SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N. 1201-A
RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 1ª E 11ª
RIUNITE
(1ª - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELLINTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)
(11ª - LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)
(Relatori BIANCO e LIVI BACCI)
Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 2007
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro della solidarietà sociale
dal Ministro dellinterno
e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto col Ministro della giustizia
col Ministro per i diritti e le pari opportunità
col Ministro della salute
col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
col Ministro delle infrastrutture
e col Ministro delleconomia e delle finanze
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2006
Onorevoli Senatori. Le disposizioni
che le Commissioni riunite 1ª e 11ª sottopongono allesame
dellAssemblea del Senato sono il risultato di unampia rielaborazione
del testo originario del disegno di legge n. 1201, che, però,
ne ha salvaguardato lintenzione originaria, volta ad approntare dei
rimedi efficaci allo sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente
soggiornanti, nella consapevolezza della notevolissima dimensione del fenomeno,
alimentato dalla diffusione del caporalato, che dalle aree agricole del
Mezzogiorno si è esteso negli ultimi anni anche al Centro-Nord,
in particolare nelledilizia.
Il testo originario del disegno di
legge n. 1201 introduceva infatti una definizione della fattispecie
di grave sfruttamento del lavoro, ai fini dellapplicazione della
disciplina sul permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di
cui allarticolo 18 del testo unico sullimmigrazione, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilendo che il grave
sfruttamento del lavoro consistesse in un rapporto di lavoro con
uno straniero irregolarmente soggiornante avente una delle seguenti
caratteristiche: previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo
rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria; sistematiche
e gravi violazioni delle norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, relative alla disciplina
dellorario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali; gravi
violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi
di lavoro, con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli; violazione
delle norme, in materia di reclutamento ed avviamento al lavoro, oggetto
delle sanzioni di cui allarticolo 18 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, relativo alloccupazione
e al mercato del lavoro. Con il successivo articolo 2, veniva invece introdotta,
allarticolo 600 del codice penale, una nuova fattispecie, al fine
di contrastare anche il fenomeno del caporalato: lo stesso articolo 2 prevedeva
il relativo apparato sanzionatorio, con un inasprimento delle sanzioni
penali ed amministrative già vigenti per le infrazioni concernenti
il rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore straniero irregolarmente
soggiornante sul territorio nazionale.
Nel corso della discussione svoltasi
presso le Commissioni riunite, gli interventi dei senatori, appartenenti
ai gruppi politici di maggioranza e di opposizione, hanno consentito di
chiarire meglio gli obiettivi del disegno di legge, indicati, in primo
luogo, nellesigenza di sancire la punibilità penale del cosiddetto
caporalato, quale fenomeno di grave sfruttamento dei lavoratori, non solo
stranieri, e di stabilire un sistema di sanzioni ad esso correlato, in
grado di assicurare la adeguatezza e la proporzionalità della pena.
Pertanto, il Comitato ristretto costituito
in seno alle Commissioni riunite nella seduta del 14 febbraio 2007, raccogliendo
lorientamento emerso dal dibattito, ha ritenuto preferibile non intervenire
direttamente sullarticolo 18 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, ed ha proceduto allelaborazione
di un nuovo articolato, che è stato poi accolto come testo base
nella seduta delle Commissioni riunite del 21 marzo. A tale testo sono
state pertanto riferite anche le successive proposte emendative.
Dallesame delle Commissioni
riunite è pertanto scaturito un testo alquanto diverso da quello
originario, ancorché orientato a perseguire, come si è detto,
le medesime finalità.
In particolare, la nuova disciplina
si incentra essenzialmente sullintroduzione, con una novella al codice
penale, della fattispecie delittuosa del grave sfruttamento dellattività
lavorativa. Tale fattispecie viene caratterizzata secondo adeguati standard
di tassatività, consentendo anche una sufficiente adattabilità
in fase interpretativa e delineando un efficace strumento repressivo soprattutto
riguardo al cosiddetto caporalato. Nello stesso comma 1, in un distinto
capoverso della novella, sono indicate le pene accessorie.
