Convegno
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LArticolo 3 della Convenzione
Europea dei diritti delluomo e delle libert fondamentali (CEDU) come
strumento internazionale di protezione contro lespulsione dei richiedenti
asilo
Breve rassegna di giurisprudenza
Estradizione
dello straniero e Art. 3 CEDU
Soering v. United Kingdom- sentenza del 7 luglio 1989
– richiesta di estradizione - divieto di
tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) - applicabilit
– richiesta di estradizione - Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libert Fondamentali – esistenza
di altri strumenti internazionali
in materia di estradizione – applicabilit CEDU
– Provvedimento autorit nazionale –
esposizione dell'individuo a trattamenti inumani e degradanti - Convenzione
Europea Dei Diritti dell'Uomo e delle Libert Fondamentali –
applicabilit
Espulsione dello straniero / richiedente asilo e Art. 3 CEDU
Cruz Varas v. Sweden – sentenza del 20 marzo 1991;
Vilvarajah v. the United Kingdom- sentenza del 30 ottobre 1991
Chahal v. Regno Unito Ricorso 22414/93
– richiedente asilo – diniego -
espulsione – Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti
(art. 3 CEDU) –
applicabilit
D. v. the United Kingdom
– Espulsione di un cittadino straniero con
gravi problemi di salute – impossibilit di ricevere cure adeguate nel
paese d'origine – Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3
CEDU) – applicabilit
Ahmed v. Austria – sentenza del 17 dicembre 1996;
H.L.R. v. France – sentenza del 29 aprile 1997
– espulsione – rischio di persecuzione
da parte di agenti non statali – Divieto di tortura e di trattamenti
inumani e degradanti (art. 3 CEDU) – applicabilit
N.B. Il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti non
deve essere valutato solo con riguardo all'azione delle autorit dello Stato nei confronti del soggetto a cui
viene negato l'asilo, ma anche in relazione a possibili comportamenti dei
privati che non sono agenti statali.
Thampibillai v. Paesi Bassi – sentenza del 17 febbraio 2004
– richiedente asilo – diniego –
espulsione – divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU)
– esclusione nel caso di specie
N.B. Pur essendo escluso nel caso di specie
l'applicabilit dell'art. 3 CEDU, la Corte ribadisce l'obbligo dello Stato che
esegue l'espulsione di tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 3
CEDU. L'espulsione potrebbe costituire una violazione dell'art. 3 quando
sussistano fondati motivi di ritenere che in caso di rimpatrio la persona
andrebbe incontro al rischio concreto di essere sottoposto a trattamenti
inumani e degradanti. Nella valutazione di tale rischio occorre tenere in
considerazione le circostanze di fatto e le possibili conseguenze
sull'interessato (In Diritto Immigrazione e Cittadinanza n. 2 2004)
Bader e a. v. Svezia – sentenza del 22 novembre 2005
– richiedente asilo – diniego -
espulsione – Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti
(art. 3 CEDU) –
applicabilit
N.B. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del ricorrente –
cittadino siriano che aveva chiesto asilo politico in Svezia e al quale l'asilo
era stato negato – perch in caso di ritorno nel Paese d'origine lo
stesso, oltre a rischiare lapena di morte, sarebbe stato sottoposto ad una
serie di circostanze tali da causargli un forte stato di angoscia e paura,
legato allo stato di incertezza circa la possibile esecuzione e all'assenza di
garanzie circa un processo equo.
In Diritto Immigrazione e Cittadinanza n. 4 2005
Said v. Olanda – sentenza del 5 luglio 2005
– richiedente asilo – diniego -
espulsione – Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti
(art. 3 CEDU) –
applicabilit
N.B. Per valutare il rischio di trattamenti
inumani e degradanti la Corte si avvalsa sia di prove presentate direttamente
dal ricorrente, sia di materiale probatorio raccolto autonomamente. La Corte ha
tenuto in considerazione anche prove che pur non riguardando direttamente il
riccorrente potevano essere utili a ricostruire la situazione generale del
Paese di provenienza (In Diritto Immigrazione e Cittadinanza n. 4 2005).
N. v. Finlandia – sentenza del 26 luglio 2005
– espulsione – rischio di persecuzione
da parte di agenti non statali – Divieto di tortura e di trattamenti
inumani e degradanti (art. 3 CEDU) – applicabilit
In Diritto Immigrazione e Cittadinanza n. 4 2005
Condizioni di detenzione e art. 3 CEDU
Ramirez Sanchez v. Francia – sentenza 4 luglio 2006
divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti – detenzione
prolungata in condizioni di isolamento – esclusione nel caso di specie
La Corte, pur escludendo nel caso di specie, che vi fosse stata violazione
dell'art. 3 ha affermato la prevalenza del divieto di tortura e di trattamenti
inumani e degradanti anche rispetto alle esigenze di sicurezza dello Stato e al
pericolo di terrorismo
Si segnala inoltre la sentenza Gebremedhin v.
Francia del 26 aprile 2007 in cui la Corte ha riconosciuto la violazione dellart. 13 della CEDU – diritto ad un
rimedio efficace – in combinato disposto con lart. 3 CEDU –
divieto di trattamenti inumani e degradanti – in quanto la procedura
francese non prevede il diritto ad un ricorso con effetto sospensivo in caso di
espulsione di richiedenti asilo