiero, espressione e religione (articoli 12, 13),

 

      riconoscere il diritto alla privacy e alla sicurezza personale (articoli 14, 15, 16),

 

      garantire l'accesso a una tutela giuridica efficace che preveda procedimenti giudiziari giusti basati sul principio dell'uguaglianza davanti alla legge e della non discriminazione, in modo da assicurare ai lavoratori migranti procedimenti giudiziari adeguati comprendenti servizi di interpretazione (articoli 18, 19, 20),

 

      garantire ai lavoratori migranti l'accesso all'informazione sui diritti di cui godono (articoli 33, 37),

 

      garantire ai lavoratori migranti pari opportunit di accesso ai servizi educativi e sociali (articoli 27, 28, 30, 43-45, 54),

 

      riconoscere ai lavoratori migranti il diritto di aderire e partecipare a organizzazioni sindacali (articoli 26, 40).

 

2.2                     La convenzione stipula inoltre che i lavoratori migranti devono avere il diritto di mantenere i legami con il proprio paese d'origine, il che implica:

 

      garantire il ritorno dei lavoratori migranti, qualora lo desiderino, nei loro paesi d'origine, consentire loro di effettuarvi viaggi occasionali e di mantenere i legami culturali (articoli 8, 31, 38),

 

      garantire la partecipazione politica dei lavoratori migranti nei paesi d'origine (articoli 41, 42),

 

      assicurare ai lavoratori migranti il diritto di trasferire le proprie entrate nel proprio paese di origine (articoli 32, 46, 48).

 

2.3                     Il principio fondamentale su cui si basa la convenzione che tutti i migranti devono avere accesso a un livello minimo di protezione. A seconda delle due situazioni, regolare o irregolare, in cui si trovano i lavoratori migranti, la convenzione prevede misure diverse: per coloro che sono in una situazione legale stabilisce un elenco pi ampio di diritti mentre per coloro che sono in situazione irregolare riconosce alcuni diritti fondamentali.

 

2.4                     La convenzione propone l'attuazione di interventi volti a sopprimere il fenomeno dell'immigrazione clandestina, attraverso la lotta contro l'informazione ingannevole che incita gli individui ad emigrare irregolarmente e con l'applicazione di sanzioni ai trafficanti e ai datori di lavoro di lavoratori migranti sprovvisti di permessi di soggiorno.

 

2.5                     Infine, la convenzione prevede che venga istituito un comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari, composto di dieci esperti incaricati di monitorare l'applicazione della convenzione e nominati dagli Stati che l'hanno ratificata.

 

3.         I paesi occidentali non hanno ratificato la convenzione

 

3.1                     Le migrazioni a livello internazionale sono la conseguenza delle forti disuguaglianze economiche e sociali che esistono tra i paesi ricchi del nord e i paesi in via di sviluppo, disuguaglianze che stanno crescendo nel contesto di un sistema economico sempre pi globalizzato. Tuttavia gli Stati che hanno ratificato la convenzione sono per la maggior parte paesi di origine dei migranti. Sinora gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Australia, il Giappone e gli altri Stati occidentali che sono paesi di accoglienza di un gran numero di migranti[4] non hanno firmato n ratificato[5] la convenzione.

 

3.2                     necessario che l'Unione europea, che intende stabilire norme internazionali in diversi ambiti (in seno all'OMC per gli scambi internazionali, mediante il Protocollo di Kyoto per la protezione dell'ambiente, ecc.), promuova anche i diritti fondamentali dei migranti mediante l'adozione di norme internazionali.

 

4.         La politica d'immigrazione dell'Unione europea

 

4.1                     L'Unione europea costituisce uno spazio al cui interno si garantiscono e proteggono i diritti umani e in cui si applica la maggior parte degli strumenti giuridici internazionali delle Nazioni Unite. Essa dispone anche di strumenti propri, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo o la Carta dei diritti fondamentali.

 

4.2                     Anche l'Unione europea ha messo a punto diversi strumenti giuridici di lotta contro la discriminazione[6]. Tuttavia vari esperti, come pure l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia[7], hanno segnalato le discriminazioni che subiscono gli immigranti per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro.

 

4.3                     A partire dal Consiglio europeo di Tampere l'Unione sta elaborando una legislazione comune in materia, che ha gettato delle buone basi politiche per l'armonizzazione a livello europeo delle legislazioni sull'immigrazione e sull'asilo e per migliorare la cooperazione con i paesi terzi nella gestione dei flussi migratori. A Tampere si altres concordato sul fatto che le persone devono ricevere un trattamento equo e che sono necessarie politiche di integrazione e di lotta contro la discriminazione.