Rispetto alloriginario testo
dellarticolo 1, la nuova formulazione attraverso la novella
dellarticolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura
penale, contemplata allarticolo 1, comma 2 incide in maniera
indiretta sullarticolo 18 del testo unico sullimmigrazione,
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Infatti la previsione
dellarresto obbligatorio in flagranza nei casi di grave sfruttamento
comporta linclusione di tale fattispecie nella casistica prevista
allarticolo 18, comma 1, del testo unico sullimmigrazione,
per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
Allarticolo 2, comma 1, lettera
a), viene rimodulata la fattispecie contravvenzionale prevista allarticolo
22, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e viene altresì
esclusa la pena detentiva per il datore di lavoro domestico non organizzato
in forma dimpresa che occupi alle proprie dipendenze non più
di due lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti. Con tale disposizione
si è voluto tenere conto dellesigenza di evitare sanzioni
sproporzionate nei confronti di soggetti socialmente deboli, come ad esempio
anziani non autosufficienti che si avvalgano di badanti.
Allarticolo 2, comma 1, lettera
b), viene altresì introdotta una nuova fattispecie delittuosa
per i casi di utilizzo di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti,
operato avvalendosi dello strumento dellintermediazione abusiva di
manodopera, delineata dallarticolo 18 del decreto legislativo n. 276
del 2003, concernente la riforma del mercato del lavoro. La trasformazione
della fattispecie contravvenzionale contenuta nellarticolo 18 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 in fattispecie delittuosa, nei
casi in cui lintermediazione abusiva riguardi soggetti stranieri
irregolarmente soggiornanti, si giustifica sia alla luce della particolare
condizione di debolezza di tali soggetti, sia alla stregua del grave allarme
sociale che tali episodi ingenerano. Le pene accessorie per il nuovo delitto
sono disciplinate dal comma 2 dellarticolo 2.
Con il successivo comma 3 si coordina
lintroduzione delle due fattispecie delittuose, operata nellarticolo
1, comma 1, e nellarticolo 2, comma 1, lettera b), con la
disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società
ed associazioni, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
In particolare, si prevedono, oltre
ad una sanzione pecuniaria a carico della società o associazione,
differenziata tra i due predetti delitti in relazione alla diversa gravità
delle relative pene, alcune sanzioni interdittive per la medesima società
o associazione, in conformità con quanto previsto per molti altri
reati della sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice
penale, sezione in cui si inserisce il delitto di grave sfruttamento dei
lavoratori.
Le sanzioni interdittive oggetto dellestensione
sono quelle previste dallarticolo 9, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 231 del 2001 e trovano applicazione ai sensi
dellarticolo 25-quinquies, comma 2, dello stesso decreto legislativo
n. 231 per una durata non inferiore ad un anno.
È stata inoltre prevista la
possibilità, ai sensi dellarticolo 321 del codice di procedura
penale, di avvalersi del sequestro preventivo dei luoghi di lavoro dove
risultino occupati uno o più lavoratori stranieri, oggetto di intermediazione
abusiva di manodopera.
Questo è, in sintesi, il contenuto
del testo che le Commissioni riunite sottopongono allAssemblea, con
lauspicio che venga valutata positivamente una proposta intesa a
porre un argine ad un fenomeno di grave degrado sociale, quale lo sfruttamento
del lavoro irregolare associato allintermediazione illecita di manodopera,
che colpisce aree estese del Paese e diversi comparti produttivi, arrecando
un grave danno al sistema economico e determinando condizioni di vita e
di lavoro inaccettabili, soprattutto per i lavoratori stranieri.
