Convegno

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LArticolo 3 della Convenzione Europea dei diritti delluomo e delle libert fondamentali (CEDU) come strumento internazionale di protezione contro lespulsione dei richiedenti asilo

 

 

 

Breve rassegna di giurisprudenza

 

 

Estradizione dello straniero e Art. 3 CEDU

 

Soering v. United Kingdom- sentenza del 7 luglio 1989

 

       richiesta di estradizione - divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) - applicabilit

       richiesta di estradizione - Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libert Fondamentali – esistenza di  altri strumenti internazionali in materia di estradizione – applicabilit CEDU

       Provvedimento autorit nazionale – esposizione dell'individuo a trattamenti inumani e degradanti - Convenzione Europea Dei Diritti dell'Uomo e delle Libert Fondamentali – applicabilit

 

 

Espulsione dello straniero / richiedente asilo e Art. 3 CEDU

 

Cruz Varas v. Sweden – sentenza del 20 marzo 1991;

Vilvarajah v. the United Kingdom- sentenza del 30 ottobre 1991

Chahal v. Regno Unito Ricorso 22414/93

 

       richiedente asilo – diniego - espulsione – Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) –  applicabilit

 

 

D. v. the United Kingdom

 

       Espulsione di un cittadino straniero con gravi problemi di salute – impossibilit di ricevere cure adeguate nel paese d'origine – Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) – applicabilit

 

 

 

 

 

 

 

Ahmed v. Austria – sentenza del 17 dicembre 1996;

H.L.R. v. France – sentenza del 29 aprile 1997

 

       espulsione – rischio di persecuzione da parte di agenti non statali – Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) – applicabilit

 

N.B. Il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti non deve essere valutato solo con riguardo all'azione delle autorit dello  Stato nei confronti del soggetto a cui viene negato l'asilo, ma anche in relazione a possibili comportamenti dei privati che non sono agenti statali.

 

 

Thampibillai v. Paesi Bassi – sentenza del 17 febbraio 2004

 

       richiedente asilo – diniego – espulsione – divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) – esclusione nel caso di specie

 

N.B. Pur essendo escluso nel caso di specie l'applicabilit dell'art. 3 CEDU, la Corte ribadisce l'obbligo dello Stato che esegue l'espulsione di tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 3 CEDU. L'espulsione potrebbe costituire una violazione dell'art. 3 quando sussistano fondati motivi di ritenere che in caso di rimpatrio la persona andrebbe incontro al rischio concreto di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tale rischio occorre tenere in considerazione le circostanze di fatto e le possibili conseguenze sull'interessato (In Diritto Immigrazione e Cittadinanza n. 2 2004)

 

 

Bader e a. v. Svezia – sentenza del 22 novembre 2005

 

       richiedente asilo – diniego - espulsione – Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) –  applicabilit

 

N.B. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del ricorrente – cittadino siriano che aveva chiesto asilo politico in Svezia e al quale l'asilo era stato negato – perch in caso di ritorno nel Paese d'origine lo stesso, oltre a rischiare lapena di morte, sarebbe stato sottoposto ad una serie di circostanze tali da causargli un forte stato di angoscia e paura, legato allo stato di incertezza circa la possibile esecuzione e all'assenza di garanzie circa un processo equo.

 

In Diritto Immigrazione e Cittadinanza n. 4 2005

 

 

Said v. Olanda – sentenza del 5 luglio 2005

 

       richiedente asilo – diniego - espulsione – Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) –  applicabilit

 

N.B. Per valutare il rischio di trattamenti inumani e degradanti la Corte si avvalsa sia di prove presentate direttamente dal ricorrente, sia di materiale probatorio raccolto autonomamente. La Corte ha tenuto in considerazione anche prove che pur non riguardando direttamente il riccorrente potevano essere utili a ricostruire la situazione generale del Paese di provenienza (In Diritto Immigrazione e Cittadinanza n. 4 2005).

 

 

N. v. Finlandia – sentenza del 26 luglio 2005

 

       espulsione – rischio di persecuzione da parte di agenti non statali – Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) – applicabilit

 

In Diritto Immigrazione e Cittadinanza n. 4 2005

 

 

Condizioni di detenzione e art. 3 CEDU

 

Ramirez Sanchez v. Francia – sentenza 4 luglio 2006

 

divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti – detenzione prolungata in condizioni di isolamento – esclusione nel caso di specie

 

La Corte, pur escludendo nel caso di specie, che vi fosse stata violazione dell'art. 3 ha affermato la prevalenza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo

 

 

 

Si segnala inoltre la sentenza Gebremedhin v. Francia del 26 aprile 2007 in cui la Corte ha riconosciuto la violazione dellart. 13  della CEDU – diritto ad un rimedio efficace – in combinato disposto con lart. 3 CEDU – divieto di trattamenti inumani e degradanti – in quanto la procedura francese non prevede il diritto ad un ricorso con effetto sospensivo in caso di espulsione di richiedenti asilo