Consiglio di Stato

Sezione VI

Decisione 22 maggio 2007, n. 2592

Fatto e Diritto

1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tar per la Puglia, sede di Bari, Sez. II^, respingeva il ricorso proposto dal cittadino albanese R. F. avverso il decreto del Questore della Provincia di Bari Cat. A. 12/2004/Imm. n. 6/C.S. del 28.06.2004, recante il rifiuto di rilascio della carta di soggiorno, per essere il predetto straniero incorso con sentenza emessa il 24.07.2003 ai sensi dellĠart. 444 c.p.p. in condanna a mesi dieci di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate, nonchŽ a mesi due di arresto per porto abusivo di coltello di genere proibito.

Avverso la decisone del Tar per la Puglia il R. ha proposto atto di appello e, a confutazione delle conclusioni del primo giudice, ha dedotto:

- che erroneamente si  inteso equiparare la sentenza emessa con il rito del patteggiamento ad una sentenza di condanna in senso stretto, in assenza di un accertamento positivo e costitutivo della responsabilitˆ dellĠimputato ove, in particolare, si consideri che allĠirrogazione della pena su consenso della parte non segue lĠapplicazione delle misure di sicurezza ed ogni effetto penale si estingue decorsi cinque anni;

- che lĠAmministrazione di p.s. non doveva negare con carattere di automatismo il rilascio della carta di soggiorno, ma verificare in concreto la sussistenza degli estremi di pericolositˆ sociale ostativi al suo rilascio.

Il Ministero dellĠInterno si  costituito in resistenza.

2). LĠappello  infondato e la sentenza gravata merita conferma.

2.1). LĠart. 9, comma terzo, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo vigente alla data di adozione dellĠatto impugnato, individua come condizione ostativa al rilascio della carta di soggiorno lĠipotesi in cui nei confronti dello straniero Òsia stato disposto il giudizio per taluni dei delitti di cui allĠart. 380 nonchŽ, limitatamente si delitti non colposi, allĠart. 381, o pronunziata condanna anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazioneÓ.

Si tratta di norma che, nel selezionare le condizioni soggettive per potere aspirare alla stabile permanenza nel territorio nazionale, richiede lĠassenza di precedenti per le ipotesi di reato ivi previste, e ci˜ a garanzia che le condizioni di ordine pubblico non ricevano aggravio per lĠingresso e permanenza nel territorio nazionale di soggetti che siano incorsi in violazioni della legge penale.

Se tale  la ÒratioÓ della norma che , peraltro, agli effetti dellĠapplicazione della preclusione del rilascio della carta di soggiorno non richiede neanche la definitivitˆ della condanna e prende in considerazione anche lĠipotesi di solo inizio dellĠazione penale, non vi  ragione di escludere dalla sua valenza precettiva i casi in cui la pena per i reati ivi previsti sia stata applicata con il rito di cui allĠart. 444 c.p.p.

Anche la sentenza emessa nella forma processuale disciplinata dallĠart. 444 accerta la responsabilitˆ agli effetti della legge penale, pur se con peculiaritˆ di rito.

La semplificazione del procedimento - che muove dal dato confessorio di richiesta di applicazione della pena da parte dellĠimputato ed introduce un momento negoziale di prospettazione della sua entitˆ - non sottrae tuttavia lĠesito del processo alla potestˆ esclusiva dello Stato autoritˆ di sanzionare lĠillecito penale. Il momento c.d. negoziale investe, invero, il ÒquantumÓ della pena, ma non certo il merito della sussistenza degli estremi della responsabilitˆ penale che, ancorchŽ con cognizione sommaria,  sempre accertata dal giudice.

Quanto su esposto trova riscontro nella disciplina positiva dellĠistituto in base alla quale lĠapplicazione della pena a seguito del c.d. patteggiamento avviene sempre su motivata valutazione da parte del giudice dellĠinsussistenza dei presupposti per addivenire ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dellĠart. 129 c.p. (perchŽ il fatto non sussiste, lĠimputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, ecc.) e previo accertamento della corretta qualificazione giuridica del fatto ascritto e delle circostanze ad esso afferenti, quali presupposti della formulazione della richiesta di applicazione negoziata della pena.

A mezzo del modello processuale delineato dallĠart. 444 c.p.p. e segg. si perviene allĠascrizione dellĠillecito penale ad un soggetto determinato, muovendo dallĠammissione di responsabilitˆ dello stesso inquisito congiunta alla proposta dellĠapplicazione della pena in misura determinata, e lo stesso art. 445, primo comma, c.p.p. espressamente qualifica come Òpronuncia di condannaÓ la sentenza che definisce il processo.

Pertanto lĠinibitoria al rilascio della carta di soggiorno prevista dallĠart. 9, comma terzo, del d.lgs. n. 286/1998 trova applicazione anche nei casi di pene inflitte, per i reati ivi presi in considerazione, con il rito di cui allĠart. 444 c.p.p.

2.2). A differenza dei casi in cui dai fatti accertati in sede penale si debbano trarre conseguenze ulteriori agli affetti di altre disposizioni di legge (come avviene nei casi di responsabilitˆ disciplinare dei pubblici dipendenti per fatti ascritti in sede penale), ove ricorrano precedenti penali quali identificati dal richiamato art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 la determinazione del Questore di segno negativo si configura come atto dovuto.

Ci˜ esclude, diversamente da quanto sostenuto dallĠappellante, che la predetta Autoritˆ debba procedere caso per caso alla valutazione delle pericolositˆ sociale dello straniero e della sussistenza di allarme sociale derivante per il suo soggiorno nel territorio dello Stato.

NŽ il criterio di automatismo quanto alla preclusione della permanenza in Italia recepito dallĠart. 9, comma terzo, del d.lgs. n. 286/1998 si pone in contrasto con i diritti di libertˆ personale che risulterebbero, a dire dellĠappellante, oggetto di irragionevole compressione, poichŽ dette prerogative non hanno carattere assoluto, ma devono bilanciasi con altri interessi di rilievo pubblico (nella specie il controllo dei flussi migratori nei loro effetti sulle condizioni di ordine e sicurezza pubblica), cos“ che possono prevedersi limiti e condizioni che nella specie, assumendo e riferimento lĠassenza in capo allo straniero di precedenti per reati di maggiore gravitˆ, non si configurano nŽ irragionevoli, nŽ sproporzionati.

LĠappello va , quindi, respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti stante anche lĠassenza di specifica attivitˆ difensiva da parte dellĠAmministrazione intimata.

3). Il difensore dellĠappellante ha prodotto istanza per la liquidazione del compenso per gratuito patrocinio corredata della delibera di ammissione del competente Ordine Professionale per il presente grado di giudizio.

LĠart. 116 del d.P.R. n. 115/2002, con rinvio al precedente art. 82, rimette allĠAutoritˆ Giudiziaria la liquidazione dellĠonorario e delle spese al difensore nei limiti dei Òvalori medi delle tariffe professionali vigentiÓ, tenuto conto dellĠÒimpegno professionaleÓ. LĠart. 2, comma secondo, del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, ha mantenuto fermo il riferimento alle tariffe professionali agli effetti della liquidazione di compensi per gratuito patrocinio.

In relazione alla natura della controversia ed allĠimpegno professionale richiesto ed applicato lĠart. 130 del menzionato D.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti ai difensori di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, si configura congrua la liquidazione di euro 2000,00 per onorari; euro 620,00 per diritti; euro 340,00 per spese generali, oltre Iva e Cap dovuti per legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

- respinge lĠappello in epigrafe.

- compensa fra le parti le spese del giudizio;

- liquida in favore dellĠavv.to Giovanni DĠInnella i corrispettivi per gratuito patrocinio indicati al punto 3) della motivazione;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.