 

4.4                     La Commissione ha presentato una serie di iniziative legislative che sono oggetto di difficili trattative in seno al Consiglio[8]. Pertanto, a quattro anni dal Consiglio di Tampere, i risultati sono scarsi: la legislazione adottata deludente e si discosta molto dagli obiettivi di Tampere, dalle proposte della Commissione, dalla risoluzione del Parlamento e dal parere del CESE in materia. A causa del sistema attuale di veto in seno al Consiglio, nonch dell'atteggiamento di alcuni dirigenti politici, molto difficile raggiungere accordi.

 


4.5                     Il Comitato economico e sociale europeo, in diversi pareri, ha esortato il Consiglio ad agire con maggiore responsabilit e con uno spirito pi costruttivo e cooperativo, poich diventa sempre pi necessario che l'Unione europea disponga di un'adeguata legislazione comune per gestire l'immigrazione in maniera legale e trasparente.

 

4.6                     Il Comitato ha elaborato diversi pareri[9] in cui sostiene che l'Unione europea deve disporre di una politica adeguata affinch l'immigrazione per motivi economici sia canalizzata attraverso le vie legali, si eviti l'immigrazione irregolare e si lotti contro il traffico illegale di esseri umani.

 

4.7                     Occorre pertanto adottare tempestivamente la proposta di direttiva presentata dalla Commissione sulle condizioni di ingresso, soggiorno e accesso all'occupazione dei migranti[10], tenendo anche conto del parere del CESE in materia[11].

 

4.8                     Il Consiglio europeo di Salonicco ha accolto con favore la comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione[12], in cui si prevede un notevole aumento dell'immigrazione di lavoratori nell'Unione europea e, di conseguenza, si ritiene necessario disporre di un'adeguata legislazione per la gestione legale dei lavoratori immigrati. Anche la Commissione sostiene che saranno necessarie politiche d'integrazione della popolazione immigrata nonch di lotta contro ogni forma di sfruttamento e discriminazione.

 

4.9                     Alcune legislazioni nazionali sull'immigrazione non sono pienamente conformi alle convenzioni internazionali sui diritti umani; per di pi alcune direttive europee, come ad esempio quella sul ricongiungimento familiare, sono state considerate da diverse ONG e dal Parlamento europeo contrarie ai diritti umani fondamentali. Il CESE ritiene che le convenzioni internazionali sui diritti umani e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE debbano essere la base dell'intera struttura legislativa europea in materia di immigrazione.

 

5.         I valori dell'Unione europea nel mondo

 

5.1                     Negli ultimi tempi gli Stati Uniti hanno adottato un approccio unilaterale nella governance degli affari internazionali. Questa situazione sta mettendo in gravi difficolt l'intero sistema delle Nazioni Unite rischiando di compromettere l'unico organismo esistente per la risoluzione multilaterale e cooperativa dei conflitti internazionali.

 

5.2                     L'Unione europea sta costruendo con grande fatica una politica estera comune nella quale alle Nazioni Unite attribuito un ruolo di primo piano. Il futuro Trattato costituzionale assegner al mandato riguardante la politica estera un posto di rilievo tra le missioni comunitarie.

 

5.3                     Il multilateralismo, insieme con l'impegno attivo nei confronti del sistema delle Nazioni Unite, costituisce il fondamento delle relazioni esterne dell'Unione europea. In un documento recente[13], la Commissione europea afferma: "La sfida che deve affrontare l'ONU chiara: la "governanza globale" rester debole se le istituzioni multilaterali non saranno in grado di garantire l'applicazione effettiva di decisioni e norme, sia nella sfera della politica e della sicurezza internazionale a livello di "alta politica" che nell'attuazione pratica degli impegni presi alle recenti conferenze dell'ONU in campo sociale, economico e ambientale. A questo proposito l'UE ha una responsabilit particolare. Da un lato, ha fatto del multilateralismo un principio costante delle sue relazioni esterne, ma dall'altro potrebbe e dovrebbe fungere da modello nell'applicare, e anche nel superare, i propri impegni internazionali".

 

5.4                     La globalizzazione sta generando nuove opportunit e nuovi problemi nella governance mondiale[14]. Gli attuali movimenti migratori comportano grandi problemi per le persone che emigrano e per i paesi di origine e quelli di accoglienza. La sfida che ci troviamo di fronte quella di trasformare i problemi in opportunit per tutti, per le persone che emigrano, per i paesi di origine dei migranti e per quelli che li accolgono. Il multilateralismo e la cooperazione internazionale costituiscono le tappe essenziali per una buona governance globale, per disporre di un sistema di regole e istituzioni definite dalla comunit internazionale e universalmente riconosciute.

