OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DELLA
DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E DELLE NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO
Coordinamento tecnico congiunto Flussi
migratori-Politiche sociali
22 maggio 2007
PREMESSA
La Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, in data 7 marzo 2007, ha approvato un Documento sulle politiche migratorie, trasmesso ai Ministeri
competenti, al fine di contribuire alla ridefinizione della normativa nazionale
in materia di immigrazione (allegato).
EĠ necessario
richiamare la premessa del suindicato documento laddove si afferma che:
Ò Al fine di
realizzare concretamente una ÒgovernanceÓ efficace ed integrata del fenomeno
migratorio, appare quanto mai opportuno - da un lato - auspicare la realizzazione
di un forte coordinamento tra i vari Ministeri che si occupano di immigrazione
(Interni, Politiche Sociali, Pari opportunit, Giustizia, Istruzione, Famiglia,
eccÉ) e - dallĠaltro - avviare una politica concertativa fra i diversi livelli
di governo e tutti gli attori realmente impegnati nella gestione del fenomeno
migratorio, quale componente strutturale ed importante risorsa per lĠeconomia
del nostro Paese.Ó
EĠ necessario abbandonare una fase di approccio
allĠimmigrazione come questione emergenziale, riguardante per lo pi le grandi
aree urbane, per passare ad una fase di governo del fenomeno in chiave di
programmazione integrata tra Stato, Regioni e Province autonome, Enti Locali e
diffusa su tutto il territorio nazionale.
Con riferimento al disegno di legge in esame, le
Regioni concordano sulle seguenti questioni, rimandando al citato Documento una
trattazione pi complessiva del tema.
á
RICONOSCERE
IL RUOLO DI PROGRAMMAZIONE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Seppur gli aspetti dellĠimmigrazione pi strettamente legati ad
esigenze di certezza di status sullĠintero territorio nazionale come lĠingresso e il soggiorno, gli
accordi internazionali di cooperazione riguardanti la condizione giuridica
dello straniero, il rilascio dei visti di ingresso e la regolazione dei flussi
migratori, i provvedimenti di allontanamento dello straniero, lĠaccoglienza dei
richiedenti asilo ecc., restino di competenza
esclusiva statale, si ribadisce la competenza regionale concorrente o esclusiva
in materie di forte impatto sulla vita dei migranti, tra le quali i servizi
sociali, lĠedilizia residenziale pubblica, la formazione professionale,
lĠaccesso al lavoro, lĠaccesso alle professioni ecc.
EĠ indispensabile, pertanto, al fine di costituire un sistema stabile
di governance, che si tenga conto delle attribuzioni in materia di integrazione
sociale spettanti alle Regioni e agli Enti Locali.
Attualmente assistiamo alla compresenza di diverse fonti di finanziamento
che attengono ad interventi in materia accoglienza ed di integrazione sociale.
A) LĠart. 45 del D. Lgs. 286/98 ha istituito il Fondo Nazionale per le
politiche migratorie per il finanziamento delle iniziative di cui agli art. 20
( Misure straordinarie di accoglienza), art. 38 ( Istruzione degli stranieri,
educazione interculturale), art. 40 ( Centri di accoglienza, accesso
allĠabitazione) e art. 42 ( Misure di integrazione sociale) e art. 46 (
Commissione per le politiche di integrazione).
B) La Legge n. 228/2003 ha istituito allĠart. 13 un Fondo per le misure
anti-tratta destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di
integrazione in favore delle vittime, nonch delle altre finalit di protezione
sociale previste dallĠart.18 del D.Lgs 286/98.
Fino ad oggi ha finanziato due bandi annuali relativi:
-
uno ai programmi
di assistenza e protezione sociale previsti dallĠart.18
-
uno ai programmi
di assistenza a favore delle persone vittime di riduzione in schiavit (art. 13
L. 228/03).
C) La Legge 189/2002 ha istituito un Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell'asilo ( art. 1 –septies della L. 39/90) che prevede un
Bando annuale rivolto ai Comuni per sostenere progetti di accoglienza e tutela
per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione umanitaria.( Nel 2006
ripartiti ai Comuni circa 16 milioni di euro)
D) La legge finanziaria 2007 ( 296/2006) ha istituito:
- un Fondo per lĠinclusione sociale degli immigrati pari a 50 milioni
di euro con l'obiettivo di affrontare situazioni di degrado sociale ed
abitativo. Per la ripartizione non prevista lĠintesa in Conferenza Unificata.
