Prot. n.200706371/15100-14865                                              Roma, 13 giugno 2007

 

 

CIRCOLARE NĦ. 32

 

 

-       AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA                                                                L O R O   S E D I

 

-       AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA

PROVINCIA DI                                                                                39100  B O L Z A N O

 

-       AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA

PROVINCIA DI                                                                                     38100  T R E N T O

 

-       AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA VALLE D'AOSTA                                                                       11100  A O S T A

 

e, per conoscenza:

 

-       AL COMMISSARIO DELLO STATO

PER LA REGIONE SICILIA                                                           90100  P A L E R M O

 

-       AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

PER LA REGIONE SARDEGNA                                                  09100  C A G L I A R I

 

 

 

 

OGGETTO: Legge 28 maggio 2007, n. 68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita.

 

            Nella Gazzetta Ufficiale n. 126, del 1Ħ giugno 2007,  stata pubblicata la legge 28 maggio 2007, n. 68, entrata in vigore il giorno successivo, recante ÒDisciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studioÓ.

            LĠart. 1 della legge prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non  richiesto il permesso di soggiorno, ma  invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dellĠarea Schengen formulano la dichiarazione di presenza allĠAutoritˆ di frontiera, al momento dellĠingresso, mentre gli stranieri che provengono dallĠarea Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dallĠingresso.

            La ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei sensi sopraesposti, si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dellĠiscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza Òjure sanguinisÓ, in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29 (2002).

            La dichiarazione, infatti,  lĠadempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto dĠingresso.

Ugualmente si ritiene, per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici Postali, che la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dallĠUfficio Postale possa costituire idoneo documento al fine di ottenere lĠiscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza.

            Le SS.LL. sono pregate di diramare la presente circolare a tutte le amministrazioni comunali.

                                                                                  IL DIRETTORE  CENTRALE

                 (Porzio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ML/rp/3-C (4.6.2007)