 

5.5                     Come ha affermato il Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, davanti al Parlamento europeo il 29 gennaio 2004, la cooperazione internazionale rappresenta il modo migliore per gestire l'aumento delle migrazioni internazionali nei prossimi anni. "Solo per mezzo della cooperazione bilaterale, regionale e mondiale possiamo favorire, nell'interesse di tutti, accordi tra i paesi di origine e quelli di accoglienza dei migranti, trasformare l'immigrazione in un elemento propulsore di sviluppo, lottare efficacemente contro i trafficanti di essere umani e fissare norme comuni par il trattamento dei migranti e la gestione dell'immigrazione".

 

5.6                     L'Europa uno spazio di libert, democrazia e rispetto dei diritti umani di tutti gli individui. Per rafforzare questi valori in futuro, necessario che tutti gli Stati membri dell'Unione ratifichino le convenzioni internazionali sulla protezione dei diritti umani fondamentali e che ne recepiscano i precetti giuridici sia nella legislazione comunitaria che nazionale.

 

5.7                     Secondo l'art. 7 del progetto di Costituzione europea, l'Unione intende aderire alla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali. Il CESE appoggia tale adesione nonch l'integrazione nella Costituzione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituir una base comune per garantire i diritti di tutti gli individui in seno all'Unione europea.

 

5.8                     Tali valori devono essere promossi anche nelle relazioni internazionali dell'Unione europea affinch sulla base delle convenzioni internazionali adottate dalle Nazioni Unite venga costruito un corpus giuridico comune per la protezione internazionale dei diritti fondamentali di tutti gli esseri umani, a prescindere dalla nazionalit o dal luogo di residenza.

 

6.         Proposta del CESE

 

6.1                     Il Comitato economico e sociale europeo, basandosi sui pareri che ha adottato sulla politica europea di immigrazione e conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo[15], invita gli Stati membri dell'Unione europea a ratificare la convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro famigliari adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite mediante la risoluzione n. 45/158 del 18 dicembre 1990 ed entrata in vigore il 1 luglio 2003.

 

6.2                     Il CESE invita il Presidente della Commissione e la presidenza di turno del Consiglio ad adottare le iniziative politiche necessarie per far s che entro i prossimi due anni gli Stati membri procedano alla ratifica della convenzione e che l'UE stessa la ratifichi, quando il Trattato costituzionale la autorizzer a sottoscrivere accordi internazionali. La Commissione, al fine di facilitare la ratifica della convenzione, realizzer uno studio in cui si analizzeranno le legislazioni nazionali e quella comunitaria alla luce della convenzione stessa. Inoltre, le parti sociali e altre organizzazioni della societ civile si uniranno al CESE e alla Commissione per promuovere la ratifica della Convenzione.

 

                        Bruxelles, 30 giugno 2004.

 

 

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

 

 

Roger BRIESCH

Il Segretario generale

del Comitato economico e sociale europeo

 

 

Patrick VENTURINI

 

 

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NB:      Segue allegato.


Audizione in merito alla

'Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti'

      4 maggio 2004

 

SINTESI DEGLI INTERVENTI

 

 

 

 

                        Nel discorso di apertura, la presidente zu Eulenburg, membro del CESE, ringrazia i partecipanti per il sostegno offerto al Comitato economico e sociale europeo nella preparazione del suo parere di iniziativa in merito alla Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei loro famigliari, adottata dalle Nazioni Unite nel 1990. Ricorda che il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri dell'UE a ratificare la convenzione, che potrebbe rappresentare, tra l'altro, uno strumento efficace per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea in occasione del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999. La presidente sottolinea altres l'importanza che riveste la convenzione ai fini della promozione dei diritti economici, sociali e culturali dei migranti, siano essi in possesso o meno di documenti di soggiorno.