Bianco e Livi Bacci, relatori
PARERI DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
(Estensore: Manzione)
su disegno di legge
13 marzo 2007
La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
al comma 1-bis dellarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallarticolo 1 del disegno di legge, sarebbe opportuno sostituire le parole: «inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino» con le altre: «un rapporto di lavoro», ciò in quanto da un lato il termine «inequivocamente» si presta a difficoltà interpretative e dubbi applicativi e, dallaltro, non appare giuridicamente corretta la nozione di «rapporto di lavoro clandestino»;
sarebbe
altresì opportuno, sempre al comma 1, chiarire se ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in caso di grave
sfruttamento del lavoro debba ricorrere anche lelemento dellaccertato
assoggettamento dello straniero al condizionamento di unorganizzazione
criminale;
sarebbe
opportuna una riflessione sulla formulazione del comma 2-bis dello
stesso articolo 18, introdotto dal comma 2 sempre dellarticolo 1,
in quanto lesclusione del lavoratore sfruttato dal programma di assistenza
e integrazione sociale di cui ai commi 1 e 2 potrebbe di fatto rivolgersi
contro il lavoratore stesso;
appare
necessaria una ricollocazione del reato di sfruttamento di lavoratori,
di cui al comma 2 dellarticolo 2. La nuova fattispecie criminosa
viene infatti introdotta con un comma aggiuntivo che novella larticolo
600 del codice penale, recante la fattispecie di riduzione in schiavitù,
con il risultato di determinare gravi incertezze interpretative, in particolare
perché già lattuale formulazione dellarticolo
600, come modificato dallarticolo l della legge 11 agosto 2003, n. 228,
prevede ipotesi di riduzione in stato di schiavitù che si inverano
in forme particolarmente gravi di assoggettamento e sfruttamento dei lavoratori
stranieri irregolari, rispetto alle quali la nuova fattispecie, punita
meno gravemente, deve essere chiaramente distinta.
Nel caso comunque
che si decida di mantenere la collocazione nellarticolo 600 sarebbe
opportuno espungere il termine «servitù» dalla rubrica
e configurare la descrizione della nuova fattispecie con un comma aggiuntivo,
e non inserirla allarticolo 1;
la
Commissione raccomanda poi di evitare qualsiasi estensione della fattispecie
incriminatrice ad ipotesi diverse dal reclutamento e dallorganizzazione
dei lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale, in particolare
per evitare che possa essere sanzionata con pene gravi come quelle comminate
per il reato de qua anche lipotesi dellutilizzazione
irregolare di lavoratori stranieri nellassistenza a persone non autosufficienti,
fattispecie questa che da un lato riveste minore gravità e dallaltro
si riferisce al comparto nel quale, insieme a quelli delledilizia
e dellagricoltura, si verificano più di frequente le violazioni
delle norme sullimpiego di lavoratori extracomunitari.
Andrebbe altresì
chiarito, sempre al comma 2 dellarticolo 2, se la nozione di «grave
sfruttamento» si debba desumere dal predetto comma 1-bis dellarticolo
18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto
dal comma 1 dellarticolo 1 del disegno di legge; sempre al comma
2 dellarticolo 2, sarebbe opportuno sostituire le parole: «e
con la multa» con le altre: «, nonché con la multa»,
e questo per fugare qualsiasi dubbio sulla circostanza che il moltiplicatore
costituito dal numero di stranieri o minori sfruttati si applica unicamente
alla pena pecuniaria;
va
inoltre chiarito se si applichi anche alla nuova fattispecie incriminatrice
quanto previsto dalla lettera d) del comma 2 dellarticolo
380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in
flagranza;
al
comma 4 dellarticolo 3 sembra opportuno precisare che il sequestro
dei luoghi di lavoro di cui al comma 4 dellarticolo 2 debba essere
riferito a specifici settori o rami produttivi, e non necessariamente allintera
azienda;
è
infine opportuna unarmonizzazione tra le pene accessorie previste
dal comma 5 dellarticolo 2 e la disciplina generale delle pene accessorie
di cui allarticolo 19 del codice penale. In particolare si fa presente
che la sanzione di cui alla lettera a) del comma 5 dovrebbe essere
più correttamente definita come «incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione» piuttosto che come «interdizione»,
e ciò soprattutto, adottando cioè la formulazione prevista
dallarticolo 32-quater del codice penale.