- un Fondo politiche della famiglia pari a 220 milioni di euro che ha
tra gli obiettivi anche quello di promuovere un accordo tra Stato e Regioni per
la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari (ipotesi di
finalizzazione di 30 milioni di euro su questo asse di lavoro)
Questa frammentazione di fondi gi di per s
negativa perch rende difficile una integrazione delle politiche, non permette alle
Regioni di esercitare appieno la competenza in materia di integrazione sociale,
ed introduce elementi di rigidit nella spesa degli enti locali.
LĠintroduzione di un ulteriore Fondo rivolto
ai minori stranieri non accompagnati previsto dal ddl Amato-Ferrero (Fondo
nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non
accompagnati) frazionerebbe ulteriormente il quadro.
Nella prassi di questi anni, prevalsa,
inoltre, la logica di utilizzare le risorse di ogni singolo Fondo mediante lo
strumento di uno o pi bandi nazionali.
EĠ sbagliato pensare che attraverso bandi
nazionali si possano costruire Òsistemi nazionaliÓ di intervento.
Per arrivare ad un Sistema nazionale di
interventi, occorre, invece, definire standard minimi comuni attraverso linee
guida nazionali che accompagnino la ripartizione delle risorse alle Regioni al
fine di consolidare le politiche di integrazione dei cittadini stranieri .
Un riparto diretto alle Regioni, oltre che
valorizzare le competenze e responsabilit specifiche di coordinamento
regionale in materia di integrazione, consentirebbe anche il raccordo con gli
ambiti della programmazione zonale previsti dalla L.328/2000.
A nostro avviso necessario pervenire ad un
unico Fondo per lĠintegrazione sociale dei cittadini stranieri da ripartire:
-
previa intesa
presso la Conferenza Unificata;
-
alle Regioni contestualmente
al riparto annuale del Fondo Nazionale Politiche Sociali;
-
secondo i
criteri indicati dal Regolamento attuativo;
-
per il
finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 20, 38, 40, 42 e 46 del
D. Lgs. 286/98, dei programmi previsti dallĠart. 13 della L. 228/2003 e per le
iniziative degli enti locali in materia di integrazione dei rifugiati previsto
dallĠart. 1 –sexies della L. 39/90.
á RIPENSARE I CONSIGLI TERRITORIALI PER
LĠIMMIGRAZIONE
La normativa ( comma 6 art. 3 del D.Lgs 286/98) stabilisce che con
Decreto del PdCM, da adottare di concerto con il Ministero dellĠInterno, si
provvede alla istituzione dei Consigli territoriali per lĠimmigrazione Òcon compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello localeÓ.
In merito allĠassegnazione di ulteriori compiti ai Consigli
territoriali che andrebbero ad accrescerne le competenze, si rileva che:
-
dal 1998 ad
oggi, da un lato il lavoro delle Regioni e degli Enti Locali in materia di
immigrazione si intensificato notevolmente, dallĠaltro lato i Consigli territoriali hanno invece
lavorato, nella maggior parte dei casi, con modalit non continuative e
convocazioni saltuarie, molto spesso sollecitati da emergenze ( decreti flussi,
intasamento praticheÉ) o iniziative particolari segnalate dal Ministero degli
Interni;
-
la prassi di
questi anni ci porta a sostenere che questi organismi hanno la capacit di
esercitare un efficace ruolo solo se strettamente connessi alle realt
istituzionali nazionali e locali, ed in particolare se rispettosi delle
competenze in capo agli Enti Locali in materia di integrazione sociale dei
cittadini stranieri.
Esiste dunque un potenziale rischio di dualismo e sovrapposizione di
competenze ed interventi sul territorio in materia di integrazione sociale.
Ci il risultato di una definizione ambigua dei compiti assegnati ai
Consigli Territoriali dal citato art.3 del D.Lgs 286/98. EĠ necessaria, pertanto,
una modifica che chiarisca meglio il ruolo di supporto di tale organismo agli
Enti titolari di competenze in materia di immigrazione.
Roma, 22 maggio 2007