 

                        Il relatore del parere di iniziativa del Comitato Pariza Castaos, rileva che sinora n gli Stati europei n gli altri paesi industrializzati hanno aderito alla convenzione, con il risultato di ridurne notevolmente l'efficacia. Gli Stati membri dell'UE non sembrano particolarmente propensi ad adottare le disposizioni contenute nella convenzione, sebbene queste siano in linea con i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, destinata ad essere integrata nel Trattato costituzionale europeo. Ricorda che un simile divario tra orientamenti ed azioni concrete era stato constatato anche in merito all'agenda di Tampere, nonostante gli sforzi della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Comitato. Alla luce delle prospettive demografiche ed economiche analizzate dalla Commissione nella comunicazione su immigrazione, integrazione ed occupazione, pubblicata nel 2003, diventa quindi necessario compiere presto ulteriori progressi. La cooperazione tra i paesi di origine e quelli di accoglienza dei migranti andrebbe fortemente incentivata: questo il contenuto del messaggio rivolto dal Segretario generale dell'ONU al Parlamento europeo nel gennaio scorso. Il relatore conclude il suo intervento ringraziando anticipatamente i partecipanti per il sostegno che forniranno a lui stesso e al Comitato nello sforzo di contribuire alla cooperazione internazionale necessaria per promuovere i diritti fondamentali dei migranti.

 

                        Su richiesta degli organizzatori, J. Lnnroth, direttore generale del servizio di traduzione della Commissione europea, interviene a titolo personale, fornendo ai partecipanti informazioni sull'elaborazione della convenzione ad opera di un gruppo di lavoro istituito in seno all'ONU e di cui stato vicepresidente dal 1980 al 1990, ovvero dalla creazione del gruppo al completamento dei lavori. Riferisce anche del contributo del cosiddetto gruppo MESCA, composto di paesi mediterranei e scandinavi, di cui stato contemporaneamente presidente. Sottolinea che inizialmente la bozza di testo della convenzione rifletteva le priorit politiche del Gruppo dei 77, ma che, successivamente, grazie al lavoro svolto dal gruppo MESCA, l'accento stato posto sui diritti umani dei singoli piuttosto che sulle esigenze degli Stati. I diritti sanciti dalla convenzione si applicano a tutti i lavoratori migranti, indipendentemente dalla situazione socioeconomica in cui si trovano. A differenza di altri strumenti internazionali, la convenzione si applica a tutti i tipi di lavoratori migranti[16] e a tutti i settori. Il testo riflette un equilibrio tra gli interessi dei paesi di origine e di quelli di accoglienza, tenendo presente che immigrazione ed emigrazione sono dei fenomeni che interessano tutti i paesi.

 

                        La convenzione codifica i diritti applicabili a livello universale e fornisce un quadro per la loro effettiva applicazione, includendo il divieto per i migranti di rinunciare al godimento di tali diritti. Il testo contiene anche delle definizioni, come quella di lavoratore migrante, su cui in passato non si era raggiunto alcun consenso, e si basa su un approccio mirato a promuovere un trattamento pari piuttosto che a fissare norme di minima. Stabilisce inoltre un quadro internazionale per la cooperazione tra paesi di origine e di accoglienza promuovendo accordi regionali complementari. La convenzione prevede la creazione di una commissione incaricata di controllare costantemente, in cooperazione con l'OIL, l'applicazione effettiva delle disposizioni contenute in essa, e di gestire i reclami degli Stati e degli individui, conformemente ad alcune disposizioni specifiche. Lnnroth sottolinea che la convenzione non contiene alcun incitamento alle migrazioni e non tratta della questione delle condizioni di ingresso, che competenza degli Stati parti della convenzione, ma che garantisce la tutela di una serie di diritti, che variano a seconda della situazione in cui si trova il migrante, successivamente al suo ingresso in un paese di cui non cittadino. La ratifica della Convenzione da parte degli Stati membri sarebbe una dimostrazione dell'impegno a favore della promozione dei diritti umani nel mondo.

 

                        E. Ramos Carbone, delegata della Confederazione internazionale dei sindacati liberi (ICFTU), ritiene che le migrazioni siano la conseguenza di politiche economiche ingiuste e si pronuncia a favore di un nuovo orientamento verso lo sviluppo sostenibile in modo che la decisione di emigrare possa essere veramente presa in tutta libert. Per raggiungere questo obiettivo sono necessarie una migliore comprensione della globalizzazione e la piena accettazione dei diritti umani dei lavoratori migranti. I sindacati promuovono tali diritti e favoriscono i contatti tra gli immigrati e le societ che li accolgono. In questo modo, i migranti continueranno a contribuire allo sviluppo del movimento dei lavoratori, com' gi avvenuto in numerosi casi. La ICFTU ha messo a punto un piano d'azione per combattere il razzismo e la discriminazione e sta conducendo una campagna a favore della ratifica della convenzione in questione nonch delle convenzioni n. 97 dell'OIL, sulle migrazioni a scopo di occupazione, e la n. 143, sui lavoratori migranti. La convenzione dell'ONU dovrebbe rivestire un ruolo importante per la tutela dei diritti fondamentali di tutti i lavoratori migranti e per la gestione di tutti gli aspetti del processo migratorio, contribuendo ad un approccio pi ampio in materia di migrazioni e alla lotta contro la criminalizzazione e stigmatizzazione dei migranti in situazione irregolare, che spesso svolgono il ruolo di capri espiatori, conformemente alla politica equilibrata per l'immigrazione caldeggiata dal ministro greco degli Affari esteri Papandreou durante la presidenza greca dell'Unione europea. La ratifica da parte degli Stati membri favorirebbe la tutela dei diritti umani, la non discriminazione, il dialogo sociale e il rispetto della diversit. La delegata dell'ICFTU conclude ringraziando il Comitato per l'organizzazione di quest'importante audizione.

