OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E DELLE NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

 

Coordinamento tecnico congiunto Flussi migratori-Politiche sociali

22 maggio 2007

 

PREMESSA

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 7 marzo 2007, ha approvato un Documento sulle politiche migratorie, trasmesso ai Ministeri competenti, al fine di contribuire alla ridefinizione della normativa nazionale in materia di immigrazione (allegato).

EĠ necessario richiamare la premessa del suindicato documento laddove si afferma che:

Ò Al fine di realizzare concretamente una ÒgovernanceÓ efficace ed integrata del fenomeno migratorio, appare quanto mai opportuno - da un lato - auspicare la realizzazione di un forte coordinamento tra i vari Ministeri che si occupano di immigrazione (Interni, Politiche Sociali, Pari opportunitˆ, Giustizia, Istruzione, Famiglia, eccÉ) e - dallĠaltro - avviare una politica concertativa fra i diversi livelli di governo e tutti gli attori realmente impegnati nella gestione del fenomeno migratorio, quale componente strutturale ed importante risorsa per lĠeconomia del nostro Paese.Ó

EĠ necessario abbandonare una fase di approccio allĠimmigrazione come questione emergenziale, riguardante per lo pi le grandi aree urbane, per passare ad una fase di governo del fenomeno in chiave di programmazione integrata tra Stato, Regioni e Province autonome, Enti Locali e diffusa su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento al disegno di legge in esame, le Regioni concordano sulle seguenti questioni, rimandando al citato Documento una trattazione pi complessiva del tema.

 

á      RICONOSCERE IL RUOLO DI PROGRAMMAZIONE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

 

Seppur gli aspetti dellĠimmigrazione pi strettamente legati ad esigenze di certezza di status sullĠintero territorio nazionale come lĠingresso e il soggiorno, gli accordi internazionali di cooperazione riguardanti la condizione giuridica dello straniero, il rilascio dei visti di ingresso e la regolazione dei flussi migratori, i provvedimenti di allontanamento dello straniero, lĠaccoglienza dei richiedenti asilo ecc., restino di competenza esclusiva statale, si ribadisce la competenza regionale concorrente o esclusiva in materie di forte impatto sulla vita dei migranti, tra le quali i servizi sociali, lĠedilizia residenziale pubblica, la formazione professionale, lĠaccesso al lavoro, lĠaccesso alle professioni ecc.

 

EĠ indispensabile, pertanto, al fine di costituire un sistema stabile di governance, che si tenga conto delle attribuzioni in materia di integrazione sociale spettanti alle Regioni e agli Enti Locali.


 

Attualmente assistiamo alla compresenza di diverse fonti di finanziamento che attengono ad interventi in materia accoglienza ed di integrazione sociale.

 

A) LĠart. 45 del D. Lgs. 286/98 ha istituito il Fondo Nazionale per le politiche migratorie per il finanziamento delle iniziative di cui agli art. 20 ( Misure straordinarie di accoglienza), art. 38 ( Istruzione degli stranieri, educazione interculturale), art. 40 ( Centri di accoglienza, accesso allĠabitazione) e art. 42 ( Misure di integrazione sociale) e art. 46 ( Commissione per le politiche di integrazione).

 

B) La Legge n. 228/2003 ha istituito allĠart. 13 un Fondo per le misure anti-tratta destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione in favore delle vittime, nonchŽ delle altre finalitˆ di protezione sociale previste dallĠart.18 del D.Lgs 286/98.

 

Fino ad oggi ha finanziato due bandi annuali relativi:

-       uno ai programmi di assistenza e protezione sociale previsti dallĠart.18

-       uno ai programmi di assistenza a favore delle persone vittime di riduzione in schiavit (art. 13 L. 228/03).

 

C) La Legge 189/2002 ha istituito un Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ( art. 1 –septies della L. 39/90) che prevede un Bando annuale rivolto ai Comuni per sostenere progetti di accoglienza e tutela per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione umanitaria.( Nel 2006 ripartiti ai Comuni circa 16 milioni di euro)

 

D) La legge finanziaria 2007 ( 296/2006) ha istituito:

 

- un Fondo per lĠinclusione sociale degli immigrati pari a 50 milioni di euro con l'obiettivo di affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo. Per la ripartizione non  prevista lĠintesa in Conferenza Unificata.

