Prot. n.200706371/15100-14865 Roma,
13 giugno 2007
CIRCOLARE NĦ. 32
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AI
PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R
O S E D I
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AL
COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O
-
AL
COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 T R E N T O
-
AL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA 11100 A O S T A
e, per conoscenza:
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AL
COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O
-
AL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I
OGGETTO: Legge 28 maggio 2007, n. 68. Soppressione del permesso di
soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini
italiani per nascita.
Nella
Gazzetta Ufficiale n. 126, del 1Ħ giugno 2007, stata pubblicata la legge 28
maggio 2007, n. 68, entrata in vigore il giorno successivo, recante ÒDisciplina
dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e
studioÓ.
LĠart.
1 della legge prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non
richiesto il permesso di soggiorno, ma invece necessaria una dichiarazione di
presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dellĠarea Schengen
formulano la dichiarazione di presenza allĠAutorit di frontiera, al momento
dellĠingresso, mentre gli stranieri che provengono dallĠarea Schengen
dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dallĠingresso.
La
ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei sensi sopraesposti,
si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dellĠiscrizione anagrafica
di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento
della cittadinanza Òjure sanguinisÓ, in relazione a quanto disposto con la
circolare n. 29 (2002).
La
dichiarazione, infatti, lĠadempimento che consente agli stranieri di
soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor
periodo eventualmente stabilito nel visto dĠingresso.
Ugualmente
si ritiene, per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo,
presentate tramite gli Uffici Postali, che la ricevuta di presentazione della
istanza rilasciata dallĠUfficio Postale possa costituire idoneo documento al
fine di ottenere lĠiscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza.
Le
SS.LL. sono pregate di diramare la presente circolare a tutte le
amministrazioni comunali.
IL
DIRETTORE CENTRALE
(Porzio)
ML/rp/3-C (4.6.2007)