 

                        P. Taran, rappresentante dell'Organizzazione internazionale del lavoro, pone in rilievo il ruolo sempre maggiore che le migrazioni dovrebbero svolgere per il futuro economico e sociale dell'Europa. Tra numerosi altri fattori, l'immigrazione aumenta certamente la capacit di adattamento ai mutamenti rapidi del mercato e contribuisce a compensare il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione[17]. Tuttavia, in numerosi paesi le normative sulle migrazioni andrebbero migliorate. Il diritto internazionale vigente, se sottoscritto e correttamente applicato, pu garantire ai migranti la parit di trattamento nel mondo del lavoro, dei diritti umani fondamentali e di condizioni di lavoro adeguate. A tale riguardo, la convenzione dell'ONU in questione ha un'importanza cruciale, insieme alle convenzioni dell'OIL n. 97 e n. 143. Questo testo fornisce definizioni ispirate ai valori e presenta un programma globale volto a rafforzare il principio della parit di trattamento. Lo scopo quello di mettere fine allo sfruttamento dei migranti e a risolvere le situazioni irregolari, pur garantendo un livello minimo di protezione ai lavoratori migranti illegali. Il carattere normativo della convenzione ne agevoler il recepimento a livello nazionale. L'OIL esorta gli Stati membri a ratificare la convenzione e riferisce che secondo alcuni studi condotti recentemente, la legislazione di alcuni Stati membri gi in gran parte conforme alle norme contenute nella convenzione. Taran considera infine che l'iniziativa del CESE meriti un forte sostegno.

 

                        Intervenendo a nome della presidenza del Consiglio dell'UE, P. Cullen, consigliere per l'occupazione e la politica sociale della Rappresentanza permanente dell'Irlanda presso l'UE, afferma che il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori non ha assunto alcuna posizione in merito alla convenzione sui migranti, in quanto la decisione di ratificarla o meno spetta agli Stati membri. Tuttavia, nel dicembre scorso, lo stesso Consiglio ha adottato un documento sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione ed occupazione in cui si schierava a favore di un approccio globale all'immigrazione, soprattutto nel quadro della strategia europea per l'occupazione e degli obiettivi dell'inclusione sociale. Tale approccio dovrebbe incentrarsi su diversi elementi: l'integrazione effettiva dei migranti nel mercato del lavoro, il monitoraggio delle ripercussioni dei flussi migratori e delle politiche di ammissione sul mercato del lavoro, la prevenzione della discriminazione, il legame tra lavoro sommerso e immigrazione clandestina e infine lo scambio di esperienze e buone prassi. Strumenti essenziali per valutare i progressi e far assumere agli Stati le proprie responsabilit potrebbero essere le relazioni comuni sull'occupazione e sull'inclusione sociale.

 

                        Cullen informa che tali questioni sono state ampiamente discusse nell'ambito del convegno di Bundoran organizzato dalla presidenza irlandese e svoltosi il primo e il due aprile. La conclusione cui sono giunti i partecipanti al convegno la seguente: per promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale dei migranti sono necessarie strategie chiare e globali. Per combattere il razzismo e la xenofobia, occorre informare adeguatamente i cittadini sui benefici e le realt dell'immigrazione: a tale scopo sono necessari partenariati tra i ministeri interessati e la partecipazione attiva degli altri soggetti coinvolti. La cooperazione con i paesi di origine dei migranti, innanzitutto tra gli Stati membri stessi, deve essere sviluppata e si deve evitare di fare troppo affidamento sugli attori del settore privato. Le strategie necessarie dovranno potere essere applicate entro il 2006. In merito alla ratifica della convenzione, Cullen dichiara che l'Irlanda continuer ad esaminare la questione ma che per il momento non prevede n di firmarla n di ratificarla in considerazione delle numerose modifiche legislative che ci comporterebbe e della tutela dei diritti umani dei migranti offerta dalla Costituzione e dai Trattati in vigore.

 

                        A. Bruni, rappresentante dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU, informa i partecipanti degli sviluppi della situazione a partire dall'entrata in vigore della convenzione il 1 luglio 2003[18]. Dopo essere stata eletta consensualmente, la commissione responsabile per l'applicazione della convenzione (cfr. Parte VII), composta di 10 membri, si riunita nel marzo scorso, ha organizzato incontri con i rappresentanti degli Stati parti e di diverse organizzazioni ed ha adottato il proprio regolamento interno. Si prevede che tale commissione adotti entro il giugno del 2005 gli orientamenti per la redazione delle relazioni previste dall'articolo 73. Ciononostante, la prima serie di relazioni saranno presentate entro il prossimo mese di luglio e per il prossimo mese di ottobre o novembre prevista una riunione informale della commissione.

 

                        J. Redpath, rappresentante dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, ricorda che tutte le attivit dell'OMI sono finalizzate alla promozione della dignit e del rispetto di s dei migranti in situazione sia regolare che irregolare. Attualmente l'OMI fa parte del comitato direttivo internazionale della campagna globale per la ratifica della convenzione dell'ONU sui migranti. Tale campagna pone in rilievo il fatto che i cittadini di paesi terzi esercitano sia diritti che doveri, che uno Stato ha il diritto, pur soggetto ai vincoli internazionali, di autorizzare o meno l'ingresso nel proprio territorio di cittadini stranieri e che la cooperazione fra Stati di importanza vitale per gestire efficacemente le migrazioni. Redpath sottolinea inoltre l'impegno dell'OMI a favore del diritto internazionale delle migrazioni destinato a divenire parte integrante del quadro globale della gestione delle migrazioni. Nell'ambito di tali attivit, la convenzione in questione rappresenter un importante punto di riferimento.

 

                        D. Rostagno, della Commissione ecclesiastica per i migranti in Europa e della Conferenza delle Chiese europee, illustra l'azione delle Chiese a sostegno dei diritti umani, soprattutto quelli degli individui pi vulnerabili. Le Chiese hanno sostenuto la ratifica della convenzione sui migranti, in particolare mediante la loro risoluzione del luglio 2003 e il loro appello pubblico del dicembre 2003. La convenzione potrebbe divenire certamente uno strumento essenziale ai fini di un approccio globale dell'immigrazione, nello spirito di Tampere, che sinora ha avuto uno scarso impatto sulla legislazione comunitaria. Nell'attuale era della globalizzazione, 170 milioni di migranti potrebbero beneficiare della convenzione, la quale d un impulso al pieno riconoscimento di questi ultimi come soggetti di diritto. La convenzione potrebbe anche contribuire a favorire la libera circolazione attualmente limitata dagli accordi sul rimpatrio, nonch a limitare il ricorso all'uso della forza e alle pressioni. Le Chiese attribuiscono un'importanza particolare all'articolo 11, riguardante la schiavit e il lavoro forzato, che potrebbe servire a rafforzare i diritti delle vittime della tratta di esseri umani. Gli articoli 14 e 15, riguardanti rispettivamente la privacy e i diritti di propriet, offrono anche garanzie fondamentali e contengono disposizioni riguardanti la non discriminazione in materia di retribuzioni, invii di denaro e rispetto della privacy. L'applicazione della convenzione a tutti i tipi di lavoratori migranti un aspetto positivo, soprattutto nel caso dei migranti irregolari. La ratifica della convenzione rafforzer la competitivit dell'UE, una regione che necessita di migranti, nonch il valore dei diritti internazionali. A nome delle organizzazioni che rappresenta, Rostagno esprime grandissimo apprezzamento per l'iniziativa del Comitato.

 

                        P. de Guchteneire, rappresentante dell'UNESCO, informa i partecipanti di una serie di relazioni pubblicate da questa organizzazione sugli ostacoli che si frappongono alla ratifica della convenzione sui migranti nella regione Asia-Pacifico, in Africa e in Europa centrale e orientale. A partire dagli anni Settanta, periodo in cui stata avviata la preparazione della convenzione, il bisogno di migranti andato diminuendo a causa dell'aumento della disoccupazione e dei mutamenti strutturali dell'economia. Sull'atteggiamento nei confronti dell'immigrazione hanno influito anche i cambiamenti nei flussi migratori dovuti alla fine della guerra fredda e le recenti preoccupazioni sulla sicurezza. Il carattere globale e complesso della convenzione genera problemi amministrativi derivanti dal fatto che diversi Stati non hanno esperienza nella gestione delle migrazioni. I costi per le campagne d'informazione possono essere considerati eccessivi e la concessione di diritti ai lavoratori irregolari, percepita a volte negativamente, compromette l'atteggiamento verso questi individui. Altri fattori che ostacolano la ratifica della convenzione sono le pratiche collusive, la priorit agli interessi dei datori di lavoro e le preoccupazioni relative alla spesa pubblica. L'importanza dei diritti sociali e culturali viene spesso sottovalutata e la concessione di diritti ai migranti irregolari non viene vista di buon occhio. Gli Stati nutrono dubbi riguardo all'utilit degli strumenti adottati dalle Nazioni Unite, sono riluttanti a prendere per primi l'iniziativa di ratificare la convenzione e non collaborano a sufficienza tra di loro. La ratifica della convenzione da parte degli Stati membri dell'UE potrebbe contribuire al superamento degli ostacoli sorti alla ratifica in altri paesi nonch alla promozione dei diritti umani sia in seno all'Unione europea che all'esterno.

 

                        D. Bouteillet-Paquet, delegato di Amnesty International, sottolinea il ruolo della convenzione in materia di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dei paesi terzi ed esprime quindi il suo apprezzamento al Comitato per quest'audizione. Sostiene che la ratifica della convenzione sui migranti da parte degli Stati membri non sar immediata e che nel frattempo il Parlamento europeo potrebbe svolgere un ruolo utile per valutare l'applicazione degli strumenti giuridici rilevanti, vincolanti per gli Stati membri, in modo da mettere in evidenza le eventuali differenze di tipo sociale o giuridico. Esorta infine l'Unione europea, quando potr esercitare il diritto di concludere trattati internazionali a seguito dell'adozione del Trattato costituzionale, a valutare le possibilit di ratificare la convenzione.

 

                        V. Egenberger della Rete europea contro il razzismo sottolinea l'importanza dei diritti politici dei migranti e si pronuncia a favore di un ritorno all'approccio di Tampere, garantendo ai cittadini di paesi terzi quanto pi possibile i medesimi diritti dei cittadini europei. Auspica che gli Stati membri e, se giuridicamente possibile, anche l'Unione europea, firmino e ratifichino la convenzione sui migranti. Esprime compiacimento per gli sforzi compiuti dal Comitato per attirare una maggiore attenzione sulla convenzione e chiede che anche il Parlamento europeo e il Consiglio europeo vengano coinvolti nel dibattito in merito.

 

                        S. Boelaert della Commissione europea, DG Occupazione, si chiede se esiste un problema di compatibilit tra la convenzione delle Nazioni Unite sui migranti e la legislazione europea e ritiene che tale questione debba essere esaminata. Fa inoltre riferimento all'articolo 3, lettera f, che specifica che la convenzione non si applica al personale marittimo e ai lavoratori impiegati nelle installazioni offshore.

 

                        M. De Feyter dell'organizzazione December 18 incentra il suo intervento sulla campagna in corso in Belgio a favore della ratifica della convenzione sui migranti. Una commissione interministeriale stata incaricata della questione e M. Smet, membro belga del Parlamento europeo, ha presentato un'interrogazione in merito alla Commissione. Le universit di Anversa e di Lovanio hanno condotto uno studio secondo il quale la ratifica della convenzione in Belgio avrebbe un impatto giuridico limitato, pertanto il problema sembra essere di ordine politico.

 

                        N. Nathwani, rappresentante dell'Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi, illustra ai partecipanti le principali conclusioni dell'ultima relazione annuale dell'Osservatorio sulla situazione dei lavoratori migranti nel mercato nel lavoro: un numero eccessivo di loro svolge un lavoro mal retribuito e poco qualificato, la loro presenza sul mercato del lavoro inferiore alla media e il loro tasso di disoccupazione pi elevato rispetto a quello dei cittadini nazionali. Gli svantaggi di cui soffrono in materia di retribuzione e in termini di tasso di attivit non possono essere imputabili totalmente a fattori obiettivi. A questo scopo, risalta l'importanza di una legislazione europea contro la discriminazione, che rivolga l'attenzione ai fenomeni di discriminazione indiretta, i quali comportano un cambiamento nell'onere della prova e che garantisca assistenza nell'ambito dei procedimenti giuridici. Una tale legislazione e la convenzione sui lavoratori migranti potrebbero trarre vantaggio l'una dall'altra.