sul testo predisposto dai relatori e sui relativi emendamenti
11 aprile 2007
La Commissione, esaminato il testo proposto dai relatori per il disegno di legge, per quanto di propria competenza, pur ribadendo la non esaustività dellintervento normativo sotto il profilo dellindividuazione delle misure idonee a prevenire e contrastare il fenomeno del caporalato rimane in particolare aperta lesigenza di disciplinare i rilevanti profili previdenziali ad esso connessi esprime parere favorevole, sottolineando come il nuovo articolato abbia complessivamente recepito le indicazioni recate dal parere precedente reso sul testo presentato dal Governo. Ritiene peraltro opportuno formulare le seguenti osservazioni:
descrivere
più puntualmente la fattispecie criminosa introdotta con larticolo
603-bis, in particolare definendo con precisione la nozione di grave
sfruttamento secondo i parametri indicati dallemendamento 1.0.1;
riformulare
la pena comminata limitatamente allipotesi di impiego di lavoratori
irregolari nel settore del lavoro domestico, secondo le indicazioni dellemendamento
2.1.
La Commissione ritiene
altresì opportuno specificare con maggiore precisione le condizioni
del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale,
potendo non apparire esaustivo il rinvio allarticolo 18 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché
prevedere espressamente linclusione del lavoratore clandestino
di cui sia stata accertata la condizione di sfruttamento nel programma
di assistenza ed integrazione sociale, pur nel rispetto dei limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma 7 dello stesso articolo 18 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Lusi)
sul testo predisposto dai relatori e sui relativi emendamenti
9 maggio 2007
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dellarticolo 81 della Costituzione, che venga soppresso larticolo 3.
Esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.0.1, sulla quale il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale.
PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELLUNIONE EUROPEA)
(Estensore: Soliani)
sul disegno di legge
24 gennaio 2007
La Commissione, esaminato il disegno di legge, considerato in particolare larticolo 2, comma 5, che prevede, per le imprese condannate per qualunque delitto che concerne loccupazione clandestina di lavoratori stranieri, la perdita tra laltro del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario per lanno o la campagna a cui si riferisce lillecito accertato, formula, per quanto di competenza, parere favorevole.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
(Estensore: Orlando)
sul disegno di legge
7 febbraio 2007
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge;
rilevato
che il testo contiene disposizioni che contemplano specifiche misure di
contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera extracomunitaria
irregolare utilizzata in ambito lavorativo;
considerato
che il testo allarticolo 1 apporta modifiche allarticolo 18
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, stabilendo che il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale possa avvenire, oltre che nei
casi già contemplati dalla vigente normativa, anche in presenza
di situazioni di «grave sfruttamento del lavoro» qualora sussista
un rapporto di lavoro clandestino connotato dalle specifiche caratteristiche
elencate dalla disposizione medesima; e considerato altresì che
opera al riguardo lambito normativo delineato dalla lettera b)
del comma secondo dellarticolo 117 della Costituzione afferente
alla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione;
rilevato,
con riferimento allarticolo 2 del testo, che prescrive sanzioni penali
e amministrative, tra le quali la sanzione accessoria dellinterdizione
per un anno dal contrattare con la pubblica amministrazione, la perdita
del diritto di beneficiare di agevolazioni e finanziamenti regionali, nazionali
o comunitari per lanno cui si riferisce lillecito accertato
e la sospensione, per un mese, delle attività di impresa ove si
accerti loccupazione di almeno tre lavoratori, irregolarmente presenti
sul territorio nazionale, nelle condizioni di grave sfruttamento, che la
disciplina menzionata attiene alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato cui si riferisce la lettera l) del comma secondo dellarticolo
117 della Costituzione in materia di giurisdizione e norme processuali,
ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa;
esprime parere favorevole.