 

- un Fondo politiche della famiglia pari a 220 milioni di euro che ha tra gli obiettivi anche quello di promuovere un accordo tra Stato e Regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari (ipotesi di finalizzazione di 30 milioni di euro su questo asse di lavoro)

 

Questa frammentazione di fondi  giˆ di per sŽ negativa perchŽ rende difficile una integrazione delle politiche, non permette alle Regioni di esercitare appieno la competenza in materia di integrazione sociale, ed introduce elementi di rigiditˆ nella spesa degli enti locali.

LĠintroduzione di un ulteriore Fondo rivolto ai minori stranieri non accompagnati previsto dal ddl Amato-Ferrero (Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati) frazionerebbe ulteriormente il quadro.

Nella prassi di questi anni,  prevalsa, inoltre, la logica di utilizzare le risorse di ogni singolo Fondo mediante lo strumento di uno o pi bandi nazionali.

EĠ sbagliato pensare che attraverso bandi nazionali si possano costruire Òsistemi nazionaliÓ di intervento.

Per arrivare ad un Sistema nazionale di interventi, occorre, invece, definire standard minimi comuni attraverso linee guida nazionali che accompagnino la ripartizione delle risorse alle Regioni al fine di consolidare le politiche di integrazione dei cittadini stranieri .

Un riparto diretto alle Regioni, oltre che valorizzare le competenze e responsabilitˆ specifiche di coordinamento regionale in materia di integrazione, consentirebbe anche il raccordo con gli ambiti della programmazione zonale previsti dalla L.328/2000.

A nostro avviso  necessario pervenire ad un unico Fondo per lĠintegrazione sociale dei cittadini stranieri da ripartire:

-       previa intesa presso la Conferenza Unificata;

-       alle Regioni contestualmente al riparto annuale del Fondo Nazionale Politiche Sociali;

-       secondo i criteri indicati dal Regolamento attuativo;

-       per il finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 20, 38, 40, 42 e 46 del D. Lgs. 286/98, dei programmi previsti dallĠart. 13 della L. 228/2003 e per le iniziative degli enti locali in materia di integrazione dei rifugiati previsto dallĠart. 1 –sexies della L. 39/90.

 

á      RIPENSARE I CONSIGLI TERRITORIALI PER LĠIMMIGRAZIONE

 

La normativa ( comma 6 art. 3 del D.Lgs 286/98) stabilisce che con Decreto del PdCM, da adottare di concerto con il Ministero dellĠInterno, si provvede alla istituzione dei Consigli territoriali per lĠimmigrazione Òcon compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello localeÓ.

 

In merito allĠassegnazione di ulteriori compiti ai Consigli territoriali che andrebbero ad accrescerne le competenze, si rileva che:

 

-       dal 1998 ad oggi, da un lato il lavoro delle Regioni e degli Enti Locali in materia di immigrazione si  intensificato notevolmente, dallĠaltro lato  i Consigli territoriali hanno invece lavorato, nella maggior parte dei casi, con modalitˆ non continuative e convocazioni saltuarie, molto spesso sollecitati da emergenze ( decreti flussi, intasamento praticheÉ) o iniziative particolari segnalate dal Ministero degli Interni;

 

-       la prassi di questi anni ci porta a sostenere che questi organismi hanno la capacitˆ di esercitare un efficace ruolo solo se strettamente connessi alle realtˆ istituzionali nazionali e locali, ed in particolare se rispettosi delle competenze in capo agli Enti Locali in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri.

 

Esiste dunque un potenziale rischio di dualismo e sovrapposizione di competenze ed interventi sul territorio in materia di integrazione sociale.

 

Ci˜  il risultato di una definizione ambigua dei compiti assegnati ai Consigli Territoriali dal citato art.3 del D.Lgs 286/98. EĠ necessaria, pertanto, una modifica che chiarisca meglio il ruolo di supporto di tale organismo agli Enti titolari di competenze in materia di immigrazione.

 

Roma, 22 maggio 2007