 

                        Intervenendo al termine dei lavori, il relatore si dichiara fiducioso per l'adozione in giugno del parere del Comitato economico e sociale europeo, con il sostegno dei tre Gruppi che lo compongono, e auspica l'avvio di una cooperazione in particolare con il Parlamento europeo. I contributi presentati dai partecipanti all'audizione saranno particolarmente utili per la preparazione del parere. Riconosce l'esistenza di ostacoli alla ratifica della convenzione, ma sottolinea nello stesso tempo che potrebbero esserci degli sviluppi positivi se si raggiunge un accordo sul Trattato costituzionale. Ricorda i progressi compiuti dall'Unione contro la discriminazione e sulla mobilit dei lavoratori migranti, ma anche le carenze della direttiva sul ricongiungimento famigliare e l'assenza di progressi in materia di condizioni di ingresso e residenza dei lavoratori migranti. Pone in rilievo l'esigenza di una cooperazione internazionale affinch le migrazioni possano apportare vantaggi sia ai paesi di origine che a quelli di accoglienza e sottolinea a questo proposito il potenziale racchiuso dalla convenzione dell'ONU in questione. Auspica infine che il parere del Comitato possa dare un impulso alla ratifica di questo strumento.

 

 

 



[1]                Azerbaigian, Belize, Bolivia, Bosnia -Herzegovina, Burkina Faso, Capo Verde, Colombia, Ecuador, Egitto, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Kirghizia, Mali, Messico, Marocco, Filippine, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Tajikistan, Timor Orientale, Uganda, Uruguay.

[2]                Convenzione n. 97 del 1949 e Convenzione n. 143 del 1975.

[3]                Secondo l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, attualmente 175 milioni di persone risiedono in un paese diverso da quello di nascita o di cui sono cittadini.

[4]                Il 55% del totale dei migranti risiede in Nord America e nell'Europa occidentale.

[5]                I paesi firmatari che hanno espresso la volont di ratificare la convenzione in futuro sono: Cile, Bangladesh, Turchia, Isole Comore, Guinea-Bissau, Paraguay, So Tom e Prncipe, Sierra Leone, Togo.

[6]                Direttiva 2000/43 e direttiva 2000/78.

[7]                Cfr. la relazione "Migrants, minorities and employment: exclusion, discrimination in 15 Member States of the European Union", Ottobre 2003.

[8]                La Commissione ne ha gi raccomandato agli Stati membri nel suo Libro bianco sulla politica sociale europea del 1994 (COM(1994) 333 def.) la ratifica della Convenzione.

[9]                Cfr. i pareri del CESE in merito al ricongiungimento familiare, GU C 204 del 18.7.2000 e GU C 241 del 7.10.2002, in merito alla comunicazione della Commissione su una politica comunitaria in materia di immigrazione, GU C 260 del 17.9.2001, in merito allo status di cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, GU C 36 dell'8.2.2002, in merito alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attivit di lavoro subordinato o autonomo, GU C 80 del 3.4.2002, in merito a una politica comune in materia di immigrazione illegale, GU C 149 del 21.6.2002, in merito alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato, GU C 133 del 6.6.2003 e in merito all'integrazione nella cittadinanza dell'Unione europea, GU C 208 del 3.9.2003.

[10]              Cfr. GU C 332 del 27.11.2001.

[11]              Parere del CESE, GU C 80 del 3.4.2002 (relatore: PARIZA CASTAOS).

[12]              Comunicazione della Commissione COM(2003) 336 def. e parere del CESE, GU C 80 del 30.3.2004 (relatore: PARIZA CASTAOS).

[13]              COM(526) 2003 "L'Unione europea e le Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo".

[14]              Cfr. la relazione informativa del CESE sul tema "Controllare la globalizzazione: un'esigenza per i gruppi pi deboli" (CES 326/2001), relatore: BAEZA.

[15]              Risoluzione A5-0445/2003 presentata dall'eurodeputato MORAES.

[16]              Lnnroth, rispondendo a una domanda, specifica che solo alcune categorie di personale marittimo rientrano nel campo di applicazione della convenzione (cfr. art. 3, comma f). Ricorda inoltra che la convenzione in questione non concerne l'asilo.

[17]              In base alle previsioni dell'OIL, nel 2050 il PNL pro-capite nell'Europa occidentale sar inferiore del 22% a quello attuale per quanto riguarda la crescita, la produttivit e le tendenze demografiche e migratorie.

[18]              Occorre specificare che l'articolo 77 sui reclami introdotti dai singoli individui non in vigore poich sinora nessuno dei 10 Stati parti ha presentato le dichiarazioni richieste.