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Diniziativa del Governo |
Testo proposto dalle Commissioni riunite |
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(Permesso di soggiorno dei lavoratori migranti in condizione di sfruttamento) |
(Grave sfruttamento dellattività lavorativa) |
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dellapplicazione del comma 1, sussiste grave sfruttamento del lavoro quando sia stato rilevato dalla pubblica autorita, inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino connotato da una delle seguenti caratteristiche: a) previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria; b)
sistematiche e gravi violazioni delle disposizioni degli articoli 4, 5,
6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia
di disciplina dellorario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali; c)
gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei
luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la
loro salute, sicurezza o incolumità; d)
reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità previste
e punite dallarticolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni». 2. Dopo il comma 2 dellarticolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è inserito il seguente: «2-bis. Non si procede al programma di assistenza ed integrazione sociale di cui ai commi 1 e 2, allorché sono accertate situazioni di sfruttamento di lavoratori di cui allarticolo 600, secondo comma, del codice penale». |
1. Dopo larticolo 603 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento dellattività lavorativa). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi lattività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti del lavoratore sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, gravemente degradante, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se tra le persone occupate di cui al precedente periodo vi sono minori degli anni diciotto o stranieri irregolarmente soggiornanti. La condanna per il delitto di cui al primo comma comporta: a) lincapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per il periodo di un anno; b)
la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento,
premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale
e comunitario per lanno o la campagna a cui si riferisce lillecito
accertato e la revoca dei suddetti benefici già concessi per il
medesimo anno o campagna. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine,
larticolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
e successive modificazioni, e larticolo 3, comma 5, della legge 23
dicembre 1986, n. 898; c) ove si accerti loccupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, la sospensione delle attività dellunità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame». 2. Allarticolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, le parole: «e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dallarticolo 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dallarticolo 600-quinquies e delitto di grave sfruttamento dellattività lavorativa previsto dallarticolo 603-bis». |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Disciplina sanzionatoria) |
(Disciplina sanzionatoria) |
1. La rubrica dellarticolo 600 del codice penale è sostituita dalla seguente: «Riduzione in schiavitù o servitù e sfruttamento di lavoratori». 2. Dopo il primo comma dellarticolo 600 del codice penale è inserito il seguente: «Chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza lattività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è punito con la reclusione da tre ad otto anni e con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se sono reclutati o sfruttati minori degli anni sedici ovvero stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale». 3. Al comma 12 dellarticolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.000 euro». 4. Può essere sempre disposto
il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata loccupazione
illegale di almeno quattro soggetti irregolarmente presenti sul territorio
nazionale. 5. Alla condanna per qualunque delitto che concerne loccupazione clandestina di lavoratori stranieri di cui al citato articolo 18, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 1, comma 1, della presente legge, consegue: a) linterdizione per un anno dal contrattare con la pubblica amministrazione; b)
la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento,
premio, restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario per
lanno o la campagna a cui si riferisce lillecito accertato.
Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, larticolo 33 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni,
e larticolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n. 898,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701; c) ove si accerti loccupazione di almeno tre lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nelle condizioni di cui allarticolo 18, comma 1-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la sospensione delle attività di impresa o della relativa unità di impresa per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame. |
1. Allarticolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con larresto da tre mesi ad un anno, nonché con lammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda di 4.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori.»; b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: «12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dellintermediazione abusiva di cui allarticolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di euro 7.000 per ogni lavoratore impiegato. 12-ter. Il luogo di lavoro ove sia occupato il lavoratore straniero che versi nelle condizioni di cui al comma 12-bis può essere sottoposto al sequestro preventivo di cui allarticolo 321 del codice di procedura penale». 2. La condanna per il delitto di cui allarticolo 22, comma 12-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta le pene accessorie di cui allarticolo 603-bis, secondo comma, del codice penale, introdotto dallarticolo 1 della presente legge. 3. Allarticolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera b), le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies e 603-bis»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica allente anche in relazione al delitto di cui allarticolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; c) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis»; d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per i delitti di cui allarticolo 603-bis del codice penale e di cui allarticolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è esclusa in ogni caso dallambito delle sanzioni interdittive di cui allarticolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame». |
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro clandestino che riguardi un lavoratore extracomunitario sono raddoppiate. |
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sono raddoppiate. |
Art. 3. |
Art. 3. |
(Entrata in vigore) |
(Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico |